REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati
dr.ssa Marisa Nardo - Presidente
dr.ssa Anna Mantovani - Consigliere
dr.Francesco Distefano - Consigliere rel
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa riunite iscritte ai nn.4264/2018 4281/2018, 4292/2018, 4293/2018, 4294/2018 R.G. promosse
DA
Z.I. PLC, con sede principale in I., in D., B. Park, Z. H., e sede secondaria in I. e G. (No. BR007985) presso il The Zurich Centre, 3000 Parkway, Whiteley, Fareham, Hampshire PO15 7JZ, in persona del legale rappresentante pro-tempore K.H., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giandomenico Boglione del foro di Genova e Stefano Zerbo del foro di Milano presso lo studio del quale, sito in Via Melegari 4, Milano, ha eletto domicilio, in virtù di procura in atti.
appellante
e DA
V.M. S.P.A. (già M.S. S.P.A.) p.iva (...) con sede in C., via G. B. S., rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. Barbara Bari di Bergamo, via Camozzi n. 111 con domicilio digitale all'indirizzo pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
e
S. S.P.A. (quale società incorporante S.G.S. s.p.a.), c.f. (...), con sede in C. alla via B. n. 2/A, c.a.p. 22100, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Giuseppe Di Masi e Laura Maria Giammarusto
e
B. S.R.L., c.f. (...), con sede in V., alla via L. della R. n. 60, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Pietro Marzano e Stefano Mazziotti
e
SOCIETÀ O.S. S.R.L., c.f. (...), con sede in P. alla via F. P. n. 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv. Carmela Mangalaviti e Giovanni Mangialardi
appellanti -
nonché da
gli ASSICURATORI DEI L. SOTTOSCRITTORI DELLA POLIZZA N. (...), (di seguito anche "gli Assicuratori di B.") in persona del Rappresentante G.I. dei L., con sede in M., al Corso G. n. 86, rappresentati e difesi dall'avv. David Morganti del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Madeleine Maria Lupi.
e
gli ASSICURATORI DEI L. SOTTOSCRITTORI DELLA POLIZZA N. (...) (di seguito anche "gli Assicuratori S.) in persona del Rappresentante G.I. dei L., con sede in M., al Corso G. n. 86, con gli avv. ti Giovanni Gazzola e Roberta Battaini
e
gli ASSICURATORI DEI L. SOTTOSCRITTORI DELLA POLIZZA N. (...) (di seguito anche gli Assicuratori di S.) in persona del Rappresentante G.I. dei L., con sede in M., al Corso G. n. 86, con gli avv. Bruno Giuffré e Andrea Luigi Pantaleo
e
gli ASSICURATORI DEI L. SOTTOSCRITTORI DELLA POLIZZA N. (...) (di seguito anche gli Assicuratori di S.) in persona del Rappresentante G.I. dei L., con sede in M., al Corso G. n. 86, con gli avv. Michelangelo Piccinini e Francesca Cunteri
e
gli ASSICURATORI DEI L. SOTTOSCRITTORI DELLA POLIZZA N. (...),(di seguito anche gli Assicuratori di M.) in persona del Rappresentante G.I. dei L., con sede in M., al Corso G. n. 86, con gli avv. ti Goandomenico Boglione, Stefano. Ricciardi e Stefano Zerbo.
appellanti principali ed incidentali
CONTRO
U. S.P.A., c.f. (...), con sede in M., alla piazza G. A. n. 3, c.a.p. 20124, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la suddetta sede della società
e
U.S. S.C.P.A. (GIÀ U.B.I. S.C.P.A.), c.f. (...), con sede in M., alla via L. C. n. 1, c.a.p. 20151, in persona del legale rappresentante pro tempore, difese entrambe dall' avv. Michele Sesta,
- appellate -
e nei confronti di
B.S.-AG, con sede in G., in B. H., alla B. S. n. 4 (c.a.p. 61352), in persona del l.r.p.t.
e
G.L.I., con sede in G., in M. di B., alla K. n. 107 (c.a.p. 80802), domicilio generale per l'I. in M., alla via C. n. 21, in persona del l.r.p.t.
e
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF H.S., con sede in G., in H., alla R. n. 26 (c.a.p. 30655), domicilio generale per l'I. in M., via della M. n. 3 (c.a.p. 20121), in persona del l.r.p.t. (di seguito per brevità "I.")
- appellate contumaci -
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, U. s.p.a. e U.B.I. s.c.p.a. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Milano S. s.p.a., Società O.S. s.r.l, M.S. a.p.a. e B. s.r.l, chiedendo accertarsi la loro responsabilità ex artt. 1218 c.c. e 2049 c.c. con condanna degli stessi, in via solidale, al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 5.041.840,00, esponendo:
-che, in data 28.12.2011, U. s.p.a. aveva concluso con S. s.p.a., quale mandataria della costituenda ATI partecipata dalla mandante Società O.S. s.r.l., M.S. s.p.a. e B. s.r.l., un accordo quadro per la fornitura dei servizi di gestione delle apparecchiature ATM esternalizzati, cioé non collegati ad una filiale della banca, che prevedeva la possibilità per il fornitore di avvalersi, per l'esecuzione del servizio, di Istituti di Vigilanza terzi;
-che l'ATI aveva affidato l'esecuzione della prestazione per il Veneto, area di competenza territoriale della mandante B., alla società N.E.S. spa, di seguito N.;
-che, a decorrere dal 1.1.2012, il ramo di azienda relativo alla security era stato ceduto da U. a U.B.I. s.c.p.a., di seguito U.;
-che, a seguito di alcune verifiche espletate da funzionari U., erano stati accertati ammanchi di somme di danaro, di pertinenza dell'attrice, in custodia e deposito presso i caveau di N. di Silea e Udine, per l'ammontare complessivo di Euro 5.041.840,00;
-che emergevano ulteriori ammanchi operati da N. in danno a vari istituti di credito (come da indagini in sede penale che avevano permesso di accertare continue sottrazioni perpetrate nel corso di molti anni dal legale rappresentante di N., L.C., assistito da alcuni dipendenti della società, creando conti fittizi e movimentando il denaro, all'occorrenza, dalla giacenza di un cliente a quella di un altro, così creando la percezione di un ammontare di denaro in realtà non presente);
-che, con sentenza del Tribunale di Treviso n. 283/2013, N. veniva dichiarata in stato di insolvenza e U. veniva ammessa al passivo per l'importo di Euro 5.041.840,00;
-che pertanto le società convenute dovevano ritenersi responsabili nei confronti di U., originaria contraente, e U., subentrata nel contratto, sia a titolo contrattuale, per violazione degli obblighi di corretta esecuzione, vigilanza e controllo, sia a titolo extracontrattuale in relazione ai danni causati dall'illecita condotta di N..
Si costituivano in giudizio le convenute.
S. eccepiva la pregiudizialità della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di N. formulando istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c., il difetto di legittimazione concorrente e di solidarietà attiva delle attrici, nel merito l'assenza di responsabilità dell'ATI e l'avvenuta restituzione a U. di tutti i valori gestiti da N.; in subordine chiedeva di essere manlevata da B., società che aveva conferito l'incarico a N. e nella cui area di competenza territoriale risultavano dislocati i caveau di N. dove si erano verificati gli ammanchi; chiamava altresì in causa, al fine di essere manlevata e garantita, gli assicuratori L. della polizza sulla responsabilità civile n. (...) e della polizza trasporto valori n. (...).
M. eccepiva la carenza di legittimazione passiva delle mandanti, per essere stato l'accordo quadro sottoscritto esclusivamente con la mandataria S. e, in ogni caso, l'assenza di alcuna responsabilità, avendo avuto assegnata la gestione, in base all'atto costitutivo dell'ATI, del territorio della Liguria, Lombardia, Piemonte , Toscana, Sardegna Umbria e Valle d'Aosta, mentre gli ammanchi si erano verificati nei caveau ubicati in Veneto, regione attribuita alla competenza di B.; deduceva in ogni caso l'assenza di responsabilità dell'ATI, stante l'assoluta eccezionalità dell'evento, che non poteva essere impedito dalla mandataria, anche in ragione al rapporto diretto instauratosi tra U. e N..
In subordine chiamava in causa, al fine di essere manlevata e garantita, gli assicuratori L. che avevano assunto il rischio derivante dalla polizza n. (...) in coassicurazione con alcuni sottoscrittori dei L.. Società O.S. s.r.l. (di seguito S.) eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'assenza di una sua responsabilità, trattandosi di un'ATI a struttura verticale, nella quale, pertanto, ciascuna partecipante all'ATI risponde nei confronti della committente nei limiti della prestazione eseguita.
In subordine chiamava in causa, al fine di essere manlevata e garantita, gli assicuratori dei L. polizza n.(...).
La società B. s.r.l, , oltre ad eccepire la carenza di legittimazione attiva e passiva, deduceva di avere provveduto a recuperare, dal 2 ottobre 2013 al 16 ottobre 2013, tutte le materialità presso le diverse sale conta della N., per un importo complessivo di Euro 5.778.309,00, accreditato a U. tramite la società B. s.p.a. designata quale soggetto subentrante a N.; allegava quindi l'insussistenza di un credito, in quanto all'atto delle ispezioni dei funzionari U., B. aveva già provveduto a consegnare la giacenza dell'ATI a U.; sosteneva altresì l'assenza di responsabilità contrattuale dell'ATI, non avendo assunto un obbligo di controllo sugli Istituti di Vigilanza ma solo di coordinamento dei servizi di security, ed extracontrattuale stante l'autonomia organizzativa di N., da ritenersi unica responsabile delle irregolarità commesse; in ogni caso il danno avrebbe dovuto ritenersi causalmente riconducibile in tutto o in parte, ex art. 1227 co 1 c.c., alla condotta imprudente assunta dall'istituto di credito.
Anche B. chiamava in causa gli assicuratori L. assuntori del rischio derivante dalla polizza n. (...).
Si costituivano in giudizio tutti gli assicuratori, ad esclusione degli assicuratori dei L. chiamati in causa da M., eccependo l'inoperatività delle varie polizze ed associandosi alle difese di merito formulate dalle proprie assicurate.
Concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., rigettate le istanze istruttorie, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 31 gennaio 2018.
Con comparse depositate rispettivamente il 29.1.2018 e il 30.1.2018 si costituivano gli assicuratori L. assuntori del rischio derivante dalla polizza n. (...) nonché la coassicuratrice Z.I. PLC eccependo la inesistenza o nullità della notifica della citazione.
Fissata una nuova udienza al 21.2.2018, al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulle eccezioni dei terzi tardivamente costituitisi, il Tribunale, trattenuta la causa in decisione, con sentenza n. 8977/2018 così statuiva:
A) in accoglimento delle domande attoree, dato atto della responsabilità contrattuale delle società convenute per mancato rispetto degli obblighi di controllo, condanna solidalmente S. spa, M.S. Spa Società O.S. srl , B. srl a risarcire il danno subito da U. spa, pari a Euro 5.041.840,00, importo corrispondete ai valori di proprietà di U. e oggetto dei servizi di security affidati a N. e mai restituiti, oltre rivalutazione secondo indice istat operai impiegati dalla data del 2.10.2013 alla data della sentenza, oltre interessi compensativi al tasso legale sulle medesime somme annualmente rivalutate, oltre interessi moratori sulle somme suddette dalla data della sentenza al saldo;
B) in accoglimento delle domande formulate in via subordinata da S. spa:
1.condanna B. s.r.l. a rifondere a S. tutte le somme che la stessa dovesse a qualsiasi titolo versare in favore delle attrici in esecuzione della presente sentenza; 2. condanna in via solidale L. sottoscrittori del rischio di cui alle polizze (...) e (...), in persona del Rappresentante G.I., a manlevare e tenere indenne S. da tutte le somme eventualmente corrisposte per capitale, interessi e spese legali in favore delle attrici in esecuzione della presente sentenza, entro i limiti del massimale di ciascuna polizza e della franchigia, fatta salva l'erosione del limite massimo dell'indennizzo di Euro 10.000.000,00 per la polizza (...) per ulteriori indennizzi corrisposti per sinistri ricadenti nella stessa annualità;
C) in accoglimento delle domande formulate in via subordinata da M.S. s.p.a.:
1. condanna B. a tenere indenne M.S. s.p.a. da quanto venisse condannata a pagare in favore delle attrici; 2. condanna gli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. (...) - cover note (...), (...), (...), in persona del Rappresentante G.I. dei L. in coassicurazione con Alcuni Sottoscrittori dei L. (dettagliati nella specifica appendice n. 1/557615), Z.G. Corporate UK, G.L.M. Group, B., I., giusto l'Allegato 1, a tenere indenne M.S. s.p.a. da quanto eventualmente da questa corrisposto in esecuzione della presente sentenza alle attrici a titolo di capitale, interessi e spese legali entro i limiti del massimale di polizza e della franchigia;
D) in accoglimento delle domande formulate in via subordinata da S. srl condanna gli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. (...) a tenere indenne S. srl da quanto eventualmente da questa corrisposto in esecuzione della presente sentenza alle attrici a titolo di capitale interessi e spese legali entro i limiti del massimale di polizza e della franchigia;
E) in accoglimento delle domande formulate in via subordinata da B. srl condanna gli Assicuratori dei L.L., che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Assicurazione n. (...), note di copertura n. (...) - (...) - (...) - (...), e limitatamente alle quote da questi assunte, a manlevare e tenere indenne integralmente la società B. s.r.l. da quanto eventualmente da questa corrisposto alle attrici in forza della presente sentenza, a titolo di capitale, interessi e spese di lite;
F) accerta il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. degli assicuratori sottoscrittori del rischio di cui alla polizza n. 1897800;
G) accerta il diritto di surroga ex art. 1916 c.c. degli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. (...) - cover note (...)- (...), (...), (...), in persona del Rappresentante G.I. dei L. in coassicurazione con Alcuni Sottoscrittori dei L.;
H) rigetta ogni ulteriore domanda;
I) Condanna le convenute in via solidale a rimborsare alle attrici le spese di lite, che si liquidano in Euro 61.083,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; condanna in via solidale L. sottoscrittori del rischio di cui alle polizze (...) e (...) a rimborsare a S. le spese di lite, che si liquidano in Euro 61.083,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; condanna gli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. (...) - cover note (...), (...), (...), in persona del Rappresentante G.I. dei L. in coassicurazione con Alcuni Sottoscrittori dei L. a rimborsare a M. spa le spese di lite, che si liquidano in Euro 61.083,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; condanna gli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. 1899103 a rimborsare a S. srl le spese di lite, che si liquidano in Euro 61.083,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%; condanna gli Assicuratori dei L.L., che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Assicurazione n. (...), note di copertura n. (...) - (...) - (...) - (...), a rimborsare a B. srl le spese di lite, che si liquidano in Euro 61.083,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli, con i motivi in seguito esposti, Z.I. Plc, M.S. s.p.a., B. s.r.l., Assicuratori dei L. (certificato di polizza n. (...)) e Assicuratori dei L. (certificato di polizza n. (...)) - procedimenti iscritti ai nn. 4293/2018 R.G., 4281/2018 R.G., 4294/2018 R.G. e 4292/2018 R.G. e riuniti al procedimento più antico n.4264/2018 con Provv. in data 12 novembre 2018;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.1.2018 si è altresì costituita nel procedimento n. 4264/2018 R.G. Assicuratori L. certificato n. (...), proponendo appello incidentale.
Si sono infine costituite le appellate U. s.p.a. e U.S. (già U.B.I.) s.c.p.a., insistendo per il rigetto del gravame.
Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 4.2.2021 è stata posta in decisione con l'assegnazione termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Motivi della decisione
Il Tribunale, statuita sotto il profilo processuale la correttezza del contraddittorio nei confronti di tutti gli assicuratori, essendo il Rappresentante G.I. dei L. legittimato a stare in giudizio per tutti i coassicuratori che hanno assunto le quote di rischio relative alla polizza n. (...), in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto, ha precisato che l'Accordo Quadro prevedeva che le società della costituenda ATI avrebbero prestato i suddetti servizi direttamente, secondo lo schema tipico dell' appalto di servizi, oppure tramite Istituti di Vigilanza all'uopo incaricati "in nome proprio e per conto della committente"; che tuttavia il richiamo in contratto alle norme in tema di mandato (art. 6.2) non rappresenta elemento sufficiente per qualificare il rapporto nei termini di mandato, prevedendosi infatti che l'ATI eserciti un'attività di coordinamento e vigilanza sull'operato degli Istituiti di Vigilanza (art. 6.2), sicchè il contratto risulta maggiormente assimilabile allo schema dell'appalto di servizi posto che l'intento di U. era infatti quello di affidare a società esperte nel settore della security la gestione dei servizi di trasporto, lavorazione e contazione valori su tutto il territorio nazionale, mentre la necessità di coprire aree molto vaste non poteva che essere soddisfatta attribuendo anche la facoltà all'ati di subappaltare le varie attività a Istituti di Vigilanza operanti a livello locale.
Ma ad ogni buon conto, anche a voler qualificare il rapporto come mandato, il contratto prevedeva esplicitamente la responsabilità del Fornitore per l'operato degli Istituti di Vigilanza.
Ha inoltre affermato il carattere solidale dell'obbligazione assunta dalle imprese riunite in ATI che trova conferma nell'atto costitutivo della medesima ATI che, all'art. 2, enuncia esplicitamente "la responsabilità solidale di ciascuna delle imprese associate per le mansioni svolte nell'esecuzione del contratto d'appalto relativo ai servizi di security"
Carattere confermato dal fatto che tutte le imprese associate svolgono la medesima prestazione, seppur in aree territoriali differenti, per cui la distribuzione viene ad essere meramente quantitativa e non qualitativa, così non esonerando da responsabilità solidale tutte le imprese riunite in raggruppamento, non vertendosi in ipotesi di raggruppamento verticale, bensì orizzontale: per cui degli ammanchi addebitabili a N.-incaricata dalla mandante B. ad operare in una zona territoriale (il Nord Est) estranea alla competenza di M. e S. - sono chiamate a rispondere anche questa ultime.
Sotto il profilo processuale poi se S. è parte del contratto quale mandataria della associazione temporanea di impresa, ciò non comporta la sua rappresentanza processuale esclusiva, nulla ostando a che le committenti agiscano in giudizio anche nei confronti delle imprese mandanti.
Nel merito, ha ritenuto provato l'ammanco di denaro presso i caveau di Silea e Tavagnacco gestiti da N. in virtù di un contratto di subappalto di servizi concluso con la mandante B., come risultante sia dalle indagini preliminari svolte in sede penale sia dalle attestazioni contenute nei verbali di ispezione confrontate con le rendicontazioni contabili delle giacenze.
Sulla gestione di N., ha ulteriormente precisato: che gli ulteriori servizi effettuati da questa non riguardavano incarichi conferiti da U., consistendo nel ritiro, contazione e custodia temporanea, in attesa del deposito presso U., degli incassi della grande distribuzione. e dunque di rapporti intrattenuti direttamente dai clienti c.d. "GDO" con N., per cui i valori gestiti non erano riferibili a U.; che l'unificazione contabile, non propriamente ortodossa, delle giacenze "ATI" e "GDO" costituiva un modus operandi noto anche a B. e S. e certamente imputabile alle parti convenute, contrattualmente tenute al corretto adempimento del servizio e al controllo sull'istituto di vigilanza delegato; che la documentazione prodotta da B. non costituisce prova idonea della restituzione delle giacenze in essere presso le sale conta di Silea e Tavagnacco; che la prova liberatoria ex art.1218 c.c. di avere recuperato tutte le giacenze ATM ATI depositate presso i caveaux di Silea e Tavagnacco spettava a B. cui competeva anche dimostrare che i valori recuperati erano proprio quelli risultanti dai rendiconti trasmessi da N., nonché quale fosse il saldo delle giacenze U. ATM alla data dell'interruzione del servizio da parte di N. e l'integrale recupero e restituzione dello stesso, posto che B. avrebbe dovuto essere nelle condizioni di rendicontare in qualsiasi momento U. sulle giacenze N.-ATI mentre si era limitata a contestare l'attendibilità dei rendiconti trasmessi quotidianamente da N., senza tuttavia fornire una diversa ricostruzione contabile delle giacenze.
Ha aggiunto il Tribunale che l'ammissione al passivo di N. per l'importo di Euro 5.041.840,00, pur costituendo atto processuale endofallimentare, rappresenta un importante elemento indiziario e che malamente è stato invocato l'art. 1227 c.c. non potendosi contestarsi a U. alcuna inerzia giudiziaria, sol che si consideri che essa è stata ammessa al passivo dal Tribunale di Treviso e non avrebbe potuto coltivare positivamente alcuna istanza di rivendica.
Con riguardo alle domande subordinate trasversali, ha statuito che S. e S. sono legittimate a proporre a norma dell'art. 1299 c.c. azione di regresso nei confronti di B. per l'intero importo che eventualmente saranno tenute a corrispondere ad U. a titolo di capitale, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza.
Circa le domande di manleva, precisato che l'inadempimento all'obbligo restitutorio è collocabile nell'ottobre 2013, ha dichiarato operative tutte le polizze in vigore in quel periodo, che coprono tutti i danni che le convenute assicurate sono chiamate a risarcire in via solidale alla parte attrice anche per la parte eccedente la loro responsabilità (ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, c.c. nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato solidale).
Ha affermato, specificamente, che "non può essere accolta l'eccezione di inoperatività delle varie polizze formulata da tutti gli Assicuratori sul presupposto dell'assenza di prova che l'inadempimento contrattuale ascrivibile alle imprese convenute sia verificato nell'arco temporale coperto dalla garanzia assicurativa. N. aveva l'obbligo di custodire e restituire i valori di proprietà N.. L'impossibilità di accertare esattamente quando è avvenuta l'interversio possessionis costituisce circostanza non rilevante ai fini della efficacia della garanzia assicurativa. La condotta d'inadempimento che si contesta alle imprese convenute consiste nell'omessa restituzione a U. dei valori richiesti a seguito della risoluzione del contratto da parte di B., avvenuta in data 2.10.2013. L'inadempimento all'obbligo restitutorio è quindi temporalmente collocabile nell'ottobre 2013. Conseguentemente sono operative tutte le polizze in vigore in quel periodo".
Ha altresì statuito che la domanda di S. nei confronti dei L. sottoscrittori della polizza (...) rientra nell'oggetto del contratto (con il limite massimo dell'indennizzo di Euro 10.000.000,00 fatta salva l'erosione di tale limite da ulteriori indennizzi corrisposti per sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza previa applicazione della franchigia di Euro 50.000,00 prevista).
Nella domanda, sempre di S., nei confronti dei L. sottoscrittori della polizza "trasporto valori" (...) il danno è invece ricompreso nella sezione sesta relativa alla "Responsabilità civile contrattuale", che copre "i danni derivanti da comportamento colposo dell'Assicurato nonché da comportamento colposo o doloso del personale di cui al punto 1) nei confronti del quale, salvo i casi di dolo, gli Assicuratori rinunciano all'esercizio dell'azione di rivalsa" e si estende anche ai danni ascrivibili ai soggetti " per cui l'Assicurato sia responsabile".
Ha precisato che sia la polizza (...) che la polizza (...) contengono un'identica clausola di coesistenza, che non consente di stabilire una priorità tra le medesime, con la conseguenza che devono intendersi entrambe operanti, previa detrazione della franchigia di Euro 40.000,00 e con il massimale di 15.000.000,00 per la polizza trasporto valori.
A norma dell'art. 1916 c.c. gli Assicuratori hanno poi diritto di surrogazione nei confronti di N. nei limiti di quanto sia da essi indennizzato.
Circa la domanda di S. nei confronti dei L. che hanno assunto il rischio del certificato n. (...) ha statuito che l'appendice 558366 copre la responsabilità civile contrattuale di S., che opera non solo per i danni ascrivibili all'assicurato, ma anche "a quelli per cui l'Assicurato sia responsabile dunque anche alle condotte ascrivibili a N., delle quali tutte le imprese partecipanti all'ATI sono responsabili, previa detrazione della franchigia di Euro 100.000,00 entro il massimale di Euro 30.000.000,00.
Quanto alla domanda di M. nei confronti dei L. sottoscrittori della polizza n. (...)
in coassicurazione con Alcuni Sottoscrittori dei L. elencati all'appendice n. 1/557615, tra i quali Z.G. Corporate UK, costituitasi in giudizio, ha precisato che gli assicuratori sono responsabili disgiuntamente tra loro e nei limiti della ripartizione di quote prevista a seconda dell'importo indennizzabile al punto 3 dell'allegato 1 al contratto,
Con riferimento infine alla domanda di B. nei confronti dei L. che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. (...) con gli Assicuratori dei L. in coassicurazione con Alcuni Sottoscrittori dei L., ha affermato che la convenuta ha correttamente instaurato il contraddittorio anche con i coassicuratori spettando la rappresentanza processuale passiva con tutti al rappresentante G.I. dei L..
Ha aggiunto che è provato documentalmente che al momento del sinistro era in essere la polizza assicurativa n. (...) stipulata dall'Affidataria N. con gli Assicuratori dei L.. e che dunque la prima condizione di operatività della polizza azionata da B. è sussistente e che il danno è indennizzabile ai sensi delle condizioni particolari di polizza anche nel caso di comportamento doloso dei soggetti dei quali l'Assicurato deve rispondere contrattualmente, tra i quali è inclusa N. e il suo legale rappresentante.
Ha quindi concluso nel senso che risulta "accertata la responsabilità contrattuale delle società convenute per mancato rispetto degli obblighi di controllo, assunti con la conclusione dell'accordo quadro, sull'operato dei terzi Istituti di Vigilanza affidatari del servizio di security; le stesse devono pertanto essere condannate a risarcire il danno subito dalla sola U. pari a Euro 5.041.840,00 importo corrispondete ai valori di proprietà di U. e oggetto dei servizi di security svolti affidati a N. e mai restituiti. Su detto importo è dovuta la rivalutazione secondo indice istat operai impiegati dalla data del 2.10.2013 alla data della sentenza oltre interessi compensativi al tasso legale sulle medesime somme annualmente rivalutate oltre interessi moratori sulle somme suddette dalla data della sentenza al saldo. A norma dell'art. 1298 co. 1 c.c., con riferimento ai rapporti interni all'ATI, B. deve essere condannata a tenere indenne S. e S. da tutto quanto dovessero corrispondere a U. a titolo di capitale, interessi e spese legali in esecuzione della presente sentenza. Tutte le domande di manleva assicurativa devono essere accolte entro i limiti dei massimali previsti e previa applicazione della franchigia contrattuale".
Motivi di appello, principali o incidentali, riferiti alle singole posizioni
1)
Z.I. Plc coassicuratore di M. polizza (...)
Col primo motivo di appello Z. (costituitasi in primo grado in data 30.1.2018, ossia il giorno prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni), eccepisce, in rito, la inesistenza o, in ogni caso, nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto di chiamata in causa svolto da M. e l'eventuale conseguente diritto alla rimessione in termini deducendo:
che le clausole contrattuali nulla riportano e nulla aggiungono circa la rappresentanza processuale dei Sottoscrittori della polizza non appartenenti alla corporazione di L., e quindi Z., ai quali deve conseguentemente applicarsi la normativa generale in tema di notificazioni;
-che la legittimazione processuale, sia attiva sia passiva, del delegato, deve risultare da espressa volontà dei deleganti, circostanza non riscontrabile nella fattispecie, poiché in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulta attribuita anche la rappresentanza processuale;
-che solo i "Sottoscrittori dei L." hanno conferito la propria rappresentanza processuale al Rappresentante G.I. dei L.. e prova ne è che Z., società di diritto irlandese, ha un proprio domicilio generale per l'Italia in Milano; e in difetto di un'elezione di domicilio speciale contenuta nella polizza de qua, Z. avrebbe dovuto essere evocata in giudizio in persona del proprio legale rappresentante nel domicilio generale per l'Italia
Conclude nel senso che la consegna dell'atto al Rappresentante G.I. dei L. anziché presso il domicilio della società "ha ritardato di molto la conoscenza dell'esistenza del procedimento in capo all'odierna appellante, la quale si è costituita non appena è materialmente venuta a conoscenza del processo che la vedeva chiamata in causa. In particolare, la nullità della notificazione dell'atto di chiamata in causa in primo grado, che abbia causato la costituzione del chiamato dopo la prima udienza, richiede al Giudice dell'appello non tanto di rimettere la causa al primo giudice a norma dell'art. 354, comma 1, c.p.c., quanto di ammettere Z. a svolgere in grado d'appello le eccezioni, domande e richieste istruttorie che gli erano stati preclusi in primo grado".
Col secondo motivo afferma che ha errato il primo giudice nel non pronunciarsi nel merito delle eccezioni di nullità e di inoperatività della polizza perché erroneamente considerate inammissibili,
potendo peraltro qualificarsi eccezioni in senso stretto solo quelle relative all'annullamento o riduzione
dell'indennizzo ex artt. 1892 e 1893 c.c., mentre la nullità della notifica avrebbe dovuto condurre alla rimessione in termini di Z., così da consentire la formulazione rituale di tali eccezioni, comunque richiamando tutte le difese ed eccezioni dedotte in sede di comparsa di primo grado.
Col terzo motivo sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, non risulta in alcun modo provato ed opponibile alle società convenute e agli assicuratori, che il denaro di U. fosse ancora ed effettivamente presente presso il caveau di Tavagnacco durante il periodo di vigore della polizza (e cioè dopo il 28.2.2013), dai documenti evincendosi solamente che al 1.10.2013 l'ammanco si era già verificato, senza tuttavia comprendersi "quando" tale danno si fosse concretizzato e che dalle indagini penali è emerso che l'ammanco è stato causato dai prelievi illeciti del C. nei 18 anni intercorsi tra il 1994 e il 2012 e che quello scoperto in data 1.10.2013 è solo il risultato aritmetico di una differenza negativa che trova le proprie origini ben prima del periodo assicurativo di competenza della polizza n.(...) e non può ritenersi riferibile a prelievi avvenuti dopo il 28.2.2013
Col quarto motivo sostiene la nullità della polizza n.(...) relativamente agli ammanchi per cui è causa per inesistenza del rischio, essendosi già avverato prima della stipula della polizza: le sottrazioni perpetrate a danno di U. da C. e i suoi tra il 28.12.2011 (data di perfezionamento del contratto tra l'ATI e U.) e il 28.2.2013 (data di entrata in vigore della polizza) infatti sono provate dalle dettagliate risultanze delle indagini compiute dalla Procura della Repubblica di Treviso.
Col quinto motivo deduce che la polizza azionata da M. è stata espressamente stipulata a secondo rischio rispetto alla polizza stipulata dall'affidatario (N.), e come tale operante solo nell'ipotesi in cui non operi quest'ultima ed il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulle eccezioni di Z. e degli altri assicuratori del secondo rischio, i quali hanno eccepito l'inoperatività delle coperture fornite dalle proprie polizze in difetto di una prova, da parte degli assicurati, circa l'inoperatività della polizza stipulata a primo rischio da N. con alcuni sottoscrittori dei L. (n. (...)), per un massimale pari a 50mln e quindi largamente capiente.
Col sesto motivo ha infine lamentato che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'accertamento del diritto di surroga di Z. nei confronti di N., munito del privilegio di cui all'art. 2768 c.c..
Infine Z. ha dichiarato di aderire a quanto dedotto da S. della propria comparsa di risposta eccependo a sua volta la necessaria sospensione del presente giudizio fino all'esito della procedura d'amministrazione straordinaria di N. al fine di vagliare l'effettiva consistenza dell'ammanco subito da U.
Chiede comunque in via istruttoria di disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di U. della polizza assicurativa da essa contratta relativamente alla copertura dei danni e ammanchi di contante occorsi nell'annualità 2013 e comunque operante per il sinistro di causa ovvero la sparizione e mancata consegna di valori di proprietà di U. per Euro 5.041.840,00 presso i depositi N.E.S. s.p.a. e dei relativi documenti di quietanza e/o pagamento e/o rimborso concernenti a qualsivoglia ristoro, pagamento, indennizzo o risarcimento che essa abbia ricevuto dal 21.2.2018 (udienza di p.c. di primo grado) ad oggi.
Medesima richiesta fatta anche dagli assicuratori dei L. che hanno sottoscritto il contratto assicurativo n.(...) siglato con la contraente M. s.p.a. (rappresentata dai medesimi difensori)
2)
M.S. s.p.a
Ha contestato in primo luogo l'inesistenza o, gradatamente, la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, censurata per i seguenti motivi: (i) nella parte in cui omette di considerare che gli ammanchi lamentati da U. sono stati integralmente ripianati; (ii) nella parte in cui viene affermata la responsabilità dell'ATI, nonostante quest'ultima non abbia assunto alcun obbligo per i fatti imputabili agli Istituti di Vigilanza, anche in considerazione della nullità del patto contrario previsto dall'art. 1715 cod. civ., mancando l'indicazione dell'importo massimo garantito del negozio fideiussorio come richiesto dall'art.10 della L. n. 154 del 1992; (iii) nella parte in cui afferma la legittimazione attiva di U.; (iv) nella parte in cui afferma la legittimazione passiva di M., pur non avendo U. alcuna azione diretta nei confronti delle singole mandanti che hanno aderito all'ATI; (v) nella parte in cui accerta la responsabilità solidale di M., nonostante quest'ultima non avesse scelto il subappaltatore N. e non dovesse svolgere alcuna attività di vigilanza e controllo fuori dal territorio di sua competenza; (vi) nella parte in cui non considera che gli illeciti che hanno determinato gli ammanchi lamentati interrompono il nesso causale tra la condotta di M. e il nocumento lamentato dall'originaria attrice; (vii) nella parte in cui non considera che U. ha intrattenuto rapporti diretti con N.; (viii) nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità di U. ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. per non aver proposto la domanda di rivendica nell'ambito della procedura di Amministrazione straordinaria di N.. che avrebbe consentito di recuperare dalla Procedura una parte delle somme di sua pertinenza, in relazione alle somme complessivamente rivenute "alla rinfusa" all'interno dei vari caveaux di N..
3)
Appellante L. polizza (...) (Assicuratori di M.S. s.p.a
Col primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accolto la domanda attorea pur in presenza della prova della riconsegna delle somme di proprietà delle attrici;
Col secondo motivo impugna la sentenza nella parte in cui si è affermata la legittimazione passiva e comunque la responsabilità di M. in presenza di associazione temporanea di impresa di tipo "verticale" e nonostante la nullità della clausola di assunzione convenzionale di responsabilità solidale la nullità della clausola fideiussoria ex art.1715 c.c. per mancata previsione di importo massimo garantito ex art. 1938 c.c. e l'assenza di colpa propria di M..
Col terzo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea in assenza del nesso causale e a dispetto del "fatto del terzo".
Col quarto motivo impugna la sentenza nella parte in cui nell'affermare l'operatività temporale delle polizze il Tribunale ha travisato le risultanze delle prove documentali prodotte in giudizio (doc 24 e 29 U.) circa l'esistenza dei valori U. presso il caveau di Silea in data 25.9.2013 e presso il caveau di Tavagnacco in data 1.10.2013, atteso che in realtà al funzionario U., dopo un anomala attesa di 30 minuti, venne mostrata una giacenza in realtà inesistente, frutto di commistione di valori movimentati con semplici partite di giro di talché per l'abilità dei suoi dipendenti N. mostrava di fatto ad ogni istituto lo stesso denaro
Col quinto motivo, in relazione alla domanda di M. sub polizza n.(...), lamenta il mancato rilievo della delimitazione temporale del rischio e inoperatività della copertura per eventi occorsi precedentemente alla decorrenza di polizza (28.2.2013), dovendosi far riferimento non al momento della denuncia ma dell'accadimento dell'evento dannoso e cioè di quello in cui sono avvenute le sottrazioni di denaro così dovendosi interpretare le condizioni di polizza le quali collegano la copertura al solo inadempimento conseguente a "comportamento colposo o doloso del personale di cui al punti 1 ...tale comportamento deve venire posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto".
Col sesto motivo impugna la sentenza nella parte in cui non si è valutata l'operatività della copertura L. n.(...) "a secondo rischio" (ovvero a copertura di perdite per le quali le polizze degli Affidatari di M. fossero risultate inoperanti e/o insufficienti) e non si è valutata, né è stata provata, l'inoperatività della copertura assicurativa di "primo rischio" assunta da N..
Col settimo motivo lamenta l'omessa valutazione del concorso colposo delle attrici nella produzione del danno e omessa riduzione della quota di risarcimento posto a carico delle convenute.
Con l'ottavo motivo critica la sentenza in relazione alla condanna degli assicuratori dei L. alla manleva completa del proprio assicurato per il 100% del rischio della polizza n. (...), invece di delimitare la condanna alle quote di rischio effettivamente assunte in via co-assicurativa disgiunta, pari al 53,00% del rischio, attesa la parziarietà dell'obbligazione assicurativa assunta da ciascun coassicuratore nei limiti della quota (Allegato 1 pag.2).
Con il nono motivo, sul quantum, critica la sentenza per non aver tenuto conto di quelle somme medio tempore e aliunde percepite da U. in ragione delle proprie azioni e dell'insinuazione al passivo nella procedura di amministrazione straordinaria di N.
4)
B. s.r.l.
Ha censurato la decisione del primo Giudice: (i) nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il danno asseritamente subito da U.; (ii) nella parte in cui afferma che B. non avrebbe provato la restituzione delle giacenze afferenti al contratto stipulato da U. con l'ATI; (iii) nella parte in cui non tiene conto dell'indebita unificazione contabile delle distinte materialità delle giacenze da parte di N. su disposizione della stessa U., con conseguente erronea imputazione all'ATI di giacenze in realtà afferenti ad altre gestioni; (iv) nella parte in cui si afferma che B. avrebbe incaricato la società B. di trasferire, oltre alle giacenze ATM, anche i valori di pertinenza U. riferibili alle giacenze provenienti dai clienti GDO; (v) nella parte in cui, senza alcuna motivazione, sono state rigettate le istanze istruttorie articolate da B. nel primo grado di giudizio; (vi) nella parte in cui afferma una responsabilità contrattuale dell'ATI, nonostante il contratto "quadro" U./ATI non prevedesse alcun obbligo di vigilanza e controllo dell'operato degli Istituti di Vigilanza; (vii) nella parte in cui viene attribuita rilevanza, ai fini della prova dell'an e del quantum delle pretese di U., all'ammissione della Banca al passivo della procedura di N.; (viii) nella parte in cui viene esclusa la responsabilità di U. ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. per la mancata proposizione di un'istanza di ammissione al passivo in privilegio ovvero di una istanza di rivendica. 5
5)
Assicuratori dei L. polizza n. (...) (Assicuratori di B.)
Hanno censurato la sentenza appellata sia relativamente all'accertamento dell'obbligo di manleva in accoglimento della domanda spiegata da B. sia con riguardo alla condanna emessa nei confronti dell'assicurata.
Sotto il primo profilo relativo all'obbligo di manleva la pronuncia è stata appellata: (i) in via pregiudiziale, nella parte in cui viene accertata la legittimazione processuale del Rappresentante G.I. dei L. per conto di tutti i coassicuratori che hanno assunto le quote di rischio di cui alla polizza n. (...) e, contraddittoriamente, viene precisato nel dispositivo che gli Assicuratori sarebbero condannati "limitatamente alle quote da questi assunte, a manlevare e tenere indenne integralmente la società B. S.r.l."; (ii) nella parte in cui il Tribunale ha accertato l'operatività sotto il profilo temporale della polizza azionata da B., ritenendo che il sinistro sotteso al presente giudizio sia occorso durante il periodo di assicurazione, violando in tal modo le condizioni di assicurazione e l'art. 1917 c.c.; (iii) nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di violazione dell'obbligo di avviso sollevata dagli Assicuratori, valutando erroneamente la documentazione prodotta da B. a pretesa dimostrazione di aver correttamente e tempestivamente informato gli esponenti circa le richieste avanzate da U.; (iv) nella parte in cui il Tribunale ha omesso di tenere conto, nel dispositivo della pronuncia appellata, della franchigia di Euro 100.000,00 a carico dell'assicurata B., pur correttamente evidenziata nella motivazione della sentenza; (v) avendo il giudice di prime cure accolto la domanda di manleva spiegata da B. in forza della sezione della polizza n. (...) relativa alla garanzia sussidiaria "Responsabilità civile contrattuale", omettendo qualsiasi accertamento in merito all'operatività della cosiddetta garanzia diretta "base" o garanzia Contingency, con statuizione sul punto passata in giudicato (per cui dovrà ritenersi ormai definitivamente inammissibile ogni pretesa relativa alla "garanzia base" diretta, avendo il primo giudice limitato la propria statuizione alla garanzia sussidiaria indiretta, anche perché ogni pretesa inerente alla garanzia diretta è stata rinunciata da B. ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.)
Aggiunge che l'art. 1 delle condizioni speciali del contratto d'assicurazione n. (...) prevede che la garanzia sia prestata a condizione che gli "Affidatari" abbiano propri contratti assicurativi in corso" e (come chiarito nell'oggetto del contratto) comunque non opera in estensione alle garanzie stipulate dagli Affidatari e quindi non opera per i rischi espressamente esclusi da tali polizze, per cui occorre che le perdite siano indennizzabili ai sensi della polizza dell'Affidatario: ciò che nella specie non è in quanto non sarebbero indennizzabili ai sensi della polizza di N. tenuto in considerazione che il danno è stato cagionato con dolo del legale rappresentante dell'assicurato N.
Relativamente alla condanna emessa nei confronti di B., la decisione resa dal primo giudice è stata appellata: (i) nella parte in cui dichiara che sarebbe stata fornita da U. la prova degli ammanchi subiti e esclude che sia stata fornita la prova che le restituzioni effettuate da B. in favore dell'originaria attrice riguardino gli ammanchi imputabili a N. oggetto della richiesta risarcitoria avanzata da U. nel presente giudizio; (ii) gradatamente, nella parte in cui il Tribunale ha omesso di considerare che la documentazione agli atti prova che la condotta inerte tenuta da U. nell'ambito della procedura concorsuale di N. - e segnatamente la mancata proposizione della domanda di rivendica - ha determinato il mancato recupero di una quota cospicua degli ammanchi lamentati
6)
Assicuratori L. polizza n. (...) (Assicuratori di S.)
Hanno impugnato la sentenza di primo grado (i) nella parte in cui viene accertata la operatività sotto il profilo temporale della garanzia assicurativa prestata in favore di S.; (ii) nella parte in cui viene valutata idonea a fornire la prova degli ammanchi la documentazione prodotta da U.; (iii) nella parte in cui afferma l'operatività della garanzia di responsabilità contrattuale prevista dalla polizza stipulata da S., nonostante tale garanzia sia operante solo nel caso in cui la "garanzia B." diretta prevista dalla polizza non sia operativa per ragioni conseguenti a responsabilità dell'assicurato o delle persone di cui sia responsabile; dunque la copertura della responsabilità civile contrattuale opera non in termini assoluti, ma solamente nel caso in cui la cosiddetta garanzia base (le prime sette sezioni della polizza) non sia operativa per qualsiasi ragione conseguente a responsabilità dell'Assicurato e/o delle persone di cui sia responsabile e nel caso di specie, la garanzia base è perfettamente operante sotto il profilo teorico (e ciò esclude l'operatività della Sezione relativa alla responsabilità civile contrattuale), ma non copre il sinistro; la polizza copre qualsiasi perdita o danno causati ai valori assicurati verificatasi durante la validità ma l'assicurato non ha provato l'esistenza di perdite o danni ai valori durante la validità dell'assicurazione; (iv) nella parte in cui afferma la responsabilità di S., nonostante quest'ultima non operasse e non fosse neppure autorizzata ad operare nel territorio dove N. svolgeva la propria attività; (v) nella parte in cui omette di considerare che il contratto quadro non prevede alcun obbligo di vigilanza e controllo in capo all'ATI sugli Istituti di Vigilanza; (vi) nella parte in cui non viene accertata la nullità del patto contrario previsto nell'accordo quadro a quanto disposto dall'art. 1715 cod. civ. circa la insussistenza della responsabilità del mandatario senza rappresentanza per fatto imputabile al terzo con cui ha contrattato, in mancanza di una previa delimitazione dell'importo massimo garantito; (vii) nella parte in cui viene esclusa la responsabilità di U. ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. per la mancata proposizione di un'istanza di rivendica o quantomeno di un'istanza di ammissione del presunto credito in via privilegiata ai sensi dell'art. 2767 cod. civ. nell'ambito della procedura N..
Chiede altresì emendarsi il dispositivo - coerentemente con la parte motiva ( a pag. 38, paragrafo B) 2. "condanna B. s.r.l. a rifondere a S. tutte le somme che la stessa dovesse a qualsiasi titolo versare in favore delle attrici in esecuzione della presente sentenza") laddove omette di riportare la analoga decisione assunta, in parte motiva, con riferimento alla posizione di S. nei confronti di B.
7)
S. s.p.a.
Col primo motivo lamenta che nulla il Tribunale ha rilevato a giustificazione del fatto che il danno fosse stato subito da U. anziché da U.. Del resto, in assenza di alcuna allegazione utile al riguardo, nulla il Tribunale avrebbe potuto rilevare in merito.
Col secondo censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sufficiente quanto dedotto e dimostrato da B. a sostegno della restituzione, in favore di U./U., dell'intera giacenza ATM per complessivi Euro 5.725.049,11.
Col terzo ritiene viziata la pronuncia laddove ha qualificato il contratto in termini di sub-appalto anziché di mandato.
Col quarto lamenta che il Tribunale ha totalmente omesso di considerare quanto dedotto da S. sul fatto che la responsabilità per " in adempimento da parte degli Istituti di Vigilanza " ivi pattuita non può certo estendersi fino a ricomprendere gli atti distrattivi dolosamente commessi dai vertici di N. ed oggetto del procedimento penale aperto dalla procura di Treviso; e che l'importo di Euro 5.041.840,00 che le attrici pretendono ricevere dalle convenute a titolo di risarcimento danni potrebbe essere stato correttamente custodito da N. presso le sale conta di Silea e Tavagnacco, salva poi la confusione delle materialità di cui ha dato atto il Commissario Straordinario a seguito dei provvedimenti di sequestro disposti dalle autorità penali.
Col quinto censura il fatto che il Tribunale non ha considerato una parte di quel credito che U. vanta nel presente giudizio nei confronti delle convenute in realtà non esiste, in quanto relativo a valori che le saranno restituiti direttamente da N. all'esito della procedura di Amministrazione Straordinaria. e che pertanto l'unica alternativa alla sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. sarebbe quella del rigetto, totale e a priori, delle avversarie pretese.
Col sesto lamenta che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di condanna diretta dei L., sottoscrittori terzi chiamati avanzata da S. ai sensi dell'art. 1917 comma secondo c.c. per cui il risarcimento che dovesse venire riconosciuto nei confronti delle parti attrici possa essere dalle stesse domandato direttamente ai terzi chiamati.
8)
Assicuratori L. polizza n. (...) (Assicuratori di S. s.p.a-polizza Affidatari)
Primo motivo di appello: assenza del danno in quanto l'intera giacenza ATM è stata riconsegnata ad U.
Secondo motivo : gli atti distrattivi del sig. C. non sono imputabili a N..
Terzo motivo : l'asserito inadempimento di S. è comunque dovuto a causa non imputabile.
Quarto motivo di appello: concorso di colpa di U. per le ragioni già evidenziate dagli altri appellanti.
Sulla manleva assicurativa
Quinto motivo : inoperatività della polizza affidatari perché il sinistro non ricade nel periodo di assicurazione.
Sesto motivo: inoperatività della polizza affidatari perché a secondo rischio rispetto alla polizza trasporto valori n. (...) e pertanto quest'ultima sarebbe tenuta a manlevare S. in via esclusiva; in ulteriore subordine, in caso di conferma della condanna di S. e ove sia confermata l'operatività simultanea della polizza (...) (Polizza Affidatari), e della polizza (...) (Polizza Trasporto Valori), sia accertata la diversa, e più favorevole, ripartizione dell'indennizzo tra le due polizza, secondo i criteri indicati.
Settimo motivo di appello: violazione dell' art. 112 c.p.c. e art. 1910 c.c.
9)
L. polizza n.(...) (Polizza Trasporto Valori-S.).
Col primo motivo deduce che ha errato il Tribunale a non considerare che oggetto di questa assicurazione, è esclusivamente l'attività di trasporto valori svolta dalla società Assicurata (S.) per conto proprio, mentre nel caso di specie S. non ha mai trasportato alcun valore di proprietà di U., ma ha svolto attività di mera mandataria e la sezione sesta - accessoria e ancillare al trasporto svolto in proprio- copre solo l'evenienza in cui, sempre nell'ambito di un trasporto in proprio, si renda "occasionalmente necessario" servirsi dell'opera di terzi (fermo che non vi è alcuna prova che i valori per cui è causa si trovassero in giacenza presso la casseforti di N., come correttamente statuito dal Tribunale. Col secondo censura la affermata operatività della polizza atteso che lo stesso C. ha confessato di aver ripetutamente distratto banconote già prima del 2013, e tale circostanza è stata confermata dai dipendenti di N. e dai documenti contabili ed in virtù del principio della loss occurence sono coperti soltanto "i fatti" accaduti durante il periodo di copertura dell'assicurazione sicchè S. avrebbe dovuto provare esattamente quali ammanchi sono stati causati dall'attività distrattiva compiuta dal C. nel 2013.
Col terzo sostiene che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che la Polizza Trasporto Valori (polizza n. (...)) operi simultaneamente, ed in egual quota, con la Polizza Affidatari (polizza n. (...)).
Col quarto censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta svolta dai sottoscrittori della polizza (...) di limitazione della manleva ai soli danni attribuibili alla quota di responsabilità imputabile all'assicurata; nella denegata ipotesi poi di conferma del diritto di manleva di S. che in ogni caso l'indennizzo assicurativo dovrà essere calcolato tenendo conto dei massimali e della franchigia applicabile ai sensi di polizza (sezione quarta sono previsti massimali di 200.00,00 Euro per ciascuna cassaforte e 520.000,00 Euro se la cassaforte sia dotata di un apertura con chiave elettronica Dallas).
Col quinto lamenta la non riconosciuta assenza di responsabilità in fatto di S. per l'asserita mancata restituzione dei valori atteso anche che le dichiarazioni rese dagli addetti delle sale conta di N. sono mere dichiarazioni di terzo rilasciate al termine di un'ispezione svolta senza alcun contraddittorio. Quanto l'ammissione al passivo fallimentare dell'importo di cui U. lamenta la mancata restituzione, si ribadisce che il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo di N. ai sensi dell'art. 96 l.f. ha valenza meramente endofallimentare
Col settimo deduce che va riconosciuta la riconducibilità del contratto in esame entro lo schema del mandato senza rappresentanza con la conseguenza che S. dovrà essere riconosciuta esente da qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa; infatti l'ATI secondo l'Art.6.2 " s'impegna a coordinare l'attività degli Istituti di Vigilanza affinché la prestazione dei Servizi di Security sia effettuata a regola d'arte rispondendo ai sensi dell'art. 1715 c.c. in caso d'inadempimento da parte degli Istituti di Vigilanza medesimi delle obbligazioni previste nei contratti di Security ; tuttavia ai sensi dell'art. 9 risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti, anche in via indiretta e a qualsiasi titolo: i due articoli sopra citati sembrano disciplinare la responsabilità del "Fornitore" in maniera differente poiché l'art. 6.2 prevede che questo debba rispondere entro i limiti previsti dall'Art. 1715 c.c., ovverosia, in mancanza di patto contrario, solo nei casi in cui gli fosse nota o dovesse essergli nota l'insolvenza del terzo con cui ha contratto, mentre l'art. 9 non pone alcuna limitazione; in realtà conferendo U./U. mandato senza rappresentanza al "Fornitore", ex Art. 5 Accordo Quadro, è chiaro che l'attività svolta dell'ATI, così come la sua responsabilità, debba essere regolata in accordo con la disciplina del contratto di mandato prevista dal codice civile agli Art. 1710 e ss.: l'art. 9 pertanto deve essere interpretato conformemente alla disciplina generale dell'Accordo Quadro, ovverosia del mandato; ne segue che, diversamente da quanto stabilito dal giudice di prime cure, l'art. 9 deve essere ritenuto nullo in quanto privo delle caratteristiche necessarie per poter essere considerato un patto contrario ex art. 1715 c.c.; il patto contrario ex Art. 1715 c.c., infatti, per essere valido deve prevedere la somma massima garantita, come è richiesto a pena di nullità dall'Art. 10 della L. n. 154 del 1992, mentre nel caso in esame non è indicato alcun importo.
Infine con l'ottavo motivo rileva la mancata dichiarazione del concorso di colpa di U. posto che vi erano i presupposti per l'azione di rivendica e che sia U. che U. erano a conoscenza delle
irregolarità perpetrate da N..
Gli appelli sono privi di fondamento - ad eccezione di quello formulato da L. polizza n.(...) (Polizza Trasporto Valori-S.)- per le ragioni che seguono, raggruppate per argomenti.
a)-Questioni processuali
Non colgono nel segno le critiche circa la pretesa nullità o inesistenza della notifica al terzo chiamato Z. avvenuta tramite pec al Rappresentante Generale dei L. per l'Italia e che trova titolo nella polizza n. (...) conclusa con i L. e con alcuni coassicuratori non L. tra cui appunto Z..
Contrariamente all'assunto di quest'ultima infatti, per come emerge dal tenore letterale dell'accordo versato in atti, non è stata delegata ai Sottoscritori dei L." solo la "gestione" del contratto (art. 2 delle Condizioni Speciali di cui all.to 1) della polizza :"gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega del presente contratto ai Sottoscritori dei L.") atteso che a pag. 5 della polizza è chiarito che "la rappresentanza processuale passiva è stata conferita dai sottoscrittori dei L. al Rappresentante G.I. dei L.. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente assicurazione dovrà essere proposta contro "gli assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n. (...) in persona del rappresentante G.I. dei L.".
Ma in ogni caso, resta il fatto che Z. si è comunque costituita in primo grado, col che l'eventuale nullità è rimasta sanata dal raggiungimento dello scopo.
Quanto alla incidenza della ritenuta tardiva costituzione, è vero che male ha fatto il primo decidente a precludere l'ingresso delle eccezioni, rispettivamente, di nullità e non operatività della polizza: infatti la prima è sempre rilevabile d'ufficio e la seconda è una mera difesa, ed in quanto tale non soggiace termini preclusivi (come chiarito da Cass. n. 18742 /2019 "In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto." -
Tuttavia, nel merito, sono questioni prive di fondamento per come sarà esplicitato nel corso dell'esame dei motivi comuni di critica.
Non è certo poi contraddittorio, una volta stabilita la regolarità, sul piano formale, del contraddittorio, operare sul piano sostanziale interno tra i debitori solidali - e le rispettive loro compagnie assicuratrici - le diverse quote di responsabilità ai fini del regresso.
Correttamente poi il Tribunale ha affermato che non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, potendo la parte rimasta estranea ad uno di essi sempre eccepire l'inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione e, comunque, la conclusione della procedura di amministrazione straordinaria di N. (oltre a vedere
coinvolta esclusivamente U., quale creditore già ammesso al passivo), non costituisce certo antecedente necessario per la definizione della presente controversia risarcitoria
poiché solo ove vi fosse prova che parte degli importi richiesti siano stati già risarciti si dovrebbe dar eventualmente luogo a compensatio detraendone l'ammontare
Va altresì disattesa la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di U. dei eventuali a polizze contratte relativamente alla copertura dei danni e ammanchi di contante occorsi nell'annualità 2013 o di documenti di quietanza, pagamento o rimborso concernenti qualsivoglia ristoro, che essa abbia ricevuto dal 21.2.2018 ad oggi, poiché al di là di ogni altra questione, l'ordine di esibizione non può essere meramente "esplorativo", quale quello in esame, ma deve riguardare documenti sicuramente esistenti ed individuabili oltre che in possesso della controparte (cfr Cass. n. 23120 del 16/11/2010).
Di nessun pregio sono poi le critiche con le quali si mette in dubbio la legittimazione di entrambe le società poiché con la cessione del ramo di azienda inerente la security U. è succeduta nell'accordo quadro a far data dal 1.12.2012 ed i fatti di inadempimento si collocano in un periodo successivo mentre l'asserita assenza di prova del danno non riguarda certo la titolarità dell'azione, in capo a chi prospetta la sua qualità di parte contrattuale.
Anche U. poi rimane legittimata a proporre azione contrattuale in base all'art. 3.2. dell'accordo quadro, poiché la Capogruppo mantiene la qualifica di contraente poiché beneficiaria dei servizi di security, come da elenco di cui all'allegato 1 all'accordo quadro.
b)-Responsabilità solidale delle società componenti l'ATI
Correttamente il Tribunale ha distinto il versante della responsabilità esterna (solidale), da quello interno (regresso tra i condebitori), esteso, in coerenza, alle compagnie assicuratrici dei singoli soggetti coinvolti.
Solidarietà esterna di tutte le società componenti dell'ATI che hanno stipulato con U. per il tramite della mandataria e rappresentante S. s.p.a. che dunque rispondono tutte degli ammanchi addebitabili a N.- seppur formalmente incaricata dalla sola B. s.r.l. e non da M. e S..
Il raggruppamento temporaneo di imprese è fondato sul conferimento da parte degli operatori economici di un mandato collettivo speciale con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, ad uno di essi, in qualità di mandatario, a cui spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti.
Negli appalti pubblici, cui esclusivamente si riferisce la disciplina della D.Lgs. n. 163 del 2006, si distingue la riunione di tipo verticale (attività distinte con necessità di correlare prestazioni qualitativamente differenti) e di tipo orizzontale (attività omogenee e qualitativamente eguali, ma da sole non sufficienti, sotto l'aspetto quantitativo, a perseguire il risultato); solo nella prima la responsabilità viene limitata alla esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (una responsabilità dunque parziaria), ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria (cfr. art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006).
A ben vedere tuttavia siffatta distinzione non è di per sé esportabile tout court nell'ambito dell'appalto privato retto dalle proprie regole, per cui solo nel caso in cui le parti, nel contratto, consentano espressamente l'applicazione della disciplina legale degli appalti pubblici si potrà ritenere richiamata la speciale disciplina legislativa.
Sotto il profilo privatistico, le imprese hanno aderito ad un unico programma negoziale, con assunzione congiunta, verso il committente, di tutti gli obblighi connessi alla esecuzione del contratto di appalto e, dunque, formano una parte contrattuale "soggettivamente complessa" nell'ambito di un unico rapporto obbligatorio, con correlativa indivisibilità soggettiva dell'obbligazione in relazione al fine che si sono proposte.
Dalla riconosciuta unitarietà del rapporto tra appaltatori temporaneamente riuniti ne consegue che l'inadempimento di uno si riverbera sugli altri, non rilevando in contrario che i singoli appaltatori siano tenuti ciascuno secondo modalità differenti ex art. 1293 c.c. o che in ragione delle diverse competenze o di apposita pattuizione tra loro abbiano deciso di ripartirsi l'attività in un modo piuttosto che in un altro.
Le imprese hanno qui partecipato ad un "affare comune", congiuntamente assumendosene l'obbligo, e ciascuna di essi è condebitrice nei confronti del committente-creditore non soltanto per l'esecuzione di una parte ma dell'intera prestazione, da cui la natura solidale dell'obbligazione e in virtù dell'art.1307 c.c., l'assunzione del rischio dell'inadempimento degli altri condebitori.
Dunque, va confermata la ritenuta responsabilità solidale, anche a prescindere dalla natura verticale od orizzontale, la quale ultima peraltro nella specie anche si ravvisa, come esattamente affermato dal Tribunale, vertendosi in ipotesi di attività omogenee e qualitativamente eguali con distinzione interna solo sotto il profilo territoriale.
c)-Qualificazione del contratto.
I motivi relativi alla qualificazione del contratto stipulato tra U. e S. - identificato dal Tribunale come atipico con prevalenza dell'appalto di servizi- colgono parzialmente nel segno e, tuttavia, rimangono ininfluenti ai fini dell'esito finale del giudizio, dovendosi confermare la statuizione di condanna. Come è noto il contratto di mandato e quello d'opera, pur avendo in comune entrambi un "facere", si distinguono in relazione al rispettivo oggetto, che nel primo caso è rappresentato da un'attività qualificata di conclusione di negozi giuridici per conto e nell'interesse del mandante, e nel secondo da un'attività di cooperazione estranea alla sfera negoziale, consistente nel compimento di un'opera o di un servizio, materiale od intellettuale.
Nel mandato è ben possibile, inoltre, che il mandatario sia tenuto a compiere anche atti materiali che rivestano un ruolo strumentale e secondario, perché ove questi invece - come nella specie - non risultino meramente accessori, si dovrebbe riconoscer l'esistenza di un contratto "misto", ossia di cooperazione giuridica (ricerca e stipula con terzi soggetti qualificati dei servizi di trasporto-lavorazione- contazione in favore di U.) e materiale (servizi di coordinamento, controllo) con coesistenze di entrambi i profili al di là del nomen iuris utilizzato.
Fermo restando che U. non ha affidato alcun incarico direttamente a N., sul piano dei rapporti coi terzi esecutori, S. quando stipula con questi l'affidamento dei servizi di trasporto-lavorazione-contazione, lo fa per conto della mandante (e non in proprio in guisa cioè di subappalti, come invece ritenuto dal primo giudice); quando invece, come da accordi, ha altresì l'obbligo (non incompatibile col primo) di coordinare e controllare il loro operato, lo fa in proprio come appaltatrice rispondendone direttamente nei confronti di U..
Nel contratto misto si combinano infatti gli elementi dei diversi tipi che lo costituiscono ed esso rimane "assoggettato alla disciplina unitaria del contratto prevalente (e la prevalenza si determina in base ad indici economici od anche di tipo diverso, come la "forza" del tipo o l'interesse che ha mosso le parti), salvo che gli elementi del contratto non prevalente, regolabili con norme proprie, non siano incompatibili con quelli del contratto prevalente, dovendosi in tal caso procedere, nel rispetto dell'autonomia contrattuale (art. 1322 cod. civ.), al criterio della integrazione delle discipline relative alle diverse cause negoziali che si combinano nel negozio misto (Cass n. 13399/2005 e n. 11656 del 12/05/2008).
Ciò posto, ne consegue che dell'inadempimento dei terzi, ossia di N., l'ATI risponde sia per inosservanza dell'obbligo di controllo - che diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti sussiste anche per il fatto doloso, non foss'altro per la scelta di soggetti rivelatisi non qualificati; sia, comunque, quale mandataria per aver assunto verso la mandante, con spostamento del rischio, l'obbligazione latu sensu fideiussoria (cd star del credere) dell'adempimento da parte del terzo ex art. 1715 c.c.,-siccome peraltro già con motivazione ad abundantiam affermato dallo stesso Tribunale
L'art. 6.2 prevede infatti che "il Fornitore si impegna a coordinare l'attività degli istituti di Vigilanza affinché la prestazione dei servizi di security sia effettuata a regola d'arte rispondendo ai sensi dell'art. 1715 c.c. in caso di inadempimento da parte degli istituti di vigilanza medesimi alle obbligazioni previste nel contratto di security e l'art. 9 ribadisce che "Il Fornitore risponde degli eventuali danni, perdite, oneri derivanti.....dall'eventuale inadempimento da parte degli Istituti di Vigilanza delle disposizioni di cui ai contratti di security.." ; clausole, certo non vessatorie, essendo la responsabilità del mandatario per l'inadempimento del terzo espressamente contemplata dall'art. 1715 c.c. L'interpretazione sopra delineata è, del resto, perfettamente in linea con l'obbligo altresì assunto dalla mandataria per l'intera durata del contratto a stipulare contratti di assicurazione con primarie compagnie, che non avrebbe senso se il mandatario stesso non rispondesse nei confronti del mandante per il fatto del terzo.
Naturalmente poi non si vede perché non debba estendersi la garanzia del mandatario fino a ricomprendere anche gli atti distrattivi dolosamente commessi dal terzo incaricato, ossia dai vertici di N..
U. ha agito nei confronti dell'ATI sulla base del titolo contrattuale e l'inadempimento di N., di cui le società che compongono l'ATI devono rispondere rileva, ex art.1218 c.c., per la sua oggettiva imputabilità a detta società a prescindere dal fatto che trovi origine in condotte colpose o dolose, fermo altresì che vi è stato certamente un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito commesso e le mansioni societarie svolte dal C. tale da farne scaturire gli effetti in capo alla società medesima.
Nel contesto di così rilevanti compiti ben strano, del resto, sarebbe stato che U. non si fosse tutelata, con i propri interlocutori, per gli eventuali illeciti di terzi non contraenti.
La legge, infatti, esclude la possibilità in capo al mandante (estraneo al rapporto) di esperire contro il terzo le azioni contrattuali e, in particolare, quella di risarcimento dei danni, potendo egli, ex art.1705 c.c., sostituendosi al mandatario, esercitare solo "i diritti di credito derivanti dall'esecuzione", espressione che va circoscritta all'esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela, quali annullamento, risoluzione, rescissione e risarcimento del danno (Cass.Sez.Un.n.24772/2008; Cass.n.13375/2007 e, più di recente, Cass.n.12250/2019 in ipotesi di appalto). Un interesse a che il terzo estraneo al rapporto abbia una copertura assicurativa potrebbe invero residuare, in capo al mandante, per l'eventuale esperimento di un'azione extracontrattuale contro di lui (se ed in quanto ne ricorrano i presupposti), ma irragionevole è pensare che U. volesse limitare a tale ipotesi la possibilità di recupero, facendo cioè affidamento solo alla copertura assicurativa del terzo esecutore (N. o chi per lei).
Né coglie nel segno l'ulteriore assunto col quale si eccepisce la nullità del patto contrario previsto nell'accordo quadro a quanto disposto dall'art. 1715 cod. civ. in mancanza di una previa delimitazione dell'importo massimo garantito, essendo la fattispecie de quo, come accennato, assimilabile, ma non coincidendo tout court con una fideiussione - come chiarito da Cass.n. 6224/91 la quale precisa che con la assunzione dello "star del credere" il mandatario risponde nei confronti del committente o mandate "per l'esecuzione dell'affare" (art. 1736 cod. civ.), si rende cioè garante anche di quel regolare adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo ...del buon esito finale dell'affare affidatogli, l'assuntore dello "star del credere" necessariamente si rende garante anche del fatto proprio, per la parte in cui la propria attività occorra al fine di assicurare la regolare esecuzione dell'affare stesso, e sotto questo profilo non potrebbe certo essere considerato fidejussore... la figura dello "star del credere", secondo pacifico insegnamento, trova espressione non solo nell'art. 1736 ma incidentalmente anche nel primo inciso dell'art. 1715 cod. civ.,...la configurabilità di questo instituto - così come per legge disciplinato - postula l'esistenza di un affare gestorio, e con essa la esistenza di rapporti interni tra mandante e mandatario".
Così come palesemente inconferente è l'ulteriore contestazione secondo la quale ex art.1715 c.c. il mandatario senza rappresentanza potrebbe rispondere delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contratto solo se, nel prevedere un apposito patto in tal senso "l'insolvenza del terzo gli fosse nota al momento della conclusione del contratto", interpretazione totalmente svincolata dalla stessa ratio della norma e dalla funzione di garanzia che intende tutelare.
Ma in ogni caso, anche a prescindere da quanto sopra, come già ricordato, l'ATI risponde direttamente per proprio diretto inadempimento del servizio, per omessa vigilanza sull'adempimento dei terzi, cui si era obbligata.
d)-Motivi di critica in punto di fatto sull'esistenza degli ammanchi e sulla restituzione di somme a U./U..
I verbali redatti a seguito di ispezione di funzionari U. attestanti la materiale mancanza del denaro nei caveux sono stati sottoscritti dai rappresentanti di N. - cioè il soggetto esecutore della prestazione contrattuale in nome e per conto di ATI - e siffatta mancanza è stata confermata dal Commissario Giudiziale di N. ,dott. Sante Casonato, che in data 22.12.2013 comunicò a S. che "allo stato non risultano giacenze di materialità di denaro che possano essere direttamente attribuibili a U." (cfr. comunicazione da N. allegata alle mail prodotte in atti sub doc.ti (...) e (...) fascicolo U.).
Osserva inoltre il collegio che bene ha fatto il Tribunale ad escludere che sia rimasta provato che U. abbia già ricevuto in restituzione da B. (o da soggetti terzi dalla stessa incaricati) somme riferibili alle "giacenze ATI/ATM" in deposito presso i caveaux di Silea (TV) e Tavagnacco (UD), oggetto degli ammanchi per cui è causa per la complessiva somma di Euro 5.725.049,11.
Infatti di tale pretesa dazione di denaro non v'è alcuna traccia documentale, ed anzi dal doc. n. 34 da cui risulta chiaramente l'ammontare del predetto ammanco, mentre l'attività di ritiro valori presso il caveau di Silea del 10.10.2013, non ha avuto a oggetto somme relative alle giacenze ATI/ATM. bensì solo quelle provenienti dai clienti GDO , che attengono ad altro e distinto rapporto (ossia i rapporti bancari che le società della grande distribuzione avevano presso U.)
Quando poi B. affermava nelle sue missive successivo al riscontro dell'ammanco che "la materialità relativa alla gestione ATM U., da noi gestita, c'è stata consegnata da N. dopo i solleciti ricevuti, e non risultano discrasie" queste costituiscono mere affermazioni labiali prive di valore.; inoltre dal 2-3.10.2013 per ammissione della stessa S., è cessata ogni attività di ritiro valori dagli "ATM" svolta da N. per conto di ATI, cosicché sono da escludersi successive "entrate" di valori riferibili a tale rapporto, con conseguente consolidamento dell'integrale ammanco della giacenza.
Come correttamente rilevato dal Tribunale poi i valori ritirati presso le sale conta N.T. (docc. 14,18, 19, 20 B.) e Verona (docc. 21, 24, 30, 32 B.) non hanno alcun rilievo dimostrativo, poiché la condotta di inadempimento contestata dalle attrici riguarda gli ammanchi presso le sale conta di Silea e Tavagnacco. B. non ha infatti fornito prova che le giacenze che risultavano materialmente in essere a Silea e Tavagnacco (cfr doc. 34 att.) erano state trasferite a Trento e Verona.
B. ribadisce che tutto quanto restituito a U. inerisce a giacenze riferibili al contratto con l'ATI. non essendovi altro rapporto tra B. e U. che potesse giustificare l'interessamento della convenuta nel recupero delle giacenze.
A tale asserzione U. ha efficacemente replicato che la società B. s.p.a. (società operativa nel trasporto valori del G.B. sotto il diretto coordinamento e gestione della stessa B.,) era stata incaricata di procedere al recupero, e quello avvenuto in data 10.10.2013 da parte di B. presso la sala conta di Silea, dell'importo di Euro 1.775.330,00 non è univocamente riferibile alle giacenze ed è contabilizzato anche nel rendiconto N. del 10.10.2013.
La documentazione prodotta da B. riguarda poi i ritiri effettuati presso le altre sale conta N.T. e Verona, ovvero comunque relativi ad giacenze di valori (cd. "GDO") diverse ed irrilevanti
Emerge che B. sia stata incaricata, proprio tramite la società di network services del G.B., cioè B. s.r.l., di provvedere - successivamente al 1.10.2013 al recupero di tutti i valori di pertinenza di U. presenti nei caveaux N., riferibili alle giacenze provenienti dai clienti GDO aventi rapporti diretti con N. (i clienti GDO erano già serviti da B.), estranei alle giacenze ATI/ATM di cui si discute, ancorché riferibili a U. quale Istituto di Credito di riferimento dei clienti GDO.
La pretesa esclusiva riferibilità al solo rapporto "ATI" dell'attività di B. è dunque infondata.
Del resto, che il "ritiro/recupero" valori presso il caveau di Silea (TV), avvenuta in data 10.10.2013, non abbia avuto ad oggetto somme relative alle giacenze ATI/ATM ma abbia riguardato solo le somme provenienti dai clienti GDO 5, ritirate dal service N. nei giorni precedenti è altresì indirettamente comprovato dal doc. 28 depositato dalla stessa B., in particolare laddove è indicato il "taglio" delle banconote ritirate, trattandosi di "pezzature" (da 500,00 e 200,00 Euro) incompatibili con apparecchiature ATM, che come noto non lavorano detti tagli.
Con riferimento poi alle contestazioni fondate sulla cd."unificazione contabile delle giacenze "ATI" e GDO" da parte di N., nessuna "responsabilità concorrente" di U. è ravvisabile, non potendo certo addebitarsi al creditore se le modalità di gestione del prestatore finale incaricato del servizio non fossero conformi alle regole e buone prassi contabili : ed anzi di quelle negligenze deve rispondere, al contrario, chi contrattualmente si era impegnato alla vigilanza e controllo, ossia S. in rappresentanza dell'ATI.
Da ultimo, va chiarito che quanto dichiarato dal teste P.R. (addetto alla gestione dei caveaux e depositi del contante di U.) sentito all'udienza penale del 17.9.2020 a carico di L.C., e cioè "Per quello che ne so io siamo stati rimborsati" è affermazione non solo vaga, generica e non supportata documentalmente, ma plausibilmente riferibile al versamento di somme in esecuzione della sentenza di primo grado.
e)-Concorso di colpa del creditore ex art.1127 c.c.
Non incrinano l'iter logico della sentenza le critiche volte a far affermare il concorso di colpa di U., correttamente escluso dal Tribunale.
Colpa che non sussiste certo nel non aver esperito azione di "rivendica" del denaro, non solo perché in generale non possono pretendersi attività gravose o implicanti rischi, tra le quali ben può ricomprendersi un'azione giudiziale, ma perché anche in concreto "Le domande di rivendicazione, restituzione o separazione, ai sensi dell'art. 103 della legge fallimentare, sono ammissibili soltanto se la cosa mobile sia stata determinata nella sua specifica e precisa individualità" (Cass n. 10206 del 16/05/200 e n. 4813 del 28/02/2011).
Del resto, dalla relazione ex art. 28 D.Lgs. n. 270 del 1999 del Commissario Giudiziale risulta che nei caveaux di Silea e di Tavagnacco (UD) i valori rinvenuti erano costituiti solo da moneta metallica - del tutto estranea alla gestione dei bancomat (ossia del servizio che qui viene in considerazione)- e non da banconote. Né colpa può esservi per esser (asseritamente) rimasta inerte a fronte della gestione confusionaria di N., non competendo al creditore, come detto, di vigilare sull'operato dei terzi affidatari del servizio.
f) Regresso interno tra condebitori solidali
Anche in tal caso va integrato, per ragioni di chiarezza, il dispositivo, nel senso che va condannata B. s.r.l. a rifondere anche a S. tutte le somme che la stessa dovesse a qualsiasi titolo versare in favore delle attrici in esecuzione della presente sentenza come peraltro già specificato in parte motiva, con riferimento alla posizione di S. nei confronti di B.
g)- Operatività temporale delle polizze
Ritiene il collegio che privi di fondamento siano i motivi coi quali si invoca, per ragioni temporali, la inoperatività delle polizze, donde va confermata, seppur con diversa motivazione, la decisione del primo giudice..
I contratti prevedevano, riprendendo la disposizione codicistica, che "l'assicurazione si intende operante per gli eventi dannosi che si verifichino durante la validità della presente copertura assicurativa": l'evento dannoso, nella tesi sostenuta dal Tribunale (e qui avversata dagli appellanti), si sarebbe peraltro verificato allorché, al momento della corrispondente richiesta, non è stato messo a disposizione di U. il denaro di sua proprietà che avrebbe dovuto essere in custodia presso il proprio contraente o terzi incaricati, quindi nel periodo di vigenza, senza che abbia rilievo alcuno l'epoca di distrazione del denaro.
In linea teorica le censure mosse sul punto colgono nel segno, giacché, effettivamente, ove esista uno scarto temporale tra la condotta da cui scaturisce l'evento dannoso (nella specie l'atto appropriativo del denaro) e la manifestazione esteriore del danno (che si concreta nel momento in cui, a fronte di specifica richiesta, non viene messo a disposizione quel denaro), occorre aver riguardo alla prima, ossia al presupposto causale (fonte dell'obbligo dell'assicurato di pagare un terzo) col quale va identificato "il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione" di cui all'art.1917 comma 1 c.c.
La S.C. infatti con sentenza n. 5791 del 13/03/2014 ha chiarito che "Ai fini della validità del contratto di assicurazione della responsabilità civile, non è consentita l'assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano già verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l'avverarsi della causa di esso, senza che rilevi che il concreto pregiudizio patrimoniale si sia poi verificato dopo la conclusione del contratto, in quanto conseguenza inevitabile di fatti già avvenuti in precedenza"(in applicazione di tale principio in particolare ha cassato la sentenza di merito la quale, in ipotesi di assicurazione della responsabilità professionale di un avvocato, aveva escluso l'obbligo indennitario dell'assicuratore, essendo accaduto durante il tempo dell'assicurazione, agli effetti dell'art. 1917 cod. civ., il fatto della proposizione di un appello tardivo, ma non anche il deposito della sentenza che ne dichiarava l'intempestività)-
Questo è dunque l'ordinario schema, denominato loss occurrance legato alla data di insorgenza dell'evento lesivo, a differenza del diverso schema (che qui non viene in considerazione) contenente la cd clausola claims made, che prevede l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione.
Non deve poi trarre in inganno la diversa questione che riguarda il termine di prescrizione, poiché in tal caso si applica un criterio diverso, nel senso che il diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta determina l'evento dannoso, bensì da quello nel quale essa è oggettivamente "percepibile e conoscibile" dal danneggiato (così ad es. Cass. ord. n. 24270 del 03/11/2020), che in taluni casi può non coincidere col primo: ma evidentemente qui la ratio è diversa poiché è tesa a tutelare l'incolpevole soggetto danneggiato dalle conseguenze del decorso del tempo rispetto ad un evento di cui non era e non poteva essere a conoscenza.
Ai fini della operatività della polizza invece il momento di percezione esteriore dell'evento dannoso non rileva (fermo restando che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'inadempiente decorrerebbe per il danneggiato dal momento in cui la condotta diviene per lui percepibile, ossia quando richiede e non ottiene il denaro che avrebbe dovuto esser custodito).
Occorre altresì chiarire che per il tipo di contratto in esame il custode (e chi deve vigilare sul custode), è inadempiente rispetto al proprietario nel momento stesso in cui viene distratto il denaro, pur se si tratta di bene fungibile, in teoria reintegrabile ex post sino al momento della richiesta di consegna, trattandosi di ipotesi diversa da quanto potrebbe invece sostenersi nel caso di depositi in conto corrente bancario, in cui la banca può disporre come crede del denaro versato dai clienti di cui diviene proprietaria (purché garantisca, a richiesta, la disponibilità) o come nel deposito irregolare, in cui i beni fungibili entrano nella disponibilità del depositario, che acquista il diritto di servirsene e, pertanto, ne diventa proprietario, pur essendo tenuto a restituirne altrettanti della stessa specie e qualità (cfr. Cass n.17512/2011)
In linea teorica è poi vero che il disposto dell'art.1917 c.c. è derogabile dalle parti, nel senso che (così Cass.n.5444/2006) rispetto all'espressione "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione", esse possono in concreto pattuire una estensione riferita non solo alla condotta causativa del danno, ma anche alle conseguenze dannose di condotte tenute prima della vigenza della polizza e tuttavia tale più ampia e diversa disciplina non risulta esser stata pattuita.
Ciò detto è in fatto sufficientemente provato (siccome risultante sia dalle indagini preliminari svolte in sede penale sia dalle attestazioni contenute nei verbali di ispezione confrontate con le rendicontazioni contabili delle giacenze) che gli ammanchi siano dipesi da circostanze riconducibili, a monte, alla responsabilità di N. (per sottrazioni e confusione delle materialità conseguenti agli illeciti commessi dal suo amministratore, eventualmente anche in concorso con terzi), sulla cui attività l'ATI avrebbe dovuto vigilare e della quale attività comunque si era fatta come visto garante.
Orbene, seppur è plausibile che, in generale, parte delle illecite distrazioni compiute dall'amministratore di N. nei confronti degli istituti e aziende che si servivano (in proprio o tramite terzi) dell'operato della stessa N., siano avvenute in un ampio lasso temporale, senza che possa stabilirsi esattamente in danno concretamente di chi, quando e per quali importi, di volta in volta, avvenivano quegli abusivi prelievi - in ragione della confusione delle materialità e delle improprie unificazioni contabili tra i vari creditori di cui si è detto - resta il fatto che, per quanto concerne in particolare U., comunque, sino al settembre 2013 vi era stato un regolare approvvigionamento degli ATM: ciò che consente di collocare e consolidare la condotta causativa del danno finale proprio ad U. in un epoca non antecedente a detta data, anche perché risulta l'esistenza dei valori U. presso il caveau di Silea in data 25.9.2013 e presso il caveau di Tavagnacco in data 1.10.2013, come verificato dal funzionario U., e non vi sono prove certe in contrario che in quella occasione sia stata mostrata una giacenza in realtà inesistente (frutto cioè di commistione di valori movimentati con semplici partite di giro di talché per l'abilità dei suoi dipendenti N. mostrava di fatto ad ogni istituto lo stesso denaro).
Naturalmente, ove si dovesse invece aderire alla tesi secondo cui il fatto d'inadempimento, stante la fungibilità del denaro detenuto in custodia, si concreti solo al momento della mancata consegna o versamento o altra destinazione dello stesso richiesti dal creditore, a maggior ragione, l'evento dannoso certamente rientra nell'arco temporale di vigenza delle coperture assicurative.
h)-Singole manleve assicurative
Deve condividersi l'assunto dell'appellante Polizza Trasporto Valori n (...) secondo cui il sinistro, astrattamente, non ricade sotto detta polizza, la quale ha ad oggetto il solo "trasporto valori", secondo la definizione contenuta nella polizza stessa, senza estendersi (come invece nel caso della più ampia Polizza Affidatari n. (...)), anche alle diverse e autonome attività di "custodia e trattamento valori".
L'oggetto resta immutato anche considerate le evenienze di cui alla sezione sesta RC professionale aggiuntiva, la quale prevede che "l'Assicurato deve pagare ai sensi di legge ai suoi clienti come rimborso (capitali, interessi e spese) per danni, ad esclusione di quelli non patrimoniali, conseguenti a rottura di contratto nella sua attività ed ascrivibili all'Assicurato, al suo personale e quelli per cui l'Assicurato sia responsabile dei quali l'Assicurato debba rispondere nell'espletamento del servizio" : sezione che non snatura l'oggetto, ma lo estende alla ipotesi in cui quella medesima attività venga svolta da terzi della cui opera S. deve rispondere.
Né rientra nella sezione quarta, relativa alla copertura per giacenza valori in casseforti presso terzi, (precisamente per tutti i casi in cui i valori "giacciano custoditi entro le casseforti presso Terzi per le quali l'Assicurato si sia impegnato contrattualmente ad effettuare, in proprio o tramite propri corrispondenti, il prelievo di valori e per le quali si sia impegnato contrattualmente all'assicurazione del contenuto delle stesse."
E ciò per il fatto che con questa clausola, in realtà, nell'ambito della copertura generale di trasporto valori, è stata inserita solo una previsione "accessoria" avente per oggetto l'occasionale giacenza all'interno di caveaux di soggetti terzi nel corso del trasporto medesimo.
Del resto, proprio la Polizza Trasporto Valori, per questa particolare ed accessoria ipotesi, prevede dei massimali inferiori (ovvero Euro 200.00,00 per ciascuna cassaforte ed Euro 520.000,00 se la cassaforte sia dotata di un'apertura con chiave elettronica Dallas).
Pertanto in riforma sul punto del capo B) della sentenza impugnata va esclusa la copertura assicurativa da parte di polizza Trasporto Valori n (...).
A questo punto, coerentemente, cade l'eccezione di inoperatività formulata dagli Assicuratori L. polizza n. (...) (Assicuratori di S. s.p.a- polizza Affidatari) fondata sul presupposto che fosse "a secondo rischio" rispetto alla polizza trasporto valori n. (...).
Z. s.p.a. e Assicuratori L. polizza (...) (M.)
Quanto ai rilievo di Z. e degli Assicuratori L. polizza (...) (M.) secondo cui la polizza azionata da M. è stata espressamente stipulata a secondo rischio rispetto alla polizza dall'affidatario (N.), e come tale operante solo nell'ipotesi in cui non operi quest'ultima, deve rilevarsene l'infondatezza.
Oggetto dell'assicurazione è "qualsiasi perdita o danno da chiunque o da qualsivoglia motivo provocato e/o causato risarcibile ai sensi delle polizze stipulate in proprio dagli Affidatari stessi se per un qualunque motivo le suddette polizze di assicurazione fossero inoperanti e/o insufficienti...interverrà solo ed esclusivamente qualora dette polizze fossero inoperanti e/o insufficienti"
Le condizioni particolari poi prevedono che venga inclusa la "Responsabilità Civile Contrattuale" ossia 1) le "somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare...ai propri committenti...per fatto...del personale dipendente e di coloro dei quali l'Assicurato debba rispondere...2) la garanzia prestata opera in sostituzione della garanzia base...3) l'assicurazione vale inoltre per danni derivanti da comportamento colposo o doloso del personale di cui al punto 1
Orbene, nella specie il secondo rischio scatta proprio in quanto la polizza dell'affidatario N., in corso ed esistente, non è operativa per esser il fatto ascrivibile a dolo del suo amministratore (per come emerge dalle più volte riferite indagini svolte in sede penale ed anche perché è difficile pensare che solo per mera negligenza o imperizia e senza alcun intento fraudolento sia sparita tutta quella quantità di denaro).
Peraltro, anche in virtù delle condizioni particolari che disciplinano la "responsabilità civile", ove non dovesse scattare la copertura di cui sopra, il rischio è coperto, giacché l'assicurazione vale anche per i danni derivanti da comportamenti dolosi del personale di cui al punto 1) ivi compresi coloro dei quali (gli Affidatari, cioè N.) l'assicurato debba rispondere.
Con riguardo al motivo di L. Polizza n.(...) in cui si censura la condanna degli assicuratori dei L. alla manleva completa del proprio assicurato per il 100% del rischio derivante dal contratto n. (...) in coassicurazione, va osservato che in parte motiva il Tribunale (pag.35) ha chiarito gli assicuratori sono responsabili disgiuntamente nei limiti della ripartizione di quote prevista, a seconda dell'importo indennizzabile, al punto 3 dell'allegato 1 e cioè per la quota effettivamente assunta in via co-assicurativa disgiunta attesa la parziarietà dell'obbligazione, puntualizzazione che non è stata riportata in dispositivo (capo C) e che per ragioni chiarezza (comprendendo in realtà la decisione la lettura congiunta di motivazione dispositivo) va integrato in tal senso
L. Polizza n. (...) (Assicuratori di B.)
I motivi sono infondati in quanto, in primo luogo, non si comprende perché, una volta accertata la legittimazione processuale del Rappresentante G.I. dei L. per conto di tutti i coassicuratori che hanno assunto le quote di rischio di cui alla polizza n. (...), sia contraddittoria la precisazione operata dal Tribunale, che gli Assicuratori sono condannati "limitatamente alle quote da questi assunte, a manlevare e tenere indenne integralmente la società B. S.r.l.", poiché è chiaro che ciascuno risponde (parziariamente) per la sua quota, sommando le quali la manleva sarà poi integrale.
Per quanto riguarda poi la censura con la quale si lamenta che il Tribunale ha omesso di tenere conto, nel dispositivo della pronuncia appellata, della franchigia di Euro 100.000,00 a carico dell'assicurata B., pur correttamente evidenziata nella motivazione della sentenza, va rilevato che sebbene il contenuto della sentenza vada sempre letto integrando motivazione e dispositivo, ragioni di chiarezza inducono comunque a integrare quest'ultimo (capo E) nel senso richiesto.
Al contrario degli appellanti Z. e L. Polizza (...), L. Polizza n. (...) (Assicuratori di B.) dal contenuto del tutto analogo, allegata l'inoperatività della garanzia base sulla quale il primo giudice ha omesso ogni statuizione (con relativo passaggio in giudicato sul punto), sostiene che la garanzia potrebbe scattare solo se ed in quanto il sinistro sia effettivamente indennizzabile dall'assicurazione di N. (mentre i primi sostengono al contrario, che la garanzia, in quanto a secondo rischio, opera solo se il sinistro non sia indennizzabile da N.).
Desume ciò dall'art. 1 delle condizioni speciali del contratto laddove prevede che la garanzia sia prestata a condizione che "gli Affidatari abbiano propri contratti assicurativi in corso" e dall'oggetto del contratto che presuppone che le perdite siano indennizzabili ai sensi della polizza dell'Affidatario: ciò che nella specie non è in quanto non sarebbero indennizzabili ai sensi della polizza di N., tenuto in considerazione che il danno è stato cagionato con dolo del suo legale rappresentante.
Osserva il collegio che bene ha fatto il primo giudice ad accogliere la domanda di manleva spiegata da B. in forza della sezione della polizza n. (...) relativa alla garanzia sussidiaria "Responsabilità civile contrattuale".
Come già rilevato sopra con riguardo alla analoga Polizza n.(...) l'assicurazione vale infatti per danni derivanti da comportamenti, anche dolosi, del personale di cui al punto 1) e cioè dei soggetti dei quali l'Assicurato deve rispondere contrattualmente, tra i quali è appunto inclusa N..
Che poi ulteriore condizione necessaria sia che N. abbia una copertura assicurativa in concreto operante non si evince dalla lettera del contratto, specie con lettura autonoma delle "Condizioni Particolari", che non pongono limitazioni di sorta una volta ritenutale operative in sostituzione di quella "base".
Ma in ogni caso, che la garanzia operi, al contrario, solo se il sinistro non sia indennizzabile da N. - che è la tesi sostenuta dagli altri assicuratori dei L. polizza (...)- si evince dalla stesso "Oggetto dell'Assicurazione" laddove precisa che l'assicurazione "interverrà qualora dette polizze fossero inoperanti o insufficienti".
La frase che la precede "l'assicurazionenon opera per i rischi espressamente esclusi da tali polizze" (cioè quelle degli Affidatari e quindi N.), va infatti intesa nel senso che (peraltro solo quella base) l'assicurazione stipulata copre solo l'oggetto a sua volta delimitato nelle polizze stipulate in proprio dagli Affidatari, senza estenderlo.
Altrimenti, a ritenere che la nostra non operi sempre e comunque tutte le volte in cui la polizza Affidatari a sua volta non operi (cioè andando di pari passo con quella), rimarrebbe priva di senso la frase "interverrà qualora dette polizze fossero inoperanti", da leggersi come: interverrà quando, occasionalmente, quelle degli Affidatari, pur rientrando nel medesimo oggetto, non siano di fatto operanti (ad esempio per dolo dell'amministratore)
Quanto al motivo inerente il presunto mancato avviso, risulta in atti comunicazione inviata al Broker e tale contrattualmente si intende come fatta agli Assicuratori
L. Polizza n.(...) (Assicuratori di S.)
La critica è rivolta alla sentenza nella parte in cui afferma l'operatività della garanzia di responsabilità contrattuale prevista dalla polizza stipulata da S., nonostante tale garanzia sia operante solo nel caso in cui la "garanzia base" diretta prevista dalla polizza non sia operativa per ragioni conseguenti a responsabilità dell'assicurato o delle persone di cui sia responsabile; la copertura della responsabilità civile contrattuale opererebbe, in tesi, non in termini assoluti, ma solamente nel caso in cui la cosiddetta garanzia base (le prime sette sezioni della polizza) non sia operativa per qualsiasi ragione conseguente a responsabilità dell'assicurato e/o delle persone di cui sia responsabile e nel caso di specie, la garanzia base sarebbe perfettamente operante sotto il profilo teorico (con ciò escludendo quella della responsabilità civile), ma senza coprire il sinistro.
Deve al riguardo osservarsi che la garanzia base copre già il sinistro e comunque se, come sostiene l'appellante, essa, benché operante non lo coprisse, scatterebbe, per quanto già esposto sopra per contratti del medesimo contenuto, quella sulla responsabilità civile.
Quanto alla domanda di S. volta alla condanna diretta dei L. ex art. 1917 comma secondo c.c. asseritamente non presa in considerazione dal Tribunale, essa non può essere accolta nel senso voluto dall'appellante.
La norma richiamata recita "L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede".
In proposito però va osservato che trattasi solo di esecuzione della prestazione in favore dell'indicatario del creditore ex art.1188 c.c. ed infatti la S.C ha chiarito che tale pagamento diretto riguarda la sola fase esecutiva e non quella di cognizione, considerato che "In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria; perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana"(Cass.25/02/2021, n.5259).
In definitiva dunque l'impugnata sentenza va solo parzialmente riformata ed integrata nella parte dispositiva, nel senso che : in parziale riforma del capo B) va annullata la condanna a carico di L. polizza Trasporto Valori n.1897799; ad integrazione del capo C) vanno condannati gli Assicuratori ivi indicati che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. (...) alla rivalsa nei limiti, ciascuno, della quota di rischio assicurato di cui al punto 3 dell'allegato 1 del contratto; ad integrazione del capo D) va condannata B. s.r.l. a rifondere anche a S. tutte le somme che la stessa dovesse a qualsiasi titolo versare in favore delle attrici in esecuzione della presente sentenza; ad integrazione del capo E) va limitata nei limiti della franchigia la condanna ivi prevista degli Assicuratori dei L.L. che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Assicurazione n. (...) nei confronti di B.
Le spese del presente grado, stante la sostanziale soccombenza degli appellanti principali ed incidentali seguono la stessa sorte di quelle di primo grado, e vanno liquidate come in dispositivo (esclusa fase istruttoria non effettuata nel presente grado) ad eccezione della posizione della L. polizza Trasporto Valori n.(...), risultata vittoriosa, nei confronti della quale considerati gli obiettivi dubbi interpretativi circa la sua operatività, si giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 8977/2018 resa dal Tribunale di Milano, in parziale riforma della stessa, che per il resto integralmente conferma, così dispone: -in parziale riforma del capo B), annulla la condanna a carico di L. polizza Trasporto Valori n.(...);
-ad integrazione del capo C) condanna gli Assicuratori ivi indicati che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. (...) alla rivalsa nei limiti, ciascuno, della quota di rischio assicurato di cui al punto 3 dell'allegato 1 del contratto;
-ad integrazione del capo D) condannata B. s.r.l. a rifondere anche a S. tutte le somme che la stessa dovesse a qualsiasi titolo versare in favore delle attrici in esecuzione della presente sentenza;
- ad integrazione del capo E), limita la condanna ivi prevista degli Assicuratori dei L.L. che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Assicurazione n. (...) nei confronti di B., nei limiti della franchigia.
Spese legali.
Condanna le appellanti principali ed incidentali, in solido, a rimborsare ad U. e U.S. s.c.p.a., in solido, le spese del presente grado, che si liquidano in complessivi Euro 38.730,00;
condanna in via solidale L. sottoscrittori del rischio di cui alle polizze (...) e (...) a rimborsare a S. le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 38.730,00;
condanna gli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. (...) - cover note (...), (...), (...), in persona del Rappresentante G.I. dei L. in coassicurazione con Alcuni Sottoscrittori dei L. a rimborsare a M. spa le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 38.730,00;
condanna gli Assicuratori dei L. che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. (...) a rimborsare a S. s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in Euro complessivi 38.730,00;
condanna gli Assicuratori dei L.L., che hanno assunto il rischio derivante dal contratto di Assicurazione n. (...), note di copertura n. (...) - (...) - (...) - (...), a rimborsare a B. s.r.l. le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 38.730,00;
per tutte, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%;
Conclusione
Così deciso in Milano, il 26 maggio 2021.
Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2021.
