Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistono i presuppostiper l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito allacamera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integritàdel contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto digiudizio, nonché la mancanza di opposizioni delle parti avvisate dal Presidentedel collegio in ordine alla possibile definizione con sentenza semplificata;
Ritenuta, in sede di esame d’ufficio delle condizioni dell’azione, la sussistenza dell’interesse e della legittimazione all’impugnazione da parte della ricorrente,anche in assenza della presentazione della domanda di partecipazione allagara, in quanto i profili della lex specialis contestati, ed in particolare la qualificazione del servizio come “portierato”, incidono direttamente sullapossibilità di formulare un’offerta consapevole da parte degli operatori del settore della vigilanza privata, atteso che siffatti profili rilevano ai fini dell’esatta definizione delle prestazioni previste e della concreta possibilità diquantificare i costi di esse e quelli relativi al personale impiegato;
Ritenuta la fondatezza delle censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, inquanto:
- la tipologia di prestazioni richieste dal disciplinare e dal capitolato speciale, nonché la natura dei siti ove tali prestazioni devono essere rese e gli orarianche notturni previsti per la loro effettuazione, evidenziano la riconducibilitàdi una parte tutt’altro che esigua dei servizi oggetto dell’appalto a quelli che, aisensi del d.m. 269/2010, dell’art. 134 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS),dell’art. 256 bis del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, devono essere svolti da guardiegiurate, poiché non si sostanziano nell’attività propria del servizio di portierato.
- in particolare, dalla lex specialis emerge che l’attività non consiste in unmero “controllo passivo” delle strutture, secondo il contenuto tipico delleprestazioni di portierato, ma comprende, espressamente, il presidio dei locali,l’inibizione dell’accesso nei parcheggi e nelle aree di pertinenza ospedaliera,l’impedimento dell’accesso da parte di terzi nei locali preposti alle attivitàmediche, la gestione degli apparati di videosorveglianza, l’accertamento e larilevazione di situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per l’incolumitàdelle persone e per l’integrità del patrimonio aziendale, ossia attività di direttointervento a tutela di persone e cose, che esulano palesemente dal servizio diportierato, non trattandosi di compiti di mera “reception” e custodia dei locali (Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5405);
- in particolare, dalla lex specialis emerge che l’attività non consiste in unmero “controllo passivo” delle strutture, secondo il contenuto tipico delleprestazioni di portierato, ma comprende, espressamente, il presidio dei locali, l’inibizione dell’accesso nei parcheggi e nelle aree di pertinenza ospedaliera,l’impedimento dell’accesso da parte di terzi nei locali preposti alle attivitàmediche, la gestione degli apparati di videosorveglianza, l’accertamento e larilevazione di situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per l’incolumitàdelle persone e per l’integrità del patrimonio aziendale, ossia attività di direttointervento a tutela di persone e cose, che esulano palesemente dal servizio di portierato, non trattandosi di compiti di mera “reception” e custodia dei locali (Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5405);- in proposito, la giurisprudenza (Tar Sardegna Cagliari, sez. I, 24 settembre2014, n. 746; Tar Basilicata Potenza, sez. I, ordinanza 26 marzo 2015, n. 32) ha evidenziato che la disciplina contenuta nel TULPS si riferisceindistintamente alle funzioni di vigilanza e custodia. L’art. 134 contempla,infatti, le “opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari”,al fine di vietarne lo svolgimento senza previa autorizzazione amministrativa ela stessa formula viene impiegata dall’art. 138, ultimo comma, del TULPS, nelprecisare i compiti assegnati alle guardie particolari giurate (“esercizio dellefunzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili”). Tale ampiaformula testuale delle disposizioni richiamate trova un preciso riscontro sulpiano interpretativo e applicativo nella prevalente giurisprudenza penale,secondo cui “ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia dibeni per conto terzi esige la licenza del Prefetto indipendentemente dallemodalità operative con le quali essa viene espletata. Ne consegue che lamancanza di tale licenza per le attività di vigilanza e di custodia integra il reatoprevisto dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 134 e 140, atteso che“l’elemento che qualifica un determinato servizio come vigilanza privata èdato dal suo porsi come attività di salvaguardia di beni affidata alle propriecure e quindi come attività svolta, in via mediata, a contribuire allapreservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica” (così, ex multis, Cass.pen., sez. I, 21 aprile 2006, n. 14258;
- nello stesso senso si veda anche lacircolare del Ministero dell’Interno, 17 luglio 2007, n. 557, in cui, con riguardoalle attività degli operatori che gestiscono sistemi di allarme, si sostiene che“gli operatori che non si occupano esclusivamente della messa in efficienza edel funzionamento degli apparati, ma agiscono durante il normalefunzionamento dell'impianto di allarme contribuendo, in qualsiasi maniera,allo smistamento dei segnali di pericolo o di allarme, svolgono attività di sorveglianza sui beni e, pertanto, devono essere muniti del titolo di polizia dicui all'art. 138 TULPS”);
- del resto, la circostanza che la lex specialis riconduca al portierato dei serviziconsistenti in vigilanza attiva incide sui criteri di quantificazione, quantomeno, del costo del lavoro, in punto di esatto inquadramento del personale daimpiegare nel servizio, rendendo del tutto inadeguati i parametri valorizzatidalla stazione appaltante;
- in senso contrario, non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale gliapparecchi di videosorveglianza potrebbero non essere attivati, sicché ilriferimento ad essi sarebbe irrilevante ai fini della qualificazione del servizio,atteso che si tratta di un servizio compreso nella lex specialis ed oggetto dell’appalto da aggiudicare, sicché anch’esso deve essere considerato,unitamente agli altri suindicati, ai fini dell’esatta ricostruzione del servizioreso. Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è fondato e deve essere accolto, mentre lespese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
