Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 10/10/2023) 08/01/2024, n. 594. Visita del medico competente il lavoratore era sempre risultato idoneo alle mansioni di guardia giurata armata

Lunedì, 08 Gennaio 2024 11:11

visita del medico competente il lavoratore era sempre risultato idoneo alle mansioni di guardia giurata armata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido - Presidente -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GARRI Fabrizia - Rel. Consigliere -

Dott. CASO Francesco Giuseppe Luigi - Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 29829-2020 proposto da:

A.A. elettivamente domiciliato in Roma, Via Baldo degli Ubaldi 210, presso lo studio dell'avvocato Rosa Volino, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Gallo, Roberto Ferrara;

- ricorrente -

contro

G4 Vigilanza Spa;

- intimata -

avverso sentenza n. 145/2020 della Corte d'Appello di Brescia, depositata il 15/09/2020 R.G.N. 414/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere Dott. Fabrizia Garri.

Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva accertato la legittimità del licenziamento intimato il 30.12.2016 a A.A. da G4 Vigilanza Spa in relazione all' avvenuto superamento del periodo di comporto di 240 giorni nell'anno solare.

1.1. Il giudice di appello - richiamato l'art. 125 del C.C.N.L. della Vigilanza Privata in tema di comporto che prevede un comporto di 240 giorni nell'anno solare in caso di "malattia riferibile a più episodi morbosi" e di 300 giorni anche non continuativi riferiti allo "stesso episodio morboso" imputabili a malattia certificata prima del compimento dei 240 giorni - ha rilevato che non era stato censurato l'accertamento della mancanza di una certificazione idonea a giustificare il prolungamento del periodo di comporto da 240 a 300 giorni.

1.2. Ha poi ritenuto che dalla documentazione versata in atti fosse emerso che alcune delle assenze erano del tutto scollegate dalla patologia che aveva dato luogo al riconoscimento dell'invalidità e che perciò risultava smentito l'assunto che si trattava di assenze derivate da più episodi morbosi interconnessi da equipararsi all' unico episodio morboso previsto dalla norma. Ha escluso poi che trovasse applicazione l'art. 7 comma 1 del D.LGS. n. 119 del 2011 (che autorizza per i portatori di un'invalidità superiore al 50% un congedo annuale per cure fino a 30 giorni) evidenziando che non era stata presentata, come si sarebbe dovuto, la specifica domanda di congedo corredata dalla prescritta certificazione del medico convenzionato o appartenente a struttura pubblica.

1.3. Ha rigettato le censure relative alla dedotta violazione dell'art. 2087 c.c., conseguente all'adibizione dal 2012 a servizi di pattugliamento e piantonamento oltre che a turni notturni più gravosi del servizio di portierato cui era in precedenza assegnato, osservando che non vi erano elementi per ritenere che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'invalidità civile posto che il verbale non era stato mai comunicato e neppure erano state trasmesse le certificazioni attestanti la patologia. Inoltre, nessuna richiesta era stata presentata dal lavoratore per essere esentato dal servizio a cagione delle difficoltà nell'espletamento delle mansioni a lui assegnate e alla visita del medico competente il lavoratore era sempre risultato idoneo alle mansioni di guardia giurata armata (con l'unica prescrizione di non usare il giubbotto antiproiettile puntualmente osservata dalla società che lo aveva escluso dai servizi antirapina). Nessuna segnalazione era poi pervenuta alla società che la allertasse delle condizioni di salute del lavoratore e della necessità di mutare le mansioni. La Corte ha quindi escluso l'esistenza di una culpa in vigilando posto che non vi è prova di una condotta illegittima del medico competente, le cui valutazioni non erano mai state in alcun modo contestate. In definitiva è stato accertato che il datore di lavoro senza colpa ignorava lo stato di salute del suo dipendente e non aveva ragioni per insospettirsi e si è sottolineato che la certificazione della ASL con la quale era stata dichiarata l'idoneità del lavoratore ad attività di tipo leggero era del marzo 2018 e dunque successiva al licenziamento (del dicembre 2016).

1.4. Quanto alla natura discriminatoria della disciplina collettiva, in base alla quale le assenze dovute o riconducibili ad invalidità civile non erano escluse dal calcolo del comporto, la Corte ha osservato che per poter verificare l'esistenza di una discriminazione sarebbe stato necessario che le patologie fossero riconducibili all'invalidità civile del lavoratore laddove invece nella specie lo erano solo una parte minoritaria delle stesse (quelle dal 26 settembre al 6 novembre) sicché difettava lo stesso presupposto della discriminazione denunciata.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.A. affidato a tre motivi. La società G4 Vigilanza Spa ritualmente evocata in giudizio non si è costituita.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa insistendo nelle conclusioni già prese.

Motivi della decisione
3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 437 c.p.c., dell'art. 83 comma 7 lett. d), e) e g) del D.L. n. 18 del 2020 convertito nella legge n. 70 del 2020 oltre che delle linee guida della Corte di appello di Brescia dell'8.5.2020 lett. w) e 29.6.2020 artt. 4 e 5 così come degli artt. 24 e 11 Cost. e dell'art. 6 della CEDU in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. per avere il giudice del reclamo omesso di celebrare l'udienza pubblica che era stata espressamente richiesta con nota del 9 luglio 2020 nel termine di sette giorni dalla data dell'udienza fissata per il 16.07.2020 e da svolgersi con trattazione scritta, fatta salva la richiesta di discussione orale.

4. Con il secondo motivo è denunciata in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 421 e 437 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost e dell'art. 6 CEDU per aver omesso di consentire la prova offerta su circostanze decisive ai fini del decidere e per aver omesso di motivare le ragioni del diniego. Inoltre ci si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell' art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.. Ad avviso del ricorrente in una situazione di semiplena probatio, qual era quella esistente nella specie, la Corte di merito avrebbe dovuto ammettere la prova chiesta circa la avvenuta comunicazione alla datrice di lavoro dello stato di invalidità del lavoratore. La Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto della negligente condotta del datore di lavoro che avrebbe dovuto approfondire quale fosse la situazione di salute del lavoratore all'atto della sua riammissione in servizio dopo lunghi periodi di assenza. Sostiene che tale aspetto avrebbe dovuto essere approfondito in giudizio anche per il tramite di un accertamento medico legale laddove invece sul punto la sentenza non aveva affatto motivato.

5. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2110 e art. 2 D.LGS. n. 213 del 2003 oltre che della direttiva n. 200/78/CE artt. 2, 3, 5 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. atteso che il giudice del reclamo non avrebbe scomputato le assenze connesse alla patologia invalidante pur individuate nella sentenza ed in tal modo sarebbe incorso anche nel vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione. In sostanza sarebbe configurabile una discriminazione indiretta nella condotta datoriale che avrebbe trattato l'invalido come un normodotato.

6. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto restando assorbito l'esame delle altre due censure

6.1. Ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020 i capi degli uffici giudiziari oltre ad adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze possono disporre che le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori si svolgano "mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice". Nelle linee guida, adottate dal Presidente della Corte di Appello di Brescia il 29.06.2020, entrate in vigore dal 1.07.2020, quindi, al punto 4 è stato previsto che "le udienze civili e del lavoro già fissate con le modalità della trattazione scritta secondo la procedura delineata dall'art. 83 comma 7 lett. h) L. 27 del 2020, verranno tenute con tale modalità. Qualora la parte o la difesa intendano discutere oralmente la causa devono presentare entro sette giorni prima dell'udienza apposita istanza. In tal caso la causa potrà essere rinviata a data successiva al 31 luglio 2020."

6.2. Nel caso in esame il signor A.A. - a fronte del decreto del Presidente del Collegio che disponeva la trattazione scritta della causa fatta salva la possibilità per le parti di chiederne la discussione orale con istanza depositata almeno sette giorni prima dell'udienza di decisione, che nella specie era stata fissata per il 16 luglio 2020 - il 9 luglio 2020, nel termine fissato, depositava istanza per la discussione orale della causa evidenziando tra l'altro l'esigenza di replicare oralmente alle difese avversarie anche sul rilievo che le note scritte avrebbero potuto contenere solo conclusioni e istanze. Non solo tale istanza di discussione è rimasta senza risposta ma inoltre nel verbale di udienza redatto il 16 luglio 2020 non si dà conto della specifica istanza formulata e si dà atto che le parti avevano depositato telematicamente le note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 citato.

6.2. Tanto premesso, questa Corte ha escluso che sia nulla la sentenza pronunciata nel periodo di emergenza sanitaria all'esito della trattazione scritta della controversia e a fronte del rigetto dell'istanza di trattazione orale alla luce dei provvedimenti organizzativi all'epoca vigenti. Durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima qualora carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto. Le parti, infatti, non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa e assicura per altro verso l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (Cass. 28/02/2023 n. 6033 e 18/04/2023 n.11271).

6.3. Ciò non toglie che il diniego di una richiesta di discussione orale deve trovare il suo fondamento in un bilanciamento che veda il diritto della parte a discutere la controversia oralmente, in pubblica udienza o con collegamento da remoto, con quello di assicurare l'esercizio della giurisdizione e la tempestiva definizione della controversia. A fronte della tempestiva richiesta della parte il giudice ben può procedere comunque alla trattazione scritta ma deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un'udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile in modalità da remoto.

6.4. Come affermato da questa Corte infatti la regola, ove sia stata disposta la trattazione scritta ma sia stata ritualmente chiesta quella orale, rimane quella dell'udienza restando l'eccezione quella della trattazione scritta (argomento ex Cass. 10/11/2021 n. 33175).

7. Per le ragioni esposte va cassata la sentenza che ha del tutto trascurato di dare conto delle ragioni che hanno determinato la Corte di Appello a coltivare la trattazione scritta nonostante l'espressa richiesta di differimento della decisione per consentire la trattazione orale.

8. Alla Corte del rinvio, che è individuata nella Corte di Appello di Milano, è demandata poi la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano anche per le spese del giudizio di legittimità.

Conclusione
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2023.

Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 2024.

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