REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro Designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2674/2017 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
T.V., nato a M. (C.) il (...), cod. fisc. (...), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Alessandro Lo Giudice ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta (CL), via Toscana n. 22, pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
A. S.R.L. - ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in B. (C.), Contrada F. S. s.n., p.iva (...), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Noto, d'intesa con l'avv. Giacomo Mauromicale ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Catania via Morosoli n.3, giusta procura in atti telematici
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in cancelleria il 9.03.2017, V.T. in breve ha esposto:
- che con efficacia dal 26.06.2012 è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time (33 ore settimanali) dalla società A. S.r.l. - I.D.V.P., con qualifica di "guardia particolare giurata", livello VI del CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata, restando occupato nello specifico a svolgere i compiti e i servizi di vigilanza venatoria e ambientalista nella Provincia di Caltanissetta
- che in data 01.06.2013 il suddetto rapporto di lavoro è stato trasformato in full time, senza apportare modifiche allo svolgimento di mansioni di guardia venatoria ed ambientale e delle funzioni di polizia venatoria, di fatto protrattosi per oltre 35 ore settimanali;
- che, a seguito della cessazione del contratto d'appalto fra l'ATI di appartenenza dell'A. e la Provincia Regionale di Caltanissetta, lo stesso a far data dall'1.07.2014 è stato destinato presso la sede di C. della ditta convenuta, precisamente presso l'aeroporto Fontanarossa, svolgendo le mansioni di guardia giurata e servizio di vigilanza fissa fino al 29.10.2015, data nella quale il rapporto di lavoro è cessato, in quanto giorno 31.10.2015 è transitato alle dipendenze della Società S.V. S.r.l., quale società subentrante alla resistente nell'appalto dei servizi di vigilanza presso il predetto aeroporto, ove ha continuato a svolgere le mansioni di guardia giurata;
- che infruttuosamente ha diffidato A. a corrispondergli le spettanze dovute e, successivamente, ha formulato richiesta di conciliazione ex art. 11 D.Lgs. n. 124 del 2004, avanti la DTL di Caltanissetta, restando costretto ad incoare il presente giudizio per il riconoscimento della spettanza sin dall'inizio del rapporto di lavoro del IV livello del CCNL e dal mese di febbraio 2014 dell'indennità di trasferta unitamente alle agevolazioni previste nonché il pagamento dei pagamento dei permessi non retribuiti, permessi per riduzione orario di lavoro e l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, pari a giorni 15.
Su tali premesse, il ricorrente ha chiesto testualmente di "… dichiarare che … a decorrere dall'1.07.2014 e fino alla data di cessazione del rapporto ha svolto funzioni proprie del livello IV di inquadramento del CCNL per i dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'insorgenza sino al soddisfo, nella misura indicata nella CTP a firma del Consulente del Lavoro Salvatore Vigorini, pari ad Euro 473,54, o quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito della chiesta CTU contabile, fra quanto percepito in conseguenza dell'inquadramento nel V livellodel CCNL e quanto ad esso spettante per l'avvenuto svolgimento di mansioni ascrivibili al IV livello; … dichiarare che … a decorrere dall'1.07.2014 ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennità di trasferta e/o degli altri benefici e/o rimborsi spese così per come previsti dal CCNL di categoria allegato in atti, per aver svolto dalla summenzionata data la propria prestazione lavorativa presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di detti emolumenti dall'1.07.2014 sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (29.10.2015), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'insorgenza sino al soddisfo, nella misura indicata nella CTP a firma del Consulente del Lavoro Dott. Salvatore Vigorini, pari ad Euro 10.003,20, o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa, anche all'esito della chiesta CTU contabile; … dichiarare che … ha diritto alla corresponsioni degli importi per mancata fruizione dei permessi non retribuiti, riduzione orario di lavoro ed ex festività, nonché per l'indennità di mancato preavviso di licenziamento, pari a giorni 15, e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di dette indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'insorgenza sino al soddisfo, nella misura indicata nella CTP a firma del Consulente del Lavoro Dott. Salvatore Vigorini, ammontanti ad Euro 2.834,85 o a quella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa anche all'esito della chiesta CTU contabile. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del … procuratore".
In data 9.01.2020 si è costituita nel presente giudizio l'A. s.r.l.- I.D.V.P., depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, in via preliminare, ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso introduttivo poiché effettuata presso un non meglio precisato indirizzo e ricevuta da soggetto, P.A., al momento della notificazione non più dipendente da parecchio tempo dell'I.D.V.P. A. s.r.l. e di aver avuto contezza della pendenza del ricorso, allorquando nel dicembre dell'anno 2019, uno dei propri dipendenti, S.G., ha riferito di essere stato citato come testimone da T., al fine di concordare il turno da svolgere nel giorno in cui avrebbe dovuto rendere la testimonianza
Nel merito, in sintesi, parte resistente ha contestato:
- la fondatezza dell'assunto errato inquadramento contrattuale delle prestazioni lavorative rese dal T., evidenziando all'uopo che la differenza tra il IV livello retributivo allo stesso riconosciuto da febbraio 2015 ed i livelli VI e V in cui è stato precedentemente inquadrato è correlato alle previsioni della contrattazione collettiva in punto dell'anzianità di servizio maturata;
- la non debenza di alcuna somma a titolo di indennità di trasferta, atteso che le prestazioni rese dal ricorrente presso l'aeroporto di Fontanarossa di Catania sono successive al formale trasferimento dello stesso presso la Provincia di Catania, peraltro mai impugnato e resosi necessario a causa della cessazione del servizio di vigilanza venatoria all'interno della Provincia di Caltanissetta presso cui il ricorrente era adibito e della carenza di qualsivoglia altro servizio all'interno della Provincia da ultimo indicata;
- l'assoluta genericità e contraddittorietà del richiesto pagamento delle indennità relative ai permessi non retribuiti, alla riduzione dell'orario di lavoro e alle ex festività che non solo non sono state neppure quantificate ma, per esse, il ricorrente non ha indicato le norme poste a fondamento né ha quantificato i giorni o le ore dei permessi e delle ex festività accumulati e non pagati;
- l'infondatezza della pretesa indennità di mancato preavviso, stante che l'interruzione del rapporto lavorativo intercorso inter partes non è occorsa a seguito di un provvedimento di licenziamento, bensì sulla scorta di una risoluzione consensuale occasionata dal subingresso di altra società di V. (S. s.r.l.), nell'appalto del servizio di vigilanza presso l'aeroporto Fontanarossa di Catania ove il ricorrente era impiegato, con conseguente passaggio immediato e diretto del personale alle dipendenze della società subentrata.
- l'erroneità dei conteggi, essendo frutto di mere elaborazioni di somme che muovono da presupposti erronei e comunque non dimostrati.
Conseguentemente, la società convenuta ha chiesto, in via preliminare, di essere rimessa in termini stante l'inimputabilità delle decadenze in cui è incorsa e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto delle pretese avanzate dalla parte ricorrente, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Con Provv. del 17 settembre 2019, la presente controversia è stata assegnata a questo giudice per la formazione del ruolo per scardinamento in funzione dell'immissione in servizio presso l'intestato Tribunale; quindi, con ordinanza del 20.10.2021, è stata disposta la rimessione in termini della società resistente, stante che "vi è risconto dall'esame della visura storica camerale prodotta dalla ditta resistente che alla data della notifica la sede sociale era stata già eletta presso un indirizzo diverso da quello ove risulta eseguita la notifica; … al tempo dell'iscrizione a ruolo della causa, parte ricorrente non ha offerto alcuna allegazione dell'effettività di una sede datoriale presso l'indirizzo in cui è stata tentata la notifica, non apparendo all'uopo decisiva l'intestazione a piè pagina contenuta nel contratto di assunzione trattandosi di documento costituito anni prima dell'instaurarsi del contenzioso de quo esuperata da successiva documentazione acquisita in atti; (e) - che neppure vi è prova che colui che ha ricevuto la notifica del ricorso, tale P.A., era effettivamente legato alla ditta resistente".
Il giudizio che ci occupa è stato istruito mediante l'acquisizione di prove documentali e, con Provv. del 10 agosto 2022, la trattazione di esso è stata fissata in modalità cartolare a norma dell'art. 221 comma 4 del D.L. n. 34 del 2020 e, all'udienza indicata in epigrafe, trattenuto a sentenza nel rispetto di quanto previsto dalla normativa da ultimo richiamata.
Il ricorrente ha sostenuto di non aver percepito un trattamento economico proporzionato, sul piano qualitativo e quantitativo, all'effettiva attività lavorativa svolta a favore della società A., dolendosi altresì della mancata percezione al momento dell'interruzione del rapporto negoziale dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In punto di fatto, è provato che giorno 25.06.2022 è stato stipulato inter partes un contratto di lavoro avente decorrenza dal 26.06.2022 in forza del quale è stata attribuito a V.T. la qualifica di guardia particolare giurata di livello VI del CCNL vigente per la categoria da svolgersi "nell'ambito regionale ove l'Istituto è autorizzato ad operare", precisando che la retribuzione pari ad Euro 837,53 a lordo delle ritenute sarebbe spettata al lavoratore dal momento dell'ottenimento dei titoli di Polizia (decreto prefettizio di nomina a gpg e porto pistola).
Per espressa pattuizione tra le parti, l'orario di lavoro che il ricorrente era tenuto ad osservare era a tempo parziale misto pari a 33 ore settimanali con sistema di lavoro applicato del 5+1.
Dalla consultazione della comunicazione Unilav del 28.05.2013 resta accertato che il rapporto di lavoro de quo in data 1.06.2013 è stato trasformato da parziale a tempo pieno, mantenendo fermo tra l'altro l'inquadramento nel livello VI del CCNL per dipendenti degli istituti e consorzi di vigilanza privata nonché dalla lettura della nota del 26.06.2014 prot. n.(...) si apprende che la società ha comunicato al ricorrente il suo trasferimento presso la sede di C. a far data dal 1.07.2014, senza mutamento di mansioni e condizioni contrattuali, e ciò in quanto "in data 30 giugno p.v. il contratto con la Provincia Regionale di Caltanissetta cesserà e non sarà né prorogato né affidato ad altra azienda, con conseguente esubero di tutte le unità lavorative attualmente impiegate in tale sito; … (senza) altri servizi nella provincia di Caltanissetta, dove impiegare la S.V. ed al contempo (l'Istituto) intende continuare ad avvalersi della Sua professionalità …".
Ancora, dalla lettura della comunicazione Unilav del 29.10.2015 risulta che il rapporto di lavoro inter partes è cessato il 29.10.2015 per motivi "altro", restando riscontrato dalla dichiarazione di assunzione del 31.10.2015 che il ricorrente in pari data è stato assunto da S.V. s.r.l..
Dall'attenta disamina delle buste paga versate in atti emerge che nel mese di agosto 2013 la società ricorrente ha inquadrato il ricorrente nel livello 5 e nel mese di febbraio 2015 nel livello 4 del richiamato CCNL.
Nel contesto considerato, va rilevato che l'art. 31 del CCNL per dipendenti da Istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari regolamenta la "classificazione del personale", articolando la suddivisione del personale in due ruoli, amministrativo e tecnico -operativo, all'interno dei quali la ripartizione dei lavoratori viene distribuita vari livelli.
Segnatamente, con riferimento al ruolo del personale tecnico operativo, si registrano due aree, restando collocati nella prima i dipendenti di primo e secondo livello e nella seconda i dipendenti appartenenti nei restanti livelli. In particolare, i dipendenti che svolgono le attività indicate dall'art. 3 D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, a cui vanno ricondotte le mansioni espletate dal ricorrente, per quanto qui interessa, sono inquadrati:
- nel VI livello laddove trattasi di "lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, per i primi 24 mesi di effettivo servizio. Il passaggio della guardia giurata dal 6 al 5 livello avverrà a decorrere dal 1 giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza nel 6 livello per la durata di ulteriori 24 mesi";
- nel V livello laddove trattasi di "Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, dal 25 al 48 mese di effettivo servizio. … Il passaggio della guardia giurata al 4 livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5 livello";
- nel IV livello laddove trattasi di "Lavoratori che svolgono le attività indicate nell'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269 quali, a titolo esemplificativo: - operatore di centrale operativa tipologia b e c, Allegato E, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269; - vigilanza ispettiva: servizio programmato svolto presso un determinato obiettivo per il tempo strettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti; - vigilanza fissa: servizio svolto presso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa della guardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle operazioni richieste, come ad esempio il controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti; - vigilanza antirapina: serviziosvolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio; - vigilanza antitaccheggio: servizio svolto mediante la sorveglianza di beni esposti alla pubblica fede, nell'ambito della distribuzione commerciale, finalizzata a prevenire reati di furto e/o il danneggiamento dei beni stessi; - telesorveglianza: servizio di gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata; - televigilanza: servizio di controllo a distanza di un bene mobile o immobile con l'ausilio di apparecchiature che trasferiscono le immagini, allo scopo di promuovere l'intervento della guardia giurata; - interventi sugli allarmi: servizio di vigilanza ispettiva non programmato svolto dalla guardia giurata a seguito della ricezione di un segnale di allarme, attivato automaticamente ovvero dall'utente titolare del bene mobile ed immobile; - scorta valori: servizio di vigilanza svolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi; - trasporto valori: servizio di trasferimento di somme di denaro o altri beni e titoli di valore da un luogo ad un altro effettuato da guardie giurate su veicoli di proprietà o nella disponibilità dell'istituto …", peraltro, prevendo espressamente che "Il passaggio della guardia giurata al 4 livello avverrà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compone il periodo di permanenza di 24 mesi nel 5 livello. …".
A fronte di quanto precede, va osservato che il ricorrente ha operato una lettura parziale e lacunosa delle risultanze delle declaratorie contrattuali e della normativa secondaria in essi richiamata, senza neppure articolare alcun mezzo istruttorio teso a dimostrare di aver svolto presso altre ditte un periodo lavorativo utile ad essere conteggiato per il passaggio nel livello superiore preteso, di contro, rinvenendosi riscontro indiziario che lo stesso, alla data dell'assunzione da parte di A., ancora era tenuto a conseguire i titoli di Polizia funzionali all'espletamento delle mansioni affidategli dalla parte datoriale.
In ragione di quanto precede, la domanda di inquadramento contrattuale delle prestazioni lavorative eseguite dal ricorrente alle dipendenze della società resistente nel livello superiore sin dalla data del 26.06.2012 non merita tutela, dovendosi ritenere rispondente delle previsioni della contrattazione collettiva l'operato della società resistente.
Quanto alle rivendicazioni del ricorrente relative alla spettanza dell'indennità sostitutiva dei permessi non fruiti, va evidenziato che la prospettazione asseritiva di cui al ricorso resta contornata per relazionem dalle risultanze delle buste paga e alla propria CTP apertis verbis ivi richiamate.
In effetti, la busta paga del mese di novembre 2015, nell'attestare la fine del rapporto alla data del 29.10.2015, riconosce -con valenza confessoria da parte della società datrice di lavoro-che il ricorrente è titolare di permessi residui ex festività per 142,47 ore e di permessi riduzione orario di lavoro per un totale di 119,14 ore e che allo stesso è riconosciuta una retribuzione oraria pari ad Euro 7,39890.
A norma dell'art. 76 del CCNL "gli eventuali permessi non goduti nell'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale in atti di cui all'art. 105 salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno".
Conseguentemente, viste le emergenze della busta paga di giugno 2015 ove risultano monetarizzate i permessi ex festività anni preedenti, valutate le risultanze della richiamata busta paga di novembre 2015, il ricorrente ha diritto alla monetarizzazione dei permessi residui ivi affermati, essendosi trovato nell'impossibilità di fruire i medesimi a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Alla luce delle risultanze in atti, la quantificazione di detti permessi va effettuata moltiplicando la retribuzione oraria per il totale di ore di permessi de quibus, in Euro 1.054,12 a titolo di permessi residui ex festività e in Euro 881,50 permessi riduzione orario di lavoro per un totale complessivo pari ad Euro 1.935,62.
Fermi tali rilievi, nessun ulteriore somma può essere riconosciuta al ricorrente per l'assunto espletamento di attività lavorativa oltre l'orario ordinario di lavoro pattuito, restando oscuri i giorni e le ore destinati al riposo in cui il ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa, tanto più che dalla lettura delle buste paga (es. agosto 2015; aprile 2015, dicembre 2014, dicembre 2013) resta riconosciuto l'intervenuto pagamento di festività e del lavoro in giorno di festività con una maggiorazione del 35% e secondo l'insegnamento della Suprema Corte "Ove un lavoratore pretenda il pagamento di differenze di retribuzione per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, quale ad esempio festivo, domenicale o straordinario, deve provare in modo rigoroso l'effettivo espletamento della prestazione lavorativa da retribuire. La valutazione equitativa non supplisce il difetto di prova nell'an. In difetto della prova specifica per ciò che concerne l'an del diritto azionato, non possono utilizzarsi i criteri di liquidazione equitativa, in quanto questi possono venire in soccorso nella decisione unicamente per ciò che concerne il quantum della domanda. Come già affermato in precedenti decisioni riguardanti differenze retributive per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore (straordinario, festivo ecc.) ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senzache l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice" (Cass. 14.05.2015 n. 9906).
Andando adesso ad esaminare le pretese del T. relative alla debenza da parte della società datrice di lavoro dell'indennità di trasferta, va rilevato che a norma dell'art. 99 del CCNL sopra citato, "Gli Istituti, compatibilmente con le particolari esigenze che caratterizzano il settore impiegheranno il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora.
Per il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede o comando dell'Istituto o alle località di lavoro previste nell'atto di assunzione o successivamente assegnate, non competono al lavoratore particolari compensi od indennità. Tale norma si applica anche nel caso di eventuali successivi cambi di abitazione".
Il successivo art. 100 precisa che "Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio e di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro.
Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) di confini dei comuni considerati come norma località di lavoro e sempre che il lavoratore non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e al rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso - con i mezzi autorizzati- rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale località di lavoro.
Qualora il lavoratore sia inviato in missione temporanea per servizio oltra la giurisdizione dell'Istituto, avrà diritto al trattamento economico previsto per le ore di servizio effettivamente prestate, comprese le eventuali ore straordinarie richiestegli, nonché -al rimborso delle spese effettive di viaggio con i mezzi autorizzati; - al rimborso delle spese vive di vitto regolarmente documentate, quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - al rimborso di altre eventuali spese vive documentate necessarie per l'espletamento del servizio.
Qualora il lavoratore inviato in missione temporanea per il servizio oltre la giurisdizione dell'istituto non possa rientrare alla normale località di lavoro entro tre ore dalla fine del servizio stesso, avrà diritto a quanto previsto al comma precedente e, sempreché tutto il tempo di assenza dalla normale località di lavoro non sia retribuito come lavoro effettivo, al seguente trattamento di missione: - rimborso delle spese vive di alloggio, regolarmente documentate quando la durata della missione obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese; - indennità ditrasferta pari al 30% della quota giornaliera della normale retribuzione mensile di cui all'art. 105 se la missione dura oltre l'orario contrattuale giornaliero di lavoro e sino alle 24 ore. …".
Alla luce del tenore delle predette disposizioni della contrattazione collettiva resta evidente che elemento caratterizzante la trasferta è la temporaneità dell'allontanamento del dipendente dalla ordinaria sede di lavoro per soddisfare le esigenze contingenti della parte datoriale e, come tali, temporalmente circoscritte a far fronte ad esse in quanto, una volta espletata l'attività oggetto di trasferta, lo stesso è tenuto al successivo rientro nell'unità di partenza.
Per costante giurisprudenza, invero, "l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico" (Cass. 8.07.2020, n.14380).
In questa prospettiva, i giudici di legittimità hanno precisato che "La cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli" (Cass. 14.08.1998, n.8004; conf. ex multis Cass. 8.07.2020 n. 14380, precisando che "La trasferta è caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore a una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località, anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in un luogo diverso, dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli
Ebbene, nella fattispecie concreta non è specificatamente contestato dal ricorrente che la società resistente, una volta dismesso l'appalto di servizi svolto presso la Provincia di Caltanissetta, non ha conseguito la rinnovazione e/o la aggiudicazione di altra commessa presso il territorio nisseno secondo quanto risulta dall'all. 3 del fascicolo di parte dello stesso né vi è prova dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa presso la medesima provincia, tanto che per tali ragioni la predetta società a far data dal 1.07.2014 ha disposto il trasferimento del ricorrente nella Provincia etnea collocandolo nella sede di lavoro dell'aeroporto Fontanarossa di Catania.
Il provvedimento in parola non vi è prova che sia stato impugnato nel rispetto delle forme e dei termini di legge, recando anzi la firma per accettazione del lavoratore, e senz'altro ha determinato, in capo a quest'ultimo, il cambiamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro, per cui -in disparte che non vi è neppure prova delle effettive spese vive sostenute dallo stesso- la sede di lavoro di Catania costituisce normale località ove il T. era tenuto a rendere le proprie prestazioni lavorative, senza che giovi in senso contrario a tali considerazioni l'omessa comunicazione di una dichiarazione Unilav aggiornata sul punto, atteso che a voler prescindere dal tenore di quanto stabilito nel contratto di assunzione tale circostanza potrebbe integrare una mera irregolarità amministrativa comunque non rifluente sulla validità ed efficacia del provvedimento datoriale adottato nei confronti del lavoratore..
Andando infine alla domanda diretta a conseguire il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, occorre evidenziare che a norma dell'art. 2118 c.c. "Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando preavviso nei termini e nei modi stabiliti dagli usi e secondo equità. In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettate per il periodo di preavviso".
L'art. 138 del predetto CCNL chiarisce che il contratto di lavoro può essere risolto "se a tempo indeterminato, con preavviso, per giustificato motivo soggettivo od oggettivo ai sensi dell'art. 3 L. n. 604 del 1966, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative di legge; senza preavviso, per giusta causa …", sottolineando poi l'art. 139 che "Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo".
Ebbene, nel caso in esame, il rapporto di lavoro oggetto di causa è cessato in quanto "T. è transitato presso la società S.V. s.r.l., per effetto del cambio appalto avvenuto presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, ove lo stesso ha svolto mansioni di guardia giurata a decorrere dalla data di trasferimento presso la sede di C.", per come risulta dalla documentazione in atti (sic all. 6 pag. 1 nonché all. 4 e 5 del fascicolo del ricorrente).
Fermi tali rilievi, la società uscente ha contestato la spettanza della pretesa indennità assumendo che la risoluzione del rapporto di lavoro deve ritenersi di natura consensuale ed occasionata dal subingresso nell'appalto di servizio di vigilanza di altra società senza soluzione di continuità, sicché -a suo avviso- non ricorrerebbero neppure le finalità del preavviso essendo tese a consentire al lavoratore di fruire di un tempo minimo per trovarsi altra occupazione o di riorganizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Ciò posto, va osservato che l'art. 27 del CCNL disciplina le modalità del cambio appalto e/o affidamento di servizio, stabilendo che "1.L'istituto subentrante nell'appalto e/o nell'affidamento del servizio, procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato, senza periodo di prova del personale precedentemente impiegato nel servizio … con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso, fermo restando quando previsto dall'art. 68 (rectius assunzione). 2. Ove il nuovo appalto comporti l'impiego di un numero di unità lavorative inferiore rispetto a quello richiesto dalle precedenti condizioni contrattuali, l'istituto subentrante procederà alle assunzioni nel limite numerico derivante dalle nuove condizioni contrattuali. In detti casi l'istituto subentrante prima del passaggio promuoverà un incontro con l'istituto uscente e le OO.SS. territoriali al fine di ricercare, nella eventualità di conseguenti esuberi, ogni possibile soluzione intesa al mantenimento dei livelli occupazionali. 3. Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL, ivi compresi gli ad personam non assorbibili … 4. Ad essi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste dall'art. 111, nel limite massimo del numero degli scatti previsti dal predetto CCNL, fermo restando che per il trattamento di fine rapporto si terrà conto esclusivamente dell'effettiva anzianità maturata presso l'istituto subentrante … 5. …le parti, fermo restando l'obbligo di assunzione delle unità non in contestazione, si adopereranno per ricercare soluzioni alternative al licenziamento delle unità escluse o non ricomprese nel passaggio….".
Dal tenore delle superiori disposizioni unitamente alle ulteriori contenute nel titolo IV del richiamato CCNL, appare evidente che il procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante implichi una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante, sicché il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare con la società subentrante alla luce della procedura negoziale contrattualmente prevista dalle parti sociali è nuovo rispetto a quello cessato per cui esso, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, non giova ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso, atteso che il recesso si perfeziona, nel suo momento genetico, per esclusiva volontà del datore di lavoro che, anche nel caso di cambio appalto, non deve necessariamente implicare l'adozione di un formale atto di licenziamento del lavoratore, restando rimesso all'accordo sindacale la regolamentazione del nuovo rapporto di lavoro che si instaura con l'impresa subentrante (particolarmente emblematica, Corte di Appello Milano Sez. Lav. 12.12.2018 n.2002 confermata da Cass. 27.04.2021, n. 11070 che ha sottolineato come la circostanza non controversa della cessazione dell'appalto, quale genesi della risoluzione del rapporto, esclude che il recesso possa ritenersi per mutuo consenso; ed ancora, Corte di Appello Milano Sez. Lav. 26.01.2022).
In questa prospettiva, il citato art. 138 del CCNL valorizza l'osservanza del preavviso per tutte le ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga ai sensi dell'art. 3 della L. 15 luglio 1996, n. 604, a cui deve ritenersi riconducibile la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante per effetto del cambio appalto, restando esclusa la riconducibilità di essa in una giusta causa di recesso.
In questa prospettiva, nell'esaminare una disciplina di contrattazione collettiva analoga, la stessa Corte di legittimità ha osservato che "l'art. 2118 c.c. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante.
Non conferente, pertanto, è nella fattispecie il principio affermato da Cass., n. 4553 del 1995, ed invocato dalla difesa della società ricorrente; pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex art. 1372 c.c.) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui all'art. 2118c.c., individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Nè la circostanza che al primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente fosse seguito quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante, vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c. secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso.
5.2. In questo senso, nella stessa identica fattispecie, come ricorda la sentenza n. 1148 del 2014, si era già pronunciata questa Corte (Cass., n. 9195 del 2012) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società E.R.G. spa, avverso analoga pronuncia della Corte d'appello di Genova; ricorso parimenti rigettato. Nel citato precedente questa Corte ha osservato, altresì, che le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso - non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato. L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma: "nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviare le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza 180 giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto". La medesima disposizione prevede, altresì: "Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante"
Nella sentenza n. 9195 del 2012, si affermava, quindi, che come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante eimpresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 3 - e la costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante"" (Cass. 1.12.2015 n.24430; conf., tra le varie 13.04.2017, n. 9589).
Peraltro, seguendo l'insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 21.01.2014, n. 1148) deve sottolinearsi che la disciplina collettiva del cambio appalto non contiene alcuna previsione espressa che escluda la corresponsione dell'indennità e la circostanza di fatto della soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante non vale a negare l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 c.c., in ordine al pagamento in ogni caso dell'indennità di preavviso, atteso che il nuovo rapporto è pur sempre nuovo e si costituisce, come nel caso di specie, a seguito di procedure svolte dalle parti sociali (conf., ancora, Cass. 7.10.2014, n. 21092).
In applicazione dei superiori principi, non è superfluo ricordare che in tema di ripartizione dell'onere della prova nel caso di licenziamento orale, "la prova gravante sul lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del datore di lavoro assume la valenza di un'eccezione in senso stretto, il cui onere probatorio ricade sull'eccipiente ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. 16.10.2018; n. 25847) e poiché, nel caso concreto il rapporto di lavoro è pacificamente cessato per un fatto che attiene alla sfera giuridica della A.V.P., il recesso era da intimare con il preavviso.
Ai sensi dell'art. 139 del CCNL, "il preavviso deve essere dato per iscritto rispettando i seguenti termini: a) fino a cinque anni di servizi compiuti: … quindici giorni per gli altri livelli" (ossia per i livelli diversi da quadro, primo e secondo livello), sicché, tenuto conto che l'importo della retribuzione media giornaliera percepita dal dipendente al momento del recesso per come risultante nelle buste paga è pari ad Euro 49,23115, la società resistente va condannata al pagamento dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso conteggiata in Euro 738,46.
Le spese del presente giudizio restano compensate considerata la reciproca soccombenza delle parti in ordine alle tesi hic et nunc prospettate nei rispettivi scritti introduttivi.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
CONDANNA A. s.r.l. I.D.V.P. al pagamento a favore di V.T. della somma lorda complessiva di Euro 2.674,08 oltre interessi e rivalutazione come per legge, per le causali di cui in parte motiva
RIGETTA per il resto il ricorso
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Conclusione
Così deciso in Catania, il 28 settembre 2022.
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2022.
