Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sent., 17/03/2023, n. 94. Nel contempo, a decorrere dal mese di ottobre 2020, eroghiamo servizi di portierato, reception e commessi al piano

Venerdì, 17 Marzo 2023 11:15

Nel contempo, a decorrere dal mese di ottobre 2020, eroghiamo servizi di portierato, reception e commessi al piano nell'ambito della commessa ARIA-Regione ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di primo grado promossa

da

C.S. (C.F (...))

con l'Avv. Porpora e l'Avv. Saraci del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Porpora in Roma, piazza Adriana n. 20

- RICORRENTE -

contro

R.G. s.p.a. (C.F. (...))

con l'Avv. N. Rizzo e l'Avv. P. Rizzo del Foro di Napoli, elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Milano, piazza Santa Maria Beltrade n. 1

- RESISTENTE -

Oggetto: ordine di reintegrazione, clausola di gradimento, trasferimento, demansionamento, risarcimento danni
Svolgimento del processo

con ricorso depositato in data 29 marzo 2022, S.C. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - R.G. s.p.a., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice adito, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, accogliere l'odierno ricorso e, conseguentemente

- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'annullabilità e/inefficacia del trasferimento e del mutamento di mansioni imposti al Sig. C. con lettera del 22.09.2021 e conseguentemente:

- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente ad essere reintegrato/adibito:

- nella sede occupata precedentemente al licenziamento o altra, più prossima logisticamente al domicilio del lavoratore;

- nelle mansioni svolte precedentemente al licenziamento o comunque in mansioni equivalenti e nel rispetto dell'art. 2103 c.c.,

- e conseguentemente, ordinare alla R.G. Spa (C.F. e P. Iva (...)), in persona del Legale Rappresentante pro tempore, la reintegrazione del ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte e nella precedente sede.

- in ogni caso, anche per la denegata e subordinata ipotesi di ritenuta legittimità del trasferimento, accertare e dichiarare il diritto del Sig. C. a percepire, a fare data dal 22.09.2021 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) la medesima retribuzione spettante al momento del licenziamento e conseguentemente condannare la società resistente in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle retribuzioni mensili maturate e maturande a fare data dal 22.09.2021, nella misura mensile di Euro 4.898,46 retribuzione lorda mensile) detratta la retribuzione lorda corrisposta ex adverso o nella diversa misura di giustizia con conseguente condanna al pagamento delle differenze dovute rispetto alle somme effettivamente corrisposte che al mese di febbraio 2022 risultano pari ad Euro 12.564,22;

- sempre in ogni caso condannare la stessa resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente, che, ferma restando la equitativa valutazione dell'Ecc.mo Tribunale Adito, possono, prudenzialmente e complessivamente determinarsi in:

- Euro 15.000,00 a titolo di danno extrapatrimoniale, ovvero nella diversa misura di giustizia;

- Euro 2.685,59 per ogni singolo mese dalla ripresa dell'attività lavorativa (euro 5.594,99 (retribuzione globale di fatto) x 48% (percentuale riconosciuta da consolidato orientamento giurisprudenziale) = 2.685,59) da corrispondere a titolo di danno professionale non patrimoniale per l'assegnazione a mansioni inferiori e del tutto incompatibili con la professionalità del ricorrente, ovvero nella diversa misura di giustizia;

- sempre in ogni caso condannare la stessa resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso di tutte le spese mensili sostenuti e sostenendi dal ricorrente a causa dell'illegittimo trasferimento nella misura di Euro 1.280,00 per ogni singolo mese dalla ripresa dell'attività lavorativa, o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia:

- per tutte le somme dovute in favore del ricorrente disporre il ristoro della svalutazione monetaria medio tempore verificatasi e degli interessi legali, nella misura e con le modalità di legge".

Con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva ritualmente in giudizio R.G. s.p.a., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Con vittoria delle spese di lite.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 17 gennaio 2023, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla L. n. 133 del 2008.
Motivi della decisione

S.C. ha prestato la propria attività lavorativa in favore di R.G. s.p.a. a far data dall'1 marzo 2015, a seguito di un subentro di quest'ultima nell'appalto di servizi in essere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - e aggiudicato, sin dal 2009, all'originaria datrice di lavoro Di&Bi Technology - ove il ricorrente era assegnato con mansioni di tecnico addetto alle riprese audiovisive della sala di regia sita nella sede di Roma, piazza Colonna n. 370.

Al momento del passaggio del rapporto di lavoro presso l'odierna convenuta, il lavoratore è stato inquadrato, quale impiegato, al VI livello C.C.N.L. Aziende Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi (doc. I, fascicolo ricorrente), con riconoscimento di una retribuzione annua lorda omnicomprensiva di Euro 63.000,00 (doc. 1, fascicolo resistente).

Con nota del 3 aprile 2020, n. prot. (...), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto a R.G. s.p.a. di provvedere alla "sostituzione unità di personale del presidio audio video", rappresentando quanto segue: "in relazione ai servizi di presidio erogati nell'ambito della fornitura regolata dall'atto aggiuntivo del 4/11/2013 - CIG 5436618181, del contratto di Facility management OPF 4050, si comunica che in data 2 aprile p.v. l'ispettorato di polizia di Palazzo Chigi mi ha segnalato che il sig. S.C., appartenente al presidio audio video, ha più volte avuto comportamenti non consoni al luogo ove presta servizio. Pertanto, essendo venuto meno il rapporto di fiducia, condizione necessaria, per il tipo di attività svolta dal predetto presidio, chiedo la immediata sostituzione del sig. S.C.…" (doc. 2, fascicolo resistente).

Con lettera del 18 maggio 2020, all'esito di un procedimento disciplinare avviato con contestazione del 24 aprile 2020 (cfr. docc. 4-5, fascicolo resistente), la convenuta ha intimato a S.C. il licenziamento per giusta causa con le seguenti motivazioni: "in riferimento alla nostra contestazione disciplinare 37/2020 del 20/04/2020, da Lei ricevuta in data 22/04/2020, con la quale Le abbiamo mosso i seguentiaddebiti: "In data 02/04/2020, abbiamo ricevuto una contestazione da parte dell'Amministrazione Committente (Presidenza del Consiglio dei Ministri) che ci ha formalmente informato e contestato come Lei, sulla base delle segnalazioni dell'Ispettorato di Polizia di Palazzo Chigi, abbia più volte assunto comportamenti non consoni al luogo ove presta servizio, tali da determinare il venir meno del rapporto di fiducia, condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività da Lei svolta di presidio audio-video presso il Committente. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi conseguentemente chiesto la Sua immediata sostituzione, procedendo autonomamente alla disattivazione del Suo dispositivo di accesso alla sede. Sempre in data 02/04/2020, abbiamo ricevuto una dettagliata informativa dalla sig.ra O.P., Coordinatrice del servizio audio-video, che ci ha ragguagliato in modo puntuale sull'accaduto, riferendoci anche delle conversazioni intercorse tra Lei e la predetta Coordinatrice. Di seguito il contenuto: "B.S., in qualità di coordinatrice del servizio AUDIO-VIDEO fornito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in merito al nostro breve colloquio avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 1 cm. e nel valutare e rilevare la natura dei fatti (di seguito riportati) sottolineo di enorme gravità, contestualmente sono a dissociarmi sin da ora e per il futuro da ogni forma di coinvolgimento o complicità. Al tempo stesso, resto sbalordita ed incredula che tu abbia voluto informarmi dell'accaduto, tenendo conto che da sempre disconosci il mio ruolo di responsabile del servizio, nonché le mie capacità professionali. Sono a comunicarti, per mio dovere professionale, personale e soprattutto morale che non potrò esimermi nel rappresentare quanto da Te esposto alla nostra Azienda attraverso un'informativa ufficiale. In sintesi, il racconto dei fatti accaduti, come Te riferitomi: "...devo dirti una cosa...mi stanno cercando... Un Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto al Responsabile dell'Ispettorato di Polizia sito all'interno di Palazzo Chigi di effettuare delle verifiche notturne presso la Sala Regia al fine di sorprendermi a dormire all'interno della stessa. A sua volta, il Capo dell'Ispettorato ha demandato l'incarico a due poliziotti. Quest'ultimi - non menzioni le proprie generalità - miei amici mi banno messo a conoscenza che da qualche tempo vi fossero in corso suddetti accertamenti e pertanto a grazie a loro ed alle informazioni ricevute non mi banno trovato. Colgo l'occasione nel richiamare alla Tua memoria che già in passato ti è stato segnalato di non pernottare in regia, luogo "sensibile" ma anche per motivi di sicurezza.

Nonostante ciò, più volte ha illustrato ai colleghi (PCM) le modalità di posizionamento delle poltroncine ed il lettino da te utilizzato. Potrei comprendere le difficoltà nel terminare l'attività lavorativa in orai nei quali non ci siano mezzi di trasporto o comunque in giornate nella quali tu non sia stato informato nel tempo necessario per organizzarti con mezzi propri, ma ciò non giustifica la tua permanenza notturna all'interno di palazzo Chigi, tanto meno il disagi arrecato non è da imputare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma eventualmente problematica da affrontare direttamente con l'azienda. Ti invito caldamente, in questa occasione e qualora tu proprio non ne possa fare a meno, ad utilizzare un linguaggio consono al contesto e a non divulgare ulteriormente episodi dei quali è richiesta discrezione e riservatezza. Grazie. Orietta". In considerazione di tutto quanto sopra esposto, abbiamo immediatamente e cautelativamente provveduto a collocarla in ferie, giusta comunicazione a mezzo telegramma del 03/04/2020 inviata al Suo indirizzo di residenza di Via A. M. n. 7 in C. (V.), così come da Lei formalmente comunicatoci. Detto telegramma ci è tuttavia stato restituito per "destinatario sconosciuto" Abbiamo così spedito un secondo telegramma in data 09/04/2020 all'indirizzo di Via A. n. 8/ A in C. (V.), da Lei giammai formalmente comunicato come Sua residenza e/ o domicilio abituale, ma solo quale dimora in occasione di recenti eventi morbosi. preso atto delle giustificazioni orali da Lei rese in videoconferenza in data 08/05/2020 anche alla presenza del Suo legale, Le comunichiamo, ai sensi dell'art. 2119 c.c., in considerazione della irrimediabile lesione del vincolo fiduciario, la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa" (doc. 6, fascicolo resistente).

Il Tribunale di Roma - in funzione di Giudice del Lavoro - ha ritenuto illegittimo il suddetto licenziamento e, con ordinanza del 17 agosto 2021, ha così disposto: "annulla il licenziamento impugnato; ordina la reintegrazione di S.C. nel posto di lavoro; condanna la R.G. spa. a corrispondere al ricorrente un'indennità pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; condanna la stessa convenuta alle spese di lite, liquidate in Euro 4.500,00, oltre spese generali, iva, cpa e contributo unificato" (doc. 9, fascicolo resistente).

Preso atto della suddetta decisione, ritualmente opposta (doc. 10, fascicolo resistente), il 10 settembre 2021 l'azienda ha contattato la Presidenza del Consiglio dei Ministri per verificare la possibilità di reintegrare S.C. presso l'originario posto di lavoro: "Con riferimento all'oggetto, la presente per comunicarVi che con Ordinanza ex art. 1, comma 47 e ss. L. n. 92 del 2012 emessa il 17-19/08/2021 nel procedimento in R.G. n. 33977/2020, il Tribunale Ordinario di Roma - Sez. Lavoro ha ordinato alla R.G. Spa la reintegrazione del sig. S.C., nato a T. il (...), C.F. (...), nel posto di lavoro precedentemente assegnatogli. Il sig. C., antecedentemente al licenziamento intimatogli dalla scrivente, era in servizio presso la Vs. Amministrazione, nell'ambito dell'appalto OPF-4050 della Convenzione Consip Uffici FM3, in qualità di tecnico addetto al servizio di presidio impianti audio video, presso la Sala Regia di Palazzo Chigi. Ciò posto, onde ottemperare all'ordine del Giudice del Lavoro, Vi chiediamo di voler autorizzare l'accesso del sig. S.C., sopra generalizzato, presso tutte le sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il rilascio del relativo badge. Nel segnalare il carattere di urgenza della presente istanza, restiamo in attesa di un Vs. cortese riscontro e, con l'occasione, Vi porgiamo distinti saluti" (doc. 11, fascicolo resistente; cfr. anche doc. 14, fascicolo resistente).

Alla suddetta richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha così replicato il successivo 13 settembre 2021: "Con riferimento alla comunicazione prot. (...) del 10/09/2021, trasmessa a mezzo pec, nel prendere atto del suo contenuto, si confermano, tuttavia, le indicazioni fornite con nota DSS 2698 del 03/04/2020, in linea con le prescrizioni convenzionali che regolano l'erogazione dei servizi (cfr. All. 1 al capitolato d'oneri - capitolato tecnico, 13)" (doc. 12, fascicolo resistente).

Considerata l'oggettiva impossibilità di reintegrare il ricorrente presso l'originaria sede di lavoro, con comunicazione del 22 settembre 2021, R.G. s.p.a. ne ha disposto la reintegrazione con contestuale trasferimento e mutamento di mansioni: "Egregio Sig. C., in esecuzione dell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, dott.ssa L.B., del 17.8.2021, emessa nel procedimento n.t.g. 33977/2020, avverso la quale abbiamo proposto opposizione, Le comunichiamo che abbiamo disposto la Sua reintegra. Nel contempo, onde consentire la ripresa dell'attività lavorativa, abbiamo richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con pec del 10.9.2021, di autorizzare il Suo accesso presso le sedi della Presidenza stessa, disponendo il rilascio del relativo badge, proprio al fine di "ottemperare all'ordine del Giudice del Lavoro". Con nota del 13.9.2021, la Presenza del Consiglio dei Ministri ha confermato quanto già comunicato con la nota del 3.4.2020, negando purtroppo l'autorizzazioneall'accesso. Preso atto della impossibilità allo svolgimento della Sua prestazione lavorativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo verificato e constatato l'insussistenza di altri appalti che prevedano l'utilizzo di tecnici audio-video sull'intero territorio nazionale. Nel contempo, a decorrere dal mese di ottobre 2020, eroghiamo servizi di portierato, reception e commessi al piano nell'ambito della commessa ARIA-Regione Lombardia, Lotto 4, ove sussiste la necessità di apporto lavorativo e, quindi, della Sua proficua utilizzazione, peraltro con la possibilità di mantenere il Suo livello di inquadramento e la sostenibilità economica del trattamento economico da Lei goduto, caratterizzato da un rilevante superminimo. In considerazione di quanto sopra, Le comunichiamo il trasferimento presso l'unità produttiva costituita dalla commessa ARIA-Regione Lombardia, Lotto 4, con effetto dal giorno successivo alla decorrenza del periodo di preavviso di trenta giorni di calendario, con invito a presentarsi alle ore 8:30 presso i ns. uffici siti in M., 20124, alla Piazza della Regione Lombardia c/o Palazzo Regione Lombardia. Il trasferimento è dunque disposto alla luce delle comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive determinate sia dalla impossibilità oggettiva della prestazione presso la c.d. "sede di origine" sia dalla insussistenza di altre posizioni equivalenti nel territorio della regione Lazio sia dalla necessità di apporto lavorativo presso la sede c.d. "di destinazione"…" (doc. 14, fascicolo resistente).

S.C. ha impugnato il trasferimento: "Il Sig. S.C., già elettivamente domiciliato presso questo Studio, ci ha conferito ampio e speciale mandato per contestare, aut mores aut substantiam, il preteso reintegro e duplice trasferimento nell'ambito della commessa ARIA - Regione Lombardia Lotto 4 -, comunque da ritenersi inefficaci e/o nulli e/o illegittimi anche in ragione della plurima violazione degli artt. 18, L. n. 300 del 1970 e 2103 c.c. -, nonché per l'impugnazione di quest'ultimo e la conseguente offerta delle proprie prestazioni presso la sede lavorativa originaria e, comunque, presso il relativo territorio o altro luogo limitrofe all'attuale residenza del Lavoratore, già nota a Codesta Società, anche in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. Fermo quanto contestato e riservando ogni opportuna azione per la relativa stigmatizzazione ed al solo fine di riprendere l'attività lavorativa per limitare il pregiudizio patrimoniale, professionale e morale subito e subendo, il Sig. C., non può che ottemperare alla disposizione aziendale, - ancorché non prestandovi acquiescenza -, pur rendendosi necessaria la precisazione da parte dell'azienda in ordine alla conferma della retribuzione annua lorda precedentemente percepita. Come noto, l'ordine di reintegra disposto dal Giudice impone al datore lavoro il ripristino del rapporto nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso che il rapporto di lavoro deve intendersi come mai cessato; ciò, con ogni conseguenza anche in merito alla identità dellasituazione giuridica ed economica rispetto al momento in cui il rapporto si è interrotto. Conseguentemente, fermo il diritto al ripristino di ogni condizione, lavorativa ed economica complessivamente stabilita nel contratto di lavoro inclusiva di una retribuzione annua lorda complessiva di Euro 63.000,00, si chiede indicazione esplicita delle mansioni attribuite e del trattamento economico, tenuto conto della qui espressa - quanto necessitata - richiesta di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per il Lavoratore, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc. - rendendosi disponibile a concordare termini e modalità con la persona che vorrà essere officiata al riguardo da codesta Società), così come si chiede l'applicazione di tutte le altre voci e indennità espressamente previste dal relativo CCNL, dal contratto individuale stipulato tra le parti e comunque spettanti dalla normativa vigente in generale. Pertanto, in merito all'ordine di reintegra contestuale al preteso duplice trasferimento, il Sig. C. chiede di conoscere, oltre alle motivazioni dell'impugnato trasferimento, espressamente, al fine di poter riprendere l'attività lavorativa secondo quanto unilateralmente disposto dal Datore di lavoro: 1) Data in cui si deve presentare presso gli uffici siti in M.; 2) Recapiti o nominativo del referente della sede di Milano; 3) Indicazione delle mansioni concrete alle quali dovrà essere adibito; 4) Recapiti o nominativo del referente aziendale per quanto riguarda le modalità e termini per il rimborso delle spese conseguenti al trasferimento. In merito all'illegittimo trasferimento, qui contestato ed impugnato, per quanto consti e in considerazione di quanto statuito in Sentenza appare inverosimile che la PCM abbia negato l'accesso del lavoratore presso la sede originaria, mentre non risultano poste in essere le dovute ricerche onde consentire al Sig. C. la reintegra in una delle tante sedi lavorative presenti nel territorio romano (o in altri luoghi vicino alla residenza del Lavoratore. Alla violazione dell'obbligo di repechage per il trasferimento della sede si aggiunga la violazione di quanto statuito nell'art. 2103 c.c. in materia di ius variandi, risultando detta violazione palese nella elencazione delle tipologie di attività alle quali il lavoratore potrebbe essere adibito. In effetti, il Sig. C., ha sempre svolto l'attività di tecnico addetto alle riprese audiovisive mentre l'assegnazione alle attività riportate nella Vostra missiva, per come genericamente espresse, contrastano oltreché danneggiano la professionalità e l'esperienza maturata negli anni. Appare evidente che il trasferimento del Sig. C. è del tutto illegittimo, nullo e/o inefficace con tutte le conseguenze e gli effetti derivanti per legge, costituendo la presente impugnazione dello stesso e reiterata offerta delle prestazioni lavorative presso la sede originaria o comunque presso le sedi di Roma o ove disponibili in altri luoghi vicini a Capranica (VT). Inoltre, si deve osservare come anche tale illegittimo trasferimento, unitamente al mancato pagamento delle somme statuite in Sentenza (nonostante lanotifica dell'intimazione ex art. 480 c.p.c.) nonché delle successive retribuzioni maturate dal giorno di emissione della Sentenza ad oggi, conferma le doglianze espresse giudizialmente dal Sig. C.. Pertanto, la presente ribadisce l'illegittimità del preteso reintegro e del connesso trasferimento disposto da Codesta Azienda sia con riguardo alla nuova sede di lavoro che con riguardo alle nuove mansioni, entrambi aspetti che violano gravemente l'art. 2103 c.c. in generale e l'ordine di reintegra giudiziale nello specifico. Conseguentemente si invita e diffida Codesta Società a voler: - porre in essere quanto dovuto per reintegrare il lavoratore nella sede originaria e nelle mansioni svolte prima dell'illegittimo licenziamento; - in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità di quanto sopra, individuare ad assegnare il Sig. C. ad una sede di lavoro situata nella Città di Roma o in altro luogo vicino, ovvero in prossimità della residenza del lavoratore; - individuare ed assegnare al Sig. C. lo svolgimento delle mansioni originariamente svolte o di mansioni, confacenti alla propria professionalità, riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte; - corrispondere la retribuzione lorda annua contrattualmente prevista con scrittura del 20.02.2015, oltre ai successivi aumenti contrattuali; - corrispondere le retribuzioni dovute dal giorno 18 agosto 2021 ad oggi, con contestuale invio/consegna delle buste paga per detto periodo; - corrispondere quanto statuito in Sentenza a titolo di indennità risarcitoria e spese di lite; - consegnare le buste paga a partire dal mese di ottobre 2019, ivi inclusa quella inerente il TFR maturato ed altri emolumenti di fine rapporto, mai consegnate al lavoratore nonostante l'obbligo di consegna previsto ex L. n. 4 del 5 gennaio 1953 La presente vale quale reiterata offerta delle prestazioni, in qualità e quantità e collocazione identiche a quelle in corso al dì dell'illegittimo recesso aziendale, nonché costituzione in mora per ogni danno, patrimoniale e/o extrapatrimoniale derivante dalle fattispecie ut supra descritte. Dobbiamo avvisare che, in difetto di un positivo riscontro alle legittime richieste del nostro Assistito - distintamente espresse sia in termini di informazioni che di diversa allocazione - entro cinque giorni dal ricevimento della presente, dovendo ritenere il perdurante disinteresse da parte di Codesta Azienda per la composizione bonaria della ancora evitabile controversia, saremo costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria, nelle diverse e speciali sedi di giustizia anche in via di urgente cautela, dando seguito al mandato già ricevuto, a tutela dei diritti del Sig. C." (lettera del 30 settembre 2021 - doc. R, fascicolo ricorrente).

Il 7 ottobre 2021 R.G. s.p.a. ha così replicato: "Egregio Sig. C., in riscontro alla nota del 30.9.2021, Le rappresentiamo quanto segue. I motivi del trasferimento sono stati già ampiamente esposti nella precedente nota del 22.9.2021 che, quindi, riportiamo: con nota del 13.9.2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato quanto già comunicatocon la nota del 3.4.2020, negando l'autorizzazione all'accesso; preso atto della impossibilità allo svolgimento della Sua prestazione lavorativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, abbiamo verificato e constatato l'insussistenza di altri appalti che prevedano l'utilizzo di tecnici audio-video sull'intero territorio nazionale; nel contempo, a decorrere dal mese di ottobre 2020, eroghiamo servizi di portierato, reception e commessi al piano nell'ambito della commessa ARIA-Regione Lombardia, Lotto 4, ove sussiste la necessità di apporto lavorativo e, quindi, della Sua proficua utilizzazione, peraltro con la possibilità di mantenere il Suo livello di inquadramento e la sostenibilità del trattamento economico da Lei goduto, caratterizzato da un rilevante superminimo. Il trasferimento è dunque stato disposto alla luce delle comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive determinate sia dalla impossibilità oggettiva della prestazione presso la c.d. "sede di origine" sia dalla insussistenza di altre posizioni equivalenti nel territorio della regione Lazio sia dalla necessità di apporto lavorativo presso la sede c.d. "di destinazione". In riferimento alle Sue ulteriori istanze: Le assicuriamo che sarà garantita la piena applicazione del c.c.n.l. e, come già esposto nella richiamata nota del 22.9.2021, la conservazione della retribuzione da ultimo goduta, salvo ovviamente l'esclusione delle eventuali erogazioni o indennità specificamente collegate alla precedente mansione; Lei assolverà le mansioni di addetto ai servizi di portierato - reception; il referente della sede di Milano è il sig. A.V., il cui recapito telefonico è o (...); come già comunicato con la nota del 22.9.2021, dovrà presentarsi, decorso il periodo di preavviso, il giorno lunedì 25.10.2021, alle ore 8.30, presso i nostri uffici siti in M., alla Piazza della Regione Lombardia, Palazzo Regione Lombardia; nel rispetto dell'art. 29 del c.c.n.l. di categoria, Le sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari, previa esibizione dei relativi giustificativi. Resta inteso che, a mente del citato art. 29, le modalità e i termini di tale rimborso dovranno essere preventivamente concordati fra lavoratore c impresa, motivo per il quale La invitiamo a farci avere, in via preliminare, un preventivo dei costi da sostenere per la suddetta causale. Da ultimo, siamo consapevoli che le nuove mansioni non siano coerenti con quelle da Lei svolte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma, come evidenziatole, non abbiamo nessun altro appalto che preveda l'espletamento di servizi tecnici audio/ video. Tuttavia, considerato il Suo interesse a svolgere l'attività nella zona di Roma, Le proponiamo, in alternativa al trasferimento, la novazione del rapporto di lavoro con assegnazione alle mansioni di addetto alle pulizie, presso uno degli appalti in corso di svolgimento nella zona di Roma, con rideterminazione della relativa retribuzione. Rispetto a tale offerta di novazione del rapporto con assegnazione di nuove mansioni, Le chiediamo di volercidare riscontro entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente, in ragione delle stringenti tempistiche legate al trasferimento a Milano; con riserva di fornirle maggior dettagli circa lo specifico appalto, in caso di Suo consenso" (doc. 16, fascicolo resistente).

Nelle more del presente giudizio, con lettera del 12 settembre 2022, la convenuta ha avviato la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente per i seguenti motivi: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato dall'art. 1 c. 40 L. 28 giugno 2012, n. 92, la scrivente Società, con sede legale e direzionale in Napoli al Centro Direzionale Isola E4, dichina l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del sig. S.C., nato a T. il (...) e residente in C. (V.) alla via A. M. n. 7, c.f. (...), al quale la presente viene altresì rimessa, per i motivi di seguito esposti. Il sig. C. è stato assunto dalla scrivente Società a far data dall'1.3.2015 con qualifica di impiegato, mansioni di "tecnico addetto alle riprese audiovisive", inquadramento al livello VI del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, sede di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in Roma, Palazzo Chigi, alla piazza Colonna n. 370 e con una retribuzione annua lorda di Euro 63.000,00 cosi costituita: a) Euro 23.690,94 quale r.a.l. prevista dal c.c.n.l. in funzione del riconosciuto livello di inquadramento; b) Euro 14.000,00 quale "straordinario forfettario" connesso alla specifica posizione da ricoprire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) Euro 14.000,00 quale "indennità forfettaria trasfertisti", in funzione del "particolare espletamento della mansione" e, quindi, dei previsti "frequenti spostamenti al di fuori del territorio comunicale", definita come "strettamente legata al perdurare della mansione ... svolta"; d) Euro 11.309,06 quale superminimo assorbibile. Con nota del 3.4.2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto la sostituzione del sig. C. ed ha provveduto alla disattivazione del suo dispositivo di accesso a Palazzo Chigi, ragion per cui la scrivente Società, all'esito del relativo procedimento disciplinare, ha comunicato, con nota del 18.5.2020, la risoluzione del rapporto di lavoro. Il sig. C. ha proposto ricorso al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che, con ordinanza del 17.8.2021, ha annullato il licenziamento ed ordinato la reintegra nel posto di lavoro. In esecuzione dell'ordinanza del Tribunale, la scrivente Società, con pec del 10.9.2021, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di autorizzare l'accesso del sig. C. presso le sedi della Presidenza stessa. Con nota del 13.9.2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato quanto già comunicato con la nota del 3.4.2020, negando purtroppo l'autorizzazione all'accesso. Si è, dunque, determinata, per causa non dipendente dalla volontà della società S., la necessità di collocare il sig. C. pressoun altro appalto. Considerato che l'appalto della Presidenza del Consiglio dei Ministri era ed è l'unico, nell'intero territorio nazionale, presso il quale la scrivente Società fosse e sia tenuta ad assicurare la prestazione lavorativa della figura di un tecnico audio visivo e che le uniche mansioni disponibili, diverse da quelle di operaio addetto alle pulizie, erano e sono quelle di impiegato receptionist, è stata individuata, quale alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la possibilità di utilizzazione presso la commessa "Aria Lombardia", anche tenendo conto della sostenibilità della rilevantissima retribuzione goduta dal sig. C., pur ridotta per effetto della eliminazione delle indennità strettamente connesse alle mansioni, non più assolvibili, di tecnico addetto alle riprese audiovisive. la scrivente Società ha, pertanto, comunicato al sig. C., con nota del 22.9.2021, il trasferimento presso unità produttiva costituita dalla commessa ARIA-Regione Lombardia, Lotto 4, con effetto dal giorno successivo alla decorrenza del periodo di preavviso di trenta giorni. Il trasferimento è stato disposto alla luce delle comprovate ragioni, tecniche, organizzative c produttive determinate sia dalla impossibilità oggettiva della prestazione presso la c.d. "sede di origine" sia dalla insussistenza di altre posizioni equivalenti sull'intero territorio nazionale sia dalla necessità di apporto lavativo presso la sede c.d. "di destinazione". Il sig. C. ha impugnato il trasferimento con nota del 30.9.2021, formulando anche diverse richieste di chiarimenti, a cui la scrivente Società ha dato riscontro con nota del 7.10.2021, rappresentando e ribadendo che: - con nota del 13.9.2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva confermato quanto già comunicato con la nota del 3.4.2020, negando l'autorizzazione all'accesso presso i propri locali; - preso atto della impossibilità allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, era stata verificata e constatata l'insussistenza di altri appalti che prevedessero l'utilizzo di tecnici audio-video sull'intero territorio nazionale; - presso la commessa Aria-Regione Lombardia, Lotto 4, sussisteva la necessità di apporto lavorativo c, quindi, la possibilità della proficua utilizzazione di esso sig. C., peraltro con la possibilità di mantenere il suo livello di inquadramento e la sostenibilità del trattamento economico goduto, caratterizzato da un rilevante superminimo; - gli sarebbe stata garantita la piena applicazione del c.c.n.l. c, come già esposto nella richiamata nota del 22.9.2021, la conservazione della retribuzione da ultimo goduta, salvo ovviamente l'esclusione delle eventuali erogazioni o indennità specificamente collegate alla precedente mansione; - avrebbe assolto le mansioni di addetto ai servizi di portierato-reception; - nel rispetto dell'art. 29 del c.c.n.l. di categoria, gli sarebbe stato corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari, previa esibizione dei giustificativi. Nella citata nota del 7.10.2021, la scrivente Società ha rappresentato di essereconsapevole che le nuove mansioni non fossero coerenti con quelle svolte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ribadendo l'inevitabilità dell'assegnazione, non sussistendo nessun altro appalto per l'espletamento dei servizi tecnici audio/video. Nel contempo, la scrivente Società, considerato il manifestato interesse del sig. C. a svolgere l'attività nella zona di Roma, gli ha proposto, in alternativa al trasferimento a Milano, la novazione del rapporto di lavoro con assegnazione alle mansioni di addetto alle pulizie, presso uno degli appalti nella zona di Roma, con rideterminazione della relativa retribuzione, proposta che il sig. C. ha rifiutato. Il sig. C. ha poi impugnato il trasferimento con ricorso al Tribunale di Milano, il cui procedimento è tuttora pendente, eccependo, tra l'altro, l'illecito demansionamento ed il diritto al risarcimento del preteso danno alla professionalità nonché l'illecita riduzione della retribuzione. La scrivente Società, pur avendo ricollocato il sig. C., operando secondo buona fede e correttezza, nell'unica posizione possibile e nell'unico appalto che consentisse la sostenibilità economica della rilevante retribuzione, nonostante la sperequazione rispetto alle mansioni da assolvere, ed avendo soprasseduto all'epoca, nell'interesse esclusivo del lavoratore, alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, si vede oggi paradossalmente esposta al rischio di subire una pronuncia di illiceità della ricollocazione stessa nei termini adottati. Pertanto, la scrivente Società, pur ritenendo di aver operato in piena legittimità, non intende sopportare ulteriormente il potenziale rischio, per cui ha deliberato la risoluzione del rapporto di lavoro del sig. C. per giustificato motivo oggettivo. Nel contempo, la scrivente Società propone al sig. C., fermi restando i procedimenti giudiziari in corso innanzi al Tribunale di Roma ed al Tribunale di Milano, quale uniche alternative al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le seguenti ipotesi di ricollocazione/ novazione del rapporto di lavoro a far data dall'1.10.2022: 1. conferma ed accettazione dell'attuale assegnazione all'appalto Aria Regione Lombardia, con mansioni di portiere/receptionist/commesso, invariato inquadramento e retribuzione annua lorda complessiva di 38.025,18, di cui Euro 28.510,02 per paga base e scatti di anzianità nonché Euro 10.415,16 per superminimo assorbibile; 2. assegnazione alle mansioni di addetto alle pulizie, presso uno degli appalti in corso di svolgimento nella zona di Roma, con rideterminazione dell'inquadramento al livello 4 del relativo c.c.n.l. e relativa retribuzione tabellare.

Si precisa, per prevenire fraintendimenti, che l'accettazione di una delle formulate proposte, auspicata dalla Società scrivente e che dovrà pervenire per iscritto entro cinque giorni dalla ricezione della presente, determinerebbe l'impossibilità di eccepire e rivendicare, per il periodo successivo all'1.10.2022, il preteso carattere dequalificante delle mansioni svolte, la pretesa illiceità della riduzione della retribuzione rispetto a quella goduta allorquando addetto all'appalto dellaPresidenza del Consiglio dei Ministri e la contestazione della sede di lavoro. Si rappresenta, altresì, che l'accettazione di una delle suddette proposte dovrà essere formulata priva di condizioni ulteriori o diverse da quelle prospettate; in caso contrario, le proposte si intenderanno rifiutate. Si invita, pertanto, l'Ispettorato Territoriale del lavoro a convocare, innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c., la scrivente Società ed sig. S.C." (produzione del 19 ottobre 2022, parte resistente).

In relazione alla suddetta procedura, all'udienza del 10 gennaio 2023, il procuratore di parte convenuta ha chiarito che l'incontro innanzi all'Ispettorato Territoriale del Lavoro non ha ancora avuto luogo, con la conseguenza che il licenziamento non è stato ancora intimato.

I fatti, per come sopra riassunti, sono pacifici tra le parti e, comunque, documentali.

Con l'odierno giudizio, S.C. contesta - sotto molteplici profili - la legittimità del provvedimento assunto da R.G. s.p.a. al momento della reintegrazione nel posto di lavoro a seguito della pronunzia resa dal Tribunale di Roma e conclude, pertanto, come sopra precisato.

La prima contestazione di parte attrice attiene alla contestualità dei provvedimenti di reintegrazione e di trasferimento adottati da R.G. s.p.a. il 22 settembre 2021.

La doglianza è infondata.

Al giudicante è noto l'orientamento - peraltro, pienamente condiviso - secondo cui "l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporne con successivo provvedimento il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore… al di fuori di tali condizioni, integrando un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro, è nullo e giustifica, sia quale attuazione dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., sia in considerazione dell'inidoneità a produrre effetti da parte degli atti nulli, il rifiuto del dipendente di assumere servizionella sede diversa cui sia stato destinato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 dicembre 2009, n. 27844; conformi Cass. Civ., Sez. Lav., 13 gennaio 2017, n. 800; Cass. Civ., Sez. Lav., 2 ottobre 2002, n. 14142).

Lo stesso Supremo Collegio, tuttavia, ha chiarito: "…Può naturalmente avvenire che, nelle more del giudizio di impugnazione del recesso, il datore di lavoro abbia operato diverse scelte organizzative, sostituendo con altro lavoratore quello di cui è stata accertata la illegittimità del licenziamento, o sopprimendo il posto da questi prima occupato. L'esigenza di piena ricostituzione della precedente realtà e di tutela effettiva del lavoratore reintegrato impone, però, che nel primo caso il datore di lavoro ricollochi il lavoratore licenziato nel posto e nelle mansioni in precedenza occupato, nel secondo caso attribuisca allo stesso mansioni equivalenti, ma sempre nella stessa sede di lavoro; solo successivamente potrà essere operato, nella concorrenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, il trasferimento ad altra unità produttiva. Unica eccezione a tale regola è costituita dalla impossibilità di riammettere il lavoratore reintegrato nella precedente sede, per la dimostrata, insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni nonché di mansioni equivalenti a queste ultime. L'onere di dare tale prova incombe, in considerazione di quanto sopra osservato, al datore di lavoro, al contrario di quanto avviene allorquando il trasferimento, di cui si assume il carattere discriminatorio o punitivo, avvenga nel corso di un rapporto non interrotto da licenziamento (o dopo che il rapporto, interrotto per il licenziamento illegittimo, si sia però ricostituito nella stessa sede; e salva la possibilità, in questi ultimi casi, per il lavoratore trasferito, di ricorrere alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., possibilità riconosciuta sia in giurisprudenza che in dottrina)" (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 agosto 2002, n. 12123 - parte motiva).

Orbene, nel caso di specie, è documentale la richiesta fatta da R.G. s.p.a. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri proprio in funzione della reintegrazione disposta dal Tribunale di Roma ("…Vi chiediamo di voler autorizzare l'accesso del sig. S.C., sopra generalizzato, presso tutte le sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il rilascio del relativo badge…" - doc. 11, fascicolo resistente), ed è parimenti documentale il diniego opposto da quest'ultima ("…si confermano, tuttavia, le indicazioni fornite con nota DSS 2698 del 03/04/2020…" - doc. 12, fascicolo resistente): il riferimento è alla già richiamata nota del 3 aprile 2020, n. prot. (...), con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha intimato a R.G. s.p.a. di provvedere alla "…immediata sostituzione del sig. S.C.…" (doc. 2, fascicolo resistente).

La richiesta formulata dalla committente è legittima in virtù della regolamentazione contrattuale dell'appalto di servizi in essere (cfr. produzione dell'1 agosto 2022); contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, peraltro, deve escludersi che l'esercizio della clausola di gradimento possa essere considerata illegittima in ragione dell'ordine di reintegrazione del Tribunale di Roma: il procedimento così definito, promosso dall'odierno ricorrente nei confronti del solo datore di lavoro, ha avuto per oggetto esclusivamente il sindacato sul licenziamento disciplinare a suo tempo intimato.

Si tratta di profili non sovrapponibili.

A fronte del diniego opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, R.G. s.p.a. era nella oggettiva impossibilità di procedere alla reintegrazione di S.C., non solo nell'originaria sede di lavoro, ma altresì nelle mansioni di provenienza: d'altronde, è circostanza pacifica in giudizio - e, in ogni caso, verificata in istruttoria - che quello presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse l'unico appalto, nell'intero territorio nazionale, per servizi audiovisivi e, comunque, implicante l'impiego di tecnici audio-video.

Ricorreva, dunque, una situazione del tutto analoga a quella per la quale la giurisprudenza della Suprema Corte ammette "l'unica eccezione" ai principi di cui sopra, con la conseguenza che il provvedimento di contestuale "reintegra e successivo trasferimento" adottato dalla convenuta il 22 settembre 2021 va, sotto questo specifico profilo, esente da censure.

S.C. si duole dell'illegittimità dell'esercizio dello jus variandi sotto il duplice profilo del mutamento di sede di lavoro e di mansioni.

Come noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., "il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo".

Sul trasferimento, si osserva quanto segue.

Il ricorso della committente alla clausola di gradimento determina, per il datore di lavoro, l'impossibilità oggettiva di impiegare il lavoratore presso l'appalto: in siffatte fattispecie, l'esigenza che si pone è quella di contemperare i principi dell'autonomia contrattuale con quelli che tutelano i lavoratori da comportamenti illegittimi o arbitrari dei datori di lavoro.

La questione rivela tutta la sua complessità, soprattutto, ove si rifletta sul fatto che qualunque ipotesi di tutela in forma specifica non potrebbe che passare attraverso provvedimenti destinati a esplicare i propri effetti anche nei confronti dei committenti; si controverte, infatti, in merito a un rapporto trilatero che nasce dalla connessione di due distinti rapporti contrattuali - quello di appalto e quello di lavoro - il primo dei quali è sottratto al peculiare regime di garanzie e vincoli che permea, invece, la disciplina del contratto di lavoro.

Orbene, astrattamente considerata, la clausola di gradimento non è incompatibile con il sistema giuslavoristico, atteso che essa ben può essere lo strumento per intervenire in ipotesi di "incompatibilità aziendale", che rilevano nel nostro ordinamento in ragione dello stato di disorganizzazione e disfunzione che può verificarsi nell'unità produttiva (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 23 febbraio 2007, n. 4265); quindi, ove ne sussistano i presupposti, la clausola di gradimento può essere ricondotta alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all'art. 2103 c.c.

Ciò posto, non vi è dubbio che i poteri di cui all'art. 2103 c.c. debbano essere esercitati, non solo nel pieno rispetto dei limiti e delle condizioni ivi previste, ma altresì in ottemperanza ai fondamentali principi di buona fede e correttezza che devono improntare la relazione lavorativa: principi, peraltro, che in un'ipotesi qual è quella in esame - in cui il trasferimento è stato disposto a seguito di ordine giudiziale di reintegrazione - necessitano di essere verificati con estremo rigore.

Sotto un profilo di ordine generale, la prova delle ragioni del trasferimento incombe sul datore di lavoro: "in tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento" (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 13 gennaio 2017, n. 807).

Avuto specifico riguardo agli spazi e limiti del sindacato giudiziale, il Supremo Collegio ha affermato che "il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive legittimanti il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere ampliato al merito della scelta operata dall'imprenditore che non deve presentarenecessariamente i caratteri dell'inevitabilità, essendo sufficiente il trasferimento concreti una delle ragionevoli scelte adottabili sul piano tecnico, organizzativo e produttivo" (Cass. Civ., Sez. Lav., 30 maggio 2016 n. 11126); nella suddetta pronunzia, la Corte di Cassazione ha precisato che "le decisioni dell'imprenditore circa il trasferimento di un dipendente non devono essere per forza di cose essere sostenute da ragioni inevitabili. È sufficiente che si tratti di cause ragionevoli, in relazione a quelle che sono le esigenze tipiche dell'impresa. Allo stesso modo, il datore di lavoro che opta per il trasferimento del dipendente ad altra sede non è tenuto a dimostrarne l'inutilizzabilità in quella di provenienza" (cfr. parte motiva).

Orbene, stante l'oggettiva impossibilità di reintegrazione presso la sede di originaria assegnazione, R.G. s.p.a. ha così disposto il trasferimento del ricorrente: "…abbiamo verificato e constatato l'insussistenza di altri appalti che prevedano l'utilizzo di tecnici audio-video sull'intero territorio nazionale. Nel contempo, a decorrere dal mese di ottobre 2020, eroghiamo servizi di portierato, reception e commessi al piano nell'ambito della commessa ARIA-Regione Lombardia, Lotto 4, ove sussiste la necessità di apporto lavorativo e, quindi, della Sua proficua utilizzazione, peraltro con la possibilità di mantenere il Suo livello di inquadramento e la sostenibilità economica del trattamento economico da Lei goduto, caratterizzato da un rilevante superminimo… Il trasferimento è dunque disposto alla luce delle comprovate ragioni, tecniche, organizzative e produttive determinate sia dalla impossibilità oggettiva della prestazione presso la c.d. "sede di origine" sia dalla insussistenza di altre posizioni equivalenti nel territorio della regione Lazio sia dalla necessità di apporto lavorativo presso la sede c.d. "di destinazione"…" (lettera 22 settembre 2021 - doc. 14, fascicolo resistente); "…siamo consapevoli che le nuove mansioni non siano coerenti con quelle da Lei svolte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ma, come evidenziatole, non abbiamo nessun altro appalto che preveda l'espletamento di servizi tecnici audio/video…" (lettera del 7 ottobre 2021 - doc. 16, fascicolo resistente).

Sulla vicenda oggetto di causa sono stati sentiti i testi M., C. (che non ha potuto riferire nulla di rilevante ai fini del decidere) e D.M. di parte ricorrente, e i testi T. e M. di parte resistente.

All'esito dell'istruttoria, come anticipato, risulta provata la ragione posta a base del trasferimento di cui si discute: "S.C. era un operatore audio-video della commessa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri… Il ricorrente non opera più presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per effetto di un trasferimento comandato a seguito della reintegra ordinatadal Tribunale a seguito di un licenziamento. Non lo abbiamo riassegnato alla commessa originaria perché c'è stato un ordine espulsivo da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un mancato gradimento, in ragione del quale abbiamo dovuto trovare una diversa soluzione. Preciso che, a seguito della reintegra, abbiamo chiesto di nuovo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'accesso, ma è stato nuovamente negato con conferma del mancato gradimento. Il contratto in essere con la Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede la clausola di gradimento" (teste T., responsabile dell'amministrazione del personale di R.G. s.p.a.).

Risulta, altresì, dimostrata l'insussistenza di una posizione lavorativa analoga a quella originariamente assegnata a S.C.: "Come operatore video, il ricorrente era un impiegato livello VI C.C.N.L. M..… All'epoca, quando abbiamo valutato tutta la situazione, non c'era nessuna altra soluzione possibile, non c'era nessun altro posto con quel tipo di fabbisogno… Non abbiamo nessun altro operatore video, fatti salvi quelli presenti nella commessa della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (teste T.).

Risulta provata, poi, l'indisponibilità di una posizione lavorativa per mansioni impiegatizie in tutta la Regione Lazio, e zone limitrofe, nonché l'esigenza di risorse nell'appalto in essere presso la Regione Lombardia: "…all'epoca, Milano era l'unica commessa che prevedesse assunzione di nuove risorse per fabbisogno dell'amministrazione e l'unica in cui avessimo degli impiegati che svolgevano mansioni adatte: il portierato/reception presso la Regione Lombardia è molto diverso da quello del resto delle regioni dove abbiamo tutti portieri inquadrati tra il I e il II livello, e pochissimi III. Il portierato presso Regione Lombardia, per quanto a mia conoscenza, prevede l'accoglienza al piano, il supporto ai funzionari presenti sui piani, la reception e il portierato con controllo degli accessi e rilascio badge: si tratta di impiegati inquadrati tra il II e il V livello… Abbiamo, mi pare, in tutta Italia, tre impiegati inquadrati al VI livello, sono tecnici: geometri che si occupano della gestione delle commesse (computi e preventivi, mansioni molto tecniche)… Per quanto a mia conoscenza, non abbiamo altri impiegati V livello a parte quelli impiegati in Area Lombardia che sono due e sono i responsabili dei cantieri... Non mi pare che vi siano impiegati di IV livello. All'epoca della reintegra, gli altri posti liberi erano da pulitori di livello I, ossia quello di ingresso per gli operai senza esperienza. Nella commessa Area Lombardia sono previsti circa 200/210 impiegati, non abbiamo nessuna commessa paragonabile: noi gestiamo per lo più commesse di operai. Confermo che, anche ai tempi della reintegra, i VI livelli erano solo i tre geometri e il ricorrente. Oltre ad Area Lombardia, la convenuta non ha altri appalti in cui possano essere svolte mansioni impiegatizie, vi sono solo appalti di manutenzione in cui sonoimpiegati solo operai. La convenuta ha un contratto di appalto con INPS, l'oggetto di questo contratto è pulizie e manutenzione; non ho dipendenti allocati in questo appalto su attività di recupero crediti, quindi, non ho notizia che vi sia questa attività nel contratto di appalto. Non so di quando sia questo contratto, era già acquisito nel 2016, e non mi risulta che vi siano altri appalti INPS. La prassi prevede la riqualificazione e la formazione, ma non so se il ricorrente le abbia fatte" (teste T.); "…so che il ricorrente faceva audio-video e che oggi fa reception presso la Regione Lombardia che è di mia competenza: nello specifico, è un commesso ai piani, quindi, fa accoglienza delle personalità, gestione della corrispondenza, supporto ai piani secondo le necessità di chi vi opera, lavoro impiegatizio e, poi, è a supporto degli eventi che vengono fatti nella Regione.

Contrattualmente, gli eventi sono previsti e, quindi, sono attività ordinarie: nel precedente appalto l'evento era straordinario, nel nostro rientra nella gestione ordinaria; per la Regione, normalmente, l'evento non può fuoriuscire dalle fasce orarie indicate (che, poi, sono quelle dei turni dei nostri dipendenti), anche perché avrebbe dei costi aggiuntivi. Eccezioni possono capitare, ma sono evenienze rare. Il commesso non può essere chiamato a svolgere eventi esterni; peraltro, ogni sede ha i suoi dipendenti. I commessi sono inquadrati come impiegati, mi pare V o VI livello, preciso che mi occupo della parte operativa e non di quella contrattuale… Nella commessa della Regione operano circa 220 dipendenti della convenuta. Nell'area territoriale di mia competenza non ci sono appalti simili, sono tutti operai e appalti di pulizie. In tutta Italia, la convenuta non ha altri appalti in cui siano impiegate risorse impiegatizie, quello della Regione Lombardia è un appalto particolare. Da luglio 2021, nell'ambito delle mie commesse, ci sono stati nuovi inserimenti e nuove assunzioni: si è trattato di pulitori e operai, nonché di impiegati addetti alla Regione Lombardia dove dovremo arrivare a complessivi 300 lavoratori" (teste M., responsabile pulizie, reception e portierato per il Centro Nord).

A seguito dell'istruttoria, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzato alla produzione di documentazione a confutazione delle deposizioni rese dai testi di parte resistente, insistendo sull'esistenza di altri appalti - più prossimi all'originario luogo di lavoro e di residenza - al quale il ricorrente avrebbe potuto essere assegnato ai tempi della reintegrazione.

Sul punto, tuttavia, deve osservarsi quanto segue.

Dalla documentazione attorea emerge la presenza di un contratto per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili afferenti all'A.N.C. - Lotto 2 - Ospedale del Mare (cfr. produzione del 4 novembre 2022), il contratto è sicuramente cessato nell'estate 2022 - e, quindi, in epoca successiva alla reintegrazione del ricorrente - (cfr. produzione del 16 dicembre 2022), tuttavia, lo stesso aveva per oggetto "servizi di pulizia e sanificazione degli immobili… ivi inclusa la fornitura di materiale igienico e attrezzature e materiali per la raccolta rifiuti" e, dunque, quelle specifiche mansioni che erano state offerte a Roma, originaria sede di lavoro ("…Tuttavia, considerato il Suo interesse a svolgere l'attività nella zona di Roma, Le proponiamo, in alternativa al trasferimento, la novazione del rapporto di lavoro con assegnazione alle mansioni di addetto alle pulizie, presso uno degli appalti in corso di svolgimento nella zona di Roma, con rideterminazione della relativa retribuzione. Rispetto a tale offerta di novazione del rapporto con assegnazione di nuove mansioni, Le chiediamo di volerci dare riscontro entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente, in ragione delle stringenti tempistiche legate al trasferimento a Milano; con riserva di fornirle maggior dettagli circa lo specifico appalto, in caso di Suo consenso" (lettera del 7 ottobre 2021 - doc. 16, fascicolo resistente), e che S.C. ha pacificamente rifiutato di svolgere.

R.G. s.p.a., poi, aveva in corso un appalto presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che, tuttavia, è stato aggiudicato al Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizio con decorrenza 1 ottobre 2021, con procedura anteriore alla reintegrazione come comunicato con note del 2 e 14 settembre 2021 (cfr. produzioni del 4 novembre 2022 e del 16 dicembre 2022).

Ancora, vi era pacificamente un contratto di affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (cfr. produzione del 16 settembre 2022), ma l'istruttoria ha dimostrato l'insussistenza di posizioni lavorative disponibili; peraltro, non è contestato che l'appalto concernesse la gestione tecnica e di supporto alla valorizzazione del patrimonio immobiliare da reddito dell'Ente Previdenziale, con attività preordinate al rilascio degli immobili e al recupero dei crediti: mansioni, quindi, del tutto avulse rispetto alla professionalità dell'odierno ricorrente.

Infine, parte attrice ha depositato un elenco di posizioni "aperte" per le quali R.G. s.p.a. avrebbe in corso procedure di assunzione, ma si tratta di posizioni disponibili a settembre 2022 e, quindi, del tutto irrilevanti ai fini del decidere (cfr. produzione del 4 novembre 2022).

Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, si ritiene provato che la posizione impiegatizia presso ARIA Regione Lombardia fosse, all'epoca della reintegrazione, l'unica disponibile e che, presso la stessa, vi fosse un'effettiva esigenza di nuove risorse.

Quanto appena evidenziato è di per sé sufficiente per concludere per il rigetto della domanda di rimborso "di tutte le spese mensili sostenuti e sostenendi dal ricorrente a causa dell'illegittimo trasferimento", domanda che non avrebbe potuto comunque essere accolta per assoluta carenza di prova.

Sul punto, pare sufficiente osservare come, all'epoca del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (29 marzo 2022), S.C. non avesse ancora preso servizio presso la nuova sede di assegnazione in quanto ininterrottamente assente per malattia dal 13 ottobre 2021 sino al 15 aprile 2022 (docc. 17, fascicolo resistente).

E, d'altronde, il ricorrente afferma: "49. per poter svolgere l'attività di portierato nella sede di Milano il ricorrente è stato costretto ad affittare un appartamento nel comune di Legnano con gravi disagi economici ulteriormente aggravati dagli elevati costi d'affitto che caratterizzano la città ambrosiana, una delle più care d'Italia; 50. attualmente il ricorrente corrisponde un affitto mensile di 400 Euro mentre continua a corrispondere l'affitto della casa di abitazione sita a Viterbo mentre per recarsi giornalmente presso la sede di lavoro dovrebbe affrontare l'ulteriore costo della tratta Legnano- Milano - Legnano pari ad Euro 108.00 mensili (Doc. AA); 51. il ricorrente è stato costretto ad affittare un'immobile fuori Milano proprio in considerazione degli elevati costi di locazione caratterizzanti la città; 52. durante i fine settimana il ricorrente è costretto a sostenere ulteriori costi, aggiuntivi per la tratta Viterbo-Milano-Viterbo per poter tornare in famiglia e coltivare per quanto possibile le relazioni coniugali e genitoriali; 53. viaggio con un costo medio di 150 Euro di durata superiore a 12 ore che il ricorrente dovrebbe affrontare settimanalmente per poter alimentare per quanto possibile le relazioni e gli affetti famigliari oltre a quelle amicali (Doc. W)"; tuttavia, non produce una sola prova documentale delle spese che dichiara di aver dovuto sostenere.

Sul mutamento di mansioni, si osserva quanto segue.

E’ noto che l'art. 2103 c.c. è stato riscritto dall'art. 3 D.Lgs. n. 81 del 2015, che ha completamente ridisegnato lo ius variandi datoriale declinando diverse ipotesi di possibile - legittima - assegnazione a mansioni differenti e/o inferiori.

Il confronto tra la vecchia ("il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione") e la nuova disposizione ("il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte") rende palese la soluzione di continuità nell'approccio normativo alla materia.

Nel passaggio tra il prima e il dopo scompare il richiamo espresso al concetto di "mansioni equivalenti" che è quello sul quale la giurisprudenza costituzionale e di legittimità si era concentrata assicurando al lavoratore una tutela oltremodo ampia attenta a garantire, nel cambiamento di mansioni, non solo l'omogeneità oggettiva di livelli e retribuzioni, ma altresì un'omogeneità professionale ritagliata sul singolo lavoratore in considerazione delle specifiche esperienze lavorative pregresse.

Il previgente art. 2103 c.c. limitava l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro circoscrivendo le mansioni del prestatore, non solo dal punto di vista prettamente oggettivo (ossia considerando quelle comprese nella stessa area professionale e salariale), ma anche sotto il profilo soggettivo (ricercando le mansioni atte ad armonizzarsi con la professionalità nel tempo acquisita dal dipendente): il sindacato in ordine alla legittimità del mutamento di mansioni imponeva di considerare un concetto di "equivalenza" correlato, non solo al contenuto oggettivo della prestazione o all'astratto valore professionale di mansioni fra loro differenti, ma alle attitudini che nelle nuove mansioni avrebbero potuto essere espresse, alla luce del progressivo arricchimento del patrimonio professionale di cui il lavoratore aveva nel tempo beneficiato (si vedano, Corte Costituzionale, 6 aprile 2004, n. 113; Cass. Civ., SS.UU., 24 marzo 2006, n. 6572; Cass. Civ., SS.UU., 12 ottobre 2006, n. 25033; si veda, altresì, C.d.A. Roma, Sez. Lav., 18 gennaio 2018, n. 5264).

Sino ad oggi, non era possibile indagare l'equivalenza avendo quale parametro di riferimento la mera categoria o il solo livello retributivo, era invece necessario accertare che le nuove mansioni fossero aderenti alla specifica competenza del lavoratore, al fine di salvaguardarne il livello professionale e garantirne lo sviluppo in prospettiva dinamica; per contro, l'attuale disposizione normativa prevede espressamente la possibilità per il datore di lavoro di modificare orizzontalmente le mansioni alla sola condizione della riconducibilità alla stessa categoria legale e medesimo livello di inquadramento: il nuovo art. 2103 c.c. parrebbe aver espunto, quindi, il tema della professionalità soggettivamente intesa dal capitolo della mobilità orizzontale.

Considerato il panorama giurisprudenziale all'interno del quale la riforma si colloca, e considerato il diverso tenore letterale della norma, può ritenersi che il Legislatore Delegato abbia inteso eliminare la possibilità di un giudizio fondato sulla "equivalenza dinamica" delle mansioni, e abbia voluto circoscrivere il sindacato sulla legittimità della mobilità orizzontale al solo ambito della "equivalenza statica": si tratta, in sostanza, di un giudizio limitato alla verifica della omogeneità obiettivamente intesa, con la conseguenza che - mentre prima il passaggio tra mansioni di pari livello, ma qualitativamente diverse, risultava impedito dall'obbligo espresso di assegnare il dipendente a "mansioni equivalenti" - oggi risulta legittimato dall'espresso riferimento alle sole "mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento". Non risultando rilevante ai fini del decidere, non vi è possibilità in questa sede di interrogarsi sulla possibile frizione tra la rinnovata disposizione e i principi costituzionali di riferimento e, prima ancora, sull'eventuale contrasto tra la riforma e l'art. 1, co. 7, lett. e, L. n. 183 del 2014 (Legge Delega).

Sotto il profilo della mobilità verticale, poi, è senz'altro vero che il Legislatore Delegato ha ammesso una specifica ipotesi di "demansionamento legale" all'art. 2103, co. 2, c.c., stabilendo che, "in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale".

Dalla lettera del comma secondo, per quanto ben più ampia di quella di cui alla Legge Delega (che aveva fatto riferimento esclusivamente ai casi di "di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi"), parrebbe che l'unico limite tracciato dalla locuzione "modifica degli assetti organizzativi aziendali" sia l'impossibilità - per il datore di lavoro - di far coincidere la modificazione dell'assetto aziendale con la modifica delle mansioni del singolo lavoratore interessato dalla variazione in peius: il rapporto tra modifica degli assetti organizzativi e demansionamento, per come tratteggiato dalla norma, risulta essere quello di causa ed effetto, quindi vi deve essere una preliminare modifica degli assetti aziendali destinata a incidere sulla singola posizione lavorativa.

L'esigenza aziendale, dunque, deve essere distinta e logicamente anteposta alla modifica delle mansioni e non può coincidere con il mero mutamento della prestazione lavorativa; diversamente argomentando, ogni variazione in peius delle mansioni si "autolegittimerebbe".

Chiarito il contesto normativo sostanziale di riferimento, deve da ultimo rammentarsi che permane, immutato, l'onere probatorio in capo alla parte datoriale.

Il demansionamento, d'altronde, configura ancor oggi un inadempimento agli obblighi di cui all'art. 2103 c.c.: "…quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile" (Cass. Civ., Sez. Lav., 28 luglio 2020, n. 16129 - parte motiva).

Ciò posto, sui motivi sottesi al cambio di mansioni vi è già stato modo di soffermarsi, per quel che attiene alle mansioni in concreto assegnate, si osserva quanto segue.

Ai tempi dell'assegnazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, S.C. "…era il referente tecnico quale persona di maggior esperienza. L'Ufficio assisteva il Presidente e i Ministri nelle riunioni istituzionali, compresi gli eventi di rilievo internazionale, attività interne ed esterne, anche se all'esterno spesso c'era un nostro cameraman che mandava il segnale alla regia che lo inviava alle testate nazionali; è capitato che il ricorrente abbia fatto piccola attività di postproduzione poiché aveva conoscenza del programma Photoshop. Era il ricorrente a curare l'archivio delle registrazioni. Altra attività dell'Ufficio era la gestione delle video conferenze, nonché della gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature. Il ricorrente era specializzato nell'attività televisiva, ma era anche in grado di provvedere alla sistemazione dei piccoli guasti delleapparecchiature. Insieme a noi, il ricorrente predisponeva i microfoni e le apparecchiature nelle sale degli eventi in ragione del cerimoniale dettato per ciascun evento. L'evento di compone di registrazione, parte audio e parte video, il ricorrente controllava che le operazioni venissero fatte nel modo corretto; si occupava di effettuare le connessioni corrette a seconda delle sale di svolgimento degli eventi; a fine evento, si occupava insieme agli altri di smantellare l'allestimento tecnico; partecipava alla corretta esecuzione delle manutenzioni, con la precisazione che la vera e propria manutenzione era affidata a una ditta esterna con la quale il ricorrente interloquiva per assicurare la corretta gestione delle riparazioni. Il ricorrente non aveva il coordinamento vero e proprio delle operazioni, ma dal punto di vista operativo, era lui a dare le indicazioni di dettaglio ai colleghi… Quando dico che si occupava del controllo delle telecamere intendo a livello di regia e fotografico, non a livello tecnico. E’ capitato che il ricorrente sia intervenuto anche su programmi informatici e applicativi" (teste D.M.).

Il ricorrente era inquadrato nel VI livello C.C.N.L. Aziende Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi proprio degli "impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa", ossia di coloro che "svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite", tra i quali "…Analista programmatore, tecnico programmatore… Operatore responsabile conduzione di impianti complessi..." (doc. I, fascicolo ricorrente).

L'istruttoria ha consentito di accertare che, a seguito del trasferimento, "…n.d.e. il ricorrente è un impiegato della commessa Area - Regione - Lombardia… Per quanto a mia conoscenza, il ricorrente si occupa dell'accoglienza al piano ordinaria che è normalmente un terzo livello una volta che siano acquisite le conoscenze, in partenza è normalmente un II livello" (teste T.); "il ricorrente fa il commesso che, in Regione Lombardia, è adibito al sostegno delle segreterie; quindi, si occupa di fare fotocopie, consegnare posta e documenti, andare a prenderli dal protocollo, controllare se le fotocopiatrici funzionano (se si rompe e siamo in grado di sistemarla, lo si fa, se è un danno grave si deve chiamare il tecnico), controllare se gli scarichi dei bagni funzionano, riempire i dispenser dei disinfettanti. Se facciano altre mansioni non lo so, perché io lavoro al centralino. Anche al mio piano c'è un commesso, A., e si occupa delle stesse cose del ricorrente:siamo tutti III livello operaio; con il precedente appaltatore eravamo impiegati, ma ora ci hanno messo operai, posso controllare. Autorizzata dal Giudice, la teste controlla la propria busta paga online. In effetti, in questa busta paga - che è del mese di agosto 2022 - c'è scritto "impiegato"; anche in quella di gennaio 2021 c'è scritto "impiegato". Il ricorrente non si è mai occupato di centralino, siamo quattro donne" (teste M., centralinista presso l'appalto Regione Lombardia).

Orbene, come emerge dalla documentazione di causa, appartengono al III livello C.C.N.L. Aziende Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi gli "impiegati esecutivi; operai qualificati" e, quindi, i "lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali", tra i quali i "lavoratori che svolgono attività d'ordine di natura tecnico o amministrativa richiedenti in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro… 6.1 Operatore addetto al terminale, e/o sistemi di videoscrittura; 6.2 Centralinista/assistenza telefonica; 6.3 Addetti al controllo dei documenti contabili relativi al controllo di materiali, addetti al controllo fatture; 6.4 Fattorino addetto a mansioni semplici di segreteria; 6.5 Altri compiti di ufficio".

Debbono essere inquadrati nel II livello C.C.N.L. Aziende Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi gli "impiegati esecutivi; operai comuni" e, quindi, i "…lavoratori che svolgono mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale e conoscenze elementari di prodotti chimici. Appartengono altresì a questo livello, per i primi 18 mesi di effettivo servizio, gli impiegati esecutivi che svolgono semplici attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione", tra i quali i "lavoratori che, seguendo istruzioni e procedure prestabilite, svolgono attività con compiti esecutivi semplici… 6.1 dattilografia/stenodattilografia anche con videoscrittura; 6.2 compiti semplici di ufficio; 6.3 centralino", ovvero "lavoratori che effettuano attività di controllo e custodia di locali, aree, beni ed attrezzature in musei, aree archeologiche, fiere, parcheggi, edifici… 7.1 Addetto al controllo degli accessi ed alla verifica dei relativi documenti… 7.3 Addetto al controllo degli accessi ed alla custodia in edifici privati e pubblici…" (doc. I, fascicolo ricorrente).

Alla luce di quanto emerso all'esito dell'istruttoria, si ritiene provato che a seguito del trasferimento S.C. si sia visto assegnare mansioni deteriori rispetto a quelle di originaria competenza e, peraltro, riconducibili - trattandosi di mere mansioni d'ordine e oltremodo semplici - al II livello C.C.N.L. Aziende Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi.

Ne consegue che deve essere ordinata a R.G. s.p.a. l'immediata assegnazione del ricorrente a mansioni riconducibili al VI livello - impiegato - C.C.N.L. Aziende Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi.

Quale conseguenza dell'accertato demansionamento, S.C. ha chiesto di condannare R.G. s.p.a. al pagamento di Euro 15.000,00 a titolo di danno extrapatrimoniale, e di ulteriori Euro 2.685,59 per ogni singolo mese dalla ripresa dell'attività lavorativa ("euro 5.594,99 (retribuzione globale di fatto) x 48% (percentuale riconosciuta da consolidato orientamento giurisprudenziale) = 2.685,59") da corrispondere a titolo di danno professionale non patrimoniale per l'assegnazione di mansioni inferiori.

Le domande debbono essere rigettate.

La lesione eventualmente conseguente all'assegnazione di mansioni deteriori non può in alcun modo considerarsi come danno esistente in re ipsa, ossia, come conseguenza automatica e ineliminabile dell'inadempimento datoriale: il riconoscimento del danno derivante dal demansionamento non può infatti prescindere dall'accertamento della sussistenza di un pregiudizio effettivo (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 15 luglio 2021, n. 20253).

D'altronde, non ogni mutamento di mansioni determina un danno risarcibile ulteriore rispetto a quello costituito dall'eventuale trattamento retributivo inferiore; in sostanza, non ogni modifica delle mansioni in senso riduttivo comporta di per sé una dequalificazione professionale, poiché questa fattispecie si connota ed esige la ricorrenza di un "abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una consequenziale apprezzabile menomazione - non transeunte - la sua professionalità (si pensi alla dispersione o riduzione delle capacità professionali, in relazione a un periodo di prolungato sotto utilizzo delle esperienze lavorative, particolarmente dannoso in settori ad alta tecnologia, ecc.), nonché con perdita di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno" (Cass. Civ., Sez. Lav., 8 novembre 2003, n. 16792).

Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può allora prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, che dovrà poi essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento.

Nel caso di specie, tuttavia, nessun danno avrebbe potuto essere dedotto e provato, in quanto nessuna lesione può essersi prodotta in capo al ricorrente poiché - come già evidenziato - lo stesso, all'epoca del deposito del ricorso introduttivo (29 marzo 2022), non aveva ancora preso servizio presso la nuova sede di assegnazione essendo ininterrottamente assente per malattia sin dal 13 ottobre 2021 (cfr. docc. 17, fascicolo resistente): tra la data del trasferimento e il deposito del presente ricorso, S.C. non ha mai svolto l'attività lavorativa deteriore.

Quanto sin qui evidenziato preclude l'ammissione della consulenza medico-legale richiesta da parte attrice.

La perizia, infatti, ha la funzione di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti al processo per mezzo delle produzioni documentali o dell'attività istruttoria svolta sulla base delle allegazioni delle parti, e non può in alcun modo essere mezzo attraverso il quale esonerare la parte interessata dall'onere della prova che le è proprio in ragione della tipologia di domanda azionata, né essere richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati: "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza, 8 febbraio 2011, n. 3130; cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191; Cass. Civ., Sez. II, 11 gennaio 2006, n. 212; Cass. Civ., Sez. Lav., Sez. III, 6 aprile 2005; Cass. Civ., Sez. V, 6 giugno 2003, n. 9060).

E, d'altronde, la stessa relazione medico-legale versata in atti dal ricorrente, nell'attestare che S.C. "è affetto da disturbo dell'adattamento con ansia ed umoredepressi ad andamento cronico parzialmente complicato e valutabile in ragione del 12% di invalidità permanente secondo le tabelle SIMLA…" (doc. X, fascicolo ricorrente), muove principalmente - se non quasi esclusivamente - dall'analisi della vicenda lavorativa anteriore a quella che qui ci occupa, conclusasi con il licenziamento disciplinare poi annullato dal Tribunale di Roma.

Senz'altro vero che il consulente di parte osserva: "la marginalizzazione è evidentemente iniziata con il licenziamento dalla attività lavorativa e la patologia si è consolidata con il successivo proposito di svuotamento delle mansioni con mancata assegnazione dei compiti lavorativi relativa alla qualifica, l'inattività forzata, l'ipotesi di trasferimento in sede lontana o di attribuzione di compiti di gran lunga inferiori al profilo professionale posseduto. Tutto ciò è stato la causa prima del già citato disturbo post traumatico da stress, il cui decorso si è sviluppato nel corso di 6-8 mesi. Allo stato attuale il disturbo si è verosimilmente evoluto poi, anche a seguito di terapia, in un disturbo cronico dell'adattamento, patologia che tuttora permane".

Considerato, tuttavia, che all'epoca il trasferimento non aveva di fatto ancora avuto luogo e che nemmeno era iniziata la nuova attività lavorativa, in parte qua, la relazione poggia su un riferito ipotetico, sulla percezione meramente soggettiva di una situazione lavorativa supposta, priva di qualsivoglia riscontro obiettivo e concreto.

S.C. ha chiesto, infine, di accertare e dichiarare il diritto di percepire - a fare data dal 22 settembre 2021 - la medesima retribuzione spettante al momento del licenziamento e, conseguentemente, di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive a tal titolo maturate e maturande tenuto conto che le stesse, calcolate a fine febbraio 2022, ammonterebbero a complessivi Euro 12.564,22 lordi.

A fondamento della domanda in esame, il ricorrente ha dedotto che "le parti hanno sottoscritto un contratto di lavoro dove è stata concordata e pattuita la retribuzione annua lorda omnicomprensiva pari ad Euro 63.000,00" (pag. 26, ricorso), che "l'ammontare della retribuzione lorda mensile dovuta in favore del Sig. C. a far data dal mese di agosto 2021 ed integrata dagli aumenti contrattuali è pari ad Euro 4.898,26" (pag. 29, ricorso) e che R.G. s.p.a. non avrebbe "dettagliato gli importi corrisposti… in seguito all'ordinanza di reintegra, avendo effettuato bonifici del tutto irregolari e senza l'accompagno tempestivo delle buste paga giustificatrici (Doc. Y) con grave difficoltà nella quantificazione delle somme effettivamentedovute che sino al mese di febbraio 2022 sono pari ad Euro 12.564,22 come da conteggi in seguito elaborati (Cfr. Docc. CC)" (pag. 29, ricorso).

A fronte della suddetta doglianza, la convenuta ha eccepito la violazione del ne bis in idem evidenziando che "la retribuzione globale di fatto del ricorrente è stata determinata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 17.8.2021, in Euro 3.146,65 (Euro 2.697,13 x 14 /12)" (pag. 17, memoria), e deducendo che "il ricorrente percepisce oggi la retribuzione tabellare dell'inquadramento (convenzionale) al 6 livello del c.c.n.l. multiservizio, maggiorata degli scatti di anzianità maturati, nonché del rilevantissimo superminimo annuo lordo di Euro 11.309,06. La ral attuale è, quindi, di Euro 38.025,18, di cui Euro 28.510,02 per paga base e scatti di anzianità nonché Euro 10.415,16 per superminimo assorbibile. 11. A dispetto di quanto asserito dal ricorrente, le indennità di cui ai capi b. e c. del contratto, sopra indicate, così come, d'altra parte, anche il superminimo, erano strettamente legate alle mansioni assolte presso la PCM" (pag. 18, memoria).

La domanda è solo parzialmente fondata.

Preliminarmente, ritiene il giudicante che non ricorra un'ipotesi di violazione del ne bis in idem in quanto nessun giudicato risulta, allo stato, formato su tale specifica questione.

Nel merito, deve osservarsi come - al momento dell'assunzione - le parti abbiano pattuito una retribuzione "…annua lorda omnicomprensiva: Euro.63.000,00=(Sessantatremila/00). Detto importo è costituito dalla somma delle seguenti voci: retribuzione base annua lorda, come prevista dal c.c.n.l. in funzione dell'inquadramento contrattuale, pari ad Euro.23.690,94=(Ventitremilaseicentonovanta/94); compenso annuo per "straordinario forfettario" pari ad Euro. 14.000,00=(Quattordicimila/00)… compenso annuo lordo per "indennità forfettaria trasfertisti" pari ad Euro. 14.000,00=(Quattordicimila/00)… superminimo annuo lordo assorbibile da futuri aumenti contrattuali pari ad Euro.11.309,06 =(Undicimilatrecentonove/06)" (cfr. doc. 1, fascicolo resistente).

Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta e riferito dal teste T. ("l'originaria retribuzione del ricorrente è stata variata in ordine ai due elementi contrattuali pattizi strettamente legati a quel tipo di mansione, ossia alle riprese audio video: straordinario forfettario (la peculiarità delle mansioni prevedeva che l'orario potesse estendersi in caso di esigenze di riprese) e l'indennità forfettaria di trasfertista (il contratto con il committente prevedeva che potessero essercidelle riprese all'esterno e, quindi, in luoghi sempre variabili)") deve escludersi che il "compenso annuo lordo per "indennità forfettaria trasfertisti"" fosse "strettamente legato alle mansioni assolte presso la PCM", posto che l'istruttoria ha consentito di accertare che l'attività svolta da S.C. presso la Presidenza del Consiglio non prevedeva trasferte ("il ricorrente lavorava solo all'interno delle sedi della Presidenza, non poteva andare fuori sede", teste D.M.), così che non avrebbe avuto alcun senso forfettizzarne al relativa indennità.

E, difatti, nello stesso contratto di assunzione - precisazione del tutto incoerente rispetto alle mansioni ivi previste ("tecnico addetto alle riprese audiovisive") - si specifica che l'indennità forfettaria trasfertisti viene riconosciuta "…in funzione del particolare espletamento della Sua mansione che comporta frequenti spostamenti al di fuori del territorio comunale dovuti alla diversa dislocazione degli appalti dei servizi di pulizia sull'intero territorio Nazionale" (cfr. doc. 1, fascicolo resistente): deve ritenersi, pertanto, che il riconoscimento del suddetto emolumento sia del tutto svincolato dalle mansioni di assegnazione.

Per contro, risulta provato che le mansioni svolte presso la Presidenza del Consiglio comportasse lavoro straordinario e/o notturno (la vicenda disciplinare da cui muove l'odierno giudizio, d'altronde, trova origine nel fatto che S.C. fu sorpreso a pernottare in regia per la difficoltà di terminare l'attività lavorativa in orari di fruibilità dei mezzi di trasporto pubblici): la previsione di uno straordinario forfettizzato, dunque, trova senz'altro ragion d'essere nelle originarie mansioni del lavoratore e, soprattutto, nella peculiarità del contesto ove era chiamato a svolgerle.

Lo stesso contratto di assunzione precisava, sul punto, che "…nell'ambito della Sua prestazione lavorativa, in considerazione dell'eventuale svolgimento di lavoro straordinario, notturno e/o festivo e per facilità di gestione contabile dello stesso, Le verrà corrisposto un importo forfettario a tale titolo. La retribuzione sopra determinata è da intendersi pertanto comprensiva del compenso sopra pattuito che assorbe, sostituisce e comunque ricomprende i compensi per il lavoro straordinario, notturno, festivo e per lavoro anche straordinario notturno e/o festivo" (cfr. doc. 1, fascicolo resistente).

Da quanto appena osservato deriva che S.C. ha diritto di vedersi riconosciuto un trattamento retributivo annuo di Euro 49.000,00 lordi (oltre scatti di anzianità), composto dalla retribuzione base annua lorda, dal compenso annuo lordo per l'indennità definita "forfettaria trasfertisti" e dal superminimo annuo lordo assorbibile, ma non dal compenso annuo lordo per straordinario forfettario: voce retributiva che, venute meno le originarie mansioni, non trova più ragion d'essere.

Sicché, considerata la correttezza dei conteggi attorei, dai quali deve scomputarsi esclusivamente la suddetta voce, S.C. ha diritto di vedersi riconoscere una retribuzione lorda mensile pari a Euro 3.898,26 già comprensiva degli scatti di anzianità.

Ne consegue che, tenuto altresì conto dei ratei dovuti per la mensilità di settembre 2021 e la 13 mensilità, R.G. s.p.a. deve essere condannata a corrispondere a S.C. - per le differenze così maturate, calcolate sino a febbraio 2022 - la complessiva somma di Euro 7.083,45 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso, deve procedersi alla compensazione per metà delle spese di lite tra le parti; per il resto, la regolazione segue la soccombenza e, pertanto, R.G. s.p.a. deve essere condannata alla rifusione delle restanti spese nella misura di cui al dispositivo.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

accertata la natura demansionante delle mansioni assegnate a S.C. a seguito del trasferimento disposto con lettera del 22 settembre 2021, ordina a R.G. s.p.a. di provvedere all'immediata assegnazione al ricorrente di mansioni riconducibili al VI livello - impiegato - C.C.N.L. Aziende Esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi.

Condanna, inoltre, R.G. s.p.a. a corrispondere a S.C. la complessiva somma di Euro 7.083,45 lordi, a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Compensa, per metà, le spese di lite tra le parti.

Condanna R.G. s.p.a. alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, e oltre Euro 118,50 per contributo unificato.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Riserva il deposito della motivazione a 60 giorni.
Conclusione

Così deciso in Milano, il 17 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 marzo 2023.