Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sent., 19/03/2013, n. 1025. Licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Martedì, 19 Marzo 2013 10:15

Licenziamento per superamento del periodo di comporto. ... Con ricorso depositato in data 20/11/2012, AL.GO. - premesso di aver svolto attività di lavoro per la convenuta dal 2/08/2010 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con svolgimento di mansioni di guardia giurata con inquadramento nel V livello ccnl vigilanza privata

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Dr.ssa S. Cipolla quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

AL.GO. con l'avv.to Ma.Ru.

RICORRENTE

contro

AZ.IT.IS. DI VI. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con gli avv.ti Lo. e Lu.Si.

RESISTENTE

Oggetto: licenziamento per superamento del periodo di comporto.

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 20/11/2012, AL.GO. - premesso di aver svolto attività di lavoro per la convenuta dal 2/08/2010 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con svolgimento di mansioni di guardia giurata con inquadramento nel V livello ccnl vigilanza privata; di essere stata assente per malattia dal 25/08/2011 e dal 29/08/2011 sino al 16/05/2012 allorquando il rapporto di lavoro si interrompeva per effetto del licenziamento determinato per superamento del periodo di comporto; di aver chiesto, senza esito, dapprima data 4/01/2012 e poi in data 15/03/2012 di conoscere i giorni di assenza determinati da malattia - adiva il Tribunale di Milano in funzione di giudice del Lavoro al quale chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato con lettera del 16/05/2012 e per l'effetto chiedeva di condannare l'azienda convenuta alle conseguenze di cui alla tutela obbligatoria. Con vittoria di spese.

In diritto, lamentava la violazione dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande svolte perché infondate.

Fallita la conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, udita la discussione dei procuratori delle parti, il Giudice decideva coma da dispositivo di cui dava pubblica lettura.

Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e come tale merita accoglimento.

Parte ricorrente chiede l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimato in data 16/05/2012 perché intimato in spregio dei principi di buona fede e di correttezza.

La ricorrente afferma infatti di aver dapprima chiesto in data 4/01/2012 e poi per il tramite dell'Associazione Sindacale in data 15/03/2012, di conoscere i giorni di malattia effettuati.

Parte resistente non contesta la ricezione delle missive limitandosi a genericamente sostenere di aver contattato alcuni giorni dopo la ricorrente per darle comunicazione del conteggio effettuato.

La circostanza e rimasta tuttavia non provata;

Del resto l'accesso alla prova orale richiesta sul punto non era ammissibile in ragione della genericità delle allegazioni della memoria che risultano prive di alcun riferimento temporale, di luogo e di persona.

Pertanto, deve ritenersi che la condotta tenuta dalla parte resistente sia contraria ai principi di correttezza e di buona fede invocati dalla parte ricorrente.

Ebbene, benché sia pacifico che non sussista a carico della parte datoriale l'obbligo contrattuale di comunicare al lavoratore il numero dei giorni di assenza dovuti a malattia effettuati; tuttavia, laddove il lavoratore si sia attivato chiedendo di conoscere l'esatto conteggio delle assenze, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare al lavoratore i giorni di malattia fruiti in modo da porre in essere successive condotte volte alla salvaguardia del posto di lavoro.

Questo Giudice condivide l'orientamento giurisprudenziale citato dalla parte ricorrente e proprio anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale di Milano sentenza del 22/01/2007 e del 19/07/1999) in base al quale deve ritenersi contraria a buona fede la condotta datoriale di mancata comunicazione dei giorni di assenza dovuti a malattia a seguito di specifica richiesta del lavoratore sul punto.

In proposito si ricorda che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "gli obblighi di correttezza e buonafede che, nel rapporto di lavoro, hanno la funzione di salvaguardare l'interesse della controparte alla prestazione dovuta e all'utilità che la stessa le assicura, imponendo una serie di comportamenti di contenuto atipico, vengono individuati.... con il rispetto del complesso di regole in cui si sostanzia la civiltà del lavoro in un certo contesto storico - sociale, vale a dire dell'assieme dei principi giuridici puntualizzati dalla giurisdizione di legittimità." (Cfr. Cass. 10514/1998).

Pertanto, deve ritenersi che l'aver ignorato le richieste del lavoratore di conoscere l'esatto conteggio dei giorni di assenza effettuati in ragione della malattia certificata integra una condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza.

Sulla base di quanto esposto, deve quindi dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimato in data 16/05/2012 con la conseguenza che la parte convenuta deve essere condannata a riassumere la ricorrente entro 3 giorni o in mancanza a corrisponderle a titolo di risarcimento del danno un'indennità pari a 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto pari a Euro 1.339,13.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 16/05/2012 e per l'effetto condanna la convenuta a riammettere entro tre giorni la ricorrente nel posto di lavoro in precedenza occupato o in mancanza di corrisponderle a titolo di risarcimento del danno un'indennità pari a 3,5 mensilità della retribuzione globale di fatto pari a Euro 1.339,13.

Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro 1.800,00 oltre accessori da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv.to Ma.Ru..

Giorni 60 per il deposito della motivazione.

Conclusione
Così deciso in Milano il 12 marzo 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2013.

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