REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PAOLA Sergio - Presidente -
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere -
Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.G., nato a (OMISSIS) avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la comparsa conclusionale presentata nell'interesse di GA.LU., nella qualità di legale rappresentante della SAETTA SECURITY S.p.a dall'Avv. SERGIO MONACO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese;
letta le conclusioni presentate dall'Avv. MAURO TORTI, difensore delle parti civili GI.VI. e F.F., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Svolgimento del processo
1. Il difensore di G.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22/03/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di rapina aggravata, porto d'armi in luogo pubblico e ricettazione; in base al capo di imputazione, G., in qualità di autista di un furgone portavalori? si era reso complice della rapina che era stata effettuata da altri con armi ed usando violenza nei confronti dei suoi colleghi F.F. e Gi.Vi., con l'utilizzo di un Fiat Doblò proveniente dai reati di rapina e riciclaggio.
1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva avallato acriticamente la posizione del Tribunale, che aveva ritenuto attendibili e credibili le dichiarazioni della parte civile F.F., che aveva reso due diverse versione dei fatti (una prima, nell'immediata denuncia dei fatti,e una seconda in sede di sommarie informazioni); con riguardo poi al fatto che F. aveva sostituito un collega assente per malattia, il responsabile che coordinava i turni e le eventuali sostituzioni ( C.E.), era apparso lacunoso ed inattendibile, per cui le sue,dichiarazioni non erano idonee a provare la linearità e la genuinità della posizione di F..
1.2 Il difensore eccepisce inoltre la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle difformità delle dichiarazioni rese dall'imputato e quelle rese da Gi.Vi. e F.F.: seppure Gi. avesse negato di aver dato al ricorrente G. il segnale di assenso per l'apertura del portellone centrale, lo stesso Gi., nelle conversazioni intercettate, aveva ammesso la possibilità di un equivoco in cui poteva essere incorso l'imputato, interpretando in maniera non corretta un gesto che si sarebbe riferito alla circostanza che lo stesso Gi. aveva dimenticato il giubbotto antiproiettile a bordo del mezzo blindato e che, per questa ragione) si stava riavvicinando ai colleghi per recuperarle.
Il difensore aggiunge, relativamente alle considerazioni dei giudici di merito secondo cui vi sarebbe stata una difformità tra quanto dichiarato da G. nel corso delle indagini preliminari e quanto riferito dinnanzi al Tribunale sul fatto che non si fosse accorto dell'aggressione subita da Gi., che non vi era alcuna contraddizione, in quanto non vi era prova che l'aggressione fosse avvenuta davanti al mezzo blindato (e quindi visibile dall'imputato), ma avendo invece Gi. dichiarato che era stato colpito mentre si trovava all'altezza del finestrino del lato passeggero: pertanto G. non aveva alcun motivo per tentare di dimostrare che dava le spalle al Gi. e dunque costruire una versione di comodo per giustificare il fatto di non essersi accorto dell'aggressione; il difensore lamenta inoltre una erronea valutazione delle contraddizioni interne alle dichiarazioni rese da G., in particolare su quando si sarebbe accorto che F. era disteso per terra, se prima o dopo l'apertura dello sportello, osservando che G. era stato sentito una prima volta nell'immediatezza della rapina in un evidente stato di shock psico-fisico in seguito ad un malore subito durante l'assalto dei malfattori.
Il difensore osserva, riguardo alla considerazione dei giudici di merito secondo cui era singolare che G. avesse rifiutato le cure mediche e non si fosse fatto refertare, che qualunque presidio sanitario avrebbe accertato il trauma cui l'imputato era stato sottoposto, per cui del tutto infondato era ritenere che G. avrebbe cercato in tal modo di occultare il suo reale ruolo nella rapina.
1.3 Con un terzo motivo di ricorso, il difensore eccepisce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione degli esiti dell'accertamento peritale sull'intercettazione telefonico/ambientale da cui sarebbe emerso il coinvolgimento di G. nella rapina: il primo dei due riferimenti nominativi a G. che, ad avviso degli organi inquirenti, emergeva dal contenuto dell'intercettazione, era stato smentito dal perito nominato dal Tribunale, e, quando al secondo, esistevano tre versioni differenti del passaggio intercettato.
1.4 Infine, proprio in ragione delle argomentazioni poste in precedenza, il difensore lamenta che la Corte di appello non aveva accolto la richiesta di riapertura dell'istruttoria ribadendo acriticamente che il materiale probatorio in atti era del tutto completo.
Motivi della decisione
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1 Con riferimento alle censure di cui al ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Inoltre, secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).
Nel caso in esame, il ricorso è stato redatto con la tecnica del copia-incolla, riproponendo in maniera identica i motivi dedotti in appello (a parte quelli di cui ai punti 2c e 4 dell'appello, non riproposti) e quindi senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata.
In particolare, la Corte di appello, con motivazione logica e coerente con le risultanze processuali, ha elencato i diversi elementi che hanno portato a ritenere G. complice degli autori materiali del reato di rapina, e precisamente:
1)il fatto che la rapina, per la facilità con cui era avvenuta, dovesse vedere la collaborazione di uno dei tre dipendenti della ditta incaricata del trasporto del denaro, e che tale ruolo non poteva essere rivestito nè da F. (che era stato chiamato all'ultimo momento per sostituire un collega assente ed aveva cercato di ostacolare la rapina chiudendo il portellone posteriore), nè da Gi. (che era stato messo subito fuori combattimento equindii non poteva incidere in alcun modo sulla esecuzione della rapina);
2)una serie di condotte di G., del tutto incongrue e lontane dalla diligenza richiesta, nonchè agevolatrici dell'azione dei rapinatori, e cioè: l'avere arrestato il furgone a ridosso di un buco nel muro di cinta che consentiva l'accesso ad un'area abbandonata,da cui verosimilmente erano usciti i malviventi che avevano neutralizzato Gi.; l'apertura del portellone posteriore malgrado Gi., a ciò preposto, non gli avesse dato il relativo segnale; l'avere affermato di non essersi accorto dell'aggressione subita da Gi., malgrado questi si trovasse vicino allo sportello lato passeggero è quindi, fosse visibile dalla posizione di guida in cui G. si trovava; l'avere affermato di non essersi accorto neppure della aggressione subita da F., nonostante dalla posizione di guida in cui si trovava potesse vedere sia F. che l'uomo che lo teneva bloccato tenendogli il ginocchio sulla schiena (come riferito da F.); il non aver notato il sopraggiungere di un furgone che si era posizionato dietro al blindato e sul quale era stato caricato Gi.; il fatto chei malgrado non vedesse più i suoi colleghi, avesse comunque aperto le porte del blindato, consentendo ai rapinatori di entrare e raggiungere la cassaforte, aperta sempre da G., e malgrado la procedura ordinaria prevedesse di portare il furgone in sicurezza lontano dal luogo di una tentata rapina; il non aver azionato alcun dispositivo antifurto, nè dato l'allarme dopo la rapina (allarme lanciato da F.); le numerose contraddizioni nelle quali era caduto G.;
3)la conversazione nella quale B., con riferimento alla rapina (di cui conosceva i particolari) affermava che era stata riconosciuta una somma di denaro a G. (sul punto la contestazione relativa alla perizia attiene al merito della questione, come tale inammissibile).
Su tutti questi punti, lo si ribadisce, non vi è alcun confronto con quanto sostenuto dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, così come sulla motivata reiezione di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale relativamente ai testi F. (pag.6 sentenza impugnata) e C. (pag.5) ed alla disposta perizia (pag.18 e seguenti).
2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
In virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili F.F. e Gi.Vi., che liquida in Euro 4563,00, oltre accessori di legge, nonchè delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Saetta Secuirty S.p.a. che liquida in Euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2022
