anche in assenza della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in quanto i profili della lex specialis contestati, ed in particolare la qualificazione del servizio come “portierato”, incidono direttamente sulla possibilità di formulare un’offerta consapevole da parte degli operatori del settore della vigilanza privata. La tipologia di prestazioni richieste dal disciplinare e dal capitolato speciale, nonché la natura dei siti ove tali prestazioni devono essere rese e gli orari anche notturni previsti per la loro effettuazione, evidenziano la riconducibilità di una parte tutt’altro che esigua dei servizi oggetto dell’appalto a quelli che, ai sensi del d.m. 269/2010, dell’art. 134 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), dell’art. 256 la tipologia di prestazioni richieste dal disciplinare e dal capitolato speciale, nonché la natura dei siti ove tali prestazioni devono essere rese e gli orari anche notturni previsti per la loro effettuazione, evidenziano la riconducibilità di una parte tutt’altro che esigua dei servizi oggetto dell’appalto a quelli che, ai sensi del d.m. 269/2010, dell’art. 134 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), dell’art. 256 bis del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, devono essere svolti da guardie giurate, poiché non si sostanziano nell’attività propria del servizio di portierato.
