VENEZIA: Tribunale Venezia, Sez. lavoro, Sent., 03/05/2022, n. 317 Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Martedì, 03 Maggio 2022 15:53

Tribunale Venezia, Sez. lavoro, Sent., 03/05/2022, n. 317 Svolgimento del processo - giusto riconoscere alla guardia giurata non armata il miglior trattamento economico previsto dal contratto collettivo dei proprietari di ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 03/05/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1631/2021 RG avente ad oggetto: " retribuzione - art. 36 Costituzione - proporzionalità e sufficienza "

TRA

K.S. - rappresentato e difeso dagli Avvocati ZANETTI LUCA e LAUDI CHIARA FRANCESCA MARIA ed elettivamente domiciliato ( Indirizzo Telematico)

- ricorrente

E

E.B. S.R.L. in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato CANDEO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata in VIA SQUERO, 12 35043 MONSELICE,

-resistente
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 09/10/2021 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, deduce di essere stato assunto in data 19.11.2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part time e poi da gennaio 2020 full time, inquadro nel livello F CCNL dipendenti istituti e imprese di vigilanza privati e servizi fiduciari- sezione servizi fiduciari con previsione di una paga base oraria lorda di euro 4,72; di essere stato licenziato per giustificato motivo oggettivo a seguito di procedura di cambio di appalto intervenuta in data 30/11/2020; di avere svolto mansioni di portierato, ronda notturna non armata, controllo accessi in entrata ed uscita con registrazione dell'utenza (ditte esterne), gestione allarmi e pronto intervento, verifica di tutte le porte con disposizione delle chiavi presso la S. S.p.A. di P. M. in Via dell'I. 22; di aver lavorato su tre turni con due giorni di riposo settimanali non coincidenti con la domenica. Eccepisce la illegittimità dell'art. 23 CCNL servizi fiduciari per contrasto con l'art. 36 Costituzione stante la inadeguatezza della retribuzione percepita e chiedendo dunque l'adeguamento della retribuzione percepita secondo il livello 2 CCNL M. con la condanna della società resistente al pagamento di € 4.669,45; chiede inoltre il pagamento del contributo per l'iscrizione al Fondo F. ex art. 32 CCNL applicato.

Nel costituirsi E.B. S.R.L. ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e chiesto il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente.

1. Si condivide quanto già affermato da altro giudice di questa Sezione (sentenza n. 188/2021 del 13.5.2021)a cui si farà ampio riferimento, con le ulteriori precisazioni che si seguono.

2. Quanto al contributo F. la pretesa trova fondamento nell’ art. 32 CCNL dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privati e servizi fiduciari - Sezione servizi fiduciari rubricato "Assistenza sanitaria integrativa" in forza del quale "Per il personale adibito ai servizi fiduciari è dovuto un contributo a carico dell'azienda pari a 12 Euro/mese, a partire dal 1 luglio 2013, per l'iscrizione al fondo F. Le parti si danno atto che il contributo a carico dell'aziendaè parte integrante del trattamento economico contrattuale, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle quote di cui al precedente comma sarà tenuta ad erogare un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30 lordi mensili, da corrispondere per 13 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 23".

3. Tale norma dunque prevede un’ obbligazione alternativa ex art. 1285 c.c. disattesa dalla parte convenuta. Il ricorrente ha agito lamentando il mancato versamento del contributo per tutta la durata del rapporto di lavoro e quindi € 420 = € 30 x 14 mensilità.

4. Nel costituirsi parte resistente ha eccepito in compensazione il proprio credito per l'indebito retributivo corrisposto pari ad € 369,55, netti, di cui al punto 6 della memoria difensiva: la paga base relativa al "lavoro ordinario festivo e domenicale" era stata indicata due volte all'interno della busta paga ovvero sia sotto la voce "lavoro ordinario" sia sotto la voce "domenicale/festivo 40%"; in tale ultima voce della busta paga, si sarebbe dovuto riportare la sola maggiorazione del 40% e non nuovamente la paga base (già indicata nel lavoro ordinario) più la maggiorazione, in conseguenza di tale errore la società aveva corrisposto al ricorrente la paga base doppia del lavoro ordinario svolto nei giorni festivi e domenicali e ciò sin da maggio 2020. Alla prima udienza la difesa del ricorrente ha accettato la compensazione tra le somme erogate erroneamente all'azienda per maggiorazione con le somme richieste per F.. Con le note conclusive la società ha dato atto di aver corrisposto il residuo di € 50,45 (doc. 17), e la circostanza non è stata contestata, sicché deve dichiarsi cessata la materia del contendere sul punto.

5. Quanto alla violazione dell'art. 36 Costituzione il ricorrente lamenta la previsione, da parte del CCNL Vigilanza non armata, applicato al rapporto di lavoro intercorso con E.B., avente ad oggetto mansioni di addetto a custodia e sorveglianza di siti e immobili, di una retribuzione ingiusta, al di sotto della soglia di povertà, in violazione dell’ art. 36 Costituzione.

6. Come noto il giudizio di sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost. deve essere effettuato rispetto alla retribuzione nel suo complesso e non alle singole componenti ( vd. Cass. 470/2002) e secondo la giurisprudenza costante della S.C. condivisa da questo giudice vi sono delle componenti aggiuntive non riferibili al principio costituzionale di talché sono esclusi gli scatti di anzianità ( ex plurimis Cass. 11881/1990), le mensilità aggiuntive oltre la 13 mensilità (ex plurimis Cass. 6273/1987, Cass. 10465/2000), le indennità accessorie, mentre normalmente è sufficiente la paga base e la contingenza a "a meno che anche la valutazione di altri istituti contrattuali sia dimostrata essenziale e imprescindibile per rendere la retribuzione adeguata e giusta ai sensi della norma costituzionale" (Cass. 3749/2000; Cass. n. 27138/2013 secondo cui la giusta retribuzione è "costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima", con esclusione delle voci retributive "tipicamente contrattuale"), mentre deve essere compreso il compenso per l'eventuale lavoro aggiuntivo (Cass. 10465/2000).

7. Per quanto riguarda il contratto collettivo da prendere quale riferimento, costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 cod. civ., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata (vd. Cass. 11372/2008).

8. Ed invero, la natura privatistica dell'autonomia collettiva e la perdurante inattuazione dell'art. 39, comma 2, Cost. esclude il contratto collettivo dal novero delle fonti del diritto oggettivo sicché il fondamento della sua vincolatività nei confronti dei singoli datori di lavoro e lavoratori può essere rinvenuto solo nella volontà di entrambe le parti del rapporto individuale di sottoporsi alla disciplina collettiva.

9. La qualificazione del contratto collettivo di diritto come fonte negoziale (peraltro, distinta e non incorporata nel contratto individuale) con efficacia limitata ai soli soggetti consenzienti rende inapplicabile le disposizioni di cui all'art. 2070 c.c. (che imponevano l'applicazione del contratto collettivo corporativo corrispondente all'attività esercitata dall'imprenditore) ed il datore di lavoro che non si sia già spontaneamente vincolato è libero di rifiutare qualsiasi contratto collettivo oppure è libero di scegliere quello ritenuto più conveniente, con i soli limiti della retribuzione proporzionale e sufficiente - che il giudice può individuare in quella fissata da altro c.c.n.l. considerato equitativamente più adeguato - della oggettiva inutilizzabilità di clausole che presuppongono una differente realtà produttiva (quali, ad esempio, quelle sulla classificazione del personale), nonché le regole poste in materia di minimale contributivo, che attengono al solo rapporto previdenziale e sono limitati alla sola parte economica.

10. Non si tratta dunque di affermare la "illegittimità" di una norma contrattuale o di chiedere l’"applicazione" di un contratto collettivo al posto di quello applicato dalla società, quanto piuttosto di verificare se la retribuzione riconosciuta al lavoratore sia adeguata al minimo costituzionale di cui all'art. 36.

11. Dunque, come già riconosciuto da altra giudice di questa sezione con la sentenza n. 188/2021, la doglianza del ricorrente è fondata come da precedenti dallo stesso dimessi in atti, segnatamente sentenza del Tribunale di Torino n. 1128/2019 est. Paliaga e sentenza del Tribunale di Milano in RG 2505/2020 est. Cassia, precedute, sulla medesima questione, da sentenza del Tribunale di Milano in RG 2002/2016 est. Mariani, confermata da Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1885/2017 pubbl. il 28/12/2017 RG n. 1907/2016. Non constano pronunce specifiche di Cassazione.

12. I fatti sono pacifici: il ricorrente è stato assunto il 19.11.2019, inquadrato nel livello F CCNL, part time al 75%, e poi full time, con una retribuzione di fatto mensile pari ad € 817,74 di cui € 797,14 per PBTC ed € 20,00 acconto, paga oraria di € 4,72335.

13. Le mansioni, come descritto in ricorso e non contestato, sono state di portierato, ronda notturna non armata, controllo accessi in entrata ed uscita con registrazione dell'utenza (ditte esterne), gestione allarmi e pronto intervento, verifica di tutte le porte con disposizione delle chiavi presso la S. S.p.A. di P. M. in Via dell'I. 22, pacificamente corrispondenti, nel CCNL applicato Sez. Servizi Fiduciari, al livello F = livello D ma con minore esperienza - così definito "Appartengono a questo livello i lavoratori, adibiti ad operazioni di media complessità, anche l'utilizzo di mezzi informatici per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite; A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) Addetto all'attività per la custodia, la sorveglianza e la fruizione di siti ed immobili; 2) Addetto all'attività di gestione degli incassi e di riscossione delle contravvenzioni in genere e bollette; 3) Addetto all'attività di controllo degli accessi, regolazione del flusso di persone e merci; 4) Addetto all'assistenza, al controllo ed alle attività di safety in occasione di manifestazioni ed eventi; 5) Addetto ad attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi. 6) Addetto all'attività di prevenzione e di primo intervento antincendio; 7) Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, la sorveglianza e la regolazione della fruizione dei siti ed immobili; 8) Addetto all'attività di reception, attività di gestione centralini telefonici, attività di front desk, gestione della corrispondenza, immissione dati; 9) Referente tecnico-operativo per i rapporti con il committente; 10)Ausiliario alle attività di contazione".

14. L’ art. 36 comma 1 Costituzione prevede che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

15. Il c.d. principio di sufficienza, che il ricorrente pone in discussione, impone che al lavoratore venga assicurato, non solo un minimo vitale, ma anche il raggiungimento di un tenore di vita socialmente adeguato. Per pacifica giurisprudenza la garanzia approntata dalla norma costituzionale è riferita al trattamento economico globale, e non già ai singoli elementi che compongono la retribuzione, e ha valenza immediatamente precettiva. Il principale parametro di riferimento utilizzabile per la verifica è costituito dai minimi salariali previsti dal contratti collettivi, ma è tuttavia ammesso l’ utilizzo da parte del Giudice di diversi criteri quali l’ equità, il tipo e la natura dell’ attività svolta, il raffronto con situazioni analoghe, le condizioni di mercato.

16. Va dunque superata la difesa principale dell’ odierna convenuta, di automatica infondatezza della pretesa attorea in forza di presunzione di conformità alla Costituzione dei trattamenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali del lavoro e legittimo affidamento sugli stessi da parte del datore di lavoro. La difesa è riferita al fatto che il contratto in questione, Ccnl Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privati e servizi fiduciari - Sezione Servizi Fiduciari, è estensivamente applicato a livello nazionale e proviene, quale sigle firmatarie, da CGIL e CISL, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

17. L’ obiezione va superata in quanto si tratta al più di presunzione relativa, nello specifico superata dall’ entità del trattamento retributivo previsto, inferiore di circa il 30% rispetto a quello previsto dagli ulteriori Ccnl applicati nelle medesimo settore di attività a parità di mansioni, tale da assestarsi al di sotto della soglia minima di povertà. Secondo quanto puntualmente allegato dal ricorrente, e comprovato dalle dimesse buste paga, la sua paga base oraria unitaria conglobata riconosciuta al ricorrente per tutto il rapporto di lavoro è stato di €. 4,72335 lordi (173 coefficiente divisorio).

18. Tale CCNL all'art. 23 prevede che la retribuzione sia composta dalla paga base tabellare conglobata, di cui all'articolo 24, e dagli eventuali scatti di anzianità, di cui al successivo articolo 25. Si tratta in concreto di retribuzione, appunto, sensibilmente inferiore (circa 30% in meno) rispetto alle paghe base previste, a parità di mansioni, dagli altri Ccnl del medesimo settore di attività, ovvero CCNL M. e del CCNL T..

19. Il CCNL T. all'art. 96 colloca al VI livello tutti i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali); usciere; imballatore; impaccatore; conducente di motofurgone; conducente di motobarca; guardiano di deposito; fattorino; portapacchi con o senza facoltà di esazione; custode; avvolgitore; fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali; portiere; ascensorista; addetto al carico e scarico; operaio comune; pompista comune senza responsabilità di cassa; lavatore; asciugatore; operaio comune nelle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio, metalli non ferrosi e rottami con una paga mensile conglobata di €. 1.323,94 oltre scatti futuri, oltre 13 e 14 (doc. 7 ricorso, CCNL p. 124).

20. Il CCNL M. prevede al livello 2 proprio i lavoratori che svolgono funzioni di custodi o sorveglianza non armata (doc. 8 ricorso, CCNL p. 27: declaratoria). Sia in ricorso che nella sentenza 188/221 si afferma che il CCNL M. prevede per il livello 2 una paga base mensile conglobata pari ad € 1.183,00 nel 2016 ed €. 1.574,70 al 2016, oltre scatti futuri, oltre 13 e 14.

21. Tuttavia a p. 27 del CCNL M. 2011 prodotto si rinviene solo la declaratoria del 2 livello e le tabelle allegate a detto CCNL fanno riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013 ove al 2013 la paga base del 2 livello è pari ad € 1173,17 + 10,33 EDR.

22. Solo con una ricerca su internet si è appurato che il CCNL M. 2016 ha previsto per il 2 livello una paga base nazionale ( o paga conglobata) per il 2016 pari ad € 1.574,70 comprensiva dell'EDR di € 10,33 ( senza EDR = € 1.564,37; ove € 1574,70: 173= 9,10 ed € 1564,37 : 173= 9,04)

23. Il calcolo contenuto in ricorso fa riferimento ad una paga oraria "di riferimento" di € 7,07, la quale è pari ad una paga mensile di € 1.223,11, che si colloca tra paga base prevista dal CCNL M. nel 2013 e quella prevista dal 2016.

24. Come si è visto al ricorrente è stata riconosciuta (vd buste paga) una paga mensile lorda di € 817,14 per 13 mensilità pari ad € 4,72335 orari.

25. Dunque il ricorrente ha percepito una paga base mensile sensibilmente inferiore rispetto alle paghe base previste dai CCNL del medesimo settore merceologico.

26. Sotto tale profilo seppur deve condividersi quanto affermato da altro giudice di questa sezione con sentenza 73/2022 (est Bortot) in ordine all'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio di parità di trattamento nel settore privato ( per cui la circostanza che in settori merceologici attigui a quello considerato attività analoghe vengano retribuite con qualche diversità è priva di rilievo), nonché in ordine al fatto che se le parti sociali, che per definizione devono sostenere e curare la posizione dei lavoratori che rappresentano, hanno effettuato una precisa valutazione nel settore della vigilanza non armata, considerando evidentemente anche l'aspetto occupazionale, non è consentito né giustificato prendere come parametro la contrattazione stipulata per settori diversi con diverse esigenze, con la conseguenza che l'operazione rischierebbe d'altronde d'essere arbitraria, tuttavia deve rilevarsi che non è dato comprendere perché a parità di quantità e qualità di lavoro prestato le retribuzioni debbano divergere così notevolmente.

27. In verità, comunque, il profilo fondamentale agito nella presente causa attiene non solo al profilo della "proporzionalità" ma soprattutto a quello della "sufficienza" poiché il minimo retributivo costituzionale deve essere tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa, e tale non può essere una retribuzione di € 817,14 mensili per un rapporto di lavoro a tempo pieno ( 40 ore settimanali/coefficiente di 173).

28. Questo è non solo intuitivo ma è di palmare evidenza qualora si consideri che secondo gli indici Istat per una famiglia composta di 2 adulti e tre minori, quale quella del ricorrente, residente in un paese sino a 50.000 abitanti nel nord d'Italia la soglia di povertà è stabilita per il 2020 in € 1.895,16 (operazione effettuata da questa giudice sul sito dell'Istat e sostanzialmente corrispondente a quello prodotto dal ricorrente).

29. E’ dunque evidente che con la propria retribuzione il lavoratore non è in grado di garantire alla propria famiglia una esistenza libera e dignitosa, e non ci riuscirebbe anche se la moglie facesse il suo stesso lavoro poiché in ogni caso entrambi i coniugi guadagnerebbero poco più di € 1600,00 lorde mensili.

30. E ciò al netto del fatto che il calcolo dell'Istat sarebbe effettuato applicando il coefficiente orario mensile 160 (=37 ore settimanali) mentre il coefficiente per il ricorrente è di 173 (= 40 ore settimanali)

31. La consistenza dello scostamento tra la retribuzione erogata al ricorrente nel corso del rapporto di lavoro e quella che egli avrebbe percepito per lo svolgimento di identiche, o, comunque, analoghe, mansioni con lo stesso orario di lavoro in forza degli altri contratti collettivi, applicati nel settore della sorveglianza non armata e dotati della stessa rappresentatività, è elemento idoneo da far cadere la presunzione invocata dalla società convenuta.

32. Nel citato precedente n. 1128/2019 est. Paliaga il Tribunale di Torino, dopo aver rilevato che il settore della guardiania non armata, oltre che dal contratto collettivo dei Servizi Fiduciari della vigilanza privata, è astrattamente disciplinato da altri tre diversi possibili contratti dello stesso settore merceologico (Dipendenti dei proprietari di fabbricato, M. e T.) sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, ha ritenuto giusto riconoscere alla guardia giurata non armata il miglior trattamento economico previsto dal contratto collettivo dei proprietari di fabbricato.

33. Negli stessi termini Corte d’ Appello di Milano sentenza n. 1885/2017 pubbl. il 28/12/2017, confermativa di sentenza del Tribunale di Milano est Mariani in RG 2002/2016, che parimenti supera l'assetto degli interessi concordato dalle parti sociali, ovvero si discosta dalle tabelle retributive del CCNL in questione, osservando che :

34. - è intuitivo che nel 2014 in Italia una retribuzione oraria lorda inferiore a € 5 (inferiore anche a quella di collaboratrice familiare nelle aree industrializzate) non rispetta il principio ex art. 36 Cost di proporzionalità e, ancor più, quello di sufficienza a condurre un'esistenza libera e dignitosa e a far fronte alle esigenze di vita proprie e della famiglia;

35. - tale rispetto non può farsi derivare dal fatto che l'importo corrisponda ai parametri minimi fissati dalla contrattazione collettiva del settore, pur se stipulata anche da due organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ovvero alla contrattazione collettiva cui fa riferimento l'art. 3 I comma L. n. 142 del 2001, essendo principio pacifico, accolto dalla giurisprudenza consolidata, che il giudice possa discostarsi in melius dai parametri collettivi, pur se motivatamente;

36. - il confronto con i CCNL del medesimo settore merceologico dimostra che il valore di mercato della prestazione lavorativa in questione, da considerarsi per la giurisprudenza nel giudizio di adeguatezza ex art. 36 Cost. (cfr.: ad es., Cass. 16 maggio 2006 n. 11437) è sensibilmente superiore ai parametri del CCNL in contestazione per mansioni molto simili.

37. Le valutazioni sottese a tali, autorevoli e perfettamente in termini, precedenti sono condivisibili e vanno qui recepite, con riferimento al CCNL M., essendosi, come detto, di fronte alla previsione di una retribuzione addirittura al di sotto della soglia di povertà, in palese, grave, violazione dell’ art. 36 Cost secondo cui la retribuzione deve assicurare una esistenza libera e dignitosa.

38. Si è già osservato che in realtà il ricorrente fa riferimento ad una retribuzione leggermente inferiore anche a quella del M. 2016 e pari ad € 1223,11 mensili = 7,07 x 173, con ciò superandosi pure tutte le altre considerazioni di parte resistente.

39. Vi è da osservare inoltre che il ricorrente si limita ad un conteggio sulla paga base orari, senza invocare, ulteriori mensilità.

40. Consegue dunque il riconoscimento al ricorrente dell'importo di € 4669,45 oltre accessori di legge, così quantificato tenuto conto della paga base unitaria conglobata percepita di € 4,72335 lordi (173 coefficiente divisorio) rispetto alla corrispondente paga base unitaria conglobata del CCNL M. in realtà indicata in ricorso in € 7,07 con una differenza di € 2,34665 euro/ora, che, moltiplicata per le ore lavorate, pari a n. 1987, dà € 4662,79355 ovvero € 4662,80 oltre accessori ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c.

41. Deve dunque concludersi come in dispositivo.

42. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio elevate), dei contrasti giurisprudenziali (come riportati in atti).

43. Il ricorrente è esente dal contributo unificato come da dichiarazione in atti.

P.Q.M.

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1)In accoglimento del ricorso, accerta la non sufficienza della retribuzione erogata al ricorrente durante il rapporto di lavoro e avuto riguardo alla retribuzione riconosciuta per il corrispondente 2 livello CCNL M., nei limiti della domanda, condanna la società E.B. S.r.l. a corrispondere al ricorrente la somma di € 4.662,80, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp att. c.p.c.;

2) Dichiara la cessazione della materia del contendere quanto al contributo F.;

3)Condanna la resistente E.B. S.R.L. alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Conclusione

Così deciso in Venezia il 3 maggio 2022.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2022.