REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica nella persona della dott.ssa DE SANTIS con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal dott. L. sostituto e con l'assistenza della dott.ssa L. assistente ha pronunciato la seguente :
SENTENZA
Nel procedimento penale a carico di:
1 M.S., n. a S.G.R. il (...), res. a M. via D.S., 3
AA DD PRESENTE
ARR. IL 04/03/13; AA DD 05/03/13; LIB. 18/03/13
2 L.G., n. a M. il (...), ivi res. via G. di V., 251
(...) PRESENTE
ARR. IL 04/03/13; LIB. IL 05/03/13
Avv. G Esposto di fiducia presente (...)
(...)
TUTTI
A) del reato di cui all'art 588 c.p. comma 2, poiché, assieme ad un quarto soggetto rimasto ignoto partecipavano ad una rissa in cui il M. riportava lesioni consistite in "lesioni da taglio plurime"giudicate guaribili in gg 25, l'Umbriano riportava lesioni consistite in "frattura chiusa di più costole-fratture costali bilaterali" giudicate guaribili in gg 25, mentre il L. riportava lesioni consistite in "dolenzia con piccola abrasione superficiale mano destra, tumefazione angolo mandibolare dx"
In Manfredonia il 4.3.2013
Il solo U.D.
B) del reato p. e p dall'art 4 L. n. 110 del 1975 poiché senza giustificato motivo portava al di della sua abitazione un coltello tipo "Rambo" della lunghezza complessiva di cm 37 e con lama di cm 24 -
In Manfredonia il 4 .3.2013
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto del 5.3.2013 il pubblico ministero in sede chiedeva la convalida dell'arresto effettuato in data 4.3.2013 alle ore 17,15 a carico di M.S., L.G. e U.D. e contestualmente ne disponeva la citazione diretta a giudizio innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica in relazione al reato in epigrafe indicato (cui si aggiungeva, quanto al solo U., una ulteriore contestazione ai sensi dell'art. 4 L. n. 110 del 1975).
All'udienza del 5.3.2013, in sede di convalida, erano presenti l'unico difensore di fiducia del M. e del L. e quello di ufficio dell'U., nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., stante l'assenza del difensore di fiducia nominato da costui all'atto dell'arresto; era altresì presente unicamente l'indagato L. (che decideva di non avvalersi della facoltà di non rispondere), risultando il M. ricoverato presso il nosocomio di Manfredonia per ragioni conseguenti ai fatti oggetto del processo (cfr. certificato Asl emesso in data 4.3.2013 attestante la sottoposizione del medesimo ad intervento chirurgico ed una prognosi di venticinque giorni salvo complicazioni) ed essendo pervenuta richiesta di ricovero anche per l'U. a firma del proprio medico di base datata 5.3.2013. L'arresto veniva convalidato e, ravvisandosi esigenze cautelari attuali e concrete nei soli confronti del M. (in ragione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, dei precedenti al medesimo ascritti, della negatività della prognosi di cui all'art. 275, comma 2 bis c.p.p. e della mancata acquisizione di elementi suscettibili di favorevole valutazione nei confronti dell'indagato, ai sensi dell'art. 292, comma 2 ter, c.p.p., non avendo il medesimo reso interrogatorio), veniva applicata nei confronti di costui la misura cautelare degli arresti domiciliari; contestualmente, veniva fissato per il successivo 12.3.2013 l'interrogatorio di convalida; nel contempo, veniva disposta l'immediata rimessione in libertà degli altri coindagati, ove non ristretti per altra causa. Quindi, instauratosi il giudizio direttissimo, veniva disposto un rinvio preliminare per la celebrazione del processo all'esito degli incombenti di cui sopra e delle relative notifiche nei confronti dei soggetti non comparsi.
All'udienza di convalida del 12.3.2013 anche il M. decideva di non avvalersi della facoltà di non rispondere e rendeva dunque interrogatorio.
All'udienza dibattimentale del 18.3.2013, celebrata alla presenza degli imputali M. e L., regolarmente instauratosi il contraddittoric, preliminarmente il difensore di fiducia dell'U. anticipava la propria opzione per la definizione della posizione del proprio assistito mediante giudizio abbreviato; pertanto il Tribunale, in previsione della sussistenza di una possibile causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p. nella definizione del giudizio nei confronti dei coindagati M. e L. , disponeva lo stralcio di tu li gli atti inerenti la posizione di U.D. e la formazione di un autonomo fascicolo a suo carico, che rimetteva al Presidente di Sezione per il segui :o di competenza, conformemente ai criteri di ripartizione degli affari vigenti in questo Ufficio. All'esito, aperto il dibattimento, le parti articolavano le rispettive richieste istruttorie: ai sensi dell'art. 493 c.p.p., chiedevano concordemente l'acquisizione al fascicolo del dibattimento degli atti del fascicolo del pubblico ministero a firma del verbalizzanti Bertozzi e Bottari citati come testi della pubblica accusa, sia pure limitatamente a quanto da questi direttamente accertato. Nel contempo, il pubblico ministero rinunciava all'esame dei citati testi; perciò il Tribunale, nulla osservando a difesa, ne revocava la relativa ordinanza ammissiva. Il pubblico ministero produceva altresì i certificati medici e la fotocopia dell'arma sottoposta a sequestro nei confront dell'U.. La difesa chiedeva l'escussione del teste T.M. e l'esame di entrambi gli imputati e produceva prove documentali e fotografiche. Veniva dunque escusso il teste T. ed, all'esito, il Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili tutti gli atti legittimamente confluiti nel fascicolo del dibattimento e aperta la discussione; il pubblico ministero e il difensore rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale. Il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.
Fatto e diritto
Sulla base delle prove orali e documentali legittimamente acquisite nel corso dell'istruttoria non può essere affermata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli odierni imputati in ordine al reato ai medesimi contestato.
par.1. Analisi degli elementi di prova.
Le prove oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale sono il verbale di arresto in flagranza del 4.3.2013, i verbali di perquisizione personale e sequestro del 4.3.2013, operato, quest'ultimo, a carico del solo U. (trattandosi di corpo del reato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 235 e 253 c.p.p.), la comunicazione di notizia di reato del 6.3.2013, la documentazione prodotta in udienza dalle parti e le dichiarazioni rese dal teste T. e da entrambi gli imputati, sia nel corso del dibattimento che in sede di convalida, essendo gli stessi legittimamente confluiti nel fascicolo del dibattimento (cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 33387/2008), anche in virtù del richiamo e rinvio ai medesimi operato dal M. e dal L. nel corso del rispettivo esame.
Da tali atti emerge che in data 4.3.2013 gli agenti del N.o.r. di Manfredonia, a seguito di una segnalazione della locale centrale operativa, giungevano in località "Mezzanelle", e precisamente in corrispondenza del tratturo comunale che collega via della Transumanza con la zona artigianale D32, avendo ricevuto la segnalazione di "un accoltellamento" (). Quivi rinvenivano tre soggetti, dei quali: uno in posizione supina "intento a litigare con altra persona che sedeva sul dorso dello stesso" (in seguito identificati rispettivamente nell'U. e nel M.) ed un terzo (successivamente identificato nel L.), che, alla loro vista, si avvicinava consegnando loro un grosso coltello; cercavano, dunque, di dividere i contendenti, notando, altresì, che uno di essi presentava diversi tagli di coltello sul giubbotto. Nel contempo, giungeva in loco il personale del servizio 118, che provvedeva a trasportare con urgenza il M. presso il locale nosocomio. Dagli ulteriori accertamenti effettuati nelle immediatezze dei fatti emergeva che, in occasione dell'occorso, veniva rinvenuto un coltello di tipo "rambo" della lunghezza complessiva di cm 37 (di cui 24 di lama); e che, per effetto dello stesso, al M. venivano diagnosticate "lesioni da taglio plurime" necessitanti intervento chirurgico, all'U. la frattura di più costole e al L. "dolenzia su piccola abrasione superficiale mano dx. Piccola tumefazione angolo mandibolare dx".
Nel corso del dibattimento, entrambi di imputati confermavano quanto riferito, previi avvertimenti di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p., nel corso dell'interrogatorio di convalida, ovvero che:
- il pomeriggio del 4.3.2013 si trovavano nella zona artigianale di Manfredonia in quanto si erano recati, a bordo di un'autovettura condotta da. M., ad una autocarrozzeria, per ritirare l'autovettura di proprietà della moglie del L. che avevano, tuttavia, parcheggiato in zona, essendo il suddetto imputato sprovvisto di patente, poiché sospesa; - nel percorrere la strada dell'occorso, avevano incrociato l'U. (persona sconosciuta a entrambi), a propria volta a bordo della propria autovettura, che procedeva nella direzione opposta;
- nel percorrere la strada dell'occorso, avevano incrociato l'U. (persona sconosciuta a entrambi), a propria volta a bordo della propria autovettura, che procedeva nella direzione opposta;
- poiché la strada era stretta e non consentiva il passaggio contestuale di due autoveicoli, sia il M. che l'U. si erano reciprocamente invitati a spostarsi; ne era sorto un diverbio, nel corso del quale i tre erano scesi dalle autovetture.
Il M. ha altresì specificato che, ad un certo punto, aveva avvertito un colpo e, resosi conto che l'U. aveva in mano un coltello, lo aveva colpito a propria volta, tentando nel contempo di bloccargli la mano.
A propria volta, il L. ha riferito di essere intervenuto e di aver sottratto il coltello all'U. ferendosi in questo frangente, e di avere poi consegnato l'arma ai carabinieri; e che la prima persona intervenuta nelle immediatezze dei fatti era stato un vigilante, cui aveva chiesto di allertare le forze dell'ordine.
Dal canto suo, il teste T.M.C., nella qualità di guardia giurata in servizio presso l'istituto di vigilanza "Black security" ha riferito che:
- il 4.3.2013, alle ore 17.15 circa, mentre era in un auto di lavoro intento a svolgere il servizio di zona di radio allarme e pronto intervento e transitava per via della Transumanza, nella zona artigianale di Manfredonia allorquando veniva fermato da alcune persone che non conosceva e che gli indicavano che era in corso una lite;
- arrivato a circa venti metri dal luogo in cui si trovavano gli odierni imputati aveva visto un soggetto a terra, un altro ricurvo sul primo (successivamente identificato nell'imputato M., presente in aula al momento della testimonianza, n.d.e.) ed un terzo (successivamente identificato nell'imputato L., presente in aula al momento della testimonianza, n.d.e.) a distanza di qualche metro, specificando che "probabilmente" in mano aveva un coltello;
- data la gravità della situazione, aveva immediatamente chiamato il 113, giacchè nel corso del proprio giro di lavoro aveva avuto modo di notare nelle vicinanze una pattuglia intenta a compiere accertamenti mediante l'istituzione di un posto di blocco;
- subito dopo, si era avvicinato ai tre ed aveva tentato di spostare il M., accasciato a ridosso dell'U., ma aveva desistito in ragione della gravità dei fatti, in quanto aveva le mani sporche di sangue; nel frattempo, però, costui gli aveva chiesto di chiamare un'ambulanza, cosa che aveva fatto;
- dopodichè, essendo nel frattempo arrivata la pattuglia dei carabinieri, aveva guidato gli agenti sul luogo dell'occorso;
- qui aveva notato, in lontananza, ossia al di là del punto in cui aveva rinvenuto i tre soggetti, due autovetture, verosimilmente di grossa cilindrata, una di colore scuro (forse nero) ed una di colore chiaro (probabilmente beige), parcheggiate in prossimità di una stradina laterale e nello stesso senso di marcia: non riusciva, però, ad essere più preciso perché, data la concitazione del momento, non aveva osservato con attenzione i particolari in questione;
- la strada in cui si erano verificati i fatti aveva dimensioni tali da non consentire il passaggio contemporaneo di due autovetture in senso parallelo.
par.2. Valutazione degli elementi di prova.
Le risultanze suindicate comportano la necessità di addivenire ad una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., mancando la prova in merito alla sussistenza del fatto - reato contestato agli odierni imputati.
Secondo la Suprema Corte, infatti, "per la configurazione del reato di rissa è necessario e sufficiente che, nella violenta contesa, vi siano gruppi contrapposti, con volontà vicendevole di attentare all'altrui incolumità personale" (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 24630/2012), individuandosi tali gruppi contrapposti in numero ora "non inferiore a tre" (cfr. Cass. pen., sez. V, n. 11245/1988), ora "superiore a tre" (crfr. Cass. pen., sez. I, n. 1476/2008).
Nel corso della presente istruttoria alcun riscontro è emerso, anzitutto, in merito alla concomitante presenza di un quarto soggetto non identificato e di cui si dà atto nel capo di imputazione; tuttavia, questo Tribunale condivide la prima delle due interpretazioni richiamate: basti osservare che il Legislatore, quando ha inteso attribuire rilevanza penale ad una condotta perpetrata da un numero specifico di soggetti, lo ha espressamente indicato: è, ad esempio, il caso di cui all'art. 416 c.p. Da questo punto di vista, dunque, la mancata individuazione di tale ulteriore individuo non assume rilievo ai fini della presente decisione, se non nel dare atto d(...) una prospettiva investigativa rimasta priva di riscontro.
È sì emerso che si è verificata una contesa tra soggetti facenti capo a due posizioni contrastanti e che tale contesa ha dato origine al compimento di atti di violenza.
Manca, però, la dimostrazione della coscienza e volontà di partecipare alla mischia, e, specie quanto al L., di una compartecipazione criminosa, quantomeno a livello morale (), idonea a reputare integrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, e cioè con la certezza necessaria ed idonea a giustificare una affermazione di penale responsabilità, la fattispecie di reato contestata.
Di contro, gli odierni imputati hanno fornito una propria versione in merito alla estraneità del L. ed alla non volontarietà da parte del M. rispetto alla condotta agli stessi addebitata che - pur tenendo conto del fatto che i due siano accomunati da un'unica posizione processuale e che sarebbero stati in condizioni di assistersi e supportarsi reciprocamente in occasione: dell'evento de quale rispondono - è risultata estrinsecamente accreditata sulla base di molteplie elementi. Il riferimento è, anzitutto, al contenuto delle dichiarazioni fornite dal teste della difesa, che ha rinvenuto il L. in una posizione defilata rispetto al M. ed all'U. ed ha confermato di essere stato sollecitato da costui ad interpellare le forze dell'ordine; alla compatibilità delle ferite riportate dal M. con l'arma sequestrata all'U.; alla circostanza che anche gli stessi verbalizzanti, in loco, abbiano riscontrato la presenza dei soggetti negli stessi termini e nelle stesse posizioni dai medesimi riferiti; alla compatibilità delle ferite riportate dal L. sulla mano destra e dall'U. con la dinamica dei fatti da questi descritta, anche in merito al proprio apporto; ed, infine, alla documentazione fiscale fornita dal medesimo L. e relativa alle riparazioni effettuate presso l'autofficina. A tutte queste circostanze si aggiunge il rilievo che il teste T., accorso prima degli agenti, ha riferito di essere stato direttamente interpellato dal L., nonché di aver preso atto, al momento del rispettivo intervento, di una situazione statica e non dinamica, ovvero la condotta eventualmente perpetrata risultava in entrambi i casi già cessata: questo dato appare significativo, in quanto indicativo del carattere accidentale e non intenzionale della contesa e del coinvolgimento di ciascuno dei protagonisti nei termini in cui si è anticipato.
Le dichiarazioni rese dal teste T. devono ritenersi accreditate in quanto il medesimo imputato L., nel corso della convalida, e dunque subito dopo il proprio arresto, ha raccontato di aver avvicinato una guardia giurata, senza tuttavia essere in grado di riferirne il nome; ed, inoltre, sulla scorta di quanto riferito dai verbalizzanti accorsi in loco, che hanno dato atto di essere stati avvicinati dal L. e che costui, di propria iniziativa, ha consegnato loro il coltello.
Circa, poi, la piccola tumefazione riscontrata sul volto del L., che, secondo la prospettazione accusatoria, ne implicherebbe un diretto ed attivo coinvolgimento nell'azione delittuosa, occorre tener conto di due elementi: per un verso la stessa non risultava presente in occasione dell'udienza di convalida celebrata ad un solo giorno di distanza dai fatti oggetto dell'odierno giudizio; e, per altro verso, essa non potrebbe, per sé sola, ed in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi, assurgere ad elemento di prova idoneo a supportare una pronuncia di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", specie in presenza - come nel caso in questione di elementi di segno inverso.
Del pari, appare un elemento ambivalente e non suscettibile di uno sviluppo processuale autonomo ed autosufficiente il fatto che i verbalizzanti abbiano affermato di essere intervenuti per un "accoltellamento", mentre il teste T., nel riferire di averli allertati, abbia dato in dibattimento atto di essere intervenuto in una "lite".
Analogamente, quanto sinora rappresentato induce ad affermare che non sussistono elementi per poter qualificare la condotta in questione neanche ai sensi degli artt. 582 - 583 c.p.
Nel caso di specie, pur essendo stato acclarata la materialità di un evento lesivo perseguibile d'ufficio, e tenendo conto del fatto che, secondo costante giurisprudenza, la fattispecie in questione può finanche concorrere con quella di cui all'art. 588, comma 2, c.p.p. (cfr. Cass. pen., sez. I, n. 283/2009. n. 20933/2008), manca qualunque riscontro, quanto al L., di una compartecipazione -materiale o morale - allo stesso, e quanto anche al M., circa la coscienza e volontà di ledere l'altrui integrità fisica, avendo, di contro, quest'ultimo affermato di aver agito per legittima difesa.
Invero, dall'istruttoria compiuta non è emerso alcun elemento idoneo ad accreditare, a livello estrinseco, quest'ultima tesi, che postulerebbe un previo positivo e rigoroso accertamento in merito agli elementi oggettivi e soggettivi che ne legittimano l'operatività, ed in particolare anche in merito alla coscienza e volontà criminosa in capo all'U., la cui posizione è stata stralciata, ed alla proporzionalità della reazione del M. rispetto alla condotta di costui, ovvero al ruolo nel contempo svolto dal L..
All'assoluzione consegue, ai sensi dell'art. 532 c.p.p., la necessità di disporre l'immediata scarcerazione dell'imputato M., ove non detenuto per altra causa.
La riserva della motivazione in giorni trenta risponde alle esigenze organizzative derivanti dalla recente collocazione nell'ufficio.
P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p., assolve M.S. e L.G. dal reato ai medesimi ascritto perché il fatto non sussiste.
Visto l'art. 532 c.p.p., ordina l'immediata liberazione di M.S. ove non detenuto per altra causa secondo il disposto di cui agli artt. 131 e 154 bis c.p.p.
Riserva i motivi nel termine di giorni trenta.
Conclusione
Così deciso in Foggia, il 18 marzo 2013.
Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2013.
