Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 19/01/2023) 21/04/2023, n. 17057. Le informazioni provenivano al collaboratore dalla viva vice di H.H. e I.I.; quest'ultimo si era confidato in occasione dell'esecuzione di un assalto a un furgone portavalori.

Venerdì, 21 Aprile 2023 05:04

Le informazioni provenivano al collaboratore dalla viva vice di H.H. e I.I.; quest'ultimo si era confidato in occasione dell'esecuzione di un assalto a un furgone portavalori.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica - Presidente -

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere -

Dott. CENTOFANTI Francesco - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere -

Dott. FILOCAMO Fulvio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso l'ordinanza del 24/08/2022 del Tribunale di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avvocato Rendace Nicola, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, decidendo ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza del locale G.i.p., che aveva applicato a A.A., la misura della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di concorso nell'omicidio premeditato di B.B., commesso il 12 luglio 2003, in Fuscaldo, quale componente del commando che aveva portato a termine l'azione di fuoco nell'ambito e con i mezzi del sodalizio di stampo mafioso denominato Serpa, radicato in quella zona.

La vicenda criminale si inseriva nel contesto della faida allora esistente tra i clan che si contendevano l'egemonia sul territorio, essendo la vittima esponente del gruppo avversario denominato C.C.. A quest'ultimo era da ricondurre la precedente uccisione di F.F., e l'azione era anche mossa da specifico movente di vendetta.

2. Gli elementi indiziari a carico di A.A., erano costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia D.D., E.E. e G.G.; tutti - a giudizio del Tribunale - soggettivamente credibili, oggettivamente attendibili e reciprocamente riscontrantisi.

G.G., si era autoaccusato di avere materialmente partecipato alla fase preparatoria del delitto, nonchè di avere incontrato il commando e fornito ad esso supporto logistico, subito prima e subito dopo la consumazione dell'omicidio. Del commando facevano parte H.H., I.I. e un terzo soggetto (in origine sconosciuto al dichiarante), chiamato "L.L.", descritto nelle fattezze fisiche e indicato come appartenente a una comunità nomade. Tale terzo soggetto era giunto a (Omissis), a bordo di un'autovettura VW Golf, di colore blu scuro, con cui i tre esecutori avevano raggiunto il luogo dell'agguato.

Il narrato di G.G., frutto di conoscenza diretta, considerato altamente preciso, puntuale e coerente, si incrociava con quello degli altri due collaboratori, entrambi dichiaranti de relato.

D.D., organico alla cosca (Omissis), aveva indicato H.H., I.I. e l'odierno indagato quali esecutori materiali, essendo stato al riguardo destinatario, in tempi diversi, di una vera e propria confessione da parte dei medesimi H.H. e A.A.. A.A., aveva anche dichiarato che A.A., da lui anche riconosciuto in fotografia, era conosciuto, nell'ambiente criminale di appartenenza (la stessa cosca Zingari), con vari soprannomi, tra cui quello di "L.L.", di cui si serviva per rendere più difficile la sua identificazione. Il racconto del collaboratore era considerato dettagliato e perfettamente aderente alla dinamica degli avvenimenti.

E.E., esponente di vertice della cosca Serpa, aveva reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle di A.A.. In sintesi, secondo il suo racconto, H.H. aveva Spa rato e ucciso B.B.; I.I., non era riuscito ad esplodere i colpi, perchè la sua arma si era inceppata; A.A., aveva preso parte all'attentato, guidando la VW Golf. Le informazioni provenivano al collaboratore dalla viva vice di H.H. e I.I.; quest'ultimo si era confidato in occasione dell'esecuzione di un assalto a un furgone portavalori. Lamanna aveva identificato puntualmente A.A., descrivendolo nelle sembianze fisiche e confermando la circostanza del soprannome.

3. Avverso l'ordinanza di riesame ricorre per cassazione A.A. con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico il ricorrente deduce la violazione degli artt. 192 e 273 c.p.p..

Il Tribunale del riesame avrebbe considerato l'apporto informativo dei tre collaboratori gravemente indiziante, con ciò violando il paradigma normativo di riferimento sotto un duplice e determinante profilo. Da un lato, le dichiarazioni di costoro sarebbero, almeno in parte, non individualizzanti; dall'altro lato, si tratterebbe di dichiarazioni de relato, rispetto alle quali non sarebbe possibile risalire alla fonte primaria.

In ordine al primo profilo, il ricorrente osserva che G.G., non avrebbe mai identificato con certezza l'indagato, nè fornito in proposito elementi sicuri di individuazione, posto che l'appellativo di "L.L.", sembrerebbe riferirsi più ad un nome di battesimo, che ad un soprannome od alias. Il collaboratore, peraltro, non sarebbe stato in grado di attribuire ad "L.L." alcun ruolo preciso e ulteriore, rispetto alla mera presenza sull'autovettura Golf il giorno del delitto.

In ordine al secondo profilo, la chiamata in reità de relato di D.D., sarebbe inficiata dalla preclusa audizione della fonte diretta, stante anche il decesso di H.H., già imputato in procedimento connesso, e la concomitante qualità di indagato rivestita dal secondo preteso confitente, per incidens nient'affatto organico alla cosca Zingari. In ogni caso, le propalazioni del collaboratore non sarebbero particolarmente credibili e si caratterizzerebbero per eccessiva genericità. Non sarebbero stati, infine, compiuti i doverosi e necessari accertamenti, prodromici all'accreditamento della fonte indiretta. La chiamata in reità di Lamanna, sempre de relato, intervenuta solo dopo la sua separata assoluzione, sarebbe affetta da vizi di analogo segno. Inoltre, le propalazioni collaboratori sarebbero affette dal vizio ulteriore di circolarità dell'informazione, stante la comunanza delle fonti dirette di riferimento.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Motivi della decisione
1. Nel procedimento odierno il quadro di gravità indiziaria è integrato da plurime chiamate in reità, o correità, da parte di collaboratori di giustizia, che riferiscono l'uno (G.G.) per conoscenza diretta, gli altri (D.D. e E.E.) de relato.

Alla confutazione dell'adeguatezza e concludenza di tale quadro il ricorso si dirige, ma le corrispondenti censure sono manifestamente infondate, essendo l'ordinanza impugnata ineccepibilmente motivata, nel pieno rispetto dei principi inerenti la valutazione della prova dichiarativa offerta dai collaboratori medesimi, come elaborati dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte.

2. Conformemente ad essa (ex pluribus, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Lo Piccolo, Rv. 255553-01; Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv. 252630-01; Sez. 5, n. 31442 del 28/06/2006, Salinitro, Rv. 235212-01), il Tribunale del riesame non ha mancato di verificare la credibilità soggettiva dei dichiaranti (esaminandone la personalità e i rapporti con gli indagati e con le fonti dirette), l'attendibilità dei loro narrati (l'intrinseca consistenza e le caratteristiche di spontaneità, precisione, completezza e costanza), nonchè la loro vicendevole capacità di riscontrarsi a livello individualizzante.

Quest'ultima ulteriormente postula, per quanto di rilievo in questa sede, la convergenza delle chiamate in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum, nonchè, ove trattisi di chiamate de relato, l'autonomia genetica delle medesime, vale a dire la derivazione da fonti diverse onde evitare il vizio logico di circolarità di una medesima informazione, e ancora l'affidabilità delle fonti medesime (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 25514301).

3. Su tutti i citati aspetti l'ordinanza impugnata possiede un corredo argomentativo in tutta evidenza esaustivo e coerente, privo di aporie logiche, che palesemente resiste alle prospettate doglianze.

Il ricorso insiste, in modo particolare, sulla pretesa mancata identificazione dell'indagato, contestando l'esistenza di elementi certi per ritenere che proprio egli si nascondesse sotto lo pseudonimo di "L.L.". L'argomento è privo di ogni consistenza, perchè la ragionevole conferma, allo stato, della partecipazione di A.A., alla fase esecutiva dell'omicidio la fornisce l'interessato stesso, che confessò il ruolo svoltovi a D.D., come risulta dalle cruciali affermazioni di quest'ultimo. E' noto che la confessione stragiudiziale dell'imputato, o indagato, assume valore dimostrativo secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel procedimento e quindi, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923-01), che nella specie il giudice a quo ha ineccepibilmente ritenuto soddisfatti, anche alla luce dei plurimi riscontri che al narrato di forniscono i dichiaranti ulteriori; e quindi anzitutto G.G., osservatore diretto, che personalmente incontrò, il giorno del delitto, il terzo componente del commando, individuato (anche indipendentemente dalla questione dell'intraneità dell'indagato alla cosca Zingari) proprio dal soprannome, che anche E.E., indica come appellativo univoco dell'odierno ricorrente.

Non risultano dunque affatto violati i principi di valutazione della prova, sanciti dagli artt. 192 c.p.p., commi 3 e 4, tenuto conto che è palesemente da escludere il vizio di difetto di autonomia genetica delle chiamate de relato, le quali attingono in realtà a più fonte dirette (coincidenti con i tre protagonisti dell'azione esecutiva), dal contenuto dichiarativo perfettamente armonico con il narrato della fonte diretta ulteriore (il collaboratore G.G., coinvolto nella fase organizzativa e preparatoria).

4. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 195 c.p., basti osservare che non rientra nella relativa disciplina la dichiarazione de relato dei collaboratori che abbiano riferito fatti appresi dallo stesso imputato o indagato, in quanto la fonte primaria in tal caso non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possano pregiudicare la sua posizione (Sez. 5, n. 29821 del 25/11/2014, dep. 2015, Trovato, Rv. 265298-01).

L'art. 195 c.p.p. torna invece applicabile quando la fonte diretta sia persona coinvolta in un procedimento connesso, ex art. 210 c.p.p. (come H.H. o I.I.), o un testimone assistito, ex art. 197-bis, c.p.p. (Sez. U, n. 20804 del 2013, Aquilina, cit., Rv. 255142-01). Ma sul punto occorre rammentare che, per pacifica giurisprudenza (Sez. 3, n. 6212 del 18/10/2017, dep. 2018, C., Rv. 272008-01; Sez. 5, n. 9274 del 03/12/2014, dep. 2015, Lopalco, Rv. 263062-01; Sez. 4, n. 1151 del 24/10/2005, dep. 2006, Carmellino, Rv. 233170-01), l'inutilizzabilità della dichiarazione de relato deriva 5 (1, esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'art. 195 c.p.p., allorchè il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'audizione della fonte diretta, reperibile e capace di deporre; e non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, della facoltà di sentirla, conferitagli dall'art. 195 al comma 2. E il ricorrente non fa menzione di una sua richiesta in detta direzione, che il giudice di merito abbia lasciato inascoltata.

5. Resta da dire che, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato stesso, mediante il rafforzamento del proposito criminoso, o la consapevole agevolazione dell'opera degli altri concorrenti; il partecipe, per effetto di una tale condotta, ideale o materiale, idonea a facilitare l'esecuzione del reato, incrementa infatti le chances di consumazione (tra le molte, Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01).

L'accompagnamento in automobile dei sicari, funzionale al compimento del mandato omicida, possiede innegabile valenza concorsuale, alla stregua di tale ultimo principio.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in base alle considerazioni che precedono.

A tale esito consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in Euro tremila.

La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2023