Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 01/06/2023, n. 2340. Licenziamento, onere della prova

Giovedì, 01 Giugno 2023 05:35

Il lavoratore aveva dovuto consegnare alla guardia giurata tutti i mazzi di chiavi del negozio in suo possesso davanti agli altri dipendenti; ... era stata introdotta una guardia giurata col ruolo di controllarlo e tale servizio di vigilanza era stato istituito proprio dopo l'assemblea del 26.7.2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO di ROMA

V Sezione Lavoro

La Corte composta dai signori magistrati:

dott. Maria Antonia Garzia - Presidente

dott. Alessandra Trementozzi - Consigliere rel.

dott. Sabrina Mostarda - Consigliere

All'udienza del 19/05/2023 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 570/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente

tra

P.O. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Domenico Giugni, come da procura in atti,

reclamante

e

D.M., con l'avv. Filippo Urgera, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

reclamato

ha pronunziato la presente

SENTENZA

Oggetto: reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1602/2023 del 16.2.2023

Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 1, comma 48 L. n. 92 del 2012 al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, D.M. impugnava il licenziamento intimatogli dalla società P.O. s.r.l. (società di cui era anche socio) con lettera del 10.7.2020, all'esito del procedimento disciplinare avviato con contestazione ricevuta il 1.7.2020, con la quale gli venivano sollevati i seguenti addebiti: "Nell'ambito di un'attività di recupero crediti non riscossi la Società prendeva atto di alcune segnalazioni pervenute da una serie di clienti, i quali contatti dalla Società al fine di far loro effettuare i pagamenti degli indumenti risultati agli stessi consegnati ma non pagati, affermavano di aver regolarmente provveduto dopo aver pagato "in contanti a lei".

Nello specifico, risulta che:

"1. Il sig. G.F., in data 5 giugno 2020, affermava, alla presenza di testimoni, di aver saldato versando a lei l'importo dovuto per l'acquisto di indumenti nell'anno 2019.

2. In data 11 giugno 2020, il sig. L.P., alla presenza di testimoni, affermava che gli abiti acquistati precedentemente all'11 giugno 2020 erano stati regolarmente pagati a lei.

3. In data 20 giugno 2020, alla presenza di testimoni, il sig. A.A. affermava che per l'acquisto di una giacca di cachemire "blu riquadri" le aveva personalmente corrisposto l'importo di Euro 1.000, tra l'altro, risentito che detto pagamento fosse stato pure sollecitato".

4. In data 3 giugno 2020, del tutto contravvenendo agli obblighi della normativa a disciplina della C.I.G. (ad Ella del tutto noti) all'interno della quale Ella è attualmente allocato, si recava in negozio e del tutto impropriamente si apprestava ad attività di vendita nei confronti di un cliente, effettuava riduzione del prezzo dovuto correggendo la bolla di accompagnamento, e, senza alcuna autorizzazione, concordava direttamente con il cliente le modalità di pagamento, tuttora non note alla società. Solo all'esito di sollecitazione a lasciare l'esercizio, poiché in palese violazione della norma C., Ella si allontanava …".

Rilevava di essere direttore del punto vendita "F.G." nonché investito, quale socio al 15%, dei poteri inerenti la gestione delle vendite e del personale e dei rapporti coi clienti, mentre la sorella G.D., anch'essa socia al 15%, era responsabile dell'amministrazione e dei rapporti con i consulenti esterni. Esponeva che nell'assemblea del 19.7.2019 aveva espresso voto contrario sulla nomina del nuovo amministratore in sostituzione del fratello D.D., socio di maggioranza dimissionario, nonché sull'approvazione del bilancio, sollevando dubbi sulla correttezza della contabilità. Deduceva che in seguito venivano poste in essere condotte vessatorie ed ostili quali: l'invito a restituire le chiavi del negozio in presenza dei dipendenti; l'introduzione, a sua insaputa, di una guardia giurata armata che aveva le chiavi del negozio; l'utilizzo di telecamere per controllare la sua prestazione lavorativa; la sospensione cautelare dal servizio dal 16.12.2019 al 7.1.2020 per una contestazione disciplinare cui non era seguita l'adozione di alcuna sanzione; la collocazione in cassa integrazione dal 11.3.2020; la mancata risposta della nuova amministratrice, F.G., alle richieste di chiarimenti contabili; la permanenza in C. anche dopo la riapertura del negozio in data 3.6.2020; la richiesta di chiarimenti in merito a merce venduta e non pagata per complessivi 162 mila Euro ed infine la contestazione disciplinare ricevuta il 1.7.2020 e culminata con il licenziamento.

Svolte articolate considerazioni sulla natura ritorsiva e comunque sull'illegittimità del licenziamento, concludeva chiedendo la condanna della società convenuta all'immediata reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate nonché al versamento delle relative contribuzioni o, in subordine, la condanna della società alla riassunzione entro tre giorni o, in difetto, al pagamento dell'indennità risarcitoria in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Si costituiva la società convenuta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Contestava specificamente i fatti dedotti dal lavoratore e ribadiva la fondatezza degli addebiti e la legittimità dell'intimato recesso.

Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, rilevando che l'espletamento di attività lavorativa in C. era stato ammesso dal lavoratore, il quale aveva dedotto di aver posto in essere tale condotta nell'esercizio delle sue funzioni di socio cui era stata delegata l'attività di gestione del reparto vendita e dei rapporti con la clientela. Osservava il giudice di prime cure che tale condotta appariva di per sé di notevole gravità, quale violazione della disciplina della C. e posta in essere da colui che rivestiva le funzioni di direttore del negozio e la carica di socio, anche in considerazione delle possibili ripercussioni derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa da parte di dipendenti posti in cassa integrazione. Riteneva pertanto questa sola condotta idonea a fondare il provvedimento espulsivo.

D.M. proponeva tempestiva opposizione avverso la suddetta ordinanza lamentando che erroneamente il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza di una violazione della normativa sulla cassa integrazione, posto che egli si era limitato ad accompagnare un cliente in negozio per scegliere degli abiti, attività riconducibile alla propria qualifica di socio addetto alle vendite e ai rapporti con la clientela; non aveva ricevuto al momento del fatto alcuna contestazione od invito a lasciare il negozio; il cliente accompagnato aveva poi acquistato tre abiti e fruito dello sconto previsto da una delibera societaria ed accettato dalla società, regolandosi per il pagamento del prezzo con la sig.ra G.D.; non sussisteva alcun rischio per la società in relazione alla regolarità del trattamento di C., avendo egli svolto attività inerente alle funzioni delegate al socio. Censurava poi l'ordinanza per non aver ravvisato, stante l'infondatezza degli addebiti, la natura ritorsiva del licenziamento, quale atto finale di condotte vessatorie finalizzate ad estrometterlo, susseguitesi a partire dal 19 luglio 2019, data in cui aveva contestato il bilancio della Società segnalando la non corretta indicazione degli effettivi ricavi, riservandosi eventuali azioni di responsabilità sull'operato dell'amministratore dimissionario (ossia il fratello D.D.).

Si costituiva la società P.O. s.r.l., contestando diffusamente in fatto ed in diritto il ricorso in opposizione e ribadendo la legittimità del licenziamento.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, all'esito della espletata istruttoria e in riforma della gravata ordinanza, dichiarava la nullità del licenziamento e condannava la società alla immediata reintegra del lavoratore ed al pagamento dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad Euro 2.680,70) maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori, nonché alla regolarizzazione previdenziale e contributiva ed al pagamento delle spese processuali. Osservava il Tribunale che dall'espletata istruttoria non era emersa la sussistenza dei fatti contestati relativi alla mancata annotazione degli incassi in contanti asseritamente ricevuti dai clienti F., P. ed A.. Quanto all'ultimo addebito il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza dello stesso nella sua materialità, riteneva la sproporzione della sanzione espulsiva, tenuto conto della scarsa intenzionalità e breve durata della condotta, della omessa attivazione da parte dei preposti aziendali, dell'insussistenza di precedenti disciplinari, della mancata riconducibilità della condotta a fattispecie punibili con il licenziamento.

Infine, il Tribunale ravvisava la natura ritorsiva del licenziamento osservando che a seguito dell'assemblea del 19.7.2019, nella quale il D. aveva rifiutato l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2018, aveva sollevato rilievi in ordine alla condotta del socio di maggioranza D.D. ed espresso voto contrario all'elezione della nuova amministratrice indicata da quest'ultimo, erano state poste in essere condotte vessatorie ed in particolare:

il lavoratore aveva dovuto consegnare alla guardia giurata tutti i mazzi di chiavi del negozio in suo possesso davanti agli altri dipendenti;

era stata introdotta una guardia giurata col ruolo di controllarlo e tale servizio di vigilanza era stato istituito proprio dopo l'assemblea del 26.7.2019;

il lavoratore aveva ricevuto le contestazioni del 16.12.2019, con sospensione dal servizio, non sfociate in alcuna sanzione disciplinare;

era stato l'unico dipendente lasciato in C. dopo il termine della pandemia.

Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo reclamo la società soccombente per i seguenti motivi:

1. Erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali sulla fondatezza dell'addebito relativo alla mancata annotazione degli incassi ricevuti dai clienti con conseguente credito contabile insussistente;

2. Erroneità della statuizione che, pur avendo accertato la condotta di svolgimento della prestazione in C. nella sua materialità, ne ha negato la gravità tale da giustificare il licenziamento;

3. Erroneo accertamento della sussistenza di un motivo di licenziamento illecito e determinante, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 18 L. n. 300 del 1970.

Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, di: "Rigettare tutte le richieste di cui all'avverso ricorso, in quanto infondate e comunque non provate, dichiarando la validità del licenziamento intimato da P.O. s.r.l..

Rigettare in ogni caso l'avversa richiesta di reintegra nel posto di lavoro con riconoscimento di un'indennità commisurata alla retribuzione, dal giorno del licenziamento sino alla reintegra stessa e, comunque, in via ulteriormente gradata, per il non creduto caso in cui sia accordata la tutela di cui all'art. 8 L. n. 604 del 1966 o sia comunque riconosciuta una qualsivoglia indennità a favore del lavoratore, contenere la sessa nei limiti minimi di legge.

Disporre la restituzione in favore dell'appellante di ogni importo che risulterà versato in esecuzione della sentenza di primo grado e non dovuto.

Con vittoria di spese in entrambe le fasi del giudizio di primo grado, nonché nel presente grado d'appello".

Si è costituito il reclamato, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.

All'udienza del 26 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione nelle forme di cui alla L. n. 92 del 2012.

Motivi della decisione
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi di impugnazione è infondata. La società reclamante, infatti, non si è limitato a richiamare il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, ma ha individuato con precisione i capi della sentenza oggetto di censura e li ha confutati, sia pure richiamando gli argomenti illustrati nelle difese articolate in corso di causa, a suo dire erroneamente disattese dal Tribunale.

I motivi di gravame relativi alla erronea valutazione delle prove ed errata ricostruzione del fatto in relazione alle contestazioni di cui ai numeri da 1 a 4 devono essere disattesi.

Il Tribunale ha correttamente argomentato rilevando come il teste P. ha dichiarato di non aver mai ricevuto richieste di pagamento del saldo della merce. Il teste A., pur confermando di essere stato contattato telefonicamente dalla sig.ra D. in relazione ad un sospeso non pagato, ha dichiarato di non ricordare di aver detto alla sig.ra D. in tale occasione di aver eseguito il pagamento dei capi cui si riferiva il sospeso proprio al ricorrente.

Parimenti il teste F., pur avendo confermato di essere stato contattato dalla sig.ra D. in relazione ad alcuni sospesi, ha riferito di non aver avuto sospesi e di non ricordare a chi aveva effettuato i relativi pagamenti. Né elementi probatori possono essere desunti dalle dichiarazioni dei testi R.M. e D.D., che secondo le prospettazioni della società avrebbero assistito alle telefonate, atteso che il primo ha dichiarato di non ricordare e il secondo di non essere stato presente durante le conversazioni telefoniche con P. e F., ma di aver assistito solo a quella con A.. Non avendo quest'ultimo confermato in sede di escussione testimoniale di aver effettuato il pagamento della giacca acquistata a M.D., è del tutto irrilevante quanto da lui eventualmente riferito telefonicamente alla sig.ra D.. Infatti, anche a voler ritenere pienamente attendibile la deposizione di D.D., questa si riferisce alle dichiarazioni rese al telefono dall'A. in data 20.6.2020, ma non al fatto oggetto di contestazione, cioè che M.D., peraltro in data e luogo imprecisati, abbia incassato Euro 1.000,00 dal sig. A. senza contabilizzarli.

Del tutto irrilevante è che la società abbia documentato, attraverso la produzione delle note di cui ai doc. 3, 4 e 5 del fascicolo di primo grado, il mancato versamento del saldo del prezzo d'acquisto da parte dei clienti P., A. e F., atteso che grava sulla società odierna reclamante l'onere della prova che l'incasso fosse stato effettuato da D.M. e da lui poi non versato nelle casse sociali né contabilizzato. Ma tale prova non può ritenersi raggiunta atteso che, sebbene risulta che D.M. si fosse occupato anche degli incassi, insieme ad altri addetti, non vi è alcun elemento dal quale emerga che gli incassi dei saldi dovuti dai clienti in questione siano stati da lui effettuati.

Quanto alla contestazione relativa all'espletamento dell'attività lavorativa durante la C.I., osserva la Corte che la sussistenza del fatto nella sua materialità è stata accertata dal Tribunale; la illegittimità della sanzione espulsiva è stata dichiarata per violazione del principio di proporzionalità in ragione della durata limitata della condotta, del fatto che il lavoratore si era fatto da parte dopo aver ricevuto un invito in tal senso dalla sig.ra D., dell'insussistenza di precedenti disciplinari, nonché della mancata produzione del CCNL ed allegazione della riconducibilità della condotta posta in essere dal lavoratore ad una ipotesi di illecito disciplinare punibile con la sanzione espulsiva.

Già nella lettera di giustificazioni del 3.7.2020 lo stesso lavoratore aveva ammesso il fatto, assumendo che la propria presenza comunque non avrebbe contrastato con la C. in quanto "… dovuta all'esercizio delle sue funzioni delegate in qualità di socio della P.O. e per ciò autorizzata. Risulta, peraltro, che il cliente in questione abbia acquistato la merce - con lo sconto proposto dal sig. M.D. e accettato dalla società (anche perché nei limiti della scontistica prevista nella citata delibera dell'11 aprile u.s.) - regolandosi per il pagamento direttamente con la sig.ra G.D." (doc. 15 di parte reclamata).

Nel ricorso in opposizione il D. assumeva di essersi "… limitato ad accompagnare un cliente in negozio per scegliere degli abiti, essendo il socio addetto alla vendite e ai rapporti con la clientela, senza ricevere alcuna contestazione o invito a lasciare il negozio (tant'è che non v'era alcuna prova del contrario)" e confermava che il cliente in questione aveva "… poi acquistato tre abiti - con lo sconto accettato dalla società (anche perché nei limiti della scontistica prevista nella citata delibera dell'11 aprile u.s.) - regolandosi per il pagamento direttamente con la sig.ra G.D." (così pag. 7 del ricorso in opposizione, come confermato al cap. 4.2, pag. 17, della memoria di costituzione nel grado).

Nel libero interrogatorio reso all'udienza del 13.10.2022 M.D. ha dichiarato: "la mattina del 3 giugno 2020 fui chiamato dal dentista del B., anche lui cliente, che mi disse che la madre del B. voleva fare un regalo al figlio, che sarebbe partito per gli Stati Uniti per due anni e voleva perciò regalargli alcuni capi. Organizzammo quindi un appuntamento con il B. presso il negozio".

Il teste R. ha dichiarato che: "Il 3 giugno, quando il ricorrente era in C. venne al negozio, io lavoravo perché ero stato uno dei primi a rientrare. Se ben ricordo il ricorrente arrivò con dei clienti, che in una prima fase seguì lui, poi furono seguiti da me, perché la signora D. disse al ricorrente di mettersi da parte. A quel punto il ricorrente si mise a parlare con una persona che accompagnava il cliente, che io seguii nell'acquisto. Non ricordo come fu determinato il prezzo dei capi acquistati dal cliente in questione ed in particolare se intervenne il ricorrente. Il cliente pagò quanto acquistato, credo alla signora D.".

Ritiene la Corte che correttamente il giudice dell'opposizione abbia ravvisato la sproporzione della sanzione espulsiva. Invero la condotta posta in essere risulta sorretta da un elemento intenzionale tutt'altro che intenso, in quanto è dimostrato che il D. si recò in negozio perché "sollecitato da un cliente noto" e ritenendo di agire correttamente in qualità di socio delegato ai rapporti con la clientela. Peraltro, dalla deposizione del teste R. emerge che il lavoratore si fece da parte in seguito alle richieste della sig.ra D. e che il cliente venne poi seguito dal teste stesso, come peraltro emerge dallo stesso addebito disciplinare. Inoltre è pacifica l'insussistenza di precedenti disciplinari per tutta la durata, quasi decennale, del rapporto di lavoro. Del tutto irrilevanti sono le deduzioni della società reclamante sulla "contrapposizione sprezzante rispetto all'autorità di parte datoriale", atteso che al lavoratore non è mai stata contestata l'insubordinazione. Appare altresì indicativa della sproporzione della sanzione espulsiva la circostanza che la contestazione è stata sollevata con lettera datata 29.6.2020, cioè a distanza di oltre venticinque giorni dall'unico addebito dimostrato.

Ne consegue, che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la sanzione espulsiva appare sproporzionata rispetto al fatto così come emerso all'esito dell'espletata istruttoria.

Fondate e meritevoli di accoglimento sono invece le doglianze relative alla natura ritorsiva del licenziamento. Il Tribunale ha ritenuto la natura ritorsiva del licenziamento sulla base di una serie di elementi indiziari costituiti da:

introduzione del servizio di vigilanza con guardia privata subito dopo l'assemblea del 19.7.2019, senza alcuna preventiva consultazione con M.D.;

sollecito al D. di consegnare tutti i mazzi di chiavi in suo possesso alla guardia giurata V.A. di fronte agli altri dipendenti;

assegnazione alla guardia giurata del ruolo precipuo di controllare D.M., come riferito dai testi L. e K.;

precedente contestazione del 16.12.2019 con contestuale sospensione cautelare dal servizio, non seguita da alcuna contestazione disciplinare;

il D. fu l'unico dipendente che, nonostante il ruolo di direttore del negozio rivestito, non fu richiamato dalla C. alla riapertura dopo il lock down.

Osserva la Corte che l'istituzione di un servizio di vigilanza appare logica conseguenza dei rilievi formulati da M.D. nel corso dell'assemblea del 19.7.2019, in cui lo stesso lavoratore richiedeva la verifica dei ricavi delle vendite, assumendo che gli stessi avrebbero dovuto ammontare ad un importo superiore a quanto contabilizzato in bilancio. A fonte del sospetto prospettato dal D. stesso che i corrispettivi di una parte dei capi usciti dal negozio non fossero stati contabilizzati, appare logica la decisione del nuovo amministratore entrato in carica di introdurre un servizio di vigilanza per verificare che i capi o gli incassi non venissero sottratti. Né, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, può ritenersi dimostrato che la guardia giurata fosse stata incaricata di controllare solo D.M.. Il teste G.L. ha dichiarato di aver iniziato a notare la presenza di una guardia giurata prima dell'estate 2019 e che "… in una occasione in cui mi sono recato in negozio lo stesso ci seguiva passo passo, tant'è che io feci con il ricorrente la battuta: ma che pensa che io voglia taccheggiare il negozio. La persona in questione non aveva una sua postazione fissa. Quando io stavo con il ricorrente ci seguiva. Quando arrivavo e vedevo il ricorrente stare con altri clienti, notavo che il suddetto stava appresso al D.". Tali dichiarazioni non dimostrano che la guardia giurata stesse appresso al D., ma solo che controllasse i clienti da lui seguiti, tant'è che lo stesso teste, dalla battuta che ha riferito di aver fatto al D., ha avuto l'impressione di essere lui stesso oggetto di controllo. Peraltro, la teste K.S., sulla presenza della guardia giurata A.V. ha dichiarato: "mi pare che aprisse il negozio. Quando il ricorrente veniva in sartoria, ricordo che A. lo seguiva. Non so se la guardia giurata in questione controllasse i clienti. Il negozio non è grande. Stavano tutti insieme, anche con il R. e l'altro commesso di cui ho detto. Anche il R. e l'altro commesso venivano in sartoria, ma non mi sembra che a loro la guardia li seguisse". In sostanza la teste ha dichiarato che la guardia giurata stava insieme a tutti, sia al D. che agli altri commessi ed il fatto che non le sia sembrato che seguisse gli altri commessi quando andavano in sartoria non è sufficiente a dimostrare che avesse avuto la funzione di seguire il D., tanto più in considerazione di quanto riferito dagli altri testi. Infatti, il teste F.S.M., cliente del negozio, ha riferito di aver pensato che fosse un nuovo commesso ma che poi il D. lo informò che era una guardia giurata e ha precisato che "il soggetto in questione stava fermo lì in negozio, che pur essendo grande non era enorme e comunque non aveva mai un flusso di clientela particolarmente intenso". Il teste S.R., commesso del negozio, ha riferito che la guardia giurata passava il tempo a guardare il telefonino e che comunque "era presente in negozio e girava all'interno. Essendo presente all'interno, è molto probabile che controllasse oltre i clienti anche i commessi". Infine, il teste D.D. ha confermato che la guardia giurata fu introdotta dopo che venne registrata la mancanza di merce e che in negozio stava perlopiù al telefonino.

Neppure risulta dimostrato che il D. fu costretto a consegnare le chiavi del negozio alla presenza degli altri dipendenti, emergendo in atti solo il verbale di consegna del 26.7.2019 predisposto dallo stesso A.V. su incarico della nuova amministratrice (doc. 5 di parte reclamata). Peraltro, il conferimento ad una guardia giurata del compito di provvedere all'apertura e chiusura del negozio, momenti in cui statisticamente le attività commerciali sono più a rischio di rapine, appare pienamente compatibile con la funzione di sicurezza connessa all'introduzione del servizio di vigilanza.

Neppure alcun elemento ritorsivo può essere ravvisato nella contestazione disciplinare con sospensione cautelare del 16.12.2019 (doc. 8 di parte reclamante), atteso che a fronte delle giustificazioni rese dal lavoratore con lettera del 23.12.2019, egli è poi stato riammesso in servizio senza ricevere sanzione alcuna, dovendo pertanto presumersi che la società abbia verificato la correttezza delle giustificazioni fornite. Tanto più che la contestazione è avvenuta dopo quasi 5 mesi dall'assemblea in cui l'odierno reclamato ha formulato la riserva di promuovere azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore uscente.

Deve altresì escludersi che il mantenimento in C. alla riapertura dell'attività fosse finalizzato ad emarginare il D., atteso che con comunicazione mail del 29.5.2020 (doc. 12 di parte reclamata) l'amministratrice della società aveva chiarito le motivazioni sottese alla scelta rilevando che "considerando che nei primi tempi dopo la riapertura, l'affluenza della clientela sarà minima, nell'ottica del contenimento dei costi, la società intende richiamare dalla C. …" solo G.D. in quanto addetta all'amministrazione, il commesso S.R. e una delle sarte, la sig.ra K.S.. Trattasi di scelte datoriali che non possono essere sindacate nel merito da questa Corte, ma che comunque appaiono sorrette da ragioni logiche e non pretestuose, talché non possono essere ritenute ritorsive nei confronti dell'odierno reclamato.

Rileva la Corte che il licenziamento intimato con comunicazione del 10.7.2020 è intervenuto dopo circa un anno dall'assemblea che il lavoratore prospetta come evento da cui sarebbe conseguita la ritorsione nei propri confronti, all'esito della quale comunque il bilancio venne approvato e il nuovo amministratore scelto dal socio di maggioranza nominato. La minacciata azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore, che secondo la prospettazione dell'odierno reclamato avrebbe scatenato la reazione ritorsiva della società, è stata poi proposta durante la pendenza della fase sommaria del presente procedimento con atto di citazione notificato il 4.2.2021 e definita con sentenza del 13.6.2022 dichiarativa dell'incompetenza del Tribunale adito derivante da clausola per arbitrato rituale e non consta che tale arbitrato sia stato successivamente promosso (doc. 17 e 18 di parte reclamante).

In conclusione, sebbene il licenziamento sia illegittimo in quanto non proporzionato all'unica delle infrazioni disciplinari contestate dimostrata, non si ravvisano sufficienti elementi per ritenere la natura ritorsiva dello stesso.

Ne consegue che non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 300 del 1970 bensì il disposto dell'art. 8 della L. n. 604 del 1966, stante l'incontestata insussistenza del requisito dimensionale. Pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, la società appellata deve essere condannata alla riassunzione del lavoratore entro tre giorni o, in difetto, al pagamento di una indennità risarcitoria che, tenuto conto della lunga durata del rapporto di lavoro e delle peculiarità del caso concreto, si stima equo liquidare in complessive sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Euro 2.680,70), nonostante le ridotte dimensioni aziendali ed il modesto numero dei dipendenti occupati, oltre accessori di legge.

L'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca consentono di disporre la compensazione per un terzo delle spese processuali fra le parti, liquidate per l'intero nella misura di cui in dispositivo, così determinata in applicazione dei criteri previsti dal D.M. n. 147 del 2022, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della società reclamante.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo e in parziale riforma della sentenza reclamata, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a D.M. con lettera del 10.7.2020 e condanna la società reclamante alla riassunzione entro tre giorni o, in difetto, al pagamento di una indennità risarcitoria in misura pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Euro 2.680,70 mensili), oltre accessori;

compensa per un terzo le spese processuali fra le parti, liquidate per l'intero in Euro 2.610,00 per la fase sommaria, Euro 5.569,00 per l'opposizione ed Euro 4.000,00 per il reclamo, e condanna la società reclamante al pagamento dei restanti due terzi, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023.

Depositata in Cancelleria il 1 giugno 2023.

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