TAR CAMPANIA: SENTENZA sede di NAPOLI, sezione SEZIONE 5, numero provv.: 202203425 ritiro del porto d’armi per motivi di lavoro, in quanto guardia particolare giurata avente un lodevole ed impeccabile ...

Lunedì, 30 Maggio 2022 06:00

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2708 del 2018, proposto da -OMISSIS- contro Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta per l'annullamento:

del verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni in via amministrativa, del 13.04.2018, con cui la Squadra Mobile della Questura di Caserta provvedeva al ritiro dell’arma e delle munizioni regolarmente detenute dal ricorrente nonché al contestuale ritiro cautelare del libretto per licenza di porto d’armi per difesa personale

Pubblicato il 19/05/2022
                                                                                                                                                                                                                                                   N. 03425/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                    N. 02708/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2708 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta - Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento:

- del verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni in via amministrativa, del 13.04.2018, con cui la Squadra Mobile della Questura di Caserta provvedeva al ritiro dell’arma e delle munizioni regolarmente detenute dal ricorrente nonché al contestuale ritiro cautelare del libretto per licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate n. 385380/ - D e dell’autorizzazione al porto d’arma emessa dalla Prefettura di Napoli in data 15.2.2017;

- del decreto del 03.05.2018, Prot. n. 42499, Fasc. n. 2036/2018/6D/Area I Bis, notificato dalla Squadra Mobile della Questura di Caserta in data 7.05.2018 nonché dalla Legione Carabinieri Campania, Stazione di Gricignano di Aversa, in data 12.05.2018, con cui il Prefetto della Provincia di Caserta disponeva il divieto per il ricorrente di detenere armi munizioni e materiale esplodente nonché il ritiro amministrativo di qualsiasi altra arma in suo possesso, oltre a quella già sottoposta a sequestro;

- del decreto del 01.06.2018, Prot. n. 146236 – 16B/Area I Quater, notificato il 5.06.2018, con cui il Vice Prefetto della Provincia di Napoli revocava al ricorrente, con effetto immediato, il libretto e la relativa licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate n. 385380/ - D

- di ogni altro atto antecedente, previo o successivo comunque presupposto o connesso ai provvedimenti impugnati; 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta - Questura di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 17 maggio 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., il dott. Paolo Nasini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue; 

FATTO

In data 13.04.2018 la Questura di Caserta ha provveduto a ritirare cautelativamente all’odierno ricorrente una pistola marca Beretta 92FS calibro 9X21, avente matricola n. H07888P e munita di due caricatori, il munizionamento composto da n. 30 cartucce nonché, infine, i relativi titoli autorizzativi, ovvero il libretto per licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate n. 385380/D rilasciato dal Prefetto di Napoli in data 14.3.2013, e l’autorizzazione a portare la suddetta arma, emessa dalla Prefettura di Napoli in data 15.02.2017.

Quanto precede, sulla scorta di una segnalazione effettuata al predetto organo di Polizia, sempre in data 13.04.2018, dall’Avv. -OMISSIS-, aveva dato conto di un sms inviato dall’odierno ricorrente a quest’ultima contenente la seguente minaccia ad essa rivolta: <<ti spezzo le ossa>>.

La Prefettura, in data 03.05.2018, ha emanato provvedimento prot. n. 42499, Fasc. n. Prot. n. 42499, Fasc. n. 2036/2018/6D/Area I Bis2036/2018/6D/Area I Bis, con il quale ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, sulla scorta delle seguenti ragioni:

- la Questura era venuta a conoscenza del fatto che il ricorrente aveva rivolto, a mezzo telefono, minacce di morte all'indirizzo della fidanzata, la quale, sentita da personale dipendente, aveva, però, negato l'accaduto, evidentemente - secondo l’Amministrazione - per evitare danni maggiori;

- il ricorrente, con il comportamento tenuto, ha manifestato una chiara inosservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale che dei precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento e che i fatti suesposti configurano un comportamento indiscutibilmente negativo, indice della mancanza della necessaria affidabilità che viene richiesta dalla normativa vigente ai possessori di armi, in ragione della difesa dell'incolumità pubblica, tale da configurare un concreto pericolo di abuso delle armi detenute;

- fra il ricorrente e la -OMISSIS- sussisteva una grave situazione conflittuale, tale da imporre l'adozione di misure cautelari al fine di prevenire possibili abusi in caso di futuri diverbi tra gli interessati;

- nei confronti del ricorrente sussistevano gravissimi elementi, circostanziati e idonei all'adozione del provvedimento, poiché indicativi di un comportamento assolutamente incompatibile con la completa sicurezza del "buon uso dell'arma", e che potrebbero, invece, essere rivelatori di una personalità fortemente aggressiva e socialmente pericolosa, incapace di controllare i propri impulsi ed emozioni, e incline a gravi atti di violenza.

Infine, con provvedimento datato 1.06.2018, prot. n. 146236 Prot. n. 146236 –– 16B/Area I Quater, la Prefettura di Napoli ha revocato al ricorrente, con effetto immediato, il libretto e la relativa licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate n. 385380/ -- DD.

Al riguardo, nel richiamare i sopracitati atti, la Prefettura ha ritenuto che l'episodio che ha costituito il presupposto fondante del provvedimento inibitorio del 3 maggio 2018 lasciasse prefigurare il rischio di abuso dell'arma, <<in quanto chiara manifestazione di un'aggressività del soggetto verso le persone>>.

Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, pertanto, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 5 luglio 2018, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:

1. secondo parte ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero stati emessi in assenza dei presupposti di legge indicati dagli artt. 11, comma 3, 39 e 43, comma 2 TULPS; in particolare, non sarebbe vera la circostanza rappresentata dall’Avv. -OMISSIS- sulla scorta della quale è stato poi redatto il verbale della Questura sopra citato; in generale, i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati in forza di una istruttoria superficiale e noncurante delle dichiarazioni dei soggetti chiamati in audizione a riferire sui fatti; dagli atti del procedimento non emergerebbe per contro prova o riscontro che l’anzidetto episodio si sia mai verificato, né elementi o fatti dai quali desumere l’inaffidabilità del ricorrente ai fini del corretto uso dell’arma da questi legalmente detenuta;

2. secondo parte ricorrente, quand’anche il citato sms fosse stato effettivamente inviato, i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi, in quanto emessi sulla base di un’istruttoria tutt’altro che esaustiva e privi di adeguata motivazione; si tratterebbe, infatti, di un fatto isolato, privo di precedenti e non reiterato successivamente alla segnalazione dell’Avv. -OMISSIS-; sotto altro profilo la P.a. non avrebbe valorizzato il fatto che il ricorrente, incensurato, e titolare legittimo di licenza di porto d’armi per motivi di lavoro, in quanto guardia particolare giurata avente un lodevole ed impeccabile stato di servizio quinquennale, non aveva assunto un comportamento violento e che la sig.ra -OMISSIS- non si è ritenuta in pericolo, né minacciata.

L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’esito dell’udienza straordinaria del 17 maggio 2022, tenuta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ai sensi dell’art. 11 TULPS, per quanto in questa sede di interesse, salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni <<devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione>>.

In forza dell’art. 43 TULPS, nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, <<Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi>>.

Come rammentato anche di recente dall’intestato TAR (si veda T.A.R. Campania, sez. V, 03 gennaio 2022, n. 44), secondo la giurisprudenza in materia, avuto riguardo al carattere discrezionale dell'attività valutativa dell'Amministrazione nelle ipotesi di cui all'art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. (diversamente dal carattere vincolato previsto per le ipotesi di cui al comma 1) , qualunque precedente penale può adeguatamente costituire il presupposto di una valutazione negativa sull'affidabilità del privato circa il corretto uso delle armi, e neppure è necessario che tale presupposto sia rappresentato da precedenti penali (cfr. Cons. St., sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6181).

L'autorizzazione al possesso e al porto delle armi, infatti, non integra un diritto all'arma, ma costituisce il frutto di una valutazione discrezionale, nella quale confluiscono sia la mancanza di requisiti negativi, sia la sussistenza di specifiche ragioni positive.

Inoltre, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S., <<il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne>>.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che l'inaffidabilità all'uso delle armi è idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso: l'art. 39 del R.D. 18 giugno 1031, n. 773, nel prevedere che <<il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne>>, conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814).

La revoca o il diniego dell'autorizzazione o il divieto ex art. 39 TULPS possono cioè essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi.

Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, caratterizzata - come detto - da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3590).

Pertanto, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso e, stante l'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non si richiede una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (artt. 11, 39 e 43 R.D. n. 773/1931, TULPS). In tal senso è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato ai sensi degli artt. 11,39 e 43, T.U.L.P.S. , non essendo il compito dell'Autorità di P.S., da esercitare con ampia discrezionalità, sanzionatorio o punitivo, ma di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità (ex multis, T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 1022/2016; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 settembre 2016 n. 4154; T.A.R. Lazio, prima ter, 10/07/2017 n. 08148).

D’altronde, occorre che gli elementi acquisiti e valorizzati facciano emergere una situazione “significativa”, dagli stessi potendo sorgere inequivocabilmente un dubbio sull’inaffidabilità del soggetto all’esercizio delle armi, giudizio che deve essere particolarmente circostanziato e ponderato qualora, come nel caso di specie, il destinatario del provvedimento “repressivo” faccia uso delle autorizzazioni o licenze in questione a fini lavorativi (si tratta, come detto, di una guardia giurata).

Quanto precede, impone, quindi, all’Amministrazione un obbligo di istruttoria più pregnante ogni qual volta gli elementi a disposizione non consentano di inferire con sufficiente univocità quella situazione di inaffidabilità sopra ricordata.

A questo proposito deve ritenersi che l’Amministrazione, nell’adottare i provvedimenti impugnati nel caso di specie non abbia assolto adeguatamente all’obbligo istruttorio appena ricordato: gli elementi valorizzati nei provvedimenti impugnati risultano non sufficientemente univoci e come tali di per se stessi inidonei a fondare, nella fattispecie che ci occupa, il giudizio di inaffidabilità.

Come detto, infatti, è stato valorizzato esclusivamente quanto riferito dall’Avv. -OMISSIS-, la quale, affermando di essere presente nell’abitazione, al momento dei fatti, ha dato conto che la sig.ra -OMISSIS- aveva ricevuto prima un sms dal ricorrente, in cui vi era scritto <<ti spezzo le ossa>>e, poi, una telefonata nel corso della quale il ricorrente, secondo quanto riferitole dalla -OMISSIS-, avrebbe, con tono adirato, riferito di stare facendo rientro a casa e che avrebbe “sparato a tutti”.

D’altronde, la -OMISSIS-, sentita dall’organo di Polizia, ha sostanzialmente negato il carattere minaccioso e pericoloso dei fatti occorsi avendo dichiarato che il ricorrente non l’aveva mai né picchiata né minacciata; di non temere per la propria incolumità; che quelli con il ricorrente erano semplici litigi.

Tali dichiarazioni favorevoli al ricorrente, seppure certamente possano essere, in via ipotetica, dettate, come ritenuto in modo assiomatico dall’Amministrazione, dall’opportunità di evitare “danni maggiori”, avrebbero richiesto, da parte della P.a., lo svolgimento di un’attività istruttoria integrativa finalizzata a corroborare, con l’acquisizione di elementi concreti, l’assunto ipotetico valorizzato nella motivazione dei provvedimenti impugnati e a superare l’oggettivo contrasto esistente tra le diverse dichiarazioni acquisite.

Poiché tale attività istruttoria non è stata posta in essere, le sole dichiarazioni dell’Avv. -OMISSIS-, concernenti soggetto incensurato e che, come detto, svolgeva, all’epoca dei fatti, attività di guardia giurata, non appaiono sufficienti a giustificare l’adozione dei provvedimenti impugnati.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto nei limiti e per le ragioni sopra esposte, e, per l’effetto i provvedimenti impugnati devono essere annullati.

Spese compensate attesa la particolarità della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2022, tenutasi da remoto con modalità telematiche ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Valeria Ianniello, Consigliere

Paolo Nasini, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Nasini Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Pubblicato in Sentenze TAR