Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 19/03/2013) 04/03/2014, n. 10261. Gli assalti ai portavalori erano stati commessi in Moncrivello (VC). Tenendo conto della dotazione consistente di armi micidiali...

Martedì, 04 Marzo 2014 08:36

Gli assalti ai portavalori erano stati commessi in Moncrivello (VC) il (OMISSIS), in Novara il (OMISSIS), in Rivarolo Canavese il (OMISSIS), in Cressa il (OMISSIS), in Biandrate e Varese il (OMISSIS), in Pieve Fissiraga il (OMISSIS), in Paderno Dugnano il (OMISSIS) e in Cormano il (OMISSIS).

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente -

Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere -

Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere -

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) A.E., nato il (OMISSIS);

2) C.S., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 20/2011 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO del 19/06/2012;

visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;

udita in pubblica udienza del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;

udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio per i reati di cui ai capi da L1 a L8 e rigettarsi il ricorso nel resto per A., e rigettarsi il ricorso per C.;

uditi per il ricorrente A. l'avv. Corrado Limentani e per il ricorrente C. l'avv. Daniela Damiano, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 3 dicembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Lodi ha giudicato con il rito abbreviato A.E. e C. S., imputati del delitto di associazione per delinquere (contestato al capo M), di plurime rapine, consumate e tentate, costituenti oggetto del sodalizio, commesse in danno di furgoni blindati portavalori e aggravate dal numero dei partecipi, dall'essere gli stessi travisati e dall'uso di armi anche da guerra (contestate ai capi A3, B3, C3, D3, E2, F3, H2, I4, L1), e di plurimi reati connessi alle rapine (furti di automezzi, detenzione e porto di armi da fuoco, omicidio volontario, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porto illegali di armi, lesioni, danneggiamento, resistenza), contestati ai capi A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, F1, F2, H1, I1, I2, I3, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8.

Gli assalti ai portavalori erano stati commessi in Moncrivello (VC) il (OMISSIS), in Novara il (OMISSIS), in Rivarolo Canavese il (OMISSIS), in Cressa il (OMISSIS), in Biandrate e Varese il (OMISSIS), in Pieve Fissiraga il (OMISSIS), in Paderno Dugnano il (OMISSIS) e in Cormano il (OMISSIS).

In occasione della tentata rapina commessa in Pieve Fissiraga il (OMISSIS) era deceduta la guardia giurata Mo.En. che conduceva il furgone portavalori, che era stato speronato frontalmente dai rapinatori ed era fuoriuscito dalla sede stradale.

Per detto omicidio contestato al capo L2, aggravato dal nesso teleologico con il reato di tentata rapina di cui al capo L1, erano chiamati a rispondere in concorso entrambi gli imputati, mentre i coimputati erano separatamente giudicati.

1.1. Il G.u.p. con l'indicata sentenza ha ritenuto gli imputati colpevoli dei reati ascritti, ad eccezione del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 23 contestato al capo A2, del reato di lesioni personali contestato al capo C3 e del reato di ricettazione dell'autovettura Audi contestato al capo F1, ha qualificato il reato di ricettazione di cui al capo A1 come riciclaggio, ha escluso l'attenuante di cui alla L. n. 497 del 1974, art. 14 con riguardo ai reati di cui ai capi A2), B2), C2), D2), E2), e ha qualificato i reati di ricettazione di cui ai capi C1), D1), E1), F1) (riguardo al camion IVECO), H1) ai sensi degli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7.

Sotto il profilo sanzionatorio il G.u.p., ritenuto il concorso formale tra i reati di omicidio in danno di Mo.En. (capo L2) e di lesioni gravi e aggravate in danno di P.A. (capo L8) e ravvisato il vincolo della continuazione tra tutti i reati, concesse al solo C. le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle contestate aggravanti, e operata per entrambi gli imputati la riduzione per il rito, ha condannato A. alla pena di anni trenta di reclusione e C. alla pena di anni venti di reclusione, dichiarandoli interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'espiazione della pena, disponendo l'applicazione nei loro confronti, a pena espiata, della libertà vigilata per la durata di anni tre, e condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite da liquidarsi in separato giudizio civile, con provvisionale diversamente quantificata per ciascuna di esse.

Con riguardo ai reati di cui ai capi A1) e B1), riqualificati come furti aggravati, al capo B3), limitatamente ai reati di omicidio colposo e lesioni, escluse le contestate aggravanti, e al capo C3), limitatamente alle lesioni personali, il G.u.p. con la stessa sentenza ha dichiarato non doversi procedere per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

2. La Corte d'assise d'appello di Milano con sentenza del 19 giugno 2012 ha confermato la sentenza di primo grado.

3. La vicenda riguardante le indicate imputazioni è ampiamente descritta nella sentenza di primo grado.

Le indagini erano partite dall'arresto di A., B., Ma., D.D., S., Pe., M. e C.G. a seguito della tentata rapina commessa in Cormano il (OMISSIS), per la quale e per i reati connessi, contestati al C. in questo giudizio ai capi I1, I2, I3 e I4, tutti i coimputati erano stati ritenuti colpevoli in via definitiva.

Detti soggetti erano stati individuati a seguito della segnalazione di movimenti sospetti, fatta il 29 novembre 2006 alla polizia locale da parte della titolare di un centro estetico di Arona, che aveva consentito di risalire attraverso le targhe di due auto a Cr.

N. e M.N., il primo dei quali era una guardia giurata della Mondialpol e il secondo era già sottoposto a indagini per altre rapine in danno di furgoni portavalori, e all'esito delle disposte intercettazioni telefoniche e dei predisposti servizi di osservazione e di pedinamento.

3.1. Dopo l'arresto in detta occasione di M., una perquisizione in un box nella sua disponibilità aveva portato al rinvenimento di due auto, BMW e Audi A6, risultate rubate alla pari delle loro targhe. Erano stati rinvenuti nella prima anche un flacone di liquido infiammabile e due bossoli cal. 7,62, nel bagagliaio della seconda un borsone con cinque fucili Kalashnikov (quattro marca Zavasta e uno marca Norinco), tre pistole Beretta con matricola abrasa, dieci caricatori cal. 7,62, tre giubbotti antiproiettili, sei paia di guanti gommati e tre moto troncatrici, e nel box altra pistola Beretta con munizioni, tre motoseghe per il taglio dell'acciaio e piastre metalliche a ventosa.

Dagli svolti accertamenti tecnici sul materiale sequestrato era risultato che alcune delle armi erano state utilizzate nelle rapine di Pieve Fissiraga, Novara, Moncrivello e Rivarolo Canavese, e che tracce di DNA riconducibili a M., C.G. e A. erano su alcuni guanti.

I tabulati relativi al traffico telefonico sulle utenze cellulari e sulle schede telefoniche prepagate, sequestrate agli arrestati, avevano consentito la ricostruzione dei movimenti degli stessi e dei loro interlocutori nei giorni in cui avevano avuto luogo gli episodi delittuosi e in quelli precedenti e successivi.

3.2. Il G.u.p., che aveva ricostruito la sequenza dei contatti telefonici intercorsi tra e/o con le utenze in uso agli imputati A. e C. e agli altri soggetti coinvolti nelle indagini, aveva evidenziato per ogni episodio delittuoso la georeferenziazione di ciascuno nei momenti in cui quei contatti erano intervenuti, il modus operandi nei vari episodi, e in particolare, la identità del gruppo nel tempo, la posizione centrale rivestita da M., che organizzava le rapine e manteneva i collegamenti con gli appartenenti al gruppo criminale in vista della esecuzione delle rapine; la predeterminazione del ruolo di ciascuno; i contatti telefonici di M. con A. e del secondo con Ce. e C., che aveva ammesso di avere partecipato ad alcuni episodi e chiamato in correità A., dando una chiave di lettura dei contatti telefonici intercorsi con lo stesso prima di ciascun fatto.

3.3. La sentenza di primo grado, che illustrava diffusamente e analizzava i dati fattuali e gli elementi probatori con riferimento a ciascuna posizione, riteneva, quanto ad A. che sussistevano indizi gravi, precisi e concordanti circa la sua partecipazione a tutti i fatti contestati:

- per la tentata rapina di Cormano era certa la responsabilità penale di A., essendo intervenuta a suo carico sentenza definitiva di condanna, che aveva acclarato che egli era giunto sul luogo dei fatti alla guida dell'auto Audi di M., con Ma. e C.G., avendo passamontagna e guanti da carpentiere, e che, nei giorni precedenti il fatto, era stato contattato due volte telefonicamente dal detto M.;

- per l'episodio di tentata rapina di Varese A. era identificato nel rapinatore che, dopo lo speronamento del blindato, era uscito dalla portiera destra dell'autocarro, poichè erano state rinvenute tracce del suo DNA nel sottocasco trovato sul lato destro del cruscotto. Egli, inoltre, era stato contattato telefonicamente il giorno del fatto una prima volta prima delle ore 9.47 e una seconda volta a detta ora da M., che era stato localizzato in strada in prosecuzione alla sua abitazione e aveva ammesso la sua partecipazione al fatto, oltre ad avere tenuto contatti con C., che lo aveva chiamato in correità;

- per la tentata rapina di Pieve Fissiraga erano valorizzate due telefonate fatte ad A. da Ce., intraneo al gruppo, il 31 ottobre 2006 alle ore 14.37 e il 2 novembre 2006 alle ore 11.54, quando il mezzo utilizzato dai rapinatori era stato già posizionato, e quella fatta l'1 novembre 2006 dallo stesso A. a M.;

- per la tentata rapina di Biandrate erano richiamate la telefonata fatta ad A. da C. il giorno prima del fatto (22 febbraio 2006) e la dichiarazione del medesimo C. di essere poi andato a prendere A., conosciuto per avere condiviso la cella a San Vittore, per recarsi insieme alla riunione preparatoria della rapina;

- per la rapina di Cressa erano evidenziate le chiamate fatte ad A. da M. alle ore 20.14 del giorno precedente il fatto (2 dicembre 2004) e alle ore 23.12 dello stesso giorno da una cabina di Arluno, dove erano stati localizzati sia M. sia B. e Ma.;

- per la rapina di Rivarolo erano rimarcate le chiamate ricevute da M. alle ore 10.20 del giorno del fatto e alle ore 8.49 del giorno precedente;

- per la tentata rapina di Novara erano valorizzate le due chiamate ricevute da M. prima del fatto, rafforzate dalla chiamata in correità di C.;

- per la rapina di Moncrivello erano indicate le tre chiamate da parte di A. verso il cellulare di Ce. il 21 novembre 2002, oltre alle numerose chiamate da lui ricevute, provenienti da cabine pubbliche, nei giorni immediatamente precedenti la rapina e il giorno successivo ai fatti.

Tali contatti telefonici, riportati specificamente nella sentenza di primo grado e per sintesi in quella di appello, andavano inseriti, poichè ripetuti in coincidenza con le rapine e secondo lo stesso modus operandi, nella relativa attività preparatoria e organizzativa.

Il loro limitato numero, quanto ad A., era dipendente dal ruolo esecutivo dello stesso, desunto dalle illustrate circostanze, quali la sua presenza con kalashnikov sul camion utilizzato per speronare il blindato nella tentata rapina di Varese; tracce biologiche del suo DNA sui guanti trovati nell'auto BMW nella quale era il borsone con le armi; la sua presenza, riferita da C., sul mezzo usato per la rapina di Novara; l'essere stato georeferenziato vicino al ristorante dove lavorava o alla sua abitazione, dove, non guidando, era prelevato e condotto sul luogo dei fatti.

Non era invece credibile la spiegazione dei contatti telefonici offerta da A., nè erano rilevanti le obiezioni difensive correlate all'attività svolta dal medesimo e ai postumi dell'ictus da lui subito.

3.4. Quanto a C., la sentenza di primo grado puntualizzava che:

- per le rapine di Moncrivello, Novara, Cressa e Varese la prova piena della responsabilità penale (non oggetto di doglianza in appello) era rappresentata dalle dichiarazioni autoaccusatorie del medesimo, riscontrate in altre risultanze processuali (concrete modalità esecutive dei fatti, dichiarazioni di M., tabulati telefonici e, per la rapina di Novara, anche gli esiti dell'esame autoptico del complice Sc. e le intercettazioni ambientali all'interno della sua auto);

- per la rapina di Rivarolo Canavese i contatti telefonici, avvenuti il giorno del fatto, riproducevano lo schema operativo delle rapine predette alle quali C. aveva ammesso di avere partecipato, nè lo stesso, che aveva ammesso la partecipazione alla sola fase preparatoria, aveva dato spiegazione alternativa ai medesimi;

- anche per la tentata rapina di Biandrate la versione difensiva, riduttiva della partecipazione alla sola fase preparatoria, si scontrava con le ammissioni fatte da C., che confermavano che il giorno della rapina egli era rimasto in zona per fronteggiare eventuali necessità;

- la partecipazione alla tentata rapina di Cormano era provata nonostante le proteste di innocenza, avendo C. ammesso di essersi incontrato con M. e B. la mattina del fatto e di avere offerto la sua disponibilità a partecipare al "colpo", mentre l'affermato rifiuto oppostogli era contrastato da più circostanze fattuali specificamente descritte;

- le proteste di innocenza erano ritenute inattendibili anche riguardo alla tentata rapina di Pieve Fissiraga. Al riguardo, era stata rigettata l'eccezione di nullità dell'interrogatorio di C., e si era ritenuto che gli elementi di prova erano rappresentati dall'ammissione fatta dallo stesso della sua collaborazione con M. per individuare il luogo in cui effettuare la rapina e il mezzo da utilizzare, dalle risultanze dei tabulati telefonici e dall'arresto a Corbetta di nove soggetti già attrezzati per la partecipazione alla rapina, dalla intercettazione ambientale del 25 febbraio 2010 ore 14.05 presso la casa di reclusione di Busto Arsizio, dove C. era ristretto, e dai tracciati telefonici confermativi del ruolo di vedetta rivestito dallo stesso con il compito di seguire il blindato insieme ad altri, avvertendo del suo arrivo i complici in attesa sul luogo dell'agguato.

3.5. Era ravvisabile, secondo l'apprezzamento del G.u.p., anche il delitto di cui all'art. 416 c.p. avuto riguardo alla struttura stabile e organizzata del gruppo capeggiato da M., diretto alla realizzazione di un numero indefinito di rapine, composto da più persone con ruoli e compiti predefiniti, e tra questi A. era mero partecipe e C. aveva funzioni direttive paritarie con quelle di M..

L'identità del modus operandi noto a tutti comportava che ciascun sodale e quindi anche gli imputati erano responsabili di tutti i reati connessi alle rapine, anche se commessi materialmente da altri.

Gli imputati A. e C. dovevano, pertanto, rispondere dell'omicidio della guardia giurata Mo., giuridicamente qualificato in termini di omicidio volontario alla stregua delle risultanze della consulenza tecnica del P.M., che aveva evidenziato che la fuoriuscita del blindato dalla carreggiata e il suo ribaltamento erano scontati, a seguito del cambio di rotta improvviso di un mezzo pesante, quale era il camion dei rapinatori, che, procedendo a una velocità di cinquanta - sessanta Km orari, aveva deviato dalla sua corsia di marcia invadendo quella del furgone solo ventidue metri prima dell'impatto e privando quest'ultimo di qualsiasi possibilità di reazione anche per la diversa massa dei veicoli.

Tali modalità dello speronamento avevano comportato come conseguenza necessariamente prevista dal conducente del camion la possibilità di causare lesioni gravi agli occupanti del furgone blindato e anche la loro morte, e la determinazione ad agire comunque con le indicate modalità aveva comportato l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento più grave, che diveniva quindi voluto.

La consapevolezza della possibilità concreta di cagionare lesioni o la morte degli occupanti del blindato era stata di tutti i partecipi alla rapina e degli imputati di questo processo, sapendo essi che il mezzo usato per lo speronamento e poi causativo della morte era stato già scelto molto pesante e posizionato in attesa, ed essendo essi consapevoli dell'approccio, più determinato nell'occasione, del conducente e delle conseguenze lesive che le modalità attuative della rapina avevano determinato e di quelle più gravi che potevano derivarne, accettando il rischio del loro verificarsi.

4. La Corte d'assise d'appello, dopo aver ampiamente illustrato la ricostruzione della vicenda fatta in primo grado e avere ripercorso il compendio probatorio e le ragioni della decisione, ha ritenuto, alla luce delle doglianze sviluppate con i motivi di appello, che dettagliatamente riportava, che:

- non era accoglibile la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p., comma 1, mediante nuovo esame di M., avanzata dall'appellante A., poichè la prova che si chiedeva di assumere non era sopravvenuta al giudizio di primo grado ed era superflua, in ordine alla posizione del medesimo quanto alla rapina di Varese, per la esaustività del quadro probatorio emerso, mentre era generica e non correlata con le diffuse argomentazioni del primo Giudice la deduzione in ordine al contributo del predetto M. per valutare la credibilità del coimputato C.;

- non sussisteva la violazione dell'art. 522 c.p.p., eccepita dall'appellante C., poichè, alla luce dei richiamati principi di diritto in ordine alla nozione di fatto, alla formale contestazione degli episodi delittuosi nella loro interezza e con contestualizzazione spazio-temporale delle condotte che avevano concorso a causare gli eventi, senza la specificazione dei ruoli dei singoli compartecipi, era conseguito che la individuazione del ruolo di vedetta del detto appellante per l'episodio di Pieve Fissiraga non aveva modificato sostanzialmente il fatto, e nessuna lesione vi era stata del diritto di difesa del medesimo per essere stati portati a sua conoscenza tutti gli elementi fattuali di ciascun episodio;

- era infondata anche l'eccezione di inutilizzabilità dell'interrogatorio del 15 febbraio 2010, formulata dallo stesso appellante, essendo stati fatti gli avvertimenti di cui all'art. 64 c.p.p. e puntualmente enunciati gli elementi a carico, e avendo, in ogni caso, lo stesso ribadito il contenuto di detto interrogatorio con quello successivo reso al P.M. il 12 maggio 2010;

- era infondato l'appello di A. nel merito, poichè:

- l'appellante non si era confrontato con il costrutto argomentativo della sentenza, che aveva valutato i singoli indizi riferiti a ciascun episodio inserendoli nel più ampio contesto probatorio, che era comunque valutabile, pur riferito ai coimputati, perchè atteneva al rapporto associativo, anche a lui contestato, e derivava dal complesso degli elementi probatori disponibili;

- erano infondate le argomentazioni della difesa volte a contrastare l'efficacia probatoria del dato oggettivo incontestato, rappresentato dall'esame del DNA sulle tracce del passamontagna, nè erano argomenti dirimenti quelli relativi al travisamento con passamontagna del passeggero dell'auto individuato nell'appellante, mentre la diversa versione data da M., ribadita dall'appellante nei motivi nuovi, circa il casuale ritrovamento del sottocasco nel ristorante in cui lavorava A. e in cui casualmente era andato a cena, non spiegava come l'oggetto fosse poi arrivato sul camion usato per la rapina;

- tale indizio, peraltro, era stato valutato non da solo ma unitamente a ulteriori indizi, quali i contatti telefonici tra A. e M. il giorno della rapina, che erano indicativi, per l'operata georeferenziazione, della circostanza che il secondo era andato a casa del primo e della rispondenza di tali condotte al modus operandi seguito per altri episodi criminosi, rendendo inverosimile anche l'assunto difensivo che i contatti erano diretti alla prenotazione dei posti al ristorante o al mantenimento di rapporti di amicizia;

l'assenza di georeferenziazioni dell'appellante A. per tutti gli episodi aveva trovato plausibile giustificazione nelle argomentazioni del G.u.p., che aveva rappresentato la limitata mobilità dell'appellante e i suoi spostamenti, non guidando, solo trasportato dai complici, come confermato dalla localizzazione delle telefonate espressamente richiamate dal primo Giudice e non contrastate;

era mancato un confronto con il contenuto della decisione impugnata anche nella parte in cui era riproposto il tema della incompatibilità dell'attività delittuosa con le condizioni economiche dell'appellante, e non era idoneo a inficiare le argomentazioni del G.u.p. il rilievo difensivo circa la insussistenza di assenze nelle buste paga in coincidenza con le date delle rapine;

era generica l'affermazione della inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato C., del tutto astratta dalla diffusa motivazione volta a illustrare la credibilità di detta fonte probatoria, contenuta nella sentenza di primo grado, nella quale si era anche dato conto dei riscontri con riferimento ai singoli episodi delittuosi, analizzandosi i contatti telefonici richiamati in sentenza;

anche in merito al più grave episodio di Pieve Fissiraga, le argomentazioni difensive non scalfivano il quadro probatorio rappresentato dalla sentenza di primo grado, considerata la cadenza dei contatti in prossimità e in coincidenza della rapina e da cabine pubbliche secondo le modalità descritte da M. e rispondenti allo schema prestabilito, specificamente richiamati e descritti quanto agli orari, alle provenienze, alla consecuzione, mentre l'appellante continuava a fondare le sue doglianze su argomenti già esaminati e ritenuti infondati, senza addurre ulteriori elementi di contrasto;

la questione relativa all'elemento psicologico del reato di omicidio era posta in appello su basi corrette, pervenendosi a conclusioni errate nell'applicazione concreta. Posta la distinzione concettuale tra dolo eventuale e colpa cosciente, l'accertamento in concreto dell'atteggiamento psicologico andava, infatti, condotto sulla base delle risultanze oggettive relative alle modalità e alle circostanze della condotta, movendo dalla programmata e già collaudata strategia di attacco, che doveva concretarsi nello speronamento del blindato con mezzo pesante, con forzato arresto del primo; tenendo conto della dotazione consistente di armi micidiali, della prevedibile reazione delle guardie giurate, e della concretezza del rischio di un epilogo tragico accettato dai compartecipi, e considerando tale contesto significativo dell'atteggiamento psicologico di tutti i rapinatori, anche se la morte non era avvenuta per conflitto a fuoco ma in condizioni tali che il suo epilogo era certo. La neutralizzazione delle guardie giurate doveva avvenire, nella operata minuziosa programmazione, con modalità intrinsecamente rischiose per la vita e l'incolumità personale delle stesse, ponendosi l'abilità del conducente come funzionale all'ottenimento del risultato perseguito e dovendosi, in tal modo, parlare di dolo eventuale;

- la deduzione difensiva relativa alla contestata appartenenza dell'imputato al gruppo criminale facente capo a M. non considerava che la chiamata in correità di C., che aveva indicato A. quale membro stabile dell'associazione fin dalla sua costituzione, valutata come credibile e riscontrata da M., aveva trovato ulteriore riscontro nella partecipazione di A. a tutti i reati fine, che rimandavano a una struttura associativa organizzata, e nella condanna definitiva per la tentata rapina di Cormano, che aveva chiuso "l'epopea criminale del gruppo";

- la generica contestazione afferente alla gravosità del trattamento sanzionatorio si scontrava con l'oggettiva gravità dei fatti (spericolatezza delle condotte, capacità delinquenziali, possesso e uso di armi micidiali, intensità del dolo) e con lo spessore criminale di A., attestato dai numerosi, gravi e specifici precedenti penali;

- la richiesta di unificazione per continuazione con i reati relativi all'episodio di Cormano, per i quali A. aveva riportato condanna definitiva, era priva di supporto argomentativo;

- era infondato nel merito anche l'appello di C., poichè:

- erano puntuali le valutazioni critiche svolte in merito alle sue dichiarazioni dal G.u.p., che, escludendo credibilità alla loro parte auto difensiva, non aveva interferito sulla parte ritenuta attendibile, poichè dalla circostanza che C. aveva negato la partecipazione ad alcune rapine, ammettendola per altre, non derivava un automatico riconoscimento della sua estraneità alle prime, dovendo valutarsi la strumentalità delle ammissioni fatte;

- quanto alla tentata rapina di Cormano, la difesa non aveva tenuto conto del carattere significativo dei contatti telefonici tra C. e M. in prossimità del fatto e del contenuto della conversazione ambientale del 20 dicembre 2007 nel suo univoco riferimento alla perquisizione appena subita, all'uso dei guanti durante le rapine e all'episodio di Cormano verificatosi l'anno precedente quando i sodali erano stati arrestati, neppure considerandosi e anzi negandosi rilevanza alle ammissioni dello stesso C. di partecipazione alle fasi preparatorie e organizzative, integranti il concorso di persone nel reato;

anche in ordine alla rapina di Cressa, riguardo alla quale C. aveva ammesso il suo ruolo attivo quale vedetta, alla rapina di Biandrate, riguardo alla quale C. aveva detto di essere informato del colpo programmato e di avere avuto un ruolo nei fatti, e alla rapina di Rivarolo Canavese, in cui alla telefonata fatta da M. a C. si aggiungevano le parziali ammissioni del secondo, valevano gli stessi rilievi in tema di concorso di persone nel reato, con svalutazione delle generiche deduzioni difensive;

per le rapine di Novara e Moncrivello era intervenuta, in aggiunta alle dichiarazioni di M., che aveva riferito circa la commissione delle stesse da parte degli stessi soggetti, l'ammissione della sua partecipazione da parte di C., che aveva anche riconosciuto, dopo averlo escluso, un suo ruolo nella tentata rapina di Varese;

con riguardo all'episodio di Pieve Fissiraga, contrariamente a quanto dedotto, non vi era stata solo una rivisitazione in malam partem degli stessi elementi probatori esaminati in sede cautelare e ritenuti insufficienti a fondare la misura cautelare, poichè erano seguiti gli interrogatori di C., che aveva sostanzialmente ammesso la sua partecipazione all'episodio descrivendo il proprio ruolo integrante appieno il concorso materiale nel tentativo di rapina per il contributo dato, continuativo e rilevante, alla preparazione logistica dell'assalto, senza che alcuna spiegazione plausibile fosse stata fornita riguardo alla sua georeferenziazione sulla tangenziale ovest di Milano subito dopo la tentata rapina in zona con essa compatibile. Erano anche seguite le intercettazioni ambientali effettuate in carcere dopo l'arresto del predetto, la cui coerente interpretazione da parte del G.u.p., aderente al testo letterale, non era scalfita dai rilievi difensivi;

riguardo al delitto di omicidio volontario della guardia giurata Mo. valevano i rilievi già svolti, agli stessi aggiungendosi che C. operava all'interno dell'associazione in posizione paritaria a M. ed era a conoscenza di ogni episodio delittuoso programmato e delle sue modalità di attuazione, avendo anche provveduto al monitoraggio del percorso del furgone blindato e alla preparazione di ogni dettaglio operativo, accettando il rischio, concretamente prevedibile, del verificarsi dell'evento già in sede di programmazione e preparazione;

- non era configurabile il concorso anomalo ex art. 116 c.p., per non essere stata eccezionale nè occasionale la condotta di speronamento del blindato a opera del conducente del camion;

- la scelta collaborativa aveva da sola giustificato la concessione delle attenuanti generiche, e non poteva rivedersi il trattamento sanzionatorio, tenuto conto della capacità delinquenziale espressa, dei plurimi, gravi e specifici precedenti penali e della protratta commissione dei fatti in oggetto per oltre quattro anni.

5. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli indicati imputati.

6. A.E. ricorre per mezzo dell'avv. Corrado Limentani e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di quattro motivi, alla cui illustrazione fa precedere una premessa di carattere storico sulla genesi della vicenda processuale.

6.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi a sostegno del suo presunto contributo concorsuale nei fatti contestati ai capi L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7) e L8), avvenuti in Pieve Fissiraga, e contraddittorietà/illogicità della motivazione sul punto.

Secondo il ricorrente, la Corte d'assise d'appello ha confermato il giudizio di responsabilità a suo carico su basi meramente congetturali e manifestamente illogiche, per essere stato impropriamente conferito valore probatorio ai tabulati telefonici, acquisiti a seguito dell'arresto in occasione della tentata rapina di Cormano del (OMISSIS), e in particolare a tre telefonate, ritenute dimostrative della sua presenza nel luogo dei fatti per essere intervenute nei giorni precedenti (tranne una il 2 novembre 2006) e in un contesto di intensi rapporti tra i partecipi dell'operazione.

Di tali contatti telefonici, tratti dai tabulati e non da intercettazioni, e quindi senza la certa individuazione dei conversanti e del contenuto delle conversazioni intercorse, è stata omessa, ad avviso del ricorrente, una logica analisi della efficacia probatoria secondo i criteri ermeneutici fissati dall'art. 192 c.p.p., avuto riguardo al loro numero oggettivamente esiguo in rapporto all'attività di pianificazione della rapina emergente dall'esame dei tabulati; alla sua mancata partecipazione all'incontro di Sesto Calende della sera dell'1 novembre 2006, non essendo stato localizzato il suo cellulare in detta località a differenza di quanto rilevato riguardo ai correi M., B., D. D. e Pe., e alla insussistenza di un suo coinvolgimento nelle ulteriori fasi di preparazione della rapina, non risultando aver partecipato al sopralluogo del (OMISSIS) lungo il tragitto del furgone portavalori, nè essendo stato localizzato nei pressi del box di Corbetta, ritenuto la base logistica dell'associazione.

Peraltro, secondo il ricorrente, solo due delle conversazioni sono in entrata sulla sua utenza ma provengono da Ce. che, se ha contattato anche M., non è mai stato imputato come partecipe della rapina di Pieve Fissiraga, e una telefonata registrata sulla utenza di M. è stata a lui attribuita solo perchè la cabina telefonica di provenienza è risultata prossima alla sua abitazione, e quindi attraverso una supposizione priva di base concreta, finendo con il configurarsi gli elementi a suo carico quali deduzioni del tutto soggettive prive di valore probatorio.

Nè la Corte ha dato una motivazione logica e lineare, nel confutare i rilievi difensivi, sia in ordine al numero esiguo dei contatti attribuitigli con i coimputati, sia con riguardo alla questione della mancata partecipazione dell'interlocutore Ce. ai fatti di Pieve Fissiraga, incidenti sulla certa riconducibilità dei contatti telefonici con il medesimo alla contestata rapina.

La valorizzazione di elementi inidonei a prestarsi a una interpretazione univoca e generici e inconcludenti, privi dei caratteri tipici della prova critica, costituisce palese violazione dei principi fissati dall'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, in materia di interpretazione delle prove ed. indiziarie, alla luce dei condivisi principi fissati in sede di legittimità.

6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, e in particolare dell'art. 589 c.p. e art. 61 c.p., n. 3, e carenza/illogicità della motivazione con riferimento alla mancata qualificazione del fatto di cui al capo L2 come omicidio colposo aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 3, e con riferimento alla interpretazione delle dichiarazioni dell'imputato C. nel suo interrogatorio del 15 febbraio 2010.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata che ha convalidato la tesi del G.u.p., secondo la quale il decesso della guardia giurata Mo. è a lui attribuibile a titolo di dolo eventuale e non, come prospettato, di colpa cosciente, è profondamente illogica.

La motivazione è partita da un elemento di fatto, rappresentato dall'utilizzo delle armi da parte dei rapinatori, inconferente rispetto alla causazione della morte, non avvenuta per l'utilizzo delle armi ma a seguito di incidente stradale.

Nè la previsione della eventualità di utilizzare armi da sparo nel corso dell'azione criminosa e l'accettazione delle possibili conseguenze letali di un conflitto a fuoco potevano assumere valore dimostrativo del fatto che gli imputati avessero previsto, e quindi accettato come possibile sviluppo della loro condotta, il decesso della guardia giurata per effetto del sinistro provocato per arrestare il portavalori.

Neppure la Corte di merito ha seguito un percorso condivisibile laddove ha affermato che il rischio che il furgone blindato finisse fuori strada era tanto elevato da non sfuggire alla rappresentazione di persone dotate di esperienza specifica, poichè l'accettazione del rischio dell'evento morte come effetto del sinistro doveva comportare l'accettazione di analogo rischio per il rapinatore alla guida del furgone e poichè il conducente ha agito con la convinzione di poter dominare tale rischio, non essendosi verificate conseguenze letali in sette precedenti occasioni.

Secondo il ricorrente, doveva ritenersi integrata nella specie la colpa con previsione per essere state le conseguenze tragiche avvertite come possibilità astratte concretamente irrealizzabili, e non la ritenuta figura del dolo eventuale.

Tali rilievi trovano conforto nella circostanza che da parte del Pubblico Ministero è stata disposta consulenza per accertare la prevedibilità delle conseguenze dell'impatto, con ciò dimostrandosi che gli esiti mortali non erano pacificamente preventivabili.

La Corte è, inoltre, incorsa in errore logico nell'affermare che le conseguenze tragiche della rapina di Pieve Fissiraga sono state il risultato di una preordinata rivisitazione in chiave peggiorativa delle modalità attuative della rapina in dipendenza del fallimento di alcune di esse, poichè la sentenza ha male interpretato le dichiarazioni di C. che non ha mai parlato di accordo circa una modalità più violenta di speronamento del furgone portavalori, ma di affermazione di M. circa la condotta dell'autista che aveva sbagliato a Varese ed esagerato a Lodi.

6.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione alla ritenuta gravità, precisione e concordanza degli indizi a sostegno del presunto contributo concorsuale di esso ricorrente nei fatti di cui ai capi A), B), C), D), E), F), H), e contraddittorietà/illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione della chiamata in correità di C..

Secondo il ricorrente, la Corte di merito, nei ripetuti riferimenti alla aspecificità e genericità dei motivi di appello, ha erroneamente individuato i limiti dei poteri di cognizione del giudice di appello, chiamato a un nuovo giudizio di merito sulle questioni devolute con l'atto di appello, incorrendo in errori di giudizio e in valutazioni probabilistiche e nella formulazione di un giudizio di efficacia probatoria che non supera la prova di resistenza logica.

Con riferimento alla tentata rapina di Varese, di cui al capo F), si è valorizzato, ad avviso del ricorrente, l'elemento indiziario rappresentato dal sequestro di un passamontagna con tracce di materiale biologico, a lui riferito, su un automezzo utilizzato per la rapina, nonostante che con i motivi aggiunti si fossero allegate dichiarazioni di M. che ne dava una spiegazione e si fosse chiesta la rinnovazione della istruzione dibattimentale per sentire lo stesso, rigettata con rilievi generici a fronte della labilità del materiale probatorio.

Quanto agli episodi di Paderno Dugnano (capo H), Rivarolo (capo C), Moncrivello (capo A), Cressa (capo D), Novara (capo B), e Biandrate (capo E), secondo il ricorrente, la motivazione è assolutamente carente, poichè le dichiarazioni del coimputato C. sono state più volte ritenute generiche e ridimensionate, la sincerità del suo contributo è contraddetta dalla sua protesta di innocenza rispetto ai fatti più gravi di quelli ammessi, il suo disinteresse contrasta con l'ottenimento di pena ben più mite dell'ergastolo, e le sue dichiarazioni sono state utilizzate solo per i dati compatibili con la tesi accusatoria.

Nè la Corte, posta la sussistenza di chiare prove per due rapine, poteva ritenerlo responsabile per le altre, soffermandosi solo su dati indiziari della analogia delle modalità di commissione e su poche conversazioni telefoniche di contenuto ignoto, illogicamente valutando l'assenza di riferimenti di georeferendazione della sua utenza sul luogo delle rapine, poichè i tracciamenti della utenza cellulare non sono collegati alla posizione rivestita nel veicolo (conducente o passeggero), e sottovalutando gli esiti della produzione documentale circa la sua attività lavorativa e il suo stile di vita.

6.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell'art. 416 c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sua partecipazione all'associazione per delinquere contestata al capo M).

Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza, riportata in ricorso, è priva di valido accertamento circa la ricorrenza degli estremi della dimensione associativa in capo a esso ricorrente, mentre ha operato una arbitraria commistione probatoria traendo elementi di prova dalla contestazione dei reati satellite e dalla condanna definitiva per una rapina, oltre che dai contatti tra i presunti sodali, in contrasto con i principi affermati da questa Corte, che richiedono una effettiva partecipazione all'associazione e la consapevolezza del contributo concreto prestato.

7. C.S. ricorre per mezzo degli avv. Daniela Damiano e Federico Papa e chiede l'annullamento della sentenza sulla base di due motivi.

7.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione alla ritenuta sua partecipazione al reato associativo e ai reati-fine.

Secondo il ricorrente, il ruolo di partecipe a una struttura organizzativa criminale non è di per sè sufficiente a far ritenere il medesimo responsabile di ogni reato compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile alla organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, essendo necessario il contributo causalmente rilevante, volontario e consapevole, all'attuazione della singola condotta criminosa, e non potendo attribuirsi indistintamente agli appartenenti all'associazione tutti i reati fine commessi da alcuno di essi, in assenza della prova della partecipazione al fatto e in contrasto con i principi che attengono all'accertamento della responsabilità penale.

Nella specie, invece, la Corte ha condiviso le valutazioni del G.u.p., che ha condannato esso ricorrente perchè appartenente a una struttura associativa stabile e organizzata, volta a realizzare un numero indeterminato di rapine senza individuarne il ruolo rivestito in ciascuna di esse e descriverne il contributo prestato.

La Corte è, poi, caduta in contraddizione, ad avviso del ricorrente, per avere condannato tutti gli associati per tutte le rapine contestate e per averlo condannato prescindendo dal suo effettivo contributo e senza motivare in ordine alla sua estraneità alla rapina di Paderno Dugnano attribuita agli altri imputati, perchè la valorizzazione delle sue dichiarazioni a Ci.Pi. il 20 dicembre 2007, in merito alla sua non partecipazione "le ultime volte", non doveva essere limitata a Paderno, essendo ultime anche le rapine di Pieve Fissiraga e Cormano, con conseguente esclusione della sua responsabilità al riguardo.

La necessità della prova della specifica responsabilità per i singoli reati satellite, autonomi rispetto al reato associativo, comporta quindi che non poteva attribuirsi a esso ricorrente, in mancanza di telefonate, georeferenziazioni, elementi a carico, nè il reato di resistenza, nè il concorso nella tentata rapina di Pieve Fissiraga e nell'omicidio della guardia giurata, discendendo da una diversa soluzione una responsabilità oggettiva da posizione in contrasto con l'art. 27 Cost., comma 1.

7.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione al suo concorso nel reato di omicidio della guardia giurata Mo..

Secondo il ricorrente, la Corte ha ritenuto il suo concorso ex art. 110 c.p. nell'omicidio, ritenendo ravvisabile il dolo senza spazio per alcun ragionevole dubbio sulla concreta previsione delle conseguenze tragiche della condotta.

Una tale prospettazione, se fondata ove il decesso fosse stato la conseguenza ragionevole, prevedibile e probabile della rapina a mano armata, in rapporto di regolarità causale con la stessa, non lo è per essere avvenuta la morte per l'impatto del furgone blindato con il mezzo pesante, poichè l'accettazione del rischio dell'evento morte non può ricavarsi dalle modalità di attacco programmate e collaudate nelle precedenti rapine, in occasione delle quali non si era verificato un episodio di analoga gravità, nè era emersa una volontà di tale natura in capo ai partecipanti, nè può ricavarsi dalla dotazione di armi micidiali, nè dalla velocità del veicolo e dall'urto frontale.

In ogni caso, anche ove il conducente del veicolo avesse accettato il sacrificio eventuale della vita della guardia giurata e della propria, una tale scelta soggettiva non poteva ricadere su esso ricorrente, essendo, da un lato, affermazione apodittica della Corte quella della scelta dell'attacco del furgone blindato in un punto di restringimento della carreggiata in modo da rendere inevitabile l'impatto, e, dall'altro, non governabile dagli altri, fisicamente lontani o assenti, la scelta, fatta dall'indicato conducente, della collisione violenta.

Secondo il ricorrente, che esclude la ravvisabilità del suo concorso ordinario per non avere aderito a un reato concorsualmente voluto e per non avere previsto nè accettato il rischio dell'evento morte, non ricorrono neppure gli estremi del concorso ex art. 116 c.p., poichè, alla luce dei richiamati principi di diritto e del rilievo che fra i correi vi era l'accordo per commettere una rapina e uno dei rapinatori ha commesso il più grave omicidio, per configurare l'indicato concorso anomalo detto reato doveva essere rapportato alla sua psiche come sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, e non essere riferibile a circostanze eccezionali o imprevedibili.

La Corte di secondo grado, che ha ritenuto esso ricorrente uno dei principali protagonisti della rapina e ha considerato prevedibile da parte sua l'omicidio, non ha esaminato autonomamente la prova del rapporto di causalità tra l'azione e l'evento, avendo richiamato la condanna riportata in via definitiva da M. per la rapina e l'omicidio e fondata sulla piena previsione e accettazione del rischio dell'evento morte da parte del medesimo, che era presente e faceva parte del gruppo agente, mentre non poteva assimilare al medesimo la sua posizione per l'amicizia e la comune carcerazione, indipendentemente dalla sua condotta.

8. Nell'interesse del ricorrente A. sono pervenuti all'ufficio protocollo di questa Corte l'1 marzo 2013 (prot. n. 03430) e alla cancelleria di questa sezione il 5 marzo 2013, motivi nuovi riassuntivi di alcuni punti fondamentali della difesa, trasmessi - a mezzo del servizio postale - dalla Corte d'assise d'appello di Milano, presso la cui cancelleria erano stati depositati il 26 febbraio 2013.

Il primo motivo attiene alla inconsistenza degli elementi posti a fondamento della condanna per i fatti di Pieve Fissiraga, di cui al capo L), per palese violazione dei canoni interpretativi della prova indiziaria e per vizio della motivazione, poichè la Corte d'assise d'appello ha svolto un ragionamento di natura presuntiva, inconciliabile con la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di indagini sviluppatesi "a ritroso" con il ricorso alla lettura dei tabulati telefonici, che non consente di conoscere il contenuto delle conversazioni e la identità dei conversanti, senza neppure considerare l'assenza del ricorrente in momenti chiave della pianificazione della rapina.

Il secondo motivo riguarda il tema della colpa cosciente in relazione al reato di cui al capo L2) e i vizi incorsi nella interpretazione delle dichiarazioni accusatorie rese da C., rappresentandosi che la dinamica della rapina e la serie causale che ha portato al decesso della guardia giurata sono compatibili con una responsabilità per colpa grave ex art. 61 c.p., n. 3, non sussistendo elementi di conforto alla tesi del dolo eventuale, alla luce delle ragioni, ulteriormente illustrate, svolte con il ricorso principale.

Il terzo motivo riguarda i capi A), B), C), D), F) H), contestandosi ulteriormente con il richiamo alle svolte deduzioni l'omessa puntuale spiegazione dei posti interrogativi sulla tenuta logica del teorema accusatorio.

Il quarto motivo è relativo alla fattispecie associativa di cui al capo M), sottolineandosi l'erroneità del metodo adottato per dimostrare la intraneità del ricorrente all'associazione criminale, alla luce dei rilievi già espressi e ribaditi.

9. All'esito della requisitoria del Procuratore Generale e della esposizione da parte dei difensori intervenuti delle loro conclusioni, nei termini riportati in epigrafe, all'udienza odierna, dopo la deliberazione, si è data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

Motivi della decisione
1. Il ricorso proposto da A.E., integrato dai motivi nuovi, è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti che saranno di seguito precisati.

2. Le doglianze svolte con il primo motivo, che censurano l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente con riguardo ai reati ascritti ai capi L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7) e L8), commessi in Pieve Fissiraga, attengono alla violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 c.p.p. e al vizio di motivazione sul punto, articolandosi sul duplice versante della contestata correttezza, sul piano logico e giuridico, del ragionamento probatorio seguito in sede di merito per pervenire al giudizio, e poi alla conferma, della responsabilità penale del medesimo quanto agli indicati reati, e della contestata sufficienza degli elementi indiziari utilizzati ad assumere valenza probatoria a sostegno di un giudizio di colpevolezza che superi ogni ragionevole dubbio.

2.1. Si rileva in diritto che, secondo i parametri valutativi fissati dagli arresti di questa Corte enucleando concetti che costituiscono patrimonio acquisito nella coerente elaborazione giurisprudenziale, la prova di natura indiziaria o critica, utilizzata e valutata nei due gradi del giudizio di merito, non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta o storica, quando la sua attitudine rappresentativa sia conseguita con rigorosità metodologica, che giustifica e sostanzia il principio del libero convincimento del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191230).

Movendo dal concetto di indizio inteso come "un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del ed. sillogismo giudiziario", si è osservato che, al di fuori del caso possibile, ma non frequente, dell'indizio dal quale è logicamente desumibile una sola conseguenza, e che costituisce in tal modo una prova logica compiuta, di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti, presentando un livello di gravità e precisione, che è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale l'indizio porta verso il fatto da dimostrare, e inversamente proporzionale alle molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; si è rilevato che al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi può pervenirsi applicando la regola fissata dall'art. 192 c.p.p., comma 2, alla cui stregua l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti; si è ricordato che l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità, che dia la certezza logica della esistenza del fatto da provare, costituisce una operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiare la valenza qualitativa individuale, e si è rimarcato che all'acquisizione della valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca, di ciascun indizio deve seguire l'imprescindibile passaggio logico al momento metodologico successivo dell'esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi e ritenersi conseguita la prova indiziaria o logica del fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, citata).

2.1.1. La giurisprudenza di legittimità successiva, argomentando nella medesima consolidata prospettiva, più volte ha sottolineato la necessità di una valutazione globale e unitaria del compendio probatorio raccolto, a integrazione e conferma della preliminare, e altrettanto necessaria, valutazione frazionata dei singoli elementi indiziari (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, dep. 29/09/2005, Mannino, Rv. 231678), tracciando più espressamente il percorso operativo demandato al giudice di merito (Sez. 1^, n. 30448 del 09/06/2010, dep. 30/07/2010, Rossi, Rv. 248384), e non ha mancato di rappresentare, partendo dal già richiamato concetto di indizio, che, benchè non espressamente detto dall'art. 192 c.p.p., ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito della certezza, che implica la verifica processuale della sua sussistenza (tra le altre, Sez. 4^, n. 2967 del 25/01/1993, dep. 24/03/1993, Bianchi, Rv. 193407; Sez. 4^, n. 39882 del 01/10/2008, dep. 23/10/2008, Zocco e altro, Rv. 242123), poichè, posta la sua intrinseca connessione alla sistematica della prova indiziaria (attraverso cui, con procedimento di logica formale, si perviene alla dimostrazione del tema di prova - fatto ignoto - partendo da un fatto noto - e, dunque, accertato come vero), l'indicato requisito non può assumersi in termini di assolutezza e di verità in senso ontologico, partecipando, invece, di quella specie di certezza che si forma nel processo attraverso il procedimento probatorio (Sez. 1^, n. 31456 del 21/05/2008, dep. 29/07/2008, Franzoni, Rv. 240762/240766, non massimata sul punto), che implica necessariamente un margine più o meno ampio di valutazione riguardo all'attitudine del mezzo probatorio di volta in volta assunto come dimostrativo di quel fatto ad assolvere alla funzione assegnatagli (Sez. 1^, n. 9151 del 28/06/1999, dep. 16/07/1999, Capitani, Rv. 213922; Sez. 1^, n. 36139 del 15/07/2001, dep. 16/10/2001, Cima e altro, Rv. 219813), e non essendo consentito fondare la prova critica (indiretta) su di un fatto verosimilmente accaduto, supposto o intuito, inammissibilmente valorizzando - contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica - personali impressioni o immaginazioni del decidente o mere congetture (tra le altre, Sez. 2^, n. 5838 del 09/02/1995, dep. 22/05/1995, P.M., Avanzini e altri, Rv. 201517; Sez. 2^, n. 43923 del 28/10/2009, dep. 17/11/2009, P.M. in proc. Pinto, Rv. 245606).

La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza, puntualizzandosi con il requisito della gravità la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa, vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; denotandosi con quello della precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e precisandosi con l'espressione concordanza - che è un attributo dei plurimi indizi e che sta a indicare che gli stessi, precisi nel loro essere, prossimi logicamente al fatto ignoto, e che presentino singolarmente una positività parziale o, almeno, potenziale di efficienza probatoria, devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non essere contraddittori - che la valutazione va fatta confrontando gli indizi e ponendo in evidenza se gli stessi sul piano logico convergano o divergano tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (tra le altre, sul punto, Sez. 4^, n. 2967 del 25/01/1993, dep. 24/03/1993, Bianchi, Rv. 193406; Sez. 1^, n. 7027 del 08/03/2000, dep. 14/06/2000, Di Tella, Rv. 216181; Sez. 4^, n. 22391 del 02/04/2003, dep. 21/05/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962; Sez. 6^, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527).

2.1.2. Tali condivisi principi rendono conto della centralità del ragionamento probatorio di logica formale demandato, secondo le regole inferenziali poste dall'art. 192 c.p.p., nel processo indiziario, al giudice che è tenuto ad apprezzare i requisiti di certezza, gravità, precisione e concordanza degli indizi per costruire un collegamento certo e concreto con il risultato di prova, secondo rigorosi criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici, e a fornire una spiegazione plausibile delle scelte operate, esplicando i dati empirici assunti come elementi di prova, dando conto delle inferenze formulate in base ad essi, seguendo itinerari interpretativi plausibili, e informandosi ai principi di completezza, di logicità e di coerenza logico-argomentativa.

Spetta, invece, a questa Corte sindacare il rispetto da parte del giudice di merito dei parametri della valutazione della prova indiziaria e verificare se la motivazione sia logica, esauriente e coerente, poichè l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, che non può realizzarsi attraverso una rivalutazione del materiale utilizzato, deve riguardare i criteri di inferenza utilizzati, l'avvenuta considerazione di tutte le informazioni rilevanti, la correttezza logico-razionale del ragionamento probatorio che fonda il giudizio, la gravità, precisione e concordanza degli indizi in termini di consistenza logica, la plausibilità delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, verificando in tale opera, che riguarda pertanto non la decisione, ma il suo contesto giustificativo, la capacità del fatto noto di dimostrare con elevata probabilità il fatto ignoto, e lo stesso modo in cui il fatto è stato ritenuto noto, se "vengano dedotti vizi motivazionali in specifica relazione con la ricostruzione del fatto" (Sez. 6^, n. 48623 del 15/11/2005, dep. 21/12/2005, Tramonte e altro, non massimata sul punto), e l'eventuale errata configurazione di un mero sospetto come elemento indiziario (Sez. 4^, n. 19730 del 19/03/2009, dep. 08/05/2009, Pozzi, Rv. 243508).

2.2. Alla luce dei richiamati condivisi principi di diritto, la sentenza impugnata non si sottrae alle censure mosse dal ricorrente e condivise dal Procuratore Generale presso questa Corte, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per i reati di cui agli indicati capi.

2.2.1. La Corte di secondo grado, condividendo la ricostruzione operata dal primo Giudice della responsabilità del ricorrente quanto alla tentata rapina di Pieve Fissiraga, commessa il (OMISSIS), e ai reati commessi per la sua esecuzione o a seguito della stessa, ha valorizzato tre contatti telefonici, che, riferiti a chiamate fatte in due occasioni ((OMISSIS)) al ricorrente da Ce. e in una occasione ((OMISSIS)) dal ricorrente a M., ha ritenuto, per la loro cadenza temporale in rapporto al contestato episodio e ad altri contatti telefonici attribuiti al cellulare di Ce. o alla stessa scheda prepagata e per il ricorso alla cabina pubblica, coerenti con le modalità utilizzate per gli altri episodi, contestati nello stesso procedimento, e dimostrativi della responsabilità del ricorrente.

In tale percorso argomentativo la Corte ha rappresentato, trovando ragioni di sostegno alla tenuta logica delle considerazioni svolte, la non ragionevole ipotizzabilità dell'adozione casuale da parte di terzi delle stesse modalità operative, la irragionevolezza di un apprezzamento di casualità della ripetizione di alcune evidenziate coincidenze, la presenza di dichiarazioni di C. ammissive della propria partecipazione alla fase preparatoria della rapina, la emersa conoscenza dell'individuato interlocutore telefonico Ce., non estraneo al gruppo di M. e al suo programma delinquenziale, da parte del ricorrente e di C., e la non automatica traibilità dalla circostanza della non imputazione di Ce., per i fatti di Pieve Fissiraga, della non tenuta da parte del medesimo degli indicati contatti telefonici e della pertinenza degli stessi alla organizzazione della rapina.

2.2.2. L'operata ricostruzione muove, tuttavia, da un elemento indiziario, rappresentato dalla lettura dei tabulati telefonici, la cui validità ontologica non si traduce in certezza processuale, per consistenza e univocità dei dati dimostrativi, della pertinenza dei contatti telefonici all'episodio contestato e alla partecipazione a esso del ricorrente, avuto riguardo alle stesse modalità, valorizzate in sentenza, di individuazione del chiamante Ce.

sulla utenza del medesimo ricorrente in rapporto all'utilizzo di schede prepagate e a indicati ulteriori contatti coevi (con interlocutore non indicato, il (OMISSIS)) o precedenti (con C., il (OMISSIS)), fondati sulla lettura dei medesimi tabulati.

Nè l'ambiguità e la limitatezza di detto elemento indiziario sono coerentemente superate dai rilievi di ragionevolezza riferiti al modus operandi descritto e alle coincidenze ravvisate con contatti, emersi dai tabulati e non contestati, riguardanti altri episodi, supponendo il primo riferimento la dimostrazione che i contatti hanno avuto attinenza all'episodio descritto e riguardato soggetti in esso coinvolti, ed essendo le seconde prive di specificità e di evidenza empirica con riguardo all'episodio in oggetto.

Non è, infatti, irrilevante non rimarcare che Ce., indicato come chiamante telefonico del ricorrente in due occasioni ( (OMISSIS)) e di C. il giorno stesso del fatto ((OMISSIS)), non è stato chiamato a rispondere dei fatti di Pieve Fissiraga, addebitati al ricorrente sulla base dei medesimi indicati contatti telefonici, e che la chiamata di quest'ultimo da parte di Ce. il (OMISSIS) in occasione della rapina di Paderno Dugnano, richiamata, siccome incontestata, come ulteriore conferma della infondatezza del rilievo difensivo, riguarda detto episodio, per il quale il medesimo è imputato davanti all'Autorità Giudiziaria di Novara, secondo quanto puntualizzato in sentenza.

La Corte, inoltre, che indica C., individuato quale interlocutore di Ce. in una conversazione del (OMISSIS), come soggetto partecipante, per sua stessa ammissione, alla fase preparatoria della rapina, non enuncia alcun elemento che, in riscontro a tale rilievo, riconduca anche il ricorrente in tale fase.

2.2.3. I vuoti argomentativi del ragionamento svolto, che, non coerente con i principi che presiedono alla valutazione degli indizi e con la regola metodologica fissata dall'art. 192 c.p.p., comma 2, non rende logicamente e ragionevolmente conto della valenza indicativa dei dati acquisiti, delle inferenze formulate in base ad essi e della pregnanza indiziaria del risultato raggiunto impongono l'annullamento della decisione impugnata per un nuovo giudizio.

2.2.4. Tale giudizio deve riguardare, per l'effetto, tutti i fatti contestati con riguardo alla vicenda di Pieve Fissiraga ai capi L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7) e L8), collegati alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla tentata rapina contestata al capo L1).

Consegue, pertanto, all'accoglimento del primo motivo l'assorbimento delle osservazioni e deduzioni difensive poste a fondamento del secondo motivo, relativo alla contestata affermazione della responsabilità penale del ricorrente per l'omicidio della guardia giurata Mo., contestato al capo L2.

3. E', invece, destituito di fondamento il terzo motivo, che censura, per violazione di legge e vizio della motivazione, la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato l'apporto concorsuale del ricorrente ai fatti contestati ai capi A), B), C), D), E), F), H), opponendosi la incorsa violazione delle regole di valutazione della prova indiziaria e contrapponendosi la stessa struttura motivazionale della decisione di secondo grado rispetto a quella di primo grado.

3.1. Richiamati i principi già illustrati e i limiti del sindacato di questa Corte sul discorso giustificativo della decisione, deve rilevarsi che la valutazione organica delle risultanze processuali, che si assume carente e contraddittorietà, è stata compiutamente condotta dalla Corte di merito secondo linee logiche e giuridiche concordanti con la motivazione della decisione di primo grado, secondo un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n 6682 del 04/02/1992, dep. 04/06/1992, P.M., p.c., Musumeci e altri, Rv. 191229; Sez. 1^, n. 17309 del 19/03/2008, dep. 24/04/2008, Calisti e altri, Rv. 240001, non massimata sul punto), fornendo, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione degli elementi indiziari disponibili, criticamente analizzati, una esauriente e persuasiva ricostruzione dei dati fattuali concernenti le singole vicende, logicamente dando conto degli itinerari interpretativi percorsi e rappresentando le ragioni significative della decisione adottata, a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni difensive fatte oggetto dei motivi di appello.

3.2. La Corte di merito, che ha richiamato con esposizione sintetica, non incongrua alla più diffusa descrizione operata dalla prima sentenza, gli indizi riscontrati con riferimento a ciascuno degli episodi delittuosi contestati, così come inseriti nel più ampio e rappresentato contesto probatorio, ha valorizzato la già intervenuta condanna definitiva del ricorrente per la tentata rapina di Cormano, contestata come commessa il (OMISSIS) anche in questo procedimento, tra gli altri, al coimputato C. e a M., indicato come il soggetto di riferimento del ravvisato contesto delittuoso dei fatti ascritti; ha sottolineato la pregnanza del dato rappresentato dalle tracce biologiche, rilevate in occasione della tentata rapina di Varese e riconducibili, con elevata probabilità, al ricorrente, diffusamente ripercorrendo, con coerente approccio logico, e facendone oggetto di specifica e critica disamina, la ricostruzione della vicenda relativa al passamontagna, da cui le tracce sono state estratte, al suo ritrovamento all'interno del mezzo utilizzato per la rapina, alle persone occupanti il medesimo mezzo, all'utilizzo del passamontagna da parte del passeggero, alla identificazione di quest'ultimo nel ricorrente, alla inverosimiglianza dell'assunto prospettato circa il casuale furto del sottocasco davanti al ristorante in cui il ricorrente lavorava; ha indicato gli elementi concordanti con tale evidenza tratti dai contatti telefonici, emersi dai tabulati, e dalle acquisite georeferenziazioni, valutate anche in rapporto alla mobilità del ricorrente, collegata, non guidando lo stesso, ai suoi spostamenti non autonomi, riscontrati con riferimento alla tentata rapina di Varese, alla rapina di Biandrate e a quella di Cormano, in occasione della quale lo stesso ricorrente è stato arrestato; ha sottolineato la valenza delle dichiarazioni accusatorie del coimputato C., richiamando e condividendo l'analisi svolta dal primo Giudice dei profili di credibilità dello stesso e il rigoroso esame condotto circa i riscontri alla chiamata in correità, attestato dal non generalizzato utilizzo delle sue dichiarazioni.

Tali valutazioni, che non hanno prescisso dal confronto con ciascuna osservazione e deduzione difensiva, cui hanno fornito argomentate risposte attinte dalla contestuale analisi delle emergenze in atti, correttamente rilevandone l'aspecificità ove non correlate alle motivazioni già date con la sentenza appellata, esprimono in modo plausibile le ragioni giuridicamente significative, coerenti con il paradigma del ragionamento probatorio, della decisione di conferma dell'apprezzamento conclusivo della responsabilità per gli indicati capi fatto in primo grado.

3.3. In questo contesto non possono trovare accoglimento gli argomenti svolti dal ricorrente, ulteriormente illustrati nei motivi aggiunti, che oppongono un modello alternativo di ragionamento, ripercorrendo in diversa veste il contenuto delle deduzioni svolte con l'atto di appello, dissentendo con obiezioni di merito dalle risposte ricevute, sostenendo, senza correlarsi con le stesse, la non diversità dei fatti rispetto alla vicenda di Pieve Fissiraga, opponendo sopravvenute dichiarazioni di M. già oggetto di valutazione in primo grado, e sminuendo il contributo dichiarativo di C., e si pongono, invadendo il campo della discrezionalità nelle valutazioni di merito delle risultanze probatorie, congruamente esercitata, come censure sul significato e sulla interpretazione degli elementi disponibili e utilizzati in giudizio e come prospettazioni di dissenso rispetto alla valutazione del risultato probatorio, nell'ottica di impegnare questa Corte in una non consentita revisione in fatto dell'oggetto delle analisi svolte e delle conclusioni raggiunte nel giudizio di merito.

4. Privo di fondatezza è anche il quarto motivo, richiamato nei motivi aggiunti, con il quale è contestato il confermato giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato associativo ascritto al capo M).

4.1. I Giudici di merito, facendo esatta interpretazione e corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di una organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili a operare per l'attuazione del programma criminoso comune (tra le altre, Sez. 6^, n. 3886 del 07/11/2011, dep. 31/01/2012, Papa e altri, Rv. 251562), oltre alla prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati (tra le altre, Sez. 6^, n. 9096 del 17/01/2013, dep. 25/02/2013, Brocca, Rv. 254718), hanno logicamente ed esaustivamente indicato le ragioni dimostrative della rilevata struttura organizzativa, richiamando le dichiarazioni di C., riferite alla partecipazione originaria e stabile del ricorrente al sodalizio, costituto nel 2002 da M., e alla presenza in esso di più soggetti identificati anche quanto alla loro comune codentenzione; le dichiarazioni di M., che hanno riscontrato le prime, attinenti al carattere, continuativo nel tempo, del sodalizio, e ai ruoli predefiniti degli appartenenti allo stesso, rimasti del pari immutati; la struttura organizzativa del sodalizio attestata dagli esiti della perquisizione nel box di M. di armi e attrezzature e dalla sistematicità dei contatti telefonici del ricorrente con lo stesso M. e, in occasione delle rapine, con altri coimputati; l'accertata partecipazione del ricorrente ai reati fine riconducenti al ruolo del medesimo quale esecutore materiale delle rapine in un contesto programmato di commissione delle stesse.

4.2. Anche tale valutazione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle censure difensive, che infondatamente contestano il metodo valutativo seguito, non limitato, come si assume, al mero rilievo della contestazione dei reati-satellite e alla evidenziazione di elementi dimostrativi al più della partecipazione del ricorrente alla commissione di alcuni di essi.

5. Il ricorso di A.E., pertanto, deve essere accolto nei limiti prima indicati e rigettato per il resto.

6. Il ricorso proposto da C.S. è infondato in ogni sua deduzione.

6.1. Le censure svolte con il primo motivo attengono al contestato rapporto tra la partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa e il concorso nei reati-fine programmati e negli eventuali reati-satellite, sotto il profilo della non autonoma sufficienza del ruolo di partecipe in una struttura organizzativa per farne derivare la responsabilità dello stesso per ogni delitto che risponda al programma associativo, e sotto il correlato profilo dell'affermata, e confermata, sua responsabilità penale per i plurimi reati ascrittigli in dipendenza del suo ruolo, non contestato, di appartenente a una struttura associativa stabile e organizzata, il cui programma comprendeva la commissione, indeterminata nel numero, di rapine.

6.2. Tali deduzioni si scontrano con una valutazione corretta in diritto ed esaustiva in fatto.

La Corte di merito, infatti, senza incorrere nella denunciata violazione di legge traendo, come si obietta, dall'accertamento della partecipazione alla individuata associazione criminale l'automatica responsabilità del ricorrente per i fatti rientranti nel programma associativo, ha ripercorso l'analisi delle emergenze processuali, richiamando le più diffuse e condivise ricostruzioni operate dal primo Giudice, che aveva specificamente argomentato i singoli momenti della formazione del quadro indiziario e aveva ritenuto integrati nei fatti, come ricostruiti, gli elementi costitutivi dei singoli reati e provata la partecipazione agli stessi del ricorrente.

Partendo dal rilievo, coerente con una non superficiale analisi della credibilità delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal ricorrente, che le ragioni della non attendibilità della parte autodifensiva delle stesse, espresse doverosamente dal G.u.p. avuto riguardo al sotteso interesse personale, erano condivisibili e non censurabili sul piano logico per l'assenza di interferenze fattuali con la parte delle dichiarazioni apprezzata positivamente, e che, per l'effetto, l'estraneità ad alcuni degli episodi contestati non poteva trarsi automaticamente dall'ammessa partecipazione ad altri, la Corte ha proceduto a verificare, con riguardo a ciascuno degli episodi addebitati al ricorrente, le argomentazioni e le proposizioni difensive, verificandone la influenza e la significatività rispetto alle motivazioni censurate.

In tale confronto la Corte - senza omettere il richiamo ai ruoli rivestiti dal ricorrente e agli apporti fattivi prestati, integranti il concorso nei singoli reati, in relazione alle forme differenziate e atipiche in cui il contributo causale può esprimersi e al rapporto di causalità efficiente realizzabile, rispetto alla commissione del reato, anche con la partecipazione alle attività preparatorie, organizzative e logistiche - ha rimarcato specificamente, con rilievi fattuali e logici del tutto ragionevoli, le ragioni della esclusa valenza delle svolte censure, ampiamente e criticamente illustrate, a incidere sulla tenuta informativa, argomentativa e logica della decisione, quanto agli episodi di Cormano, Cressa, Biandrate, Rivarolo Canavese, Novara, Varese, Moncrivello e Pieve Fissiraga, sintetizzate sub 4) del "ritenuto in fatto".

6.3. Le censure difensive, a fronte dell'articolato apparato argomentativo che sorregge la decisione, ancorato alla esatta applicazione dei principi normativi e alle risultanze ragionate delle evidenze fattuali disponibili, infondatamente denunciano una inesatta interpretazione delle norme applicate, e inammissibilmente tendono, attraverso la rinnovata esposizione di quanto rappresentato in primo grado e con l'atto di appello, a impegnare questa Corte, il cui sindacato rimane di sola legittimità anche quando sia prospettata in ricorso una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, in una nuova lettura degli elementi di conoscenza apportati ai Giudici di merito dal materiale processuale, e in una revisione delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte dagli stessi Giudici, ai quali non può imputarsi di avere omesso la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non significativi, nè può fondatamente opporsi di non avere proceduto ad organica disamina degli elementi utilizzati e delle relative fonti di prova.

6.4. Il primo motivo del ricorso di C. deve essere, pertanto, rigettato.

7. Il secondo motivo del ricorso di C. è relativo al contestato concorso nel reato di omicidio della guardia giurata Mo..

7.1. La Corte di secondo grado, che ha sottolineato, richiamando le stesse ammissioni fatte dal ricorrente, che egli provvedeva direttamente a verificare la fattibilità di ciascun episodio delittuoso programmato, ha rappresentato che al monitoraggio del percorso del furgone utilizzato per la rapina di Pieve Fissiraga, rimasta poi solo tentata e sfociata nel tragico epilogo della morte della guardia giurata, aveva provveduto il medesimo ricorrente, che aveva sia individuato il punto dell'assalto del furgone blindato portavalori, sia concorso a decidere lo spostamento di tale punto per un sopravvenuto mutamento della situazione.

La Corte ha, anche, evidenziato che il ricorrente ha ammesso di essere consapevole che lo spostamento del punto di assalto escludeva la previsione di un rallentamento del furgone, di essere informato delle ragioni dell'esito negativo della precedente rapina di Varese e di essere consapevole che, dopo due rapine rimaste solo tentate (a Biandrate il (OMISSIS) e a Varese il (OMISSIS)), era necessario, risalendo l'ultima rapina (di Cressa) al (OMISSIS), non sbagliare il colpo.

Tale minuziosa preparazione ha comportato, ha concluso la Corte, l'accettazione, già in sede di programmazione e preparazione dell'impresa, del rischio del verificarsi dell'evento della morte del conducente del furgone blindato, poi occorso, la cui concreta prevedibilità ha integrato l'elemento soggettivo del dolo di concorso, escludente la configurabilità della ipotesi del concorso anomalo ex art.116 c.p..

7.2. Lo sviluppo di tali argomentazioni è avvenuto in continuità argomentativa e logica con la condivisa motivazione del primo Giudice, richiamata nella parte narrativa della sentenza impugnata, che aveva anche dato atto degli esiti della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, alla cui stregua lo speronamento del furgone blindato portavalori è avvenuto a seguito di un cambio repentino di traiettoria da parte del furgone predisposto per la rapina, e la velocità dei mezzi e la loro diversa massa avevano reso scontato il violentissimo urto, la fuoriuscita del blindato dalla sede stradale e il suo ribaltamento; aveva rappresentato, con richiami fattuali alle rapine di Cressa e Rivarolo Canavese, che lo schema adottato era stato già seguito con conseguenze gravi a carico della incolumità fisica delle guardie giurate; aveva evidenziato quanto riferito dal ricorrente C. in merito all'adozione in modo troppo morbido del medesimo schema nella fallita rapina di Varese, poichè la condotta del conducente del furgone che non aveva stretto con abbastanza decisione il blindato portavalori aveva consentito al suo autista di evitare lo speronamento.

7.3. La svolta analisi fattuale sorregge del tutto congruamente la conclusione cui la Corte è pervenuta in coerente applicazione dei principi di diritto più volte affermati in questa sede.

Questa Corte ha, infatti, rappresentato che in tema di concorso di persone nel reato una volta dimostrato, anche per facta concludentia, l'intervenuto accordo fra più soggetti in ordine all'attuazione di una determinata azione criminosa, comprensiva anche dei suoi già preventivati, prevedibili sviluppi, la responsabilità di tutti i medesimi soggetti a titolo di concorso pieno anche per l'effettivo verificarsi di tali sviluppi non può essere esclusa dalla circostanza che questi ultimi siano stati dovuti all'iniziativa assunta, nel corso dell'azione, da taluno soltanto dei compartecipi, sulla base di un apprezzamento della contingente situazione di fatto eventualmente non condiviso dagli altri, senza che, peraltro, tale mancata condivisione si sia in alcun modo, nel contesto, manifestata e sempre che, naturalmente, la situazione cui il summenzionato, soggettivo apprezzamento si riferisce rientri nel novero di quelle già astrattamente prefigurate, in sede di accordo criminoso, come suscettibili di dar luogo alla condotta produttrice dell'evento più grave poi, di fatto, realizzato (Sez. 1^, n. 3384 del 28/02/1995, dep. 28/03/1995, Viccei e altro, Rv. 200579).

In coerente applicazione di tali principi questa Corte a sezioni unite (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 09/01/2009, Antonucci e altri, Rv. 241574), confermando un principio giurisprudenziale già assunto (Sez. 1^, n. 12610 del 07/03/2003, dep. 17/03/2003, Benigno, Rv. 224084, non massimata sul punto) e ancor più risalente (tra le altre, Sez. 1^, n. 3783 del 20/01/1994, dep. 31/03/1994, Diana, Rv.

196885; Sez. 1^, n. 1937 del 20/01/1987, dep. 15/02/1988, Pascarella, Rv. 177606) ha affermato che l'espressa adesione del concorrente a un'impresa criminosa, consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo, implica comunque il consenso preventivo all'uso cruento e illimitato delle medesime da parte di colui che sia stato designato come esecutore materiale, anche per fronteggiare le eventuali evenienze peggiorative della vicenda o per garantirsi la via di fuga, e ha, per l'effetto, ravvisato l'ipotesi del concorso ordinario a norma dell'art. 110 c.p. e non quella del concorso cosiddetto anomalo, ai sensi del successivo art. 116, nell'aggressione consumata con uso di tali armi in relazione all'effettivo verificarsi di qualsiasi evento lesivo del bene della vita e dell'incolumità individuale, oggetto dei già preventivati e prevedibili sviluppi, quantunque concretamente riconducibile alla scelta esecutiva dello sparatore sulla base di una valutazione della contingente situazione di fatto, la quale rientri comunque nel novero di quelle già astrattamente prefigurate in sede di accordo criminoso come suscettibili di dar luogo alla produzione dell'evento dannoso (Sez. 2^, n. 20885 de 13/05/2009, dep. 18/05/2009, P.G. in proc. Moscato, Rv. 244808; Sez. 6^, n. 18489 del 13/01/2010, dep. 14/05/2010, P.G. in proc. Rubino, Rv. 246914).

Nella stessa linea interpretativa questa Corte ha anche recentemente riaffermato che, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe per il fatto più grave rispetto a quello concordato, materialmente commesso da un altro concorrente, integra il concorso ordinario ex art. 110 c.p., se il compartecipe ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave, mentre configura il concorso anomalo ex art. 116 c.p., nel caso in cui l'agente, pur non avendo in concreto previsto il fatto più grave, avrebbe potuto rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione convenuta facendo uso, in relazione a tutte le circostanze del caso concreto, della dovuta diligenza. In particolare si è ritenuto, nella specie, integrato il concorso ordinario nel tentato omicidio di un agente di una pattuglia della polizia, intervenuta per sventare un furto trasmodato in rapina impropria alla luce della reazione violenta di tutti i partecipi contro gli agenti operanti, in quanto, pur essendo il fatto stato commesso da uno dei compartecipi facendo uso della pistola sottratta durante la colluttazione, l'episodio più grave doveva comunque considerarsi innestato in una condivisa violenta reazione all'intervento della polizia (Sez. 1^, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 01/02/2012, Camko, Rv. 251849).

7.4. La motivazione svolta, in linea con la indicata analisi fattuale e gli esposti condivisi principi di diritto, è ancorata, pertanto, alla logica rappresentazione che la partecipazione del ricorrente alla programmazione e preparazione della rapina con un mezzo pesante da utilizzare per neutralizzare, con uno speronamento non fallimentare, gli occupanti del furgone blindato contro il quale era diretta l'azione criminosa, riflette la concreta previsione da parte dello stesso e l'accettazione da parte sua del rischio della verificazione dell'evento più grave, rappresentato dal ferimento o dalla morte dei detti occupanti, in presenza di evenienze non auspicate ma possibili, con atteggiamento volitivo, incompatibile con ipotesi di concorso anomalo nel reato e valutabile in termini di partecipazione concorsuale piena al fatto delittuoso commesso.

Tale valutazione e la sua conclusione resistono alle deduzioni del ricorrente, che infondatamente oppone deduzioni in diritto correlate a osservazioni invasive di interpretazioni, non illogiche, di merito, contrappone generiche letture di dati fattuali, senza allegare gli atti processuali di riferimento, cui questa Corte non ha accesso, e sviluppa osservazioni che riguardano la contestata sussistenza della responsabilità per concorso anomalo ex art. 116 c.p., già nelle specie non ritenuta configurabile per l'accertata ricorrenza della tipica responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p..

7.5. Deve pertanto disporsi il rigetto anche del secondo motivo proposto nel suo ricorso da C.S..

8. Alla luce delle svolte considerazioni, e in dipendenza del disposto annullamento della decisione impugnata (sub 2.2.3. del "considerato in diritto") limitatamente alla posizione di A. per i reati di cui ai capi L1), L2), L3), L4), L5), L6), L7) e L8), deve essere disposto il rinvio per nuovo giudizio, con riguardo a detti reati, ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano, con rigetto nel resto del ricorso del medesimo.

Al rigetto del ricorso di C.S., che è disposto per l'intero, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di A. E. quanto ai reati sub L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 e L8, e rinvia per nuovo giudizio su di essi ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Milano.

Rigetta nel resto del ricorso di A..

Rigetta il ricorso di C.S., che condanna al pagamento delle spese processuali.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014