TAR BASILICATA: Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto di Vigilanza Cosmopol Vigilanza S.r.l. contro Comune di Potenza e nei confronti Istituto Cooperativa Città di Potenza

Giovedì, 10 Febbraio 2022 06:14

Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto di Vigilanza Cosmopol Vigilanza S.r.l. nei confronti - Istituto di Vigilanza Società Cooperativa Città di Potenza

Pubblicato il 10/02/2022
                                                                                                                                                                                                                                                                        N. 00094/2022 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                         N. 00004/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’Istituto di Vigilanza Cosmopol Vigilanza S.r.l. (già Cosmopol Basilicata S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., e Arturo Testa, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

 contro

Comune di Potenza, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carmen Ferri, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro Palazzo della Mobilità presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

nei confronti

-Istituto di Vigilanza Società Cooperativa Città di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo Passaro, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., e Luca Di Mase, PEC Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con domicilio eletto presso il secondo in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;
-Istituto di Vigilanza Sicuritalia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
-Istituto di Vigilanza Security Department S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento:

-della Determinazione n. 367 dell’1.10.2021 (pubblicata nell’Abo Pretorio on line dal 20 ottobre al 4.11.2021 e notificata il 3.11.2021), con la quale il Dirigente dell’Ufficio Economato e Provveditorato del Comune di Potenza ha emanato, in favore dell’Istituto di Vigilanza Società Cooperativa Città di Potenza, il provvedimento di aggiudicazione della procedura aperta, per l’affidamento, avente la durata di 30 mesi, dei servizi di vigilanza armata degli uffici comunali, vigilanza saltuaria degli immobili di proprietà comunale e di collegamento al sistema di allarme e pronto intervento presso il deposito comunale di Via Tirreno;

-di tutti i verbali, redatti dalla Commissione giudicatrice, nella parte in cui non sono state escluse le offerte dell’aggiudicataria Società Cooperativa Città di Potenza e dell’ATI Sicuritalia S.p.A.(mandataria)-Security Department S.r.l.(mandante), classificatasi al 2° posto;

-della nota del Dirigente dell’Ufficio Economato e Provveditorato del Comune di Potenza del 30.11.2021, di accoglimento dell’istanza di accesso dell’Istituto di Vigilanza Cosmopol Vigilanza S.r.l. (collocatosi al 3° posto) dell’8.11.2021, nella parte in cui è stato negato l’accesso integrale alle offerte tecniche delle prime due graduate;

nonché per il risarcimento:

1) in via principale, in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del predetto appalto all’Istituto di Vigilanza Cosmopol Vigilanza S.r.l., previa declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, eventualmente stipulato, con subentro nell’appalto;

2) in via subordinata, in forma equivalente, mediante la condanna del Comune di Potenza al ristoro di tutti i danni subiti e subendi a causa della mancata aggiudicazione;

nonché per la condanna ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm.

della stazione appaltante alla consegna della copia integrale delle offerte tecniche dell’aggiudicataria Società Cooperativa Città di Potenza e dell’ATI Sicuritalia S.p.A.(mandataria)-Security Department S.r.l.(mandante); 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Potenza e della Società Cooperativa Città di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi i difensori, come specificato nel verbale; 

Vista la nota del Dirigente dell’Ufficio Economato e Provveditorato del Comune di Potenza del 30.11.2021, con quale l’istanza dell’Istituto di Vigilanza ricorrente Cosmopol Vigilanza S.r.l., di accesso alle offerte tecniche dell’aggiudicataria Società Cooperativa Città di Potenza e dell’ATI Sicuritalia S.p.A.(mandataria)-Security Department S.r.l.(mandante), è stata accolta parzialmente, attesochè sono state consegnate alla ricorrente: 1) solo 4 pagine su 30 dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Società Cooperativa Città di Potenza (precisamente le pagine 1, 14, 15 e 16), in quanto “in sede di gara” la Cooperativa Città di Potenza aveva “indicato le parti dell’offerta tecnica escluse dall’accesso, evidenziando e motivando che esse contengono informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali”; 2) con riferimento all’offerta tecnica dell’ATI Sicuritalia S.p.A.(mandataria)-Security Department S.r.l.(mandante), classificatasi al 2° posto: A) la dichiarazione dei legali rappresentanti della mandataria e della mandante che i “Capitoli e Sottocapitoli A-Modello organizzativo proposto, B-Formazione del Personale, D-Procedure di coordinamento e controllo, E-Procedure per la gestione delle emergenze e F-Proposte migliorative” dell’offerta tecnica non doveva essere portati a conoscenza dei controinteressati, in quanto: a1) contenenti “dati aziendali riservati, risultato di approfonditi studi, di scelte strategiche di gestione e soprattutto di esperienze professionali maturate nel tempo”; a2) “la diffusione di tali dati potrebbe determinare un ingiustificato vantaggio concorrenziale in favore delle altre società partecipanti alla gara, in danno ed in spregio delle regole della concorrenza che presiedono il funzionamento del mercato”; B) il frontespizio dell’offerta tecnica; C) la pagina dell’offerta tecnica, Capitolo C-Possesso di certificazioni di qualità, in cui sono elencate le certificazioni di qualità possedute; D) la dichiarazione di riassorbimento del personale;

Rilevato che, poiché il Comune di Potenza ha depositato prima in data 20.1.2022 l’integrale offerta tecnica dell’aggiudicataria Società Cooperativa Città di Potenza, cioè tutte e 30 le pagine, di cui si compone tale offerta tecnica, e poi in data 3.2.2022 l’intera offerta tecnica dell’ATI con mandataria la Sicuritalia S.p.A., cioè tutte e 27 le pagine, di cui si compone tale offerta tecnica, l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm. della ricorrente va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alle offerte tecniche;

Rilevato, altresì, che, anche se l’istanza ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., articolata con il ricorso introduttivo, si riferisce esclusivamente alle offerte tecniche dei primi due concorrenti (cfr. epigrafe e pagg. 2 e 3 del ricorso), la domanda di accesso, che reca in calce la data del 4.11.2021, sfornita della documentazione, attestante la sua ricezione da parte del Comune di Potenza (nel primo capoverso di pag. 2 del ricorso è stata indicata, come data dell’istanza di accesso, l’8.11.2021), la ricorrente ha chiesto anche di accedere ai “giustificativi di offerta” e l’interesse di accedere alle giustificazioni dell’offerta economica dell’ATI Sicuritalia S.p.A.(mandataria)-Security Department S.r.l.(mandante), classificatasi al 2° posto, è stato confermato dal difensore della ricorrente nella Camera di Consiglio del 9.2.2022, tenuto pure conto della circostanza che nella stessa Camera di Consiglio tutti i difensori delle parti costituite hanno affermato che la stazione appaltante ha verificato la congruità dell’offerta economica anche della seconda classificata, va ordinato al Dirigente dell’Ufficio Economato e Provveditorato del Comune di Potenza di consegnare alla ricorrente Cosmopol anche i documenti, presentati dall’ATI con mandataria Sicuritalia S.p.A., per dimostrare la congruità della propria offerta economica;

Atteso che, peraltro, le spese, relative alla presente fase, possono essere liquidate con la Sentenza conclusiva del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ordina al Dirigente dell’Ufficio Economato e Provveditorato del Comune di Potenza di consegnare, entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente Ordinanza, alla parte ricorrente i predetti documenti, indicati in motivazione.

Spese della presente fase al definitivo.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente Ordinanza ai difensori delle parti costituite in giudizio ed al Dirigente dell’Ufficio Economato e Provveditorato del Comune di Potenza.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pasquale Mastrantuono Fabio Donadono



IL SEGRETARIO

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