Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 20/07/2021, n. 791. Accolto il ricorso del lavoratore, guardia giurata particolare (GPG), riconoscendo lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel IV liv. super (rispetto al IV) fin dall'assunzione

Martedì, 20 Luglio 2021 09:24

Accolto il ricorso del lavoratore, guardia giurata particolare (GPG), riconoscendo lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel IV liv. super (rispetto al IV) fin dall'assunzione ... la guardia non si limita ad effettuare un servizio di piantonamento tradizionale ma svolge compiti di sicurezza attenendosi a procedure informatiche 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sez. Lavoro

Composta da:

dott. Carla Maria Bianchini - Presidente

dott. Silvia Marina Ravazzoni - Consigliere

dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 642/2020, estensore dott. Florio

promossa da:

I.V. S.P.A. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI CARLO e dell'avv. AZZONI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO presso i difensori

APPELLANTE

CONTRO

A.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. PAGANUZZI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIALE PAPINIANO, 44 20123 MILANO presso il difensore

APPELLATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29/1/2021 I.V. Spa ha proposto appello avverso la sentenza n. 642/2020 con la quale il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso del lavoratore, guardia giurata particolare (GPG), riconoscendo lo svolgimento di mansioni inquadrabili nel IV liv. super (rispetto al IV) fin dall'assunzione (19/6/07), con diritto alle conseguenti differenze retributive, il diritto al superminimo ad personam non assorbibile previsto dal nuovo CCNL che a partire dal 2013 ha accorpato il livello IV S al IV (trasformando la differenza retributiva in detto superminimo), ha qualificato l'indennità AFAC come elemento della retribuzione, con condanna della I.V. al pagamento della complessiva somma di Euro 2.741,33 oltre accessori oltre a Euro 3.000 per spese legali.

In particolare il primo giudice, esperite le prove orali, ha ritenuto che le mansioni svolte da C., quale GPG all'interno della centrale operativa di I.V., andassero inquadrate nel livello rivendicato in quanto la gestione dei servizi di vigilanza, sorveglianza e videosorveglianza, attraverso l'utilizzo di ap - parecchiature radio, telefoniche e informatiche, integra la declaratoria prevista per il livello IV S (GPG addette al piantonamento fisso che in via continuativa e prevalente, svolgono anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati), dovendosi intendere per "gestione" di strumenti tecnologicamente avanzati l'utilizzazione, interazione, interfaccia con tale strumentazione, essendo emerso dall'istruttoria che la guardia non si limita ad effettuare un servizio di piantonamento tradizionale ma svolge compiti di sicurezza attenendosi a procedure informatiche (inserire e disinserire allarmi, isolare settori determinati, resettare il sistema, ecc.) utilizzando strumenti di controllo tecnologicamente avanzati (computer, software specifici, telecamere comandate da remoto).

Al riconoscimento del superiore inquadramento consegue anche il diritto al superminimo previsto dalle parti sociali al momento del rinnovo contrattuale che a partire dall'1/1/2013 ha abolito il IV liv. super, prevedendo che il lavoratore venga inquadrato al IV con diritto ad un superminimo pari alla differenza economica tra i previgenti IV e IV super.

Quanto alla natura della voce AFAC (Acconto Futuri Aumenti Contrattuali) introdotta dall'art. 109 del CCNL 2013 ("Le parti al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire un'adeguata continuità della dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 Marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi a un dipendente inquadrato al quarto livello da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi."), che I.V. ha erogato qualificandola come indennità (quindi senza incidenza sugli istituti differiti), il Tribunale ha ritenuto che detta voce abbia natura retributiva, con conseguente sua incidenza sugli istituti differiti e sul tfr, alla luce del di - sposto dell'art. 106 CCNL che nel regolamentare la retribuzione tabellare prevede che gli importi sono stati definiti al fine di garantire ai lavoratori per il periodo 1/2/2013-31/12/2015 una dinamica salariale congrua e compatibile, a mente di quanto considerato nel successivo art. 109 e che il contributo è da in - tendersi componente economico aggiuntivo ai valori tabellari.

Infine, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale, aderendo all'orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che la stessa non decorra più in costanza di rapporto a partire dall'entrata in vigo - re della L. n. 92 del 2012, posto che la diffida stragiudiziale è stata ricevuta in data 4/11/2016.

Ha proposto appello I.V. con plurimi motivi.

Con un primo motivo ha lamentato una errata interpretazione delle declaratorie contrattuali e delle risultanze istruttorie, in particolare per avere il Tribunale ritenuto che con il termine "gestione" si intenda la semplice interfaccia con le attrezzature tecnologiche e non capacità di intervenire sulle stesse, anche modificando le procedure e le risposte della macchine, mentre i testi hanno confermato che il lavoratore seguiva procedure standardizzate che non lasciavano margine di valutazione all'operatore, posto che, ricevuta la segnalazione di allarme, il lavoratore doveva attivare unicamente l'interazione telefonica con il cliente o la pattuglia e/o le forze dell'ordine.

Con un secondo motivo si duole della omessa pronuncia sulla eccepita carenza di interesse ad agire in relazione alla domanda relativa alla qualificazione della natura dell'AFAC e della errata attribuzione all'emolumento della natura di elemento della retribuzione. L'interesse ad agire non sussiste in quanto non è stato leso nessun diritto del lavoratore, a cui è stata sempre riconosciuta l'indennità nella misura individuata dalle parti sociali. Quanto alla natura della stessa, una corretta lettura delle disposizioni contrattuali avrebbe evidenziato che gli elementi che compongono la retribuzione sono specificatamente individuati dalle norme del CCNL e non comprendono detta indennità, sicchè è da escludere la computabilità dell'elemento all'interno della retribuzione. L'AFAC ha unicamente natura di ristoro per il tempo di durata della trattativa sindacale per il rinnovo del contratto, stante la sua dichiarata natura provvisoria.

Con il terzo motivo ha riproposto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che la normativa del 2012 non abbia inciso sulla decorrenza in costanza di rapporto del termine estintivo e che pertanto debbano considerarsi prescritte le differenze retributive anteriori a cinque anni decorrenti dalla notifica del ricorso di primo grado (26/11/2018), tenuto conto che la diffida stragiudiziale, per la sua genericità non è idonea a costituire in mora il datore di lavoro.

Con un ultimo motivo ha lamentato l'omessa pronuncia sulla eccezione di erroneità dei conteggi in relazione alla circostanza che anche per i primi 24 mesi di rapporto sia stato attribuito il livello rivendicato, nonostante le declaratorie prevedano che la GPG sia inquadrata al VI livello nel primo anno di assunzione e al V nel secondo.

Si è costituito il lavoratore, difendendo la sentenza, di cui chiede la integrale conferma, argomentando ampiamente a confutazione di tutti i motivi di gravame e richiamando copiosa giurisprudenza di merito anche di questa Corte.

Disposta la trattazione cartolare della causa con decreto del 7/4/2021, le parti hanno depositato nei termini le relative note scritte e la causa è stata decisa all'udienza del 20 maggio 2021.

L'appello non coglie nel segno e va rigettato.

L'attività svolta dall'appellato, così come descritta nel ricorso introduttivo del giudizio, non è stata sostanzialmente contestata dalla I.V., che si è limitata a negare che il lavoratore avesse mai svolto compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati o gestito strumenti di controllo tecnologicamente avanzati, tali da giustificare l'inquadramento nel IV liv. super del CCNL, ed ha, in ogni caso trovato conferma nell'istruttoria svolta in primo grado.

Le operazioni svolte da C. sono oggettivamente caratterizzate da una certa complessità, com - prendendo anche il reset delle zone allarmate all'esito dell'intervento, la gestione degli allarmi cosiddetti "uomo-morto", "malore-bancomat", "allarme rapina" che richiedono l'osservanza di una specifica procedura per affrontare l'evento e non mettere a repentaglio l'incolumità delle persone coinvolte.

Contrariamente a quanto affermato dall'appellante, tali attività non sono limitate alla mera osservazione delle immagini trasmesse dai monitor della sala operativa, essendo richiesta una interazione della GPG con il sistema informatico, che si attua mediante la scelta tra le possibili modalità di utilizzo del siste - ma, selezionando le telecamere, utilizzando la funzione di zoom, oppure consistono in operazioni di re - settaggio del sistema, attivazione/disattivazione di allarmi, valutata, da parte dell'operatore, la situazio - ne di fatto del momento.

Come già affermato da questa Corte in analoghe controversie (cfr. Corte Appello Milano n. 1002/10, n. 1094/13, n. 83/14 e da ultimo n. 2043/17, n. 2185/17, n.1098/20), le cui motivazioni si intendono qui richiamate anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., va escluso che il concetto di gestione, di cui alla declaratoria del IV livello super CCNL, coincida con l'attività di chi programma il sistema informatico mentre deve ritenersi, al contrario, che l'espressione utilizzata dalle parti collettive intenda far riferimento a chi "partecipi alla sua complessità, interagendo con esso mediante scelte di carattere discrezionale collegate alla diversità delle possibili situazioni suscettibili di verificarsi durante l'espletamento del servizio, sulla base di una varietà di procedure concretamente attuabili"(così: Corte Appello n.83/14 cit.).

Né ad una diversa conclusione induce la giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante I.V. S.p.A. che, al contrario, conferma la correttezza della tesi interpretativa qui accolta, laddove precisa appunto che l'uso del termine "gestiscono" nella declaratoria di cui si discute comporti compiti di una certa complessità sul piano dell'uso di sistemi tecnologicamente avanzati, complessità non ravvisabile quando le modalità di uso del sistema si risolvono in procedure standardizzate. (cfr.: Cass. 26 gennaio 2015 n.1326)".

E' corretto, quindi, nel caso in esame, il riconoscimento del livello superiore fin dall'inizio del rapporto di lavoro. C. ha infatti allegato di aver svolto le superiori mansioni rivendicate sin dal momento dell'assunzione, senza che la I.V. abbia contestato la circostanza, essendosi limitata a sostenere che la GPG, per il primo anno dopo l'assunzione vada inquadrata al liv VI per il secondo anno al livello V, come previsto dal CCNL di settore, il che sarebbe corretto se le mansioni svolte fossero state quelle proprie della GPG e non, come nel caso di specie, quelle individuate per la GPG addetta al piantonamento fisso che in via continuativa e prevalente che svolge anche compiti di sicurezza inerenti a sistemi computerizzati e gestiscono strumenti di controllo tecnologicamente avanzati. Per tali motivi il primo e il quarto motivo di appello sono infondati.

Quanto agli ulteriori motivi di censura, questa Corte si è recentemente pronunciata su fattispecie esattamente sovrapponibile alla presente, con la sentenza n. 1098/2020, la cui motivazione si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: "senz'altro sussiste l'interesse ad agire dell'appellato atteso che l'art. 31 del nuovo CCNL ha previsto il diritto ad un superminimo a favore di chi precedentemente aveva il livello 4 super. Se l'appellato fosse stato inquadrato nel livello predetto a decorrere dall'1.9.2008, come sarebbe stato corretto, avrebbe senz'altro usufruito del superminimo in questione oltre che di una retribuzione più elevata.

Infondato è anche il motivo relativo alla eccepita prescrizione delle differenze retributive maturate dal lavoratore per i titoli anzidetti.

Il Collegio, in senso contrario agli assunti dell'appellante, intende dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte in plurimi precedenti, tra cui la sentenza n. 188/2020, alla quale si rinvia ex art. 118, disp. att. c.p.c. e che sulla questione in esame ha statuito quanto segue: "Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018; Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto. Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 L. n. 300 del 1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti. Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti; dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione". E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento; cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della L. n. 604 del 1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione; sicchè per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo". La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399). Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass., 20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137). Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, che ha riformato l'art. 18 L. n. 300 del 1970, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro. A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass. 4.6.2014 n. 12553). Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie."

Infondate sono anche le censure relativamente al quantum delle differenze retributive attesa la genericità delle contestazioni formulate con la memoria di primo grado e di contro la specificità dei conteggi di controparte.

Quanto alla voce "AFAC", sulla questione questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 436/20 che si condivide e qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

"La materia del contendere attiene alla natura dell'emolumento previsto dall'art. 109 del CCNL applicato (Copertura Economica: "Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative dl rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica del trattamenti salariali, concordando che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dal futuri incrementi retributivi") e precisamente se rientri nella nozione di retribuzione ordinaria e dunque sia da ricomprendere nella base di calcolo per la determinazione del dovuto a titolo di festività, straordinario, indennità di malattia, mensilità aggiuntive, banca ore, ferie e t.f.r., come sostengono gli appellati o sia invece una mera indennità provvisoria, in quanto tale da non computare nel montante retributivo, come sostiene l'appellante.

E' indubbio che la "copertura economica" di cui all'art. 109 debba essere inquadrata nella fattispecie della indennità di vacanza contrattuale.

La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 8253/16) ha precisato al riguardo che "L'indennità di vacanza costituisce un rimedio di natura eccezionale per consentire alla parte più debole di non rimanere vittima dell'incremento del costo della vita nelle more dei rinnovi contrattuali, ma solo in via provvisoria come anticipazione dei futuri miglioramenti (in tal senso, Cass. sent. n. 8803/14). Se si tratta di un'"anticipazione", non è possibile neppure porre una comparazione con la successiva disciplina del trattamento economico prevista dal rinnovato contratto collettivo perché questa è l'unica che si salda a quella del precedente contratto collettivo schermando la regolamentazione provvisoria dell'indennità di vacanza contrattuale (così, Cass. sent. n. 14356/14)".

Ciò posto, non è condivisibile quanto asserito dall'appellante ovvero che la caratteristica di "provvisorietà" dell'indennità di vacanza contrattuale le precluda il riconoscimento della natura "pienamente retributiva", essendo demandata alle parti sociali la facoltà di regolamentare in sede di rinnovo contrattuale tale istituto proprio in considerazione della natura provvisoria e contingente dello stesso.

La interpretazione seguita dal giudice a quo trova supporto da un lato nell'art. 106, che include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del "salario unico nazionale" a propria volta compreso nella "retribuzione normale" di cui all'art.105; e dall'altro nell'art. 142, che, disciplinando l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione dei C.C.N.L. 2013/15 (ossia dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio 2013), precisa - a differenza di quanto stabilito nell'art. 109 che regola il periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo - che tale "una tantum" non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La lettura combinata di dette disposizioni permette di affermare che l'emolumento in questione fa parte del salario unico nazionale e dunque della retribuzione normale, rientrando, così, nella base di calcolo degli istituti di retribuzione indiretta spettanti ai dipendenti.

Ad identica conclusione è pervenuta questa Corte nell'analizzare le disposizioni del CCNL SERVIZI FIDUCIARI, aventi il medesimo tenore di quelle esaminate in questa sede (cfr. CA MI n. 2067/19)"."

Alla luce di tutto quanto sopra l'appello va respinto.

Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, la parte appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 642/2020 del Tribunale di Milano.

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, che liquida in Euro 1.500 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 20 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021.

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