REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente -
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere -
Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere -
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. BONI Monica - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
Q.D. N. IL (OMISSIS);
inoltre:
Q.D. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 9/2011 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 22/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti CIPRIANO Carmine e VOMARX Bruno, che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Q.D. impugna innanzi a questa Corte per il tramite dei suoi due difensori la sentenza del 22 giugno 2012, con la quale la Corte d'Assise d'Appello di Napoli gli ha ridotto da 24 a 18 anni e mesi 6 di reclusione la pena inflittagli dalla Corte d'assise di Napoli con sentenza del 19 ottobre 2010 per i seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione:
A) - tentata rapina in concorso con altri due soggetti, di cui uno ( Q.A., suo padre) deceduto ed un altro rimasto non identificato, in danno di un furgone portavalori con a bordo le guardie giurate P.R. e C.G. e guidato da quest'ultimo, avendo commesso atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi del danaro trasportato sul veicolo anzidetto con violenza consistita nell'avere egli superato il furgone portavalori alla guida di una Fiat Uno, rallentandone poi la marcia fino a fermarsi, in tal modo bloccando il furgone e consentendo ai suoi due complici di affiancare il furgone anzidetto a bordo di una moto Honda, guidata dal complice rimasto non identificato; il trasportato Q.A. era sceso dalla moto, materialmente avendo esploso reiterati colpi di pistola contro il conducente del furgone al fine di costringerlo a consegnargli il danaro.
Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà, per l'intervento di un poliziotto libero dal servizio, che aveva sparato con la sua pistola d'ordinanza contro i suoi due complici (artt. 110 e 56 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1);
C)- omicidio volontario aggravato dalla finalità di commettere il reato che precede in concorso con altri due soggetti, di cui uno, Q.A., suo padre, successivamente deceduto ed un altro rimasto non identificato, in danno della guardia giurata C. G., che era alla guida del furgone blindato di cui al reato che precede e che è stato colpito da tre proiettili di pistola esplosi a distanza ravvicinata dal correo Q.A., che attingevano la vittima al fianco sinistro, al polso ed alla spalla sinistra, provocando lesioni gravissime, in esito alle quali il C. decedeva l'(OMISSIS), circa due mesi dopo l'evento, verificatosi in (OMISSIS) (artt. 110 e 575 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 1, art. 61 c.p., n. 2);
D) - illecita detenzione e porto in luogo pubblico, in concorso con Q.A., suo padre, poi deceduto e di altro soggetto rimasto non identificato, di una pistola marca Walther, da qualificare come clandestina, per avere avuto la matricola abrasa (artt. 82 cpv. e 110 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23);
E) - ricettazione, in concorso come sopra, aggravata dalla finalità di commettere i reati che precedono, della pistola sopra descritta, di provenienza illecita siccome proveniente dal delitto di abrasione della matricola (artt. 110 e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2);
F)-ricettazione in concorso come sopra, aggravata dalla finalità di commettere i reati che precedono, dell'auto Fiat Uno, di provenienza illecita, siccome compendio di furto in danno di L.P. (artt. 110 e 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2).
2.La Corte d'assise d'appello di Napoli è pervenuta all'anzidetta riduzione di pena:
- avendo mandato assolto l'imputato con la formula "per non avere commesso il fatto" dal reato sub B), già derubricato in primo grado da rapina consumata a rapina tentata in danno della guardia giurata C.G. ed avente ad oggetto la sua pistola d'ordinanza, avendo ritenuto che si fosse trattato di iniziativa riconducibile unicamente al correo Q.A., in precedenza non prevista nè programmata dall'imputato e dovuta all'inaspettata resistenza opposta dalla vittima a consegnargli la pistola, peraltro rimasta legata alla fondina tramite il c.d. corrigiolo;
- avendogli inoltre concesso le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti.
3. Anche il P.G. presso la Corte d'appello di Napoli impugna innanzi a questa Corte la sentenza sopra descritta, limitatamente all'assoluzione dell'imputato dal reato di tentata rapina di cui al capo B) della rubrica.
Lamenta erronea applicazione della legge penale e motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto, come correttamente disposto dalla Corte territoriale con riferimento all'omicidio della guardia giurata C., era da ritenere sussistere la penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso pieno anche con riferimento al delitto di tentata rapina in esame, essendo stato concretamente prevedibile il fatto che la guardia giurata avrebbe potuto reagire all'azione violenta dei rapinatori, si che anche detta tentata rapina era da ritenere quale naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere da tutti e tre i correi in comune accordo.
4. Q.D. deduce tre doglianze:
1) - erronea applicazione della legge penale ed omessa motivazione circa la ricorrenza di circostanze di fatto dimostrative della concreta previsione e volontà dell'evento omicidiario, materialmente commesso da suo padre Q.A..
Non era invero emersa una concreta ed anticipata progettazione da parte sua di tale più grave evento; ed invero la sussistenza del dolo eventuale esigeva la sussistenza di una concreta previsione e volontà dell'evento, al fine di distinguere detta compartecipazione dolosa dall'ipotesi di cui all'art. 116 c.p., concernente la diversa fattispecie della prevedibilità meramente astratta dell'evoluzione dell'azione criminosa verso la commissione del più grave reato omicidiario; invero il solo correo Q.A. era armato di pistola, mentre egli era rimasto disarmato all'interno della Fiat Uno, si che l'evoluzione dell'azione non era stata originariamente programmata anche da lui, con conseguente applicabilità in suo favore della norma di cui all'art. 116 c.p.;
2) - motivazione illogica e contraddittoria, per essere stato egli ritenuto corresponsabile del delitto di omicidio di cui al capo C) a titolo di dolo eventuale, mentre era stato mandato assolto dal delitto sub B) (tentata rapina della pistola del C.).
La sentenza impugnata aveva ritenuto che il tentativo di rapina dell'arma in possesso del C. fosse stato il frutto di una personale ed estemporanea iniziativa del correo Q.A.;
il che era stato in modo contraddittorio escluso con riferimento all'iniziativa presa dal medesimo correo di aprire un conflitto a fuoco con il portavalori; invero egli non era armato ed era rimasto per tutto il tempo dell'azione nell'abitacolo della Fiat Uno, senza tentare alcuna fuga; non poteva quindi ritenersi avere egli concretamente previsto anche la realizzazione del più grave evento di omicidio;
3) - motivazione carente ed erronea applicazione di legge per essere stato egli ritenuto colpevole a titolo di concorso pieno nei delitti di detenzione e porto in luogo pubblico della pistola usata dal solo correo Q.A. e di ricettazione della stessa, trattandosi viceversa di delitti ascrivibili unicamente a quest'ultimo.
Motivi della decisione
1. E' fondato il motivo di ricorso con il quale il P.G. di Napoli lamenta l'assoluzione dell'imputato dal reato di tentata rapina dal reato di cui al capo B) della rubrica, disposta dalla Corte d'assise d'appello di Napoli con la formula "per non avere commesso il fatto".
2.Secondo la Corte territoriale il reato di cui al capo B) della rubrica, costituito dalla tentata rapina della pistola d'ordinanza della guardia giurata C.G., materialmente effettuata dal correo Q.A., era da ritenere frutto di una imprevedibile ed atipica iniziativa di quest'ultimo, estranea all'azione delittuosa in precedenza programmata e condivisa dall'imputato assieme a detto Q.A.; il che consentiva di escludere il concorso dell'imputato nel delitto in esame.
3.La giurisprudenza di questa Corte è al contrario concorde nel ritenere che per aversi concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 c.p., è sufficiente addirittura la sola presenza del concorrente sul luogo dell'esecuzione del reato, purchè non meramente casuale e purchè qualificabile come chiara adesione alla condotta criminosa tenuta dal concorrente materiale, tale da aver fornito a quest'ultimo un maggior senso di sicurezza ed averlo incoraggiato a compiere l'azione delittuosa (cfr. Cass. 2^ 8.10.08 n. 40420, rv. 241871). Nella specie in esame il comportamento tenuto dall'imputato è invero andato oltre una sua presenza non casuale sul luogo del delitto; è stato invero accertato che egli, alla guida di un'auto, ha superato il furgone portavalori sul quale viaggiavano le vittime; ne ha rallentato la marcia fino a costringerlo a fermarsi, in tal modo avendo fornito un contributo rilevante ed essenziale alla riuscita del piano criminoso.
E' da ritenere pertanto che si sia trattato di un piano predisposto in precedenza nei minimi dettagli, anche da lui voluto ed accettato nella sua intierezza; il che non consente di escludere la sua diretta e fattiva partecipazione anche alla commissione del delitto in esame.
Il contributo di Q.D. appare invero essere andato ben oltre un generico consenso iniziale all'uso della violenza nei confronti delle vittime; tutti e tre i componenti del commando omicida erano consapevoli che l'assalto al furgone sarebbe avvenuto con l'uso da parte di uno di essi di una pistola, si che è illogico ritenere che la tentata rapina, pur materialmente eseguita da suo padre Q.A., non sia stata da lui effettivamente prevista, con conseguente configurabilità a suo carico del concorso pieno ex art. 110 c.p., anche con riferimento al delitto in esame.
Non è pertanto condivisibile, alla stregua della ricostruzione di fatto operata in sede di merito, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto di mandare assolto Q.D. dal delitto di tentata rapina della pistola d'ordinanza della guardia giurata C.G. di cui al capo B) della rubrica, in quanto il delitto non appare affatto estraneo ed eccentrico, ma anzi consequenziale rispetto al progetto criminoso di aggressione armata predisposto e studiato nei minimi dettagli da Q.D. e dagli altri due complici; essi invero erano ben consapevoli che intanto la loro rapina al furgone portavalori guidato e scortato da guardie giurate armate e professionalmente addestrate a fronteggiare assalti del genere avrebbe potuto avere una positiva riuscita in quanto fossero riusciti a disarmare e neutralizzare dette guardie giurate, ben conoscendo le loro capacità di reagire alle minacce che essi avrebbero apportato con l'uso di un'arma da fuoco.
4.La motivazione con la quale la Corte d'assise d'appello di Napoli ha mandato assolto Q.D. dal reato di cui al capo B) della rubrica è poi contraddittoria se raffrontata con quella dalla medesima Corte territoriale ineccepibilmente adottata per ritenere viceversa il concorso pieno del medesimo imputato ex art. 110 c.p., con riferimento ai delitti di omicidio volontario aggravato, di cui al capo C) della rubrica, nonchè in ordine ai restanti reati di cui ai capi A), D), E) ed F) della rubrica, identico essendo il contesto storico in cui tali delitti si sono verificati ed essendo altresì non contestato che sia la tentata rapina di cui al capo A), sia l'omicidio volontario di cui al capo C) siano stati materialmente commessi dal correo Q.A..
5.Sono invero da respingere siccome infondati i tre motivi di ricorso proposti dal ricorrente, da trattare congiuntamente siccome strettamente correlati fra di loro, concernendo essi una pretesa sua estraneità ai reati di omicidio volontario aggravato, di cui al capo C) della rubrica, nonchè ai reati in materia di armi e di ricettazione a lui contestati in concorso pieno ex art. 110 c.p., sub D), E) ed F).
6. Valgono invero le medesime argomentazioni in precedenza svolte per ritenere fondato il ricorso proposto dal P.G. di Napoli in ordine al delitto di tentata rapina, di cui al capo B).
E' invero evidente che sia l'impiego dell'arma contro le persone offese per vincerne la probabile reazione, sia la predisposizione della pistola, sia la ricettazione della stessa, sia la ricettazione dell'auto usata per commettere la rapina in esame hanno formato oggetto di specifica pianificazione da parte di tutti e tre i componenti del commando per evidenti ragioni di carattere logico, non potendosi presumere che un delitto così complesso, quale una rapina ad un furgone blindato, non fosse stato programmato da tutti i partecipanti nei minimi dettagli, e quindi anche con specifico riferimento alle armi da usare ed all'auto da utilizzare per commettere la rapina e darsi poi alla fuga.
7. Va peraltro aggiunto che la sentenza impugnata ha correttamente escluso che, in ordine al reato di omicidio aggravato, di cui al capo C) della rubrica, fosse ravvisabile una responsabilità attenuata del ricorrente Q.D. a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p..
Tale tipo di responsabilità attenuata si ha, com'è noto, allorchè sussiste la volontà del soggetto di partecipare con altri a realizzare un determinato fatto criminoso ed allorchè l'evento diverso e più grave (nella specie l'omicidio dello sventurato C.G.), pur costituendo il logico sviluppo del pur voluto meno grave reato di rapina al furgone blindato secondo l'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, non sia stato effettivamente previsto neppure a livello di dolo eventuale, si che, in ordine ad esso, non sia stato accettato il relativo rischio, la cui accettazione avrebbe viceversa comportato il concorso pieno ex art. 110 c.p..
8.Premesso che, nella valutazione della responsabilità ex art. 116 c.p., la prevedibilità del diverso evento va esaminata in concreto, tenendo conto della personalità dell'imputato, nonchè delle concrete circostanze fattuali nelle quali l'azione delittuosa si è svolta (cfr. Cass. Sez. 5^, 8.7.09 n. 39339, Rv. 245152), va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e priva di contraddizioni, ha correttamente escluso nei confronti di Q. D. la sussistenza del concorso anomalo, di cui all'art. 116 c.p., avendo rilevato come il medesimo avesse fornito ben più di una mera adesione al delitto di omicidio ascrittogli in concorso, avendo egli coadiuvato fin dall'inizio al piano criminoso, da lui preordinato assieme agli altri due coimputati, avendo predisposto assieme agli altri due complici l'arma da fuoco poi utilizzata, nonchè l'autovettura di cui egli era rimasto alla guida e che, oltre a fungere da ostacolo al furgone blindato, era stata predisposta per la fuga.
Condivisibilmente pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto provata la diretta e fattiva partecipazione del ricorrente nella commissione del delitto in esame, la quale è andata ben oltre il mero e generico suo consenso iniziale all'uso della violenza nei confronti della vittima, peraltro sufficiente per configurare il concorso pieno.
Q.D. è stato invero pienamente consapevole fin dall'inizio che alle guardie giurate che formavano l'equipaggio del furgone si sarebbero potute arrecare non solo lesioni personali, ma anche la morte, con conseguente ravvisabilità nel suo comportamento del concorso pieno di cui all'art. 110 c.p., per la cui sussistenza non ha alcuna rilevanza che sia stato solo il correo Q. A. ad avere in concreto esploso i colpi di pistola che hanno colpito a morte la guardia giurata C.G., dovendo anche l'odierno ricorrente rispondere in concorso di detto evento letale, siccome evento da essi previsto e consapevolmente accettato come conseguenza del loro comportamento criminoso (cfr., in termini, Cass. SS.UU. 18.12.08 n. 337, Rv. 241574).
9.Conclusivamente va da un lato accolto il ricorso proposto dal P.G. di Napoli e dall'altro respinto il ricorso proposto da Q. D., con sua condanna al pagamento delle spese processuali.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'assise d'appello di Napoli in diversa composizione per nuovo esame, con esclusivo riferimento all'assoluzione dell'imputato dal delitto di tentata rapina di cui al capo B) della rubrica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B) (tentata rapina aggravata della pistola) e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Napoli.
Rigetta il ricorso del Q., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2014.
