Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 29/03/2023) 11/08/2023, n. 34825. la presenza della scritta "vigilanza" sulla maglia indossata dall'aggressore, termine con equivocabile con la stampigliatura "Rangers Gruppo Battistolli" impressa sulla divisa

Venerdì, 11 Agosto 2023 06:24

la presenza della scritta "vigilanza" sulla maglia indossata dall'aggressore, termine con equivocabile con la stampigliatura "Rangers Gruppo Battistolli" impressa sulla divisa delle guardie giurate del centro ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. MACRI’ Ubalda - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza in data 24.2.2022 della Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

letta la memoria di replica del difensore, avv. Corsiero Mario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni del difensore della parte civile che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonchè la condanna dell'imputato al risarcimento degli ulteriori danni e alla refusione delle spese come da allegata notula.

Svolgimento del processo
1.Con sentenza in data 24.2.2022 la Corte di Appello di Napoli ha integralmente confermato la condanna alla pena di un anno e due mesi di reclusione con sospensione condizionale pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di A.A., ritenendolo responsabile del reato ex art. 609 bis c.p., u.c., per aver in data 14.6.2017 molestato con gesti repentini una donna nel parcheggio di un centro commerciale, dove svolgeva mansioni di addetto alla vigilanza, nel mentre la vittima si avviava all'uscita alla guida della propria auto, costringendola a subire atti sessuali.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo lamenta, in relazione al vizio ex art. 606 c.p.p., lett. e) la mancanza di motivazione in ordine all'errore di persona eccepito dalla difesa nell'identificazione dell'imputato da parte della p.o. quale autore della molestia sessuale subita, rilevando come a tale conclusione portassero sia le discrepanze tra la descrizione delle fattezze e caratteristiche somatiche rese da costei, secondo cui l'aggressore era un uomo tra i 40 e 50 anni, alto un metro e ottanta, di corporatura robusta con i capelli brizzolati, gli occhi scuri, la carnagione olivastra, che indossava una divisa di colore blu con la scritta "vigilanza" sulla parte anteriore del maglione e portava sul lato sinistro una pistola, e le dichiarazioni della teste dell'accusa B.B. che lo aveva descritto con i capelli scuri, dalla stessa non ben visibili indossando costui un cappellino, nonchè "robustino" senza che si fosse potuto apprezzare in concreto cosa la teste intendesse con tale termine, sia dalla circostanza che entrambe le testimoni avevano riferito la presenza della scritta "vigilanza" sulla maglia indossata dall'aggressore, termine con equivocabile con la stampigliatura "Rangers Gruppo Battistolli" impressa sulla divisa delle guardie giurate del centro. Evidenzia altresì come meramente congetturali siano i rilievi svolti dalla Corte distrettuale in ordine alla mancata indicazione in entrambe le suddette deposizioni di elementi fortemente individualizzanti, quali gli occhiali e la protuberanza presentata dall'uomo sotto la narice destra, nonchè alla riferita circostanza che portasse la pistola a sinistra laddove l'imputato aveva dichiarato di essere destrimane e di tenere perciò la fondina a destra del cinturone.

2.2. Con il secondo motivo contesta, invocando il vizio motivazionale, il diniego della richiesta di rinnovazione dibattimentale in ordine all'escussione del direttore dei servizi della Rangers Srl perchè fornisse indicazioni sulle divise indossate dai propri dipendenti specificando se nel mese di giugno fosse prescritto il maglione e perchè chiarisse se l'imputato portasse occhiali da vista e se fosse addetto alla vigilanza del parcheggio del centro commerciale, nonchè se anche altre imprese apprestassero attività di vigilanza sul luogo. Rileva come la suddetta deposizione avrebbe consentito di affermare o smentire la dichiarazione di assoluta estraneità ai fatti resa dal prevenuto in sede di interrogatorio di garanzia, nonchè di verificare l'attendibilità della p.o. la cui versione oltre alla già segnalate discrepanze con la deposizione della teste B.B., appariva ben poco plausibile anche in ordine alla sua assidua frequentazione del centro commerciale "(Omissis)" tenuto conto dei costi di benzina e di autostrada necessari a percorrere il tragitto in auto dalla sua abitazione che, in quanto notevolmente superiori al costi di un parcheggio in altre zone più vicine, non avrebbero potuto giustificare la convenienza da costei riferita per il fatto che il parcheggio fosse nel centro in questione gratuito.

3. Con memoria redatta in data (Omissis) il difensore della parte civile ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna del ricorrente al pagamento di una provvisionale limitatamente al danno di cui sia stata ritenuta raggiunta la prova, nonchè alla refusione delle spese legali, come da notula allegata.

4. Con successiva memoria in replica alla requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, il difensore ha ulteriormente illustrato il fondamento dell'impugnativa svolta, precisando come le risposte rese dai giudici del gravame sulle contestazioni articolate con l'atto di appello in merito alla valutazione delle prove dichiarative fossero soltanto apparenti, essendo state liquidate con affermazioni meramente apodittiche le plurime incongruenze segnalate al riguardo dalla difesa.

Motivi della decisione
1.11 primo motivo non può essere ritenuto ammissibile.

Lungi dall'individuare la carenza motivazionale dedotta nell'epigrafe della rubrica, le devolute censure si risolvono nel dissenso dall'approdo cui sono pervenuti i giudici del gravame, in conformità a quelli del primo grado di giudizio, nella valutazione dell'affidabilità del riconoscimento di persona eseguito dalla p.o. che ha identificato in fase di indagini l'autore della riferita aggressione sessuale nell'immagine fotografica ritraente l'imputato, confermandolo nella deposizione resa in dibattimento. A fronte della dettagliata analisi del compendio probatorio compiuto dalla Corte distrettuale e della puntuale convergenza della descrizione data tanto dalla vittima quanto dalla teste B.B. che, quantunque non presente al momento del fatto, aveva più volte assistito ai molesti apprezzamenti rivolti dalla guardia all'amica le numerose volte in cui si erano recate insieme al centro commerciale, alle caratteristiche fisiognomiche del soggetto ritratto nella fotografia, la difesa riproduce nel presente ricorso le medesime contestazioni articolate con l'atto di appello sostenendo che non sia stato preso in esame il possibile errore di persona compiuto con il riconoscimento. Nel far ciò, tuttavia, il ricorso non solo prospetta pretese divergenze tra le deposizioni delle due donne che, al di là della loro natura fattuale, risultano di oscura decodificazione non essendo dato comprendere quale discrasia possa correre in termini strettamente lessicali tra la descrizione dell'uomo come di robusta corporatura, come affermato dalla vittima, ovvero "robustino", secondo quanto asserito dall'altra testimone, nè tra il colore dei capelli, dalla prima definiti brizzolati e dall'altra scuri, salvo poi sostenere nella memoria di replica che la B.B. avrebbe dichiarato di non essere stata proprio in grado di vederne la capigliatura indossando l'uomo sempre un cappellino, senza che la suddetta precisazione possa inficiare il riconoscimento di colei che era stata la destinataria della condotta delittuosa, ma in ogni caso reitera in questa sede la asserita rilevanza di particolari, quali la precisa indicazione della scritta stampigliata sull'uniforme indossata, che la Corte di appello, definisce come marginali, ritenendo ampiamente sufficiente l'indicazione dei colori della divisa e la riconducibilità della stampigliatura al servizio di vigilanza che l'uomo inequivocabilmente svolgeva, o il silenzio serbato dalle due testimoni sulla presenza di dettagli, quali circostanza che l'imputato portasse gli occhiali e che presentasse un lieve rigonfiamento sotto la narice destra, che coerentemente la sentenza impugnata rileva non essere stato dimostrato sussistessero al momento del fatto, non essendovi alcuna prova nè che gli occhiali fossero indossati quel giorno dall'imputato nè che la protuberanza del naso fosse allora presente.

Dovendo il vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, essere diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo seguito dalla sentenza di merito, che va identificato come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, nonchè rivestire valenza decisiva, ovverosia idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinarne la capacità dimostrativa, è evidente che le censure in esame debordino ampiamente dal perimetro cui è circoscritta la disamina demandata alla presente fase di legittimità non individuando l'omissione motivazionale lamentata, nè superando, nella loro intrinseca genericità volta ad una sostanziale reiterazione delle doglianze già articolate con il precedente gravame, i puntuali rilievi spesi dai giudici partenopei in ordine all'affidabilità del riconoscimento di persona eseguito dalla vittima, neppure contestando, come sagacemente rilevato da entrambe le sentenza di merito, che l'imputato fosse di turno nell'ora e nel luogo in cui si era svolta l'azione criminosa.

2. Neanche il secondo motivo, relativo al diniego dell'audizione del direttore del servizio di vigilanza addetto al Centro commerciale, oltrepassa il vaglio di ammissibilità innanzi a questa Corte.

Ove infatti si consideri che l'istituto della rinnovazione dibattimentale in appello ha natura eccezionale rispetto alla presunzione fissata dalla stessa legge della completezza delle risultanze istruttorie acquisite in primo grado, sicchè la sua applicazione è subordinata alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, è sufficiente ad escludere la fondatezza della dispiegata doglianza l'affermazione contenuta nello stesso ricorso secondo la quale la deposizione richiesta avrebbe portato "elementi di conferma (ovvero il contrario) a quanto asserito dall'A.A., in sede di interrogatorio", suffragata dall'ulteriore considerazione che la deposizione della vittima non potesse rimanere l'unica voce cui fosse stato dato ingresso nel processo.

Trattasi all'evidenza di enunciati che si pongono in stridente contrasto sia con il dato normativo che con la consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza secondo la quale l'incombente istruttorio richiesto deve, per superare il vaglio di ammissibilità, rivestire valenza decisiva o perchè idoneo a superare l'incertezza offerta dal compendio già acquisito o perchè volto a scardinare l'impianto probatorio già acquisito (per tutte, Sez. U, n. 2780 del 24 gennaio 1996, Panigoni, Rv. 203974 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820). La puntuale declinazione di tali enunciati comporta che il rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale in tanto può costituire oggetto di censura innanzi nel giudizio di legittimità in quanto la motivazione della sentenza evidenzi lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate con l'assunzione o la riassunzione di determinate prove in appello: il giudizio di questa Corte al riguardo non concerne la concreta rilevanza dell'atto istruttorio da espletare, ma soltanto la congruenza e non illogicità del ragionamento seguito dalla pronuncia impugnata rispetto alle conclusioni raggiunte. E certamente non può sostenersi, sulla base dell'ampia motivazione fornita dalla Corte territoriale in merito alla pregnanza probatoria delle dichiarazioni rese dalla vittima, e sull'affidabilità del riconoscimento da costei effettuato, rispetto alla quale non viene neppure ventilata la decisività nei termini appena chiariti della deposizione richiesta che, sul punto, il supporto giustificativo sia carente.

3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, senza che tuttavia possa trovare ingresso innanzi a questa Corte la richiesta di liquidazione dei danni ulteriori, così come di una provvisionale corrispondente alla prova raggiunta formulata dalla parte civile nella propria memoria conclusiva, trattandosi di istanza che, implicando apprezzamenti di merito, è di per sè inammissibile in sede di legittimità All'esito del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento, nonchè, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. Il ricorrente deve essere altresì condannato in applicazione del principio della soccombenza alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile liquidate, in conformità al tariffario vigente e all'assenza di un sostanziale apporto alla decisione, come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.900, oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2023.

Conclusione
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2023

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