... - R.M., responsabile relazioni industriali S.: "sub 5): so, per avermelo detto lui stesso, che I., il quale seguiva come Fisascat il settore vigilanza privata, si recava spesso presso la sede Fisascat di via C. M.; per conoscenza diretta non so se effettivamente ci andasse, né so, a maggior ragione, orari e attività ivi in concreto eventualmente svolte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dott.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro ricorsi riuniti nn. 2149/2015 + 212/2016 RG RG promossi con ricorso
da
I.S.
col proc. avv.to Giuseppe Amertano, come da costituzione di nuovo difensore depositata il 10.1.2018
- ricorrente -
contro
FISASCAT CISL DI VENEZIA
col proc. avv.to Aldo Campesan, come da costituzione di nuovo difensore depositata il 19.9.2016
- resistente -
in punto: accertamento subordinazione - pagamento differenze retributive - risarcimento danni; discussa e decisa all' udienza del 30.1.2018.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.9.2015 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della Fisascat Cisl di Venezia, svolgendo le seguenti conclusioni di merito: "- accertare e dichiarare che, tra le parti I.S. e la Fisascat -Cisl federazione di Venezia dal giorno 1/3/2009 fino al 1/03/2015 è intercorso rapporto di lavoro subordinato; - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento, per il periodo marzo 2009 - dicembre 2010, del III livello retributivo di cui al Regolamento applicato e dal 1/03/2011 al licenziamento nel 2 livello retributivo in virtù delle mansioni effettivamente svolte; - accertare e dichiarare che per l'attività lavorativa espletata il ricorrente non ha percepito alcunché al di fuori del rimborso spese, come dichiarato in atti, e che dunque sussiste il diritto a percepire ogni somma dovuta come sarà accertato in separato giudizio; - condannare la Fisascat Cisl Federazione di Venezia al pagamento degli oneri previdenziali e contributivi elusi ed inevasi in favore del ricorrente; - condannare la Fisascat Cisl Federazione di Venezia al risarcimento del danno non patrimoniale come patito e quantificato prudenzialmente in Euro 100.000,00 o nella diversa somma che il Giudice vorrà equitativamente valutare, per tutti i fatti esposti; - accertare e dichiarare la inefficacia, nullità nonché illegittimità del licenziamento come operato dal datore di lavoro perché privo dei presupposti di legge in quanto orale oltre che assolutamente immotivato e per l'effetto ordinare la reintegra se ritenuto e/o o comunque condannare esso datore al pagamento della retribuzione da licenziamento alla reintegra, a prescindere dalla possibilità della stessa; - condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed iva e cpa con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari".
Alla base delle pretese esponeva:
- di essere dipendente della T.S. srl già S.S. come addetto alla sicurezza aeroportuale presso l'aeroporto di Venezia;
- di essersi iscritto tra il 2007 e il 2008 alla Fisascat Cisl di Venezia e di essere stato nominato RSA con comunicazione del 22.1.2008;
- di aver collaborato quale operatore sindacale con tale organizzazione al di fuori dell'orario di lavoro, usufruendo di periodi di aspettativa non retribuita, congedo parentale, permessi sindacali retribuiti e non, part time verticale, dal 1 marzo 2009 ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì presso la sede della Fisascat Cisl di Venezia dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 15 alle 19, prestando assistenza e consulenza al pubblico e talvolta espletando minime incombenze;
- di essere stato inoltre impegnato spesso durante il fine settimana in manifestazioni o assemblee anche notturne presso gli istituti di vigilanza;
- di essersi occupato dal 2011 delle relazioni con gli iscritti, le strutture di base, le fasi di preparazione e di gestione della contrattazione a diversi livelli, ed altresì di impostazione e gestione delle vertenze individuali e collettive sia presso la sede della federazione che presso enti e società, ed altresì dei rapporti sindacali di tutti gli istituti di vigilanza non solo presso l'aeroporto di Venezia, bensì in tutto il territorio veneziano anche quanto ad aziende del settore turismo, servizi e commercio;
- di aver ricevuto dapprima da B.M., poi da A.G. ed infine da R.R. l' incarico di sottoscrivere accordi sindacali, individuali, contratti collettivi di secondo livello, procedure collettive per cassa integrazione, definizione delle vertenze individuali e collettive;
- di aver percepito per tale attività unicamente rimborsi spese mensili dal 2011 per Euro 100,00, elevati nel 2013 ad Euro 150,00;
- di essere stato rassicurato sulla regolarizzazione della sua posizione;
- di aver ricevuto dal 2013 l'uso del telefono e di una casella di posta elettronica Cisl;
- di essere stato dal mese di marzo 2014 sollevato dall'incarico di ricevere il pubblico, e da quello di seguire gli istituti di vigilanza, nonché privato delle chiavi degli uffici e della casella di posta elettronica con indirizzo della Fisascat Cisl ed altresì bersaglio di una campagna denigratoria;
- di essere stato infine licenziato oralmente tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2015 e di avere nel medesimo periodo subito anche la revoca della nomina a rsa, impugnata con ricorso ex art. 700 c.p.c..
Tanto esposto in fatto, rivendica la sussistenza con l' OS di un rapporto di lavoro di natura subordinata, l'illegittimità del licenziamento orale e differenze retributive come da suriportate domande di merito.
L' OS convenuta si è costituita eccependo l' inammissibilità del ricorso per essere stato chiesta con ricorso ex art. 414 c.p.c. quale conseguenza della nullità del licenziamento la reintegra ex art. 18 comma 1 SL, da azionarsi con ricorso fornero; comunque contestando ogni avvera pretesa anche nel merito attesa l'insussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
Alla prima udienza il ricorrente ha rinunciato all' impugnazione del licenziamento e l' OS ha accettato la rinuncia.
A tale causa, n. 2149/2015 RG, è stato riunito l' analogo ricorso tra le medesime parti n. 212/2016 RG, avente ad oggetto le medesime pretese ad eccezione dell' impugnazione del licenziamento, non riproposta, e la diversa quantificazione delle differenze retributive per complessivi Euro 121.883,49 anziché Euro 100.000,00, con svolgimento di ulteriore domanda risarcitoria per Euro 100.000,00 riferita alle modalità di allontanamento dal luogo di lavoro e dagli incarichi svolti.
Le cause riunite - nelle quali è intervenuto il mutamento sia dei difensori di entrambe le parti, sia del giudice (dall' originario assegnatario dr Perina allo scrivente giudicante) - è stata istruita con acquisizione di documentazione e testi.
Sono state depositate note autorizzate.
All' udienza 30.1.2018 la decisione è stata adottata con il solo dispositivo e fissazione di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Motivi della decisione
S.I. è una guardia giurata dipendente dal 2003 della T.S. srl, succeduta a S.S., presso l'aeroporto di Venezia, iscritto alla Fisascat dal 2007/2008, è stato RSA per tale sigla sindacale dal 21.1.2008 fino al momento della revoca il 26.2.2015.
Dal 18.5.2015 è, invece, Commissario provinciale dell'UGL, nonché RSA della medesima sigla sindacale.
La prospettata sussistenza con la Fisascat di Venezia dall' 1.3.2009 all' 1.3.2015 di un rapporto di lavoro subordinato, alla base delle azionate pretese, non è supportata da adeguato riscontro probatorio.
Certamente l' operatività dell' I. per tale OS è andata ben oltre i compiti strettamente attinenti alla sua nomina ad RSA, ma manca la prova che la piu' ampia collaborazione sia stata prestata nell' ambito di un rapporto di lavoro connotato da subordinazione.
L' espletata istruttoria comprova, in senso opposto, che le frequentazioni nei locali ove ha sede l'organizzazione sindacale resistente in via C. M. di M. sono avvenute volontariamente come accade per tutti coloro che sono affiliati ad un sindacato e che come delegati di questo (il ricorrente era, come già detto, RSA) collaborano su base volontaria per il perseguimento degli interessi collettivi propri dell' organizzazione, ossia la tutela dei diritti dei lavoratori iscritti.
Tale reale natura della collaborazione si evince in primo luogo dalla tempistica della sua cessazione, coincidente con le vicende relative alla dismissione di tale incarico il 26.2.2015.
La peculiare vicenda, menzionata in causa, è in realtà già nota a questo giudicante per avere trattato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in merito dall' I. (v. verbale di causa n. 934/2015 RG e ordinanza di rigetto - docc. 11 e 12 fascicolo di parte resistente causa riunta n. 212/2016 RG),
L' asserito licenziamento orale dal prospettato rapporto di lavoro è collocato tra fine febbraio e inizio marzo 2015, ossia proprio allorquando la Fisascat ha, per così dire, "sfiduciato" l' I., ossia ha comunicato alla sua datrice di lavoro T.S. la revoca unilaterale della nomina quale RSA facendo venir meno il suo diritto ai permessi sindacali.
La cessazione della collaborazione e dei rapporti di I. stesso con Fisascat si ricollega a tale rimozione ed è stata seguita dal suo passaggio, di lì a pochi mesi, ad altra sigla sindacale (UGL, fatto pacifico).
E', d' altro canto, provato documentalmente che lo stesso I. sin dal 2009 ricopriva non solo il ruolo di RSA, ma era anche delegato dal Consiglio Generale della U.S.T. di Venezia (a seguito di Congresso Territoriale di Federazione di Categoria), organo deliberativo e attuativo della Fisascat Cisl previsto dall'art. 14 dello Statuto della Fisacat Cisl, da cui la riferibilità dell' attività svolta anche a tale sua funzione "politica" di delegato territoriale (cfr. Statuto Fisascat Integrale - doc. 15 resist.).
Le testimonianze raccolte supportano tale riferibilità della collaborazione al suo ruolo di delegato e lo svolgimento delle molteplici ulteriori incombenze effettivamente espletate in aggiunta ai compiti quale RSA non già in forza di un rapporto di lavoro subordinato, con ogni connesso dovere e vincolo, bensì spontaneamente e gratuitamente.
Sulle modalità di tale collaborazione i testi si sono così espressi:
- P.P., lavoratrice Fisascat a Mestre in distacco sindacale ex L. n. 300 del 1970 in due periodi da febbraio 2011 a novembre 2012 e da dicembre 2013 in poi: "sub cap 5): gli orari indicati nel capitolo di prova sono quelli di apertura dell' ufficio e di solito gli operatori sul territorio in tali orari possono essere presenti in ufficio oppure no, così anche per quanto mi riguarda. La presenza è molto variabile sia come numero di giorni nella settimana sia quanto agli orari e così è sempre stato anche nel mio caso. I. presso gli uffici in questione di via C. M. quando io c'ero a volte lo vedevo, a volte no, come tutti gli altri colleghi; questo a partire, mi sembra, da periodo subito successivo all' inizio della mia collaborazione, o anche da subito non ricordo bene. I. stesso quando c'era inseriva le deleghe dei nuovi iscritti, come tutti noi collaboratori, predisponeva inoltre richieste di incontri con le aziende che seguiva, che erano del settore vigilanza; relativamente a tale settore di sua competenza archiviava documenti, spediva fax; come tutti noi operatori inoltre dava assistenza ossia forniva informazioni o prestava assistenza all' utenza; sub capp 8) e 11): I., come ho già detto, seguiva per lo piu' il settore vigilanza; posso confermarlo quanto ai periodi delle segretarie M. e R., mentre quanto al periodo G. (2013) nulla so in quanto non c'ero; e infatti quando ho iniziato il secondo periodo a dicembre 2013 c'era già la R. arrivata a Venezia subito dopo l' estate 2013; sub cap 15): quanto ai rimborsi spese gli importi non li so; so che c'era un rimborso spese in quanto ho spiegato io a I. come compilare il modulo per la richiesta; so anche che il modulo nel periodo R. era diverso da quello del periodo M.";
- R.M., responsabile relazioni industriali S.: "sub 5): so, per avermelo detto lui stesso, che I., il quale seguiva come Fisascat il settore vigilanza privata, si recava spesso presso la sede Fisascat di via C. M.; per conoscenza diretta non so se effettivamente ci andasse, né so, a maggior ragione, orari e attività ivi in concreto eventualmente svolte; per quanto riferitomi da altri Sindacalisti che seguono la sicurezza quali G.R. della Filcams e M.D.A. dell' UGL I. si occupava anche di aziende ulteriori rispetto a T.S.. Io nelle occasioni, peraltro poche, in cui, al di fuori di incontri concordati, dal 2009 in poi mi sono recato pressi gli uffici di via C. M. I. non c'era. Sub 8) e 11): fino alla metà del 2011 I. ai tavoli riguardanti T.S. ha partecipato in delegazione unitamente a Funzionari del Sindacato (nel tempo M., G. ecc); da tale epoca in poi, ossia dalla seconda metà del 2011 in poi, ha iniziato a partecipare ai tavoli per Fisascat da solo; intendo partecipare non già come rsa bensì appunto implicitamente come rappresentante della segreteria del Sindacato; mai vi sono state obiezioni da parte del Sindacato stesso circa questo suo ruolo/legittimazione, se non a seguito della revoca della nomina come rsa di cui l' azienda è stata subito informata per iscritto. Sub 15): quanto a eventuali rimborsi spese nulla so. IR: quanto ai permessi ricordo che per gli anni 2012-2013 tra Fisascat rappresentata nel verbale dallo stesso I. ci fu un accordo di riconoscimento a suo favore di un monte ore di permessi superiore a quello previsto dal CCNL; la richiesta in tal senso è stata formulata, informalmente nell' ambito delle ordinarie dinamiche delle relazioni sindacali, dal Sindacato in persona del segretario pro tempore che era, mi pare, G.; la richiesta stessa fu riscontrata anche in ragione della significativa rappresentanza del Sindacato in azienda in termini di numero di dipendenti iscritti";
- S.F., dal 2005 delegato Fisascat per il settore Vigilanza: "Sub 5) Nel periodo oggetto di causa il ricorrente è stato impegnato come me a livello sindacale ossia quale delegato per il settore vigilanza; io andavo presso gli uffici di via C. M. quando avevo i permessi sindacali oppure quando ero libero dal lavoro a fine turno; lavoravo infatti, e lavoro tuttora alla Civis come guardia e la centrale operativa/copro di guardia della Civis stessa si trova in via C. M. proprio vicino alla sede del Sindacato; ci andavo complessivamente di media un paio di volte a settimana appunto dopo il mio turno di lavoro; trovavo lì raramente presente l'I.; anche lui seguiva per il sindacato il settore vigilanza per cui quando lo trovavo ci scambiavamo opinioni. Di abitudine noi delegati quando siamo lì negli uffici se suona il telefono o c'è qualcosa da fare e le impiegate sono occupate diamo una mano; così faceva anche I.. Non mi risulta che lo stesso I. lavorasse al Sindacato, lavorava come me quale guardia giurata; sub 8) non è vero; ufficialmente il settore vigilanza era seguito da A.S. e I. era uno dei tanti delegati come me. sub 11) M., G. e R. sono stati i segretari pro tempo della Fisascat, come è attualmente S.; sub 15) non lo so; io personalmente non ho mai avuto rimborso spese; la regola generale era il rimborso a fronte di spese documentate di una certa consistenza (ad esempio per spostamenti o altro); ad esempio per oggi le mie spese di viaggio per venire qui in Tribunale sono a carico di Fisascat; oggi per l' assenza dal lavoro usufruisco di permesso sindacale; nel pomeriggio ho infatti una riunione sindacale";
- S.M.M. nel 2007/2008 dipendente T.S. presso l' aeroporto di Venezia: "... n ordine a tale rapporto di lavoro (ndr: con T.S.) è insorto contenzioso con la datrice di lavoro; nel 2009/2011, per la durata anche del contezioso giudiziario, ho avuto assistenza Sindacale da Fisascat in persona di I.. Andavo spesso in ufficio in via C. M. (ero rimasta senza lavoro ed ero molto in ansia), anche due/tre volte a settimana, e trovavo sempre presente I.. Lo cercavo al cellulare e quando non mi rispondeva o dava occupato per potergli parlare mi recavo agli uffici del Sindacato in via C. M. e lì lo trovavo sempre presente; per potergli parlare a volte attendevo anche un'ora/due. Ciò sia al mattino sia al pomeriggio in orari diversi. So che I. seguiva il settore Vigilanza, anzi seguiva noi della T. e per sentito dire so che seguiva anche altri istituti di vigilanza operanti nella zona, ad esempio Civis, e altre aziende al momento non ricordo la denominazione. In ufficio del Sindacato in via C. M. l' I. era sempre nello stesso ufficio e teneva colloquio con lavoratori vari: lo so in quanto a volte andavo senza appuntamento e, come ho detto, c'era la fila di persone che dovevano parlare con lui. Nella stessa stanza c'erano altre due scrivanie, a volte una era occupata dal qui presente S.. Da ultimo ho parlato nel 2011 (non ricordo il mese né il periodo dell' anno, forse novembre) anche con la M. che, riferendosi al risultato positivo della mia causa, disse che con I. avevano fatto un bell' acquisto e che gli avrebbero conferito l' incarico per tutto il settore vigilanza;" IR: inizialmente nel 2007/2008 mi sono rivolta ad I. in quanto in aeroporto era RSA; a seguito dell' esito positivo della causa nel 2011 sono rientrata al lavoro in aeroporto e sono diventata RSA, cooptata nel direttivo da S. il quale mi disse che I. non lo poteva piu' fare in quanto impegnato come funzionario";
- Z.L., dal 2008/2009 fino al 2014 dipendente della Fisascat presso l' ufficio di via C. M., da marzo 2013 anche Segretario per qualche mese prima della reggenza R.: "Importa mi è stato presentato come delegato di T.S. e dunque girava negli uffici di via C. M. in tale veste; io aprivo verso le 8,45/9; I. passava a volte al mattino a volte al pomeriggio, in alcuni periodi piu' spesso, in altri periodi meno; passava mediamente una/due volte a settimana; quanto agli orari al momento non riesco a ricostruirli, è passato troppo tempo. Io non mi occupavo di Vigilanza. I. quando passava parlava con i miei colleghi che si occupavano di tale settore, tra i quali in particolare il qui presente A.S.; qualche volta riceveva anche lavoratori, non lo escludo. In via C. M. c'erano due stanze, l' ufficio del Segretario generale occupato dalla M. e poi un open space dove c'eravamo noi dipendenti, ossia io, S. e L.C. (che all'epoca era segretario); quando I. riceveva i lavoratori stava nell' open space dove c'erano nel tempo da tre a cinque scrivanie. Noi tre dipendenti avevamo ciascuno una scrivania, ossia postazione di lavoro, fissa; non eravamo sempre tutti e tre presenti; se veniva qualche esterno usava uno o l' altra delle scrivanie libere, così anche I.. Dunque I. stessa non aveva una sua postazione fissa, si avvaleva della scrivania libera al momento. Non so se la M. nel 2011 gli abbia conferito l' incarico di gestione del settore Vigilanza. Quanto al rimborso spese nulla so";
- G.A., componente della segreteria Fisascat dal 2009 al 2013; poi dal 2013 per tre mesi dal marzo segretario generale prima della reggenza R.: "I. nel periodo di causa era componente del direttivo Fisascat e delegato quanto al servizio in aeroporto; come tale girava negli uffici di via C. M. come tutti i delegati; aveva molte ore di distacco e disponibilità di essere dunque presente al Sindacato quando serviva; io occupavo un ufficio in un corridoio diverso da quello dell' open space; vedevo comunque che I. era presente; non sempre però lo vedevo; veniva lì negli ufficio mediamente piu' o meno una decina di volte/mese; in misura pari a quella dei delegati che seguono aziende di una certa importanza; non aveva una postazione fissa; veniva ad orari diversi, a volte al mattino, a volte al pomeriggio, come un po' tutti i delegati. Può essere che la M. dopo il Congresso 2009/2013 gli abbia conferito l' incarico di seguire l' intero settore vigilanza. Quanto ai rimborsi spese so che la M. gli aveva riconosciuto 100 euro/mese forfettari, nei tre mesi io ho elevato tale importo a Euro 150. E' una modalità, quella del forfait anticipato, che si applica a volte ai delegati salvo poi verifica annuale ed eventuale conguaglio. Così ad esempio anche con i delegati del Casinò".
Certamente l'istruttoria conferma che I. per la Fisascat ha espletato attività ulteriori rispetto a quelle strettamente attinenti al sua ruolo di RSA e ha svolto presso gli uffici di via C. M. adempimenti operativi astrattamente qualificabili come incombenze lavorative.
Così - secondo quanto confermato dai testi P. e Z. - l' inserimento di deleghe di nuovi iscritti, la predisposizione di lettere per incontri con aziende, l' archiviazione di documenti, la spedizione fax, assistenza e informazioni all' utenza.
Manca, tuttavia, la prova che tale attività sia stata prestata nell' ambito di un rapporto di lavoro connotato da subordinazione anziché in forma volontaria e gratuita a margine del proprio ruolo di RSA, come di abitudine da parte dei delegati (v. teste S.: "Di abitudine noi delegati quando siamo lì negli uffici se suona il telefono o c'è qualcosa da fare e le impiegate sono occupate diamo una mano; così faceva anche I.").
E' plausibile che la presenza di I. presso la sede del Sindacato sia stata piu' assidua rispetto alla generalità dei delegati dato che - secondo quanto confermato dal teste R. - egli beneficiava di un monte ore di permessi sindacali piu' elevato del minimo previsto: avendo piu' tempo libero dal lavoro vi andava piu' spesso, ma ciò non cambia la natura della collaborazione quale attività volontaria e gratuita.
Come è noto, al fine di valutare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non è sufficiente provare lo svolgimento di una prestazione lavorativa, bensì deve essere riscontrato anche l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volta in volta le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, al fine di conformarla alle proprie esigenze (cfr. Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; 14 aprile 2008, n. 9812; 28 settembre 2006, n. 21028; 20 aprile 2006, n. 9234; 5 aprile 2006, n. 7966; 24 febbraio 2006, n. 4171; 22 febbraio 2006, n. 3858; 8 agosto 2005, n. 16661; 5 aprile 2005, n. 7025; 27 gennaio 2005, n. 1682).
Tale "eterodirezione" nel caso di specie non è stata provata.
Le risultanze istruttorie lasciano, infatti, del tutto indimostrato l' assoggettamento dell' I. ad una struttura piramidale e fanno invece trasparire piena libertà di movimento e decisionale, incompatibile con il concetto stesso di subordinazione.
Nessuna prova è stata fornita circa un vincolo di presenza e di orario: l' asserita presenza continuativa a far data dall' 1.3.2009 presso i locali Fisascat dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 non è in alcun modo confermata, né da documenti, né dalle deposizioni assunte.
In senso contrario la deposizione Z. dà conto di una presenza irregolare, diversa da periodo a periodo, pari ad una media di una/due volte a settimana e senza alcun vincolo né come giorni, né come orario.
Non consta alcun obbligo di giustificare le assenze e/o di richiedere l' autorizzazione per assentarsi, né l' inserimento nel piano ferie dei dipendenti.
Idem quanto ad un obbligo in capo al ricorrente di rendere la propria prestazione con modalità operative e temporali predeterminate, seguendo gli ordini del Segretario pro tempore: nuovamente nessuna prova in merito, ossia nessuna prova circa un assoggettamento a specifiche disposizioni, al controllo sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e al potere disciplinare (richiami in caso di errori nel lavoro svolto).
Ed ancora, a differenza del personale dipendente, l'I. presso gli uffici di via C. M. non aveva una postazione fissa, bensì utilizzava una o l'altra scrivania a seconda di quella libera al momento (teste Z.).
Non solo, difetta altresì la corresponsione da parte di Fisascat di un compenso superiore al mero rimborso spese, ritenuto dalla Cassazione decisivo ai fini del discrimine tra lavoro e volontariato (v. Cass. n. 9468/2013, 12964/2008, 10974/2010).
Sul punto il teste G. ha riferito: "Quanto ai rimborsi spese so che la M. gli aveva riconosciuto 100 euro/mese forfettari, nei tre mesi io ho elevato tale importo a Euro 150. E' una modalità, quella del forfait anticipato, che si applica a volte ai delegati salvo poi verifica annuale ed eventuale conguaglio. Così ad esempio anche con i delegati del Casinò."
E', d' altro canto, pacifico, riferito dallo stesso ricorrente al punto 15 del ricorso 2149/2015 RG, che tale rimborsi erano riferiti ai "chilometri effettuati dal ricorrente mensilmente per l' espletamento della sua attività", da cui la loro effettiva natura di rimborsi spese, nella specifica forma, secondo quanto confermato dal teste G., di anticipo forfettizzato.
Il fatto, riferito dal teste R., che a far data dal 2011 I. abbia partecipato ai tavoli per Fisascat non già come RSA, bensì "implicitamente come rappresentante della segreteria del Sindacato", non vale a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro con Fisascat, bensì piuttosto supporta, in diversa direzione, la sua operatività in rappresentanza del Sindacato.
Idem quanto all' incarico asseritamente ricevuto dapprima da B.M., poi da A.G. ed infine da R.R., di sottoscrivere accordi sindacali, individuali, contratti collettivi di secondo livello, procedure collettive per cassa integrazione, definizione delle vertenze individuali e collettive per tutto il settore vigilanza nel territorio veneziano, e finanche, nella medesima zona, anche quanto al settore Turismo e Servizi.
Si tratta infatti di attività indicative del conferimento di un potere di rappresentanza e non già di un incarico lavorativo.
Parimenti neutro ai fini del rivendicato vincolo di subordinazione risulta, infine, anche il fatto che abbia beneficiato di un ricco monte ore per permessi sindacali dalla sua datrice di lavoro da T.S. (già S.).
Esclusa dunque la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, le domande svolte nei due ricorsi riuniti vanno disattese, quanto alla domanda risarcitoria per Euro 100.000,00 svolta nel ricorso n. 212/2016 siccome da intendersi riferita all' allontanamento dal posto di lavoro.
L' attività di rappresentanza sindacale ulteriore rispetto al ruolo di RSA è stata, infatti, dedotta quale asserita attività lavorativa oggetto del rivendicato rapporto di subordinazione, da cui, esclusa, per le esposte ragioni, la sussistenza della subordinazione, l' infondatezza anche della pretesa risarcitoria in questione.
E, d' altro canto, la rottura dei rapporti tra le parti quanto alle cariche sindacali, dedotta nel summenzionato ricorso ex art. 700 c.p.c. sotto lo specifico profilo della revoca dei permessi sindacali, dunque con riguardo al rapporto di lavoro con T.S., quanto al rapporto ricorrente/sindacato non rientra nemmeno nella competenza funzionale del giudice del lavoro ex art. 409 c.p.c.
Il duplice ricorso va, quindi, per le esposte ragioni, rigettato.
Attesa l' assoluta novità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per l' integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. ai sensi dell' art. 429 c.p.c. attesa la complessità della controversia fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.
Conclusione
Così deciso in Venezia, il 30 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2018.
