TAR LAZIO: ricorso numero di registro generale 6212 del 2021, proposto da Italpol Vigilanza S.r.l. contro Enea - nei confronti Cosmopol Security s.r.l., in proprio e quale Mandataria del RTI con Cosmopol Basilicata e Cosmopol Spa 

Mercoledì, 14 Luglio 2021 08:06

sul ricorso numero di registro generale 6212 del 2021, proposto da Italpol Vigilanza S.r.l. contro Enea - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, nei confronti Cosmopol Security s.r.l., in proprio e quale Mandataria del RTI con Cosmopol Basilicata e Cosmopol Spa 

Pubblicato il 14/07/2021
                                                                                                                                                                                                                                                                                N. 03874/2021 REG.PROV.CAU.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 N. 06212/2021 REG.RIC.

 REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6212 del 2021, proposto da 

Italpol Vigilanza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Nunziante Di Lorenzo e Cristiano Giovanni Gasparutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Piemonte, 39;

contro

Enea - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Cosmopol Security s.r.l., in proprio e quale Mandataria del RTI con Cosmopol Basilicata e Cosmopol Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Corso del Rinascimento, 11;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di esclusione dalla “Procedura aperta su piattaforma ASP MEF CONSIP ID n. 2714729 per l'affidamento dell'appalto del servizio di vigilanza armata e portierato del Centro Ricerche Casaccia postazioni ENEA, SOGIN, NUCLECO” – CIG 8502039887, comunicato a mezzo pec in data 21.5.2021;

- del provvedimento del 26.5.2021 di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in favore del costituendo RTI tra Cosmopol Security S.r.l. (mandataria), Cosmopol Basilicata S.r.l. e Cosmopol S.p.A. (mandanti), comunicato in data 27.5.2021;

- tutti i verbali di gara, nella parte in cui è stata valutata la irregolarità dell'offerta economica presentata dal costituendo RTI Italpol Vigilanza S.r.l. – Italservizi 2007 S.r.l.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Enea - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e di Cosmopol Security s.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020, la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase, non ricorre una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso, tenuto conto che, a fronte del ribasso unico percentuale indicato dalla ricorrente nella propria offerta, gli altri dati riportati risultano tra loro incongruenti e non correggibili attraverso una semplice operazione aritmetica della commissione di gara, trattandosi di componenti fondamentali dell’offerta stessa;

Considerato inoltre che, anche laddove l’erroneo inserimento del dato in questione fosse emendabile, la ricorrente non ha comunque dato prova di un suo collocamento in posizione utile;

Ritenuto di liquidare le spese di fase secondo il principio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) respinge l’istanza cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 settembre 2021.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore delle parti resistenti, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) per ciascuna, oltre accessori per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Paola Patatini, Primo Referendario, Estensore

Francesca Romano, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Patatini Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

 

 

 

Pubblicato in Sentenze TAR