TAR LAZIO: ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 11815 del 2021, proposto da Cosmopol Security S.r.l., contro Azienda Municipale Ambiente S.P.A e Consorzio Stabile Prestige

Lunedì, 06 Dicembre 2021 07:49

ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 11815 del 2021, proposto da Cosmopol Security S.r.l., contro Azienda Municipale Ambiente S.P.A e Consorzio Stabile Prestige

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Provvedimento di Aggiudicazione n. 46/2021 adottato da AMA S.p.a., comunicato il 05.10.2021, con cui ha aggiudicato al Consorzio Stabile Prestige la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata nelle sedi di AMA S.p.a. per un periodo di 18 mesi

Pubblicato il 06/12/2021
                                                                                                                                                                                                                                                  N. 06818/2021 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                                                   N. 11815/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11815 del 2021, proposto da Cosmopol Security S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Arturo Testa, Francesco Fanasca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro

Azienda Municipale Ambiente S.P.A, in Forma Abbreviata “Ama S.p.A.”, non costituito in giudizio;
Consorzio Stabile Prestige, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gomez D'Ayala, Emanuele Antonio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio Tallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Luigi Luciani 1;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del Provvedimento di Aggiudicazione n. 46/2021 adottato da AMA S.p.a., comunicato il 05.10.2021, con cui ha aggiudicato al Consorzio Stabile Prestige la procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata nelle sedi di AMA S.p.a. per un periodo di 18 mesi;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e del diritto della ricorrente a subentrare nell'aggiudicazione e nel contratto. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Stabile Prestige e di Ama S.p.A.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Considerato che non ricorrono i presupposti normativamente prescritti per una definizione del contenzioso in esame con una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Considerato che le esigenze cautelari prospettate nell’atto introduttivo del giudizio possono essere assecondate attraverso la celere fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito nella data indicata in dispositivo;

Considerato che le spese della corrente fase cautelare del giudizio possono essere compensate tra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge l’istanza di sospensione cautelare in epigrafe;

Fissa per la trattazione del merito del giudizio l’udienza pubblica del 8 febbraio 2022;

Spese della fase cautelare compensate;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Maria Rosaria Oliva Pietro Morabito

IL SEGRETARIO

 

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