Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 27/10/2023, n. 967. Responsabilità civile, ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente, guardia giurata adibita al controllo di un furgone portavalori.

Venerdì, 27 Ottobre 2023 07:11

ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente, guardia giurata adibita al controllo di un furgone portavalori.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Susanna MANTOVANI - Presidente rel.

Dott. Giovanni CASELLA - Consigliere

Avv. Andrea TRENTIN - Consigliere GA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1612/23, est. Dott.ssa Eleonora De Carlo, discussa all'udienza collegiale del 24/10/23 e promossa

DA

D. s.r.l. (P. Iva (...)) - già CONSORZIO S.D.-, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. C.G., con sede legale in R. in Piazza del P. n. 18, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Reccia e Nicola Caprio del Foro di Napoli Nord, unitamente e/o disgiuntamente tra loro, presso il cui studio sito in Aversa (CE), al Viale della Libertà n. 39, è elettivamente domiciliata, giusta procura annessa al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

B.M. (c.f. (...)), residente in P. B. (M.), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Lanzo e Roberto Ameruso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catanzaro alla Via V. Pugliese n. 29, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce alla memoria di costituzione di secondo grado

APPELLATO

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 1612/23 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in Euro 3.800,00, oltre accessori di legge) a carico della soccombente, il ricorso presentato da D. s.r.l. diretto ad ottenere, previo accertamento della esclusiva responsabilità di B.M. - dipendente della stessa dall'1/8/18 con contratto di lavoro part-time per 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, con inquadramento nel 4 livello del CCNL per le Imprese Esercenti Servizi Postali in Appalto e mansioni di autista - nella causazione del sinistro del 27/11/20, il risarcimento del danno derivato all'automezzo pari alla somma di Euro 27.990,46. Il giudice a quo, richiamati i fatti di causa - incontestati e /o documentali -, le deposizioni raccolte, nonchè la normativa pattizia (art. 50 del CCNL osservato) e legale in materia, pur riconoscendo la distrazione del lavoratore nella dinamica dell'incidente ("causa probabile distrazione"), affermava che questo ultimo non poteva essere ritenuto responsabile del sinistro de quo: "le dichiarazioni dei testimoni convergono sostanzialmente nel provare che, nonostante B.M. fosse assunto part time 30 ore alla settimana, l'orario di lavoro effettivo era in realtà enormemente superiore. Inoltre, le mansioni interessavano non solo l'appalto descritto in ricorso, ma anche servizi di consegna ulteriori. Deve pertanto ritenersi che, a monte della distrazione del lavoratore alla guida, c'è l'impiego di quest'ultimo in un orario di lavoro, non solo ampiamente superiore a quello pattuito di 30 ore settimanali, ma, per l'entità, in spregio della disciplina di tutela della sicurezza del lavoratore. L'orario di lavoro descritto da tutti i testimoni, compresi quelli di D. S.R.L., eccede di gran lunga i limiti legali del lavoro straordinario, persei giorni alla settimana, con punte di dodici ore di lavoro giornaliero. B.M., gravato dal ruolo di Jolly, veniva addetto nel pomeriggio anche alla consegna di medicinali, risultando così esposto ad un carico di lavoro con evidenza insostenibile: iniziava alle 4 di mattina e proseguiva fino al tardo pomeriggio. Ne deriva il pregiudizio del riposo del lavoratore e del conseguente e necessario recupero delle energie psico fisiche, funzionali al diligente adempimento della prestazione lavorativa.

In fattispecie analoga alla presente, la Cassazione statuiva, infatti, che "Nello spazio dell'art. 2087 cod. civ. rientra anche l'obbligo, in capo al datore di lavoro di chi svolga le mansioni di autista, di osservare le norme costituzionali, comunitarie e nazionali che fissano limiti temporali alla fatica della guida, le quali, attenendo all'efficienza e al buon andamento del servizio cui l'autista è preposto, siano idonee a prevenire e ad evitare il danno a sé e ad altri che un lavoratore costretto a svolgere un servizio in condizioni non di piena efficienza può determinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale una guida di 14 ore consecutive, senza la prova da parte del datore di lavoro di aver fatto osservare le pause previste dalla legge, era idonea a creare una condizione di fatica e di stress tale da eliminare del tutto la colpa del conducente, che alla guida di un'autobotte investiva un camion fermo senza segnalazioni ai margini della strada, provocando danni anche al mezzo che stava conducendo)" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 3209 del 14/02/2006).

Quanto precede è di per sé idoneo a dimostrare l'assenza di colpa di B.M., in termini di non imputabilità dell'inadempimento, quando, circa alle ore 6,00 del mattino, in servizio da oltre due ore, in galleria perdeva il controllo del mezzo, urtando quello anteriore in fase di sorpasso. Quest'ultimo veniva peraltro effettuato su strada che lo consentiva, come si evince della linea di mezzeria tratteggiata risultante dalle fotografie dei luoghi in atti.

L'adibizione del dipendente ai turni gravosi descritti dai testi integra appunto violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. Del resto, la Cassazione affermava anche che "(...) anche una condizione lavorativa stressante (nella specie per sottorganico) può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro (Cass. 1 settembre 1997 n. 8267)" (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 5 del 02/01/2002). - omissis - Da principi di diritto che precedono discende l'impossibilità di addebitare al lavoratore la responsabilità per i danni arrecati dal dipendente costretto a lavoro eccessivo.

Deve, peraltro, rilevarsi che l'assenza di colpa può essere desunta anche dalla condotta datoriale, che, dopo aver avviato il procedimento disciplinare nei confronti di B.M., raccolte le giustificazioni di quest'ultimo che adduceva un colpo di sonno, non procedeva con alcuna sanzione disciplinare".

D. s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 1612/23 del Tribunale di Milano, affidandosi ad un triplice ordine di censure.

Con il primo motivo denuncia la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. - ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI PROBATORI - Prova della responsabilità del sig. B. nella causazione del sinistro - Difetto di motivazione" nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto dimostrata la "strumentale e non realistica" prospettazione del lavoratore in ordine all'orario di lavoro ed al pregiudizio del suo riposo.

Sostiene innanzi tutto che il Tribunale di Milano ha deviato l'oggetto del contendere e la relativa istruttoria su circostanze estranee al thema decidendum - tralasciando del tutto ogni considerazione in ordine alla prova (incontrovertibile e incontestabile) del fatto dedotto, della responsabilità del convenuto e del nesso causale tra la sua condotta e l'evento e le sue conseguenze dannose - posto che ha di fatto ignorato che l'attuale appellato svolgesse il ruolo di jolly per cui era effettivamente impegnato solo in caso di assenza o malattia di altri lavoratori; ed altresì che l'impegno e la materiale attività lavorativa (guida automezzi e verifica dei carichi) non erano continui, ma caratterizzati da frequenti pause e intervalli di inattività presso la sede della società o presso i vari CMP di P.I. interessati dal servizio, durante i quali il predetto poteva riposare; infine che l'attività di ritiro farmaci era espletata in modo del tutto occasionale.

Non è quindi vero, nell'ottica del gravame, che B.M. lavorasse 12 ore consecutive, essendo, tra l'altro, del tutto inattendibili S.D.V. e F.W.A., poiché condizionati da specifici motivi di risentimento personale nei confronti dell'azienda, stante l'esistenza - per entrambi - di un contenzioso: "In realtà, considerando le risultanze istruttorie con il rigore dovuto in casi come quello in esame, dalle testimonianze rese in giudizio emerge con chiarezza il fatto che il lavoro di sabato era contenuto in circa 2 ore e che, negli altri giorni della settimana, l'impegno del lavoratore a disposizione della società terminava intorno alle 15.30, con un'attività lavorativa effettiva svolta dal B. per 5/6 ore giornaliere, e che solo in alcuni sporadici casi quest'ultimo lavorasse qualche ora in più (ovviamente sempre regolarmente retribuito con ore di straordinario corrisposte al lavoratore da parte della società appellante)." Con il secondo motivo lamenta "l'ERRATA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' IN ORDINE AL FATTO" là dove il giudice di prime cure ha escluso che l'evento fosse imputabile al B. nonostante la distrazione - riconosciuta dallo stesso - mentre effettuava il sorpasso.

Richiama il verbale della Polizia Stradale da cui emerge che il lavoratore "ha causato l'incidente con propria colpa grave nell'effettuare un sorpasso, attuando una condotta di guida gravemente negligente ed irrispettosa delle norme del Codice della Strada. In tale contesto il lavoratore si è distratto ed assolutamente non è stato rilevato altro che possa essere riconducibile alla presunta stanchezza…"; il fatto che il turno di lavoro era iniziato da due ore, diversamente dalla fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nel caso citato dal Tribunale di Milano e che il sinistro si è verificato per il mancato rispetto della distanza di sicurezza con lo autoarticolato che lo precedeva: "Anche nella irrealistica ipotesi in cui si volesse considerare provato il sovraccarico lavorativo del sig. B., non si comprende quale dovrebbe essere il nesso logico e causale tra tale condizione e la sua condotta di guida azzardata e pericolosa…….

L'unico nesso causale rilevabile in maniera oggettiva e incontrovertibile risiede nel rilievo della pericolosa condotta di guida adottata dal sig. B., rispetto alla dinamica del sinistro accertata dalla Polizia Stradale.

E in ragione di ciò la responsabilità del dipendente risulta documentalmente provata".

Con il terzo motivo si duole della "ERRATA VALUTAZIONE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE CIRCA IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PROVA DEL FATTO E DELLA RESPONSABILITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 c.p.c. - OMISSIONE DI PRONUNCIA - DIRITTO AL RISARCIMENTO."

Rileva che la inosservanza "da parte del lavoratore delle norme previste dal C.d.S. si evince dal verbale di pronto soccorso del 27.11.2020 dell'O.A.M., nel quale si legge chiaramente che l'autista "non indossava la cintura di sicurezza" (doc. n. 29, pag. 1 - verbale di pronto soccorso del 27.11.2020), tale circostanza, seppur ritenuta irrilevante dal Giudice di primo grado, è utile a delineare lo "stile" di guida abituale del sig. B."; ed emerge "dal verbale di infrazione al Codice della Strada del 02.12.2020, redatto dalla Polizia Stradale di Lecco, con cui è stata contestata al lavoratore la violazione dell'art. 149, comma 5, C.d.S. "per mancata distanza di sicurezza" e "con gravi danni al veicolo"; conseguentemente, è stata irrogata nei confronti del sig. B. anche la sanzione accessoria della decurtazione di 5 punti della patente (doc. n. 30 - verbale d'infrazione CdS del 02.12.2020)."

Osserva altresì di avere - contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo - non solo contestato al dipendente l'illecito disciplinare, ma di averlo anche sanzionato con la irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre gg. (doc. 32).

Reitera la difesa articolata nel ricorso ex art. 414 c.p.c. in ordine ai danni subiti per la distruzione del mezzo ed alla quantificazione degli stessi.

Rileva infine, in punto spese processuali, che il Tribunale di Milano l'ha condannata alla rifusione della somma di Euro 3.800,00, oltre a spese generali ed accessori di legge, per cui "alla luce delle deduzioni e di tutte le argomentazioni svolte a sostegno della dedotta e dimostrata erroneità della sentenza, insiste per la riforma integrale anche di tale capo della sentenza, con revisione e nuova determinazione delle spese processuali da liquidarsi in favore dell'appellante."

B.M. resiste in giudizio, difendendo la sentenza impugnata e replicando alle doglienze avversarie.

Richiama la difesa svolta in primo grado sulla mancanza di prova in ordine al quantum, rimasta assorbita.

All'udienza del 24/10/23, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa con pubblica lettura del dispositivo.

Motivi della decisione
Non costituisce autonomo motivo di gravame la doglianza sulla regolamentazione delle spese di lite, in quanto la richiesta riforma sul punto della sentenza di primo grado consegue all'auspicato accoglimento dell'appello.

Ciò posto, in estrema sintesi, D. s.r.l. lamenta che il Tribunale di Milano abbia:

"- dapprima, ritenuto valide e totalmente veritiere e attendibili le dichiarazioni dei testi di controparte, nonostante gli stessi fossero palesemente condizionati ed interessati dalla vicenda, avendo entrambi in corso giudizi per differenze retributive contro la società appellante;

- poi, totalmente trascurato gli elementi probatori decisivi, forniti dalle dichiarazioni dei testi indicati dalla ricorrente-appellante in ordine alle caratteristiche della prestazione lavorativa e alla durata della stessa, con riferimento anche alle pause e interruzioni; - totalmente ignorato di considerare che dai documenti è emersa una condotta di guida del tutto "inappropriata", circostanza in diretto nesso di causalità col sinistro e le conseguenze dello stesso; - ritenuto automaticamente esclusa la responsabilità del conducente nella determinazione del sinistro e delle sue conseguenze, per effetto della maggiorazione oraria, tralasciando la circostanza che la presunta stanchezza non avesse, comunque, nessuna attinenza rispetto alla condotta di guida pericolosa e negligente."

I motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono privi di pregio.

L'iter logico giuridico che regge la decisione resiste infatti alle critiche dell'odierna appellante, che sono in parte non persuasive ed in parte ininfluenti.

Innanzi tutto alcuna censura può essere mossa al giudice di prime cure sulla ricostruzione del sinistro occorso il 27/11/20 a B.M., essendosi basato sui rilievi svolti dalla Polizia Stradale ("…Giunto lo stesso all'altezza della progressiva chilometrica 77+000, tratto di strada unidirezionale, suddiviso in due corsie, rettilineo, posto all'interno della galleria denominata "Regoledo", come dallo stesso dichiarato, mentre impegnava la corsia di sorpasso, causa una probabile distrazione perdeva il controllo del veicolo, collidendoper tamponamento contro l'autoarticolato, composto dal trattore stradale Renault Trucks Premium targato (...) con agganciato il semirimorchio ZORZI 28 S 136 targato (...) condotto da D.M. che procedeva regolarmente in corsia di marcia….)"; e sulle sommarie informazioni rese dall'autista nella immediatezza dell'evento ("B.M. riconosceva che il sinistro fosse occorso a "causa probabile distrazione".")

Il Tribunale di Milano ha pertanto accertato che l'incidente è derivato dal mancato rispetto delle norme del codice della strada da parte dell'autista, ma ha escluso che fosse imputabile a sua colpa, atteso lo stato di stanchezza psico fisica in cui egli si trovava a causa del mancato rispetto da parte del datore di lavoro della normativa vigente in materia di limitazione di orario e dei correlati riposi.

Non ha perciò compiuto alcuna deviazione dalla materia del contendere, in quanto - a fronte della incontroversa dinamica del sinistro de quo - doveva essere verificata la fondatezza della prospettazione avversaria, incentrata, appunto, sulla pretesa inosservanza dell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di "adottare tutte le misure attinenti all'efficienza e al buon andamento del servizio, idonee ad evitare o a limitare eventuali danni a carico dei lavoratori, danni potrebbero essere provocati anche da un servizio non pienamente efficiente, e la sua responsabilità per il mancato assolvimento di tale obbligo non è esclusa ne' dalla colpa del lavoratore, ne' dalla colpa o dal dolo di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato per difetto di motivazione la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto irrilevante il fatto che il ricorrente, guardia giurata adibita al controllo di un furgone portavalori, ferito nel corso di una rapina, fosse stato adibito a due turni di servizio consecutivi, in violazione di una ordinanza del Questore, senza compiere, e senza dar conto in motivazione, una adeguata valutazione della concreta efficienza causale di questo dato nella determinazione dell'evento lesivo)." così Cass n. 8230/03.

Per quanto concerne, invece, le emergenze processuali non è ravvisabile il denunciato malgoverno delle prove acquisite.

S.D.V. e F.W.A. - ex dipendenti di D. s.r.l. - possono essere ritenuti credibili non solo perché le loro deposizioni sono convergenti sia con riferimento all'orario di lavoro osservato dall'attuale appellato (da lunedì a venerdì inizio alle 4 e termine nella fascia 15-18; sabato mattina almeno 3-4 ore), sia con riferimento alla attività espletata, nonché alla frequenza ed alla durata delle interruzioni (pause da 10 minuti a 30/35 minuti a seconda delle operazioni da eseguire, che comprendevano, altresì, il carico, lo scarico e lo smistamento prodotti postali e dunque mansioni non previste dalla contrattazione collettiva per la figura di autista); ma anche perché trovano, in ogni caso, riscontro nella deposizione di B.V., citato dalla odierna appellante, da cui risulta un apporto lavorativo ampiamente superiore a quello contrattualmente pattuito di 30 ore settimanali distribuite su 5 gg. :"Da novembre 2020 fino al licenziamento, il B. partiva verso 4 / 4,30 e rientrava a scaricare a Peschiera presso il CMP, intorno alle 15.00 - 15,20. Nel periodo anteriore, il B. ha fatto per un paio di mesi il jolly, per cui partiva da Peschiera alle 4,30 e rientrava ad orari sempre diversi, a volte alle 16, alle 17, a volte anche dopo alle 18,30 - 19.00. L'orario di fine lavoro era sempre diverso".

D'altronde, pure P.N., sempre citato da D. s.r.l., riconosce che "prima della fine del 2020, il B. cominciava alle 6,30 e finiva alle 17,00 e, nel periodo successivo al 2020, iniziava alle 4,10 e finiva alle 15,00 - 15,30….. Di regola il B. aveva una ora di pausa, se non di più".

Pertanto, può ritenersi assodato che B.M. fosse impegnato dal lunedì al venerdì mediamente per 10/12 ore al giorno ed al sabato mattina per circa tre ore, dovendosi occupare altresì del carico e scarico della merce e dovendo, seppur saltuariamente, svolgere attività ulteriori a quelle appaltate (consegna farmaci); e che la gestione delle pause, assai ridotte quando effettuate, fosse lasciata alla sua discrezionalità in base alle esigenze lavorative.

Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto richiamato dal giudice a quo di cui alla pronuncia n. 3209/06 della Suprema Corte, si può ritenere l'autista esente da colpa nella determinazione dell'evento dannoso in oggetto.

Ciò che rileva, infatti, non è tanto se sia stata una probabile distrazione (come peraltro affermato dal Tribunale di Milano) od un colpo di sonno, dato che in entrami i casi l'autista non avrebbe posseduto la lucidità necessaria per condurre in sicurezza il mezzo affidatogli; oppure che il dipendente fosse ad inizio o a fine turno di lavoro, bensì la protratta condizione di fatica e di stress, accumulati nelle giornate precedenti (il 27/11 era, tra l'altro, un venerdì) e nei mesi passati, conseguente all'inadempiente condotta datoriale che imponeva al predetto una costante ed eccessiva prestazione, anche a causa delle plurime mansioni assegnategli (guida, facchinaggio, jolly).

Condizione di fatica e di stress che può, pertanto, ampiamente giustificare sul piano eziologico quella disattenzione/distrazione che ha avuto B.M. mentre stava effettuando il sorpasso in un tratto di strada in cui ciò era consentito e che non gli ha permesso di valutare adeguatamente la distanza di sicurezza da mantenere; non emergendo, al contrario, dal verbale della Polizia Stradale rilievi che possano connotare quella che parte appellante definisce come una "guida azzardata e pericolosa".

L'appello va per queste considerazioni rigettato.

Le spese del grado - liquidate secondo quanto previsto dal D.M. n. 147 del 2022 in base al valore della controversia, alla assenza di istruttoria ed al disposto dell'art. 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche in ragione delle condizioni soggettive delle parti - seguono la soccombenza.

L'attuale appellante è tenuta anche a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115 del 2012, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della L. n. 288 del 2012.

P.Q.M.

Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 1612/23 del Tribunale di Milano, che conferma.

Condanna l'appellante alle spese del grado, che si liquidano in Euro 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 24 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2023.

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