... Lamentano che il Prefetto di Foggia ha illegittimamente revocato i decreti di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione II, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1918/2004, proposto da B.R., C.M., C.R., C.P., C.N., C.F., C.G., C.M., D.M., D.M.S., D.T.L., D.M.L., G.F., I.M., J.G., L.C.L., L.T.V., L.A., M.M., M.F., M.M., M.T., P.G., R.G., R.T., S.A., S.F., S.V., S.S., S.R., S.R.M., T.R. e V.P., rappresentati e difesi da De Michele Avv. Vincenzo e Cammarino Avv. Michela, ed elettivamente domiciliati in Bari, via P. Amedeo, n. 351, presso l'avv. Domenico Garofalo;
CONTRO
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege;
- la Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege;
- la Questura di Foggia, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici, siti in Via Melo, n. 97, è domiciliato ex lege;
per l'annullamento
previa sospensione, del decreto datato 5 marzo 2004 prot. n. 689/P.A., notificato a tutti i ricorrenti dal 12 luglio 2004 e fino al 28 luglio 2004, con cui il Prefetto della Provincia di Foggia ha revocato i decreti di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l'ordinanza n. 922/2004;
Vista l'ordinanza n. 776/2005;
Vista l'ordinanza n. 471/2006;
Vista la sentenza n. 1783/2007;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, nella pubblica udienza del giorno 25 ottobre 2007, il Primo Referendario, dott.ssa Federica Cabrini;
Svolgimento del processo
Espongono i ricorrenti di essere soci lavoratori della Società Cooperativa a r.l. Vigilantes Notturna e Diurna "L.C." con sede a Foggia assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica e mansioni di guardia giurata.
Lamentano di essere stati esclusi dalla compagine sociale e licenziati a far data dall'1/1/2004 a causa di una crisi aziendale.
Affermano di aver proposto ricorso al Tribunale di Foggia, ottenendo l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta (v. ordinanza 1/7/2004).
Lamentano che il Prefetto di Foggia ha illegittimamente revocato i decreti di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola.
Con ricorso notificato in data 30/7/2004 e depositato in data 7/8/2004 i ricorrenti hanno adito il T.a.r. al fine di ottenere l'annullamento degli atti in epigrafe indicati.
Espongono a tal fine le seguenti censure in diritto:
1) Inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 5, 7, 8, 9 e 11 l. 241/90, atteso che la Prefettura di Foggia ha omesso di comunicare l'avvio del procedimento di revoca;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, anche in riferimento all'art. 7 della l. 241/90 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di istruttoria - Sopravvenuta carenza del presunto presupposto giustificativo (licenziamento), atteso che condizione per la nomina è essere iscritti alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e degli infortuni sul lavoro. Tale presupposto non è venuto meno per effetto del licenziamento atteso che per la durata di anni due i ricorrenti, iscritti nelle liste di mobilità, avranno l'accredito dei contributi I.N.P.S.
Concludono quindi per l'accoglimento del ricorso e della preliminare istanza cautelare.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 922/2004, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare proposta alla luce dei provvedimenti adottati dal Tribunale di Foggia disponenti il ripristino del rapporto di lavoro subordinato, specificandosi che la sospensione si sarebbe caducata in caso di difforme decisione del g.o. in sede di merito.
Con ordinanza n. 775/2005, questo Tribunale ha disposto l'acquisizione di vari documenti, che sono stati depositati.
Con ordinanza n. 471/2006, questo Tribunale ha ordinato al Presidente della Società Cooperativa a r.l. Vigilantes Notturna e Diurna "L.C." di fornire notizie in esito alla causa civile n. 5348/03 r.g.l. del Tribunale di Foggia, allegando anche copia della eventuale sentenza di merito emessa.
Detto incombente è rimasto inottemperato ed è stato reiterato con sentenza n. 1783/2007 ponendolo però a carico dei ricorrenti e, per essi, ai loro difensori.
All'udienza pubblica del giorno 25/10/2007, nessuno dei difensori è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Osserva il Collegio che la ratio dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare era quella di riconoscere la strumentalità dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola, all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Società Cooperativa a r.l. Vigilantes Notturna e Diurna "L.C." con sede a Foggia.
L'incombente istruttorio (di cui alla sentenza n. 1783/2007) posto a carico dei ricorrenti ed avente ad oggetto l'obbligo di fornire notizie in esito alla causa civile n. 5348/03 r.g.l. del Tribunale di Foggia, allegando anche copia della eventuale sentenza di merito emessa, era quindi funzionale alla decisione in sede di merito del presente ricorso.
I difensori dei ricorrenti, ancorché la sentenza n. 1783/2007 sia stata regolarmente comunicata - a cura della Segreteria del T.a.r. di Bari - presso il loro domiciliatario in data 19 luglio 2007, hanno però ritenuto di non ottemperarvi (né avevano ritenuto in precedenza di farsi parte diligente per ottemperare all'ordinanza istruttoria n. 471/2006).
Ritiene pertanto il Collegio di dover fare applicazione dell'116, c. 2, c.p.c. a norma del quale: "Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.".
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto, come in epigrafe, da B.R., C.M., C.R., C.P., C.N., C.F., C.G., C.M., D.M., D.M.S., D.T.L., D.M.L., G.F., I.M., J.G., L.C.L., L.T.V., L.A., M.M., M.F., M.M., M.T., P.G., R.G., R.T., S.A., S.F., S.V., S.S., S.R., S.R.M., T.R. e V.P., lo rigetta.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in favore delle Amministrazioni intimate in complessivi Euro 1000,00 (euro mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 ottobre 2007, con l'intervento dei signori magistrati:
Pietro Morea Presidente
Doris Durante Consigliere
Federica Cabrini, Est. Primo Referendario
