Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale respingeva il secondo motivo d'appello dello A.A., a mezzo del quale egli contestava la decisione di primo grado, ritenendo l'appellante che dagli atti di causa fosse incontrovertibilmente emerso che tra le parti era intercorso un rapporto di collaborazione avente ad oggetto il procacciamento di contratti di vigilanza privata e riscossione di incassi.