Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 09/12/2022) 13/07/2023, n. 30488. Assalto di un furgone portavalori persone offese le guardie particolari giurate C.C. e D.D. attesa la condanna per concorso morale nel reato di rapina

Giovedì, 13 Luglio 2023 09:13

di un furgone portavalori (persone offese le guardie particolari giurate C.C. e D.D.; capo a dell'imputazione); b) detenzione e porto ... b) attesa la condanna per concorso morale nel reato di rapina, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai collegamenti tra l'imputato e gli esecutori materiali dello stesso reato e alle forme in cui si sarebbe manifestata la propria partecipazione alla fase ideativa o preparatoria della rapina.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELTRANI Sergio - Presidente -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere -

Dott. NICASTRO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CERSOSIMO Emanuele - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

B.B., nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 09/11/2020 della Corte d'appello di Bari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi nuovi proposti da A.A.;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE NICASTRO.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 09/11/2020, la Corte d'appello di Bari confermava la sentenza del 23/03/2020 del G.u.p. del Tribunale di Bari che aveva condannato A.A. e B.B. per i reati, commessi in concorso tra loro, di: a) rapina pluriaggravata ai danni di un furgone portavalori (persone offese le guardie particolari giurate C.C. e D.D.; capo a dell'imputazione); b) detenzione e porto in luogo pubblico delle pistole (e delle relative cartucce) utilizzate per la commissione della predetta rapina (capo b dell'imputazione); c) detenzione di armi da guerra (bottiglie incendiarie), ricettazione di un'autovettura e riciclaggio delle due autovetture utilizzate per la commissione della rapina (capo c dell'imputazione).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Bari, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, A.A. e B.B..

I motivi di tali ricorsi saranno enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3. Il ricorso di A.A. è affidato a otto motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, con riferimento all'art. 521, "per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e violazione del diritto di difesa. Istanza di rimessione della questione alle Sezioni unite".

Dopo avere esposto alcuni orientamenti della Corte di cassazione sul principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, anche con particolare riferimento al concorso di persone nel reato, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari, nell'escludere che il menzionato principio fosse stato violato per avere il G.u.p. del Tribunale di Bari, a fronte di un'imputazione contestata di concorso materiale nella rapina, ritenuto il concorso morale dell'imputato nella stessa, avrebbe omesso di verificare in concreto se, nella specifica vicenda processuale, la predetta riqualificazione dei concorso come morale fosse prevedibile dall'imputato e se questi avesse avuto modo di difendersi in proposito.

Il ricorrente rappresenta al riguardo che il fatto di avere messo a disposizione il garage dove avevano trovato ricovero la refurtiva della rapina e le autovetture che erano state utilizzate per commetterla "non può ritenersi necessariamente "contenuto" nell'organizzazione della rapina", sicchè egli non si sarebbe potuto difendere dall'accusa di esserne, appunto, l'organizzatore, con la conseguente violazione del proprio diritto di difesa.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., agli artt. 125, comma 3, art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè agli artt. 110 e 628 c.p. e agli art. 110 c.p. e L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 4 e 7 "travisamento della prova ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica - Contraddittorietà della motivazione. Insussistenza di spiegazione in ordine alla valorizzazione di alcuni elementi fattuali. Insussistenza di spiegazione ai fini dell'obliterazione di evidenze fattuali in ordine al concorso morale nel reato materialmente commesso da altri".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari: a) avrebbe illogicamente motivato, violando anche i criteri di valutazione della prova indiziaria dettati dall'art. 192 c.p.p., comma 2, in ordine all'esclusiva disponibilità, in capo all'imputato, del garage nel quale erano state rinvenute la refurtiva della rapina e le autovetture che erano state utilizzate per commetterla; b) attesa la condanna per concorso morale nel reato di rapina, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine ai collegamenti tra l'imputato e gli esecutori materiali dello stesso reato e alle forme in cui si sarebbe manifestata la propria partecipazione alla fase ideativa o preparatoria della rapina.

3.3. Con il terzo motivo - relativo all'affermazione di responsabilità per i reati di cui al capo c) dell'imputazione - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., all'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonchè agli artt. 110, 648 e 648-bis c.p., "travisamento della prova ed illogicità manifesta della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica Contraddittorietà della motivazione; insussistenza di spiegazione in ordine alla valorizzazione di alcuni elementi fattuali. Insussistenza di spiegazione ai fini dell'obliterazione di evidenze fattuali".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari, oltre a non avere adeguatamente motivato, come già sottolineato con il secondo motivo, in ordine all'esclusiva disponibilità in capo all'imputato del garage nei quale erano state rinvenute l'autovettura ricettata, le autovetture riciclate e le bottiglie incendiarie - atteso che "il rinvenimento delle chiavi del predetto immobile nella disponibilità dell'odierno imputato, non esclude la sussistenza di ulteriori copie delle predette" - avrebbe illogicamente ritenuto che "ogni attività illecita perpetrata e rinvenuta in tale luogo (cioè nel predetto garage) sia imputabile sic et simpliciter al Sig. A.A.", e rappresenta, in particolare, che "(i)I ritrovamento dei beni oggetto di alterazione (cioè delle due autovetture asseritamente oggetto di riciclaggio) nel garage riconducibile all'odierno imputato non è sic et simpliciter indicativo del fatto che questo abbia materialmente provveduto alla sofisticazione ed alterazione dei predetti beni".

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento agli artt. 111 Cost., comma 6, all'art. 125 c.p.p., comma 3, e all'art. 379 c.p., la "nullità della sentenza per omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione alla mancata riqualificazione della condotta in favoreggiamento reale", con riferimento alla condotta contestata al capo a) dell'imputazione.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla propria richiesta di riqualificare il fatto di cui al capo a) dell'imputazione come favoreggiamento reale, pur "(i)n assenza di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la preesistenza di un accordo", con la conseguenza che, anche a volere ritenere che egli avesse messo a disposizione degli ignoti rapinatori il menzionato garage per custodire la refurtiva e le autovetture che erano state utilizzate per la rapina, tale condotta si doveva ritenere esclusivamente successiva alla consumazione di questo reato e, quindi, qualificabile come favoreggiamento reale.

3.5. Con il quinto motivo - che appare relativo all'affermazione di responsabilità per il reato, di cui al capo b) dell'imputazione, di detenzione e porto in luogo pubblico delle pistole (e delle cartucce) che erano state utilizzate per commettere la rapina - il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento agli artt. 111 Cost., comma 6, all'art. 125 c.p.p., comma 3, e alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4, la "nullità della sentenza per omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione alle censure contenute nell'atto di appello".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe dato adeguata risposta ai propri motivi di appello relativi agli attribuiti reati di detenzione e porto di armi e rappresenta in proposito che: a) "non può ritenersi configurabile il reato di porto in luogo pubblico, ai sensi della L. n. 895 del 1967, art. 4 perchè è un dato pacificamente acquisito e riconosciuto dall'impugnata sentenza" che l'esecuzione materiale della rapina non sia avvenuta per mano del A.A., quindi, quest'ultimo, non ha mai portato le predette armi in alcun luogo"; b) "(n)essuna arma è stata rinvenuta nella disponibilità dell'imputato durante le perquisizioni, sia nel garage condotto in locazione dal A.A., sia nella sua abitazione"; b) quanto alla detenzione "delle armi medesime"" "nessuna prova certa vi fosse in ordine alla effettiva conoscenza della presenza di armi e/o munizioni nel garage da parte del A.A. e, parimenti, non potesse dirsi realizzata la relazione stabile dello stesso con le armi o munizioni, poichè esse sono state rinvenute in un locale distante chilometri dall'abitazione del A.A., del quale quest'ultimo non era l'unico ad avere la disponibilità".

3.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento agli artt. 111 Cost., comma 6, all'art. 125 c.p.p., comma 3, e all'art. 648-bis c.p., la "nullità della sentenza per omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione alle censure contenute nell'atto di appello".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari, senza dare adeguata risposta ai propri motivi di appello, avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità per i reati di riciclaggio delle due autovetture che erano state utilizzate per commettere la rapina sulla mera detenzione delle stesse autovetture, senza che vi fosse alcuna prova che la condotta di apposizione, sulle medesime, di targhe appartenenti ad altre automobili fosse a lui attribuibile, quanto meno a titolo di concorso - tenuto conto che le autovetture "potrebbero essere arrivate nel luogo di custodia già alterate. In sostanza non è dato sapere chi e quando ha apposto le targhe ai veicoli" - e avrebbe illogicamente ritenuto la "prossimità temporale" tra il furto delle targhe e il sequestro delle autovetture, atteso che il lasso temporale di circa un mese che separa tali due eventi sarebbe "troppo esteso per poter rientrare nel concetto di "prossimità".

3.7. Con il settimo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento all'art. 111 Cost., comma 6, all'art. 125 c.p.p., comma 3, e all'art. 62-bis c.p., la "nullità della sentenza per omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari, nel negargli la concessione di tale beneficio: a) non avrebbe tenuto conto degli elementi, che erano stati rappresentati nel proprio atto di appello, che avrebbero invece deposto nel senso della predetta concessione, segnatamente: il corretto comportamento processuale - avendo egli scelto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato - la spontanea consegna alla polizia giudiziaria delle chiavi del lucchetto del più volte menzionato garage e la propria "sostanziale incesuratezza"" atteso che egli risultava gravato da due soli risalenti (al 1990 e al 2011) precedenti penali non specifici per minaccia e per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento (art. 388 c.p.); b) avrebbe illogicamente omesso di distinguere la propria posizione rispetto a quella del coimputato B.B. - il quale sarebbe stato effettivamente gravato da "un importante numero di precedenti penali, anche specifici" - con la conseguenza che l'affermazione della Corte d'appello di Bari secondo cui gli imputati sarebbero stati "attinti da numerosi precedenti penali anche gravi", mentre potrebbe attagliarsi al B.B., risulterebbe invece illogica con riguardo alla propria posizione.

3.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), con riferimento all'art. 111 Cost., comma 6, all'art. 125 c.p.p., comma 3, e all'art. 81 c.p., la "nullità della sentenza per omessa motivazione e/o motivazione apparente in relazione agli aumenti di pena a titolo di continuazione".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari, a fronte di aumenti di pena per la continuazione "significativi e particolarmente elevati" e "(i)n alcuni casi (...) superiori, o comunque prossimi, ai minimi edittali delle fattispecie ipotizzate" che erano stati irrogati dal G.u.p. del Tribunale di Bari, avrebbe fornito "una mera motivazione di stile" della congruità degli stessi aumenti, dovendosi ritenere, in particolare, "(i)nfondata e apparente" la motivazione circa il valore dei beni che erano stati rinvenuti nel più volte menzionato garage.

4. Il ricorso di B.B. è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce "annullarsi la sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione agli artt. 192, 546, 125 e 530 cpv c.p.p. ed in ulteriore rapporto all'art. 110 c.p.".

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari avrebbe ritenuto la propria responsabilità per i reati a lui attribuiti sulla base di "mere presunzioni" e "in assenza dell'accertamento di un previo concerto e condivisione criminosa tra i due imputati e, conseguentemente, dell'emergere di una prova certa dell'accordo criminoso apprezzabile secondo il paradigma di cui all'art. 192 c.p.p.", e rappresenta in proposito che la stessa Corte d'appello di 13ari: a) avrebbe "incredibilmente" assunto che egli si fosse recato presso il garage per consentire il rientro e il ricovero dei veicoli che erano stati utilizzati per commettere la rapina "pure in assenza di ogni elemento probatorio a riguardo e tralasciando la circostanza che il proprietario dell'immobile abbia ripetutamente riferito di non avere mai visto il B.B. e così pure modificando irrimediabilmente ed integralmente (con ulteriore illogicità) l'impostazione sposata dal G.U.P. nella decisione di prime cure, che non ha mai collocato il B.B. sul luogo di ricovero dei mezzi e del deposito. Per di più se il A.A., a dire della Corte di Appello, avesse consegnato precedentemente la chiave ai suoi correi responsabili della rapina che ragione avrebbe avuto il B.B. di recarsi al garage per farvi accedere i rapinatori che già disponevano delle chiavi?"; b) non avrebbe considerato che gli accertamenti biologici che erano stati compiuti all'interno del garage e delle autovetture che vi erano custodite avevano escluso la presenza di tracce biologiche riferibili al B.B.; c) avrebbe illogicamente ritenuto che egli non aveva spiegato le ragioni per le quali "fosse stato contattato proprio quel giorno della rapina dal A.A. presso la propria abitazione", atteso che dagli atti del procedimento, come era stato evidenziato nei motivi di appello, "emerge come il B.B. non fosse stato convocato da alcuno quella mattina ma, avendo ricevuto una telefonata dal A.A., telefonata cui non potè rispondere perchè impegnato in attività lavorativa agricola ed avendo dimenticato il proprio cellulare presso la propria abitazione, dopo aver fatto rientro a casa ed avendo rilevato sul registro del telefono la chiamata del B.B. (recte: A.A.) provò invano a ricontattarlo e, visto che quest'ultimo non rispondeva, con assoluta calma decise nel pomeriggio, dopo pranzo, alle ore 17,20, di recarsi presso l'abitazione del suo conoscente onde verificare di cosa questi avesse bisogno atteso come non rispondesse al telefono"; d) avrebbe affermato anapoditticamente "che il A.A. avesse rilasciato al B.B. copia della chiave del lucchetto di accesso al garage (in assenza di ogni prova al riguardo) ma trascura di considerare come il B.B. avesse ampiamente illustrato le ragioni per cui egli disponesse di copia della chiave di tale lucchetto, avendo egli stesso, molto tempo prima, ceduto al A.A. tale lucchetto di cui conservava senza averne memoria una chiave unitamente alle numerose altre chiavi della propria abitazione e dei mezzi di sua proprietà, come emerge dal verbale di sequestro in atti"; e) avrebbe omesso di trattare "l'imprescindibile problematica del concorso", da parte propria, nei reati che gli erano stati attribuiti e, in particolare, "l'assenza di ogni elemento obiettivo e non ipotetico di collegamento utile al fine dell'accertamento del reato plurisoggettivo con il A.A. (unico conduttore del garage al cui interno furono ritrovati i mezzi utilizzati per la rapina e parte del bottino)".

5. A.A. ha proposto due motivi nuovi.

5.1. Con il primo di tali motivi, proposto "in relazione al motivo n. 1 del ricorso principale", il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, per l'omessa motivazione in relazione alle censure sollevate con il proprio atto di appello.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe fornito un'autonoma e adeguata motivazione in ordine alle predette censure con riguardo sia alla mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, sia al ruolo che egli avrebbe ricoperto nella vicenda delittuosa, sia alla mancata qualificazione del fatto contestato al capo a) dell'imputazione come favoreggiamento reale, sia, infine, alle "risultanze probatorie rivenienti anche dalle investigazioni difensive prodotte dalla difesa".

Il ricorrente lamenta altresì che la Corte d'appello di Bari si sarebbe limitata a "condividere" la motivazione della sentenza di primo grado, senza motivare sulle specifiche censure che erano state dedotte con il proprio atto di appello, "rendendo una motivazione pressochè apparente".

5.2. Con il secondo dei motivi nuovi, proposto "in relazione al motivo n. 2 del ricorso principale", il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 111 Cost., comma 6, e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, con riferimento agli artt. 110 e 628 c.p., per l'omessa e/o apparente motivazione in relazione alle censure sollevate con il proprio atto di appello.

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Bari non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alle predette censure con riguardo all'illogicità di ritenere l'esistenza di un previo accordo con gli esecutori materiali della rapina sulla base del solo elemento indiziario costituito dalla disponibilità del più volte menzionato garage - tenuto conto che "(n)eppure vi è prova che il A.A. conoscesse le reali intenzioni dei soggetti coinvolti, così come non vi è prova che il A.A. conoscesse gli autori materiali, dal momento che non era l'unico ad avere la disponibilità del predetto garage, essendo una chiave nella disponibilità del B.B. e non sappiamo di quanto altra gente" - e all'individuazione del contributo morale che egli avrebbe dato alla perpetrazione del reato di rapina.

Motivi della decisione
1. Il ricorso di A.A.. 1.1. Il primo motivo e il primo motivo nuovo, nella parte di esso che concerne la denunciata mancata correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, non sono fondati.

In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01).

Ciò posto in linea generale, con particolare riferimento al concorso di persone nel reato, si deve ribadire il principio, che è stato affermato dalla Corte di cassazione proprio con riguardo a una fattispecie di rapina aggravata, secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato, cui sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacchè tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, nè può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto all'originaria contestazione (Sez. 2, n. 12207 del 17/03/2015, Abruzzese, Rv. 263017-01. Successivamente, tra le tante: Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, Greco, e Sez. 5, n. 4876 del 02/12/2021, D'Alterio, entrambe non massimate).

Nè, contrariamente a quanto è stato sostenuto dal ricorrente, si può reputare che, nella concreta vicenda processuale, la riqualificazione da materiale a morale del concorso del A.A. nella rapina fosse imprevedibile dall'imputato e che, perciò, questi non avrebbe potuto difendersi dalla qualificazione del proprio concorso come morale, atteso che proprio la predetta vicenda - nella quale il fondamentale elemento di accusa nei confronti del A.A. era costituito dalla disponibilità del garage nel quale, il giorno stesso della rapina, erano stati rinvenuti la refurtiva, le due autovetture utilizzate per la commissione della rapina e i beni che erano stati sottratti alle guardie particolari giurate nel corso della stessa (giubbotti antiproiettile e cartucce) - non aveva in realtà perciò evidenziato alcuna condotta di compimento materiale del reato da parte dell'imputato, con la conseguenza che la qualificazione del suo concorso nello stesso, sulla base del predetto elemento di accusa, come meramente morale non si poteva ritenere imprevedibile nè si può ritenere avere determinato alcun reale pregiudizio dei diritti della difesa, peraltro neppure adeguatamente specificati dal ricorrente.

Alla luce di ciò, non si ravvisano ragioni per rimettere il ricorso alle Sezioni unite di questa Corte, come richiesto dal ricorrente.

1.2. Primo di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso, si devono rammentare alcuni principi, affermati dalla Corte di cassazione in tema di cosiddetta "doppia conforme" e di limiti al sindacato della stessa Corte sul vizio di motivazione.

Costituisce un orientamento consolidato della Corte di cassazione quello secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (tra le tante:, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 25261501).

Costituisce, ancora, un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicchè sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 26296501).

1.3. Il secondo e il quarto motivo del ricorso e il primo e il secondo motivo nuovo - i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati.

Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per concorso morale nella rapina pluriaggravata a esso attribuita sulla base dei seguenti elementi di prova: a) la disponibilità, in capo al A.A. (oltre che al B.B.), del garage nei quale furono rinvenute, a seguito di una perquisizione, la refurtiva, le due autovetture utilizzate per commettere la rapina e i beni che erano stati sottratti alle guardie particolari giurate nel corso della stessa (giubbotti antiproiettile e cartucce), comprovata, tale disponibilità, dai fatti che il A.A. era il locatario del predetto garage (avendolo ricevuto in locazione dal proprietario dello stesso E.E.) ecil era in possesso di una delle chiavi di accesso allo stesso (l'altra essendo nella disponibilità del B.B.), la quale consentiva di aprire il lucchetto che lo stesso A.A. aveva apposto alla porta; b) il fatto che il ritrovamento, all'interno del garage nella disponibilità dell'imputato, delle menzionate refurtiva, autovetture utilizzate per commettere la rapina e beni che erano stati sottratti alle guardie particolari giurate nel corso della stessa fosse avvenuto poche ore la commissione di tale reato (essendo questo stato commesso tra le ore 7:45 e le ore 8:00 del (Omissis) ed essendo stato il predetto ritrovamento effettuato alle ore 11:00 circa dello stesso (Omissis)); c) la prossimità territoriale tra il luogo di commissione della rapina e l'ubicazione del garage; d) il ritrovamento nel garage nella disponibilità dell'imputato, oltre che delle due autovetture utilizzate per commettere la rapina e dei beni che erano stati sottratti alle guardie particolari giurate nel corso della stessa, anche, in particolare, del bene denaro che costituiva la refurtiva.

Sulla base di tali elementi di prova, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto che l'attività di assistenza post delictum costituita dal mettere il garage, del quale l'imputato disponeva, a disposizione degli autori materiali della rapina per ricoverarvi la refurtiva, le due autovetture e gli altri beni sopra menzionati fosse il frutto di un preventivo accordo tra l'imputato e gli stessi autori materiali del reato, con la conseguenza che il A.A. si doveva ritenere avere partecipato alla fase preparatoria dello stesso reato, fornendo un contributo causalmente determinante per la sua commissione, in particolare, per il conseguimento del suo risultato. Il che escludeva, evidentemente, per la clausola di riserva contenuta nell'art. 379 c.p. ("fuori dei casi di concorso nel reato"), che il fatto attribuito all'imputato potesse essere qualificato come favoreggiamento reale.

Tale motivazione del concorso morale dell'imputato nel reato di rapina pluriaggravata a lui attribuito - e, quindi, dell'esclusione della possibilità di qualificare il fatto come favoreggiamento reale - appare esente da contraddizioni o illogicità manifeste, mentre le censure sollevate dal ricorrente risultano sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai menzionati elementi di prova, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è possibile fare in questa sede di legittimità.

1.4. Il terzo e il sesto motivo, con i quali il ricorrente contesta l'attribuzione di responsabilità per i reati, di cui al capo c) dell'imputazione, di detenzione di cinque congegni esplosivi (bottiglie incendiarie), ricettazione di un'autovettura e riciclaggio delle due autovetture che erano state utilizzate per commettere la rapina, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

Anzitutto, si è già detto della non contraddittorietà nè manifesta illogicità della motivazione con la quale i giudici di merito hanno ritenuto la disponibilità, in capo all'imputato, del garage nel quale erano stati rinvenuti, a seguito di una perquisizione, i menzionati beni.

Ciò ribadito, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto che tale disponibilità del garage nel quale erano state rinvenute le bottiglie incendiarie, l'autovettura Alfa Romeo Giulia proveniente da un delitto di rapina e le due autovetture Alfa Romeo Stelvio e Audi SQ5, provenienti da due delitti di rapina, che erano state utilizzate per commettere la rapina di cui al capo a) dell'imputazione, comportasse che l'imputato: a) si dovesse ritenere avere un relazione stabile con le menzionate bottiglie incendiarie, delle quali, disponendo del garage in cui esse erano custodite e potendo accedervi in qualunque momento, si doveva reputare avere, parimenti, l'autonoma disponibilità, con la conseguente configurabilità del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 2; b) avesse il possesso dell'autovettura Alfa Romeo Giulia proveniente da un delitto di rapina, del quale possesso non aveva fornito alcuna giustificazione - ciò che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, costituisce prova della conoscenza dell'illiceità della stessa provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713) - con la conseguente configurabilità del delitto di ricettazione di tale autovettura; c) avesse il possesso anche delle due autovetture Alfa Romeo Stelvio e Audi SQ5, provenienti da due delitti di rapina, che erano state utilizzate per commettere la rapina di cui al capo a) dell'imputazione e le cui targhe originali erano state sostituite con altre targhe risultate provenienti da due delitti di furto.

Con riguardo, in particolare, a tali due ultime autovetture - la sostituzione delle cui targhe, in quanto azione tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle stesse, costituisce condotta idonea a integrare l'elemento materiale del delitto di riciclaggio (Sez. 2, n. 27867 del 17/06/2019, Poliziani, Rv. 276666-01) - le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio non sulla base della mera accertata detenzione delle due automobili, il che non sarebbe di per sè sufficiente per affermare la responsabilità per il menzionato delitto (Sez. 2, n. 29002 del 09/10/2020, Morelli, Rv. 279703-01), ma in quanto ha ritenuto la sussistenza di elementi idonei a ricondurre la condotta di manipolazione all'imputato, eventualmente anche come concorrente morale, ravvisando tali elementi: a) nel fatto che, all'interno del garage, erano state ritrovate anche le sostituite targhe originali delle due autovetture; b) queste ultime erano state utilizzate per commettere la rapina alla quale l'imputato si era ritenuto avere concorso, il che confermava l'intento dello stesso imputato di ostacolare la rintracciabilità delle autovetture mediante la sostituzione delle loro targhe originali.

Tale motivazione della riconduzione all'imputato dell'evidenziata condotta di manipolazione delle due autovetture di provenienza delittuosa di cui egli aveva la disponibilità appare priva di contraddizioni o di illogicità, sicchè essa si sottrae alle censure avanzate dal ricorrente in questa sede.

1.5. Il quinto motivo non è fondato.

Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per i reati, di cui al capo b) dell'imputazione, di detenzione e porto in luogo pubblico delle pistole (e delle relative cartucce) che erano state utilizzate per commettere la rapina sulla base degli elementi di prova che le due guardie particolari giurate vittime di quest'ultimo reato, della cui credibilità non vi era ragione di dubitare, avevano riferito che gli autori materiali della rapina li avevano minacciati con delle pistole calibro 7,65 e con una pistola calibro 9x21 e che, all'interno del garage di cui l'imputato aveva la disponibilità, erano state rinvenute delle cartucce corrispondenti a quelle utilizzabili con le menzionate pistole.

Ciò posto, i giudici di merito hanno quindi ritenuto che, poichè l'imputato era stata riconosciuto essere concorrente morale nella rapina, per avere partecipato alla preparazione della stessa, egli fosse pienamente consapevole del programmato utilizzo delle armi da parte dei complici autori materiali di essa.

Tale conclusione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha chiarito che, nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza, rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l'ideazione dell'impresa criminosa comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915-01).

Alla stregua di quanto precede, si devono ritenere del tutto irrilevanti gli elementi, rappresentati dal ricorrente con il motivo in esame, che egli non partecipò materialmente alla rapina e che le pistole con le quali essa fu compiuta non fossero state ritrovate, nonchè l'elemento, nuovamente riproposto, secondo cui egli non sarebbe stato l'unico ad avere la disponibilità del garage nel quale furono ritrovate le cartucce.

1.6. Il settimo motivo non è fondato.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purchè sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).

Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).

La Corte di cassazione ha anche statuito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3 n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

Nel caso di specie, la Corte d'appello di Bari ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, nonchè i precedenti penali del A.A. (che era effettivamente gravato da due precedenti penali per minaccia e per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento), dopo, peraltro, avere sottolineato la gravità del reato di rapina, anche in quanto esso era stato commesso predisponendo e utilizzando delle autovetture provenienti da delitto.

Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

1.7. L'ottavo motivo non è fondato.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre a individuare il reato più grave e a stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01). Le Sezioni unite hanno precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto m ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene" anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 c.p. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Successivamente, la Corte di cassazione ha puntualizzato che, sempre in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 c.p. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005-01).

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Bari ha confermato gli aumenti pena per i reati satellite già irrogati dal G.u.p. del Tribunale di Bari nella misura di: due anni di reclusione ed Euro 500,00 di multa per quelh, di cui al capo b) dell'imputazione, di detenzione e porto in luogo pubblico delle pistole utilizzate per commettere la rapina; due anni di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa per il reato di ricettazione di un'autovettura di cui al capo c) dell'imputazione; un anno di reclusione ed Euro 500,00 di multa per il reato di detenzione delle bottiglie incendiarie di cui al capo c) dell'imputazione; tre anni di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa per i reati di riciclaggio di cui al capo c) dell'imputazione.

Tali aumenti di pena, oltre a risultare rispettosi del limite legale del triplo della pena base di cui all'art. 81 c.p., comma 1, tenuto conto delle pene edittali previste per i menzionati reati (reclusione da uno a otto anni e multa da Euro 3.000,00 a Euro 20.000,00 per quello di detenzione di armi; reclusione da due a dieci anni e multa da Euro 4.000,00 ad Euro 40.000,00 per quello di porto in luogo pubblico di armi; reclusione da due a otto anni e multa da Euro 516,00 a Euro 10.329,00 per quello di ricettazione; reclusione da quattro a dodici anni e multa da Euro 5.000,00 a Euro 25.000,00 per quello di riciclaggio), non si possono considerare in sè elevati e la Corte d'appello di Bari ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità degli stessi aumenti, avendo evidenziato: quanto a quelli relativi ai reati di porto e detenzione in luogo pubblico delle armi di cui al capo b) dell'imputazione e a quello di riciclaggio delle due autovetture, come la misura dell'indicato aumento fosse giustificata dal fatto che le predette armi e autovetture erano state utilizzate per perpetrare il grave delitto di rapina; quanto a quello relativo alla ricettazione dell'autovettura di cui al capo c) dell'imputazione, come la misura dell'indicato aumento fosse giustificata dal valore del bene (in quanto costituito, appunto, da un'autovettura).

Tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità.

2. Il ricorso di B.B. non è fondato, attesa l'infondatezza del suo unico motivo.

Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per concorso morale nella rapina pluriaggravata a esso attribuita sulla base dei seguenti elementi di prova: a) la disponibilità, anche in capo al B.B. (oltre che al A.A.), del garage nei quale furono rinvenute, a seguito di una perquisizione, la refurtiva, le due autovetture utilizzate per commettere la rapina e i beni che erano stati sottratti alle guardie particolari giurate nel corso della stessa (giubbotti antiproiettile e cartucce), comprovata, tale disponibilità, dal fatto che il B.B. era in possesso di una cilelle chiavi di accesso allo stesso garage (che fu rinvenuta, in una delle tasche dei suoi pantaloni, a seguito di perquisizione), la quale consentiva di aprire il lucchetto apposto alla porta; b) il fatto che il ritrovamento, all'interno del garage nella disponibilità anche del B.B., delle menzionate refurtiva, autovetture utilizzate per commettere la rapina e beni che erano stati sottratti alle guardie particolari giurate nel corso della stessa fosse avvenuto poche ore la commissione di tale reato (essendo questo stato commesso tra le ore 7:45 e le ore 8:00 del (Omissis) ed essendo stato il predetto ritrovamento effettuato alle ore 11:00 circa dello stesso (Omissis)); c) la prossimità territoriale tra il luogo di commissione della rapina e l'ubicazione del garage; d) il ritrovamento nel garage nella disponibilità dell'imputato, oltre che delle due autovetture utilizzate per commettere la rapina e dei beni che erano stati sottratti alle guardie particolari giurate nel corso della stessa, anche, in particolare, del bene denaro che costituiva la refurtiva; e) il fatto che il A.A., dopo essere stato convocato dai ‘Carabinieri presso il garage, prima ancora di avvisare il proprio avvocato, aveva telefonato al B.B., il che veniva ricondotto all'intento del A.A. di informare il B.B. delle perquisizione del garage di cui entrambi detenevano la chiave (e dove era stata ritrovata la refurtiva) e sintomatico dello stretto collegamento dei due imputati con riguardo alla rapina avvenuta quella stessa mattina; f) il fatto che il B.B., il pomeriggio del giorno della rapina, si era recato presso l'abitazione del A.A. e, avvedutosi della presenza dei Carabinieri, aveva cercato dli invertire la marcia della propria autovettura per darsi alla fuga (tentativo fallito, con la successiva perquisizione del B.B. e ritrovamento, in una delle tasche dei suoi pantaloni, della chiave di apertura del lucchetto della porta del garage), il che veniva ritenuto costituire un ulteriore elemento indiziario a carico dell'imputato.

Sulla base di tali elementi di prova, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto che l'attività di assistenza post delictum costituita dal mettere il garage, del quale l'imputato disponeva, a disposizione degli autori materiali della rapina per ricoverarvi la refurtiva, le due autovetture e gli altri beni sopra menzionati fosse il frutto di un preventivo accordo tra l'imputato e gli stessi autori materiali del reato, con la conseguenza che il (B.B. si doveva ritenere avere partecipato alla fase preparatoria dello stesso reato, fornendo un contributo causalmente determinante per la sua commissione, in particolare, per il conseguimento del suo risultato.

Tale motivazione del concorso morale dell'imputato nel reato di rapina pluriaggravata a lui attribuito appare esente da contraddizioni o illogicità manifeste, mentre le censure sollevate dal ricorrente risultano sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato probatorio da attribuire ai menzionati elementi di prova o a evidenziare ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria degli stessi elementi, il che non è possibile fare in questa sede di legittimità.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2023

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