REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Luigi Perina - Presidente relatore
Gianluca Alessio - Consigliere
Umberto Dosi - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso
DA
E.B. (...) rappresentato e difeso da avv. SQUILLACE ETTORE elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
Appellante
contro
S.S.F. - SOCIETA’ COOPERATIVA IN BREVE S.S. - S.C. (...) rappresentato e difeso da avv. FORTUNAT ANDREA, RANIERI MIRIANA ((...)) Indirizzo Telematico; CERVETTI ALESSIO ((...)) Indirizzo Telematico; IVANCICH GIANFRANCO ((...)) Indirizzo Telematico; IVANCICH ARRIGO ((...)) Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo.
Appellato
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 624/19 del G.L. del tribunale di PADOVA.
IN PUNTO : CAMBIO APPALTO E CCNL APPLICABILE
Svolgimento del processo
1.Con la sopra indicata sentenza il giudice di primo grado rigettava la domanda del lavoratore proposta ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 ovvero ex art. 2112 c.c. volta alla declaratoria di prosecuzione del rapporto ( guardia giurata) con S. coop , subentrata nell'appalto del servizio di ricevimento/guardiania nella B.I. di ( con decorrenza 1.10.16) ed alla conseguente condanna al pagamento di differenze retributive tra il percepito ed il dovuto per effetto della irriducibilità della retribuzione( i.e. quella maggiore corrisposta fino ad allora dalla impresa uscente) in applicazione CCNL Multiservizi ( anche ex art. 36 Cost, applicato dal vecchio datore di lavoro, e con inquadramento livello E-D) anziché del deteriore CCNL Vigilanza Servizi Fiduciari ( da ora VSF) - id est quello applicato dalla coop subentrante-.
2. Il Gl riprendeva la narrativa attorea nella quale si evidenziava in fatto : la guardia era stata dipendente di varie società , da ultimo Prime o R. srl, ed era stata retribuita fino ad allora in base al CCNL Multiservizi; subentrata nell'appalto la coop il CCNL diveniva quello applicato da questa ai propri dipendenti, ossia VSF, con elevata riduzione della paga base(e con diverso deteriore inquadramento). All'atto del cambio appalto la ditta faceva sottoscrivere la domanda di ammissione a socio, ed inquadramento al livello più basso (F); il dipendente accettava; tuttavia evidenziava la violazione della clausola 3.2. del capitolato d'appalto che imponeva la nuovo fornitore del servizio il rispetto del CCNL Multiservizi, con immutata retribuzione. Da qui le domande sopra indicate.
2.1. In replica l'azienda: a) citava art. 5 CCNL VSF che per "cambio appalto" prevedeva obbligatoriamente applicazione di questo e non altro contratto eventualmente applicato dalla precedente società di servizi di guardia giurata non armata; b)nel caso di specie non poteva trattarsi di cambio appalto ma di discontinuità nell'appalto perché il precedente appalto con R. srl era di meno ore (1043 anziché 1109) e vi era stata riorganizzazione del servizio di vigilanza non armata nella banca , utilizzando la coop anche altri propri dipendenti e neo assunti; c) perché gli ex dipendenti R./Prime , riassunti dalla coop erano Portieri/addetti accoglienza sotto il coordinamento di propri dipendenti (già dipendenti coop).
Quanto al capitolato ( 3.2.) si faceva in esso riferimento a due CCNL diversi. Posta la neo assunzione del 1.10.16, l'inquadramento era coretto nel livello iniziale (F) per 12 mesi ( e poi D , in automatico).Eccepiva la decadenza ex art. 32 , comma 4, lett c) della L. n. 183 del 2010 (qualora la fattispecie fosse inquadrabile nell'art. 2112 c.c.: impugnazione stragiudiziale entro il 30.11.16 e giudiziale entro il 29.5.17 laddove nel caso specifico quella stragiudiziale era del 12.12.16 e quella giudiziale del 21 novembre 2018).
2.2. Ciò premesso in fatto il gl evidenziava in diritto: a)che il ricorrente ha fondato la domanda sul presupposto del trasferimento d'azienda come definito dal novellato art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 cit (il cambio d'appalto non è trasferimento azienda se vi sono elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa) e perciò la decadenza non poteva essere esclusa ne’ ex lett c né ex lett d dell art. 32 L. n. 183 del 2010 cit .; c)in presenza della dichiarata decadenza il GL riteneva non autonomamente valorizzabili sia la domanda di annullamento del rapporto cooperativo societario e nemmeno quella di accertamento della applicazione di CCNL Multiservizi (clausola 3.2. che richiama due distinti CCNL), posto che il tutto è retto dal trasferimento d'azienda, il cui esame era precluso dalla dichiarata decadenza ( domande assorbite).
3. Il dipendente impugnava la sentenza contestando la declaratoria di decadenza in quanto egli aveva svolto domanda ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 cit. (con tutela di cui all'art. 2112 c.c.) e non domanda impugnatoria della cessione contratto ex art. 2112 c. Riteneva che il novellato art. 29 era affatto diverso dal 2112 c.c. (che richiede un quid pluris) e non vi è possibilità di estendere per analogia la norma decadenziale a fattispecie diverse da quelle espressamente indicate dall'art. 32 L. n. 183 del 2010 cit. (cfr Cass 13179/17). Né l'appellante ha mai inteso contestare la cessione del rapporto da R. a S., ma semplicemente evidenziare la lesione dei diritti quesiti e che dovevano permanere presso S. (CCNL e inquadramento). Col 2 motivo censurava la sentenza in punto estensione della decadenza alle altre domande azionate in giudizio ; idem con quarto motivo (annullamento rapporto societario , reiterando prove orali non ammesse ; richiesta restituzione la quota versata di Euro 150 ma non allega nulla sul pagamento né controparte prende posizione sul punto restituzione o pagamento) . Col 3 censurava l'omesso esame nel merito del CCNL applicabile. Evidenziava un duplice disposto della clausola 3.2. del capitolato: in essa vi è una prima parte afferente il momento genetico-assunzione per cui in presenza di subentro di nuovo fornitore del servizio che si fa carico degli ex dipendenti operanti nel servizio stesso va applicato ccnl Multiservizi; vi è una seconda parte in cui si regola la fase di cessazione appalto ( licenziamento, momento finale del rapporto) : in questo caso l'impresa uscente licenzia e la subentrante assume , solo in questo caso si applica il ccnl VSF ( vedi pag 21-24 atto d'appello).
Col 5 contestava il rigetto della domanda di adeguamento stipendariale ex art. 36 Cost. in quanto :
I) il settore operativo è regolato da due contratti sottoscritti da OO SS ugualmente rappresentative, ma , II) il ccnl VSF riduce considerevolmente a Euro 4,60 orarie il valore "ora" risetto a 7,50 Euro dell'altro contratto - con riduzione di circa 600 Euro mensili nel caso specifico-. III) è di tutta evidenza la insufficienza di questa paga per una esistenza dignitosa. Col 6 lamentava condanna alle spese. Nelle conclusioni riprendeva la questione dell'inquadramento superiore.
4. la appellata così prospettava le proprie ragioni. In fatto: evidenziava che il personale R. era impiegato come "semplici addetti accoglienza clienti" ; che l'appalto prevedeva ore in più rispetto al prevegente, dislocate in varie banche con riorganizzazione servizi in tutto il Triveneto (coperto con 5 dipendenti S., 5 neo assunti, 17 provenienti da precedente appalto -su 23- e riassunti ). Evidenziava ulteriori elementi di discontinuità tra R. e S. a conferma della riconducibilità della fattispecie a quella del "cambio appalto" e non a quella dell'art. 2112cc. (cfr anche le OO SS che così affermavano in sede di trattativa del settembre 2016). In diritto: contestava il primo e secondo motivo ritenendo sussistente la decadenza, e la non pertinenza di Cass 13179/17 ex adverso citata (relativa a formulazione della norma ante novella) e reiterava le difese di primo grado. Sul 4 evidenziava che nessuna coartazione della volontà per divenire socio della coop. Sul 3 dava opposta lettura della clausola 3.2. in quanto la norma prevede in via alternativa le tutele del ccnl Multiservizi e VSF. La appellata mai aveva applicato ccnl Multiservizi dal 2013; il ccnl VSF per altro , all'art. 2 prevede specifiche norme procedurali a tutela di lavoratori coinvolti in cambio appalto a tutela del posto di lavoro e non già a tutela della retribuzione da garantire rispetto ad altro ccnl - non prevista-. Il ccnl Multiservizi, invece prevede obblighi di assunzione laddove il diverso art. 5 ccnl VSF li prevede se e solo se la ditta uscente ed entrante applicano lo stesso contratto. Quindi in caso di ccnl diversi la ditta poteva tentare il cambio mediante trattativa con ditta uscente, con la entrante e con OO SS e D.T.L e non vi era automatismo. In ciò stava la sostanziale differenza con ccnl Multiservizi, sotto il profilo della assunzione dei lavoratori. A conferma citava app Mi 1033/18 sulla non obbligatorietà della assunzione degli addetti al vecchio appalto( " potranno comunque attivare" la procedura) e trib Bo 402/17 ; cfr anche Cass 21972/17. Nessun diritto quesito nemmeno retributivo poteva vantare l'ex dipendente dell'appaltatore uscente, nemmeno configurando, in mera ipotesi, la fattispecie del trasferimento ex art. 2112, stante il comma 3.
Sul 5 ( art. 36 Cost) rilevava che il ccnl VSF aveva adeguato gli standard retributivi delle guardie giurate armate e del personale non armato rendendoli tra loro compatibili . Le OO SS hanno "abbandonato" il ccnl Multiservizi e sottoscritto quello VSF che pertanto era contratto leader e non "pirata"; la qualità delle OO SS contraenti è già sintomo presuntivo di adeguatezza degli standards retributivi ( arg ex C Cost 51/2015; Cass 8299/19) e citava giurisprudenza di merito conforme ( T MI 1122/19, To 667/14 e 2016 , T Vi dell'8.1.2020 - doc 42- . La pretesa applicazione del diverso ccnl sostenuta da controparte porterebbe a distorsioni quali ad esempio il fatto che riconoscere all'appellante il 2 livello Multiservizi comporta che il suo stipendio (per mansioni di guardia non armata) superi quello della guardia armata previsto dal ccnl SVF. Il Min Lav con circ. applicativa del D.Lgs. n. 50 del 2016 all'art. 23 comma 16 ha preso come parametro il ccnl VSF e non l'altro; difettano quindi i presupposti di adeguamento ex art. 36 cost. . Sul 6 (spese) ne chiedeva il rigetto.
Rilevava che vi era rinunzia implicita alla questione inquadramento al livello E-D ma per scrupolo si difendeva anche su questo punto ; evidenziava che la novazione del rapporto impediva il trattenimento della anzianità di servizio a vari fini . Controparte replicava sul punto di aver reiterato tutte le questioni esposte in primo grado richiamando in appello tutto quanto dedotto in primo grado.
4 Ricollocate altre analoghe cause a medesima udienza per trattazione congiunta, udita la discussione la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.
Motivi della decisione
5.Il Collegio ritiene di esaminare la complessiva complessa vicenda partendo dal primo motivo (decadenza) . Constano al Collegio pluralità di decisioni sul punto talune delle quali omologhe (decadenza per trib Rovigo 79/19, Pd 629/19) e tal altre di segno opposto ( non decadenza, T PD 493/18 e 536/18; T Ve 108/18) Ritiene il Collegio di escludere la operatività della norma decadenziale nel caso di specie con accoglimento del primo motivo d'appello. Dall'esame della causa petendi e del petitum infatti risulta che il dipendente non ha impugnato la cessione del contratto da R. a S., limitandosi a chiedere il "mantenimento" dei diritti retributivi e di inquadramento e di anzianità maturati allorquando lavorava presso la perdente appalto (R./Prime ) che applicava ccnl più favorevole rispetto a quello della coop nuova aggiudicataria del servizio (ccnl VSF). Oggetto del contendere non è tanto la cessione del contratto e la titolarità del rapporto (operazione tipica afferente l'azione ex art. 2112 c.c.) bensì la conservazione dello standard economico e normativo del rapporto (retribuzione+ inquadramento+ anzianità di servizio) preteso dal lavoratore (a torto o a ragione) : nessuna rivendicazione viene formulata circa la titolarità del rapporto alle dipendenze di un soggetto diverso, che costituisce il nucleo centrale dell'art. 2112 c.c.. ; infatti la allegazione non riguarda il profilo della titolarità del rapporto ma la questione afferente il mero avvicendamento nella gestione del servizio; questo è il fatto storico dedotto in giudizio dal quale deriva la censura attorea di illegittimità/invalidità del mero contratto "sostituito" al precedente applicato dal vecchio datore di lavoro. Dunque nulla a che vedere con l'ipotesi dell'art. 32 lett c) della L. n. 183 del 2010 . Per completezza non entra in gioco nemmeno la diversa ipotesi dell'art. 32 lett d) - che presuppone la fittizietà del rapporto / interposizione. L'attore vuole in sostanza, gli effetti normativi/economici analoghi a ipotesi dell'art. 2112 c.c., ricostruendo la fattispecie come afferente a questo fenomeno, ma passando tramite la formula del novellato art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 cit, e non vi è impugnativa della titolarità del rapporto (id est contestazione della cessione allo scopo di ottenere l'accertamento della permanenza del rapporto in capo alla cedente) né è in contestazione la titolarità del rapporto in capo a S. ove la dipendente opera tutt'ora in forza di nuovo contrato di lavoro. Sulla inoperatività, in caso analogo, della decadenza vedi Cass 12030/20.
5.1 E’ pacifico che la norma di riferimento , regolante il caso, sia l'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 cit che distingue la fattispecie dell'art. 2112 c.c. da quella del cambio appalto (come regola) ponendovi un limite selettivo costituito dalla presenza di elementi di discontinuità attestanti la esistenza di una specifica identità tra impresa uscente e subentrante nel servizio appaltato (in assenza della quale si ricade nella ipotesi dell'art. 2112 c.c.). Sulla non automatica sovrapponibilità delle due fattispecie vedi Cass 8922/19; il "cambio appalto" integra l'art. 2112 c.c. se e solo se venga accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità , ovvero in know how , o altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di lavoratori. Poiché in atti non consta nessun accertamento in fatto che possa assurgere a prova di questo (il gl dichiarava la decadenza e non entrava nel merito) di siffatta situazione la fattispecie va ricondotta alla "regola" dell'art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 cit .Per altro la impresa allega che :"R. non ha trasferito a S. né beni materiali né immateriali (siamo in presenza di un appalto labour intensive). Peraltro trattandosi di servizio di mera custodia e vigilanza su postazioni attrezzate di un terzo soggetto (I.S.P.), il suo svolgimento non richiedeva alcuna strumentazione specifica e le postazioni lavorative attrezzate costituivano in sostanza il luogo e non la strumentazione di lavoro, come tale non suscettibile di apporto da parte di qualsiasi appaltatore, come del resto in tutti i casi di appalto di servizi endoaziendali; - come documentato, da parte della committente B.I. vi è stata una complessiva riorganizzazione del servizio di vigilanza, caratterizzata dal mutamento delle postazioni presidiate, dalla modifica del monte ore in aumento su alcune postazioni e/o in diminuzione su altre delle postazioni rispetto alla precedente appaltatrice e dal mutamento dei lavoratori stessi, in quanto sulle postazioni di nuova gestione da parte di S. sono stati adibiti solo alcuni dei lavoratori già in forza presso la Cooperativa o altri sono stati assunti successivamente alla stipula del contratto di appalto (cfr. da doc. 4bis a doc. 4quater) - Tutti i lavoratori assunti erano inquadrati ai livelli più bassi della scala professionale e nessuno di loro svolgeva compiti di direzione e coordinamento o aveva alcuna professionalità o esperienza in tal senso; soprattutto S. ha apportato il suo modello gestionale e organizzativo e le figure professionali preposte alla distribuzione dei compiti e al coordinamento delle risorse, la cui particolare competenza ed esperienza costituisce il valore aggiunto che traduce in "servizio" le prestazioni dei lavoratori a loro gerarchicamente e funzionalmente sottoposti (cfr. capitoli di prova memoria di primo grado, trascritti in appello).
In conclusione sul punto : in presenza di cessazione appalto il committente esige l'applicazione del ccnl Multiservizi, ovvero di quello SVF indifferentemente e non impone certo il primo a scapito del secondo.
6. Il 2 e 3 motivo unitariamente intesi vanno rigettati.
7. Passando più nello specifico il Collegio osserva quanto segue . L'art.1 del capitolato individua scopo ed obiettivi del capitolato, ossia la definizione delle "richieste tecnico-economiche per assicurare la fruibilità, la continuità dei servizi, l'efficienza e la rispondenza normativa delle attività relative ai servizi di reception..". La clausola non si occupa, quindi in via diretta ed immediata, dei trattamenti contrattuali e, segnatamente retributivi del personale dell'appaltatore.
In tale prospettiva è inserita la clausola 3.2 titolata "Applicazione tutele per il cambio appalto".
La lettera della clausola 3.2. del capitolato così recita : " anche nelle ipotesi in cui il Fornitore applichi ai dipendenti un CCNL diverso da quello applicato dal precedente appaltatore, il Fornitore stesso dovrà garantire, nei confronti dei lavoratori dell'impresa uscente, l'applicazione delle tutele previste dal CCNL dei dipendenti delle imprese di pulimento ( Multiservizi) o dal CCNL Vigilanza e Servizi fiduciari in caso di cessazione dell'appalto".
7.1 In primo luogo la clausola fa riferimento alle "tutele previste", e non letteralmente ai "trattamenti economici normativi", né a condizioni economiche o normative ( concetto presente in altre norme di legge quali ad esempio art. 35 D.Lgs. n. 81 del 2015 o 23 L. n. 276 del 2003, ad altro fine ovviamente) , e i due concetti sono affatto diversi, non sovrapponibili; dunque la tesi attorea non appare fondata su appigli normativi specifici. Dalla lettera della clausola non risulta che vi sia una scelta di valore su di uno piuttosto che altro ccnl facendo riferimento alla alternativa ccnl Multiservizi ovvero VSF ; quello che il committente vuole è che non si applichi nessun altro contratto all'infuori dei 2 citati (tertium non datur). La norma indica in via alternativa i 2 ccnl che in presenza di cessazione appalto (ossia di vera discontinuità di gestione organizzativa dei servizi) possono regolare i rapporti di lavoro e ciò con riferimento al ccnl datoriale applicato alle maestranze proprie, senza alcun "trascinamento" di un ccnl nell'altro. Dunque in presenza di effettivo cambio appalto (e sempre che si voglia interpretare la parola "tutele" come estensibile anche ai trattamenti economici - cosa che non pare corretta per quanto sopra evidenziato - ) il capitolato non impone alla subentrante (che applica a tutti i propri dipendenti il ccnl SVF) di applicare ai lavoratori già impiegati nel servizio acquisito il ccnl della perdente appalto (ccnl Multiservizi) , bensì , più semplicemente , di non applicare un terzo contratto, essendo "indifferente" per la committente quale dei due ccnl si applicano in concreto, purchè non sia diverso da quelli citati. Laddove al contrario si ipotizzi e provi la estraneità della fattispecie concreta al fenomeno genuino del "cambio appalto" e lo si riconduca nel diverso ambito del trasferimento d'azienda vero e proprio ( ovvero si tratti di appalto totalmente nuovo che non possa essere inquadrato nell'ipotesi del mero "cambio appalto"- in tale senso la locuzione "cessazione di appalto", in contrapposizione all'ipotesi del mero cambio, diversamente priva di significato in quanto ogni ipotesi di cambio appalto implica la cessazione del rapporto commerciale con il precedente fornitore) il contratto applicabile allora sarà quello Multiservizi.
E’ evidente, in tale prospettiva, l'esigenza del committente di non consentire al nuovo fornitore, nel caso di cessazione del precedente appalto, di applicare contrati collettivi che non assicurino un livello di tutele inferiore a quello assicurato dal ccnl Multiservizi anche in relazione all'evoluzione della contrattazione di settore e alle ragioni ispiratrici di tale evoluzione di seguito illustrate.
7.2 Sotto altro profilo appare condivisibile quanto esposto a pag 29 della memoria e cioè che anche in ipotesi di trasferimento d'azienda (che non è il caso di specie) vale il limite del comma 3 , art. 2112 c.c., ed anche per questa via non si può pervenire al risultato di ritenere necessitata la applicazione del ccnl del precedente fornitore/gestore del servizio , posto che S. subentrante applica ccnl SVF. Pertanto la prospettazione dell'appellante circa il significato della clausola 3.2 come norma afferente sia al momento genetico/assuntivo - con applicazione Multiserivizi- sia al momento "finale"/licenziamento/riassunzione - con applicazione ccnl SVF - non appare coerente con la interpretazione del ccnl stesso.
Sul 4 motivo : nessuna forzatura della volontà adesiva alla compagine sociale è dimostrata ed il motivo va rigettato.
8. Sull'art. 36 cost. Il 5 motivo affronta la problematica dei criteri di verifica della insufficienza della retribuzione e dell'adeguamento giudiziale della stessa. A fronte dell'attività concreta (guardia giurata non armata) i ccnl attualmente applicabili dal sistema normativo sono 2 . La norma di legge sulle cooperative ( D.L. n. 248 del 2007 art. 7 conv in L. n. 31 del 2008) impone alle coop di applicare i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dalle OO SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Non vi è dubbio che il ccnl SVF abbia queste caratteristiche e cioè che non sia stato sottoscritto da OO SS di comodo bensì dalle stesse OO SS che sottoscrissero Multiservizi; ne consegue il rispetto formale delle norme di legge (che ha superato il vaglio di costituzionalità ex sent. 51/15 della C. Cost).La evoluzione storica dei 2 ccnl è ben rappresentata dalla appellata nella memoria.
"verso la fine del 2012, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali del settore della Vigilanza privata, in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria (scaduto il 31 dicembre 2008), hanno esteso il campo di applicazione del contratto stesso, prima riservato esclusivamente ai soggetti titolari della licenza di guardia particolare giurata, all'area dei servizi fiduciari (guardiania, portierato, reception, servizi cosiddetti "non decretati") e questo per superare una situazione di caos contrattuale che determinava una grave incertezza sul piano del trattamento economico e normativo dei lavoratori e distorsivo sul piano delle dinamiche di mercato. Infatti i criteri guida a cui si sono attenuti gli stipulanti per la riparametrazione dello standard retributivo degli operatori fiduciari è stato quello della sua necessaria compatibilità con i livelli retributivi delle guardie particolari giurate, le quali sono tenute a compiti e a responsabilità assai più onerosi (non foss'altro per il fatto che hanno in dotazione un'arma) e pertanto i meri operatori fiduciari senza porto d'armi non avrebbero certo potuto godere di uno standard retributivo uguale o superiore. È stata pertanto per questa ragione che in sede di negoziazione, il CCNL Multiservizi è stato escluso da novero delle riparametrazioni retributive, perché ormai sostanzialmente non più utilizzato nel settore (perché fuori mercato) e perché avrebbe stravolto la dinamica retributiva dell'intero settore della sicurezza armata e non armata. … posto che il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari è stato sottoscritto da (i) le organizzazioni sindacali rappresentative degli interessi dei lavoratori che aderiscono alle maggiori confederazioni nazionali (la CGIL e la CISL), cui, a ulteriore riprova della natura di CCNL maggiormente rappresentativo, si è aggiunta anche la U.S.S., nonché da (ii) tutte le centrali cooperative operanti a livello nazionale (Assiv, Univ, Legacoop, la Confcooperative e la AGCI), nessun dubbio può sussistere sul fatto che il CCNL in questione debba considerarsi a tutti gli effetti il contratto leader della categoria. Ora, censure nei confronti della determinazione collettiva del trattamento economico di una determinata prestazione lavorativa possono essere mosse solo nei confronti di contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività comparata. È il caso, piuttosto noto, dei c.d. "contratti pirata", tramite i quali i datori di lavoro o loro organizzazioni raggiungano intese, magari anche a livello nazionale, con sigle sindacali meno rappresentative - rispetto ad altre - dei lavoratori della categoria, favorendo il fenomeno del dumping contrattuale a scapito delle imprese genuinamente competitive. Ben diverso, tuttavia, è il caso di contratti collettivi stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative, a cui il datore di lavoro sia tenuto a dare applicazione per esplicita recezione, come appunto nel caso di specie. Del resto, pare davvero incontestabile come la circostanza per cui i minimi retributivi vengano determinati con l'accordo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative costituisca di per sé il miglior indice di congruità della retribuzione, sia in relazione al rispetto dei canoni costituzionalità di "sufficienza" e "proporzionalità", sia in relazione alla specificità del settore di riferimento e alle dinamiche di mercato. Sul punto, ancora molto recentemente, la Corte Costituzionale ha confermato l'orientamento consolidato, utilizzandolo come criterio di discernimento della legittimità di una norma di legge, sancendo che:
"nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative (fra le tante, la sentenza già citata della Corte di cassazione n. 17583 del 2014)" (C. Cost., 11 marzo 2015, n. 51). La Cassazione, a sua volta, si è sempre pronunciata nei medesimi termini: "nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una "presunzione" di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza, che investe le disposizione economiche dello stesso contratto di lavoro anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite; ne consegue che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza di una determinata retribuzione, non può farsi riferimento a una singola disposizione del contratto che preveda un diverso trattamento retributivo per altri dipendenti, (…) né può assumere rilievo ai fini di tale accertamento, l'eventuale disparità di trattamento fra lavoratori nella medesima posizione, atteso che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento" (Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2003, n. 7752; cfr. in senso conforme, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 25/03/2019, n. 8299)".
Prosegue la narrativa di memoria calando nel concreto i principi suddetti
" Ove si consideri che la retribuzione di 2 livello del CCNL Multiservizi rivendicata da Controparte (pari a Euro 1.183,50 x 14 mensilità) è perfino superiore a quella della guardia giurata di 5 livello (pari a Euro 1.095,87 x 14 mensilità, che contempla lo svolgimento di tutti i servizi di sorveglianza attiva previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dal D.M. n. 269 del 2010), ben può comprendersi la distorsione che l'accoglimento della domanda avversaria produrrebbe nell'equilibrato sistema negoziato dalle parti sociali. È dunque per questo che in sede di negoziazione della sezione servizi fiduciari del ccnl vigilanza privata, con la riunificazione di tutto il comparto della sicurezza, il CCNL Multiservizi è stato escluso dal novero delle riparametrazioni retributive.E di ciò ha tenuto conto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel dare applicazione all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50 del 2016 in tema di determinazione del costo del lavoro per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture nel settore dei servizi integrati di sicurezza privata. Il Ministero ha infatti commisurato il costo medio orario del settore al trattamento economico individuato dal CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari e non già quello previsto da altri contratti collettivi quali il CCNL Multiservizi, il che è certamente indicativo tanto del ruolo di contratto leader che ricopre il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari nel predetto settore quanto della assoluta legittimità del trattamento economico ivi previsto".
Conclusivamente sul punto: il ccnl VSF è stato sottoscritto da OO.SS. primarie e rappresentative, le quali hanno certamente valutato i parametri retributivi complessivi di questo contratto sebbene difformi dal ccnl Multisrvizi; dal che si ricava che non si possa affermare nettamente la violazione di parametri costituzionali; l'intervento giudiziale di adeguamento, per esperienza giurisprudenziale, viene esercitato in presenza di ccnl sottoscritti da OO SS di scarsa rappresentatività (fenomeno proliferato negli ultimi periodi storici con sottoscrizione di svariate centinaia di ccnl nei più disparati settori) ovvero di ccnl applicati dall'azienda e non coerenti con il settore merceologico di appartenenza dell'impresa, oppure laddove il datore opera al difuori di iscrizione a organizzazione sindacale di categoria che ha sottoscritto contratti "rappresentativi"; circostanze queste non coerenti con il caso di specie, dove è indubbia la "qualità" dei contraenti collettivi.
9. Inquadramento e anzianità nelle mansioni. A pag 5 del ricorso al punto 11 e seguenti , il lavoratore evidenziava la assunzione al livello più basso della scala (F) ed anche la questione mansioni incideva sotto alcuni profili nella valutazione della inadeguatezza della retribuzione , la questione dunque è devoluta e presente nelle conclusioni a pag 29.
La domanda in primo grado era fondata sulla violazione dell'art. 5 ccnl in esame ( garanzia anzianità convenzionale e scatti precedenti evidenziando che la dipendente aveva da sempre svolto le medesime mansioni ( guardiania vigilanza non armata in banca) per oltre 10 anni nelle società via via succedutesi nel tempo ed infine per prime e R., consorziate nel consorzio S.D. per molti mesi con ditta uscente; che la coop la assumeva azzerando tutto e perciò con salario d'ingresso ( livello F il più basso di tutti) dove si collocano i neo assunti - a prescindere- e ivi rimangono per 12 mesi per l'automatico passaggio al superiore livello E e dopo altri 12 mesi per il passaggio al superiore livello D. Per l'azienda la novazione del rapporto con nuova assunzione impediva il trascinamento della anzianità di servizio pregresso. Secondo il collegio questa operazione contrasta con la ratio del ccnl e con i principi generali: l'iniziale livello F riguarda personale neo assunto in ragione della presumibile inesperienza nel delicato settore con automatismo nelle progressioni al decorrere del tempo di servizio; indubbio che la dipendente aveva esperienza e da lunga data per aver fatto quel lavoro presso la banca da molti mesi e attraverso l'escamotage la coop si è avvalsa delle prestazioni di un dipendente esperto nello specifico lavoro e nello specifico luogo di lavoro per adibirlo allo stesso lavoro ossia utilizzando le energie lavorative, la esperienza, la qualità del servizio affatto diversa da quella del neo assunto ( normalmente inesperto o meno esperto del mestiere) retribuendolo con paga da neo assunto, ecco allora che la qualità del lavoro del prestatore "anziano" nel mestiere non appare compatibile con l'inquadramento del neo assunto perché seppur indirettamente annulla tutto il pregresso bagaglio esperienziale maturato sul campo nello stesso servizio e nello stesso luogo di lavoro.
L'inquadramento nel livello F non è proporzionato al livello di esperienza e di resa qualitativa della prestazione da chi per già molti mesi si era occupato di questa attività . Corretto sarebbe stato inquadrare il dipendente come persona che aveva esperienza ossia al livello E (quello del personale che ha esperienza dai 12 ai 24 mesi) ; dopo 3 mesi dall'ottobre 2016 , raggiunto un servizio per oltre 24 mesi il livello automatico era quello D ( operativo allo scattare del 24 mese) ossia dal gennaio 2017 . Conclusione coerente anche con il dettato dell'art. 5 ccnl e con i principi generali di valorizzazione della anzianità e non dell'azzeramento tout court (conclusione cui si perverrebbe aderendo alla tesi aziendale). Quanto al motivo sulle spese esso segue la sorte dell'intera vicenda e stante la controvertibilità delle varie peculiari questioni sopra evidenziate, appare corretto compensarle e non porte a carico del dipendente ; per altro il motivo riferisce di condanna ingiusta e nulla più.
11. La complessità delle questioni e la parziale reciproca soccombenza comporta compensazione spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, dichiara non sussistente la decadenza ex art. 32 L. n. 183 del 2010;
2. Accerta il diritto dell'appellante ad essere inquadrata nel livello E e poi nel livello D dal 30.1.17 e condanna la appellata al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori di legge dalla debenza al saldo;
3. rigetta ogni altra domanda proposta dalla lavoratrice
4. dichiara assorbita la domanda qualificata come appello incidentale condizionato;
5. spese compensate di entrambi i gradi di giudizio
Conclusione
Così deciso in Venezia, il 21 gennaio 2021.
Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2021.
