REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice Francesco Bartolotti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 7171/2014 R.G. promossa da:
M.R. ((...)), con il patrocinio dell'avv. GIRARDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ROMA N.3/a - 37122 VERONA- presso il difensore GIRARDI GIOVANNI
ATTORE
contro
Z.I. COMPANY (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA FIUME N. 9 - 37047 SAN BONIFACIO (VR), presso il difensore avv. CAVARZERE ANNUNCIATA
CONVENUTO
In punto a: responsabilità extracontrattuale e danno alla persona.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto; inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto.
Ancora, deve rilevarsi la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015).
Deve quindi richiamarsi il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta della convenuta.
In breve, l'attore M.R., dando atto di aver ricevuto un'indennità dall'INAIL sotto forma di rendita vitalizia e di aver trattenuto a titolo di acconto la somma di Euro 13.500,00 versata ante iudicium dalla convenuta Z.I. COMPANY, ha chiesto che la stessa venisse condannata ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005. al risarcimento del danno differenziale subito a seguito del sinistro avvenuto in data 10.05.2011 in località V. B. (V.), in occasione del quale l'automezzo di proprietà della società datrice di lavoro denominata N.E.S. s.p.a. su cui l'attore - in qualità di terzo trasportato - stava svolgendo la propria attività lavorativa di guardia di scorta, è uscito dall'asse stradale ribaltandosi e finendo rovinosamente la propria corsa in un campo adiacente la carreggiata.
Costituendosi, la compagnia assicuratrice convenuta ha chiesto invece il rigetto della domanda attorea eccependo l'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 141 C.d.A. in ragione della prospettata sussistenza di una ipotesi di caso fortuito, rappresentata, secondo la tesi difensiva della compagnia assicurativa, dalla rottura dell'impianto frenante del veicolo per mancanza di adeguata manutenzione addebitabile alla società proprietaria del mezzo, nonché dalla condotta colposa dell'attore, dovuta al mancato allacciamento dei dispositivi di ritenzione.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e con l'espletamento di consulenza tecnica medico - legale sulla persona dell'attore, il cui elaborato peritale è stato depositato in data 22.06.2017.
Ciò posto, deve in primo luogo evidenziarsi come nel caso in esame la c.t.u. abbia accertato la sussistenza di nesso eziologico tra il sinistro occorso in data 10.05.2011 e le lesioni lamentate dall'attore. Circostanza invero neppure oggetto di contestazione fra le parti.
Parimenti, è pacifico nel caso in esame che al momento del sinistro l'attore si trovasse sull'automezzo in qualità di trasportato e che stesse svolgendo attività lavorativa di guardia giurata addetta al trasporto valori.
Oggetto di contestazione è piuttosto l'operatività della clausola di riserva di cui all'art. 141 C.d.A. in quanto - secondo la ricostruzione prospettata dalla convenuta - il sinistro sarebbe stato cagionato dalla rottura o comunque dal malfunzionamento dell'impianto frenante da ricondurre a sua volta all'inadeguata manutenzione del mezzo imputabile al proprietario; Z.I. COMPANY ha pertanto invocato la configurabilità di un caso fortuito idoneo ad escludere il risarcimento del danno.
La contestazione non risulta sufficientemente supportata sul piano probatorio e va dunque respinta.
Innanzitutto, la ricostruzione prospettata da parte convenuta si pone in contrasto logico con la nozione di caso fortuito tenuto conto che, a fronte di un'inadeguata manutenzione, la rottura o il mal funzionamento del sistema frenante o di un elemento dello stesso costituisce un evento prevedibile.
Ciò rilevato, deve osservarsi come dalle dichiarazioni rese dall'attore e dal conducente del furgone blindato agli agenti della Polizia Municipale di Legnago intervenuta sul luogo del sinistro, pare emergere che vi sia stato un malfunzionamento dell'impianto frenante; ciò nondimeno il mancato sequestro del furgone blindato - pur a fronte della esplicita richiesta in tal sede svolta dalla Autorità di Pubblica Sicurezza al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Verona interessato del caso - nonché il mancato svolgimento di più precisi accertamenti da parte dei periti interpellati dalla compagnia di assicurazioni e dalla proprietaria del veicolo e, in ogni caso, la mancata allegazione della documentazione relativa alle indagini compiute, non hanno permesso di verificare la effettiva origine fortuita del guasto lamentato, né l'effettiva appartenenza dell'elemento frenante rinvenuto sui luoghi (pastiglia del freno anteriore destro) al veicolo furgonato sul quale era trasportato l'odierno attore; e ciò sebbene siano stati attivati consulenti di parte e sia stato eseguito un calco della pastiglia frenante ritrovata sul manto stradale, come evidenziato dal rapporto dell'incidente stradale redatto dal Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige (cfr. doc. 1 fascicolo parte convenuta).
Peraltro, dai rilievi tecnici svolti nell'immediatezza del fatto, si evince come il furgone su cui era trasportato M.R. abbia compiuto una corsa in frenata, andando a collidere con la ruota contro il cordolo rialzato in cemento dell'isola spartitraffico a raso rialzata che delimita la corsia di immissione da via P. R. - P. sulla via R., in località V. B. (V.), per proseguire ribaltandosi su sé stesso fino a fermarsi in posizione statica diritta nel fossato a fianco della carreggiata di via R..
È stato infatti accertato dagli agenti della Polizia Municipale che al momento dei rilievi "... erano ben visibili tracce di frenata interessanti gli pneumatici del veicolo 'A' della lunghezza di m. 34,30, di forma irregolare, di intensità leggera, con andamento curvilineo verso dx rispetto all'asse della carreggiata di via P. R. - P. terminanti in corrispondenza del punto d'urto P.1.", individuato "... sul cordolo dell'isola a raso rialzata dove con la ruota, dopo la frenata in veicolo va a sbattere contro lo stesso" (cfr. doc. 1 fascicolo parte convenuta, p 4, rigo 14 - 22).
Dunque, in senso contrario alle allegazioni di parte convenuta, ricorrono elementi presuntivi sintomatici di una verosimile rottura dell'impianto frenante contro il cordolo di cemento della menzionata isola spartitraffico, piuttosto che per un difetto intrinseco o per inadeguata manutenzione del veicolo, come risulta corroborato dalla presenza di tracce di frenata sull'asfalto, che diversamente, in caso di guasto dell'impianto frenante, non sarebbero state rilevate.
Deve quindi escludersi la sussistenza di un caso fortuito, di cui non è stato fornito alcun concreto elemento valutativo di supporto.
Non appare idoneo in tal senso il mero richiamo della compagnia assicuratrice convenuta alle semplici impressioni soggettive del conducente e dell'attore trasportato sul veicolo incidentato, esposte nell'immediatezza del sinistro in evidenti condizioni di grave menomazione fisica a causa della collisione e dunque, ragionevolmente, di scarsa lucidità.
Peraltro anche il comportamento concludente mostrato ante causam da Z.I. COMPANY con il pagamento di una indennità in favore di M.R. pari all'importo di Euro 13.500,00 appare sintomatico della debolezza della eccezione prospettata in comparsa di costituzione e risposta, nella quale, a ben vedere, si invoca invero la integrale soddisfazione delle pretese creditorie attoree a seguito della liquidazione della rendita INAIL e del menzionato versamento.
Oggetto di contestazione tra le parti è anche la questione inerente la circostanza che al momento del sinistro l'attore non stava indossando le cinture di sicurezza.
Sul punto deve anzitutto osservarsi come non sia seriamente contestato che M.R., il giorno dell'infortunio, stesse svolgendo l'attività lavorativa di guardia giurata in servizio su veicolo porta valori. La circostanza è corroborata peraltro dal riconoscimento dei presupposti per l'infortunio in itinere da parte dell'INAIL e dalle attestazioni degli agenti della Polizia Municipale intervenuta sui luoghi anche in riferimento alla consegna delle armi di ordinanza e della cassaforte alla società datrice di lavoro N.E.S. s.p.a.
Deve quindi condividersi l'osservazione attorea con il richiamo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'art. 172 del D.Lgs. n. 209 del 2005 "integra una disposizione di ordine speciale tesa a regolare una specifica attività lavorativa "pericolosa" in ordine al rispetto dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza in una logica di bilanciamento con evidenti interessi di altra natura, come il consentire una più pronta reazione degli addetti alla vigilanza anche nel loro stesso interesse nel caso di attacchi al furgone o al mezzo vigilato". Deve quindi condividersi la tesi secondo cui "tale normativa prevale sull'obbligo generale di cui all'art. 2087 c.c. per lo meno circa il punto specifico delle cinture di sicurezza non avendo alcun senso che l'ordinamento da un lato obblighi il datore di lavoro a far indossare ai suoi dipendenti le cinture e contemporaneamente lo esenti da tale obbligo" (cfr. Cass. civ. sez. II n. n.899 del 17.01.2014).
Il mancato allacciamento dei dispositivi di ritenzione da parte dell'attore deve quindi ritenersi giustificata ai sensi dell'art. 172 comma 8 lettera c) D.Lgs. n. 209 del 2005 dall'esercizio in concreto della attività di servizio privato di scorta al momento della fuoriuscita di strada del veicolo furgonato dalla sede stradale.
Ciò nondimeno, La società convenuta contesta che l'attore avrebbe dovuto in ogni caso allacciare le cinture di sicure nel momento in cui il conducente del furgone cominciò a perdere il controllo del mezzo, prima di terminare la corsa ribaltandosi fuori strada.
Anche detta doglianza è infondata e deve essere disattesa.
La compagnia assicuratrice invoca un concorso colposo del danneggiato che invero non può essere ravvisto nel caso concreto qui in esame in ragione della dinamica del sinistro.
Emerge infatti dal rapporto del Servizio Intercomunale Polizia Locale Basso Adige che il furgone sul quale era trasportato come passeggero M.R., dopo una frenata della lunghezza di circa 34 metri, è andato a collidere contro il cordolo di cemento dell'isola spartitraffico a raso rialzato e quindi è finito fuori strada dopo essersi ribaltato.
La circostanza emerge anche dalle dichiarazioni del conducente del furgone, dello stesso attore e del testimone oculare M.G., sentiti dagli agenti accertatori. Quest'ultimo in particolare ha descritto una dinamica verificatasi in modo improvviso e delineatasi in brevissimo tempo. Il conducente del furgone ha invece precisato come a seguito della collisione con il cordolo di cemento, il veicolo si è ribaltato su sé stesso.
Pertanto, tenuto conto che verosimilmente la perdita di controllo del veicolo furgonato è avvenuta nello stretto giro temporale di alcuni secondi, è ragionevole ritenere che lo sbandamento del furgone prima della collisione con il cordolo di cemento dell'isola spartitraffico si sia verificato in un lasso di tempo talmente breve da aver precluso all'attore la concreta possibilità di allacciare le cinture di sicurezza, anche tenuto conto della probabile difficoltà a mantenere l'equilibrio durante lo sbandamento del furgone e della conseguente concitazione del momento.
Non può quindi seriamente sostenersi che nelle condizioni in cui è venuto a trovarsi l'attore in occasione della fuoriuscita del furgone dalla sede stradale, una persona diligente avrebbe potuto reagire prontamente allacciandosi celermente le cinture prima del ribaltamento del veicolo.
Nessuno profilo di imprudenza o di negligenza è dunque ravvisabile in capo a M.R. in quel frangente.
La doglianza di parte convenuta si rivela in ogni caso inconsistente e generica, non avendo la stessa neppure allegato che l'attore, qualora avesse allacciato i dispositivi di ritenzione, non avrebbe subito conseguenze lesive di gravità pari a quelle verificatesi nel caso concreto; in senso contrario depongono invece la dinamica del sinistro - con il ribaltamento del furgone fuoriuscito nel fossato adiacente la sede stradale - e la circostanza che anche il conducente del mezzo, M.B., questi certamente rimasto all'interno dell'abitacolo, ha ripotato gravi lesioni, con una prognosi di guarigione di 90 giorni, inizialmente persino maggiore di quella di M.R. (cfr. relazione incidente stradale cit. doc. 1 fascicolo convenuta).
Deve quindi affermarsi la sussistenza del danno invocato dall'attore e del nesso causale con il sinistro verificatosi in data 10.05.2011, mentre deve escludersi la ricorrenza di una ipotesi di caso fortuito o di concorso del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Accertata la sussistenza dell'an debeatur, deve quindi procedersi alla valutazione dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli patite dall'attore.
A tale riguardo deve prendersi le mosse dalla c.t.u. medico-legale espletata nel corso del giudizio. Il consulente tecnico nominato di ufficio ha accertato che M.R. a causa del sinistro stradale ha riportato una "lussazione esposta tibio-peroneo-astragalica con frattura bifocale del perone e del malleolo tibiale della caviglia destra, con escoriazioni diffuse al massiccio facciale ed al cuoio capelluto da trauma cranio-facciale minore, una ferita lacero - contusa alla gamba sinistra", cui sono derivati "significativi postumi algico - disfunzionali e marcate alterazioni morfo strutturali a carico della caviglia destra, oltre ad una asimmetria del bacino associata a scoliosi lombare compensatoria" (cfr. relazione peritale p. 16).
Il consulente di ufficio ha quindi indicato una Invalidità Biologica Temporanea Totale di 15 (quindici) giorni, una Invalidità Biologica Temporanea Parziale al 75% di altri 90 (novanta) giorni, una I.T.P. al 50% per ulteriori 100 (cento) giorni, ed una I.T.P. al 25% per ulteriori 150 (centocinquanta) giorni.
Il consulente ha quantificato nella misura del 17% i postumi permanenti, ha riconosciuto fortemente limitato lo svolgimento dei compiti legati ai servizi di sicurezza, mentre ha ritenuto precluso l'espletamento delle mansioni relative ai servizi di portavalori e quelle di operaio generico che implichino significative sollecitazioni funzionali degli arti inferiori; ha riconosciuto una diminuzione della capacità lavorativa specifica nella misura di ¼ con totale preclusione della corsa e della prolungata deambulazione in piano e con limitata sopportazione delle sollecitazioni degli arti inferiori con riferimento sia alla mansione di guardia giurata, sia a quella di operaio metalmeccanico saldatore svolta in passato dall'attore; ha per contro ritenuto l'insussistenza di impedimenti alla attività di portierato attualmente espletata dallo stesso.
Si ritiene di dover condividere le conclusioni cui è giunto il consulente medico, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo; le stesse - del resto - sono state condivise dalle parti, le quali non hanno formulato osservazioni.
Facendo riferimento alle Tabelle di Milano espressamente adottate da questo Tribunale, la Inabilità Temporanea complessiva deve essere quantificata in Euro 20.400,00 (Euro 1.800,00 per ITT, Euro 8.100,00 per ITP al 75%, Euro 6.000,00 per ITP al 50 % ed Euro 4.500,00 per ITP al 25%); si ritiene di partire dall'importo giornaliero di Euro 120,00 (aumentando dunque il valore medio del 25%), tenuto conto degli aspetti di sofferenza connessa alla tipologia di lesione subita e del lungo percorso post operatorio e riabilitativo accertato dal consulente tecnico.
L'invalidità permanente (17%), tenuto conto dell'età dell'attore (nato in data (...)) al momento del sinistro (10.05.2011), va quantificata in Euro 50.656,00, cui si ritiene di dover riconoscere adeguata personalizzazione, mediante un aumento del 30%, onde tenere conto delle serie ripercussioni negative che il complesso menomativo descritto nell'elaborato peritale ha avuto sugli aspetti dinamico - relazionali della persona dell'attore, al quale è di fatto preclusa la corsa e la prolungata deambulazione in piano, nonché sulla capacità di lavoro specifico (25%), con conseguente danno da cenestesi lavorativa di pari entità, determinata dal maggior dispendio di energie e usura delle proprie forze lavorative di riserve. (cfr. relazione peritale p. 17 e 18).
Deve quindi riconoscersi un danno alla persona dell'attore per invalidità permanente pari all'importo, in termini attuali, di Euro 65.850,00 oltre al danno da invalidità temporanea (Euro 20.400,00), per un ammontare complessivo di Euro 86.252,00.
A tale riguardo, anche tenuto conto delle osservazioni di seguito indicate in punto di danno patrimoniale, giova menzionare il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "in tema i risarcimento del danno alla persona, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute. A tal fine il giudice ben può liquidare la componente costituita dal pregiudizio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto di invalidità, restando invece non consentito il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso" (cfr. Cass. civ. sez. III n. 5840 del 24/03/2004; Cass. civ. sez. III n. 4493 del 24/02/2011, n. 4493; Cass. civ. sez. III n. 10321 del 21/06/2012).
Non sono invece ammissibili ulteriori personalizzazioni o ulteriori voci risarcitorie, tenuto conto dei criteri legali di liquidazione del danno biologico e del principio, ormai da ritenersi consolidato, espresso dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 26972/26975 del novembre 2008, della unitarietà del danno non patrimoniale alla persona derivante dalla lesione della sua integrità psicofisica, da considerare alla stregua di una categoria ampia ed omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile distinguere ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva.
Deve quindi rigettarsi la domanda di personalizzazione a titolo di cd "danno morale" e "danno esistenziale", che nel caso concreto devono appunto ritenersi già compresi nella liquidazione effettuata per il danno biologico e con il riconoscimento della indicata personalizzazione del 30%, stante la assoluta genericità delle allegazioni dedotte dall'attore - peraltro per la prima volta nella comparsa conclusionale - e tenuto conto della mancata deduzione di mezzi di prova sul punto.
Quanto al lamentato danno patrimoniale deve anzitutto osservarsi come l'asserito pregiudizio sia stato dall'attore limitato alla capacità di produrre reddito sotto il profilo temporaneo, durante il periodo di inabilità lavorativa, in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro per cui è causa, mentre non è stata dedotta alcuna doglianza in ordine alla perdita o alla diminuzione, per il futuro, della capacità reddituale.
Deve evidenziarsi che M.R. risulta aver svolto attività lavorativa come guardia giurata per la società N.E.S. s.p.a. dal 1988 al 2014 ed aver percepito, negli anni di imposta 2009, 2010, 2011, una retribuzione media mensile pari, rispettivamente, ad Euro 1.607,16, Euro 1.628,58 ed Euro 1.613,66 (cfr. doc 12, 13, 14 fascicolo parte attrice), per un reddito medio mensile nel periodo di riferimento pari ad Euro 1.616,46.
Parte attrice ha peraltro prodotto le buste paga dei mesi di inabilità - ovvero del periodo compreso tra il 10.05.2011 ed il 13.04.2012 - da cui emerge una retribuzione media mensile essenzialmente equivalente, pari all'importo di Euro 1.642,50 (doc. 26 fascicolo attoreo).
Per l'intero periodo di infortunio l'attore M.R. risulta avere percepito dal datore di lavoro la somma complessiva di Euro 21.234,69 per inabilità lavorativa temporanea (cfr. comunicazione INAIL recante data 08.07.2015, depositata in data 04.08.2015).
Deve quindi ritenersi che nel periodo di infortunio, l'attore non abbaia subito un pregiudizio patrimoniale per diminuzione del reddito, che per contro risulta essere stato erogato dal datore di lavoro secondo importi equivalenti a quelli goduti precedentemente al sinistro.
Deve quindi sul punto respingersi la domanda volta a conseguire ulteriori somme a titolo di risarcimento per mancata percezione degli emolumenti connessi agli assegni famigliari ed ai buoni pasto e per mancato svolgimento di turni straordinari.
Peraltro, deve al riguardo osservarsi come le allegazioni difensive attoree, a fronte della puntuale indicazione delle somme pretese in pagamento, risultino generiche in punto di an e quantum, senza offrire alcun prospetto esplicativo dei conteggi e degli importi parziali e finali del periodo di infortunio.
Come già rilevato, l'attore non ha invece dedotto una contrazione della propria capacità reddituale in termini di danno futuro, non avendo provato, né allegato, di essere rimasto privo di occupazione o di retribuzione neppure in via transitoria, a seguito del sinistro.
Risulta anzi pacificamente che lo stesso stia attualmente svolgendo attività lavorativa, sempre nell'ambito della attività di sorveglianza, con mansioni di portierato, come dallo stesso dichiarato anche in sede di espletamento della consulenza tecnica medico - legale.
Dunque, non è ravvisabile alcun danno per perdita o diminuzione della capacità reddituale.
Conseguentemente perdono rilievo le allegazioni difensive ed i conteggi spiegati dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale (cfr. pp. 14 e 15), peraltro con riferimento a coefficienti di capitalizzazione non esplicitati (e che invero parrebbero riferirsi ai valori stabiliti dalle tabelle per la costituzione delle rendite vitalizie immediate di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, da ritenere tuttavia oramai desueti, inidonei ad assicurare un integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale sofferto, in ragione dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse e per tale contrastanti con il disposto dell'art. 1223 c.c.; cfr. in tal senso Cass. civ. sez. III n. 20615 del 14/10/2015).
L'attore evidenzia peraltro di avere comunque patito un danno di natura patrimoniale, in termini di danno emergente, per la perdita subita in conseguenza del danneggiamento di alcuni beni personali in occasione del sinistro (occhiali da sole e telefono cellulare), nonché delle spese successivamente sostenute per cure mediche, farmacologiche e riabilitative.
Detto danno emergente deve ritenersi verosimile nell'an e congruamente determinato nel quantum nei limiti di quanto di seguito indicato e salve le ulteriori osservazioni in appresso.
Deve in primis tenersi conto della documentazione fotografica relativa agli occhiali da sole e al telefono cellulare, nonché di quella attestante le spese per il trasporto in taxi al fine di svolgere le cure riabilitative (cfr. doc. 10 e 11 fascicolo attore); documentazione che rende verosimile la determinazione quantitativa delle spese sostenute per le riparazioni ed i viaggi in taxi. A tale riguardo deve rigettarsi la contestazione della convenuta compagnia di assicurazioni in ordine alla asserita incongruità della ricorrenza dello stesso numero identificativo del medesimo taxi preso da M.R. in occasione di plurimi trasporti per cure riabilitative, in ragione della assoluta genericità della doglianza, dovendosi per contro osservare come non appaia affatto inverosimile che l'attore sia stato trasportato più volte dal medesimo vettore, tenuto conto della ragionevole corrispondenza della zona di competenza del tassista con la identica tratta sempre percorsa per recarsi all'ospedale di Legnago.
In secondo luogo, il consulente tecnico ha riconosciuto la congruità delle spese mediche documentate, per un importo di Euro 779,51 (cfr. relazione peritale, p. 19).
Deve invece ritenersi priva di adeguata giustificazione la richiesta di pagamento della somma di Euro 1.694,00 inerente la spesa per visita medica e relazione medico legale a firma del dr. C., considerato che l'importo menzionato costituisce oggetto di un mero avviso di parcella, mentre non è documentata la effettiva corresponsione del relativo ammontare in favore del professionista incaricato.
Ciò posto, deve tuttavia osservarsi come a fronte di un danno patrimoniale determinabile nell'importo complessivo di Euro 4.230,41, sulla base della documentazione offerta in comunicazione, risulta pacificamente che l'attore abbia già ricevuto dall'INAIL una somma capitalizzata ben superiore, seppure per voci di danno evidentemente diverse, per un ammontare complessivo di oltre ottantamila euro (cfr. comunicazione INAIL recante data 08.07.2015, depositata in data 04.08.2015).
Dunque, tenuto conto della mancanza di prova - ed invero persino di puntuale deduzione mediante serie allegazioni di fatto - in ordine alla sussistenza di un danno da perdita o ridotta capacità retributiva tenuto conto altresì delle somme, di importo non irrisorio, corrisposte dall'INAIL a titolo di danno patrimoniale, si reputa di non dover riconoscere alcuna altra somma a titolo di danno differenziale di natura patrimoniale.
Deve invece procedersi alla determinazione del danno differenziale in relazione al pregiudizio subito da M.R. a seguito della lesione della integrità psico - fisica della sua persona conseguente al sinistro.
Come già motivato, all'attore deve riconoscersi un complessivo danno non patrimoniale, equitativamente determinato alla attualità nella somma di Euro 86.252,00.
Risulta in via documentale che lo stesso abbia percepito dall'INAIL una rendita vitalizia che per la componente versata a titolo di danno biologico corrisponde alla somma capitale di Euro 35.993,44 (cfr. comunicazione INAIL recante data 08.07.2015, depositata in data 04.08.2015).
È inoltre pacifico che la convenuta compagnia di assicurazioni abbia corrisposto a M.R. la ulteriore somma di Euro 13.500,00 in data 13.05.2013.
Non emergono specifiche imputazione di detto importo a titolo di danno differenziale di natura patrimoniale piuttosto che non patrimoniale, ma in ragione delle osservazioni già svolte in ordine alla assenza di prova di un danno da perdita o diminuzione della capacità reddituale, deve ritenersi, anche per ragioni di equità, che l'indennità versata da Z.I. COMPANY sia ragionevolmente da imputare integralmente a titolo di danno non patrimoniale.
Entrambi gli importi, dunque, devono essere detratti dall'ammontare complessivo indicato.
Il valore che ne residua - tenuto conto della detrazione della somma erogata dall'INAIL (da considerarsi in termini attuali in considerazione della già compiuta capitalizzazione da parte dell'istituto previdenziale, sulla quale le parti non hanno svolto osservazioni) della devalutazione dell'importo conseguente a detta operazione al giorno del versamento dell'indennizzo da parte della convenuta compagnia assicurativa, della ulteriore devalutazione della somma residua al momento del fatto e della rivalutazione ed applicazione degli interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dal momento dell'evento dannoso e fino alla attualità - conduce al riconoscimento in favore dell'attore della somma residua, determinata in via equitativa, di Euro 39.325,00.
Su detta somma devono essere applicati esclusivamente gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
Le spese legali devono essere compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
La compensazione, tuttavia, non può essere integrale. Occorre infatti rilevare come in punto di riconoscimento del diritto al risarcimento del danno differenziale (sotto il profilo del danno di natura non patrimoniale) la parte attrice risulti vittoriosa.
Nell'ottica chiovendiana della "necessità del processo", al fine di valutare il carico di spese, occorre dunque rilevare come parte attrice abbia comunque dovuto adire il giudice, per ottenere il riconoscimento del diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti.
Si tratta di spese rese appunto necessarie; ingiusta sarebbe una integrale compensazione.
Si giustifica pertanto una compensazione nella misura di un terzo.
Le spese di c.t.u. devono invece essere integralmente poste a carico di Z.I. COMPANY tenuto conto della sostanziale completa soccombenza sul punto della convenuta compagnia di assicurazioni, nonché in ragione della necessità degli accertamenti medico - legali ai fini della determinazione del danno subito dall'attore, così come riconosciuto nella presente sentenza.
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo allo scaglione di riferimento e ai valori medi di cui al nuovo tariffario forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7174/2014 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la convenuta Z.I. COMPANY a pagare all' attore M.R., a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale differenziale, la somma complessiva di Euro 39.325,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
DICHIARA compensate le spese di lite nella misura di un terzo; dunque dovuti i due terzi delle spese processuali da parte di Z.I. COMPANY in favore di M.R..
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la convenuta Z.I. COMPANY a pagare all' attore M.R. la metà delle spese processuali che si liquidano, già tenuto conto della parziale compensazione, nella somma complessiva di Euro 450,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque da non ricalcolare ulteriormente). Sui compensi I.V.A. e C.P.A.
Conclusione
Così deciso in Verona, il 23 maggio 2018.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2018.
