T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, Sent., (data ud. 16/04/2024) 17/04/2024, n. 479. La revoca o il mancato rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività di vigilanza privata si collegano a un'ampia nozione di pericolo o minaccia per l'ordine e la sic

Mercoledì, 17 Aprile 2024 06:40

Rilasciata dalla Prefettura di Barletta - Andria - Trani in data 23.01.2018, veniva autorizzato a gestire i servizi di vigilanza privata ... b) il divieto, la revoca o il mancato rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività di vigilanza privata si collegano a un'ampia nozione di pericolo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica....

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 105 del 2023, integrato da triplici motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio e in qualità di legale rappresentante della -OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97; Ministero della Difesa, Questura di Foggia, Questura di Barletta-Andria-Trani, Comando provinciale Carabinieri di Foggia, Comando provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il provvedimento 04193/Cat. 16A/2020/Area I^/P.A.S. del 27.12.2022 del Prefetto di Barletta-Andria-Trani (notificato al ricorrente in data 31.12.2022), recante rigetto dell'istanza del 18.12.2020 di rinnovo della licenza n. (...)/Area I, datata 23.1.2018 per la gestione dell'Istituto di vigilanza privato "-OMISSIS-", rilasciata ai sensi dell'art. 134 del T.u.l.p.s. (R.D. n. 773 del 1931); 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota prot. n. (...) del 10.05.2022, della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, avente a oggetto il preavviso di rigetto, nonché la nota prot. (...) datata 11.1.2023 recante diniego sull'istanza di accesso del 2.1.2023; nonché, infine, degli atti istruttori richiamati nel provvedimento finale non conosciuti (segnatamente, le note del Comando provinciale Carabinieri di Foggia del 13.03.2020 e 13.07.2020, del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani del 10.11.2022 e 1.12.2022, del Commissariato di Polizia di Cerignola del 30.5.2020, della Questura di Foggia del 18.6.2021, della Questura di Foggia - Divisione Polizia Anticrimine del 22.6.2021, della Questura di Barletta-Andria-Trani del 22.07.2021 e del 22.11.2021); nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a ottenere il rilascio della documentazione richiesta con nota del 02.01.2023, con condanna della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., all'ostensione degli atti indicati nella predetta nota;

quanto ai i motivi aggiunti depositati il 10.03.2023, per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento fasc. 04193/Cat. 16/2020/Area I^/P.A.S. del 27.12.2022 del Prefetto di Barletta - Andria - Trani, notificato al ricorrente in data 31.12.2022, recante rigetto dell'istanza del 18.12.2020 con cui il sig. -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo della licenza n. (...)/Area I^, datata 23.01.2018 relativa alla gestione dell'Istituto di vigilanza privato "-OMISSIS-", rilasciata ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 1931; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la nota prot. (...) del 10.05.2022 dell'Ufficio territoriale del Governo per la provincia di Barletta - Andria - Trani, avente a oggetto la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza suindicata; nonché la nota prot. (...) datata 11.01.2023, a firma del Dirigente dell'Area I della Prefettura di Barletta - Andria - Trani, recante diniego in relazione all'istanza di accesso del 02.01.2023, prodotta dalla ricorrente al fine di ottenere il rilascio della documentazione sulla base del quale è stato emanato il predetto provvedimento reiettivo del rinnovo; nonché gli atti istruttori richiamati nel provvedimento finale suindicato e non conosciuti, segnatamente le note del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia del 13.03.2020 e 13.07.2020, del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta - Andria - Trani del 10.11.2022 e 01.12.2022, del Commissariato di Polizia di Cerignola del 30.5.2020, della Questura di Foggia del 18.06.2021, della Questura di Foggia - Divisione Polizia Anticrimine del 22.06.2021, della Questura di Barletta - Andria - Trani del 22.07.2021 e del 22.11.2022, nonché, infine, occorrendo, il rapporto della Prefettura di Barletta - Andria - Trani prot. (...) del 15.02.2023;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 27.10.2023, per l'annullamento dei medesimi atti già gravati con i precedenti ricorso e motivi aggiunti;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 31.10.2023, per l'annullamento dei medesimi atti già gravati con i precedenti ricorso e motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i triplici motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Barletta-Andria-Trani;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024 il dott. Orazio Ciliberti e uditi l'avv. Gennaro Rocco Notarnicola, per la parte ricorrente, e l'Avvocato dello Stato Guido Operamolla, per la difesa erariale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
I - Il ricorrente, sig. -OMISSIS-, socio accomandatario dell'I.V.P. "-OMISSIS- di -OMISSIS-s.a.s.", in virtù della licenza prefettizia n. (...)/Area I^, rilasciata dalla Prefettura di Barletta - Andria - Trani in data 23.01.2018, veniva autorizzato a gestire i servizi di vigilanza privata, corrispondenti alle classi funzionali "A" (attività di vigilanza di tipo ispettiva, fissa e antirapina) e "B" (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, gestione degli interventi su allarme), segnatamente nei territori dei Comuni di --OMISSIS-, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia.

In data 18.12.2020, il ricorrente produceva istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata, ai sensi dell'art. 134 del T.u.l.p.s., essendo venuta a scadenza il 05.02.2021 quella originariamente rilasciata.

Con nota prot. n. (...) del 10.05.2022, l'Ufficio Territoriale del Governo di Barletta - Andria - Trani comunicava, ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241 del 1990, l'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza predetta.

A fondamento di tale iniziativa procedimentale, la Prefettura adduceva le circostanze che di seguito si riassumono:

a) la Questura di Foggia, in una nota informativa del 18.06.2021, affermava che durante un controllo amministrativo effettuato presso l'Istituto -OMISSIS- si sarebbe riscontrata la mancata registrazione degli ordini di servizio giornalieri su supporto informatico, ravvisandosi una "palese e reiterata violazione" del D.M. n. 269 del 2010;

b) il rilievo per cui nell'assetto societario dell'impresa -OMISSIS- figurasse -OMISSIS-, socia accomandante e titolare del cinquanta per cento delle quote societarie, nonché figlia di-OMISSIS-, quest'ultimo ex-guardia giurata particolare, in precedenza alle dipendenze dell'Istituto ricorrente e destinatario di un provvedimento prefettizio di revoca del rinnovo titoli abilitativi in ragione di asserite frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata locale "riferite ad un arco temporale tra il novembre 2005 ed il maggio 2015", nonché a causa di una denuncia per minacce a suo carico che sarebbe sfociata in un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Foggia;

c) in una nota della Questura di Foggia - Divisione Polizia Anticrimine datata 22.06.2021 si rilevavano anomalie nella gestione amministrativa del Comune di --OMISSIS-, specialmente in ordine al servizio di portierato al varco del palazzo di città e al servizio di vigilanza dei beni immobili comunali, entrambi affidati alla società odierna ricorrente; in particolare, si sosteneva che l'Istituto -OMISSIS-, nell'ambito del servizio di vigilanza sugli immobili del Comune ed attraverso la figura di-OMISSIS-, avesse contribuito a favorire condotte di alcuni soggetti intranei alla locale criminalità organizzata finalizzate a occupare abusivamente gli alloggi di edilizia popolare del Comune di --OMISSIS-; si osservava, infatti, che "il rapporto contrattuale in essere tra il Comune di --OMISSIS-e codesto I.V.P. -OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s.", a cui era stato affidato il servizio di vigilanza dei beni immobili comunali, risultava permeato dalle influenze della locale criminalità organizzata che, facendo leva sui consolidati rapporti intercorrenti con il trait d'union (-OMISSIS-) e grazie alla sua attività di collaborazione, avesse continuato a "fruire impunemente degli alloggi popolari abusivamente occupati";

d) infine, la predetta nota della Questura ribadiva che-OMISSIS- avesse esercitato e continuasse a esercitare la sua influenza, per mezzo della figlia, socia accomandante, nonché tramite alcune guardie giurate particolari alle dipendenze dell'Istituto, con cui sussisteva un legame di parentela.

Nel termine di 10 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, in data 20.05.2022, il ricorrente inoltrava all'Amministrazione procedente osservazioni scritte, corredate da produzione documentale, volte a chiarire la propria posizione e a confutare gli addebiti formulati dalla Prefettura.

In data 27.05.2022 il ricorrente trasmetteva, poi, alla stessa Prefettura la visura camerale della -OMISSIS- di -OMISSIS- S.a.s., attestante la cessione delle quote della predetta società di proprietà di -OMISSIS-, da quest'ultima al ricorrente, avvenuta in data 18.05.2022, con atto a rogito del Notaio dott. -OMISSIS- di -OMISSIS-.

Successivamente, in data 05.09.2022, il sig. -OMISSIS- rendeva edotta l'Amministrazione dell'avvio del procedimento a istanza di -OMISSIS-, relativo alla variazione anagrafica della propria residenza da via -OMISSIS- (luogo di abitazione del proprio nucleo familiare di origine) a via -OMISSIS-, nell'ambito dello stesso Comune di --OMISSIS-.

Inoltre, con nota p.e.c. del 12.09.2022, il ricorrente trasmetteva alla Prefettura la richiesta di collocamento a riposo avanzata da -OMISSIS-, guardia giurata particolare alle dipendenze dell'Istituto -OMISSIS-. Invero, in data 12.12.2022 cessava definitivamente il rapporto lavorativo tra -OMISSIS- e l'Istituto ricorrente.

Sennonché, in data 27.12.2022, la Prefettura di Barletta - Andria - Trani, sulla scorta delle circostanze già rappresentate nella predetta comunicazione di avvio del procedimento, adottava il finale provvedimento reiettivo dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione a gestire l'I.V.P. di cui all'art. 134 T.u.l.p.s., prodotta dal ricorrente, sui seguenti presupposti:

a) venivano acclarati elementi relazionali tra gli esponenti di spicco della locale criminalità organizzata e l'Istituto di vigilanza, in ragione della presenza e delle influenze di-OMISSIS-, ribadendosi che lo stesso continuasse a esercitare la propria ingerenza nella gestione dell'impresa e negandosi rilevanza al fatto che-OMISSIS- non fosse più alle dipendenze dell'Istituto e che la figlia -OMISSIS- avesse ceduto le proprie quote in favore di -OMISSIS-;

b) veniva, altresì, rimarcato che il rapporto contrattuale tra il Comune di --OMISSIS-e l'Istituto di vigilanza risultasse permeato dalle influenze della locale criminalità organizzata, a causa dell'incombente presenza di-OMISSIS-;

c) si assumeva, inoltre, che il rilievo per cui i servizi di vigilanza affidati alla società -OMISSIS- sarebbero stati influenzati dalla criminalità organizzata locale, come emergerebbe dalla relazione del Ministero dell'Interno, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica che aveva determinato lo scioglimento del Consiglio comunale di --OMISSIS-;

d) sulla scorta di alcune note rilasciate dalla Questura di Barletta - Andria - Trani dal competente Comando Provinciale Carabinieri, si sosteneva anche che gli intervenuti mutamenti dell'assetto societario, ossia il trasferimento delle quote da -OMISSIS- a -OMISSIS- non escludessero affatto, in termini sostanziali, il potere di condizionamento di-OMISSIS-, in virtù delle documentate frequentazioni di quest'ultimo con gli ambienti della criminalità organizzata locale e che tali mutamenti non potessero "ritenersi idonei a segnare un'effettiva discontinuità nella gestione e nell'amministrazione della società", dal momento che sarebbero rimaste alle dipendenze dell'istituto, comunque, quattro guardie giurate legate da parentela con-OMISSIS-.

In data 02.01.2023, il ricorrente inoltrava alla Prefettura istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, relativamente alla documentazione a fondamento del provvedimento reiettivo suindicato; in particolare, si richiedeva l'ostensione dei seguenti documenti: 1) le note del 13.03.2020 e del 13.07.2020 del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia; 2) la nota del 20.05.2020 resa dal Commissariato di P.S. di Cerignola; 3) la nota del 18.06.2021 della Questura di Foggia; 4) la nota informativa del 22.06.2021 della Questura di Foggia - Divisione Polizia Anticrimine; 5) la nota del 22.07.2022 della Questura di Barletta - Andria - Trani; 6) la nota del 22.11.2022 della Questura di Barletta - Andria - Trani; 7) la nota del 01.12.2022 del Comando Provinciale dei Carabinieri di Barletta - Andria - Trani; 8) tutti gli atti e documenti indicati nelle predette note, nonché ogni altro atto o documento inerente all'oggetto del procedimento amministrativo in parola.

Con nota prot. n. (...) dell'11.01.2023, la Prefettura riscontrava la predetta istanza, negando la richiesta ostensione, in ragione del dettato normativo di cui all'art. 24, comma 2, L. n. 241 del 1990, nonché per effetto delle disposizioni ministeriali integrate nella materia, segnatamente avuto riguardo agli artt. 3 e 6 del Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2022, recante "Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15".

Intanto, a seguito di licenziamento, in data 22.01.2023, cessava ufficialmente anche il rapporto lavorativo delle guardie giurate particolari -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- con l'istituto -OMISSIS-.

Il ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 30.01.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati, nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a ottenere il rilascio della documentazione richiesta con nota del 2.1.2023, con condanna della Prefettura di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'art. 116, comma 4 c.p.a., all'ostensione degli atti indicati nella predetta nota.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 11 T.u.l.p.s.; artt. 134 e 136, T.u.l.p.s.; art. 257-quater, R.D. n. 635 del 1940; art. 92, comma 2-quater, D.Lgs. 10 settembre 2011, n. 159; artt. 1, 3, 10 e ss., L. n. 241 del 1990 e s.m.i.; artt. 97 e 111 Cost.); violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, travisamento di atti e fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione di legge (D.M. n. 269 del 2010; artt. 1, 3, 10 e ss., L. n. 241 del 1990 e s.m.i.; artt. 97 e 111 Cost.); eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto, travisamento di atti e fatti, sviamento di potere, ingiustizia manifesta; 3) istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., con riferimento agli atti richiesti con la nota prot. n. (...) datata 11.1.2023.

Si costituisce l'Amministrazione intimata per resistere nel giudizio, versando agli atti la documentazione richiesta dalla parte ricorrente.

Con D.P. n. 39 del 31 gennaio 2023, è accolta la domanda di misura cautelare monocratica proposta dal ricorrente.

Nella camera di consiglio del 21.02.2023, l'istanza cautelare del ricorrente è abbinata al merito.

Con i motivi aggiunti depositati il 10.03.2023, il ricorrente impugna i seguenti atti: 1) il provvedimento fasc. 04193/Cat. 16/2020/Area I^/P.A.S. del 27.12.2022 del Prefetto di Barletta - Andria - Trani, notificato al ricorrente in data 31.12.2022, recante rigetto dell'istanza del 18.12.2020 con cui il sig. -OMISSIS- ha chiesto il rinnovo della licenza n. 03085/2016/16SA/Area I^, datata 23.01.2018 relativa alla gestione dell'Istituto di vigilanza privato "-OMISSIS-", rilasciata ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, R.D. n. 773 del 1931; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la nota prot. (...) del 10.05.2022 dell'Ufficio territoriale del Governo per la provincia di Barletta - Andria - Trani, avente a oggetto la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza suindicata; nonché la nota prot. (...) datata 11.01.2023, a firma del Dirigente dell'Area I della Prefettura di Barletta - Andria - Trani, recante diniego in relazione all'istanza di accesso del 02.01.2023, prodotta dalla ricorrente al fine di ottenere il rilascio della documentazione sulla base del quale è stato emanato il predetto provvedimento reiettivo del rinnovo; nonché gli atti istruttori richiamati nel provvedimento finale suindicato e non conosciuti, segnatamente le note del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia del 13.03.2020 e 13.07.2020, del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta - Andria - Trani del 10.11.2022 e 1.12.2022, del Commissariato di Polizia di Cerignola del 30.5.2020, della Questura di Foggia del 18.6.2021, della Questura di Foggia - Divisione Polizia Anticrimine del 22.6.2021, della Questura di Barletta - Andria - Trani del 22.7.2021 e del 22.11.2022, nonché, infine, occorrendo, il rapporto della Prefettura di Barletta - Andria - Trani prot. (...) del 15.2.2023.

Deduce le seguenti censure di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 11 T.U.L.P.S.; artt. 134 e 136, T.u.l.p.s.; art. 257-quater, R.D. n. 635 del 1940; art. 92, comma 2- quater, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 1, 3, 10 e ss., L. n. 241 del 1990 e s.m.i.; artt. 97 e 111 Cost.); violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, travisamento di atti e fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta; 2) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 11 T.u.l.p.s.; artt. 134 e 136, T.u.l.p.s.; art. 257-quater, R.D. n. 635 del 1940; art. 92, comma 2- quater, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 1, 3, 10 e ss., L. n. 241 del 1990 e s.m.i.; artt. 97 e 111 Cost.); violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, travisamento di atti e fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta; 3) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 11 T.u.l.p.s.; artt. 134 e 136 T.u.l.p.s.; art. 257-quater, R.D. n. 635 del 1940; art. 92, comma 2- quater, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 1, 3, 10 e ss., L. n. 241 del 1990 e s.m.i.; artt. 97 e 111 Cost.); violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, travisamento di atti e fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta.

Segue memoria riassuntiva della parte ricorrente, depositata il 21.04.2023.

Con ordinanza collegiale n. 825 del 22.05.2023, sono disposti incombenti istruttori, ai quali la parte resistente dà esecuzione, depositando ulteriori atti e una relazione illustrativa.

Con i motivi aggiunti depositati il 27.10.2023, il ricorrente impugna i medesimi atti già gravati con i precedenti motivi aggiunti. Deduce le seguenti censure di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 11 T.u.l.p.s.; artt. 134 e 136, T.u.l.p.s.; art. 257-quater, R.D. n. 635 del 1940; art. 92, comma 2-quater, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 1, 3, 10 e ss., L. n. 241 del 1990 e s.m.i.; artt. 97 e 11 Cost.); violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, travisamento di atti e fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta; 2) illegittimità derivata.

Con i motivi aggiunti depositati il 31.10.2023, il ricorrente impugna i medesimi atti già gravati con i precedenti motivi aggiunti. Deduce le seguenti censure di diritto: 1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 11 T.u.l.p.s.; artt. 134 e 136, T.u.l.p.s.; art. 257-quater, R.D. n. 635 del 1940; art. 92, comma 2-quater, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 1, 3, 10 e ss., L. n. 241 del 1990 e s.m.i.; artt. 97 e 11 Cost.); violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, travisamento di atti e fatti, sviamento di potere, illogicità, ingiustizia manifesta; 2) illegittimità derivata.

L'udienza del 28.11.2023 è rinviata per consentire all'Amministrazione di svolgere le proprie difese sui nuovi motivi aggiunti.

Il Ministero fa memoria e deposita ulteriori atti.

Anche la parte ricorrente deposita, in replica, due memorie riepilogative e conclusive.

All'udienza pubblica del 16 aprile 2024, la causa è introitata per la decisione.

II - Il ricorso e i molteplici motivi aggiunti sono tutti infondati.

III - Con riguardo all'istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22, 24 e 25 della L. n. 241 del 1990, relativamente alla documentazione a fondamento del provvedimento reiettivo, si ritiene che l'Amministrazione resistente abbia depositato tutti gli atti ostensibili, rendendo possibile una chiara e completa conoscenza delle vicende e dei fatti che hanno portato all'adozione dei provvedimenti impugnati, in tal modo consentendo al ricorrente un livello adeguato di tutela.

Quanto agli atti secretati o dichiarati non ostensibili, si ritiene che l'Amministrazione abbia fatto corretto uso del potere di secretazione, in ragione del dettato normativo di cui all'art. 24, comma 2, L. n. 241 del 1990, nonché per effetto delle disposizioni ministeriali integrate nella materia, segnatamente avuto riguardo agli artt. 3 e 6 del Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2022, recante "Disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24 comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 16 della L. 11 febbraio 2005, n. 15".

Pertanto, la domanda di accesso documentale, proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., deve essere dichiarata in parte improcedibile e in parte infondata, quindi rigettata.

IV - Le censure ascritte ai provvedimenti impugnati sono tutte inattendibili.

V - In linea generale, il Collegio osserva che:

a) lo svolgimento dell'attività propria degli Istituti di vigilanza, pur concretando un esercizio di attività imprenditoriale privata, si colloca nella materia della polizia di sicurezza per gli evidenti riflessi che esercita sulla sicurezza e sull'ordine pubblico;

b) il divieto, la revoca o il mancato rinnovo di autorizzazione all'esercizio di attività di vigilanza privata si collegano a un'ampia nozione di pericolo o minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica; in particolare, si ritengono estensibili a qualunque situazione di fatto tale da evidenziare un pregiudizio per i primari interessi coinvolti, nei sensi emergenti dall'impianto normativo di riferimento di cui all'art. 257-quater del R.D. n. 635 del 1940 ed all'art. 136 del T.u.l.p.s. (il cui ultimo comma prevede che l'autorizzazione possa essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico);

c) l'Amministrazione è investita di ampi poteri discrezionali e l'estensione dei poteri valutativi si giustifica, da un lato, con la primarietà degli interessi pubblici coinvolti, dall'altro, con la considerazione che la vigilanza privata rappresenta una palese eccezione al principio secondo il quale la protezione di persone e beni risulta di stretta competenza dei Corpi di Polizia, ciò imponendo all'Amministrazione di ponderare con particolare rigore ed estrema oculatezza la sussistenza dei presupposti non solo di rilascio dell'autorizzazione, ma anche di permanenza della licenza già rilasciata (cfr.: Cons. Stato sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3433; Idem, 19 maggio 2008, n. 2277; Idem, 23 gennaio 2008, n. 143; T.a.r. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 6 dicembre 2017, n. 808).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che i provvedimenti impugnati non siano censurabile sotto i dedotti profili della violazione di legge e dell'eccesso di potere.

VI - Invero, con relazione riservata della Prefettura di B.A.T., versata agli atti in data 27.09.2023, viene riferito quanto segue:

"A) Con riferimento alla nota informativa del 22 novembre 2022 a cura della Questura di Barletta-Andria-Trani, si precisa che gli acronimi D.P. e S.M. ivi riportati si riferiscono rispettivamente a: -OMISSIS-, nato a --OMISSIS-(-OMISSIS-) il -OMISSIS-, deceduto nella stessa località in data -OMISSIS- allorché rimase vittima di un agguato di chiaro stampo mafioso; -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- (-OMISSIS-) il -OMISSIS-. Entrambe le persone ora menzionate, assieme alle quali i Sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS- risultano sottoposti a controllo di polizia in data 29.04.2013, figurano quali elementi di spicco del clan malavitoso "-OMISSIS-", operante nel territorio di --OMISSIS-, a capo del quale era proprio il -OMISSIS- fino alla sua uccisione. Tale ruolo di primo piano ricoperto dal -OMISSIS- nell'organizzazione criminale era ampiamente notorio nella comunità trinitapolese, e la vicinanza a lui dei principali referenti dell'Istituto di Vigilanza '-OMISSIS-' costituisce un fatto di particolare gravità ove si consideri il genere di attività che un siffatto Istituto è chiamato a svolgere, ossia i servizi di vigilanza sugli altrui beni, espletati in costante collaborazione con le Forze dell'Ordine. La certezza circa il riferimento del dato ai due nominativi di cui sopra era già offerta dalla risultanza del controllo di polizia esperito in ---OMISSIS-n data 29.04.2013, del quale il Comando Provinciale Carabinieri di Foggia con nota del 13 luglio 2020 rende noti gli esiti indicando per esteso le generalità delle persone pregiudicate (appunto i citati -OMISSIS- e -OMISSIS-) unitamente alle quali il Sig. -OMISSIS-, titolare dell'Istituto di Vigilanza "-OMISSIS-", ed il Sig. -OMISSIS-, già 'capo guardia' o 'responsabile delle Guardie' del medesimo Istituto (i), erano stati colti presso il Bar '-OMISSIS-' seduti ai tavolini dell'esercizio pubblico. Si segnala, al riguardo, la coincidenza delle circostanze di tempo e di luogo del controllo in argomento effettuato dalle Forze dell'Ordine, in merito al quale hanno riferito entrambi gli Organi, ossia la Questura di Barletta-Andria-Trani (che nella detta nota del 22.11.2022 riportava solamente l'acronimo dei due soggetti prevenuti) ed il Comando Carabinieri di Foggia (che invece li menziona compiutamente). Entrambe le informative, già accluse al memoriale inoltrato da quest'Ufficio con nota del 15.02.2023, vengono nuovamente trasmesse in allegato: vedansi l'all. 2 (nota del Comando Carabinieri di Foggia datata 13.07.2020) e 1' all. 3 nota della Questura B.A.T. datata 22.11.2022). In aggiunta a detto materiale, si acclude, infine, una nota aggiornata della stessa Questura B.A.T. datata 13.09.2023 (vedasi all. 3 bis) con cui l'Ufficio di Polizia riproduce la propria precedente informativa del novembre 2022 e conferma l'identità dei soggetti ivi citati con gli acronimi D.P. e S.M., individuati appunto in -OMISSIS- e -OMISSIS-.

B) In merito all'esigenza di fornire chiara e sintetica relazione riassuntiva circa i rapporti intercorrenti tra -OMISSIS-e -OMISSIS- e suoi familiari e congiunti, si rappresenta quanto segue. Pur non risultando legami di parentela tra l'uno (-OMISSIS-) e gli altri (-OMISSIS- e suoi familiari e congiunti), si ha contezza di un duraturo e stretto rapporto fiduciario e di collaborazione tra i primi due, in ragione dei ruoli svolti in seno all'Istituto di Vigilanza '-OMISSIS-', trattandosi rispettivamente del titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. e del 'comandante' delle Guardie giurate dipendenti dello stesso Istituto. In sostanza, il -OMISSIS- - comandante delle Guardie fino al settembre 2020 (epoca in cui questa Prefettura denegava allo stesso il rinnovo dei titoli abilitanti alle funzioni di G.P.G.) - godeva della piena e incondizionata fiducia da parte del -OMISSIS-, titolare della licenza per la gestione dell'Istituto di Vigilanza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S. Tale stretto rapporto si è naturalmente esteso altresì con altri parenti del -OMISSIS-, i quali risultano a loro volta inseriti nello stesso sodalizio a vario titolo: ben cinque persone con la qualifica di Guardia giurata, ed un'altra, ossia -OMISSIS-- (nata a -OMISSIS- --OMISSIS-- il-OMISSIS-), figlia del -OMISSIS-, la quale figurava quale detentrice fino al 20.05.2022 del 50% delle quote societarie. L'assidua frequentazione tra il titolare della licenza ed il capo delle Guardie (fino al 2020) è ampiamente documentata. Si trasmette, al riguardo copia della nota nr. 089264/6-3 "P" del 26 luglio 2023, a cura del competente Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani (all. 4), nella quale sono riportati gli esiti di numerosi controlli di polizia esperiti dalle Forze dell'Ordine, in occasione dei quali i Sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS- sono stati trovati insieme, generalmente a bordo di autovettura, o, come nella circostanza già descritta del 29 aprile 2013, presso esercizio pubblico in --OMISSIS-(stavolta in compagnia anche di altre persone, tra cui - come detto - alcuni pericolosi pregiudicati del luogo). La stessa nota del 26 luglio u.s., riepiloga infine i vincoli di parentela esistenti tra il -OMISSIS- ed alcuni dipendenti dell'Istituto di Vigilanza, oltre alla di lui figlia -OMISSIS--, come di seguito riportati:

--OMISSIS-, nato a --OMISSIS---OMISSIS-- il -OMISSIS-, fratello del -OMISSIS-, e già Guardia Giurata presso l'Istituto "-OMISSIS-" fino al dicembre 2022, attualmente posto in quiescenza;

--OMISSIS-, nato a -OMISSIS- --OMISSIS-- il -OMISSIS-, nipote del -OMISSIS-, e già Guardia Giurata presso l'Istituto "-OMISSIS-" fino al gennaio 2023, poi dimessosi;

- -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- --OMISSIS-- il -OMISSIS-, nipote del -OMISSIS-, e già Guardia Giurata presso l'Istituto "-OMISSIS-" fino al gennaio 2023, poi dimessosi;

--OMISSIS-, nato a -OMISSIS- --OMISSIS-- il -OMISSIS-, cugino del -OMISSIS-, e già Guardia Giurata presso l'Istituto -OMISSIS- fino al gennaio 2023, poi dimessosi.

A corredo del materiale fornito, si trasmette infine un'ulteriore nota informativa Div. PAS/Cat. 16A/2023 del 12.09.2023, redatta dalla Questura di Barletta-Andria-Trani (all. 5), contenente anch'essa numerosi riscontri circa i controlli delle Forze dell'Ordine, da cui emerge l'assidua compresenza dei Sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS- e quindi la costanza del 'rapporto particolarmente stretto tra loro e prolungato nel tempo'. La stessa nota rimarca a sua volta l'esistenza del 'rapporto fiduciario' tra il -OMISSIS- - titolare della licenza - e gli altri membri della famiglia Capodivento, di cui si è detto, tra cui -OMISSIS-- (figlia di -OMISSIS-) ed i parenti, già alle dipendenze del medesimo I.D.V.Q.G.G.".

Il quadro qui descritto dall'Amministrazione è sufficiente a far ritenere che l'Istituto di vigilanza ricorrente avesse ed abbia ancora una significativa contiguità con esponenti della criminalità locale di --OMISSIS-, sicché il mancato rinnovo del titolo di polizia è sufficientemente motivato con circostanze di fatto e di diritto.

VII - Il mutamente dell'assetto societario, ossia il trasferimento delle quote da -OMISSIS- a -OMISSIS- non esclude, in termini sostanziali, il potere di condizionamento di-OMISSIS-, in virtù delle documentate frequentazioni tra i due e di quest'ultimo con gli ambienti della criminalità organizzata locale.

Tale mutamento non può ritenersi idoneo a segnare un'effettiva discontinuità nella gestione della società, in ragione di due rilevanti circostanze: 1) l'originario assetto societario dell'Istituto di vigilanza è chiaramente dominato, nel momento genetico e nella quota di riferimento, dalla presenza di membri della famiglia Capodivento, sicché il mero trasferimento delle quote non mette al riparo dall'influenza di quella famiglia, anzi lascia verisimilmente supporre che sia un mero espediente per conservare il controllo societario; 2) inoltre, all'epoca dei provvedimenti impugnati, erano ancora alle dipendenze dell'Istituto quattro guardie giurate legate da parentela con-OMISSIS-.

VIII - Con riguardo ai licenziamenti, avvenuti in data 22.01.2023, con i quali è cessato il rapporto lavorativo con l'Istituto -OMISSIS- delle guardie giurate particolari -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, si tratta di situazione sopravvenuta rispetto alla data del provvedimento impugnato (27.12.2022), recante rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza per la gestione dell'istituto di vigilanza privato. Pertanto, tale sopravvenienza fattuale non può venire in rilievo nella valutazione della legittimità del provvedimento impugnato.

IX - All'evidenza dei fatti, non sussiste nel caso di specie né è rilevabile alcuna violazione della normativa di settore, né difetto istruttorio o carenza motivazionale, né alcun'altra figura sintomatica dell'eccesso di potere.

X - Per le ragioni esposte, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondati.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Conclusione
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Donatella Testini, Consigliere

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