Pubblicato il 09/10/2020
N. 01254/2020 REG.PROV.CAU.
N. 01241/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G4 Vigilanza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Cincotti, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
ARIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala e Stefano Marras, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, non costituita;
nei confronti
Italpol Servizi Fiduciari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, P.le Don Giovanni Minzoni n. 9;
Sicuritalia Group Service S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, corso Venezia, n. 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione prot. IA.2020.0034869 del 29.6.2020, comunicata a mezzo PEC in data 30.6.2020, con la quale l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti – ARIA S.p.A. ha escluso il costituendo RTI G4 Vigilanza S.p.A. - G4 Facilities S.r.l. dalla partecipazione ai lotti 1, 2, 3 e 4 della “Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura del Servizio di Guardiania (Gara ARCA_2019_068)”;
- di tutti i verbali di gara, allo stato non conosciuti, con particolare riferimento ai verbali delle sedute nell’ambito delle quali l’offerta del RTI G4 Vigilanza S.p.A. – G4 Facilities S.r.l. è stata ritenuta presunta anomala, nonché al verbale della seduta pubblica nell’ambito della quale sono stati rappresentati gli esiti delle operazioni condotte;
- del verbale di gara della seduta riservata del 25.6.2020, allo stato non conosciuto, nell’ambito del quale le offerte presentate dal RTI G4 Vigilanza S.p.A. – G4 Facilities S.r.l. sono state ritenute anomale;
- in parte qua, di tutti i verbali di gara e/o provvedimenti, nella parte in cui non è stata valutata valida la partecipazione del RTI G4 Vigilanza S.p.A. – G4 Facilities S.r.l. alla procedura di gara;
- per quanto occorrer possa, delle richieste di chiarimenti del 2.12.2019, 8.1.2020, 29.1.2020, 12.2.2020 comprensive dei fac-simile da impiegare per la formulazione dei giustificativi;
- per quanto occorrer possa, del verbale, comunicato il 23.6.2020, con il quale sono stati rappresentati gli esiti dell’audizione del 9.6.2020;
- ove occorra, della lex specialis di gara nell’ipotesi che la stessa sia interpretata come volta a consentire la formulazione di un giudizio d’anomalia dell’offerta parcellizzato;
- di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e comunque connesso a quelli impugnati;
e per la dichiarazione di inefficacia
della convenzione e/o dei singoli contratti attuativi stipulati nelle more della definizione del presente giudizio;
nonche’ per la condanna
ai sensi dell’art. 124 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante subentro ovvero, in via subordinata, per la condanna al risarcimento per equivalente del danno subito da dal RTI G4 Vigilanza S.p.A. - G4 Facilities S.r.l.;
quanto al ricorso incidentale presentato da Sicuritalia Group Service Scpa:
dei medesimi atti e provvedimenti oggetto dell'avversaria impugnativa principale in parte qua escludono per anomalia l'offerta del RTI G4 Vigilanza senza però individuare – quali ulteriori ed autonomi profili di incongruità – l'illegittimo “abbattimento” delle ore annue non lavorate dai suoi dipendenti e la mancata considerazione dei livelli di inquadramento previsti dalla contrattazione collettiva di settore;
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da G4 Vigilanza s.p.a.:
- del provvedimento prot. IA.2020.0038009 del 17.7.2020 con il quale ARIA ha riscontrato l’istanza in autotutela promossa dal RTI G4 Vigilanza S.p.A. - G4 Facilities S.r.l., unitamente a tutti i verbali, ivi allegati, relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia, ovverosia i verbali n. 15 del 19.2.2020, n. 16 del 25.6.2020, n. 17 del 14.7.2020;
- del provvedimento prot. IA.2020.0044553 con il quale ARIA S.p.A., all’esito della seduta pubblica del 4.9.2020, ha confermato l’esclusione del RTI G4 Vigilanza S.p.A. - G4 Facilities S.r.l. dalla partecipazione ai lotti nn. 1 e 3 della procedura di gara;
- del verbale n. 18 della seduta riservata del 4.9.2020 con il quale ARIA S.p.A. ha esaminato le ulteriori giustificazioni offerte dal RTI G4 Vigilanza S.p.A. - G4 Facilities S.r.l. relativamente ai lotti nn. 1, 2, 3 e 4 della procedura di gara;
- del verbale n. 19 della seduta pubblica del 4.9.2020 con il quale ARIA S.p.A. ha comunicato gli esiti delle valutazioni effettuate e le graduatorie dei lotti nn. 1, 2, 3 e 4 della procedura di gara;
- del provvedimento di aggiudicazione, allo stato non conosciuto, dei lotti nn. 1 e 3 rispettivamente in favore di Sicuritalia Group Service S.c.p.a. e Italpol Servizi Fiduciari S.r.l.;
- di ogni altro atto precedente, successivo, conseguenziale e comunque connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aria S.p.A., di Italpol Servizi Fiduciari S.r.l. e di Sicuritalia Group Service S.C.P.A.;
Visto il ricorso incidentale presentato da Sicuritalia Group Service S.C.P.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, considerato che:
- quanto al fumus boni iuris, l’articolato procedimento condotto dalla stazione appaltante ai fini della verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, appare caratterizzato da ampia e approfondita istruttoria, tanto che, all’esito dello stesso, ARIA ha riesaminato le proprie valutazioni pervenendo all’aggiudicazione alla ricorrente di due lotti (2 e 4) sui quattro oggetto dell’esclusione impugnata con l’atto introduttivo del giudizio; di contro la conferma dell’esclusione in relazione ai lotti 1 e 3 non si presta ad essere censurata sotto i profili dedotti, anche considerata la chiarezza dei documenti di gara, contenenti tutte le informazioni necessarie alla formulazione dell’offerta; in altri termini la conferma dell’esclusione di cui al provvedimento prot. IA.2020.0044553 e ai verbali della Commissione delle sedute, riservata e pubblica, del 4 settembre 2020 appare supportata da un’istruttoria approfondita e particolarmente articolata;
- quanto al periculum in mora la durata del contratto (36 mesi) e la ripetibilità delle prestazioni consentono l’utile possibilità di subentro nell’affidamento; in ogni caso la ricorrente non avrebbe titolo a conseguire l’immediata aggiudicazione della gara, dato che le censure formulate potrebbero unicamente condurre all'eventuale riedizione del sub-procedimento di verifica di anomalia;
Ritenuto infine che l’evoluzione procedimentale della vicenda giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), Respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Valentina Santina Mameli, Consigliere, Estensore
Rosanna Perilli, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Santina Mameli Domenico Giordano
IL SEGRETARIO
