REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dr. SORACE Silvio - Presidente rel. -
2. Dr. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
3. Dr. DE MASI Oronzo - Consigliere -
All'udienza di discussione del 10/04/2008 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8140 del Ruolo della Sezione Lavoro per gli Affari Contenziosi dell'anno 2004 vertente
TRA
AB.Do.
elett.te domiciliato in Roma, P.zza (omissis) presso lo studio dell'avv.to Gi.Mi. che lo rappresenta e difende in virtù di delega in margine all'atto di appello.
APPELLANTE
E
PA. srl
In persona del l.r.p.t. elett.te domiciliata in Roma, P.zza (omissis) presso lo studio degli avv.ti Gi.Ci. e Te.Ca. che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine della memoria di costituzione.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma in data 7/10/03-22/12/03.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
"Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a seguito di ogni opportuna istruttoria, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., in riforma della sentenza impugnata.
Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento irrogato al ricorrente in data 4.1.1998 in quanto contrario alle norme di legge e collettive, irritualmente irrogato, discriminatorio ed antisindacale, privo di giusta causa e/o giustificato motivo e, per l'effetto, condannare la Pa.Si. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, ut supra, eventualmente anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c.:
- alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, da determinarsi con riferimento alle mansioni svolte ed al CCNL di categoria e, comunque, non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
- al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti dalle singole scadenze al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
- al pagamento degli interessi sugli interessi dalla proposizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1283 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del presente giudizio, da distarsi in favore dell'avv. Gi.Mi., antistatario. Salvis juribus".
In via istruttoria, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, si chiede:
A. L'acquisizione e comunque l'esibizione, da parte della Società resistente, del libro paga, del libro matricola, delle ricevute dei contributi previdenziali versati in favore del ricorrente e dei ruolini dei servizi svolti dal ricorrente;
B. Interrogatorio formale del legale rappresentante della Pa.. Srl e
C. Prova per testi sui capitoli di cui alla premessa in fatto del ricorso ex art. 414 Cpc valutativi e/o funzionali alla narrativa di seguito si riproducono
1. Vero che nel periodo 1995/1996 la Fi. intraprese, per conto dei propri iscritti impiegati presso la Pa., una vertenza nei confronti della stessa finalizzata all'integrale pagamento del trattamento economico previsto dal CCNL ed integrativo provinciale del settore della vigilanza;
2. Vero che le chiamate telefoniche effettuate presso il cliente della Pa. il giorno 24 febbraio 1996 dal sig. Do.Ab. erano state effettuate dal suo telefonino personale e per motivi di servizio;
3. Vero che i fax inviati alla Pa. il giorno 24 Febbraio 97 dal sig. Do.Ab. erano inerenti a motivi di servizio;
4. Vero che le chiamate telefoniche effettuate dal sig. Do.Ab. in data 26 e 27 Febbraio 97 furono effettuate solo per motivi di servizio e di esse una soltanto usufruendo dell'apparecchio dell'utente.
5. Vero che il G.A.P. consegnato in data 7.3.1997 al sig. Do.Ab. era inutilizzabile in quanto privo delle chiusure in velcro, mentre la ricetrasmittente era danneggiata ed inservibile;
6. Vero che il sig. Do.Ab. era destinato dalla Pa. a prendere servizio in postazioni distanti oltre 50 Km dalla sua abitazione;
7. Vero che la Pa. disponeva di postazioni più prossime all'abitazione del sig. Do.Ab. rispetto a quelle cui lo destinava:
8. Vero che la Pa. non ebbe a contestare alcun addebito al sig. Do.Ab. anteriormente alla sua nomina a rappresentante sindacale;
9. Vero che la Pa. ha licenziato il rappresentante sindacale della Fi. sig. Fa.Ma.;
10. Vero che la Pa. non faceva uso di apparati radiotrasmittenti nell'esecuzione dei servizi anti-rapina;
11. Vero che la Pa. effettuava il trasporto valori utilizzando una semplice autovettura aziendale priva di blindatura;
12. Vero che la Pa. destinava al relativo servizio pattuglie composte da un solo vigile e con percorrenze superiori ai 350 Km per ogni turno;
13. Vero che la Pa. non disponeva la rotazione nei servizi prevista dalle norme sindacali;
14. Vero che la Pa. difettava di un presidio continuo nella centrale operativa, cui sovente applicava personale impiegatizio privo del decreto di nomina a G.P.G.;
15. Vero che la Pa. non ha provveduto a creare la prescritta copertura assicurativa per i dipendenti e non impartisce disposizioni di servizio scritte come prescritto dalla Questura di Roma;
16. Vero che la Pa. ha contestato ai sigg.ri Ab. e Ma. assenze ingiustificate in coincidenza con la fruizione, da parte degli stessi, di permessi sindacali ex art. 23 legge 300/1970, provvedendo ad operare per tale ragione trattenute sulle loro competenze;
17. Vero che il sig. Do.Ab. si risolse a chiedere la sua collocazione nel servizio notturno al fine di potersi recare puntualmente in servizio, stante la distanza di oltre 50 Km fra la sua abitazione e la postazione di lavoro;
18. Vero che il sig. Do.Ab. durante il servizio prestato alle dipendenze della Pa. ha sventato una rapina presso la Banca da lui presidiata in Roma, Piazza (omissis);
19. Vero che la Pa. ha evitato presso la sede e le postazioni di lavoro occupate dalla Pa.Si. Srl non è affisso il codice disciplinare e, comunque, dello stesso non ne è stata data pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti;
20. Vero che la Pa.Si. srl occupa alle sue dipendenze più di 15 lavoratori.
Si indicano a testi:
1. Am.Me., Roma, 2. Da.Di., Roma; 3. Ma.Br., Roma; 4. Ro.Si., Roma; 5. Vi.Ra., Roma; 6. Fa.Ma., Roma; 7. En.Ep., Roma; 8. Fu.Ma., Roma; 9. Gi.Di., Roma; 10. Lu.Ma., Roma.
D. Prova per testi contraria a quella eventualmente ex adverso dedotta, senza inversione dell'onere probatorio;
E. Che la Corte d'Appello voglia disporre da parte dell'UP. di Roma l'esibizione dei verbali delle udienze tenutesi nel corso dell'anno 1996 su istanza dei lavoratori dipendenti della Pa.Si. Srl e, in particolare fra questi, di quelli iscritti alla Fi.;
F. Che la Corte adita voglia disporre l'assunzione ex art. 425 c.p.c. di informazioni e osservazioni da parte della Fi. CISL di Roma e del Lazio".
PER PARTE APPELLATA:
"Piaccia all'On. Corte d'Appello, conrariis rejectis, rigettare integralmente l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando quindi la sentenza impugnata resa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro,
In ogni caso con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, Iva e Cap del presente grado di giudizio.
In via istruttoria, ci si oppone fin d'ora alle prove ex adverso richieste in quanto irrilevanti ai fini della decisione.
Il presente gravame, infatti, ha ad oggetto soltanto la verifica in ordine all'asserita nullità inammissibilità del giuramento decisorio assunto in primo grado.
In particolare le istanze istruttorie sarebbero rilevanti ai fini del decidere soltanto nell'ipotesi in cui parte appellante avesse impugnato la sentenza per motivi attinenti alla omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione o per falsa applicazione delle norme di diritto relativamente alle prove richieste in primo grado.
Ma si ricorso che l'unico motivo di appello riguarda l'esame in ordine alla asserita nullità/inammissibilità del giuramento decisorio, rispetto al quale le prove ex adverso richieste sono del tutto in conferenti".
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 1.9.99, Ab.Do. conveniva in giudizio innanzi al giudice del lavoro la Pa.Si. srl esponendo di aver lavorato come guardia particolare giurata alle dipendenze di quest'ultima società dal 4.1.93 al 4.1.98, dalla data nella quale fu illegittimamente licenziato; di aver osservato l'orario dal lunedì al venerdì dall'una alle h. 8 ovvero dall'h. 23 alle h. 6 in esecuzione del servizio di pattugliamento, ovvero con orario dalle h. 8 alle h. 18 in esecuzione del servizio antirapina, nonché il sabato e la domenica come addetto al servizio di pattugliamento; che, con riferimento al licenziamento intimatogli il 7.1.98, ritualmente impugnato, ne deduceva il carattere discriminatorio e antisindacale e comunque privo di giusta causa e/o giustificato motivo, chiedendone dichiararsi l'illegittimità/o l'invalidità e/o la nullità e/o l'inefficacia, con condanna della societaria sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, e in misura comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali e al pagamento di interessi e rivalutazione; a sostegno della domanda deduceva di essere stato nominato componente r.s.s. nell'ottobre 94, e che la sua nomina era stata comunicata alla società resistente, che dopo le prime rivendicazioni sindacali per il pagamento di differenze retributive e la stipula di un verbale sottoscritto innanzi all'Up. il 7.6.96, avevano avuto inizio nei suoi confronti pretestuose contestazioni disciplinari culminate con il provvedimento di licenziamento in tronco irrogatogli dalla società il 15.12.97; che con ricorso al pretore del lavoro di Roma, ex art. 28 legge 300/70, la Fi. Cisl aveva chiesto dichiararsi l'antinsindacalità della condotta tenuta dalla società convenuta e l'illegittimità del licenziamento irrogato al dirigente r.s.a. Do.Ab., con l'ordine di cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti e con l'immediata reintegrazione del ricorrente sul posto di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegra; che il pretore del lavoro aveva tuttavia rigettato il ricorso, decisione avverso la quale era stata proposta rituale opposizione; che detto licenziamento doveva considerarsi disciplinare, e quindi soggetto alla disciplina dell'art. 7 legge 300/70; che nel caso di specie la società non aveva ottemperato all'obbligo di predeterminare il codice disciplinare e di provvedere alla sua affissione, e aveva sospeso il ricorrente dal lavoro a far data dalla sua contestazione senza attendere il decorso del termine di cinque giorni, in violazione del disposto del comma V dell'art. 7 citato, con conseguente nullità assoluta della sanzione irrogata; che, ad ogni modo, il licenziamento doveva considerarsi manifestamente frutto di un atteggiamento discriminatorio ed antisindacale, come dimostrato dal fatto che i pretestuosi richiami e le contestazioni erano iniziate nei primi mesi del 96, quale rappresaglia dell'attività sindacale svolta dal ricorrente.
Si costituiva tardivamente la società resistente, chiedendo in via pregiudiziale la riunione del giudizio con l'altro pendente a seguito dell'opposizione all'ordinanza ex art. 28 L. 300/700; nel merito, contestava il ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disattesa l'istanza di riunione dei procedimenti, attesa la diversità di petitum e di finalità dei due giudizi; liberamente interrogate le parti; ammessa ed espletata la prova per testi; espletato il giuramento decisorio del ricorrente richiesto dalla convenuta, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti previamente autorizzate al deposito di note scritte, la causa veniva decisa.
Avverso la sentenza indicata in epigrafe che, accoglieva parzialmente la domanda, convettiva il licenziamento in tronco per giustificato motivo soggettivo, con condanna della Fa.Si. a corrisponderle al ricorrente l'indennità di mancato preavviso previsto dal contratto collettivo, appellava l'Ab..
L'appello è accolto per il seguente motivo assorbente.
La gravata sentenza si basa - come non poteva essere - sulla esclusiva considerazione delle risultanze del giuramento decisorio espletato da Ab.. In realtà la affermazione dell'Ab. "giuro che nei gironi indicati nel cap. 1 (19-2-97, 24-2-97, 7-3-97, 13-13-97, 17-3-97, 7-4-97, 10-4-97) ho fatto ritardi mai superiori ai 15 minuti.".
"Ho avvertito del mio ritardo l'operatore radio a causa del traffico"
...giuro che il 12/3/97 chiusi fortemente la porta e mi rimase in mano la maniglia..." non può considerarsi - come ritenuto in primo grado - ammissione di fatti di tale gravità da giustificare comunque il recesso, ma atti a giustificare solo una misura sanzionatoria conservativa. E' evidente che non si tratta di "abbandono del posto di lavoro", per il quale è necessario che vi sia una vera e propria attività dismissiva del lavoro, e non già una momentanea e preavvertita mera dilazione di presenza. L'episodio della porta non è neppure da prendere in considerazione senza un contesto che gli dia il significato di una insubordinazione o di un danneggiamento di entità non irrilevante.
Ne consegue la invalidazione del licenziamento ingiustificato con i corollari indicati in dispositivo.
Tale limitazione temporale ad un periodo di tre anni, infatti, non può non discendere, secondo ragionevoli considerazioni di comune buon senso e di normale esperienza di vita, dagli stessi criteri di fondo che regolano i rapporti obbligatori tra le parti e, segnatamente, sulla scorta delle clausole generali di buona fede e di correttezza in tema di esecuzione dell'obbligazione e di inadempimento di quest'ultima e, più in generale ancora, avuto riguardo al rispetto del principio di tutela dell'affidamento incolpevole che informa di sé l'intera vicenda dei rapporti tra privati.
L'art. 1227, comma 2 c.c., per quanto riguarda le obbligazioni in generale e segnatamente l'inadempimento delle obbligazioni medesime e la conseguente responsabilità del debitore per il risarcimento del danno in favore del creditore, prescrive altresì che il risarcimento stesso, appunto "...non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza", nomina che pone a carico di quest'ultimo il dovere di non aggravare con il fatto proprio e con la propria condotta il pregiudizio subito e che contempla, dunque, esplicitamente una limitazione dell'area del danno risarcibile sulla scorta di una valutazione parametrata anche sul comportamento mantenuto dal creditore, - che è quindi onerato a far uso dell'ordinaria diligenza al fine di evitare i danni che possono derivargli dal comportamento, del debitore e comunque di contenerli entro i limiti che rappresentino una diretta conseguenza dell'altrui colpa. In buona sostanza, dunque, l'osservanza dell'obbligo di diligenza imposto al creditore dalla norma citata è rivolto a circoscrivere il pregiudizio subito entro limiti che rappresentino una diretta conseguenza del comportamento del debitore e ad impedirne l'eventuale espansione, nel senso di qualificare alla stregua di un obbligo di correttezza a carico del creditore la sua cooperazione per la riduzione del danno richiesta dall'indicata disposizione codicistica, fondando così ex lege una serie di obblighi (in senso lato integrativi del regolamento obbligatorio) di protezione delle rispettive sfere giuridiche delle parti con il fine di esercitare un controllo sulla legittimità delle pretese del creditore a fronte dell'inadempimento del debitore, includendo nell'area dei comportamenti esigibili le stesse attività positivamente rivolte a ridurre il danno e non soltanto la mera astensione da condotta diretta ad aggravare quest'ultimo. Nel caso di specie tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro e di quelle soggettive del lavoratore (ancora nel pieno dell'attività lavorativa) si ritiene che nel termine presuntivo di tre anni dall'intervenuto recesso, ove sufficientemente attivatosi, questi ben avrebbe potuto trovare altra occupazione e pertanto va rigettata la relativa domanda.
L'indicato periodo di tre anni in cui si è fissato il risarcimento del danno, infatti, corrisponde, presumibilmente, alla stregua del generale principio dell'"id quod plerumque accidit" (- certamente utilmente valorizzarle anche in questa sede per l'ampia portata generale che lo informa), ad uno spazio temporale che deve riconoscersi ragionevolmente sufficiente ed idoneo a procurarsi una nuova occupazione sostanzialmente confacente con l'esperienza lavorativa maturata, posto che lo stesso lavoratore non ha offerto in contrario alcuna prova in ordine alla continuativa permanenza del suo stato di assoluta disoccupazione, avuto riguardo, appunto, alla sua professionalità comunque acquisita, nonché all'età posseduta nell'arco temporale di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte,
in accoglimento dell'appello, in riforma della gravata sentenza, annulla il licenziamento impugnato ed ordina alla società appellata di reintegrare l'Ab. nel posto di lavoro precedentemente occupato; condanna la società al pagamento, in favore dell'appellante, del risarcimento del danno subito in virtù dell'illegittimo recesso, danno che liquida in misura pari alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento alla scadenza del terzo anno successivo a tale data, oltre ad accessori di legge, dalla data dell'illegittimo licenziamento al soddisfo, gli interessi, sino ad oggi la rivalutazione per le prime cinque mensilità; dalle singole scadenze al soddisfo per le successive mensilità, quanto agli interessi, sino ad oggi, quanto alla rivalutazione, nonché agli interessi anatocistici a decorrere dalla domanda giudiziale. Dichiara tenuta la società appellata alla regolarizzazione per il suddetto periodo della posizione previdenziale e contributiva dell'appellante presso i competenti istituti previdenziali. Condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al I grado in complessivi Euro 2.526,33 di cui 1.901,52 per onorari, da distrarsi; quanto al II grado in complessivi Euro 2.390,61 di cui 1.765,75 per onorari, da distrarsi.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2008.
Depositata in Cancelleria il 22 settembre 2008.
