Corte d'Appello Bari, Sez. lavoro, Sent., 26/07/2023, n. 1521. Tribunale di Foggia, con ordinanza dell'1.12.2021, accoglieva la domanda proposta da T.R., dichiarando l'illegittimità del licenziamento

Mercoledì, 26 Luglio 2023 15:54

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, con ordinanza dell'1.12.2021, accoglieva la domanda proposta ai sensi dell' art. 1 co. 47 della L. n. 92 del 2012 da T.R., dichiarando l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla s.p.a. F.I. e, per l'effetto, ordinava la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro;

... Non ho visto che facesse, posso solo dire che stava accovacciata vicino alla recinzione" (teste C.U., guardia giurata);

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

SEZIONE LAVORO

composta dai magistrati:

Dott. Vittoria Orlando - Presidente

Dott. Manuela Saracino - Consigliere relatore

Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 11/2023

TRA

R.T. rappresentato e difeso dall'avv.to LACERENZA VITO NICOLA e N. SCALZO

RECLAMANTE

E

F.I. S.P.A., rappresentato e difeso dall'avv. RETUS ROBERTO e da FATIGATO MICHELE

RECLAMATA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, con ordinanza dell'1.12.2021, accoglieva la domanda proposta ai sensi dell'art. 1 co. 47 della L. n. 92 del 2012 da T.R., dichiarando l'illegittimità del licenziamento irrogatogli dalla s.p.a. F.I. e, per l'effetto, ordinava la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro; condannava la convenuta (rimasta contumace) al pagamento di un'indennità risarcitoria parametrata all'ultima retribuzione di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, nonché alla ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale; condannava la società al pagamento delle spese di lite.

Tale ordinanza veniva ritualmente impugnata dalla F.I. S.p.a., con ricorso in opposizione depositato il 29.1.2022.

Si costituiva il lavoratore concludendo per il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza del 7.12.2022 il Tribunale di Foggia accoglieva la suddetta opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza gravata, rigettava la domanda del T. e condannava il lavoratore alle spese di lite.

Il T., con reclamo del 4.01.2023, impugnava la sentenza instando per la sua riforma e l'accoglimento dell'impugnativa di licenziamento.

Si costituiva la società per invocare il rigetto del reclamo e la conferma dell'impugnata sentenza.

Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado e in data odierna, all'esito della discussione orale, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte.

Prima di valutare i motivi di gravame, la Corte reputa opportuno delineare una breve ricostruzione dei fatti che hanno caratterizzato l'odierna controversia.

Nell'atto introduttivo il T. deduceva quanto segue:

di aver lavorato alle dipendenze della F.I. S.p.A. presso lo stabilimento di Foggia - zona industriale, località I., dal 01.12.2010 al 23.03.2021, data del suo licenziamento per asserita giusta causa;

di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per 40 ore settimanali, di aver sempre lavorato con la qualifica di assemblatore in serie di articoli industriali compositi, inquadrato al livello V del vigente C.C.S.L., per le aziende appartenenti ai Gruppi FCA, CNH Industrial e Ferrari, del 11.03.2019, senza mai essere attinto da alcun provvedimento disciplinare.

Nelle more del suddetto rapporto di lavoro, con lettera del 11.03.2021, la società contestava al ricorrente quanto segue: "In data domenica 7 marzo 2021, Lei in regime di straordinario con permesso dalle (06:00 - 13:00) usciva alle ore 12:00. Alle ore 12:05 circa, un addetto alla sorveglianza dello Stabilimento, impegnato in un giro di controllo lungo il perimetro interno del Plant, giunto presso l'area Cedas (Centro sportivo aziendale), notava oltre la recinzione, una persona che accovacciata sul terreno di margine di proprietà dell'azienda, raccoglieva delle buste nascoste tra la vegetazione ed appoggiate alla stessa recinzione perimetrale. Avvicinatosi ulteriormente alla recinzione per verificare quanto stesse accadendo, l'addetto alla sorveglianza La riconosceva e, dopo averla chiamata per nome, Le chiedeva che cosa stesse facendo senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Infatti, Lei, abbandonate frettolosamente le buste, raggiungeva la Sua auto che era accostata e ferma sul ciglio della strada ad una distanza di cinque metri dalla recinzione, in un 'area dove non è consentito il parcheggio e dove non c'erano altre auto, e si allontanava. Da successive verifiche emergeva che le due buste contenevano 44 elettroiniettori, BOSCH disegno 5801540211, tutti di proprietà di F. industrial, in quanto componenti integranti dei motori prodotti nello Stabilimento di Foggia, aventi ciascuno sul mercato al dettaglio un valore minimo non inferiore a 560 Euro circa, e complessivamente un valore non inferiore a 24.640 Euro circa. Il comportamento sopra descritto costituisce una grave violazione delle norme disciplinari e di corretta condotta in azienda. In relazione a quanto contestato, Lei potrà presentare le Sue giustificazioni nel merito entro 5 giorni dalla comunicazione della presente lettera. Decorso suddetto termine, la Direzione si riserva di adottare nei Suoi confronti i provvedimenti del caso".

A detta del lavoratore quanto sostenuto dal sorvegliante, del quale non viene riportato il nome nella suddetta contestazione, è fondato su fatti assolutamente insussistenti e mai commessi, risultando del tutto mendace ed infondato quanto contestatogli;

con giustificazioni scritte del 15.03.2021, il ricorrente contestava l'addebito ingiustamente ascrittogli in quanto mai commesso e mai verificatosi;

nonostante le giustificazioni, seguiva il licenziamento per asserita giusta causa del ricorrente con lettera ricevuta il 26.03.2021, a mezzo del quale la società resistente si limitava meramente a reiterare, a suffragio del comminato provvedimento espulsivo, le ragioni di cui alla contestazione e, pertanto, il provvedimento veniva impugnato con missiva del 7.04.2021;

aggiungeva il lavoratore che, nonostante la severa sanzione disciplinare e il tenore di cui alla lettera di contestazione, la stessa società resistente non aevva sporto denuncia-querela nei suoi confronti per l'accertamento della condotta a questi contestata;

specificava che la retribuzione globale di fatto percepita era pari ad Euro 10,6540/oraria - pari ad Euro 1.704,64 mensili come da ultima busta paga del marzo 2021, precisando altresì che, anche al momento del licenziamento, la società resistente aveva in organico oltre quindici dipendenti.

Il lavoratore riportava invece una diversa versione dei fatti oggetto di causa ossia che, in data 07.03.2021 alle ore 06:00 circa, a seguito del giorno di riposo fruito nella giornata del 06.03.2021 e nel rispetto del turno di lavoro assegnatogli (decorrente dalle ore 06:00 alle ore 13:00), il T. si recava al lavoro presso lo Stabilimento aziendale sito in F. alla zona industriale - località I., ove era stabilmente assegnato, per l'espletamento delle mansioni di operaio, presso l'apposito reparto area/montaggio;

parcheggiata la sua autovettura nell'apposita area aziendale, nella medesima giornata e detta ora, il ricorrente, unitamente a tutti gli altri dipendenti aventi medesimo turno, tra cui i sig.ri D.V., C.P., I.M., N.D., L.E., provvedeva a timbrare la sua presenza, mediante apposito dispositivo di bagde aziendale, accedendo all'interno della struttura e provvedendo pertanto ad espletare le proprie mansioni nel detto reparto;

giunte le ore 12:00, terminato il turno di lavoro unitamente ai suoi colleghi D.V., C.P., I.M., N.D., L.E., il ricorrente provvedeva alla regolare timbratura in uscita a comprova del turno svolto ed iniziato dalle ore 06:00 della medesima giornata, il tutto giusta autorizzazione di uscita anticipata alle ore 12:00 ricevuta dal responsabile aziendale sig. L.A.;

a terminare il turno alla medesima ora, ossia alle ore 12:00, erano anche altri dipendenti della predetta società, tra cui i predetti sig.ri D.V., C.P., I.M., N.D., L.E., colleghi di lavoro del T. sempre addetti al medesimo reparto;

aggiungeva che, piena conferma circa la effettiva durata di tal turno, era possibile rinvenirla dalla allegata busta paga del mese di marzo 2021 recante, tra l'altro, registro presenze con turni di servizio espletati;

deduceva il ricorrente che, effettuata la regolare timbratura, unitamente agli altri colleghi smontanti turno, raggiungeva la sua autovettura presso il parcheggio aziendale, e ivi giunto, salutando i detti colleghi, accedeva regolarmente al suo veicolo, avviandolo e allontanandosi a bordo di esso dallo stabilimento, varcando il cancello principale ed immettendosi lungo la pubblica via;

poco dopo aver varcato il detto cancello di ingresso principale e mentre raggiungeva la rotatoria presente lungo la pubblica e detta via, il T. avvertiva un rumore proveniente dal pneumatico posteriore sinistro della sua autovettura;

il ricorrente percorreva, dunque, la rotatoria ivi presente, svoltando verso sinistra, e procedeva a velocità ridotta lungo la via che costeggiava il lato sinistro della recinzione dello stabilimento aziendale, molto meno frequentata della via principale sino a poco prima percorsa, e dopo aver effettuato alcuni zig zag per appurare ulteriormente le caratteristiche del rumore avvertito, effettuava una inversione di marcia accostandosi e fermandosi a margine della strada in prossimità della fascia di terreno agricolo (peraltro completamente arato e privo di vegetazione alcuna), che separa la recinzione aziendale dalla carreggiata;

il ricorrente, sceso dal proprio veicolo al fine di controllare personalmente lo pneumatico da cui proveniva il rumore poc'anzi avvertito, verificava che si trattava di una pietra che si era incastrata nel battistrada della ruota posteriore sinistra che riusciva a disincastrare utilizzando altro sasso raccolto a margine della strada;

approfittando altresì dell'assenza di altre persone nei dintorni e vista l'urgenza, il ricorrente effettuava altresì un bisogno fisiologico urgente ed improvviso, restando comunque sempre in prossimità della propria auto;

terminato tal bisogno e nel mentre si accingeva a rientrare in auto, da una distanza di una decina di metri circa, si sentiva chiamare dall'addetto alla sorveglianza, tale sig. P.N., il quale, sempre a distanza e dal punto in cui lo aveva chiamato, gli chiedeva, testualmente: "tutt'appost?";

a quel punto il ricorrente, scorto con lo sguardo il detto sorvegliante, rispondeva affermativamente e faceva rientro nel proprio veicolo;

Dunque il lavoratore ribadiva la sua assoluta estraneità ai fatti contestati e l'assoluta infondatezza e insussistenza nonché non veridicità dell'oggetto della contestazione medesima, frutto della manipolazione della realtà da parte di terzi, e in particolare del detto sorvegliante, così come descritto nella sopra riportata lettera di contestazione disciplinare; in sede di giustificazioni verbali, poi, come anche risultante dal relativo verbale ad esse relativo, il ricorrente precisava di aver avuto, in passato, delle accese discussioni con il detto sorvegliante, sig. P.N., che, in particolare, si era risentito dell'archiviazione di alcune segnalazioni che questi aveva mosso, alla direzione aziendale, in danno dello stesso T., e tutte precisamente riguardanti episodi risibili (ad esempio l'arbitrariamente contestata consumazione di sigarette, durante le pause lavorative, in prossimità dell'ingresso del reparto cui era adibito);

specificava che il reparto presso cui lavorava non produce iniettori che invece vengono prodotti in altro reparto, precisamente di officina, ubicato ad oltre 500 metri da quello presso cui il ricorrente svolgeva, e ha anche svolto in data 07.03.2021, la propria mansione. Aggiungeva poi che, per accedere a tal diverso reparto, il ricorrente necessitava di specifiche autorizzazioni e permessi, non disponendo peraltro delle rispettive chiavi di accesso, essendo la zona chiusa e separata rispetto a quella ove lo stesso ricorrente stabilmente prestava la sua mansione. Descriveva che il singolo iniettore, inoltre, ha una lunghezza di circa 35 cm e un peso di circa 400 grammi. Per cui se il T. avesse sottratto ben 44 iniettori di tal specie avrebbe dovuto portare con sé un peso ingombrante, di oltre 20 kg, peraltro, stando alla contestazione, suddiviso in appena due buste, peraltro ignorato nel possesso di tali buste da parte del lavoratore, anche considerando che tutti i reparti e l'intero stabilimento aziendale sono sotto costante vigilanza, anche tramite ronda, dei sorveglianti a ciò preposti e che l'azienda conta oltre 600 dipendenti a turno presso tal stabilimento. Aggiungeva che la distanza tra l'ingresso principale alla zona retrostante, ove il vigilante sostiene di aver rinvenuto il ricorrente estrarre le buste, è di oltre 1 km, e che, peraltro, quest'ultimo non può in alcun modo aver percorso. Deduceva che non gli era stata fornita evidenza alcuna, tantomeno documentale e/o fotografica, delle presunte buste che "successivamente", stando ai generici termini impiegati in contestazione disciplinare, il detto sorvegliante avrebbe rinvenuto, non risultando affatto nota, allo stesso ricorrente, la materiale esistenza di tali buste.

Per tali ragioni adiva il Tribunale di Foggia, chiedendo di: 1) accertare e dichiarare la violazione da parte della società resistente degli artt. 1 e 2 della L. n. 604 del 1966, art. 7 L. n. 300 del 1970, degli artt. 2119 e 2106 c.c., degli artt. 1175 e 1375 del c.c., art. 22 e seguenti del c.c.n.l. categoria, per tutti i motivi di cui in premessa; 2) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 18, comma 4. L. n. 300 del 1970, la nullità del licenziamento così come intimato al ricorrente per la insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto contestato rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base della previsione dei contratti collettivi ovvero del codice disciplinare applicabile; 3) conseguentemente e per l'effetto, condannare la F.I. S.p.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 18, 4 comma, L. 20 maggio 1970, n. 300, alla reintegrazione del lavoratore nel proprio posto di lavoro nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, precisandosi che percepiva un retribuzione pari ad Euro 10,6540/oraria pari ad Euro 1.704,64 mensili; 4) conseguentemente e per l'effetto, condannare la società resistente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale; 5) in subordine, ai sensi dell'art. 18, comma 5. L. n. 300 del 1970, condannare la società al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

La società datrice di lavoro nella memoria di costituzione sosteneva, contrariamente agli assunti attorei, l'infondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente in fatto ed in diritto.

Nella fase sommaria del giudizio, con ordinanza dell'1.12.2021, il Tribunale di Foggia, alla luce del libero interrogatorio espletato e alle prove documentali rinvenute in atti, accoglieva la domanda di impugnativa del licenziamento senza preavviso per giusta causa intimato al T..

Il Giudicante rilevava l'infondatezza della contestazione mossa al ricorrente rilevando che il lavoratore, con missiva del 22.3.2021, aveva fornito una ricostruzione dei fatti alternativa dell'accaduto negando il fatto addebitatogli. Tale versione veniva anche ribadita in sede di libero interrogatorio e confermata dalla produzione fotografica depositata in atti, dunque, il primo giudice riteneva il fatto insussistente sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, non essendo agli atti alcuna prova del furto contestato nonché della riconducibilità della condotta al T..

La società F.I. S.p.a., con ricorso del 20.9.2021, proponeva opposizione all'ordinanza del Tribunale di Foggia chiedendo, in riforma della gravata ordinanza, di rigettare le domande proposte dal T..

Eccepiva la società opponente che il Tribunale aveva errato in quanto non aveva considerato il fatto che il lavoratore non offriva una ricostruzione alternativa e coerente dei fatti contestati e che, invece, si era contraddetto su taluni dettagli nell'interrogatorio formale del 4.11.2021 rispetto a quanto aveva affermato nelle sue giustificazioni.

Aggiungeva la società che la sanzione del licenziamento era proporzionata essendo venuto meno il vincolo fiduciario tra il datore di lavoro e il lavoratore che, peraltro, era stato già soggetto ad altri due provvedimenti disciplinari.

Specificava che la contestazione di addebito irrogata era dettagliata e pienamente idonea a far comprendere al lavoratore le condotte contestate per consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa.

Si costituiva in giudizio il T. chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza della fase sommaria.

Con sentenza del 7.12.2022 il Tribunale di Foggia accoglieva l'opposizione a seguito dell'attività istruttoria espletata.

Nella motivazione il Tribunale riportava infatti che sia il teste P.S. che C.U., dipendenti della F.S., avevano visto il T. accovacciato all'esterno della recinzione dello stabilimento in prossimità della sua autovettura e che, recandosi successivamente sul luogo, rinvenivano due buste contenenti degli elettroiniettori BOSH.

Il primo giudice, sulla base delle dichiarazioni dei testimoni (considerati attendibili in quanto guardie giurate dipendenti di altra società), riteneva che gli stessi avessero confermato la condotta contestata con dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili e che, tali risultanze erano corroborate dai rilievi fotografici dello stato dei luoghi al momento del fatto e della refurtiva.

Rilevava il Giudicante che il lavoratore si era contraddetto nelle sue dichiarazioni riguardo numerosi dettagli fornendo tre diverse versioni dell'andamento dei fatti.

Concludeva il Tribunale asserendo che il fatto contestato era stato dettagliatamente descritto nella lettera di contestazione e che lo stesso rientrava nelle condotte suscettibili di comportare il licenziamento senza preavviso.

Il reclamante impugna la statuizione del Tribunale con plurimi motivi di appello.

Con il primo motivo di gravame, il reclamante sostiene che il giudice è incorso in errore nel ritenere i testi escussi attendibili. Sostiene che le dichiarazioni da questi rese sono inattendibili e contraddittorie, inidonee a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro.

Assume inoltre che il Giudice di prime cure ha completamente e inspiegabilmente omesso di valutare:

- il contenuto dell'atto integrale di denuncia-querela del 11.03.2021, depositato dalla Società odierna reclamante, acquisito dal lavoratore solo in data 11.10.2022 e allegato nella prima difesa utile, in particolare contestualmente alle note conclusive;

- le dichiarazioni rese dal teste D.V., il quale avrebbe provato l'impossibilità del T. di accedere all'area in cui essi elettro-iniettori erano esclusivamente riposti, nonché all'effettivo svolgimento, anche nel turno del 07.03.2021, di attività lavorativa, da parte del T., nella stessa fascia oraria e nel medesimo reparto in cui esso teste aveva prestato attività, nell'arco della quale il T. non aveva prelevato alcun bene aziendale, tantomeno alcun elettro-iniettore;

- le riproduzioni fotografiche depositate e le dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio.

In particolare il lavoratore, con riferimento all'atto di denuncia-querela dell'11.3.2021, specifica che a pag. 2 del documento si riporta che il responsabile aziendale querelante ha dichiarato "non ho sospetti su alcuno né altro da aggiungere".

Pertanto il T., a suo dire, è stato destinatario del provvedimento espulsivo senza che gravasse alcun sospetto per i fatti ascrittigli in contestazione.

Aggiunge che tale documento (l'atto di denuncia- querela) era stato depositato dalla società solo parzialmente ( con esclusione della pagina ove era dichiarato che non vi erano sospetti su alcuno) e che, tale comportamento, configura una condotta inaccettabile e temeraria.

Il T. specifica che non è stato assoggettato ad alcuna azione penale, come emerge dal certificato ex art. 335 c.p.p. aggiornato e prodotto dal lavoratore unitamente alle proprie note conclusive.

Il reclamante poi, con riferimento alla collocazione degli elettro-iniettori, sottolinea che anche su tale punto le dichiarazioni rese dal P. e dal C. non risultano in alcun modo veritiere e che, infatti, di segno contrario risulta non solo quanto descritto dal teste D. ma anche quanto riportato nell'atto di denuncia-querela. Secondo la prospettazione del lavoratore gli elettroiniettori non erano in alcun modo di facile accesso, in quanto chiusi in apposita area recintata e presidiata e, peraltro, praticabile solo previo permesso del responsabile, mai conferito al T..

Il reclamante adduce che con riguardo alle mansioni svolte il giorno 7.3.2021, il D. ha confermato che il T. aveva lavorato esclusivamente come assemblatore del gruppo integrato 21, ove peraltro era stabilmente assegnato salve sporadiche e diverse disposizioni aziendali che, tuttavia, non venivano impartite in tal giorno. Ha confermato che in tal reparto non venivano utilizzati elettro-iniettori e che, comunque, il lavoratore in quella data non ne ha utilizzati, avendo assemblato solo turbine. Di conseguenza, il lavoratore non avrebbe mai potuto prelevare gli elettro-iniettori in quanto non utilizzati nel reparto ove espletava la sua attività di assemblatore e dove l'ha espletata anche il giorno 07.03.2021. In aggiunta il T. assume che l'area in cui tali elettro-iniettori erano custoditi distava ben 400 metri. Peraltro, a suo dire, dalle deposizioni dei testi emerge chiaramente che nessuno lo ha visto il giorno 07.03.2021 prelevare gli elettro-iniettori o essersi avvicinato alla recinzione aziendale durante la giornata lavorativa per riporre la refurtiva.

Sul ritrovamento degli elettro-iniettori, il reclamante evidenzia che dal tenore della contestazione disciplinare si ricava che un solo addetto alla sorveglianza avrebbe assistito al rinvenimento, mentre dall'istruttoria svolta emerge che i sorveglianti sarebbero stati due, ossia il C. e il P.. Assume che i due testi sono caduti in contraddizione in quanto il P. ha dichiarato che, nell'effettuare il giro perimetrale, egli e il C. avrebbero visto il T. accovacciato e intento a raccogliere delle buste dal suolo che poi avrebbe lasciato cadere una volta richiamato da entrambi i vigilanti. Il C., invece, sostiene di non aver visto cosa il T. stesse facendo, ma di averlo visto solo accovacciato e che quest'ultimo, richiamato dal solo P., si era poi allontanato. In particolare, precisa appunto poi il C. di non aver mai visto, in tal circostanza, alcuna busta tra le mani del T..

Il lavoratore ribadisce che le guardie giurate si sono contradette anche sul dettaglio riguardante la collocazione delle buste rinvenute: mentre il P. dichiara che, all'atto del ritrovamento, le buste rinvenute contenenti gli elettro-iniettori erano due, il C. dichiara che la busta era unica e che in essa era contenuta un'altra busta.

Il lavoratore ha sostenuto, quanto al materiale fotografico, che esso non è autentico e che le fotografie sono state effettuate al criminoso fine di precostituire documentazione probatoria da utilizzare per giustificare l'operato dei sorveglianti e giustificare l'adozione del licenziamento nei suoi confronti. Assume che le fotografie, in quanto riproduzioni meccaniche ex art. 2712 c.c., non necessitano in ogni caso nemmeno del disconoscimento essendo prive di data.

Il T. aggiunge che emergeva dalla tipologia di buste raffigurate nelle fotografie che, almeno una di esse, era una comune "shopper" utilizzata per la spesa e dunque in alcun modo idonea a consentire il trasporto degli elettro-iniettori a causa del peso degli stessi.

Il T. adduce che la versione addotta in sede di libero interrogatorio è sostanzialmente identica a quella svolta in ogni precedente sede, sia stragiudiziale che giudiziale.

Preliminarmente la Corte osserva che il primo giudice è incorso, nella sua motivazione, nel vizio di ultrapetizione.

Come è noto, il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (Cass. 20 marzo 2023, n. 7965).

Si aggiunga che "il giudice di appello, che accerti un vizio di extrapetizione - ed è pacifico che ultrapetizione ed extrapetizione, pur distinti a livello classificatorio, sono identici sotto il profilo del trattamento - a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell'oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c." (Cass 10 marzo 2019, ord. n. 12570).

Pertanto, nel caso in esame, va rilevato che il primo giudice ha accolto il ricorso in opposizione ex art.1 comma 51 della l.92/2012 proposto dalla F.I. S.p.a. sul presupposto che la giusta causa dell'irrogato licenziamento senza preavviso fosse stata la sottrazione dei beni aziendali da parte del T.: "l'irrogazione del licenziamento per giusta causa trova fondamento nella condotta di grave inadempimento tenuta dal lavoratore e concretizzatasi nella sottrazione di materiale nell'azienda e appartenente al datore di lavoro, condotta ritenuta dalla datrice irreversibilmente lesiva del vincolo fiduciario proprio del rapporto di lavoro" (cfr. pag. 4 dell'impugnata sentenza); "l'istruttoria svolta induce a ritenere pienamente comprovati i fatti posti a fondamento del licenziamento avendo parte datoriale dimostrato che il T. ha sottratto beni aziendali…il fatto commesso, in particolare la sottrazione di materiale dall'azienda, è di gravità tale da compromettere la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro…" (cfr. id., pag.11).

Ancora, a pag. 11 dell'impugnata sentenza, richiamando il contratto collettivo, ha qualificato la condotta addebitata quale furto in azienda per la quale è prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso "in tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscano delitto a termini di legge: a titolo indicativo… b) furto nell'azienda".

Il vizio di ultrapetizione sussiste perché, in realtà, la società non ha mai addebitato al T., come giusta causa di licenziamento, il furto nell'azienda, ed ha quindi errato il primo Giudicante nell'aver dato rilievo a fatti che non erano mai stati contestati dalla società.

Si ricorda che la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.; per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (Cass. Sez. Lav., n. 9590 del 18/04/2018).

Ciò specificato, va sottolineato che la società, con lettera del 11.3.2021, contestava al T. quanto segue: "in data domenica 7 marzo 2021, Lei in regime di straordinario con permesso dalle (06:00 - 13:00), usciva alle ore 12:00. Alle ore 12:05 circa, un addetto alla sorveglianza dello Stabilimento, impegnato in un giro di controllo lungo il perimetro interno del Plant, giunto presso l'area Cedas (Centro sportivo aziendale), notava oltre la recinzione, una persona che, accovacciata sul terreno di margine di proprietà dell'azienda, raccoglieva delle buste nascoste tra la vegetazione ed appoggiate alla stessa recinzione perimetrale. Avvicinatosi ulteriormente alla recinzione per verificare quanto stesse accadendo, l'addetto alla sorveglianza La riconosceva e, dopo averla chiamata per nome, Le chiedeva che cosa stesse facendo senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Infatti, Lei, abbandonate frettolosamente le buste, raggiungeva la Sua auto che era accostata e ferma sul ciglio della strada ad una distanza di circa cinque metri dalla recinzione, in un'area dove non è consentito il parcheggio e dove non c'erano altre auto, e si allontanava. Da successive verifiche emergeva che le due buste contenevano 44 elettroiniettori, BOSCH disegno 5801540211, tutti di proprietà di F.I., in quanto componenti integranti dei motori prodotti nello Stabilimento di Foggia, aventi ciascuno sul mercato al dettaglio un valore minimo non inferiore a 560 Euro circa, e complessivamente un valore non inferiore a 24.640 Euro circa".

In tale lettera in alcun modo emerge, quale addebito contestato, la sottrazione di merci appartenenti all'azienda e, quindi, non appare condivisibile il ragionamento del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il reclamante si fosse reso colpevole del furto.

Tanto appare chiaro anche alla luce della denuncia per furto datata 11.3.2021 in atti, nella quale il Direttore della F.I. specificava "non ho sospetti su alcuno né altro da aggiungere".

La società anche nelle sue difese ha sempre ritenuto di non addossare al T. la responsabilità del furto degli iniettori; nella memoria difensiva in questo grado ha dedotto che "posto che a tutt'oggi la società non è a conoscenza dell'identità del soggetto che ha portato gli elettroiniettori fuori dallo stabilimento" (pag.12) o ancora "nella contestazione disciplinare, come già rimarcato, non si fa riferimento alcuno al prelevamento degli elettroiniettori all'interno dell'azienda e dunque tale aspetto è del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente controversia" (pag.22).

Anzi, la società ha precisato, sempre nella memoria, che il comportamento contestato al lavoratore non integra in alcun modo l'aver o meno sottratto la componentistica: "è possibile che il mero ritrovamento da parte di un dipendente di F. di due buste contenenti elettroiniettori al di fuori dello stabilimento possa non ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro; tuttavia, tale ritrovamento, accompagnato da un atteggiamento ambiguo e seguito non solo da una vera e propria "fuga" dinnanzi alla richiesta di spiegazioni da parte di un addetto alla sicurezza, ma anche da una ricostruzione dei fatto molto poco credibile, dimostra la sussistenza di una condotta del reclamante idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro"(pag. 28).

Emerge, dunque, che il comportamento lesivo del vincolo fiduciario ricondotto al lavoratore non è la sottrazione di beni aziendali della quale, peraltro, non vi è prova alcuna, bensì l'essersi allontanato senza aver dato alcuna spiegazione a domanda delle guardie giurate, assumendo un atteggiamento poco collaborativo.

Dunque, stabilito che la contestazione mossa al lavoratore è diversa da quella erroneamente rilevata dal primo giudice e non riguarda la sottrazione dei beni aziendali da parte del T., bensì l'aver assunto un comportamento poco collaborativo e poco trasparente con la società, non sussiste la necessità di alcuna valutazione dei primi motivi di reclamo, laddove si disquisisce sulla collocazione degli elettroiniettori e di tutte le altre circostanze di fatto che trattano dell'imputabilità, in capo al T., della fattispecie del furto in azienda.

Ciò specificato, risulta ultronea, ai fini della risoluzione della presente controversia, l'analisi dei motivi di reclamo proposti dal lavoratore in merito alla insussistenza del fatto contestato con riferimento alla mancata denuncia di furto e con riferimento alla impossibilità, per il lavoratore, di prelevare gli elettroiniettori.

Tanto premesso, osserva il Collegio che della effettiva veridicità della contestazione elevata nella lettera della società vi è ampia dimostrazione grazie all'istruttoria svolta in primo grado.

Infatti i testi C.U. e P.S. hanno confermato che: "mentre percorrevamo il perimetro interno dell'azienda, all'altezza del ripetitore telefonico abbiamo visto una persona fuori dal perimetro. La persona stava accovacciata, non ricordo se avesse la giacca aziendale. Abbiamo fermato la macchina e il collega P. è sceso. Ho riconosciuto il T.. Il collega P. ha chiamato per nome il T.. Il T. non ha risposto al collega e si è allontanato a bordo della macchina parcheggiata sul ciglio della strada. Tra il ciglio della strada dove stava la macchina e il posto dove ho visto la persona accovacciata c'è uno spazio di qualche metro. La persona che ho visto accovacciata stava al ridosso della recinzione. Non ho visto che facesse, posso solo dire che stava accovacciata vicino alla recinzione" (teste C.U., guardia giurata); "in data 7.3.2021, intorno alle ore 12:05, unitamente al collega dell'antincendio C.U. effettuavamo un giro perimetrale di ronda. Mentre percorrevamo il perimetro interno dell'azienda, in lontananza notavamo una vettura parcheggiata sul ciclo della strada, fuori dal perimetro dello stabilimento. Era l'unica macchina parcheggiata e pertanto è stata da noi notata. Giunto nei pressi di un palo telefonico che si trova nell'area Cedas (Centro sportivo aziendale), notavamo una persona accovacciata con indosso una giacca aziendale. Mentre mi avvicinavo notavo che lo stesso prendeva degli involucri da terra. Con le mani raccoglieva questi involucri. Si trattava di due buste arrotolate. La persona era intenta a raccogliere queste buste, cioè si è abbassato per prenderle… Avvicinatomi alla recinzione riconoscevo il sig. T. che incrociò il mio sguardo. La stessa scena è stata vista dal C.. Il T. quando ci ha visti la lasciato immediatamente gli involucri e si è allontanato. Noi stavamo sempre all'interno della recinzione e abbiamo chiamato per nome il T. il quale senza rispondere si è allontanato a piedi, ha raggiunto la macchina che noi avevamo visto parcheggiata e si è allontanato. Era solo" (teste P.S., guardia giurata).

Come già rilevato dal Tribunale, il T. si era contraddetto più volte nelle sue dichiarazioni e, pertanto, bene ha fatto il primo giudice a ritenere inattendibile la sua versione dell'andamento dei fatti.

Infatti, con missiva del 15.3.2021, il lavoratore negava il fatto addebitatogli con le seguenti - contrastanti- argomentazioni: "allorquando stavo per rientrare in auto, ad una distanza di una decina di metri circa mi sentivo chiamare a gran voce dall'addetto alla sorveglianza, tale P.N., il quale, sempre a distanza e dal punto in cui mi aveva chiamato, mi chiedeva, testualmente, "tutt'appost?". Poiché, come appena detto, stavo già entrando in macchina, io alla detta domanda rispondevo di sì e andavo via".

Nel libero interrogatorio col giudice, invece, il lavoratore dichiarava: "mentre stavo ancora fermo è passato il vigilante P. con la macchina. Si trovava all'interno della recinzione che delimita il perimetro aziendale. Mi ha chiamato per cognome e mi ha chiesto che stavo facendo. Ho detto che avevo avuto un problema alla macchia e poi avevo fatto un bisogno. Mi ha chiesto se era tutto a posto ed io ho risposto di sì. Così entrambi ci siamo salutati e sono andato via".

Bene ha fatto il Tribunale a rilevare le contraddizioni del lavoratore che non sono affatto irrilevanti --come dedotto nel reclamo-- ma confortano l'assunto contenuto nel provvedimento aziendale.

Ed invero, in sede di interrogatorio formale il T. faceva riferimento a delle pietre incastrate nel battistrada del pneumatico anteriore sinistro, mentre in sede di giustificazioni scritte egli precisava che la ruota interessata era quella posteriore sinistra.

In sede di interrogatorio formale il reclamante riferiva di essere stato chiamato per cognome dal sorvegliante P., al quale rispondeva di avere avuto un problema alla macchina e di avere fatto un bisogno, mentre in sede di giustificazioni scritte egli affermava di essere stato notato dal sig. P. che gli chiedeva se era "tutt'appost" e di avere semplicemente risposto "di sì".

Va rilevato, poi, che in sede di audizione a difesa, in data 22.3.2021, il lavoratore riferiva di avere espletato il proprio bisogno fisiologico "accovacciato", mentre in sede di interrogatorio libero egli lasciava intendere di avere assunto una postura eretta in quanto si trovava "con un piede nella terra ed un piede sulla strada".

Va sul punto ritenuta corretta la valutazione del Giudicante in merito al fatto che, tenendo un piede sulla terra e uno sulla strada, il T. non avrebbe potuto stare accovacciato, ma avrebbe dovuto necessariamente tenere la posizione eretta.

È dunque del tutto condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure sul punto: "èsufficiente leggere la versione dei fatti offerta dal T. per iscritto nel corso del procedimento disciplinare e confrontarla con quanto dallo stesso riferito alla scrivente per riscontrare che il lavoratore si è contraddetto e ha fornito una ricostruzione alternativa dei fatti che appare, rispetto a quanto dichiarato dai testimoni e tenuto conto di quanto emerso nella presente fase, poco credibile" (cfr. pag. 9 dell'impugnata sentenza).

Alla luce di quanto rilevato, a parere della Corte, sul punto accogliendo il motivo specifico di reclamo, il licenziamento per giusta causa irrogato dalla società non è proporzionato alla condotta tenuta dal lavoratore in data 07.03.2021.

Contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore nel reclamo, tuttavia, il Collegio ritiene che, nel caso di specie sia applicabile solo il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 18 Statuto dei lavoratori, comma 5, ossia l'indennità risarcitoria onnicomprensiva e non la tutela reale prevista dal comma 4 del citato articolo che si configura soltanto per "insussistenza del fatto ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa".

Ed invero, in nessuna delle sanzioni conservative indicate dal reclamante appare sussumibile la fattispecie in oggetto.

In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, il reclamo va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza della società e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione il reclamo proposto da T.R. con ricorso del 4.1.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 7.12.2022 nei confronti della s.p.a. F.I., per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, con condanna della s.p.a. F.I. al pagamento, in favore del T., di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori come per legge;

condanna la società al pagamento, in favore del reclamante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quelle di primo grado in Euro 2800,00 e quelle di questo grado in Euro 2200,00, e che distrae in favore dei procuratori antistatari.

Conclusione
Così deciso in Bari, il 26 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2023.

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