REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale - Presidente rel.
2. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio - Consigliere
3. dott. Domenico Ottavio Siclari - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 545 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
TRA
C.L., con l'Avv. COLAIACOVO PAOLA FILOMENA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso in appello, presso il cui studio, sito in Cosenza, via A. De Filippis n. 26, è elettivamente domiciliato
appellante/appellato incidentale
E
B.N. spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CIRILLO LUCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Cosenza, viale della Repubblica n. 237, presso lo studio dell'Avv. Pierantonio Micciulli
appellato/ appellante incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Risarcimento del danno
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, rigetta il ricorso proposto da C.L. nei confronti di B.N. spa, e, in parziale accoglimento della riconvenzionale spiegata avverso il suddetto dall'Istituto di credito, lo condanna a pagare a questo Euro 78.250,00, a titolo di risarcimento del danno, alla luce delle seguenti argomentazioni: "Con ricorso ritualmente notificato, C.L. conveniva in giudizio il B.N. spa e, premesso di lavorare alle dipendenze della banca convenuta dal 1^ maggio 2011, deduceva che in data 15 dicembre 2010, mentre stava svolgendo le proprie prestazioni lavorative presso la Filiale di R., in quel momento interessata da importanti lavori di ristrutturazione, alcuni rapinatori si erano introdotti nell'area della banca ove insiste il caveau, lo avevano preso in ostaggio e percosso, provocandogli lesioni personali, così cagionandogli un danno biologico pari ad un'inabilità lavorativa del 20%.
Esponeva che l'evento di cui era stato vittima era dipeso da responsabilità esclusiva del datore di lavoro che, nonostante i lavori di ristrutturazione, non aveva ritenuto di sospendere l'attività della filiale, sostanzialmente disattivando tutti gli strumenti di protezione atti ad impedire l'ingresso di persone estranee o, comunque, di impedire alle persone presenti (in particolare agli operai della ditta cui i lavori erano stati appaltati) di accedere al caveau; aggiungeva che egli stesso era stato lasciato privo di qualunque dispositivo personale di protezione.
Concludeva, quindi, previa affermazione della responsabilità della banca datrice di lavoro, per una condanna della stessa al risarcimento del danno biologico, nella suddetta percentuale o in altra, e del danno morale.
Si costituiva il B.N. spa, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza, in particolare escludendo la dedotta responsabilità, asseritamente consistita nell'omissione di ogni adeguata cautela ed evidenziando l'assenza di ogni prova in ordine all'evento delittuoso di cui il ricorrente assume di essere stato vittima.
In via riconvenzionale, rilevata la violazione da parte del lavoratore di specifiche disposizioni interne alla filiale, che avrebbero imposto al dipendente di non accedere, da solo, nel caveau, tantomeno durante l'orario di apertura della banca, chiedeva una condanna di C.L. al risarcimento del danno subito dalla banca nella circostanza della rapina, consistita nella sottrazione di Euro 156.500,00. ... sulla base della documentazione in atti e all'esito della prova per testi richiesta dalle parti, la causa è stata discussa e, quindi decisa....
Il ricorso principale non può trovare accoglimento.
Si premette, in diritto, che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte: " In tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 c.c., la parte che subisce l'inadempimento non dive dimostrare la colpa dell'altra parte - dato che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore/datore di lavoro che deve provare che l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque che il pregiudizio che colpisce la controparte deriva da causa a lui non imputabile - ma è comunque soggetta all'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate, provando che l'asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario e alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto o a norme inderogabili di legge o alle regole generali di correttezza e buona fede o alle misure che, nell'esercizio dell'impresa, debbono essere adottate per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro" (cfr. ex multis, Cass., Sez lav., n. 8855 dell'11.4.2013).
E, ancora, "La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087CC è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Nella specie, in relazione ad un infortunio occorso ad una sportellista che, nello scendere dallo sgabello, era inciampata nella raggiera portapiedi, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che la Corte territoriale, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova della inadeguatezza degli arredi, mentre, per contro, non risultava violata da parte della società datrice di lavoro alcuna specifica norma di prevenzione degli infortuni" (Cass. Sez. lav., sentenza n. 3788 del 17.2.2009). "L'art. 2087 c.c.", infatti, "non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento. Pertanto, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche, e il nesso causale tra questi due elementi. Quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno" (Cass. n. 13887/2004).
Ebbene, nel caso di specie, ciò che non risulta provato, aldilà della violazione delle misure di sicurezza che il ricorrente assume essere disattese da parte del B.N., è il danno in sé quale conseguenza della condotta illecita del datore di lavoro.
In particolare, non può in alcun modo ritenersi riscontrata la deduzione relativa all'aggressione che il ricorrente deduce di avere subito da parte dei rapinatori (rimasti ignoti, così come ignota è rimasta la dinamica stessa della rapina) e, quindi, il riferito sequestro e le persone da cui sarebbero derivate le lesioni.
Considerato, infatti, che in ordine a tale circostanza nulla è stato chiesto di provare da parte del ricorrente attraverso le prove dichiarative (tutte incentrate sulla violazione degli obblighi datoriali) evidentemente inidonea a tale fine deve ritenersi la dichiarazione, allegata alla segnalazione dell'evento delittuoso inviata alle competenti autorità, sottoscritta dal lavoratore, nella quale questi riferisce, appunto, che il giorno dei fatti di causa, mentre alle ore 11.20 circa si trovava nel caveau della banca, ove si era portato per prelevare del contante con cui caricare il bancomat in dotazione alla banca, e dopo avere preso il contante, si era sentito "afferrare da dietro, minacciato con un taglierino e condotto in un locale vicino", "dove" era "rimasto fino all'arrivo di un collega e successivamente della Sicurcenter...".
Ebbene, proprio tale circostanza, evidentemente fondamentale per un'affermazione di responsabilità della banca (che avrebbe omesso di sospendere l'attività della filiale e di apprestare tutte le misure idonee ad impedire l'ingresso di terzi nel caveau e, quindi, il fatto illecito dei terzi rapinatori), è rimasta del tutto sfornita di riscontri.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione Inail, da cui risultano le lesioni (trauma toracico sx e stato ansioso) ma non le cause di tali lesioni, ancora una volta riferite ai Medici dall'istituto previdenziale (e del Pronto soccorso) dallo stesso ricorrente.
La domanda principale, pertanto, non può che essere respinta.
Deve, per contro, trovare accoglimento, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dal B.N. spa.
Pacifica, infatti, risulta la violazione delle regole aziendali da parte del lavoratore.
Dalle dichiarazioni dei testi, infatti, è emerso che il C.L., nella circostanza, ha disatteso una precisa disposizione aziendale, la cui violazione risulta causa diretta della sottrazione del denaro, comunque essa sia avvenuta (sul fatto che sia avvenuta non vi è stata, evidentemente, né poteva esservi, alcuna contestazione). Ha dichiarato la teste P.A., all'epoca dei fatti impiegata presso la filiale di R.: "... è a mia conoscenza che il sig. C. intorno alle 11 si recò da solo nel caveau per prendere denaro destinato al carico del bancomat che era in superficie... Confermo che il direttore aveva dato disposizione che le attività nel caveau dovevano essere fatte in due, unitamente alla collega Z.. Mi risulta che il sig. C., il 15.12.2010, ha operato da solo nel caveau...".
Dalle dichiarazioni del teste T.G., altro dipendente della filiale, risulta, inoltre, che il C.L. era detentore di entrambe le chiavi di accesso al caveau, la seconda a lui consegnata la sera precedente dal direttore della Filiale, dott. I., che per ragioni personali non sarebbe stato presente sul luogo di lavoro nei giorni successivi.
Si osserva, inoltre, che è stato lo stesso ricorrente, con la citata dichiarazione allegata alla denuncia, a riferire di essersi portato, da solo, presso il caveau per prelevare le somme in contanti con cui caricare il bancomat.
E tale dichiarazione non può essere revocata in dubbio sol perché priva di riscontri è rimasta la circostanza successiva riferita dal ricorrente, relativa alla subita aggressione, posto che la condotta consistita nell'apertura del caveau in orario lavorativo e senza l'assistenza (o, se si vuole, il controllo) di altro dipendente è, per contro, riscontrata ed in essa si sostanzia, appunto, la violazione degli obblighi contrattuali che ha reso possibile la sottrazione del denaro.
Se è vero, infatti, che la dinamica della rapina è rimasta oscura (e tanto si sottolinea, senza volere avanzare il sospetto che il denaro sia stato sottratto dallo stesso dipendente, non essendovi comunque evidenze in tal senso anche rispetto a terzi illegittimamente presenti in banca, altri dipendenti, operai), è pur vero (e questo è un dato di certezza) che la somma sottratta è proprio quella che il C.L. ha prelevato dal caveau in dispregio di una specifica disposizione datoriale, finalizzata a prevenire azioni criminose.
Si aggiunga che l'accertata violazione risulta nel caso di specie particolarmente grave, tenuto conto delle condizioni dei luoghi, così come dedotte dallo stesso ricorrente ed in buona parte provate.
La teste B.G., altra dipendente della filiale, ha riferito che nella circostanza "... non vi erano porte automatiche in funzione o metal detector, ma che l'accesso era libero, sebbene regolamentato da una persona", priva di divisa e senza armi.
Anche la teste P.A. ha parlato di assenza di porte blindate e della presenza di una doppia porta dotata di metal detector assai verosimilmente inattivo, riferendo di aver appreso che il sistema di allarme era stato disattivato e di avere accertato che "il cancello sopra la scala di accesso al caveau era stato rimosso e che non doveva essere rimosso, l'impianto di registrazione non funzionante ... e non esisteva un registro degli accessi dei tecnici...".
Circostanza non dissimili sono state riferite anche dal teste I.P., all'epoca responsabile della filiale di R..
Se tali erano le condizioni dei luoghi, risulta, allora, ancor più grave l'imprudenza del ricorrente, che non solo ha violato una specifica disposizione datoriale, ma tanto ha fatto in un momento che avrebbe richiesto un più elevato livello di attenzione.
E' pur vero, in ogni caso, che l'indiscutibile responsabilità contrattuale del lavoratore nella causazione dell'evento dannoso va affermata in presenza di un concorso di colpa del datore di lavoro, il quale ha consentito la prosecuzione dell'attività della filiale nonostante i lavori di ristrutturazione e lo ha fatto senza predisporre misure di sicurezza che avrebbero permesso di prevenire il danno (per il tramite dei sistemi di allarme, delle porte automatiche, dei metal detector) o, quanto meno, di attenuarne lo conseguenze, attraverso, ad esempio, la successiva identificazione del o dei responsabili (il mancato funzionamento delle videocamere risulta essere, in tal senso, un dato tutt'altro che neutro).
Il ricorrente deve, allora, essere condannato al risarcimento dei danni cagionati nella misura del 50%, tenuto conto di un concorso di colpa del datore di lavoro che appare corretto determinare in pari misura.
C.L., pertanto, dovrà corrispondere alla società datrice di lavoro la somma di Euro 78.250,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto (15.12.2010) al saldo.
Le spese di lite, compensate al 50%, atteso l'esito del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo".
La sentenza è gravata d'appello sia dal lavoratore, con ricorso depositato il 30.4.2018, che dalla Banca, con appello incidentale notificato il 7.1.2019.
Non si pongono, peraltro, problemi di ammissibilità dell'appello incidentale, in quanto notificato tempestivamente rispetto all'udienza del 24 gennaio 2019.
Con l'appello principale, si lamenta l'erroneità della sentenza in quanto:
"1) Afferma il giudice che il ricorrente in prime cure non avrebbe articolato mezzi di prova atti a provare il "sequestro e le lesioni"; ebbene, gli unici testimoni utili a riferire la circostanza erano i rapinatori, ancora oggi ignoti.
Si aggiunga che la banca in tale circostanza aveva ben pensavo di privare la filiale di T. i presidi di sicurezza, ivi inclusa la video sorveglianza, dunque non vi sono neppure immagini registrate come confermato dai Carabinieri.
Al contempo - sempre la banca - e sempre in tali circostanze ha continuato a far esercitare le normali mansioni a tutti i lavoratori, ivi incluso il C. che - come detto - poteva accedere al caveau liberamente nelle ore di sportello.
Di più: non si sa da dove siano entrati i rapinatori (se dall'area di filiale in superficie o direttamente dal sottosuolo attesa la esistenza di un cunicolo e di un buco nel muro come documentato dalla stessa controparte), posto che la filiale era un via vai di clienti e di operai (i quali portavano con se ogni sorta di strumento - martelli, picconi, utensili varii ecc..).
Di certo, invece c'è che i rapinatori per darsi alla fuga non risalirono mai in superfice, ma fuggirono da un cunicolo e da una apertura, sempre nel sotterraneo: la circostanza è documentata, poiché i lavori "a cielo aperto" eseguiti in filiale formarono oggetto di una specifica protesta sindacale da parte del Coordinamento Regionale Falcri, (già allegata in atti), la quale denunciava che in concomitanza dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, veniva disdetto il servizio di guardia armata!!!!! Tale notizia veniva divulgata il 14 settembre, epoca in cui addirittura il personale si mobilitava in protesta, per sedare la quale dovette intervenire personalmente il Dr. F. (Capo Area Sud).
Prosegue la nota Falcri: non esisteva alcun elenco personale formalmente comunicato alla Banca dall'appaltatore, fino al 16 dicembre 2010 (la rapina è avvenuta il 15), i lavori sono proseguiti con l'ingresso della filiale COMPLETAMENTE APERTO E I SISTEMI DI ALLARME DISATTIVATI.
L'uscita di sicurezza che dava nel cortile interno del condominio alla data del 16/12 non era allarmata e, addirittura, sino al giorno prima aveva sempre la chiave inserita, prosegue ancora la nota Falcri, i locali del caveau e delle cassette di sicurezza sono stati messi in comunicazione tra loro ATTRAVERSO UN CUNICOLO APERTO - anche questo abbiamo constatato di persona - DUNQUE IL CAVEAU ERA SEMPRE ACCESSIBILE A CHIUNQUE DISCENDENDO DAL SALONE VERSO I LOCALI SEMINTERRATI CHE OSPITANO LE CASSETTE!!!!!
I delegati sindacali, infine, confermano come le telecamere non funzionassero il giorno della rapina, e verosimilmente non hanno mai funzionato per tutta la durata dei lavori.
La sentenza di primo grado, dà atto del fatto che fu documentato sia il trauma toracico, sia lo stato ansioso conseguente all'evento, in capo al C., così come da atto del fatto che egli si recò al pronto soccorso e che gli fu riconosciuto l'infortunio INAIL.
Afferma ancora il giudice del lavoro di primo grado che le lesioni sarebbero state - unicamente - riferite dal C. nella denuncia alla autorità giudiziaria.
Ciò non è vero.
Vi è in atti (doc. 2 del fascicolo di primo grado) la denuncia ai Carabinieri di Rende firmata dal quadro direttivo della filiale del BN sig.ra P.A. e non già dall'appellante.
Il C. fu solo sentito dagli inquirenti, come è ovvio che fosse, ma non firmò alcuna denuncia.
Il documento è, dunque, di provenienza datoriale.
Vi è in atti (doc. 11 del fascicolo di primo grado), la mail del 15.12.2010 a firma del servizio "Tutela Aziendale Prevenzione e Proezione", con la quale - preso atto della rapina - veniva offerta (anche) al C. assistenza medica-psicologica al fine di mitigare gli effetti devastanti di una tale esperienza, innantizitto sotto il profilo mentale.
Ricordiamo che il trauma fu esponenziale, poiché, dopo la rapina si scoprì il fatto che si lavorava alla mercé del pubblico, SENZA ALCUNA PROTEZIONE.
Allorquando si maneggia danaro, il timore si trasforma in terrore se si subisce una rapina, tant'è che - come volevasi dimostrare -ignoti sono entrati indisturbatamente e sono usciti con 156.500,00 Euro altrettanto indisturbatamente.
Vi è in atti la nota Falcri (doc. 12 fascicolo di primo grado), con la quale - dopo la rapina - veniva formalizzata una violentissima contestazione al capo del personale, per l'evento delittuoso, ed in primo luogo per aver esposto il dipendente C. alla aggressione - solo per caso - priva di effetti nefasti.
Vi è in atti il certificato INAIL del 26.1.2011 (doc. 14 fascicolo di primo grado), in cui viene specificato che "emerge la responsabilità di TERZI nel determinismo dell'infortunio in oggetto", dunque il C. non si è procurato il danno da se medesimo.
Dunque, premesso che la rapina vi fu e ciò è certissimo, non si può condividere la sentenza impugnata, nella parte in cui a pagine 3 e 4 (nella parte su descritta in corsivo), afferma il difetto di istruttoria sul "fatto-lesioni", in primo luogo perché essi sono documentati e certi, per stessa ammissione datoriale, ed in secondo luogo perché le lesioni in commento (fisiche e psicologiche), sono state determinate da terzi e non auto provocate dall'appellante, per come indagato dalla commissione medica Inail.
Ne, d'altro canto, si può esigere che il ricorrente in prime cure articolasse una prova orale chiamando a deporre i rapinatori, per altro ancora oggi ignoti.
Si chiede, pertanto, le la Corte riformi la sentenza impugnata sul punto, dichiarando - invece - perfettamente raggiunta la prova in ordine alla esistenza del fatto e del danno, oltre che del nesso di causalità";
2) quanto alla domanda riconvenzionale e alle regole aziendali di accesso ai "mezzi forti" "Nella sentenza impugnata, a pagina 4 (rigo 16), si legge: "pacifica, infatti, risulta la violazione delle regole aziendali da parte del lavoratore.
Dalle dichiarazioni dei testi, infatti, è emerso che il C.L., nella circostanza, ha disatteso una precisa disposizione aziendale, la cui violazione risulta causa diretta della sottrazione del danaro, comunque essa sia avvenuta (sul fatto che sia avvenuta non vi è stata, evidentemente, né poteva esservi, alcuna contestazione). Ha dichiarato la testa P.A., all'epoca dei fatti impiegata presso la Filiale di R.:....E' a mia conoscenza che il sig. C. intorno alle 11:00 si recò da solo nel caveau per prendere denaro destinato al carico del bancomat che era in superficie....Confermo che il direttore aveva dato disposizione che le attività nel caveau dovevano essere fatte in due, unitamente alla collega Z..".
Scrive ancora il giudice di prime cure a pagina 5 "...la condotta consistita nell'apertura del caveau in orario lavorativo e senza l'assistenza (o se si vuole il controllo) di altro dipendente è, per contro, riscontrata ed in essa si sostanzia, appunto, la violazione degli obblighi contrattuali che ha reso possibile la sottrazione del denaro".
In buona sostanza, il giudice di prime cure, ha ritenuto C. co-responsabile della sottrazione di danaro, perché alle ore 11 sarebbe sceso nel caveau da solo e non unitamente ad altro collega.
Ebbene: tale obbligo non esisteva affatto, ed il C. era pienamente legittimato ad operare da solo nel sottosuolo nelle operazioni di caveau, ragion per cui - sul punto - la sentenza è errata e se ne chiede espressamente la riforma.
... Ricostruiamo le regole bancarie (documentate in atti) ed artatamente confuse dalla controparte.
C. era detentore d'ufficio di UNA chiave per l'apertura del caveau, nonché era responsabile della gestione dei "mezzi forti" e delle scorte principali dei valori (cfr. ordine di servizio individuale del 23.1.2006 a firma del direttore M.M., doc. n. 1 del fascicolo di primo grado).
Dunque, in quando responsabile dei valori del caveau era legittimato a maneggiarli, dando per scontato di essere "protetto" dall'intero apparato bancario (integrità dei muri perimetrali, videocamere, filtro in ingresso e in uscita dalla filiale, divieto di portare in filiale strumenti offendenti, collegamento con le forze di polizia ecc.) - tutti i presidi sin qui elencati ERANO ASSENTI il 15.12.2010.
Il maneggio danaro del caveau, consiste, in buona sostanza, nel prelevare e/o depositare valori nel sottosuolo, al fine di provvedere alle esigenze dei singoli cassieri o, ancora, dei mezzi forti di superficie. A detto maneggio il C. era autorizzato DA SOLO, anche per ovvi ed evidenti motivi, apparendo palesemente inutile impiegare due risorse per la normale attività "protetta" di sottosuolo.
Diversamente, l'impiego obbligatorio di due persone contemporaneamente, era (ed è) previsto dal regolamento bancario in atti di cui si dirà a breve più nello specifico: 1 - la mattina presto all'apertura della filiale allorquando occorre aprire l'ingresso principale del caveau, poiché per fare ciò occorrevano due chiavi in possesso di due persone (ricordiamo che C. era depositario solo di una chiave di tale portone);
2 - per la "ricarica" di contante nel bancomat di superficie.
Ecco il punto centrale della controversia: controparte ha sostenuto ed il giudice di prime cure ha focalizzato la propria attenzione, che anche l'attività del sottosuolo di prelievo contante (finalizzato o meno a ricaricare il bancomat) andasse eseguita da due persone, mentre il C. la eseguì da solo.
Ciò è realmente falso: premesso che tutte le attività di prelievo contante dal caveau del sottosuolo sono, per loro natura, preordinate ad un utilizzo - poi - di superficie (prelevare danaro dal sottosuolo, per lasciarlo nel sottosuolo è ovviamente illogico), se fosse come afferma la controparte (e la sentenza impugnata), allora tutte le attività di sottosuolo andavano compiute da due dipendenti.
La verità, invece, è un'altra ed è tutta documentata in atti: il maneggio danaro nel sottosuolo era pertinenza unica del C. che poteva e doveva compierla da solo, LA SUCCESSIVA RICARICA DEL BANCOMAT IN SUPERFICIE, andava svolta in due.....proprio perché IN SUPERFICIE.
MA LA RAPINA E' AVVENUTA NEL SOTTOSUOLO, C. ED IL DANARO IN SUPERFICIE NON CI SONO MAI ARRIVATI! Chiariti tali passaggi del tutto dirimenti, passiamo alla fonte regolamentare. ... L'allegato regolamento di sicurezza fisica (doc. 15 fascicolo di primo grado), prevede quanto segue: art.3, gestione degli accessi alle filiali, 3.1 in tutte le filiali vi è un ingresso principale, di norma dotato di filtro d'ingresso; orbene il giorno della rapina e per tutto il periodo dei lavori in filiale il "filtro d'ingresso" altro non era che uno steward (non una guardia particolare giurata) adibito ad accogliere la clientela, e non era attivo alcun sistema metal detector, per come lamentato dalla stessa Falcri nella sua nota di protesta già in atti. Art. 6, gestione delle chiavi dei mezzi forti: per mezzi forti si intendono tutti gli apparati di sicurezza fisica passiva (tra cui appunto le casseforti ed il caveau). Il caveau della filiale di R. è un mezzo forte composto da una porta blindata e da una seconda porta, per aprire LA PRIMA PORTA BLINDATA OCCORRONO DUE CHIAVI ED UNA COMBINAZIONE, tutte nella disponibilità del solo direttore di filiale il quale, a mente del predetto art. 6, ne consegna una al tenutario (L.C. appunto) ed altra ad altro dipendente unitamente alla combinazione.
Sempre a mente dlel'art. 6 (pag. 33 del regolamento in esame) IL CAMBIO DELLA COMBINAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITO NELLE PRIME ORE DELLA MATTINATA DI GIORNATE NON PREFESTIVE, A BATTENTI APERTI E CON I CATENACCI ESTRATTI.
Dunque: due persone, con due chiavi diverse e una combinazione conosciuta solo da una delle due (non il ricorrente per come vedremo), combinazione per altro che viene (o dovrebbe essere) distrutta la sera e rigenerata dal Direttore tutti i giorni al mattino.
Veniamo ora a chiarire il perché la controparte continua imperterrita a parlare di "bancomat" e non già di caveau, come in realtà nel caso di specie dovrebbe, il motivo è molto semplice: IL CAVEAU DI GIORNO DEVE RESTARE APERTO E ALLO STESSO PUO' ACCEDERE ANCHE SOLO UNA PERSONA (per come avvenuto nel caso del ricorrente), MENTRE I BANCOMAT, COME NOTO, SONO APPARATI CHIUSI E NECESSITANO DI DUE PERSONE PER LE OPERAZIONI DI RICARICA.
Copiamo testualmente la regola tecnica descritta a pagina 35 del regolamento in esame: durante le ore di sportello (ndr e la rapina è avvenuta alle 11:20 in orario di sportello) con riferimento al caveau: il cancello/porta del caveau deve essere tenuto a chiave; la porta del caveau va tenuta APERTA con i catenacci espansi.
Ecco chiarito il motivo per il quale la controparte intende distogliere l'attenzione del Giudice dal caveau, PERCHE' LA PORTA DEL CAVEAU ERA E DOVEVA RIMANERE APERTA, PERCHE' AD ESSO NELLE ORE DI SPORTELLO DEVE POTER ACCEDERE UNO ED UN SOLO IMPIEGATO (IL RICORRENTE), UTILIZZANDO LA SOLA CHIAVE IN SUO POSSESSO (QUELLA DEL CANCELLETTO E NON ANCHE DELLA PORTA CORAZZATA).
Invero, mentre i bancomat proprio perché collocati in aree esterne o aree "self", devono essere ricaricati da DUE impiegati simultaneamente (ma si ripete non è il caso che ci occupa), il caveau è posto sottoterra, ha una prima grande porta che funziona solo se sono presenti due chiavi (per logica in possesso a due persone differenti), e si apre solo se la seconda persona (che non è il tenutario C.), inserisce la combinazione, la quale per altro viene distrutta al termine della sessione antimeridiana, e viene rigenerata dal Direttore alla mattina seguente (o almeno ciò doveva accadere).
Una volta aperta tale porta corazzata principale, la stessa, sempre a mente dell'art. 6.3 del regolamento, deve rimanere aperta per tutto l'orario di sportello, proprio perché il tenutario, ossia il ricorrente, possa poter accedere più volte al caveau durante l'orario d'ufficio; per fare ciò (oltre a detenere una delle due chiavi della prima porta che però è aperta) egli detiene la chiave del "cancello", che altro non è se non la seconda porta dietro la citata porta corazzata del caveau.
IL RICORRENTE, QUINDI, ERA AUTORIZZATO AD ACCEDERE AL CAVEAU DA SOLO, NON HA VIOLATO ALCUNA REGOLA TECNICA E NON DOVEVA ACCEDERVI IN COMPAGNIA DI NESSUN ALTRO!!!!!!!!!!
Tutta la ricostruzione offerta dalla controparte sul punto è palesemente, documentalmente e logicamente destituita di fondamento, oltrechè priva di pregio.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado appare infondata, oltreché inammissibile: in primo luogo non è stato il ricorrente a rapinare la banca, dunque, non ha cagionato alcun danno diretto.
Secondo, poi, egli non ha concausato alcun danno, invero come documentato in atti il ricorrente non ha eseguito alcuna manovra tecnica in violazione di legge o di regolamento; la rapina per come confessato da controparte in seno alla denuncia sporta ai Carabinieri, è avvenuta alle ore 11,25 circa, dunque ben oltre l'orario mattutino di apertura generale del caveau (unico momento in cui servono per forza DUE persone, entrambe con una chiave ciascuno e solo una delle due anche con la combinazione appena generata dal Direttore).
Terzo, vi è in atti la lettera del 23.01.2006, con cui l'allora Direttore Mignini affida le chiavi del caveau MA NON ANCHE LA COMBINAZIONE, al C. nominandolo "tenutario", e le chiavi in questione sono UNA DELLA PORTA CORAZZATA ED UNA DEL CANCELLO (MA NON ANCHE LA SECONDA CHIAVE DELLA PORTA CORAZZATA).
Che si tratti quindi di due chiavi non sufficienti a consentire al C. ad aprire il caveau è testimoniato dal fatto che, l'art. 36 del regolamento imponeva come ancora oggi impone al direttore di generare la combinazione ogni singola mattina, e a consegnare la seconda chiave AD ALTRO DIPENDENTE.
Dunque, il ricorrente senza la seconda chiave della porta principale del caveau, ma soprattutto senza la combinazione, non poteva aprire alcunché alle ore 8.30 del mattino.
Controparte non dice il vero quando afferma che C. avrebbe aperto da solo un caveau, CIO' ERA IMPOSSIBILE senza conoscere la combinazione.
Il C. non ha causato, né concausato alcun danno economico alla Banca, ascrivibile esclusivamente ai rapinatori, dovendosi semmai applicare il principio ex art. 1227 c.c., per concorso colposo del creditore, nella misura in cui la stessa Banca omettendo tutti i controlli anche minimi e basilari durante i lavori di ristrutturazione, ma soprattutto avendo omesso di mantenere in stato d'uso i sistemi di video sorveglianza, ha di fatto facilitato la esecuzione della rapina, mettendo come nel caso di specie a repentaglio la stessa vita del ricorrente".
L'appello incidentale mira all'affermazione dell'esclusiva responsabilità dell'appellante principale rispetto al danno subito dalla Banca, richiesto in risarcimento in via riconvenzionale, e alla conseguente condanna del sig. C. al risarcimento dell'intero importo del danno dovuto alla sottrazione del denaro.
L'appello del sig. C. va respinto con riferimento alla parte relativa alla domanda risarcitoria da lui spiegata ai sensi dell'art.2087 c.c., mentre va accolto quanto alla parte relativa alla parziale affermazione della sua responsabilità nei confronti della Banca, con conseguente rigetto del gravame incidentale di B.N. spa.
Orbene, il Tribunale ha respinto la domanda ai sensi dell'art. 2087 c.c. del dipendente della banca, basata sull'assunto di avere subito una rapina mentre prelevava del denaro dal caveau sotterraneo, reso accessibile dal venire meno dei dispositivi di sicurezza per via dei lavori in corso presso la sede della filiale, stante la presenza di operai che vi lavoravano anche in orario di apertura; ha in parte accolto la riconvenzionale della banca avente ad oggetto la rifusione del danno subito per effetto della rapina, affermando, in pratica, che l'evento è avvenuto perché il dipendente ha violato le disposizioni impartite dal direttore secondo cui, viste le condizioni di lavoro particolari, dovevano esserci due dipendenti mentre si faceva l'operazione al caveau, mentre è pacifico che è andato da solo; ha ridotto della metà la posta risarcitoria, avendo ritenuto il concorso di colpa dell'istituto di credito, per effetto della totale assenza, quel giorno, dei sistemi di sicurezza.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la disamina delle deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, consenta di condividere la sentenza in punto di rigetto della domanda del lavoratore.
Orbene, il ricorrente, in primo grado, ha affermato che le deficienze dei sistemi di controllo dovute ai lavori in corso hanno causato l'accesso di estranei al caveau della banca, dove è avvenuta la rapina; sennonché dalle testimonianze è emerso: che il caveau era blindato - e per questo motivo non c'era e non vi era mai stata sorveglianza interna; che si poteva accedere solo con due chiavi che deteneva il ricorrente e con l'apposita combinazione; che di fronte al caveau stazionava la guardia giurata non armata.
Ed allora, siccome solo il ricorrente, in pratica, poteva entrare nel locale blindato, egli avrebbe dovuto allegare e provare che i rapinatori lo hanno minacciato per aprire ed entrare; al più i rapinatori avrebbero potuto seguirlo mentre compiva tutte le complesse operazioni di apertura, ma questo non è dedotto; nell'atto di appello si afferma che l'accesso al caveau era possibile scendendo dal salone verso i locali seminterrati, ma tale circostanza è rimasta del tutto sfornita di prova; sta di fatto che per entrare nel caveau era necessario svolgere tutta una serie di operazioni che il ricorrente o ha fatto sotto minaccia (ma non lo ha detto; ed in quel caso avrebbe potuto avere rilievo il decifit di controllo, che avrebbe consentito l'accesso agli estranei nei locali della banca), o ha fatto volontariamente senza seguire tutte le cautele e le precauzioni prescritte dal codice aziendale (di qui discenderebbe la sua colpa).
L'incertezza totale, dunque, sulla dinamica dei fatti - elemento costitutivo del diritto azionato rispetto al quale il lavoratore aveva un preciso obbligo di allegazione e prova; -, per come affermato dal Giudice di primo grado, comporta la conferma, in parte qua, della sentenza gravata.
Quanto alla riconvenzionale della Banca, si osserva che questa, nella memoria di costituzione in appello, afferma che:
- non vi è alcun riscontro oggettivo del fatto che il 15/12/2010 si sia effettivamente verificata una rapina presso la Filiale di R. del B.N. S.p.A.;
- non è vero che la Banca avrebbe confessato di avere subito la rapina, essendosi limitata a denunciare i fatti per come riferiti dal sig. C.;
- non è vera la ricostruzione dei luoghi fornita dall'appellante e non è vero, in particolare, che i presunti rapinatori potevano accedere e fuggire dalla Filiale di R. dal piano interrato, senza attraversare la Filiale posta al piano terra.
Tali affermazioni contribuiscono ad aumentare lo stato di incertezza circa la dinamica dei fatti - stato di incertezza che si riflette pure sulla ritenuta responsabilità del lavoratore.
Insomma, sarebbe stato decisivo sapere come i presunti rapinatori siano entrati nel caveau - e poi vi siano usciti - e, sul punto, l'onere di allegazione e prova è del lavoratore, come già rilevato: se fossero entrati dalla filiale, allora egli avrebbe avuto ragione nel sostenere la responsabilità della parte datoriale, ma se, come sembrerebbe affermare pure il dipendente nel ricorso in appello e come adombrato dalla Banca (v. supra), avrebbero potuto entrare anche dall'esterno (senza cioè utilizzare i sovrastanti locali della filiale), allora non c'è né la prova della responsabilità della Banca (perché l'adozione delle ordinarie misure di sicurezza a presidio dei sovrastanti locali della Filiale non avrebbero impedito l'accesso ai rapinatori dall'esterno), né di quella del lavoratore (perché, anche se egli avesse adottato tutte le cautele dettate dal regolamento aziendale, si sarebbe comunque trovato a tu per tu con i malviventi direttamente nel caveau).
In definitiva, la stessa incertezza sulla dinamica dei fatti che impedisce l'accoglimento della domanda risarcitoria del lavoratore, esclude che possa essere accolta quella della Banca.
Ne discende che la sentenza vada riformata, con conseguente rigetto sia del ricorso di C.L. che della riconvenzionale di B.N. spa.
La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C.L., con ricorso in data 30 aprile 2018, e sull'appello incidentale di B.N. spa, con memoria notificata il 7.1.2019, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 2062/2017, resa in data 29.11.2017, così provvede:
1. Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, assorbito quello incidentale, in parziale riforma della sentenza gravata, rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da B.N. spa;
2. compensa tra le parti le spese del doppio grado di lite;
3. conferma nel resto;
4. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dagli stessi proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Conclusione
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 24 ottobre 2019.
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2019.
