TAR LAZIO: SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13213 del 2017 contro Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, Questura Roma 

Giovedì, 09 Dicembre 2021 07:18

SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 13213 del 2017 contro Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, Questura Roma per l'annullamento-del decreto

di revoca della nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale con particolare riferimento alla “visita medica collegiale per idoneità alle mansioni”

eseguita presso l’Unità Operativa Territoriale di Medicina Legale F1 della ASL Roma 4

Pubblicato il 09/12/2021
                                                                                                                                                                                                             N. 12695/2021 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                             N. 13213/2017 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13213 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Antonio Napoli, Carolina Layek, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Napoli in Roma, via A. Riboty, 23;
contro

Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei rispetti rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento

-del decreto di revoca della nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale, adottato in data 27.10.2017 e comunicato al ricorrente interessato il 16.11.2017, e di tutti gli atti presupposti preparatori e comunque ad esso connessi, con particolare riferimento alla “visita medica collegiale per idoneità alle mansioni” eseguita presso l’Unità Operativa Territoriale di Medicina Legale F1 della ASL Roma 4 di via Raffaele Cadorna in Civitavecchia. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma, del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2021 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO

Con ricorso, notificato il 5 dicembre 2017 e depositato il successivo 27 dicembre, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma, adottato in data 27.10.2017, con il quale è stata revocata al ricorrente la nomina a guardia particolare giurata e l'autorizzazione al porto di pistola per difesa personale.

Avverso il predetto provvedimento e il presupposto giudizio di inidoneità della Unità Territoriale di Medicina Legale dell’ASL Roma 4, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 138 TULPS aggiornato, dell’art. 2, n. 2 D.M. del 28.04.1998 e l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dell’illogicità manifesta per mancanza di proporzionalità, in quanto, sostiene che la norma di riferimento, costituita dall’art. 138 TULPS, in nessuna parte prevede per l’esercizio della funzione di guardia particolare giurata l’obbligo del porto di pistola per difesa personale. Il ricorrente lamenta altresì l’errata applicazione del DM del 1998 nella parte in cui prevede che la soglia uditiva necessaria per il porto d’armi possa essere raggiunta anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate, circostanza che non è stata presa in considerazione dal Collegio medico-legale. Rappresenta altresì di avere anche provveduto all’acquisto di protesi idonee a compensare l’-OMISSIS- da cui è affetto.

Il 26 gennaio 2018 il Ministero dell’Interno, la Prefettura e la Questura di Roma si sono costituite con memoria di rito.

Con ordinanza cautelare n. 551 del 1° febbraio 2018 il Tribunale ha sospeso i provvedimenti di revoca.

Il 7 ottobre 2021 le intimate Amministrazioni hanno depositato memoria con cui resistono nel merito e chiedono la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la vigente normativa scinde la figura della guardia giurata dalla necessaria autorizzazione al porto d’armi, atteso che l’art. 138 TULPS non farebbe alcuna menzione alla idoneità al porto d’armi nell’elencare i requisiti richiesti per tale funzione.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, atteso che il ricorrente è stato assunto per svolgere mansioni di guardia giurata armata e pertanto dotata di autorizzazione al porto d’armi.

Anche la impugnata certificazione lo dichiara inidoneo alla mansione specifica di guardia giurata armata.

E’, peraltro, innegabile l’intima correlazione con l’attività professionale di guardia giurata della licenza di porto d’armi.

Per quanto concerne invece la possibilità di rilasciare il giudizio di idoneità ove la mancanza rilevata del requisito uditivo possa essere corretta da idonei apparecchi, risulta per tabulas che il ricorrente non fosse in possesso di detti apparecchi quando si è recato a visita medica: in tal modo non ha messo i sanitari in condizione di valutare il grado di correzione della-OMISSIS-.

Non vi è dubbio infatti che il D.M. 28 aprile 98 preveda che il requisito uditivo entro certe soglie di deficit possa essere raggiunto anche con l’utilizzo di adeguate protesi acustiche.

La visita audioprotesica predittiva di cui ha allegato relazione risulta, tuttavia, effettuata un mese dopo e prevedeva dalle 4 alle 6 settimane di riabilitazione.

Atteso che i provvedimenti sono adottati sulla base del principio del tempus regit actum, e che alla data in cui il ricorrente si è sottoposto a visita medica lo stesso presentava un quadro diagnostico che deponeva per l’inidoneità all’uso di armi, i vizi dedotti non appaiono riscontrabili in capo al giudizio di inidoneità qui gravato.

Appare, tuttavia, fondato il dedotto vizio di eccesso di potere sotto il profilo della sproporzione.

Considerato, infatti, che l’autorizzazione di cui si tratta per la guardia giurata costituisce un mezzo per mantenere il rapporto di lavoro e che il ricorrente risulta svolgere dette mansioni dal 2013, l’Amministrazione si sarebbe dovuta limitare a sospendere il titolo e la licenza per il solo tempo necessario affinché il ricorrente si potesse dotare di apparecchi idonei a correggere l’-OMISSIS- di cui è risultato affetto e potesse sottoporsi alla seconda visita medica, una volta provveduto in tal senso.

La giurisprudenza ha rilevato, con argomentazioni condivise dal Collegio che “l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale" (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220 richiamata più di recente in T.A.R. Campania, Sezione V, 20/11/2020 n. 5422).

Ai fini che qui rilevano, l’Amministrazione avrebbe dovuto altresì menzionare le ragioni per le quali ha revocato de plano i titoli, senza tenere conto della possibilità di consentire al titolare della licenza di porre in essere azioni che avrebbero consentito di recuperare quei requisiti che la visita medica aveva riscontrato deficitari.

Per quanto osservato il ricorso va accolto nei limiti e nei termini sopra meglio specificati e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di revoca, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi ulteriori provvedimenti.

Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Maria Verlengia Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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