Pubblicato il 21/04/2022
N. 02759/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2022, proposto da
Europolice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Mennitto, Alfredo Soricelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Direttore Generale dell'A.S.L. Benevento n. 481 del 7.12.2021, con la quale in presunta esecuzione della decisione del T.A.R. Campania, Napoli n. 6440/2021 è stata disposta l’aggiudicazione in favore di Cosmopol dei servizi di vigilanza fissa armata, servizi aggiuntivi e servizi di custodia/portierato da espletarsi presso le strutture aziendali (lotto 1);
- del verbale del seggio di gara del 15.11.2021, con il quale si è rivalutato il requisito di affidabilità professionale di Cosmopol in esito all'annullamento del T.A.R.;
- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cosmopol s.p.a. e dell’A.S.L. Benevento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il dott. Gianluca Di Vita;
Vista la nota del 31.3.2022, con la quale la difesa di parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Gianluca Di Vita Maria Abbruzzese
