REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
SICURITALIA ILVI & ARGUS SPA (già ARGUS SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANATO LUIGI, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, FONZO FABIO, CORRERAFABRIZIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 648/03 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 11/07/03 - R.G.N. 35/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 08/02/07 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;
udito l'Avvocato GRANATO;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
La domanda proposta dalla s.p.a. Argus, volta a sentire dichiarare la illegittimità della pretesa avanzata dall'Inps con raccomandata del 9 marzo 2000 per il pagamento dei contributi e somme aggiuntive sull'imponibile di L. 2.030.790.000 - in relazione al lavoro straordinario fatto eseguire dalla società oltre il limite di due ore giornaliere, in aggiunta alle quaranta settimanali, a cinquanta lavoratori nel periodo 1 maggio 1997 - 31 maggio 1999, omettendo di versare il contributo del cinque per cento - era rigettata dal Tribunale di Torino con decisione, confermata in appello dalla Corte di appello della stessa sede, con sentenza depositata l'11 luglio 2003.
L'assunto della società appellante che sosteneva di essere esonerata dal versamento del contributo in esame, essendo discontinuo il lavoro prestato dalle guardie giurate dipendenti, a cui era riferita la contestata omissione contributiva, era disatteso dal giudice del gravame. Questi escludeva la discontinuità della prestazione lavorativa in base ai seguenti rilievi. Anzitutto la società retribuiva come lavoro straordinario quello eccedente le sette ore e quindici minuti giornalieri, applicando le relative maggiorazioni previste dalla contrattazione collettive; il personale poi prestava costantemente lavoro straordinario, regolarmente retribuito dalla società; inoltre i turni di lavoro variavano dalle otto - dieci ore alle dodici giornaliere consecutive, e in taluni casi detto limite era superato sino a raggiungere le quattordici o sedici ore giornaliere; ed ancora l'attività lavorativa era prestata dalle guardie giurate in condizioni di continua attenzione e concentrazione.
Di questa sentenza la società soccombente ha richiesto la cassazione con ricorso basato su due motivi.
L'Istituto intimato ha depositato procura al difensore, il quale ha partecipato alla discussione.
Motivi della decisione
Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 2, del R.D. n. 1955 del 1923, art. 10, R.D.L. n. 692 del 1923, artt. 1, 3, 5, 5 bis, del R.D. n. 2657 del 1923, degli artt. 1362 c.c. e seg.. L'affermazione della Corte territoriale circa la tassatività delle lavorazioni di natura discontinua o di semplice attesa e custodia come elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657 del 1923 è priva di pregio, in quanto il divieto di estensione analogica, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, attiene all'applicazione di tutta la disciplina in materia di orario di lavoro dettata dal R.D.L. n. 692 del 1923 e successive integrazioni e modificazioni, e non può riguardare l'applicazione della L. n. 549 del 1995, art. 2, che neppure rimanda alla tabella indicata. Dovendosi fare riferimento, secondo la giurisprudenza, alle concrete modalità della prestazione, e considerato che l'attività delle guardie giurate rientra in generale nelle attività di custodia e sorveglianza, non può essere attribuita alcuna rilevanza, ai fini della verifica circa la discontinuità dell'attività, alle disposizioni del CCNL della vigilanza privata concernenti le maggiorazioni retributive a tutte le guardie giurate per il lavoro prestato al di fuori dell'orario convenzionalmente fissato, poichè si tratta di una condizione di miglior favore, da cui non possono farsi discendere effetti ulteriori a quelli suoi propri. Del resto il lavoro straordinario è stata riconosciuto dalla costante giurisprudenza anche in relazione alle prestazioni di lavoro discontinuo.
Il secondo motivo denuncia, unitamente a vizio di motivazione, nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2729 c.c.. Addebita alla sentenza impugnata di non avere, malgrado le univoche risultanze istruttorie acquisite, proceduto alla valutazione circa la natura effettiva dei compiti svolti dalle guardie giurate della società ricorrente, se cioè implicanti o meno un onere di sorveglianza assidua, e di avere invece basato la decisione sulle disposizioni della contrattazione collettiva in tema di straordinario e sul contenuto dei contratti di appalto stipulati dalla ricorrente con le diverse società presso le quali venivano applicate le guardie giurate. Critica la sentenza impugnata per avere tralasciato una serie di elementi evidenziati nelle deposizioni testimoniali, attestanti la presenza, durante la prestazione del servizio da parte delle guardie giurate, di ampi spazi di inattività con possibilità di recupero di energia, la discrezionalità per il dipendente di determinare le concrete modalità operative della prestazione lavorativa.
I due motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente trattati, sono infondati.
Riguardo alla tassatività dell'elencazione dei lavori discontinui o di semplici attesa o custodia contenuta nella tabella approvata con il R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, la sentenza impugnata, nel confermare quella connotazione sulla scorta della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti Cass. 4 giugno 2004 n. 10669), ha osservato che il decreto interministeriale - al quale la L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 20, aveva rinviato al fine di individuare le specifiche attività da esonerare dal pagamento del contributo in questione, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative - si era limitato a ribadire l'elenco della tabella innanzi indicata. Ha poi aggiunto, proprio per la mancanza, nel citato decreto, di una previsione da parte del decreto interministeriale, di esonero dal pagamento del contributo in questione per le guardie giurate, la necessità di procedere ad accertare in concreto la discontinuità delle mansioni per tale categoria di lavoratori, così come questa Corte aveva avuto occasione di evidenziare (sentenza n. 8337 del 29 luglio 1995).
Sulla esigenza di compiere questa indagine concorda pure la società ricorrente, con la conseguenza che questa finisce con l'escludere implicitamente che ai fini della durata dell'orario normale di lavoro, vi sia una equiparazione delle guardie giurate con i custodi e i guardiani diurni e notturni indicati nella tabella annessa al R.D. n. 2657 del 1923. Inoltre il rilievo sulla affermazione della tassatività del suindicato elenco resta superato dall'accertamento di fatto compiuto dalla sentenza impugnata e, per la necessità di questa verifica in punto di fatto si deve escludere il vizio di diritto per la violazione non solo della L. n. 549 del 1995, art. 2 cit., ma anche delle norme denunciate sulle limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali.
Riguardo alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione al ccnl della vigilanza privata - il quale nel riconoscere a tutte le guardie giurate il pagamento di maggiorazioni retributive per il lavoro prestato al di fuori dei particolari turni di lavoro fissati, stabilisce, ad avviso della ricorrente, un regime convenzionale di miglior favore, da cui non si possono far discendere effetti ulteriori rispetto a quelli suoi propri, con riferimento alla normativa dei limiti legali della prestazione ovvero a quella previdenziale - la censura è inammissibile, poichè non indica quali i canoni interpretativi che sarebbero stati violati e non riporta la clausola cui è riferito il dedotto vizio interpretativo (v. fra le più recenti, Cass. 13 dicembre 2006 n. 26683, Cass. 13 febbraio 2006 n. 3075, Cass. 2 agosto 2005 n. 16132).
Per quanto concerne l'indagine compiuta sulle modalità delle prestazioni lavorative, il giudice del merito ha evidenziato non solo che le guardie giurate effettuavano costantemente lavoro straordinario, il quale per il tempo eccedente l'orario contrattuale giornaliero di sette ore e quindici minuti era regolarmente retribuito dalla società datrice di lavoro con le relative maggiorazioni, ma che secondo quanto specificato dai contratti stipulati dalla società Argus con le aziende committenti, le guardie giurate addette alla vigilanza presso queste ultime erano tenute ad espletare l'attività lavorativa in condizioni di continua attenzione e concentrazione. Così che, ha rimarcato la sentenza impugnata, le modalità di esecuzione del servizio di vigilanza appaltato alla società Argus prevedevano specificamente, fra l'altro, secondo quanto specificato via via nei singoli contratti, "il piantonamento e controllo continuo con guardie giurate armate...", "l'impiego continuativo e contemporaneo di almeno due guardie, nell'arco delle ventiquattro ore giornaliere..." "presenza continua di un operatore alla gestione centrale allarmi e del sistema video..." e segue una serie di indicazioni di attività continue di sorveglianza, con la precisazione, in taluni contratti, del tassativo divieto per il personale addetto alla vigilanza di assentarsi dal punto presidiato per recarsi a posti di ristoro aziendali o esterni, di distrarre l'attenzione dalla vigilanza diretta per riposare, vedere la televisione, leggere giornali.
Si tratta di un accertamento puntuale e le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale per escludere la esistenza, nell'espletamento del servizio di vigilanza da parte delle guardie giurate, di apprezzabili intervalli di inoperosità, sono congruamente motivate, e del resto esse non sono censurate in modo adeguato dalla ricorrente: la quale in sostanza vuole tendere, con affermazioni piuttosto generiche e non supportate da elementi probatori, ad una equiparazione della attività che le guardie giurate dipendenti svolgevano in esecuzione dei singoli contratti stipulati con i vari committenti, con l'attività di guardiania caratterizzata da discontinuità delle prestazioni.
Alla stregua delle suesposte considerazioni ed assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque rigettato, con il conseguente carico, per la società soccombente, delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,00 ed in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2007
