Pubblicato il 30/06/2021
N. 07715/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04842/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 120 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4842 del 2021, proposto da
Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Paparella e Antonio Pagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia e Tribunale di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
International Security Service Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Nunziante Di Lorenzo e Cristiano Giovanni Gasparutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti e provvedimenti: 1) del Provvedimento recante data 2 aprile 2021 e comunicato alla ricorrente con nota prot. 692 in data 13 aprile 2021, con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha aggiudicato la gara di cui alla Rdo Mepa n.2477442 per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Rieti alla ditta International Security Service Vigilanza S.p.A. unitamente alla nota di comunicazione; 2) di tutti i verbali di gara e in particolare dei verbali da valutazione delle offerte tecniche ed economiche (verbali 8 e 9), nella parte in cui non si è proceduto alla modifica della proposta di aggiudicazione a fronte delle osservazioni dei rappresentanti dell'odierna ricorrente che rilevavano la mancata indicazione dell'offerta oraria da parte della ditta concorrente e la conseguente errata comparazione delle offerte in gioco; 3) di tutti gli atti di gara, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; 4) della nota del 23 febbraio 2021, recante richiesta di chiarimenti a supporto dell'offerta presentata dalla ricorrente; 5) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso.
Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se nelle more stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Tribunale di Rieti e di International Security Service Vigilanza S.p.A.;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 6316/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Vigilanza Umbra Mondialpol S.p.A. (in avanti, “Vigilanza Umbra”) impugna, chiedendone l’annullamento, l’aggiudicazione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti della gara, gestita tramite piattaforma “MEPA”, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di Rieti alla ditta International Security Service Vigilanza (in poi, “ISSV”).
2. La ricorrente fa presente di essersi classificata al secondo (e ultimo) posto della graduatoria afferente alla gara e lamenta sia la mancata esclusione di ISSV dalla procedura di gara, a fronte dell’asserita incompletezza dell’offerta economica presentata e della carenza della titolarità di due requisiti di partecipazione (vale a dire il possesso di una licenza prefettizia valida per il territorio della provincia di Rieti e di una sede operativa già attiva nel territorio della medesima provincia) sia per l’erroneità matematica dei punteggi attribuiti.
3. ISSV si è costituita in giudizio chiedendone la reiezione siccome infondato.
4. A seguito della camera di consiglio del 26 maggio 2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare presentata unitamente al ricorso, è stata disposta istruttoria con l’ordinanza n. 6316/2021 al fine di acquisire dal Ministero della giustizia motivati chiarimenti, unitamente a ogni documento ritenuto utile, in ordine ai fatti dedotti nel gravame.
5. Il Ministero della giustizia nel costituirsi in giudizio il 7 giugno 2021 ha versato in atti, in adempimento all’ordine istruttorio impartito, una relazione e documentazione. L’amministrazione ha successivamente depositato, il 21 giugno 2021, una memoria difensiva e ulteriori documenti.
6. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2021 è stato dato avviso alle parti presenti della possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., sussistendone le condizioni di legge.
7. Preliminarmente, il Collegio fa presente che non terrà conto della memoria difensiva e della documentazione depositate dal Ministero della giustizia in data 21 giugno 2021, dopo le ore 12:00, in quanto tardive ai sensi dell’art. 9, comma 4, dell’allegato 1 delle Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, pubblicate nella G.U. n. 7 dell’11 gennaio 2021.
8. Il ricorso è infondato, alla stregua delle seguenti considerazioni.
9. Alla prima e alla terza censura parte ricorrente lamenta la incompletezza della offerta economica dell’aggiudicataria per la mancata indicazione della tariffa oraria offerta - come previsto al punto D.3 del disciplinare di gara – nonché l’incomparabilità delle offerte di Vigilanza Umbra e ISSV.
In proposito, si osserva che il disciplinare di gara imponeva, al punto E.2, che l’offerta economica riportasse “il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara pari a Euro 625.000,00”. Inoltre, il modulo dell’offerta economica predisposto da Consip per le procedure MEPA faceva espressa richiesta dell’importo complessivo e non della tariffa oraria.
A fronte di previsioni della lex specialis di tenore equivoco e contraddittorio, in ossequio al principio del favor partecipationis, deve ritenersi completa l’offerta economica predisposta dall’aggiudicataria, che ha riportato l’importo complessivo offerto e non anche la tariffa oraria. Tale indicazione, infatti, permetteva alla stazione appaltante di confrontare le due offerte, in quanto il richiamato punto E.2 del disciplinare prevedeva che il valore migliore dell’offerta economica fosse individuato dal “maggiore ribasso” sul prezzo di 625 mila euro posto a base di gara. Dalla documentazione versata in giudizio si evince che la comparazione è effettivamente avvenuta attraverso il confronto tra gli importi complessivi indicati nelle offerte dei due partecipanti e, quindi, nel rispetto delle prescrizioni della lex specialis.
Deve anche aggiungersi che il dato relativo alla tariffa oraria poteva comunque essere ricavato attraverso una operazione matematica, dividendo il prezzo offerto dall’aggiudicataria con il “monte ore stimato in via presuntiva dall’Amministrazione”. Tale fattore, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, era desumibile dagli atti di gara in quanto nel disciplinare erano riportati sia l’importo complessivo stimato di 625 mila euro sia valore della tariffa oraria a base d’asta, pari a 22 euro (cfr. il punto C.6 del disciplinare, secondo cui “la tariffa oraria posta a base d'asta è pari ad Euro 22,00 (ventidue,00) + I.V.A., determinata dividendo l’importo complessivo stimato soggetto a ribasso per il monte ore stimato in via presuntiva dall’Amministrazione”).
10. Quanto al secondo mezzo di gravame, dalla lettura del disciplinare (cfr. il punto C.4) risulta che la richiesta della licenza prefettizia per lo svolgimento del servizio era funzionale a prestare le relative attività presso la sede degli Uffici giudiziari di Rieti, sicché la circostanza che l’aggiudicataria sia autorizzata all’espletamento del servizio di vigilanza presso taluni Comuni della Provincia (tra cui quello di Rieti) e non anche sull’intero territorio provinciale non può considerarsi ostativa alla partecipazione alla gara. In ordine, poi, alla richiesta del disciplinare del possesso di una centrale operativa nell’ambito provinciale di Rieti, ISSV risulta essersi impegnata, coerentemente alla possibilità prevista nella medesima lex specialis, ad attivarne una in caso di aggiudicazione.
11. Infine, in relazione al quarto e ultimo motivo, con cui Vigilanza Umbra contesta l’attribuzione del punteggio tecnico da parte della stazione appaltante a ISSV, deducendo che non sarebbe avvenuta in aderenza a quanto previsto dal disciplinare di gara, sono presenti censure inammissibili, poiché la ricorrente afferma che i punteggi assegnati sarebbero “matematicamente impossibili” facendo tuttavia applicazione di un sistema di calcolo non coerente con il punto E.1 del disciplinare, secondo cui i punteggi dati da ciascun commissario di gara sono provvisori e vanno successivamente sommati tra di loro e sottoposti a riparametrazione.
12. Alla luce di quanto suesposto, il ricorso non può trovare accoglimento.
13. Le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda e delle questioni sottoposte possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 23 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Laura Marzano, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lucia Maria Brancatelli Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO
CDS: ORDINANZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7187 del 2021, contro Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, Vigilanza Umbra Mondialpol s.p.a, nei confronti Issv s.p.a. Vedi ordinanza >>>
