TAR PUGLIA: Sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto da Sicuritalia – Ivri S.p.A contro AMTAB – Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. nei confronti Cosmopol S.p.A.

Lunedì, 02 Agosto 2021 08:08

Sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto da Sicuritalia – Ivri S.p.A contro AMTAB – Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. nei confronti Cosmopol S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con Isa Service S.r.l.

Pubblicato il 02/08/2021
                                                                                                                                                                                                                                                                            N. 01284/2021 REG.PROV.COLL.

                                                                                                                                                                                                                                                                            N. 00736/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2021, proposto da
Sicuritalia – Ivri S.p.A., in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con S.I.S. Segnaletica Industriale e Stradale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Napoli e Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro

AMTAB – Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;
nei confronti

Cosmopol S.p.A. in proprio e quale mandataria del RTI con Isa Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianluigi Pellegrino ed Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determina del C.d.A. di AMTAB S.p.A. del 27 maggio 2021, comunicata in data 31 maggio 2021, con la quale è stato aggiudicato al RTI Cosmopol S.p.A. – ISA Service S.r.l. il servizio di manutenzione, raccolta incassi e contazione valore dei parcometri e casse automatiche in gestione all’Ente;

- di tutti i verbali di gara, nella parte in cui il RTI Cosmopol S.p.A. – ISA Service S.r.l. è stato ammesso alla procedura, benché asseritamente carente di un requisito di partecipazione attinente alla capacità tecnico-professionale;

- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso;

nonché per il risarcimento

del danno subito, in forma specifica, tramite annullamento dell’impugnata aggiudicazione, previa - occorrendo - declaratoria di inefficacia e subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero in subordine per equivalente economico, con riserva di formulare la relativa domanda in un separato ed autonomo giudizio. 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare, proposta in via incidentale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AMTAB – Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A. e di Cosmopol S.p.A., in proprio e quale Mandataria del Rti con Isa Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso e cinque giorni dal suo deposito (termini dimidiati) ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;

Rilevato:

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.; 

Rilevato:

che la Società ricorrente, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con S.I.S. Segnaletica Industriale e Stradale S.r.l., impugna l’aggiudicazione in favore del Raggruppamento Cosmopol S.p.A. - Isa Service S.r.l. dell’appalto del servizio di manutenzione, raccolta incassi e contazione valore dei parcometri e casse automatiche in gestione all’Ente Azienda Mobilità e Trasporti Bari AMTAB – S.p.A., della durata di un anno;

che alla gara hanno partecipato unicamente il raggruppamento ricorrente e quello controinteressato, divenuta aggiudicatario;

che essa contesta l’assenza, in capo alla Società mandante dell’aggiudicatario RTI, del requisito di capacità tecnico- professionale stabilito all'articolo 7.3, lettera f), del disciplinare di gara, consistente nell’aver svolto nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando servizi di manutenzione parcometri di importo complessivo non inferiore a € 140.000,00;

che rileva al riguardo che il raggruppamento controinteressato ha partecipato quale raggruppamento verticale, con la mandataria Cosmopol responsabile dell’esecuzione della prestazione principale consistente nel servizio di raccolta di incassi e contazione e la mandante Isa Service individuata per la prestazione secondaria rappresentata dal servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di parcometri e casse automatiche;

Considerato:

che a pagina 13 del disciplinare si puntualizzava che, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento, il requisito indicato al punto 7.3, lettera f), qui in rilievo, dovesse essere posseduto dall’impresa che avrebbe eseguito il servizio di manutenzione dei parcometri, nella specie proprio Isa Service S.r.l. per il controinteressato RTI;

che, diversamente da quanto prospettato da parte ricorrente, dalla documentazione versata in atti dalla stazione appaltante risulta che detto requisito è posseduto dalla richiamata Società;

che l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso dedotto è in fatto, non essendosi la ricorrente avveduta dell’attestazione rilasciata da Albalonga S.r.l., riferita ad un servizio per un ammontare totale di € 22.920,00, da aggiungersi a quelli computati in ricorso;

che detta attestazione è stata messa nella disponibilità del raggruppamento ricorrente in sede di accesso documentale;

Ritenuto:

che in conclusione il ricorso sia infondato e debba perciò essere respinto;

che le spese seguano la soccombenza, ponendosi a carico della ricorrente, e debbano liquidarsi come in dispositivo; 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), da imputarsi in parti uguali alla resistente ed alla controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio da remoto del giorno del giorno 28 luglio 2021 con l’intervento dei Magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rita Tricarico Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO

 

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