Tribunale Bergamo, Sez. IV, Sent., 07/02/2023, n. 237. l'obbligazione dell'istituto di vigilanza privata l'obbligazione dell'istituto di vigilanza privata

Martedì, 07 Febbraio 2023 12:19

l'obbligazione dell'istituto di vigilanza privata è un'obbligazione di mezzi e non di risultato; ... - in primo luogo, né la guardia giurata F., il quale ha compiuto l'ispezione esterna, né la guardia giurata C., il quale ha compiuto l'ispezione interna, si sono avveduti dell'effrazione della porta della scala antincendio (docc. 7 e 17 attori), da cui i ladri sono verosimilmente entrati.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 7786/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 8 novembre 2022

da

M. s.p.a., in persona del legale rappresentante dott. U.M., M.S. s.p.a., in persona del legale rappresentante dott. U.M., M.U. e M.D., rappresentati e difesi dall'Avv.to A.E. del F.D.M., procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio

ATTORI

contro

F. s.p.a. - F.D.S., in persona del legale rappresentante dott. G.G., rappresentata e difesa dall'Avv.to Pierpaolo Camadini e dall'Avv.to Mauro Gheda del Foro di Brescia, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore

CONVENUTA

e con la chiamata di

L.I.C. S.A. con riferimento alrischio assunto n. (...), in persona del procuratore speciale del Rappresentante per l'Italia dott.ssa N.A., rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Gazzola del Foro di Torino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Laura Polini del Foro di Bergamo, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta

TERZA CHIAMATA

In punto: appalto di servizi.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato la soc. M. s.p.a., la soc. M.S. s.p.a., M.U. e M.D. convenivano in giudizio avanti l'intestato Tribunale la soc. F. s.p.a. - F.P.L.S..

Esponevano gli attori che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2017, ladri rimasti ignoti si erano introdotti nella sede della M. in S. (B.) e avevano sottratto beni e denaro, oltre ad aver danneggiato i locali; che il sistema di allarme era regolarmente entrato in funzione; che la F., incaricata del servizio di vigilanza notturna nonché del servizio di teleallarme, era responsabile dell'accaduto, per grave negligenza, almeno sotto tre profili: 1) mancata ispezione esterna: la squadra intervenuta non si era avveduta del fatto che i ladri avevano scassinato la porta antincendio che dà accesso al primo piano; 2) mancata ispezione interna: la squadra intervenuta non aveva compiuto un accurato sopralluogo nella zona uffici, ove si trovavano le casseforti; 3) reinserimento dell'allarme: la squadra intervenuta, non avendo rilevato alcuna anomalia, aveva chiesto alla centrale operativa di reinserire l'allarme; la centrale operativa aveva reinserito l'allarme, dopo di che questo era nuovamente partito; il reinserimento dell'allarme era stato effettuato da remoto, forzando il sistema, così da escludere i sensori che, essendo stati manomessi, segnalavano l'anomalia provocando l'entrata in funzione dell'allarme; che la convenuta era stata reticente nel fornire i chiarimenti richiesti; che erano stati sottratti beni e denaro, di proprietà della contraente e di terzi; che la compagnia assicurativa della M. aveva risarcito soltanto un parte del danno; che l'inadempimento grave imputabile alla convenuta giustificava la risoluzione del contratto.

Chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno e (la M. s.p.a.) la risoluzione del contratto.

Costituendosi in giudizio la soc. F. s.p.a. - F.P.L.S. contestava in toto gli assunti avversari.

Osservava la convenuta che gli attori U.M. e D.M. erano privi di legittimazione attiva, essendo stato il contratto stipulato soltanto con la M.; che la F. aveva correttamente adempiuto le proprie obbligazioni; che, in particolare, la guardia A.C., volta che era pervenuta la segnalazione di allarme, aveva compiuto un'accurata ispezione interna dei luoghi, durata oltre mezz'ora, senza rilevare alcuna anomalia; che il C. era intervenuto dopo che la pattuglia, nella persona di G.F., aveva appena terminata l'ispezione esterna, altrettanto senza rilevare alcuna anomalia; che, dopo l'esito negativo del controllo, l'allarme era stato reinserito dalla centrale e funzionava regolarmente; che nessuna manomissione, dell'allarme M., era stata compiuta dalla guardia C., essendone consentito unicamente l'accensione e lo spegnimento mediante il collegamento da remoto; che la propria non era una obbligazione di risultato, e tanto meno una responsabilità oggettiva; che il danno andava contestato anche nel quantum, tenuto conto della risarcibilità del solo danno prevedibile, ferma l'esclusione del risarcimento per i danni personali degli attori U.M. e D.M., e in subordine il loro concorso di colpa; che, non sussistendo alcun proprio inadempimento, la domanda avversaria di risoluzione del contratto andava respinta; che, peraltro, essa aveva già risolto il contratto, per il mancato pagamento di talune fatture, in forza della clausola risolutiva espressa ivi contenuta.

Si opponeva, pertanto, all'accoglimento della domanda; in via riconvenzionale, chiedeva a sua volta la risoluzione del contratto e il pagamento della penale nonché delle fatture scadute e insolute; in subordine, chiedeva di essere manlevata e tenuta indenne dal proprio assicuratore, di cui sollecitava la chiamata in causa.

Autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio la soc. L.I.C. S.A. con riferimento al rischio assunto col certificato n. (...), la quale nel merito si associava alle difese svolte dal proprio assicurato, richiamando per il resto le condizioni del contratto di assicurazione, ivi compresa la previsione della perizia contrattuale.

La causa veniva, quindi, istruita mediante assunzione di prova testimoniale nonché mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 8 novembre 2022 passava in decisione.

Motivi della decisione
La domanda di responsabilità contrattuale proposta dalla M. s.p.a. è, in parte, fondata.

Va premesso che la F. si era impegnata ad effettuare un servizio di ispezioni notturne nonché un servizio di teleallarme (doc. 1 convenuta, contratto di vigilanza):

- il primo prevedeva l'esecuzione di due giri di ronda notturni;

- il secondo consisteva nel collegamento del sito con teleallarme bidirezionale;

- all'istituto sono state consegnate le chiavi dell'immobile, onde consentirne l'ispezione anche all'interno;

- nel caso di intervento, era previsto un controllo interno a seconda della zona di allarme (doc. 1 convenuta, scheda utente).

Va, altresì, premesso che:

- l'obbligazione dell'istituto di vigilanza privata è un'obbligazione di mezzi e non di risultato;

- il furto non costituisce ex se prova della responsabilità dell'istituto;

- questo risponde soltanto per omessa diligenza ex art. 1176 co. 2 c.c.;

- deve sempre sussistere un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno. Non basta, cioè, che sia mancata una delle prestazioni oggetto del contratto, ma occorre che tale mancata azione sarebbe stata idonea ad impedire l'evento (Cass. n. 142/1984: "Un istituto di vigilanza notturna, che abbia assunto con il cliente l'impegno di controllare un determinato locale, mediante sopralluoghi scaglionati nel tempo secondo prefissati orari, non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dal furto verificatosi in detto locale, per il solo fatto che non risulti provata la effettuazione di uno di quei sopralluoghi, atteso che, in base ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale, occorre l'ulteriore requisito del nesso causale fra inadempimento e danno, il quale postula il riscontro della idoneità del suddetto controllo, ove non omesso, a sventare l'azione delittuosa, in relazione ai tempi in cui essa è stata commessa ").

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie concreta, la prestazione della F. non sia stata diligente, e ciò per i seguenti motivi:

- in primo luogo, né la guardia giurata Folci, il quale ha compiuto l'ispezione esterna, né la guardia giurata C., il quale ha compiuto l'ispezione interna, si sono avveduti dell'effrazione della porta della scala antincendio (docc. 7 e 17 attori), da cui i ladri sono verosimilmente entrati. Eppure il primo allarme era scattato proprio in corrispondenza del sensore collocato in prossimità di tale ingresso (doc. 21 attori, voce 231). Non è, quindi, credibile l'affermazione del teste C., quando afferma di aver controllato tutte le porte, compresa quella che dà sulla scala antincendio;

- in secondo luogo, la guardia giurata C. ha sottovalutato il fatto relativo all'eventuale chiusura a chiave della porta di un ufficio (quello del dott. P.). I ladri sono penetrati anche in questa stanza (la cui cassaforte, infatti, è stata scassinata), ed è possibile che si fossero nascosti proprio lì, in attesa che la guardia terminasse l'ispezione. Sul fatto che la porta chiusa a chiave era quella dell'ufficio del P. hanno riferito i testi C. ("Non saprei dire di quale ufficio fosse questa porta, ricordo solo che era in fondo al corridoio") e C. ("La stanza del dott. P. è in fondo al corridoio sulla sx, generalmente il P. quando va via la chiude a chiave"): incrociando le due deposizioni, non vi può essere dubbio che fosse proprio questa porta. In ogni caso, se davvero la porta era stata chiusa a chiave, il C. non poteva sapere che il P. di solito non la lasciava aperta, di talchè la circostanza relativa alla chiusura, in presenza di una segnalazione attiva di allarme nella zona uffici, era per lo meno sospetta e meritava un più approfondito controllo;

- in terzo luogo, la guardia giurata C. ha ammesso di aver ispezionato l'interno impiegando soltanto una torcia, senza accendere le luci; e ha aggiunto che il controllo è durato ventina di minuti, pur dovendo ispezionarsi un sito di vaste dimensioni e composto da numerosi uffici. Il controllo è stato, quindi, per lo meno superficiale;

- in quarto luogo, l'allarme è scattato, alle ore 1.42, in sequenza per i sensori Z12, Z13, Z14 e Z15 (doc. 21 attori, voci 213, 211, 208, 203), per poi andare in autoprotezione, ciò che succede quando viene tagliato un cavo o strappato un sensore (doc. 22 attori). I sensori de quibus sono stati danneggiati (doc. 18 - 20 attori), e lo erano già nel momento in cui il C., alle ore 1.58, era giunto in loco. Eppure il medesimo non se ne è accorto, come per la forzatura della porta della scala antincendio, tanto da far addirittura dubitare che il medesimo sia salito al primo piano;

- in quinto e ultimo luogo, a detta di F. l'operazione di reinserimento dell'allarme, al termine dell'ispezione compiuta dalla guardia, è riuscita al secondo tentativo, ore 2.25 (doc. 2 attori). Tralasciando il fatto che questa dichiarazione non trova riscontro nello storico F. (doc. 5 convenuta), da cui risulta l'ultima annotazione, alle ore 2.22.12, "A.A. (non completato)", in ogni caso si trattava di un'ulteriore anomalia, sintomatica di una manomissione e altrettanto sottovalutata dalla vigilanza.

Sussistono, dunque, plurimi elementi che, valutati complessivamente, inducono a ritenere non diligente l'adempimento della prestazione da parte dell'istituto di vigilanza.

Va da sé che, se la guardia giurata avesse effettuato un controllo più approfondito, chiamato rinforzi o allertato le forze dell'ordine, sarebbe stato possibile sventare il furto.

Di qui il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.

Passando ora al quantum, viene sollecitato il risarcimento delle seguenti voci di danno:

- a) Euro 5.580,40 sottratti dalla cassaforte collocata nell'ufficio del dott. P., somme incassate dagli agenti presso i clienti;

- b) Euro 3.360,00 sottratti dall'ufficio bonifici;

- c) due telefoni cellulari sottratti dall'ufficio risorse umane;

- d) danni arrecati agli uffici e ai beni;

Il Tribunale osserva quanto segue:

- a) la teste C. ha confermato la presenza dei contanti nella cassaforte e la loro sottrazione, fornendo in proposito sufficienti spiegazioni. Il fatto che la teste non abbia precisato quali "agenti" avevano riscosso le somme e da quali "clienti" gli agenti avevano riscosso le somme non vale a minare l'attendibilità della deposizione. Non è inverosimile che una società per azioni custodisca dei contanti nella cassaforte dell'ufficio del dirigente, tanto più se non si tratta di somme non particolarmente elevate per un imprenditore commerciale;

- b) avuto riguardo agli scritti difensivi finali, la richiesta iniziale non è più stata "coltivata".

- c) avuto riguardo agli scritti difensivi finali, la richiesta iniziale non è più stata "coltivata";

- d) i danni materiali sono stati oggetto di una transazione con la A.A., la quale ha pagato la somma concordata di Euro 40.000,00, ritenendo non indennizzabili soltanto i preziosi e i valori in cassaforte (docc. 29 e 30 attori).

La pretesa del "differenziale" non ha pregio.

Infatti, la parte assicurata è già stata risarcita in parte qua, avendo accettato senza riserve la valutazione del danno effettuata

dalla propria compagnia; mentre la responsabilità dell'istituto di vigilanza non è certo assimilabile ad un'assicurazione contro il furto.

D'altro canto, non vi è neppure la prova che tali danni siano stati cagionati dai ladri dopo l'arrivo sul posto della guardia giurata (di sicuro l'impianto di allarme era già stato manomesso prima), di talchè non è possibile ritenere che una più diligente prestazione da parte dell'istituto di vigilanza avrebbe consentito di evitarli.

In conclusione, è dovuto il risarcimento di Euro 5.580,40.

Trattandosi di danno, e quindi di debito di valore, al capitale vanno aggiunti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali con decorrenza dal fatto al saldo; gli interessi vanno computati sulla somma via via rivalutata.

La domanda di responsabilità contrattuale proposta dalla M.S. s.p.a., da M.U. e da M.D. è infondata.

Invero il contratto con l'istituto di vigilanza è stato stipulato dalla M. s.p.a.. Pertanto, gli attori M.S. s.p.a., M.U. e M.D. non hanno legittimazione attiva per invocare una responsabilità contrattuale in relazione ad un negozio cui sono rimasti estranei.

Il principio di diritto enunciato da Cass. n. 16195/2015 ("Con riferimento a un contratto di servizio di vigilanza privata, in mancanza di una diversa disposizione contrattuale, la responsabilità dell'istituto di vigilanza che abbia omesso di adottare le misure convenute o comunque necessarie a sventare tempestivamente un furto subito dal contraente si estende all'intero contenuto dell'abitazione da proteggere ed obbliga il responsabile al risarcimento dei danni commisurati al valore dei beni danneggiati o sottratti, siano questi di proprietà del contraente, o di taluno dei componenti del suo nucleo familiare o con lui conviventi od anche di proprietà di terzi, nei confronti dei quali il contraente possa essere chiamato a rispondere"), citata dagli attori, non calza alla fattispecie concreta.

Infatti, gli attori M.S. s.p.a., M.U. e M.D. non sono né componenti del nucleo familiare, né terzi nei confronti dei quali il contraente (M. s.p.a.) possa essere chiamato a rispondere.

Il difetto di legittimazione e/o di titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo o passivo, è rilevabile anche d'ufficio (Cass. n. 23721/2021: "Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzatasolo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso)". Conforme Cass. S.U. n. 17092/2016), di talchè non ha pregio la sottolineatura degli attori secondo cui la convenuta aveva inizialmente eccepito soltanto il difetto di legittimazione attiva delle persone fisiche, e non anche quello della M.S..

La domanda di responsabilità extracontrattuale proposta dalla M.S. s.p.a. è ammissibile e fondata.

La domanda è ammissibile, alla luce della più recente giurisprudenza sulla mutatio libelli, secondo cui, per valutare se si tratta o meno di una domanda nuova, occorre incentrare l'attenzione sulla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass. S.U. n. 12310/2015: "La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo"; Cass. S.U. n. 22404/2018: "Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa perincompatibilità a quella originariamente proposta").

Nel caso di specie, la vicenda sostanziale dedotta in giudizio è rimasta immutata, è stato soltanto aggiunto un ulteriore titolo di responsabilità, e non vi è stato, quindi, alcun elemento di novità.

La domanda è fondata, essendo stata fornita la prova della presenza dei contanti per Euro 3.044,94 nella cassaforte e della loro sottrazione (teste C.).

Anche qui vanno aggiunti rivalutazione e interessi.

La domanda di responsabilità extracontrattuale proposta da M.U. e da M.D. è ammissibile, ma infondata.

La domanda è ammissibile, per le stesse ragioni illustrate a proposito della precedente domanda.

La domanda è infondata, per i seguenti motivi.

Avuto riguardo agli scritti difensivi finali, nulla più viene richiesto dalla parte attrice M.D..

La parte attrice M.U. sollecita, invece, il risarcimento per i contanti e i preziosi.

Quanto ai contanti, dopo il parziale risarcimento da parte della A.A., viene chiesto un residuo di Euro 1.288,00, a fronte di una allegazione iniziale di Euro 3.360,00 in citazione (p. 14), divenuti Euro 3.1980,00 nella memoria istruttoria (cap. 24).

La confusione è enorme.

Ma, soprattutto, è stato palesemente mutato il titolo "dominicale", posto che, al principio, si sosteneva essere soldi della M. s.p.a., presenti nella cassettiera dell'ufficio bonifici, mentre, poi, si è precisato essere soldi dei M./Giudici, destinati a pagare il saldo dell'IMU.

La teste C. avrà pure confermato la circostanza (che c'erano dei contanti, che servivano per pagare le tasse), ma resta il fatto che, in assenza di una prova piena in ordine al fatto che i denari erano della persona fisica, piuttosto che della persona giuridica (la C. ha precisato di non sapere di chi fossero i soldi), la domanda, così come riformulata, non può essere accolta.

Quanto ai preziosi, sussiste un evidente concorso di colpa degli attori, i quali hanno custodito in un luogo inappropriato beni personali di ingente valore, la cui presenza nella sede aziendale era per lo meno inusuale, senza neppure rendere edotto della circostanza l'istituto di vigilanza.

Vale la pena di sottolineare che il capannone non era dotato di un servizio di guardiania notturna, e che gli orologi sottratti non hanno alcuna attinenza con l'attività aziendale, non potendo seriamente sostenersi che fungevano da beni di rappresentanza.

Detto concorso vale ad escludere in toto il risarcimento, giacchè, se i preziosi fossero stati custoditi altrove, in luogo più sicuro (cassetta di sicurezza, abitazione), il danno si sarebbe evitato.

La condotta del danneggiato è stata, quindi, ex se sufficiente ad interrompere il nesso causale, e ciò anche alla luce del fatto che non vi è correlazione tra il servizio contrattualmente pattuito, di vigilanza rispetto ad un'attività commerciale (doc. 1 convenuta), e la sottrazione di beni personali (Cass. n. 21563/2022: "Con riguardo all'illecito civile, si hainterruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione").

La domanda principale di risoluzione del contratto proposta dall'attrice M. s.p.a. è fondata. Viceversa, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto proposta dalla convenuta F. s.p.a. è infondata.

Entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto ovvero l'accertamento della già intervenuta risoluzione del contratto: gli attori, per via della vicenda relativa al furto, e la convenuta, per via del mancato pagamento di talune fatture.

Nella valutazione comparativa degli inadempimenti è senz'altro più grave quello imputabile alla convenuta, in quanto idoneo a menomare la fiducia nella prosecuzione del rapporto.

Il contratto, pertanto, deve essere risolto per fatto e colpa della F..

Ne consegue che questa non ha neppure diritto al pagamento della penale per il recesso ex adverso esercitato.

La domanda di manleva e garanzia proposta dalla convenuta F. s.p.a. è fondata.

Invero la terza chiamata non ha posto in dubbio l'operatività della garanzia, ma si è limitata ad eccepire l'improcedibilità della domanda limitatamente alle materie che formano oggetto di perizia contrattuale e, nel resto, a richiamare le condizioni di polizza, che prevedono uno scoperto del 10 % per ciascun sinistro.

Nulla quaestio per quel che riguarda lo scoperto.

Per quel che riguarda, invece, la perizia contrattuale, le condizioni generali di contratto sono ambigue, giacchè, da un lato, si prevede l'espletamento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno (artt. 11 e 12), mentre, dall'altro lato, si prevede che, in caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza (art. 13).

Tale ambiguità, da risolversi nel dubbio contra stipulatorem (art. 1370 c.c.), ferma sempre restando la necessità di un'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), vale a legittimare la tesi propugnata dalla convenuta, secondo cui le clausole afferenti alla perizia contrattuale non riguardano, o non possono riguardare, la responsabilità civile verso terzi, bensì i danni subiti direttamente dall'assicurato.

E’ anche inutile sottolineare che si tratta di una polizza multirischi: r.c.t., r.c.o e r.c. contrattuale.

La terza chiamata deve, pertanto, essere condannata a manlevare e tenere indenne la convenuta per tutto quanto la stessa è stata tenuta a pagare agli attori in virtù della presente sentenza, detratto naturalmente lo scoperto contrattuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, alla luce del criterio del decisum, possono liquidarsi in complessivi Euro 5.077,00, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Le spese di consulenza, nella misura già stabilita in istruttoria, vanno poste a carico di parte attrice M.U., in quanto l'incombente è stato espletato per accertare il valore di beni non riconosciuti in sentenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:

- condanna la convenuta a risarcire all'attrice M. s.p.a. il danno, quantificato in complessivi Euro 5.580,40, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;

- condanna la convenuta a risarcire alla M.S. s.p.a. il danno, quantificato in Euro 3.044,94, oltre a rivalutazione e interessi come in motivazione;

- risolve il contratto per cui è causa per fatto e colpa della convenuta;

- condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.077,00, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende;

- condanna la terza chiamata a manlevare e tenere indenne la convenuta per tutto quanto la stessa è stata condannata a pagare agli attori in virtù della presente sentenza, anche a titolo di spese, detratto lo scoperto contrattuale;

- condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 5.077,00, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.

Conclusione
Così deciso in Bergamo, il 7 febbraio 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023.

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