Pubblicato il 07/07/2021
N. 03732/2021 REG.PROV.CAU.
N. 06135/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6135 del 2021, proposto da
EUROPOLICE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Tonia Sperandeo e Lorenzo Lentini che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende nel presente giudizio
nei confronti
COSMOPOL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti:
per quanto riguarda il ricorso principale
- disposizione n. 26 del 25/02/21 con cui il Direttore di Agenzia delle Entrate – Riscossione ha disposto l’aggiudicazione in favore di Cosmopol del servizio di reception per la sede di Napoli in via Bracco n. 20 (Lotto 1);
- verbali n. 22 del 09/02/21 e n. 23 del 18/02/21, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto la Cosmopol affidabile ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c), cbis) e cter) d. lgs. n. 50/2016;
- tutti i verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso l’aggiudicataria, hanno valutato la sua offerta tecnica ed economica ed hanno proposto l’aggiudicazione in suo favore;
- tutti gli atti connessi
e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto anche previa declaratoria di inefficacia dell’appalto, medio tempore stipulato, e al subentro;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato il 18/06/21:
- verbali della gara relativa all’affidamento, per un periodo di 48 mesi, del Servizio di Reception per la sede di Napoli in via Bracco n. 20 (Lotto 1 - CIG 838734935A) nella parte in cui non dispongono l’esclusione dell’offerta della soc. Europolice S.r.l.;
- ogni altro atto con cui non è stata esclusa l’offerta di Europolice dalla gara;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato il 02/07/21:
- provvedimento prot. 73158 del 20/05/21, con il quale l’U.T.G.- Prefettura di Salerno ha attestato, in capo a Europolice srl, la perdurante efficacia del titolo di P.S. n. 540/16C/Sett. II/PA, senza soluzione di continuità, fino all’esito della procedura di aggiornamento antimafia e di definitivo rinnovo dell’iscrizione nella white list;
- decreto prot. 28771 del 25/02/21 con cui la Prefettura di Salerno ha dichiarato la permanenza della efficacia del titolo di P.S., senza soluzione di continuità, fino all’esito della definizione della procedura di aggiornamento e della permanenza di iscrizione di Europolice nella white list;
- ogni altro atto connesso laddove volto a consentire la partecipazione alla gara di Europolice in presenza di interdittiva antimafia e mancata iscrizione nella white list e carenza di licenza di P.S.;
- atti di gara nella parte in cui non escludono la ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla;
Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Considerato che alla camera di consiglio del 06/07/21 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare;
Ritenuto, pertanto, di dovere dare atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda cautelare;
Ritenuti, poi, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della fase cautelare;
Ritenuto, infine, di dovere fissare, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
1) dà atto dell’intervenuta rinuncia alla domanda cautelare;
2) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare;
3) fissa, per la definizione del giudizio, la pubblica udienza del giorno 5 ottobre 2021, ore di rito.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
Roberta Cicchese, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michelangelo Francavilla Pietro Morabito
IL SEGRETARIO
