REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n.1386/2018 R.G.
TRA
Z.M., nato il (...) a G. (C.), residente in B. (T.), via S.L., n.3, rappresentato e difeso dall'Avv.Gianni Perla del Foro di Pescara, come da procura in atti;
CONTRO
P.S.G. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti, con sede in G. (T.), traversa di via N. S., n.1, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Fabretti
E
L.I. s.r.l., con sede in A. (V.), via A. R., n.36, in persona dell'Amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.Alessandro Recalcati e Alessandra Garzya del Foro di Milano, come da procura in atti
E
M. S.p.A., con sede in G. di A. (C.), Zona A., C. 18, in persona del Procuratore speciale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.Mariano Di Lorenzo, come da procura in atti
E
E.D. S.p.A., in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in R. alla Via O. n. 2
CONTUMACE
E
R. S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in B. alla Via C. snc
CONTUMACE
All'udienza del giorno 22 dicembre 2022 ha pronunciato sentenza con il seguente
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. depositato in data 07.08.2018, Z.M., in epigrafe generalizzato/a, premesso che dal 27.07.2016 al 31.12.2017 aveva prestato attività di lavoro alle dipendenze della P.S.G. s.r.l. (d'ora in poi anche solo P.), addetto per la maggior parte del rapporto di lavoro a svolgere vigilanza presso i supermercati con insegna L., in minor misura presso E.D. S.p.A., M. S.p.A. e R. s.r.l. (società, la prima delle quali, in particolare, aveva conferito in appalto alla P. i servizi di vigilanza da svolgersi presso i supermercati con insegna L. dislocati nel territorio delle province di Pescara, Teramo, Chieti, L'Aquila, Campobasso, Bologna, Ferrara).
Il ricorrente indicava i contratti che avevano formalmente scandito temporalmente lo svolgimento della propria attività lavorativa e di essi - noti al lavoratore, quanto al nomen iuris (lavoro intermittente ed a tempo determinato, anche parziale, con qualifica di addetto all'accoglienza clienti, inquadrato al livello F del CCNL servizi fiduciari), solo attraverso la consultazione del proprio modello C/2 storico, in mancanza di consegna al lavoratore di copia dei contratti, salvo i due appresso citati - segnalava di essere in possesso delle relative copie solo per quelli dell'11.10.2016 e del 28.10.2016.
Il ricorrente lamentava di essere stato inquadrato per tutta la durata del rapporto come custode di attrezzature e beni di cui al liv. F del CCNL Istituti di vigilanza e servizi fiduciari, con orario di lavoro part time orizzontale di n.20 ore settimanali, ovvero con contratti di lavoro intermittente, sebbene, in realtà, le effettive mansioni da lui svolte configurassero un rapporto di lavoro subordinato, full time con qualifica di addetto al "servizio di vigilanza anti-taccheggio", prevista dall'art.31 del CCNL dipendenti Istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari del 2013, inquadrata al IV livello.
Ciò posto, e stante l'orario di lavoro effettivamente osservato, dalle ore 13,15 alle 22,15, dalle ore 10,30 alle 16,00 ovvero dalle ore 18,30 alle 22,15, e, nelle ore notturne, dalle ore 21,00 alle 07,00 del giorno successivo, il ricorrente deduceva di aver osservato un orario settimanale in media pari a n.48 ore, per una media di n.20 giorni lavorativi al mese, senza soluzione di continuità, nonostante i termini apposti ai contatti intercorsi tra le parti.
Descritte le modalità esecutive del lavoro e specificati i luoghi di prestazione della propria attività, il ricorrente deduceva di aver percepito, per il lavoro svolto, esclusivamente l'importo di Euro 1.871,48 e rivendicava il proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive per qualifica superiore, indennità, TFR, ROL, trasferte, ferie e festività non retribuite, per un totale di Euro 32.273,39 e chiedeva la condanna in solido dei convenuti, ex 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 o ex art.1676 cod. civ., al versamento in suo favore del corrispettivo per le prestazioni espletate.
Rappresentava altresì che, sebbene apparentemente assunto con un contratto di lavoro a chiamata, egli era stato immediatamente adibito ad un orario di lavoro full-time ripartito su circa 6 giorni di lavoro e che l'attività lavorativa svolta era stata caratterizzata da totale etero-determinazione della prestazione, dall'inserimento stabile della prestazione del dipendente nell'organizzazione aziendale e dall'assoggettamento dello stesso ai poteri datoriali. Deduceva, con richiamo giurisprudenziale, essere questi elementi indici di piena subordinazione del dipendente; invocava quindi l'art. 2094 c.c..
In buona sostanza, assumeva, era stato lavoratore subordinato della P.S.G. s.r.l. sin dal primo contratto di lavoro intermittente e, in base al presupposto del non essere dato sapere se fosse stato apposto un termine o meno al primo, ovvero ai successivi contratti di lavoro intermittente, formulava due ipotesi alternative di azione: se termine non era stato apposto, i successivi contratti di lavoro avrebbero dovuto essere dichiarati nulli per difetto della causa; nell'ipotesi in cui anche i contratti di lavoro intermittente fossero stati a tempo determinato, invece, richiamava l'attenzione sulla circostanza dell'essere le date di fine del precedente ed inizio del successivo contratto, per come riportate dal Centro dell'Impiego, senza alcuna soluzione di continuità tra loro. Segnalava, a tale proposito, che la L. n. 92 del 2012, così come modificata dal D.L. n. 76 del 2013, stabilisce all'art. 5, comma 3, che ove un lavoratore venga riassunto entro 10 giorni dal termine del precedente contratto, ovvero senza soluzione di continuità, il rapporto si considera indeterminato fin dalla data di stipulazione del primo contratto.
Concludeva di aver pertanto instaurato con la P.S.G. s.r.l. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Essendo intervenuta conversione del contratto, era senz'altro nullo il termine apposto all'ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, con obbligo della P.S. s.r.l. di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Chiedeva pertanto, nei riguardi della sola P.S.G. s.r.l., pronunciarsi sentenza di accertamento dell'esistenza di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La P.S.G. s.r.l. si costituiva in giudizio tardivamente e chiedeva preliminarmente di essere rimessa nel termine per la costituzione in giudizio, deducendo l'esistenza di un errore nella notifica a mezzo PEC eseguita dall'attore, richiesta rigettata.
Nel merito, assumeva che il ricorrente era stato assunto per la prima volta nell'ottobre 2016, come addetto ai servizi fiduciari e chiamato a svolgere attività di sicurezza non armata, portierato, ed accoglienza clientela in particolar modo presso supermercati e centri commerciali. Indicava i compiti del servizio fiduciario a cui era stato chiamato, come tutti ben delineati nelle varie lettere di assunzione temporanea, ed in ottemperanza alla tipologia di lavoro, rispettosi degli obblighi assunti con le società committenti. Contestava l'assunto attoreo circa la riconducibilità degli obblighi lavorativi ad azioni o interventi che avessero l'obiettivo di garantire la custodia e la vigilanza privata, tipica invece delle G.P.G. (Guardie Particolari Giurate).
Specificati i compiti a cui era addetto il lavoratore, rivendicava il rispetto dell'art. 19 D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 nell'assunzione del lavoratore effettuata con modalità cd. a chiamata, a tempo determinato e con un monte ore riconducibile a lavoro a tempo parziale, senza alcun vincolo di subordinazione.
Aderiva, quindi, all'istanza di esibizione dei contratti intercorsi tra lo Z. e la P. (così intendendo la riserva dell'attore di impugnare le clausole di part time, appositive di termini e di chiamata inserite in tali contratti, laddove prodotti in giudizio), deducendo trattarsi di reali contratti a tempo determinato o a chiamata, con monte ore riconducibile a lavoro a tempo parziale, appositamente accettati e sottoscritti dall'attore.
In ordine alle somme corrisposte al lavoratore, eccepiva il pagamento in primis di quelle riportate in busta paga, in parte tramite bonifici ed in parte per contanti, quale adempimento di ogni obbligazione sorta a seguito dell'esecuzione dei rapporti di lavoro, in ragione della conformità dei dati lavorativi riportati nelle buste paga a quelli effettivi.
Aggiungeva di aver corrisposto "straordinario fuori busta" a richiesta del lavoratore, timoroso di vedere contabilizzati i propri crediti di lavoro in documenti sulla base di quali l'Istituto di credito, nei cui confronti aveva un'esposizione debitoria, potesse procedere in via esecutiva sulle relative somme.
Riconosceva, comunque, di essere ancora debitrice dell'importo di cui alla busta-paga relativa al mese di novembre - dicembre 2017, mai ritirata, né seguita da erogazione della somma, per rifiuto del lavoratore, astenutosi dal recarsi presso la sede della società nel timore di vedersi accusare della sottrazione dei report a lui consegnati e determinatosi a minacciare invece la datrice di lavoro di richieste di risarcimento di danni da mobbing, con successiva trasmissione da parte dello stesso di lettere alle committenti della società querelatasi per il contenuto diffamatorio di tali comunicazioni. La P. attribuiva, poi, all'attore comportamenti di grave negligenza nell'esecuzione del lavoro, oltre che di sottrazione dei report, che era utilizzati dalla società anche per verificare le ore di lavoro svolte dagli operatori presso i punti vendita da essa presidiati.
In punto di diritto, ricordava come il Ministero del lavoro avesse ritenuto possibile attivare prestazioni di lavoro intermittente per i lavori discontinui di cui al R.D. n. 2657 del 1923, quali i lavori svolti da custodi, guardiani diurni e notturni, guardie daziarie, portinai, etc., categorie per le quali il ricorrente aveva sottoscritto specifica lettera di assunzione di volta in volta.
Eccepiva, richiamando il contenuto di una risposta ad interpello data dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'inapplicabilità, nella peculiare fattispecie di successione tra un contratto di lavoro a chiamata ed uno a tempo determinato, o viceversa, di quella disposizione che, in caso di assunzione a termine dello stesso lavoratore per le mansioni già affidategli con precedente contratto a termine, prescrive il rispetto di un intervallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo, pena l'inefficacia del termine di quest'ultimo.
Concludeva, riguardo alla tacitazione delle pretese del ricorrente, doversi considerare - per come già detto - che questi aveva ricevuto il pagamento di una somma ben superiore a quella, pari ad Euro 1.871,48, da lui ammessa, ossia il pagamento della somma complessiva di Euro 7.427,86, di cui Euro 3.972,92 come da distinta bancaria allegata, nonché Euro 3.454,94, come da versamenti in contanti, che era stato possibile, da ultimo, ricostruire essere stati effettuati il 13 aprile ed il 19 maggio 2017 dall'amministratore della società resistente alla presenza della segretaria della stessa, circostanza, questa, che chiedeva di poter provare a mezzo di interrogatorio formale dell'attore e per via testimoniale (al pari di quella del pagamento dell'ulteriore somma di Euro 700,00 in acconto delle buste paga di novembre e dicembre 2017 e di quella della sottoscrizione da parte del ricorrente - che in ricorso aveva anticipatamente disconosciuto eventuali firme apposte su contratti - della genuinità delle sottoscrizioni apparenti sulle lettere di assunzione prodotte).
Si costituiva anche la L.I. s.r.l., per eccepire, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda proposta nei propri confronti, mirante ad una sentenza di condanna al pagamento di "emolumenti di cui al punto 3 e 4" delle conclusioni del ricorso, segnalando che in tali punti delle conclusioni dell'atto introduttivo nessuna richiesta di carattere economico era stata, in realtà, avanzata dalla parte ricorrente.
Nel merito, contestava l'esistenza di una responsabilità solidale della L.I. s.r.l. - committente dei servizi di cortesia ed accoglienza dei clienti nei punti vendita L.) - per crediti retributivi vantati dall'attore nei riguardi dell'E.D. S.p.a., della M. S.p.A. e della R. s.r.l., ossia verso committenti diversi da essa L.I. e non accomunabili ad essa nell'obbligazione di pagamento a favore del lavoratore, deducendo che la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore (e subappaltatore) a favore del lavoratore non configura un'indiscriminata responsabilità per inadempimento dell'appaltatore ai detti obblighi verso il proprio personale, solo perché sorti nel periodo dell'appalto a prescindere dal committente a favore del quale il personale abbia lavorato.
Presa posizione in ordine ai fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda di pagamento di differenze retributive, ribadendo che egli aveva reso servizi di accoglienza e cortesia che erano stati affidati da L. alla S.G. e da essa subappaltati alla P., eccepiva, con richiami giurisprudenziali, doversi escludere che la responsabilità del committente (di natura sussidiaria, cioè azionabile dal lavoratore dopo infruttuosa esecuzione nei riguardi del proprio datore di lavoro) potesse estendersi al pagamento di emolumenti diversi da quelli strettamente corrispettivi rispetto alla prestazione lavorativa, quali le indennità per ferie e permessi maturati e non goduti dal lavoratore.
Specificava che, in ogni modo, il contratto di appalto tra L. e S.G. era stato risolto dalla prima con effetto e decorrenza dal 28 luglio 2017 e che, successivamente, era stata avviata la procedura fallimentare a carico di S.G. S.c.a.r.l. con provvedimento del Tribunale di Milano del 10 agosto 2017, momento dal quale i servizi di cortesia presso le filiali L. erano eseguiti esclusivamente nell'ambito del contratto d'appalto stipulato con S. S.p.A., anche attraverso società subappaltatrici, tra le quali anche P..
Circa il quantum, contestava l'eccessività della pretesa attorea, siccome sovradimensionata dal ricorrente stesso rispetto a quella avanzata in via stragiudiziale, e, in via riconvenzionale, faceva presente che la P., con lettera a mezzo di legale nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti, se n'era assunto l'onere del pagamento in luogo di essa committente.
In punto di diritto, la L.I. illustrava il fondamento delle eccezioni accennate, in base al disposto degli artt.29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 e 1676 c.c., quanto a contenuto e limiti della propria responsabilità solidale; invocava l'onere della prova a carico del lavoratore, circa l'orario di lavoro da lui osservato nei punti vendita L. e le prestazioni di lavoro straordinario.
Si costituiva altresì in giudizio la M. S.p.A. ed eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso per carenza degli elementi di cui all'art.414, nn.3 e 4, c.p.c., rilevando che dalla richiesta formulata dall'attore di condanna della P. al pagamento degli emolumenti "di cui al punto 3 e 4 delle presenti conclusioni" era impossibile risalire alla determinazione dell'oggetto della domanda, per essere tali punti delle conclusioni del ricorso (come pure eccepito dalla L.I.) diretti ad ottenere pronunce giudiziali aventi un contenuto differente dalla condanna al pagamento di emolumenti retributivi.
In via subordinata, per il caso in cui si fosse inteso il riferimento ai punti 3 e 4 delle conclusioni del ricorso quale mero refuso che non pregiudicava la possibilità di esame nel merito delle domande, eccepiva l'omessa determinazione in esse delle somme di cui il lavoratore affermava di aver maturato il diritto alla corresponsione nei riguardi di ciascuna delle società resistenti; aggiungeva non aver il ricorrente prodotto i contratti di appalto sulla base dei quali poter conseguire l'accertamento della responsabilità di esse.
Contestava la determinazione del credito attoreo, siccome esagerata rispetto a quella effettuata in via stragiudiziale dal lavoratore e l'idoneità a dimostrare l'esistenza del credito fatto valere nei confronti della M. del documento prodotto dal ricorrente, limitato ad un foglio attestante, a dire dello stesso, la sua presenza presso il supermercato di San Salvo (CH) di tale società nel giorno 11 dicembre 2017 in un orario diverso da quelli indicati dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo.
Da ultimo, contestava di aver mai stipulato un contratto di appalto con la P.; eccepiva poi che la fondatezza delle domande attoree non poteva essere accertata se non in base alle sole prove che l'attore avrebbe dovuto fornire, assolvendo al proprio onere.
Dichiarata la contumacia della R. e dell'E.D. S.p.A., ammessi l'interrogatorio formale e la prova per testi articolati in ricorso e la prova per testi articolata in memoria difensiva dalla L.I. s.r.l., si procedeva all'assunzione di tali mezzi istruttori e quindi si disponeva c.t.u. contabile, all'esito della quale la causa veniva rinviata per la discussione e decisa come da dispositivo in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'attore ha proposto un duplice ordine di domande, le une nei riguardi della sola P., concernenti l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenza di tale società con le mansioni di livello F del CCNL per i dipendenti di imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, il ripristino della concreta funzionalità di tale rapporto ed il risarcimento dei danni subiti dal lavoratore a causa della sua mancata concreta funzionalità nel periodo intercorso tra la scadenza del termine a suo avviso illegittimamente apposto all'ultimo dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati apparentemente dalle parti (rif. al C/2 storico del lavoratore, però non prodotto, come si dirà infra) ed il ripristino della sua funzionalità; le altre domande concernono invece i crediti di lavoro sorti nel periodo di tale rapporto di lavoro maturati a favore del ricorrente tra il 27.07.2016 ed il 31.12.2017.
I due ordini di domande sono distinti, oltre che dal punto di vista oggettivo, avendo ad oggetto statuizioni diverse, come appena detto, anche da quello soggettivo, per essere le seconde rivolte, oltre che nei confronti della P., anche delle società committenti di questa e per essere dirette a far valere la responsabilità solidale di tali società con la P. ai sensi dell'art.29, co. 2, D.Lgs. n. 276 del 2003, e in subordine, ex art.1667 c.c.
Le domande vanno pertanto esaminate separatamente.
Si inizia da quelle proposte nei confronti della sola P., in qualità di datrice di lavoro del ricorrente.
A fondamento della domanda di accertamento dell'esistenza di un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della società, in vece della pluralità di contratti di lavoro a termine indicati in ricorso, l'attore deduce l'inesistenza di contratti di lavoro consegnati al lavoratore e da lui sottoscritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli, dell'11.10.2016 e del 28.10.2016, che assume di produrre in atti e tuttavia non vi sono; rileva che il difetto di un contratto firmato, che era necessario a provare l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, rende configurabile tra le parti l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.07.2016, data da cui assume di aver iniziato a prestare la propria attività lavorativa a favore della P. in forza del primo dei contratti di lavoro assertivamente intercorsi tra le parti.
La domanda di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin dal 27.07.2016 non può essere accolta, mancando sia la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto in tale data, di cui la P. nega l'esistenza ("Il ricorrente è stato assunto per la prima volta nell'ottobre 2016, come addetto ai servizi fiduciari": pag.6, 1 cpv., della memoria difensiva della P.), sia la prova che la prestazione dell'attività lavorativa dell'attore a favore della società sia iniziata dal luglio 2016. Infatti l'attore, oltre a non aver prodotto il proprio mod.C/2 storico, pure richiamato in ricorso, ha prodotto report giornalieri dell'attività lavorativa svolta presso i vari esercizi commerciali, dove ha dedotto di essere stato impiegato nel servizio antitaccheggio nella qualità di dipendente della P., ma limitati al periodo che inizia il 12 ottobre 2016.
Di conseguenza, rimane indimostrato l'assunto dell'attore di aver appreso tramite la consultazione del proprio C/2 storico di aver intrattenuto con la P., "dal 27.07.2016 al 31.08.2016, presunto contratto di lavoro intermittente".
Circa l'altro assunto del ricorrente, di aver intrattenuto "dal 12.10.2016 al 31.10.2016 contratto di lavoro intermittente come operatore addetto a servizi di custodia di attrezzature e beni, con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di vigilanza e servizi fiduciari", si osserva quanto segue.
Relativamente a tale secondo periodo il ricorrente ha depositato i report giornalieri, di cui dovrà essere esaminata la rilevanza quali documenti attestanti l'orario di lavoro osservato dal ricorrente nel periodo del rapporto di lavoro alle dipendenze della P. in questione.
Ai fini della definizione della natura del contratto, a chiamata o normale contratto di lavoro subordinato (definizione rilevante per l'accertamento in ordine alla convertibilità o meno di esso a tempo indeterminato, in seguito alla successiva stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato tra le parti senza soluzione di continuo, come detto infra), invece, dovrebbe aversi riguardo al contenuto delle pattuizioni intercorse tra le parti.
Nello specifico, la P., costituendosi in giudizio, ha dedotto che l'aver stipulato il contratto di lavoro subordinato del 28 ottobre 2016 con l'attore per il disimpegno delle stesse mansioni del primo, senza soluzione di continuità rispetto ad esso, era circostanza inidonea a determinare la trasformazione del secondo contratto in contratto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla sua stipula; ha, a tal fine, citato la risposta ad interpello resa dal Ministero del lavoro n.27/2009, giusta la quale, in caso di successione tra un contratto di lavoro a termine ed uno pur a termine ma a chiamata, come anche nel caso inverso o in quello in cui i contratti stipulati in successione siano entrambi a chiamata, non vale la regola che prevede l'intervallo (nella specie non rispettato) tra la cessazione del primo e l'inizio dell'altro, a pena di conversione del secondo a tempo indeterminato.
Perché l'eccezione potesse essere apprezzata, sarebbe stato necessario che la P. si fosse costituita tempestivamente, non perché si tratti di eccezione riservata alla parte, ma perché solo così sarebbe stata acquisita tramite la produzione dei contratti successivi la prova documentale della natura di contratti di lavoro intermittente degli stessi, posta dalla società, come detto, a fondamento dell'eccezione in base alla risposta ad interpello.
Infatti il ricorrente si è astenuto dal riconoscere che si trattasse di contratti di lavoro intermittente, essendosi limitato a dichiarare che la circostanza era stata denunciata dal datore di lavoro al Centro per l'Impiego, per come risultava dal proprio mod.C/2 storico.
Di conseguenza, resta accertato esclusivamente che si è trattato di due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati in successione tra loro, il primo dei quali terminato il 31 ottobre 2016 (quello stipulato in data 12 ottobre 2016) e l'altro iniziato il 1 novembre 2016 (stipulato il 28 ottobre 2016), e che tra la fine del primo e l'inizio del secondo è intercorso un periodo inferiore all'intervallo minimo di legge. Infatti, il lavoratore, dopo aver dedotto di aver intrattenuto con la P. un primo contratto di lavoro a termine dal 27.07.2016, di cui non vi è prova, come detto, ha dedotto di aver stipulato con la stessa un contratto di lavoro a tempo determinato valevole dal 12.01.2016 al 31.10.2016 - invece ammesso dalla P. come il primo stipulato tra le parti con le mansioni di addetto ai servizi fiduciari - ed ha aggiunto che tra lui e la P. era poi intercorso, "dal 01.11.2016 al 15.01.2017, contratto di lavoro a tempo parziale e determinato come operaio addetto a servizi di custodia e accoglienza clienti, con inquadramento al livello F del CCNL Istituti di vigilanza e servizi fiduciari".
L'attore ha quindi dedotto che - in presenza di una successione tra contratti di lavoro a termine - il nuovo rapporto di lavoro avrebbe potuto essere stipulato con tale tipologia contrattuale solo se avesse fatto seguito al precedente a distanza di un periodo non inferiore al termine dilatorio di cui all'art.5, 3 comma, D.Lgs. n. 368 del 2001, modificato con L. n. 92 del 2012, termine decorrente dalla data di cessazione del primo rapporto di lavoro; il mancato rispetto dell'intervallo minimo tra i due contratti aveva, così, dato luogo alla successione di contratti con l'effetto della conversione del primo a tempo indeterminato.
Il riferimento normativo esatto, attesa la data di stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in parola, è quello all'art.21, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015, per cui, "Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato …".
Fatta tale precisazione, si osserva che nella specie, relativa a stipulazione consecutiva di due contatti di lavoro subordinato a termine tra le stesse parti e per le stesse mansioni, di cui il primo di durata inferiore a sei mesi, tra la cessazione del primo e l'inizio dell'efficacia del nuovo contratto avrebbe dovuto essere osservato un intervallo di dieci giorni, intervallo che non è stato invece osservato, poiché tra il termine dell'efficacia del primo contratto e l'inizio dell'efficacia del secondo non vi è stata soluzione di continuità.
La P. ha dedotto che l'intervallo minimo era inapplicabile, per trattarsi di contratti di lavoro a chiamata.
L'eccezione è insuscettibile di esame, per esser la resistente, costituitasi tardivamente, incorsa nella decadenza dalla facoltà di depositare, tra i documenti, i contratti di lavoro subordinato stipulati delle parti da cui evincere che si trattava di contratti a chiamata (si precisa che di tali contratti si tiene conto, come chiesto di fare al CTU, solo per stabilire la paga oraria, poiché quella ivi pattuita è leggermente superiore a quella risultante dal CCNL, che prevede per il livello 1 la retribuzione mensile di Euro 810,00, corrispondente ad una paga oraria pari ad Euro 4,682 - in applicazione del divisore orario mensile 173, a fronte della retribuzione oraria pattuita nel primo contratto di lavoro a chiamata stipulato tra le parti l'10.10.2016, valevole dal 12.10.2016 al 31.10.2016, pari ad Euro 4,72335).
Il ricorrente, dal canto suo, si è astenuto dall'ammettere la natura di rapporto di lavoro a chiamata di quello intrattenuto con la società dall'01.11.2016 al 15.01.2017, sicché difetta la prova dell'esistenza della condizione, indicata nella risposta ad interpello data dal Ministero del Lavoro invocata dalla P., perché possa ritenersi derogabile la disposizione che prevede la trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine seguito da altro della stessa tipologia a distanza minore dell'intervallo minimo di legge tra i due.
Da quanto precede discende che, pacifica la definizione della natura del contratto di lavoro dell'01.11.2016 (esclusone il carattere "a chiamata") quale contratto a termine - definizione, si ripete, indicata in ricorso e fatta propria dalla P. in memoria difensiva -, la domanda di accertamento dell'instaurazione tra il ricorrente e tale società di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'01.11.2016 va accolta.
Circa gli effetti dell'instaurazione tra le parti di tale rapporto di lavoro, diversamente da quanto sostiene l'attore (il quale invoca - oltre la riammissione in servizio alle dipendenze della società, riammissione che va disposta - anche il risarcimento dei danni subiti medio tempore pari all'importo di tutte le retribuzioni maturate dalla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro subordinato a termine e la reintegrazione nel posto di lavoro), il giudicante ritiene applicabile il disposto dell'art.28 D.Lgs. n. 81 del 2015, per cui "Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della L. n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro".
Infatti si versa in una fattispecie tipica di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro subordinato costituitosi in forza di un contratto a termine, anziché in un caso di cessazione della funzionalità del rapporto stesso in seguito all'intimazione da parte del datore di lavoro di un atto qualificabile come licenziamento nei confronti del dipendente.
Nella specie, è pacifico che, alla scadenza del termine apposto all'ultimo dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dalle parti, la collaborazione del prestatore di lavoro è cessata, senza che questi, peraltro, si offrisse neppure di riprendere a svolgere le proprie mansioni presso l'impresa (cfr. la lettera a mezzo di legale in atti). Di conseguenza, la condotta attuata dal datore di lavoro, astenutosi dal compiere un atto implicante espulsione del lavoratore dall'organizzazione aziendale e non sollecitato alla riammissione in essa del lavoratore, non è configurabile come un atto di recesso da un rapporto di lavoro, pur in essere de iure, bensì quale mera inerzia, priva di un significato sia nel senso della volontà di riammissione del dipendente, sia in quello della nolontà.
In questa situazione, se va disposta - in accoglimento dell'apposita domanda proposta in ricorso - la riammissione in servizio del lavoratore alle dipendenze della P., va in pari tempo escluso che la permanenza del lavoratore in stato di mancata occupazione presso la società, fino alla data della presente sentenza di accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sia imputabile ad una condotta attiva del datore di lavoro; il pregiudizio subito dall'attore in conseguenza della violazione del divieto di successione infra-semestrale tra contratti di lavoro subordinato a tempo determinato tra le stesse parti si presta ad essere solo indennizzato nella misura prefissata tra il minimo ed il massimo di cui all'art.28 D.Lgs. n. 81 del 2015.
Rinviata al prosieguo l'individuazione del livello d'inquadramento contrattuale spettante al ricorrente in relazione alle mansioni svolte, livello da cui dipende la determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, si rileva, circa la commisurazione dell'indennità tra il minimo ed il massimo edittali, che, degli elementi indicati nell'art.8 della L. n. 604 del 1966 richiamato nell'art.28 D.Lgs. n. 81 del 2015, sono noti solo l'anzianità di servizio dell'attore - un anno e due mesi circa alla cessazione dell'effettiva funzionalità del rapporto di lavoro (risultante instaurato l'11.10.2016), verificatasi in data 31.12.2017, allo scadere del termine apposto all'ultimo dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti - ed il comportamento delle parti seguìto al verificarsi di tale evento, comportamento che è consistito nella trasmissione da parte del lavoratore alla società a mezzo di legale di una missiva contenente la richiesta di versamento della somma di Euro 25.000,00 a titolo di emolumenti per lavoro ordinario, straordinario, scatti di anzianità, mensilità supplementari, indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, indennità per malattia e varie altre voci, missiva riscontrata dalla resistente a mezzo di legale con contestazione illimitata delle pretese del lavoratore.
Il ricorrente si è astenuto dal mettere le proprie energie a disposizione dell'impresa. La condotta attuata dal lavoratore (in essa comprendendo ogni sua iniziativa attuata per la ripresa del servizio a favore dell'impresa) si valuta, ai sensi dell'art.6 L. n. 604 del 1966, come poco collaborativa e quindi sfavorevole a lui nella determinazione dell'indennizzo dovutogli, tra il minimo ed il massimo previsti in tale disposizione.
Valutata la circostanza dell'aver comunque l'attore prestato servizio alle dipendenze della società per un periodo sufficiente a far sorgere un'aspettativa di rinnovazione del contratto (senza che possano assumere rilievo in contrario i rilievi della resistente circa condotte disciplinarmente rilevanti tenute dal prestatore durante lo svolgimento della propria attività alle sue dipendenze, in difetto di prova dell'esistenza di tali condotte e dell'adozione, comunque, di provvedimenti disciplinari nei confronti del dipendente), si liquida l'indennità in 5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. La P. va condannata a pagare in favore dell'attore la relativa somma, che, ai sensi dell'art.28 D.Lgs. n. 81 del 2015 cit., risarcisce l'intero pregiudizio subito dal lavoratore sia dal punto di vista retributivo, sia da quello previdenziale, fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, l'indennità risarcitoria è a sua volta imponibile ai fini previdenziali, siccome diretta a compensare il danneggiato per le sole retribuzioni mancate, e non a reintegrarne il patrimonio anche di un danno da mancata assunzione, come avviene per i rapporti di lavoro a termine illegittimi intercorsi con PA, insuscettibili di convertirsi in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (salvi i casi in cui per il livello d'inquadramento l'assunzione avvenga senza procedura concorsuale).
Si procede ora all'esame delle domande proposte nei riguardi della P. in qualità di datrice di lavoro e nei confronti delle altre società convenute nella qualità di obbligate in via solidale con la prima per l'adempimento di obbligazioni retributive e contributive nate a carico della P. dalla prestazione dell'attività lavorativa da parte dell'attore. Il titolo su cui si basano tali domande è diverso quanto alla P. ed alle altre società e si identifica, rispetto alla prima, con l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'attore e la società e, rispetto alle altre, con il conferimento alla P., da parte delle litisconsorti di essa, di un appalto di servizi, che ha visto l'attore impiegato dalla propria datrice di lavoro nell'esecuzione dei servizi da espletarsi nell'interesse delle committenti. Nello specifico, viene in rilievo il disposto dell'art.29, co.2, D.Lgs. n. 276 del 2003, per cui "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto …". Deve a tal fine verificarsi se il ricorrente abbia prestato servizio per l'esecuzione dei servizi affidati in appalto da ogni singola committente nei periodi di vigenza dei rispettivi contratti stipulati con la P., oltre che di accertare l'esistenza dei contratti.
Prima di portare l'esame sulle prove che consentono di ritenere dimostrata - nei limiti che saranno specificati - l'esistenza delle prestazioni di lavoro rese dal ricorrente in qualità di dipendente della P. presso le varie società indicate come committenti di questa, si esamina la questione relativa alla validità del ricorso introduttivo nella parte dedicata alla rivendicazione di differenze retributive proposta nei riguardi di tali società.
Infatti, per come segnalato dalle resistenti L.I. s.r.l. e M. S.p.A., il ricorrente ha chiesto condannarsi queste (e le altre committenti della P.) al pagamento degli "emolumenti di cui al punto 3 e 4" delle conclusioni del ricorso (cfr. successivo punto 10), sebbene in quei punti delle conclusioni del ricorso nessuna richiesta di carattere economico fosse stata, in realtà, avanzata dal ricorrente e fossero in realtà stata avanzate le diverse e preliminari domande di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'attore e la P. dal 27.07.2016 al 31.12.2018 e di accertamento che le relative mansioni svolte dal lavoratore configuravano un rapporto full time con qualifica di addetto al "servizio di vigilanza anti-taccheggio" (o, in subordine, diversa qualifica ritenuta di giustizia e superiore a quella inquadrata al livello F e già riconosciuta dalla datrice di lavoro al ricorrente).
La circostanza è inidonea a rendere nullo il ricorso per mancata determinazione del petitum, per essere agevole, mediante il riferimento alla causa petendi esposta nelle premesse dell'atto, individuare correttamente i punti delle conclusioni finali di esso, cui riferire la domanda di condanna di ciascuna delle società committenti della P..
La richiamata doglianza (esplicitata nel senso che ci si appressa ad indicare solo dalla L.I.) coglie il segno (ma si risolve nella denuncia non già del vizio di nullità del ricorso, bensì di quello di parziale infondatezza di esso rilevabile fin dal suo tenore), invece, lì dove addebita all'attore di aver chiesto nelle conclusioni del ricorso (sempre al punto 10) di condannare, in ragione del contratto di appalto intercorso tra l'appaltatore P.S.G. Srl da un lato e le committenti L.I. Srl, E.D. s.p.a. (nella qualità di avente causa di E.D. s.p.a.), M. S.P.A dall'altro lato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003, in solido con le appaltatrici testé indicate, le società committenti a corrispondere al Sig. Z. gli emolumenti …".
La domanda di condanna andava proposta nei riguardi delle pretese committenti (in solido con la P.) ciascuna per i crediti maturati nel periodo del rispettivo appalto.
L'attore ha invece chiesto la condanna delle società committenti della P. in via solidale tra loro, domanda certamente da rigettarsi come tale, in quanto nessun titolo di solidarietà intercorre tra le varie società indicate in ricorso come committenti di quella.
Nell'esaminare le domande proposte nei confronti della P. e di ciascuna delle società committenti, miranti alla condanna di ciascuna, per il rispettivo periodo di appalto, in via solidale con la P., a pagare i crediti maturati dal lavoratore nei confronti di questa, si rileva quanto segue circa la posizione della s.r.l. L.I..
La L.I. ha riferito di aver intrattenuto un rapporto di appalto con la S.G., che aveva a sua volta affidato in subappalto alla P., per quanto d'interesse, il servizio di cortesia ed accoglienza degli clienti presso i propri punti vendita in Abruzzo. L'esistenza del presupposto-base della fattispecie di cui all'art.29, co.2, D.Lgs. n. 276 del 2003 è pertanto incontestata.
La circostanza dell'essere il contratto di appalto tra la L.I. e la S.G. cessato in data 26.07.2017, per come eccepito dalla L.I., è irrilevante, poiché, per come si dirà infra, la P. ha continuato a prestare i servizi di cortesia ed accoglienza presso punti vendita L., già svolti dalla essa come subappaltatore della S.G., in qualità di subappaltatore della S., nuova appaltatrice.
Circa l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente in punti vendita L., la stessa è documentata dalla modulistica predisposta dalla stessa L..
Il teste M.M., dipendente della L.I. da febbraio 2005, incaricato - alla data della sua deposizione (ud.18 aprile 2019) - della gestione dei contatti di appalto quadro (tra committente ed appaltatore) e così a conoscenza dell'esistenza di subappalti affidati alla P. per i "servizi di cortesia", ha riferito che "il modulo di produzione" (che si identifica col "modulo giornaliero operatore" su carta intestata L., doc.1 ric.) "è di L. ed è propedeutico all'autorizzazione delle fatture di pagamento, perché sono la prova che l'operatore era in filiale quel giorno ed ha effettivamente prestato il servizio ... da questi fogli non si evince il nome ed il cognome di chi appone la sigla. Da policy aziendale non è specificato se in questi moduli debba essere apposta una firma autografa. Su ogni modulo deve essere chiaro che il documento proviene da un nostro punto vendita (es. con il timbro del punto vendita)".
Tale dichiarazione, della cui attendibilità nessun motivo si ha di dubitare, attesta che la presenza della timbratura sui fogli denominati "Modulo giornaliero operatore" esibiti da parte ricorrente vale a certificarne la provenienza dalla L.I. ed a documentare - tra la stessa e la subappaltatrice (tale risultando, dalla deposizione del dott.M., la resistente P., che, come chiarito anche in memoria difensiva dalla stessa L., ha gestito in subappalto il servizio di cortesia ed accoglienza clienti presso i punti vendita, affidato in appalto alla S.G.) - i servizi prestati dalla subappaltatrice.
La circostanza, rilevata dal teste M., dell'essere i fogli depositati dall'attore privi della firma del lavoratore nella qualità di operatore, lascia impregiudicata la possibilità di identificare in base ad essi l'operatore in M.Z., siccome indicato nella parte superiore dei documenti, che risultano tutti sottoscritti dai responsabili di filiale.
Circa le mansioni svolte dall'attore, la cui individuazione è necessaria al fine di poter determinare quella retribuzione adeguata alla qualità del lavoro svolto ex art.36 cost. cui il giudicante è chiamato a comparare il trattamento retributivo erogato al lavoratore per stabilire se esistano differenze retributive a credito dello stesso, viene in rilievo la circostanza dell'aver la L.I. conferito alla S.G. l'appalto per la gestione dei servizi di cortesia e di accoglienza dei clienti presso i propri punti vendita, per come già ammesso dalla L.I. e riferito dal teste M., nonché risultante dalla documentazione prodotta dalla committente.
Tali mansioni sono riconducibili alle competenze proprie della figura professionale di addetto ai servizi fiduciari, intendendosi tramite tale denominazione designare il "lavoratore che, anche con l'utilizzo di apposito vestiario, con le caratteristiche della rispettiva Declaratoria di Primo livello, svolge una o più mansioni, quali (omissis)
- le attività di custodia, sorveglianza e fruizione di siti ed immobili
- le attività di controllo degli accessi, regolazione e registrazione del flusso di persone e merci (omissis)
- le attività ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi
- i servizi operativi di ingresso".
Si veda, in tal senso, la declaratoria con esemplificazione dei profili professionali per gli appartenenti al primo livello di cui al CCNL Istituti e aziende di vigilanza privata, investigazioni e servizi fiduciari del 15 ottobre 2015 (pag.111, sub art.179) prodotto tempestivamente dal ricorrente (doc.5) e pacificamente applicato in azienda.
L'attore risulta, dai "moduli operatore", essere stato addetto in prevalenza a compiti che richiedevano la sua presenza presso i punti vendita all'insegna L.I. al fine di disimpegnare attività di sorveglianza e fruizione dei locali commerciali ed all'occorrenza di segnalazione di episodi anomali, ovvero attività di vigilanza fissa (in orari notturni).
Infatti, tra i compiti affidatigli l'attore ha indicato quello di controllo dell'area esterna: presenza di sacchetti per rifiuti, valutazione dell'integrità dei raccoglitori dei rifiuti solidi e della liberazione dell'area parcheggio dagli stessi, collocazione carrelli negli appositi box, controllo di veicoli parcheggiati non interferenti col flusso di circolazione; controllo area interna: chiusura cancelletti delle casse, controllo porte d'emergenza e d'accesso ai magazzini, prive di danneggiamento e libere da ostacoli, controllo degli estintori, controllo porte d'accesso all'area dipendenti.
Si ha presente che lo stesso ricorrente ha altresì indicato, quale compito affidatogli,
- in caso di furto, avvisare i superiori ed i responsabili del punto vendita;
- in caso di flagranza di reato, invitare l'autore ad accomodarsi in cassa ed attendere la decisione del responsabile, trascrivere l'accaduto sulla relazione di servizio allegando la fotocopia dei documenti della persona fermata.
Da alcuni dei "moduli operatore" prodotti emerge che, in effetti, l'attore ha avvisato il responsabile del punto vendita della presenza di persone sospette ed invitato chi fosse stato trovato a sottrarre merci esposte in vendita ad attendere l'arrivo del capo-filiale, per la successiva identificazione ed i provvedimenti da parte sua.
Si è trattato di casi sporadici e la cui descrizione, compiuta dall'operatore, è inidonea a dimostrare che questi sia intervenuto nell'esercizio di attività antitaccheggio, come richiesto nel CCNL ai fini della configurabilità del profilo professionale inquadrato al 2 livello delle guardie particolari giurate, in mancanza di deduzione da parte del ricorrente di essere stato addetto alle funzioni proprie di queste ultime, con le relative dotazioni.
Il ricorrente si è limitato a dedurre di aver indossato l'uniforme dell'Istituto e di aver, prima di iniziare il servizio, prelevato l'apparecchio ricetrasmittente tramite il quale tenersi in contatto con il proprio responsabile, senza minimamente indicare la dotazione di attrezzature diverse ed idonee a consentire l'espletamento di servizi antitaccheggio cui risulta invece, dalla stessa dotazione di rilevatori antifurto, essere addetto altro personale (irrilevante essendo poi stabilire se, come riferito in una delle relazioni di servizio esibite dall'attore, l'addetto con qualifica di guardia particolare giurata fosse interessato apparentemente piuttosto a conversare tramite il proprio cellulare che a seguire i fatti che si verificavano presso il punto-vendita in occasione dell'arrivo di persone sospette).
Alla luce di tali elementi, dunque, risulta indimostrata l'adibizione del ricorrente alle "funzioni di vigilanza antitaccheggio che indicano "un servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzionecommerciale, finalizzata a prevenire reati di furto e/o il danneggiamento dei beni stessi"", secondo la definizione di un profilo professionale superiore riferita in ricorso.
Alla stessa conclusione si perviene con riferimento alle mansioni svolte dal ricorrente di controllo delle filiali interessate da lavori (servizi di vigilanza fissa in ore notturne).
La deposizione resa dal teste A.L.M. (ud.29 gennaio 2020), che ha riferito in cosa consista il servizio di piantonamento - "Ad esempio se una filiale non si allarmava (quindi che avevamo problemi nell'inserimento dell'allarme) il piantonamento era esterno. Se invece avevamo la ditta di pulizie straordinarie notturne, il piantonamento era interno" -, conferma che anche le mansioni da ultimo indicate sono da ricondursi a quelle di operatore di primo livello della classificazione unica del CCNL nella specifica attività di addetto al piantonamento fisso, in cui gli orari di lavoro osservati dal ricorrente, erano compresi tra le ore 21,00 e le 7,00, se era previsto il servizio di pulizia straordinaria notturna, per come ha poi specificato il teste L.M.. Il teste ha aggiunto che, "per gli orari diurni, non era piantonamento, bensì servizio di cortesia, i cui orari variavano" e che nel corso di essi "l'operatore girava per la filiale come deterrente contro eventuali furti e in caso di furto si rivolgeva al responsabile di turno della filiale".
Da quest'ultima precisazione, ribadita al termine della deposizione, risulta che nessun compito da svolgersi in autonomia era affidato al ricorrente in ordine all'eventualità che egli avesse rilevato un episodio di furto, sicché va escluso che il lavoratore abbia svolto - nel disbrigo dei "servizi di cortesia", intesi nell'accezione riferita dal teste e naturale, in presenza di appalto affidato ad un'impresa di vigilanza e servizi fiduciari - alcun tipo di attività implicante l'assunzione di responsabilità in ordine all'integrità della merce esposta negli scaffali del punto vendita, essendosi dovuto limitare ad attività di vigilanza di natura generica e, in caso di rilevazione di episodi di furto, a riferirne ai responsabili.
Nel concludere sul punto relativo alle mansioni svolte ed all'inquadramento di esse nella classificazione unica del personale contenuta nel CCNL citato, dunque, si ritiene che i minimi tariffari applicabili per la determinazione di una retribuzione "equa" ex art. 36 Cost. siano quelli previsti per il 1 livello (paga base conglobata nazionale Euro 810,00). La paga oraria di cui ai contratti individuali di lavoro, prodotti tardivamente dalla P., ma utilizzabili in parte de qua quali prove favorevoli all'attore, risulta peraltro leggermente superiore a quella di cui al CCNL e ad essa si è disposto attenersi il CTU.
Si procede ora alla rassegna dei titoli di credito fatti valere dal ricorrente, nella parte di rilievo ai fini della decisione circa la domanda di condanna solidale della P. e della L.I., cioè in base ai predetti rilievi circa le fonti di prova dei dati lavorativi. Si avverte, in anticipazione di quel che si dirà circa il quantum, che il conteggio delle differenze retributive (in senso lato) è stato effettuato nella relazione del CTU sino alla data del 31.12.2017; si ha presente che la L.I. ha eccepito che il contratto di appalto tra essa e la S.G. è cessato il 26.07.2017; tuttavia anche dopo la cessazione di tale contratto risultano proseguiti i servizi resi dalla P. a favore della L.I., circostanza di cui la stessa L.I. ha spiegato il motivo, con il dedurre che esistevano contratti di appalto tra la società e la S., nell'ambito dei quali la P. ha operato come subappaltatrice. In mancanza di specificazioni ulteriori, la deduzione esonerare ex art. 115 c.p.c. l'attore da prova specifica, rendendo la circostanza dell'esistenza del subappalto gestito dalla P. dopo il 26.07.2017, di fatto, pacifica.
Circa la retribuzione per le prestazioni di lavoro ordinario, nessun dubbio esiste in ordine al diritto del lavoratore alla corresponsione della stessa.
Va avvertito, anche in tal caso anticipandosi il commento della relazione contabile, che nei conteggi eseguiti dal CTU tale voce del trattamento economico è contabilizzata in ciascuna mensilità per le ore di lavoro (sempre provate dai moduli operatore) risultate lavorate fino alla concorrenza dell'orario di lavoro part time pattuito nei singoli contratti.
La circostanza è ininfluente rispetto ai risultati, poiché il CTU, come precisato nella risposta data all'osservazione critica da lui riportata sub B) nella propria relazione, rileva la natura di prestazioni di lavoro supplementare di tutte quelle, ordinariamente presenti, che eccedono la percentuale di part time mensile, senza dunque decurtare le ore prestate.
Ad ogni modo, indipendentemente cioè dalla risposta data dal CTU all'osservazione di parte attrice circa l'individuazione dell'orario di lavoro, ossia di essersi attenuto alle indicazioni contenute nei contratti individuali intercorsi tra le parti, è sufficiente leggere le tabelle analitiche e quelle riepilogative mensili, illustrative delle modalità con cui l'ausiliare è pervenuto ai risultati contabili di cui ci si accinge a parlare, per rilevare che, in realtà, questi ha compiuto un attento e scrupoloso lavoro di discernimento, come pure ha precisato nella risposta all'osservazione citata, a seconda che i "moduli operatore", che l'attore aveva inteso depositare quali prove delle prestazioni eseguite, fossero stati depositati entro il 28 agosto 2018 o successivamente a questa data.
L'ausiliare si è, cioè, attenuto alla disposizione impartitagli, di astenersi dal desumere i dati lavorativi (ore di lavoro prestato) dai documenti depositati oltre tale data, disposizione motivata dalla circostanza dell'essere stato emesso in data 28 agosto 2018 il decreto di fissazione dell'udienza, che segna il termine preclusivo della facoltà per l'attore di integrare i documenti prodotti in occasione del deposito del ricorso, in base ad un'interpretazione dell'art. 414 c.p.c. (che impone al ricorrente di depositare gli stessi insieme all'atto introduttivo) intesa a garantire la tutela del diritto di difesa del resistente; infatti, una volta emesso il decreto di fissazione dell'udienza, il resistente con la notifica di esso è posto in condizione di accedere al fascicolo processuale telematico e deve essere di conseguenza messo nelle condizioni di poter consultare i documenti prodottivi.
Va altresì riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione della 13^ mensilità; la misura di essa, calcolata dal CTU in base al CCNL Vigilanza privata servizi fiduciari, per come specificato in risposta ad altra osservazione del CTP del ricorrente, anche ora anticipandosi la trattazione relativa al quantum, risulta bene conteggiata dall'ausiliare.
In ordine alla retribuzione per lavoro notturno, festivo, domenicale e straordinario, anche notturno e festivo, del pari nessun dubbio sussiste circa la maturazione del relativo diritto da parte del lavoratore sulla base dei dati lavorativi desunti dai "moduli operatore", che anche nella parte de qua, anticipandosi il commento della relazione contabile, sono stati esattamente presi in esame dall'ausiliare.
Va solo aggiunto che, se è vero che l'onere del lavoratore, che invoca l'art. 2108 c.c., di provare i fatti posti a fondamento della domanda implica che debba essere in primis dimostrata la prestazione del lavoro sino alla concorrenza del limite dell'orario normale contrattuale, e, a partire da tal punto, l'eccedenza nella sua esatta consistenza, deve ritenersi che l'onere stesso sia assolto ogniqualvolta il lavoratore provi per tabulas l'ora iniziale e quella finale della prestazione giornaliera, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'esistenza di pause durante lo svolgimento di essa, la cui presenza giustifica l'esclusione dal computo dell'orario di lavoro dei momenti dedicati alle stesse.
Nella specie nessuna prova specifica è stata fornita in tal senso, sicché, in presenza di specifiche indicazioni dell'orario di inizio e di conclusione di ciascun turno di lavoro da parte del lavoratore nei "moduli operatore", timbrati dal responsabile dei punti vendita L. in atti, nessun motivo si ha di dubitare dell'attendibilità di tali documenti anche ai fini dell'accertamento dell'entità delle prestazioni di lavoro straordinario rese dall'attore.
Circa il quantum, si richiama l'operato dell'ausiliare sintetizzato nelle tabelle facenti parte integrante della sua relazione definitiva, commentandosene i risultati come segue: gli importi esposti nelle tabelle analitiche mensili appaiono determinati per ciascuna delle voci in precedenza indicate in aderenza ai minimi tabellari di cui al CCNL Servizi di vigilanza e servizi fiduciari, con l'avvertenza che, per il primo livello, come detto, tale CCNL stabiliva (almeno della stesura prodottane dal ricorrente e quindi da ritenersi richiamata da lui ai fini della determinazione della retribuzione adeguata ex art.36 Cost) la misura della retribuzione mensile in Euro 810,00, che, divisi per il numero delle ore lavorative in media presenti in ciascun mese, restituisce l'importo della paga base oraria pari ad Euro 4,682080, di poco inferiore a quello risultante dal primo contratto di lavoro intercorso tra le pari, sicché il CTU è stato chiamato ad attenersi a tale importo, come, per i periodi successivi, a quello dei singoli contratti individuali stipulati pro tempore; risultante di tale impostazione è la determinazione operata dall'ausiliare degli importi mensilmente maturati a credito del lavoratore per i vari titoli, che si riportano di seguito: Euro 713,23 per retribuzione di ottobre 2016 ed Euro 68,10 per relativo rateo di 13^ mensilità, Euro 163,97 quale somma delle retribuzioni di tale mese per lavoro straordinario e festivo, Euro 1.031,77 quale somma delle voci retributive dovute nella mensilità di novembre 2016, Euro 982,19 per quella di dicembre 2016, Euro 1.229,23 per il gennaio 2017, Euro 61,40 per febbraio 2017, Euro 180,10 per marzo 2017, Euro 170,75 per aprile 2017 ed Euro 456,39 per maggio 2017, mentre per le altre mensilità sono stati contabilizzati importi a credito del ricorrente solo per i mesi di agosto 2017, per Euro 26,45, di ottobre 2017, per Euro 113,01, e dicembre 2017, per Euro 665,17 a titolo di 13^ mensilità.
Si precisa che, relativamente al mese di novembre 2016 si è tenuto conto anche della somma contabilizzata dal CTU a titolo di retribuzione per ex festività, mentre per il mese di dicembre 2017 sono stati esclusi in dispositivo gli importi contabilizzati dal CTU a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi ROL non goduti nella condanna emessa in via solidale nei confronti della P. e della L.I., importi, questi due ultimi, posti invece a carico esclusivo della P..
L'esclusione della solidarietà della committente L.I. con la datrice di lavoro è dovuta, per tali ultime due voci, all'adesione al principio, enunciato dalla S.C., per cui "all'indennità sostitutiva delle ferie non fruite … è in prevalenza attribuita una natura mista, di carattere risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche,la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, per la sua connessione al sinallagma contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali (Cass. 11 settembre 2013, n. 20836; Cass. 9 luglio 2012, n. 11462); quando non addirittura risarcitoria tout court (Cass. 11 maggio 2011, n.10341; Cass. 8 luglio 2008, n. 18707). Appare allora evidente come la locuzione normativa "trattamenti retributivi", che costitutiva in obbligazione di garanzia solidale, con l'appaltatore datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art.29, comma 2, il committente, che rimane estraneo alle vicende relative il rapporto di lavoro, debba essere interpretata in senso rigoroso, ossia della certa natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere ai propri dipendenti: con la conseguenza dell'esclusione da essi dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite che, per le ragioni illustrate, non ha una tale natura".
Ad analoga conclusione si ritiene potersi pervenire con riferimento all'indennità sostitutiva dei permessi ROL non goduti, per identità delle ragioni giustificative.
A diversa conclusione si è invece ritenuto di dover pervenire (con conseguente inclusione tra i crediti di lavoro del ricorrente per i quali opera la solidarietà della L.I. con la P.) in ordine al rateo della retribuzione relativa alle ex festività, cioè le festività soppresse in numero di quattro con la L. n. 54 del 1977, rateo calcolato dal CTU nella mensilità di dicembre 2016 per l'importo di Euro 18,87.
Infatti l'attribuzione del diritto alla retribuzione ordinaria spettante ai lavoratori per le ex festività abolite (art.133) trova la propria ragione giustificatrice nella monetizzazione ex artt.186 e 187 del CCNL, vale a dire nella considerazione del lavoro prestato in tali giornate come meritevole non già di un risarcimento, come avviene per il lavoro prestato durante il periodo annuale destinato al riposo del dipendente, bensì di una forma di compenso consistente nella concessione di permessi ab origine monetizzabili.
In conclusione, il totale dei crediti maturati dal lavoratore nei confronti della P. e della L.I. per i quali le stesse sono obbligate in via solidale si determina (per sommatoria degli importi indicati in precedenza distinti a seconda delle mensilità) nella somma complessiva di Euro 5.841,98.
Va ora determinato l'importo del credito dell'attore al netto dei pagamenti ricevuti.
Ebbene, in ordine a tal punto assume rilievo la decadenza della P. dalla facoltà di produrre documenti, a seguito della sua costituzione tardiva.
Da tanto consegue che la somma da scomputarsi dal totale dei crediti attorei indicata in precedenza resta fissata in quella ammessa come percepita dallo stesso attore, pari ad Euro 1.871,48.
La P. e la L.I. s.r.l. vanno pertanto dichiarate obbligate e condannate in via solidale fra loro al pagamento in favore del ricorrente della differenza pari ad Euro 3.989,38.
La P. va, inoltre, dichiarata obbligata e condannata al pagamento degli ulteriori importi a titolo di indennità sostitutiva di ferie e di indennità sostitutiva di permessi, pari rispettivamente ad Euro 173,26 e ad Euro 66,36.
Anche tali importi sono stati calcolati correttamente dal CTU, che ha risposto, all'osservazione critica del ricorrente, di essersi attenuto alla quota di competenza della L. (in realtà, come detto, esente da obblighi riguardo a quelle indennità). La risposta data dal CTU, in effetti, si condivide per la ragione dell'essere le somme sopra indicate le sole maturate a favore del ricorrente per i rispettivi titoli, poiché, come si dirà ora, il ricorrente non ha fornito prova di aver prestato attività lavorativa in favore degli altri committenti della P. e quindi in periodi ulteriori rispetto a quelli svolti presso la L. e quindi di aver maturato crediti ulteriori a titolo di indennità per ferie e permessi ROL non goduti, azionabili, si ripete, solo nei confronti della datrice di lavoro P..
Nel concludere la trattazione circa le domande proposte nei confronti della P. e della L.I., per quanto riguarda il TFR, si osserva che l'accertata esistenza de iure tra il ricorrente e la prima società di un rapporto di lavoro ancora in essere impone di rigettare la domanda di corresponsione del TFR, che diviene esigibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro anche per la quota a carico del condebitore solidale.
La P. e la L.I. vanno infine condannate alla corresponsione degli interessi legali ed al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria dei crediti del ricorrente, da calcolarsi secondo gli indici FOI, dalla maturazione di essi alla data del saldo, nonché al versamento dei contributi previdenziali sulle somme calcolate a titolo di differenze retributive e poste a carico solidale delle due società, operando il relativo regime, come già detto, anche con riferimento agli obblighi contributivi.
Circa le spese processuali, esse seguono la soccombenza della P. verso l'attore e sono compensate nei riguardi della L.I., chiamata a rispondere in via solidale.
Va accolta la domanda di regresso tra condebitori solidali proposta dalla L.I. nei confronti della P., ai sensi dell'art.1299 c.c., per l'ipotesi in cui quest'ultima, che è obbligata in via principale nei confronti del lavoratore, risulti insolvente in esito ad escussione da parte di quest'ultimo ed i crediti dell'attore debbano essere soddisfatti da parte della stessa L.I..
Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, seguono il regime di soccombenza, con le precisazioni operate in dispositivo in ragione dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
Circa, da ultimo, la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della M. S.p.A., dell'E.D. S.p.A. e della R. s.r.l. (supermercati U.), per la condanna delle stesse, in via solidale con la P., al pagamento di crediti di lavoro insoddisfatti da questa ai sensi dell'art.29, co.2, D.Lgs. n. 276 del 2003, si osserva quanto segue
Nei confronti della M. S.p.A. difetta la prova dello svolgimento da parte dell'attore di servizi di vigilanza rispetto ai quali le somme da lui ricevute dalla propria datrice di lavoro debbano ritenersi quale mero acconto, sicché la domanda non può essere accolta.
Circa i servizi di vigilanza svolti dal ricorrente presso le altre due società, da lui indicate quali altrettante committenti della P., la prova dello svolgimento di servizi di vigilanza, quanto a quella documentale (cui si ritiene di dover limitare l'esame in mancanza di riferimenti testimoniali sufficientemente precisi), risulta carente, in quanto costituita da rapporti di servizio che, seppur redatti con cura dal ricorrente, sono privi di elementi estrinseci di riferibilità ai singoli servizi, quali si è invece rilevato essere la timbratura con riguardo ai "moduli operatore" della L.I..
Analoga osservazione vale per quanto concerne la prova dell'effettuazione di servizi di vigilanza da parte dell'attore presso i supermercati della catena U. (R.).
Di conseguenza le domande proposte nei confronti della M. S.p.A., dell'E.D. S.p.A. e della S. s.r.l. vanno rigettate.
Le spese di lite sono compensate tra l'attore e la M. S.p.A. essendosi questa sottratta all'esecuzione dell'ordine di esibire l'elenco dei responsabili dei propri punti vendita.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
P.Q.M.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
- accoglieparzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la P.S.G. s.r.l. e la L.I. s.r.l., in solido ex art.29, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003, al pagamento, in favore di Z.M., della complessiva somma di Euro. 3.989,38, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito secondo gli indici FOI dalla maturazione dei crediti al saldo, con la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso l'INPS;
- condannaaltresì la s.r.l P.S.G. al pagamento, in favore di Z.M., delle somme di Euro.173,26 e di Euro 66,36, a titolo, rispettivamente, di indennità sostitutiva di ferie non godute e permessi non goduti, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria come sopra, con la regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente presso l'INPS;
- dichiarache tra Z.M. e la P.S.G. s.r.l. si è instaurato un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con mansioni di addetto ad attività di accoglienza dei clienti, trasformatosi a tempo indeterminato dall'01.11.2016, regolato dal CCNL 15 marzo 2017 per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari;
- dichiara, per l'effetto, il diritto del ricorrente alla riammissione in servizio con tali mansioni e con il corrispondente inquadramento contrattuale, a tempo pieno e condanna la P.S.G. s.r.l. al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità risarcitoria onnicomprensiva per il periodo intercorso tra la cessazione di fatto della funzionalità del rapporto, 31.12.2017, e la data del dispositivo della presente sentenza, della somma di Euro 4.040,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- rigettale domande proposte nei confronti delle altre parti convenute;
- condannala società P.S.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore dell'Erario - stante l'ammissione definitiva della parte attrice al patrocinio a spese dello Stato e ai soli fini del recupero da parte dell'Erario, con riserva di separata liquidazione a carico dell'Erario stesso in favore del procuratore della parte ammessa al beneficio - delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro.3.232,80, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., nonché delle spese di C.T.P., che liquida - sempre ai soli fini del recupero da parte dell'Erario e con riserva di separata liquidazione a carico dell'Erario stesso in favore del C.T.P. della parte ammessa al beneficio - nella somma di 580,00, oltre accessori di legge;
- compensale spese sostenute dal ricorrente nei confronti della L.I. s.r.l. e della M. S.p.A. dichiara le stesse irripetibili nei confronti della E-D. S.p.A. e della S. s.r.l.;
- accogliela domanda di regresso proposta dalla L.I. s.r.l. e, per l'effetto, condanna la P.S.G. s.r.l. a rimborsare alla L.I. s.r.l. quanto la stessa corrisponderà al ricorrente, all'esito dell'infruttuosa escussione da parte di questo della società datrice di lavoro, per capitale, interessi e spese;
- ponedefinitivamente a carico della P.S.G. s.r.l. le spese di c.t.u. liquidate separatamente;
- fissain giorni sessanta da oggi il termine di deposito della motivazione.
Conclusione
Così deciso in Teramo, il 22 dicembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2023.
