Integra il reato di cui agli artt. 6 R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952 e 17 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, la condotta del direttore di un esercizio commerciale il quale, contravvenendo a quanto disposto dal locale Questore, affida stabilmente ad un dipendente, privo della licenza di guardia particolare giurata, l'attività specifica di vigilanza sul parcheggio dell'esercizio mediante il controllo degli schermi dell'impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, ancorché tale attività non costituisca la mansione esclusiva assegnata al dipendente medesimo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1303
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 024016/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BELLEI FABRIZIO N. IL 28/06/1960;
avverso SENTENZA del 06/07/2007 TRIB. SEZ. DIST. di SARZANA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Montagna A. che ha concluso per annullamento senza rinvio con assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
udito il difensore avv. SUTICH R..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 06.07.2007 il Tribunale monocratico di La Spezia, Sezione distaccata di Sarzana, dichiarava Bellei Fabrizio colpevole del reato di cui al R.D. n. 1935 del 1952, artt. 5 e 6 e R.D. n. 773 del 1931, art. 17 per avere, nella sua qualità di direttore organizzativo della "Coopservice", addetto una dipendente, tale Lattanzi Andreina, priva del decreto di nomina a guardia particolare giurata, presso la centrale operativa dell'Ipercoop di Sarzana, fatto accertato il 10.02.2005, così condannandolo, in concorso di generiche, alla pena di Euro 150,00 di ammenda, senza benefici di legge. In fatto era ritenuto che la predetta dipendente avesse anche il compito di controllare, attraverso i monitor del circuito interno, la sicurezza dell'area adibita a parcheggio e di avvisare quindi, se del caso, la centrale operativa della società che poi attivava le guardie giurate. Tale attività, secondo il primo giudice, configurava il reato contestato perché si risolveva in concreto svolgimento di funzione di sicurezza pur in mancanza della prescritta autorizzazione in capo alla predetta dipendente, e quindi si risolveva ancora in violazione del disposto della licenza. 2. Avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto imputato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) vi era insanabile discrasia tra il titolo di reato ascritto (che fa riferimento al divieto di impiegare guardie giurate in modo non conforme alle disposizioni del Questore) e la realtà di fatto accertata, secondo cui la dipendente Lattanzi era priva dell'autorizzazione in parola; b) comunque la Lattanzi era impiegata d'ordine addetta al centralino telefonico e la presenza di alcuni monitor nella sala non rendeva necessaria alcuna autorizzazione di polizia, non svolgendo così la stessa attività tipica di guardia giurata; c) l'ipermercato in questione disponeva pacificamente di altra struttura specificamente deputata alla sicurezza interna ed esterna; d) era stato ingiustamente denegato il beneficio della non menzione.
In data 15.10.2008 la difesa dell'imputato depositava memoria con motivi aggiunti con la quale, ribadendo le proprie tesi, le corroborava con giurisprudenza civile, amministrativa e della Corte di Giustizia Europea.
3. Il ricorso, infondato in ogni altra sua richiesta, deve essere accolto solo relativamente all'omessa applicazione del beneficio della non menzione della condanna, ex art. 175 c.p.. 3.1 Quanto, dunque, alle deduzioni del ricorrente in ordine al merito della condanna, le stesse non possono essere accolte. Va premesso che la ricostruzione in fatto resa dal primo giudice risulta incontestabile davanti a questa Corte di legittimità, posto che la stessa si evidenzia essere conforme alle chiare emergenze di causa, nonché esplicata con motivazione coerente e logica, immune da vizi formali risultanti dal provvedimento impugnato e rilevabili in questa sede. Il ricorrente, peraltro, non contrasta il fatto storico che la dipendente Lattanzi sia stata addetta - oltre ad altra mansione asseritamene principale (rispondere al telefono) - anche a visionare il parcheggio attraverso gli appositi monitor, salvo evidenziare il dato - che nella prospettiva difensiva viene proposto come differenziale - essersi trattato di attività saltuaria e secondaria. Deve rilevare però questa Corte come, in effetti, sia risultato in fatto che a detta dipendente fosse stabilmente demandato l'incombente del controllo, ancorché congiuntamente ad altra attività (centralino telefonico), e come la dedotta saltuarietà afferisse non già all'oggettività di siffatto incarico, ripetesi stabile, ma alle concrete contingenze. In definitiva è risultato che la Lattanzi procedesse in continuità - nella sostanza - al ridetto controllo, ancorché in pari tempo rispondesse al telefono (attività concretamente non incompatibile con quella di visionare i monitor) e si attivasse poi, allarmando la centrale di Reggio Emilia della società, solo ove avesse notato qualcosa di sospetto. Tale ricostruzione fattuale, chiaramente evidenziata nell'impugnata sentenza, risulta - come detto -, per la sua rispondenza alle effettive risultanze di causa e per la congruenza dell'argomentazione motivazionale, non più discutibile in questa sede.
Ciò posto in fatto, va confermato anche il conseguente giudizio come reso dal primo giudice. Non può essere dubitato, invero, che una stabile attività di controllo a fini di sicurezza, quale quella concretamente svolta dalla sopra citata dipendente, configuri effettivo svolgimento di mansione che impone il possesso della qualifica (e quindi la titolarità della relativa licenza) di guardia giurata che, pacificamente, la Lattanzi non possedeva. Trattasi infatti di concreta attività svolta in permanenza e finalizzata alla prevenzione di reati contro il patrimonio. In definitiva la presenza di monitor dedicati al ridetto controllo e la stabilità dell'incarico assegnato alla dipendente configuravano la sussistenza, oggettiva e soggettiva, di una vera centrale operativa ancorché - ma il dato a questi fini non rileva - a carattere locale. Orbene, va in proposito ricordato come il recentissimo D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 (Regolamento recante modifiche al R.D. n. 635 del 1940) al suo punto 4/g, introducendo l'art. 256 bis al cit. R.D., abbia specificato che "sono disciplinate dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 133 e 134 (cioè del TULPS) tutte le attività di vigilanza dei beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti", così solo precisando quel che - in realtà - anche in precedenza si era legittimamente ritenuto, e cioè che l'attività specifica di vigilanza dei beni andasse rimessa, per la delicatezza della funzione, esclusivamente a soggetti titolari di apposita licenza (cfr. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134 (TULPS): "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari"). Ciò posto, risulta ancora di consequenziale evidenza come, nella fattispecie, sia stato contravvenuto al disposto del locale Questore (Istruzioni generali in vigore in ambito provinciale), inserito nell'autorizzazione concessa alla "Coopservice", secondo cui il personale preposto alla centrale operativa - quale, come si è ritenuto in fatto, era quella per cui è processo - dovesse essere in possesso del decreto di nomina a guardia particolare giurata. Di tale contravvenzione non può che rispondere il qui ricorrente Bellei, nella sua qualifica di direttore della divisione sicurezza dell'anzidetta "Coopservice". La ricorrenza, in siffatta situazione, del contestato reato è, del resto, confermata dalla ribadita giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Integra il reato previsto dal combinato disposto del R.D.L. 26 settembre 1935, n. 152, art. 6 e R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17 la violazione del regolamento del Questore concernente norme di organizzazione del servizio di vigilanza demandato alle guardie particolari giurate, in quanto tali norme sono cogenti ed obbligatorie per coloro (dirigenti del servizio e singole guardie giurate) che svolgono il servizio di vigilanza" (così Cass. Pen. Sez. 1 , n. 11822 in data 08.02.2008, Rv. 239370, Faralli; così ancora Cass. Pen. Sez. 3, n. 46630 in data 16.10.2007, Rv. 238448, Azzaretto, quest'ultima proprio in tema di centrale operativa). Tanto ritenuto, è di tutta evidenza come le deduzioni del ricorrente sopra sintetizzate, e così quelle proposte nei motivi aggiunti (su profili non incidenti sulla struttura logico-giuridica della presente decisione), non possano venire accolte. 3.2 Deve invece essere recepito, in quanto fondato, il motivo del ricorso che censura l'omessa applicazione, da parte del giudice del merito, del beneficio previsto dall'art. 175 c.p.. Il Tribunale non ha concesso detto beneficio con la motivazione essere stata irrogata pena pecuniaria. È evidente, peraltro, l'improprietà di siffatto argomento, estraneo al giudizio di prognosi positiva richiesto dalla norma in esame, e che, del resto, potrebbe avere una sua logica in relazione non già al beneficio in parola, ma semmai a quello di cui all'art. 163 c.p.. E poiché l'imputato risulta incensurato e ricorrono tutte le condizioni di legge, in particolare - in relazione ai fatti qui esaminati, di obbiettiva modesta rilevanza, e con riferimento alla personalità del giudicando - può essere espresso giudizio prognostico positivo, deve questa Corte procedere all'applicazione diretta del beneficio della non menzione, ex art.175 c.p., con i poteri di cui all'art. 620 c.p.p., lett. l).
Rigetto, come detto, nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla non menzione della condanna, ai sensi dell'art. 175 c.p., che applica. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2008
