... 2. Al dipendente, guardia giurata addetto alle mansioni di operatore di video, con lettera del 27.3.2020 era stato contestato che, nelle giornate specificate (nel numero di sei: 3, 4 e 5 febbraio 2020 e 22, 23 e 24 marzo 2020), durante l'orario di lavoro (dalle 22 alle 5,15), si era addormentato più volte in servizio;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere
Dott. PONTERIO Carla - Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo - Rel. - Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 4266-2023 proposto da:
A.A. , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocato CESARINA RAVAROTTO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
PATROL VIGILANZA Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO PELLEGRINO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA SPOLVERATO, GIANNI BARILLARI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 722/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/12/2022 R.G.N. 596/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza n. 722/2022 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Padova, ha rigettato l'impugnazione del licenziamento, intimato il 21.4.2020, dalla Patrol Vigilanza Srl nei confronti di A.A. , ritenendo legittimo il recesso.
2. Al dipendente, guardia giurata addetto alle mansioni di operatore di video, con lettera del 27.3.2020 era stato contestato che, nelle giornate specificate (nel numero di sei: 3, 4 e 5 febbraio 2020 e 22, 23 e 24 marzo 2020), durante l'orario di lavoro (dalle 22 alle 5,15), si era addormentato più volte in servizio; gli veniva contestata, altresì, la recidiva per gli episodi del febbraio 2020, già oggetto di separato procedimento disciplinare in cui era stata irrogata la sanzione di giorni tre di sospensione.
3. A fronte della decisione del primo giudice - che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento perché non era stata provata la circostanza che il lavoratore avesse fruito della pausa di 10 minuti di cui all'art. 74 CCNL e di quella di 15 minuti, per ogni due ore, di cui all'art. 175 D.Lgs. n. 81/2008 - la Corte territoriale ha rilevato che: a) il lavoratore, in fase disciplinare e giudiziale, non aveva mai allegato di essersi addormentato a causa del comportamento della società che gli aveva impedito la fruizione delle pause dovute; b) la valutazione di non attendibilità dei testi, effettuata dal primo giudice, non era stata fondata su elementi di oggettiva contraddizione o di illogicità delle affermazioni; c) né appariva, al fine di ritenere provato che il A.A. non avesse fruito delle pause spettanti, la valorizzazione dell'ordine di servizio del 12.1.2020; d) anche a volere aderire alla tesi più estensiva dei 25 minuti di pausa, comunque gli addormentamenti superavano le soste spettanti; e) tali addormentamenti erano stati dimostrati con le deposizioni dei testi B.B. e C.C., entrambi ritenuti attendibili; f) le pause previste dall'art. 74 CCNL e dall'art. 175 D.Lgs. n. 81/08 non erano cumulabili perché avevano funzione diversa; g) la fruizione delle pause avveniva secondo modalità stabilite oralmente dalla società; h) il lamentato demansionamento era comunque irrilevante ai fini del licenziamento; i) il recesso era una sanzione proporzionata in relazione alla gravità dei fatti contestati e dimostrati anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del CCNL di categoria applicato.
4. Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione A.A. affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso la Patrol Vigilanza Srl.
5. Parte ricorrente ha presentato istanza di riunione al presente giudizio di quello recante il n. rg. 7668/2023, pendente anche esso innanzi a questa Corte e concernente l'adozione della sanzione della sospensione di giorni tre dal lavoro e dalla retribuzione per i fatti accaduti nel febbraio 2020 nonché oggetto della contestazione di recidiva: istanza fondata sulla identità delle questioni di fondo da trattare.
6. Le parti hanno depositato memorie.
7. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Motivi della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione delle norme procedurali dell'appello, rito lavoro, in particolare dell'art. 434 cpc, in relazione al d.l. n. 179/2012, all'art. 111 Cost. Egli deduce di avere contestato, in sede di reclamo, l'eccessiva lunghezza dell'atto che non rispondeva ai criteri di chiarezza e sinteticità e non, invece, come erroneamente ritenuto dalla Corte Territoriale, ai requisiti di completezza e specificità.
3. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Si sostiene che la questione principale, non compresa dalla Corte territoriale, concerneva il fatto che la chiesta CTU era necessaria per verificare se esso dipendente avesse lavorato o meno negli orari in cui la società gli aveva contestato di avere dormito, posto che tali circostanze non erano state idoneamente dimostrate e che erano state ritenute superate, per il principio della ragione più liquida, dalla trattazione delle problematiche in tema di legittimità delle pause.
4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per la errata interpretazione dell'art. 74 del CCNL, dell'art. 175 D.Lgs. n. 81/08, del DM 1.12.2020 n. 269 e della disposizione del 12.1.2020. Si precisa che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la disposizione del 12.1.2020 riguardava il personale del servizio di videosorveglianza dalle 22.00 alle 5.15 e stabiliva che non dovevano essere effettuate pause; la suddetta disposizione era stata adottata in conformità al DM 1.12.2010 n. 269 e non vi era alcun accordo sindacale scritto sulla fruizione delle pause; ai sensi dell'art. 74 del CCNL la pausa doveva essere effettuata durante il servizio, non prima o dopo le sei ore consecutive e la mancata fruizione andava recuperata con un riposo compensativo; le pause ex art. 175 D.Lgs. n. 81/08 comunque dovevano essere usufruite di talché erano dovuti 55 minuti per turno di riposo, non rilevando il fatto di essere il lavoratore adibito ad altre attività.
5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere fatto la Corte territoriale esatta interpretazione degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all'art. 74 CCNL di categoria, all'art. 175 D.Lgs. n. 81/08, del DM 1.12.2010 n. 269 e della disposizione del 12.1.2020, attraverso una errata valutazione delle prove orali e documentali.
6. Con il quinto motivo si obietta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale fatto esatta applicazione dell'art. 257 cpc o del relativo principio di diritto in ordine alla valutazione di attendibilità dei testi B.B. e C.C..
7. Con il sesto motivo si contesta la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte distrettuale fatto esatta applicazione dell'art. 1 co. 59 della legge n. 92/2012, in quanto erroneamente i giudici di seconde cure avevano applicato l'art. 437 cpc, relativo al rito ordinario lavoro e non riguardante quello disciplinato dalla legge n. 92/2012, avevano percepito il contenuto di prove che erano state "dimesse da parte reclamante.... e di quelle del reclamato"; non avevano ammesso i documenti prodotti dal A.A. nel giudizio di opposizione ma non allegati al ricorso bensì alla prima udienza del 9.6.2022, pur essendo documenti utili ed indispensabili ai fini della decisione.
8. Preliminarmente va respinta l'istanza di riunione, presentata dal ricorrente, perché i due giudizi cui si è fatto riferimento, pur riguardando analoghe questioni di merito, tuttavia concernono sentenze diverse le cui impugnazioni, articolate con differenti motivi di ricorso, è opportuno trattare separatamente non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 335 cpc.
9. Sempre in via preliminare va dichiarata la inammissibilità del controricorso della società perché tardivo, in quanto depositato oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 370 cpc, nuova formulazione (Cass. n. 7170/2024) ratione temporis applicabile (notifica del ricorso avvenuta il 10.2.2023 e deposito del controricorso effettuato il 29.3.2023, oltre i quaranta giorni previsti dalla legge); conseguentemente, devono considerarsi inammissibilmente presentate anche le relative memorie (Cass. n. 23921/2020).
10. Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
11. Il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a. , esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata.
12. Nella fattispecie in esame, invece, la Corte territoriale, pur sottolineando la lunga premessa che richiamava, nel reclamo, il contenuto delle fasi processuali precedenti, ha enucleato dal testo dell'impugnazione la consistenza delle articolate doglianze e su quelle ha incentrato il suo esame dopo avere riportato tutte le contestazioni sollevate dalla società e, quindi, dando atto della intellegibilità delle stesse.
13. Il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.
14. A prescindere dal fatto che il vizio di motivazione non è più sindacabile ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 cpc (per tutte Cass. Sez. Un. n. 8053/2014) se non nei limitatissimi casi di nullità della stessa non ravvisabili nel caso de quo, va rilevato che, nella fattispecie, la Corte territoriale, con un accertamento di fatto, adeguatamente motivato, ha dato atto che dalle deposizioni dei testi B.B. e C.C. erano emersi elementi che confermavano gli addormentamenti del A.A. .
15. Alcuna necessità si poneva, pertanto, a fronte di circostanze processualmente acquisite e ritenute attendibili, di disporre una consulenza tecnica di ufficio, che sarebbe stata di carattere evidentemente esplorativo e diretta unicamente a confutare fatti ed elementi ritenuti già provati.
16. Il terzo motivo, che pone il problema di diritto tra la correlazione dei due tipi di pausa (art. 74 del CCNL e art. 175 D.Lgs. n. 81/08) si palesa, tuttavia, non pertinente rispetto al complessivo impianto decisorio della gravata sentenza ove è stato comunque specificato che i testi escussi avevano dichiarato che le pause di quindici minuti erano state fruite ogni due ore e che gli addormentamenti del A.A. erano avvenuti in momenti diversi dalle pause.
17. Tale accertamento supera ogni problematica sulle questioni di diritto riguardanti la diversa funzione delle pause, pure esaminata dai giudici di merito, perché ciò che è stato acclarato (e che si dimostra decisivo) è la circostanza che, anche aderendo alla tesi dei venticinque minuti di pausa, gli addormentamenti superavano in ogni caso le soste spettanti (pag. 15 punto 9 della impugnata sentenza) e che ciò costituiva un comportamento punibile ai sensi dell'art. 101 del CCNL.
18. Ai fini della valutazione sull'intimato licenziamento e in relazione ai limiti del giudizio di legittimità (ove vige il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa - Cass. 5102/2024), le argomentazioni di cui alla censura si palesano eccentriche rispetto alle emergenze probatorie acquisite e comunque poste a fondamento della decisione.
19. Il quarto ed il quinto motivo, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono infondati.
20. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.
21. In tema, infatti, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867 del 2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): le suddette ipotesi non sono ravvisabili nel caso in esame.
22. Infine, va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).
23. Il sesto motivo e, infine, inammissibile.
24. In primo luogo, deve darsi atto che non è stato specificato quale pregiudizio, sotto un profilo processuale, abbia patito l'odierno ricorrente dal riferimento dei giudici di seconde cure all'art. 437 cpc e non invece all'art. 1 co. 59 della legge n. 59/2012 e dalla applicazione, in concreto e nello specifico, dell'una disposizione rispetto all'altra.
25. In secondo luogo, va rilevato che, per le altre doglianze articolate, sulla indispensabilità dei documenti indicati nel motivo ai fini della decisione, a fronte delle argomentate motivazioni della Corte territoriale, le censure, anche in questo caso, sono volte unicamente in una richiesta di un nuovo apprezzamento egli elementi istruttori che, come detto, è precluso in sede di legittimità.
26. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
27. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio stante la tardività del controricorso.
28. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del lavoratore e della società.
Conclusione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2024.
