REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 21 giugno 2022, svolta nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato sentenza nella causa iscritta al n. 27867/2019 RG promossa da
D.C.R. rappresentato e difeso giusto mandato alle liti allegato al ricorso dall'Avv.to Roberta Mancini presso il cui studio in Latina Via F.lli Bandiera n. 24 ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
D.I.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. M.A.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Cupellini e Annalisa Del Grosso presso il cui studio in Roma Via Baldo degli Ubaldi n.210 ha eletto domicilio
RESISTENTE
Oggetto: Richiesta di pagamento differenze retributive in relazione ad intercorso rapporto di lavoro
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso, depositato in data 27.07.2019 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, R.D.C. ha esposto:
-di avere lavorato dal 02.11.2015 al 31.12.2018 alle dipendenze della D. S.r.l., ininterrottamente, con qualifica di collaboratore investigativo presso diversi locali commerciali;
-di avere lavorato con qualifica di collaboratore investigativo dal 02.11.2015 fino al 31.12.2015;
- di avere continuato a svolgere la prestazione lavorativa per il mese di gennaio 2016, senza regolarizzazione;
-di avere formalizzato un nuovo contratto intermittente a tempo determinato solo a partire dal 09.02.2016 con scadenza al 30.12.2017, a cui hanno fatto seguito quattro proroghe;
- di avere sempre prestato la propria attività lavorativa svolgendo le stesse mansioni e presso gli stessi locali commerciali, Supermercati siti in A., presso P. di via U. F. e P. di Via T. per il periodo dal 2.11.2015 al 09.02.2016, a cui si sono aggiunti, su ordine del datore di lavoro, altri punti vendita di Aprilia, Latina, Cisterna e Nettuno, per il periodo dal 09.02.2016 al 31.12.2018 presso i quali svolgeva turni di lavoro tra le 8/9 ore giornaliere, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi;
-di avere osservato il seguente orario di lavoro: dal 2.11.2015 al 09.02.2016 la mattina dalle ore 10,00 alle ore 14,00, ed il pomeriggio dalle ore 16,15 circa alle ore 20,45;
-che i predetti orari sono stati rispettati sino al gennaio 2016, periodo in cui ha continuato a prestare la propria attività alle dipendenze della S.r.l. D.;
-di avere osservato dal 09.02.1016 al 31.12.2018 i seguenti turni: la mattina dalle ore 8,30/9,00 alle ore 12,30/13,00, oppure dalle ore 10,00/11,00 alle ore 14,00/15,00 ed il pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,00 oppure dalle ore 13,00 alle ore 17,00, oppure, dalle ore 15,00 alle ore 20,00, tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, coprendo un arco temporale di otto/nove ore giornaliere;
-che il contratto è stato prorogato quattro volte, sempre svolgendo il medesimo servizio, con gli stessi orari e presso i medesimi punti vendita;
-che il datore di lavoro predisponeva l'orario e i luoghi di lavoro settimanalmente e lo inoltrava al lavoratore tramite messaggio telefonico;
-di avere sottoscritto giornalmente, presso le sedi di lavoro, un foglio presenze, con la registrazione dell'orario di ingresso e uscita e di avere inviato mensilmente i moduli delle presenze alla D.;
-di aver percepito la retribuzione di circa di Euro 1000,00 mensili, per mezzo bonifico bancario, senza avere mai ricevuto le buste paga e i contratti;
-che per le mansioni effettivamente svolte (vigilanza e antitaccheggio) aveva diritto ad essere inquadrato nel sesto livello per i primi 24 mesi di lavoro, e successivamente nel quinto livello del contratto collettivo di lavoro nazionale per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza;
- di avere diritto alla corresponsione delle differenze retributive per le effettive ore lavorate, per il lavoro straordinario, per le ferie, i permessi e le festività non godute e per il TFR;
-che il rapporto di lavoro si interrompeva con la naturale scadenza del contratto il 31.12.2018;
- di avere impugnato il contratto il 30.01.2019, inviando al datore di lavoro raccomandata di a/r, regolarmente ricevuta e rimasta senza esito.
Tanto premesso, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la D. S.r.l. per ivi sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di Euro 50.433,31 a titolo di differenze retributive come da conteggio allegato.
2.La D. S.r.l. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La D. nel merito sosteneva la legittimità dei contratti intermittenti a tempo determinato stipulati con il ricorrente, in quanto la prestazione del lavoratore era caratterizzata dalla discontinuità così come previsto dalla legge. In ogni caso, la convenuta ha esposto di essere iscritta all'associazione F. e di applicare ai propri lavoratori il CCNL per i dipendenti degli Istituti investigativi privati e le Agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare, sottoscritto dalla detta associazione datoriale, il quale contratto di riferimento consente l'utilizzo del lavoro intermittente in deroga ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla vigente disciplina legislativa.
3. Espletata la fase istruttoria con l'escussione dei testi, depositate le note autorizzate con le quali le parti si sono riportate integralmente ai propri scritti, all'udienza del 21.06.2022, svolta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata decisa mediante deposito telematico di sentenza contestuale.
4. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per avere il ricorrente fornito idonea dimostrazione dei fatti posti a fondamento della pretesa rivendicata.
Nel merito, va affrontata la questione sulla reale natura del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società convenuta. Tra i due, infatti, sarebbe intercorso un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato prorogato per più volte, conclusosi il 31.12.2018. Secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n. 81 del 2015 "1.Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2.Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
3.In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato."
L'elemento caratterizzante questo tipo di rapporto lavorativo è la discontinuità della prestazione lavorativa. Con la circolare n.20 del 2012 il Ministero del Lavoro chiarisce che la prestazione può essere considerata intermittente, anche se protratta per periodi di tempo di durata significativa, purché gli stessi "siano intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non ci sia un'esatta coincidenza tra la "durata del contratto" e la durata della prestazione". Nel caso di specie, come risulta dalla prova documentale e testimoniale, la prestazione ha avuto carattere di continuità. Dal foglio presenze (doc. n.4 allegato al ricorso) emerge come il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa con continuità sia per quanto riguarda i giorni lavorati che le ore. Va anche evidenziato che il datore di lavoro, previo ordine di esibizione del giudice, non ha provveduto a depositare i calendari di presenza del lavoratore presso i vari punti vendita, sostenendo che questi non vengano conservati dopo l'elaborazione del cedolino, non essendovi obbligo di conservazione in capo all'azienda.
I testi escussi hanno confermato le giornate lavorate dal ricorrente e gli orari di lavoro.
Il teste C., in relazione alla attività lavorativa presso i punti vendita di via U. F. e di Via T. di A. e di via U. la M. a N., ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2015 al 2018 senza soluzione di continuità per la D. srl, secondo gli orari di cui ai capitoli del ricorso con mansioni di collaboratore investigativo. Sull'orario di lavoro ha dichiarato Cap.5-6): "Confermo tutte le circostanze indicate del capitolo. Io per mia conoscenza sapevo i punti vendita di Via U. F., T. e quello di Nettuno che erano i punti vendita del nostro marchio. Per gli altri negozi le informazioni le apprendevo dal ricorrente. Capitava anche che lo stesso facesse otto ore da noi dalle 8.00 alle ore 16.00. Io ero responsabile del punto vendita e segnavo le presenze, il giorno che il ricorrente c'era con la sua firma e la mia. C'era il nostro timbro legato al punto vendita."
Analogamente il teste B., per quanto attiene al punto vendita IN'S di Via S., L., dopo aver confermato il periodo lavorativo del ricorrente, con riferimento all'orario di lavoro ha dichiarato "è capitato che il ricorrente presso via Saffi abbia lavorato per un'intera settimana, ciò capitava spesso. Il ricorrente veniva spesso a lavorare da noi, parecchie volte."
Così anche il teste S. (per i punti vendita di Via S. e Viale K.), per il periodo 2017-2018, conferma che il ricorrente "era presente con me nel negozio con continuità, capitava che facesse turni spezzati mattina o pomeriggio. È capitato anche che lavorasse la mattina in via S. e il pomeriggio nell'altro punto vendita."
In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente stipulato tra le parti non rispetta i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge. Infatti, con riferimento all'elemento soggettivo, il ricorrente all'epoca della conclusione del contratto non aveva compiuto i 55 anni di età. Così come, con riferimento all'elemento oggettivo, il rapporto di lavoro si è protratto per più di 400 giornate nell'arco di tre anni come ampiamente dimostrato con prova documentale e testimoniale.
A nulla rileva l'eccezione di parte resistente secondo cui il contratto intermittente era stato concluso nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL di riferimento applicato dal datore di lavoro (CCNL F.), che consente l'utilizzo del lavoro intermittente in deroga ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Il resistente, infatti, non ha prodotto alcuna prova né per quanto attiene all'iscrizione del datore di lavoro presso le associazioni sindacali stipulanti, né che applica il CCNL di riferimento ai propri dipendenti. È corretta quindi l'applicazione del CCNL per i dipendenti di istituti di vigilanza privata così come sostenuto dal ricorrente. Soluzione sorretta anche dal riferimento all'applicazione di tale contratto nazionale del lavoro nell'ultima comunicazione UNILAV presentata dal datore di lavoro (si veda il doc. n. 4 allegato alla memoria difensiva).
Alla luce di tale quadro probatorio, il ricorrente pertanto aveva diritto ad essere inquadrato per il periodo di lavoro, dall'11 novembre 2015 al 31 gennaio 2018 nel 6 livello per i primi 24 mesi e successivamente nel 5 livello del CCNL dipendenti di istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari ed a ricevere le rivendicate differenze retributive correlate a tale livello, secondo il condivisibile conteggio allegato al ricorso.
Le doglianze relative alla inesattezza dei conteggi devono essere disattese alla luce della accertata natura continuativa delle prestazioni e della esatta individuazione del CCNL applicabile al rapporto per cui è causa.
Su tale somma devono essere calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. sulla somma via via rivalutate dall'insorgenza delle singole voci di credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 27867/2019 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a)in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti intermittenti a tempo determinato per cui è causa;
b)accerta e dichiara l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per il periodo dal 02.11.2015 al 31.12.2018 e con gli inquadramenti di cui al ricorso;
c)condanna la D. srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore di R.D.C., della somma di Euro 50.433,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
d) condanna la D. srl in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.766,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% ex D.M. n. 55 del 2014.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2022.
Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2022.
