Corte d'Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 11/10/2023, n. 853. Mansioni di guardia particolare giurata e inquadramento nel 4 livello del CCNL Vigilanza Privata e S.F.V. e con orario di lavoro settimanale 6+1+1 come disciplinato dall'art.77

Mercoledì, 11 Ottobre 2023 17:13

mansioni di guardia particolare giurata e inquadramento nel 4 livello del CCNL Vigilanza Privata e S.F.V. e con orario di lavoro settimanale 6+1+1 come disciplinato dall'art. 77

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’ Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Susanna Mantovani - Presidente

Dott. Giovanni Casella - Consigliere

Dott.ssa Francesca Beoni - Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza non definitiva n. 2447/2022, est. dott.ssa Claudia Tosoni e la sentenza definitiva n. 166/2023 est. dott.ssa Camilla Stefanizzi del TRIBUNALE di MILANO, discussa all'udienza collegiale del 03/10/2023 e promossa

DA

T.G. (C.F: (...)), rappresentato e difeso dagli Avv. ti BALESTRO SILVIA e GUENCI MASSIMO ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in CORSO ITALIA, 8 MILANO

APPELLANTE

CONTRO

S.I. S.P.A. (C.F:(...)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti TOFFOLETTO FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, MORO EZIO e MALTA GREGORIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA ROVELLO, 12 20121 MILANO

APPELLATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con la sentenza non definitiva n. 2447/2022 il TRIBUNALE di MILANO, in accoglimento della domanda proposta da T.G., dipendente di S.I. S.P.A., ha accertato "il diritto del ricorrente e il correlativo obbligo della società convenuta, di includere il compenso previsto dall'art. 109 CCNL negli elementi fissi della "retribuzione normale" mensile disciplinata dall'art. 105 CCNL come indicato in ricorso", "il diritto del ricorrente, e il correlativo obbligo della società convenuta, di includere, nel compenso previsto dall'art. 82 CCNL per i permessi compensativi accantonati nella banca ore ex art. 81 CCNL e non goduti, la maggiorazione del 5% in aggiunta a quella contrattualmente fissata per il lavoro straordinario", mentre ha respinto la domanda con la quale il lavoratore aveva chiesto accertarsi il diritto ex art. 116 CCNL di vedere remunerate le ore qualificate come lavoro straordinario e festivo sulla base delle ore effettivamente prestate e sul presupposto che a tali fini un giorno di retribuzione (1/26) corrisponde a n. 6,653846 ore e non a 7,25 ore di lavoro straordinario/festivo effettivo.

Disposta la prosecuzione del giudizio per la quantificazione degli importi dovuti al ricorrente, questi depositava conteggi, non contestati da parte resistente e per l'effetto il TRIBUNALE, con la sentenza definitiva n. 166/2023 ha condannato S.I. S.P.A. al pagamento dell'importo di Euro 2.647,73 oltre a interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Quanto alle modalità di quantificazione della giornata lavorativa da prendere a base per il calcolo delle ore di straordinario e di quelle prestate nei giorni festivi, il TRIBUNALE ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui, ai fini della conversione della base di calcolo da oraria a giornaliera, si debbano utilizzare i divisori convenzionali previsti dall'art. 115 del CCNL, alla stregua del quale, per determinare la paga oraria rispetto alla retribuzione mensile, il divisore è 173, mentre ai fini della individuazione della retribuzione giornaliera il divisore è 26, di modo che, ai fini del calcolo delle somme in questione deve considerarsi che un giorno lavorativo corrisponde a 6,653846 ore (173/26).

Il primo Giudice osservava che il criterio prospettato dal ricorrente poneva nel nulla l'alternativa fra base oraria e base giornaliera prevista dall'art. 116 del CCNL applicato poiché il risultato finale del calcolo su base giornaliera sarebbe stato uguale a quello su base oraria, mentre evidentemente il CCNL - introducendo un metodo alternativo di calcolo intendeva fornire un'alternativa anche in termini di risultato, non potendosi ritenere che le parti sociali avessero inteso trattare solo di metodi contabili, senza alcuna ricaduta concreta.

Di conseguenza, secondo il TRIBUNALE, non si deve tenere conto di un orario giornaliero teorico, non previsto da alcuna clausola contrattuale, ma dell'orario giornaliero effettivo del lavoratore che per T.G., che presta attività lavorativa secondo lo schema 6+1+1, è pari a 7 ore e 15 minuti, cioè 7,25 ore espresse in centesimi, come previsto dall'art. 77 del CCNL.

In ragione della soccombenza S.I. S.P.A. è stata condannata a rifondere al T.G. le spese di lite liquidate in Euro 1.600,00 oltre ad accessori e oneri di legge con distrazione a favore di procuratori dichiaratisi antistatari.

Con ricorso depositato il 17.05.2023, T.G. ha proposto appello nei confronti della sentenza non definitiva n. 2447/22 e della sentenza definitiva n. 166/2023 limitatamente al capo con cui il TRIBUNALE ha ritenuto corretta l'adozione di un parametro di conversione ore/giorno di straordinario pari a 7,25 anziché 6,653846, per una differenza pari a Euro 276.90.

Con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante sostiene che il valore della retribuzione giornaliera si ottiene utilizzando i divisori convenzionali del CCNL, applicando i quali si ha una proporzione tra ore/giorni con la conseguenza che un giorno di retribuzione corrisponde a 6,653846 ore.

Sostiene che l'operazione svolta da S.I. S.P.A. e ritenuta corretta dal TRIBUNALE, per cui un giorno di retribuzione straordinaria corrisponde a 7,25 ore (cioè all'orario normale previsto dal CCNL per la turnazione 6+1+1) è errata in quanto si tratta di un valore del tutto estraneo alle previsioni contrattuali collettive, poiché il lavoro straordinario è sempre calcolato in ore, e in termini pratici, il "giorno di straordinario" è una entità inesistente.

T.G. critica quindi le sentenze appellate per avere il TRIBUNALE fondato la propria motivazione esclusivamente sulla considerazione che, accedendo alla tesi dal medesimo sostenuta, i due metodi di calcolo darebbero lo stesso risultato finale e quindi sarebbe illogico che il CCNL avesse previsto una alternativa, che non può essere meramente formale e contabile.

L'appellante invece ritiene che lo straordinario debba essere retribuito nello stesso modo indipendentemente da come sia calcolato dall'azienda, perché altrimenti si lascerebbe al datore di lavoro la libera scelta di corrispondere al dipendente una retribuzione calcolata con un sistema a sé più favorevole.

T.G. aggiunge che il CCNL non prevede che la maggiorazione per straordinario debba essere differente a seconda del turno svolto mentre nel caso di adozione del metodo di SICURITALIA i lavoratori con schema 5+1, che hanno un orario normale giornaliero di 7 ore anziché di 7,25, percepirebbero una retribuzione più alta a parità di ore straordinarie rispetto a quella dei lavoratori che hanno uno schema 6+1+1.

Per tali ragioni T.G. chiede alla Corte la riforma parziale delle sentenze impugnate nella parte in cui hanno ritenuto corretto il sistema di calcolo adottato da S.I. S.P.A. con conseguente condanna della convenuta a corrispondergli la somma di Euro 276,90 e alla refusione delle spese di giudizio da distrarre a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Con memoria depositata il 21.09.2023 ha resistito S.I. S.P.A. chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.

All'udienza di discussione del 03.10.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.

L'appello è meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che è pacifico tra le parti che T.G. dal 01.10.2015 veniva assunto alle dipendenze di I. S.P.A., presso la sede di Milano, con mansioni di guardia particolare giurata e inquadramento nel 4 livello del CCNL Vigilanza Privata e S.F.V. e con orario di lavoro settimanale 6+1+1 come disciplinato dall'art. 77 CCNL e specificatamente: 6 giorni di lavoro seguiti da un giorno di riposo e da un giorno di permesso, con orario giornaliero di 7 ore e 15 minuti; che a decorrere dal 01.01.2000 il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze di S.I. S.P.A., a seguito di affitto di ramo d'azienda cui seguiva la fusione per incorporazione di I. S.P.A. in S.I. S.P.A. e che da gennaio 2020 la datrice di lavoro aveva introdotto una modalità di calcolo delle maggiorazioni per il lavoro straordinario, del lavoro prestato nel giorno di riposo e in quello prestato nelle festività diversa da quella in precedenza utilizzata da I.: non più indicando in busta paga, per ciascuna voce retributiva, le ore maturate ed effettuando il calcolo del relativo compenso moltiplicando dette ore per l'importo della retribuzione oraria maggiorata della corrispondente percentuale, ma adottando un metodo di calcolo basato sulla retribuzione giornaliera, a sua volta maggiorata della percentuale prevista e moltiplicata per coefficienti che dovrebbero esprimere il riproporzionamento, su base giornaliera, delle ore di lavoro effettuate, ma che - secondo l'odierno appellante - avevano determinato una decurtazione dei compensi spettanti.

L'unica censura mossa alle sentenze di I grado attiene quindi alle modalità di calcolo del lavoro straordinario/festivo utilizzato da parte della datrice di lavoro e ritenuto corretto dal TRIBUNALE.

In particolare, secondo l'appellante il corretto coefficiente da applicare è 6,65 il cui valore viene ottenuto dividendo il numero convenzionale di ore di lavoro al mese (173) per il numero convenzionale dei giorni lavorati (26), mentre per S.I. S.P.A. il coefficiente da applicare viene individuato riproporzionando su base giornaliera le ore lavorate in un dato mese (cioè dividendole per 7,25) e moltiplicando il valore ottenuto per l'importo della retribuzione giornaliera (1/26 della retribuzione ex art. 115 CCNL) e quindi maggiorandolo della percentuale contrattualmente prevista.

Si tratta di questione che è già stata sottoposto all'esame di questa Corte d'Appello che ha ritenuto corretto il criterio utilizzato dall'odierno appellante.

In particolare, con la sentenza n. 1152/2021 (Pres. V. - Est. O.) sono state svolte le seguenti considerazioni:

"Si osserva che l'adozione del sistema su base giornaliera deve necessariamente prevedere un coefficiente convenzionale, proprio perché lo straordinario viene sempre individuato dal CCNL in ore e non in quote di giornata lavorativa. Appare allora al Collegio più corretta la soluzione proposta dall'appellante, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, perché questa si basa comunque su una proporzione implicitamente prevista dal contratto collettivo ovvero 173 ore e 26 giorni mensili, mentre la soluzione individuata dalla società arriva a quantificare una "giornata tipo effettiva di lavoro straordinario" che obiettivamente non trova appiglio in alcuna norma contrattuale né appare aderente alla volontà delle parti sociali. Si osserva inoltre che, qualora i contraenti collettivi avessero inteso effettivamente conferire al datore di lavoro una scelta sostanziale nel calcolo della maggiorazione per lo straordinario, sì da ottenere -in pratica- un importo minore (e quindi sfavorevole per il lavoratore) calcolando tale maggiorazione su base giornaliera anziché oraria, avrebbero espresso tale volontà in termini più espliciti e circostanziati, mentre l'art. 116 si limita a prevedere "le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105"; appare quindi più aderente ai criteri ermeneutici legali ritenere che, se di alternativa si tratta, questa sia solo formale e non debba portare ad esiti sostanziali diversi. Sarebbe altresì illogico che le parti sociali rimettessero il calcolo più sfavorevole al lavoratore alla libera scelta del datore di lavoro senza alcuna contropartitacontrattuale. Ed ancora, come correttamente rileva l'appellante, nel caso di turno effettivo 5+1 il lavoro straordinario verrebbe compensato in modo superiore rispetto al turno 6+1+1, il che non trova alcuna giustificazione né logica, né in base alle previsioni delle parti sociali: infatti è illogico che per il lavoratore come D.R., il cui orario giornaliero è 7 ore e quindici minuti anziché 7, l'ora straordinaria "valga meno" rispetto a quella di un lavoratore la cui giornata lavorativa è di 7 ore".

La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c. viene integralmente condivisa da questo Collegio e ben si attaglia alla fattispecie di cui è causa che attiene proprio alle modalità di calcolo delle ore di straordinario e festivo.

Tenuto conto che non vi è alcuna contestazione in ordine al quantum, in parziale riforma delle sentenze impugnate, S.I. S.P.A. va condannata al pagamento a favore di T.G. dell'ulteriore somma di Euro 276,90 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo con conferma delle restanti statuizioni di merito.

Tenuto conto dell'accoglimento del gravame con conseguente accoglimento di tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo da T.G., il Collegio è chiamato a determinare nuovamente le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Considerato il valore anche di tutte le domande svolte nel giudizio di I grado e che non hanno formato oggetto di appello, del grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, le stesse vengono liquidate in complessivi Euro 2.0000,00 di cui Euro 1.200,00 per il I grado di giudizio e Euro 800,00 per il grado di appello oltre a spese generali e oneri di legge e vengono poste, in ragione della soccombenza, a carico di S.I. S.P.A.

Le spese così liquidate vanno distratte in favore dei difensori di T.G. dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

In parziale riforma delle sentenze n. 2447/2022 e n. 166/2023 del TRIBUNALE di MILANO, condanna S.I. S.P.A. al pagamento in favore di T.G. dell'ulteriore somma di Euro 276,90 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Conferma le restanti statuizioni di merito.

Condanna S.I. S.P.A. a rifondere a T.G. le spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Conclusione
Così deciso in Milano, il 3 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2023.

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