REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27188/2008 proposto da:
ALL SYSTEM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIARAMONTE GULFI 13, presso lo studio dell'avvocato CARLO GE, rappresentata e difesa dagli avvocati DATTILO Carlo, CICCOTTI ENRICO, FORTUNAT - ANDREA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to S. G.P., in proprio e quale mandatario della S.C.CI. S.P.A. -
Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI Antonietta, MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
SESTRI S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 622/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/07/2008 r.g.n. 967/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2012 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;
udito l'Avvocato CICCOTTI ENRICO;
udito l'Avvocato CARLA D'ALOISIO per delega LELIO MARITATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 20.6.2007 il Tribunale di Torino respingeva i ricorsi, riuniti in corso di causa, con i quali la S.p.A. All System aveva fatto opposizione al verbale ed alla successiva cartella di pagamento per l'importo di Euro 1.038.245,72 relativi al periodo tra il 2000 ed il 2003 ed all'omesso versamento del contributo del 5% della retribuzione rispetto alle ore di straordinario svolte dai dipendenti, esplicanti attività di guardie giurate, impegnati in servizi di piantonamento fisso, ispettivo o antirapina.
Proponeva appello la S.p.A. All System con ricorso depositato in data 2.8.2007, cui resisteva l'INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I S.p.A., Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, mentre la Sestri S.p.A., Concessionario per la Riscossione dei Tributi (ora Equitalia S.p.A.) rimaneva contumace.
on sentenza del 20 maggio-17 luglio 2008, l'adita Corte d'appello di Torino rigettava il gravame.
A sostegno della decisione osservava che gli elementi probatori acquisiti, costituiti dall'accertamento avvenuto mediante i dati forniti dalla società opponente agli ispettori di vigilanza dell'Istituto, relativi al monte ore di straordinario svolto dai dipendenti con la qualifica di guardia giurata, e l'inammissibilità dei capi di prova proposti dalla stessa società (e non ammessi) in primo grado, consentivano anche di escludere l'asserita discontinuità delle mansioni di detti dipendenti, con conseguente applicazione del contributo del 5%, previsto dalla normativa di riferimento.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la s.p.a. All System con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l'INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I S.p.A., mentre Equitalia non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la All System, denunciando violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 2, al R.D. n. 1955 del 1923, art. 10, al R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 2, 3, 5, 5 bis, al R.D. n. 2657 del 1923, nonchè all'art. 1362 cod. civ., e segg., lamenta che il Giudice d'appello non abbia rispettato la richiamata normativa, ritenendo, pertanto, erroneamente, corretta la pretesa dell'INPS in ordine all'applicazione del contributo del 5% della retribuzione sulle ore di lavoro straordinario prestate oltre il limite delle due ore giornaliere, nonostante l'assenza di ogni accertamento sull'attività svolta in concreto dal personale dipendente, addetto a prestazioni discontinue.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e all'art. 2729 c.c., lamenta che la Corte d'appello, per la decisione della causa, ritenendo inammissibili i capitoli di prova dedotti dalla società ricorrente, mai eccepiti come tali dalle parti convenute, si sia limitata a trascrivere la sentenza n. 648/2003 del 14.5.2003, emessa nei confronti dell'ARGUS S.p.a., cioè di una società avente compagine sociale e tipologia di lavoro completamente diverse e distinte dalla All system S.p.a., senza fare alcun riferimento ai fatti relativi alla causa oggetto d'appello.
Più in dettaglio, lamenta di non aver potuto dimostrare "la discontinuità dell'attività prestata dalle guardie particolari giurate" (prova necessaria per ottenere il riconoscimento del diritto a non versare la contribuzione richiesta dall'Istituto) perchè ingiustamente sia il Tribunale che la Corte d'appello non avevano dato ingresso ai mezzi istruttori richiesti.
La ricorrente rileva, inoltre, che il calcolo delle ore di straordinario compiuto dall'INPS e condiviso dai Giudici d'appello sarebbe errato, sia perchè il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 16, comma 1, lett. d), (richiamato dalla contrattazione collettiva) esclude dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di lavoro di 40 ore settimanali "le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, elencate nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2637, e successive modificazioni ed integrazioni alle condizioni ivi previste" ed "in tale previsione deve essere fatta certamente rientrare l'attività svolta dai dipendenti della All ystem" (così pag. 45 del ricorso), sia perchè non si è tenuto conto dell'art. 81 del CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza privata che prevede la c.d. "banca delle ore".
Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, è infondato Va in primo luogo osservato che la Corte d'appello ha esordito, nella sua motivazione, proprio facendosi carico delle deduzioni della società circa l'illegittimità dell'accertamento ispettivo e la sua inidoneità a fondare la pretesa creditoria dell'Istituto, in quanto non sarebbero stati compiuti accertamenti sulle attività di fatto espletate dalle guardie giurate, nonchè circa la richiesta ammissione di capi di prova per testi, atti a provare -a dire della società- la discontinuità delle prestazioni e, quindi, la "non debenza" dell'addizionale contributiva per le ore di lavoro straordinario.
Osserva il Collegio che se è vero che la sentenza della Corte d'appello di Torino ha riportato buona parte della motivazione relativa ad altra sentenza (la sentenza n. 648/2003, innanzi citata) emessa dalla stessa Corte d'Appello nei confronti della ARGUS S.p.a., sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 11732/2007), è anche vero che il richiamo è stato effettuato in modo congruo e logico sia perchè questa sentenza ha riguardato il "concetto di discontinuità o meno del lavoro delle guardie giurate" e sia in considerazione della "analogia tra le due fattispecie", senza prospettare, comunque, una sua incidenza diretta nella controversia in oggetto.
Infatti, la Corte di merito ha fondato il decisum osservando, in primo luogo, che l'accertamento era avvenuto mediante i dati forniti dalla stessa All System agli ispettori di vigilanza dell'Istituto, relativi al monte ore di straordinario svolto dai dipendenti con la qualifica di guardia giurata, sicchè le ore di straordinario erano quelle riconosciute, oltre che pagate, dalla stessa società, dedotte dal suo sistema informatico.
Inoltre, l'inammissibilità, per genericità, dei capi di prova proposti dalla stessa società (e non ammessi) in primo grado, analiticamente esaminati, consentiva anche di escludere l'asserita discontinuità delle mansioni di detti dipendenti, con conseguente applicazione del contributo del 5%, previsto dalla normativa di riferimento.
Va, in proposito, rammentato che il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico (ex plurimis, Cass. n. 18222/2004), nella specie non riscontrabili.
Per quanto precede, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 4.000,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012
