TAR Lazio: Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 17/07/2014) 06/08/2014, n. 8732 SENTENZA ATI CLSTV/NDA Investigazioni S.r.l. ITA - Italian Trade Agency (ICE - Agenzia)

Mercoledì, 06 Agosto 2014 21:30

TAR Lazio: Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 17/07/2014) 06/08/2014, n. 8732 SENTENZA ATI CLSTV/NDA Investigazioni S.r.l. contro ITA - Italian Trade Agency (ICE - Agenzia)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 8831 del 2014, proposto da:

ATI CLSTV/NDA Investigazioni S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Chiaradia, presso la quale ha eletto domicilio in Roma, alla via Simeto, 12

contro

ITA - Italian Trade Agency (ICE - Agenzia), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 56/2014 del 19 giugno 2014, comunicata tramite raccomandata anticipata via fax il 24 giugno 2014, con la quale la ricorrente odierna, già aggiudicataria della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, teleradio allarme e accoglienza reception per la sede di Roma dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane per il triennio 1 gennaio 2014-31 dicembre 2016, è stata colpita dalla revoca della predetta aggiudicazione con presupposta esclusione dell'offerta per un'unica ragione e di tutti gli atti connessi, ivi compresi provvedimenti di scorrimento della graduatoria e di affidamento a terzi, di annullamento della gara, nonché gli atti presupposti tra i quali il bando e il disciplinare di gara e il capitolato generale di gara,

e per il risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a. derivanti dalla illegittima revoca dell'aggiudicazione e dalla esclusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ITA - Italian Trade Agency - Ita (ICE - Agenzia);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Col ricorso in esame l'ATI CLSTV/NDA Investigazioni S.r.l. impugna l'atto col quale la committente ITA - Italian Trade Agency (ICE - Agenzia) ha annullato in autotutela l'aggiudicazione alla ricorrente della procedura aperta per l'affidamento del servizio di vigilanza armata, teleradio allarme e accoglienza reception per la sede di Roma dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane per il triennio 1 gennaio 2014-31 dicembre 2016.

L'annullamento è stato motivato dalla stazione appaltante con la violazione dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in relazione all'art. 38, comma 1, lettere c) e g), avendo nella domanda di partecipazione alla gara del 28 ottobre 2013 il legale rappresentante della mandataria CLSTV "omesso di indicare la condanna penale subita per violazione delle norme in tema di evasione fiscale".

L'impugnativa censura la violazione di legge e la falsa applicazione degli artt. 164 e 178 c.p.p., l'illogicità e l'irragionevolezza del provvedimento gravato, tenuto conto del fatto che il reato in questione, per il quale era stata pronunciata condanna penale il 4 giugno 1996, si era estinto da tempo ai sensi degli artt. 167 c.p. e 445, comma 2, c.p.p. e che tale estinzione era stata dichiarata, con effetto ex tunc, dal Tribunale di Rieti il 3 dicembre 2013, su domanda del 5 novembre 2013, e inoltre che la condanna era comparsa sul sistema informativo del casellario giudiziario solo il 23 agosto 2013 ed era in precedenza ignota all'interessato, essendosi svolto il processo penale nella sua contumacia.

Ha replicato l'Amministrazione evocata che proprio la dichiarazione della ricorrente in ordine al tempo della comparsa nel sistema informativo penale della condanna in questione darebbe conto di come, nella procedura odierna, essa fosse ben nota all'interessato che, pertanto, avrebbe reso una dichiarazione mendace sul punto, costituente in sé ulteriore causa di revoca dell'aggiudicazione.

Ritiene il Collegio che il processo possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo le condizioni processuali ex art. 60 c.p.a. ed essendo state sentite sul punto le parti comparse nell'odierna camera di consiglio.

Non v'è dubbio circa il fatto che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in questione (28 ottobre 2013), l'interessato non poteva non essere a conoscenza dell'esistenza della condanna in questione, avendo egli stesso dichiarato in ricorso che "la condanna de qua appare per la prima volta sul sistema informativo del casellario giudiziale in data 23/08/2013" e, dunque, ben due mesi prima di produrre la dichiarazione alla stazione appaltante.

Quanto all'estinzione del reato, lapidaria è la dizione dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per cui "ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate". Risulta così definitivamente chiarito da questa norma, nel testo novellato dal D.L. n. 70 del 2010, in sostanziale continuità con la giurisprudenza già formatasi sotto la vigenza del testo precedente (cfr. C.d.S., Sez. III, 14 aprile 2011, n. 2334) - che non vanno dichiarate in sede di gara le sole condanne per reati che sono stati dichiarati estinti ex artt. 445, comma 2, (il caso in esame) e 460, comma 5, c.p.p., con provvedimento giudiziale espresso pronunciato dal giudice penale già alla data di presentazione della domanda di gara, a differenza di quelle relative a reati depenalizzati, cioè estinti per abolitio criminis (cfr., da ultimo,C.d.S., Sez. VI, 3 settembre 2013, n. 4392).

Proprio alla luce del puntuale tenore letterale e dispositivo della norma evocata (art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163 del 2006) - alla stregua del quale il mero decorso del termine di cui agli artt. 445, comma 2, e 460 comma 5, c.p.p. non esonera il partecipante alla gara pubblica dall'obbligo di dichiarare tutti i precedenti penali come richiesto dalla stessa - non risulta fondata neppure la tesi della ricorrente per cui la natura dichiarativa del provvedimento giudiziale di estinzione del reato impedirebbe di attribuire ex tunc qualunque ulteriore effetto giuridico alla condanna penale, compreso il rilievo della mancata dichiarazione in sede di gara d'appalto.

In definitiva, posto che al momento della produzione della domanda di partecipazione alla gara l'interessata era in grado di conoscere il pregiudizio penale in parola e che questo non era stato ancora dichiarato estinto dal giudice penale, il ricorso va respinto.

Le spese, tuttavia, possono essere eccezionalmente compensate in ragione della peculiarità in fatto della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Conclusione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Giuseppe Chine', Consigliere

Alfredo Storto, Consigliere, Estensore

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