REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
OGGETTO: riconoscimento differenze retributive non corrisposte.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 26.02.2020 C.F. conveniva in giudizio, dinanzi l'intestato Tribunale, la M.I. S.r.l. e A.G., in qualità di amministratrice unica della società predetta, al fine di vedere accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato esplicatosi, senza soluzione di continuità, alle dipendenze delle resistenti, dal mese di Ottobre 2015 al Maggio 2018; nonchè, per ottenerne la condanna al pagamento in suo favore della somma di Euro 19.694,00 a titolo di mensilità non pagate, differenze retributive maturate, tredicesima e quattordicesima mensilità, T.F.R. e di tutto quanto dovuto e non corrisposto in virtù della relazione negoziale per cui è causa.
In particolare, il ricorrente rappresentava di aver lavorato senza alcuna regolarizzazione contrattuale come vigilante non armato, originariamente, alle dipendenze della M.S.S., ditta individuale di proprietà di A.G., la quale, peraltro, aveva anche provveduto, seppur oralmente, alla sua assunzione. A partire dal mese di maggio del 2016, però, alla società predetta era subentrata la M.I.V. S.r.l., azienda sorta a seguito della cancellazione della M.S.S. e di cui la G. risultava essere l'amministratrice unica.
Per il vero, a detta del ricorrente, il predetto mutamento di titolarità formale non aveva influito sulla relazione lavorativa preesistente che, pertanto, era proseguita, senza alcun mutamento delle condizioni concordate, fino al maggio del 2018; ovvero, sino a quando la G., in qualità di legale rappresentante della neo costituita M.I., gli aveva comunicato verbalmente l'intervenuto licenziamento.
Nell'atto introduttivo, peraltro, il ricorrente ha precisato di aver svolto la citata attività di addetto alla sicurezza (sempre) presso la sede del R.A.H. e di aver osservato un orario fisso e, segnatamente, di aver prestato la propria opera dal lunedì al sabato, dalle ore 17:00 alle ore 24:00; nonché, di essere stato retribuito con un corrispettivo mensile, percepito mediante accredito su carta prepagata, che oscillava tra gli 800 Euro ed i 1200 Euro.
Fissata l'udienza di discussione, si costituiva in giudizio la convenuta A.G., la quale, in via preliminare, rilevava la nullità del ricorso e del correlato decreto di citazione per violazione dei termini a comparire prescritti dall'art. 415 co. 4 e 5 c.p.c.; mentre, nel merito, contestava integralmente la pretesa del ricorrente, sul rilievo che, contrariamente a quanto asserito dal C., tra le parti non sarebbe intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, ma che, piuttosto, quest'ultimo avrebbe esplicato l'attività di vigilanza in modo del tutto occasionale e saltuario. Inoltre, la resistente precisava di essere stata la referente di tale collaborazione, a suo dire, svolta in assenza di direttive e di un autentico vincolo di soggezione, solo dal 2015 al 2016, poiché, successivamente a tale periodo, in ragione dell'estinzione della ditta individuale di cui era titolare, il rapporto de quo sarebbe stato interrotto. Ad avviso della G., quindi, l'opera lavorativa prestata nel periodo successivo in favore della M.I.V. S.r.l. ed i crediti maturati verso quest'ultima società, rivendicati in tale sede, non sarebbero a lei imputabili, proprio in quanto derivati da una relazione negoziale nuova ed autonoma rispetto a quella preesistente.
Alla prima udienza del 05.07.2021, preso atto della irritualità della notifica del ricorso e del correlato decreto di fissazione d'udienza, per violazione dei termini minimi a comparire prescritti dall'art. 415 co. 5 c.c. (solo) nei riguardi della G., come dalla stessa eccepito, si provvedeva a fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini predetti, disposta per il 29.03.2021.
In quella data, poi, si dichiarava la contumacia della società resistente ed, al contempo, si ammettevano integralmente le richieste di prova testimoniale formulate dalle parti costituite, rinviando per l'audizione dei testi predetti al 08.11.2021.
All'udienza stabilita si procedeva all'escussione dei tre testimoni citati, e, dichiarata chiusa l'istruttoria, si rinviava per la discussione al 08.06.2022, concedendo un termine per note da depositarsi fino a dieci giorni prima.
All'udienza fissata, a seguito della discussione orale, non ritenendosi raggiunta la prova in ordine allo svolgimento di lavoro straordinario e lavoro festivo, si invitava il ricorrente al deposito di conteggio subordinato (indicando come orario 17-22 da lunedi a sabato VI livello del CCNL agente di sicurezza non armato), da effettuarsi entro e non oltre la data del 05.12.2022.
Infine, all'udienza del 08.02.2023, preso atto delle conclusioni delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
Sulla scorta delle risultanze processuali, della documentazione depositata in atti e delle circostanze pacifiche, la domanda deve essere accolta, poiché risulta adeguatamente provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, esplicatosi tra le parti, senza soluzione di continuità, dal mese di Ottobre del 2015 al Maggio del 2018.
In particolare, sia le allegazioni documentali prodotte dal C. che le deposizioni testimoniali rese dai testi di parte ricorrente hanno confermato che, contrariamente a quanto asserito dalla G. nei propri atti difensivi, il rapporto intercorso tra le parti sia da qualificarsi alla stregua di lavoro subordinato e non anche come prestazione meramente occasionale.
Dall'indicata istruttoria processuale, infatti, è emersa la sussistenza dei caratteri costitutivi del rapporto di lavoro dipendente individuati, seppur implicitamente, dall'art. 2094 c.c. nella collaborazione, nell'onerosità e, soprattutto, nella subordinazione.
Per il vero, solo il presupposto da ultimo citato si considera realmente distintivo della tipologia di cooperazione in esame, in quanto, mentre la partecipazione all'attività lavorativa di un altro (cd. collaborazione) e la presenza di una retribuzione possono essere proprie anche di altre forme di impiego; al contrario, la subordinazione, intesa come l'assoggettamento del prestatore al potere datoriale che ne controlla, perciò, lo svolgimento attraverso direttive a cui il dipendente è tenuto ad attenersi, figura come elemento caratteristico soltanto di questa modalità di esplicazione dell'attività lavorativa.
Persino la giurisprudenza, oramai consolidata sul punto, pone l'accento sulla predetta etero-direzione che, quindi, si assume come dirimente nella rilevazione del vincolo di subordinazione. Segnatamente, secondo il richiamato e consolidato insegnamento della stessa Corte di Cassazione, l'elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato si individua nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. La subordinazione, quindi, presuppone l'inserimento del dipendente nella organizzazione imprenditoriale datoriale mediante la messa a disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (cd. operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo dello stesso (ex multisCorte di Cassazione, sentenza 24 agosto 2021, n. 23324).
Tali caratteristiche, come già rilevato, si riscontrano nel caso di specie all'esito dell'istruttoria processuale condotta. In particolare, a riprova del predetto assoggettamento all'altrui etero direzione e dello stabile inserimento nell'organizzazione datoriale si richiama la circostanza di fatto che il C., come emerge dalle fotografie dallo stesso prodotte, era stato dotato di una divisa recante il logo della società convenuta; nonché, le deposizioni dei testi citati dal ricorrente, R. e C., che hanno confermato la continuità dell'opera prestata secondo le condizioni di tempo e di luogo indicate dall'istante nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Sul punto, giova precisare che non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e della veridicità delle dichiarazioni rese dai testimoni predetti, poiché si tratta di persone del tutto prive di interessi in causa e che, per di più, in ragione dell'attività lavorativa esplicata, hanno avuto modo di percepire direttamente le circostanze di fatto narrate.
Segnatamente, il R. svolge la mansione di portiere dal 2007 proprio alle dipendenze della Clinica "R.A.H." alla cui vigilanza è stato addetto il ricorrente. Difatti, come si legge nel verbale redatto in sede di escussione, il teste ha confermato di aver conosciuto il C. perché quest'ultimo si occupava del servizio di vigilanza notturna all'esterno della predetta struttura, ma per conto di soggetti diversi dai titolari del nosocomio presso cui lui è impiegato e di cui non è stato in grado di indicare l'identità. Ha altresì precisato, avvalorando quanto rivendicato dal ricorrente nel relativo scritto difensivo, che, come ha avuto modo di constatare durante la sua attività di portierato, il C. svolgeva la prestazione in parola dal lunedì al sabato, dalle ore 17 alle ore 24 e per un periodo di tempo ricollocabile tra la fine del 2015 e sino alla metà del 2018. Al contempo, ha evidenziato che, di converso, durante l'intervallo temporale predetto, non ha mai visto nessun altro affiancare il ricorrente od espletare le medesime mansioni.
Il C., invece, svolge l'attività di tassista e si reca quotidianamente presso la struttura suddetta proprio perché, all'esterno della medesima, si trova un parcheggio taxi destinato ai parenti dei degenti. Analogamente all'altro teste di parte ricorrente, nella relativa deposizione, ha affermato senza esitazioni di aver visto e conosciuto il C. proprio perché, a causa del proprio lavoro, si trova spesso all'A.H. e che il ricorrente svolgeva attività di vigilanza esterna per tale clinica. Pur non potendo indicare con esattezza l'orario di lavoro osservato dal C., ha riferito che, però, certamente lo ha incontrato per due o tre anni, fino al 2017, quasi tutti i giorni, a partire dalle ore 17 ed, approssimativamente fino alle 23.
Ancora una volta, quindi, come già per il R., si tratta di una persona che, in ragione dell'attività lavorativa espletata, ha rivestito un punto di osservazione privilegiato rispetto all'esplicarsi della vicenda in contestazione e che, soprattutto - si ribadisce-, non ha alcun legame con le parti in causa od interesse particolare rispetto all'esito del presente processo.
Al contrario, non appaiono credibili le attestazioni rese dall'unico teste citato dalla resistente, T., poiché contraddittorie, prive di riscontri oggettivi ed, anzi, smentite dallo stesso testimone del ricorrente, R., in sede di confronto con il medesimo.
Segnatamente, il T. ha affermato di essere stato un collega del C. dall'Ottobre 2015 sino al 2016; ovvero, fin tanto che non è venuta meno la società di vigilanza presso la quale, a suo dire, entrambi erano impiegati. Ha precisato altresì che il ricorrente operava semplicemente in suo supporto, poiché, per impegni personali (familiari) poteva lavorare solo sporadicamente (un giorno alla settimana) e, pertanto, era lui stesso l'unico dipendente incaricato dalla società convenuta di prestare regolarmente la dovuta attività di vigilanza presso la struttura ospedaliera richiedente.
Tale circostanza di fatto, però, come già rilevato, appare del tutto discordante con le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente che, invece, pur non conoscendosi tra loro, hanno entrambi affermato di aver visto regolarmente il C. all'esterno della struttura come unico addetto alla sicurezza della medesima e di non avere memoria di altri vigilanti operanti nello stesso periodo.
Anche, in sede di confronto, disposto all'esito delle deposizioni predette e resosi necessario proprio alla luce delle significative incongruenze rilevate, il R. ha provveduto a ribadire con fermezza quanto già precedentemente affermato ed ha nuovamente precisato che, pur svolgendo un'attività di portierato che lo costringe a presidiare quotidianamente l'ingresso della clinica, non ha mai visto nessun'altra guardia giurata al di fuori del C..
Al contrario, il T., invitato a riferire su tale incongruenza di fatto, si è limitato a precisare che la sua datrice di lavoro si era raccomandata di non avere contatti con i dipendenti della struttura in ragione di un contenzioso in atto con la medesima. Tuttavia, tale spiegazione, pur volendo ammettere che sia utile per togliere credibilità alla deposizione del R. circa l'assenza di altri vigilanti, resta inattendibile rispetto alle dichiarazioni dell'altro teste di parte ricorrente, C., il quale, vista l'attività di taxista, lavora necessariamente all'esterno della struttura e non conosce i dipendenti della medesima, ma ha ugualmente affermato di aver visto svolgere l'attività di vigilanza solo dal C. e da nessun altro e che, peraltro, ancora una volta contrariamente a quanto affermato da T., lo vedeva in servizio praticamente tutti i giorni.
Peraltro, a rendere ulteriormente inverosimile la predetta circostanza di fatto che, come affermato dal teste di parte resistente e sostenuto anche dalla G. nei relativi scritti difensivi, l'attività di vigilanza in contestazione sarebbe stata svolta sporadicamente, soltanto per un giorno a settimana, depongono i corrispettivi versati al C. ed attestati dalla documentazione contabile (bonifici bancari) prodotta dal medesimo. Da tale allegazione probatoria, infatti, si evince che le resistenti avrebbero versato al ricorrente degli importi mensili di almeno 800 euro; somma che appare, quantomeno, spropositata per un'attività lavorativa del tenore di quella sostenuta nella memoria difensiva.
Inoltre, tale corresponsione a mese non si conforma all'asserito carattere occasionale della prestazione che, piuttosto, proprio per la mancanza di un vincolo di subordinazione, avrebbe imposto il saldo contestuale ed all'esito di ogni singola iniziativa esplicata.
In merito, giova ricordare, peraltro, che le prestazioni occasionali, a cui la resistente riterrebbe riconducibile la vicenda per cui è causa, costituiscono una particolare modalità lavorativa disciplinata dall'art. 54 bis D.L. n. 50 del 2017 (conv. in L. n. 96 del 2017) e subentrata al lavoro cd. accessorio che si connota proprio per il carattere non abituale o continuativo, ma, soprattutto, per gli stringenti limiti posti dallo stesso legislatore rispetto alla sua possibile configurazione. Segnatamente, la normativa citata dispone che la sporadicità della prestazione così esplicata deve tradursi nella ricezione di un compenso da parte del lavoratore che non deve superare, complessivamente, l'importo di 5.000,00 Euro nell'anno civile e, qualora l'attività sia svolta sempre in favore del medesimo utilizzatore, di 2.500,00 Euro.
Ebbene, dalla documentazione in atti, non smentita dalla G., emerge che il C. ha ricevuto una retribuzione mensile di circa 800 Euro e, quindi, un corrispettivo notevolmente superiore ai limiti legislativi illustrati che, già di per sé, impone di escludere la qualificazione della vicenda alla stregua di prestazione occasionale.
Piuttosto, la stabilità e la continuità dell'attività di vigilanza resa, ad orari fissi e concordati, sempre nel medesimo luogo di lavoro, l'utilizzo di una divisa in dotazione e la corresponsione di una paga mensile, tutte circostanze queste ultime -si ribadisce-, comprovate dall'istruttoria processuale svolta, dimostrano l'esistenza di quel vincolo di soggezione che, a norma del citato art. 2094 c.c., consente la qualificazione del rapporto in contestazione come di lavoro subordinato (a tempo pieno ed indeterminato).
Risultano, pertanto, dovute le differenze retributive ed i compensi maturati, ma non conseguiti, di cui il resistente esige in questa sede il riconoscimento; con la sola esclusione del lavoro straordinario, dei permessi e delle ferie non godute, di cui non si ritiene raggiunta una prova adeguata.
Quanto al soggetto obbligato alla corresponsione delle somme predette, è da individuarsi nella (sola) società convenuta, peraltro rimasta contumace. La M.I.V., infatti, era subentrata alla M.S.S., ditta individuale originariamente titolare della relazione negoziale de qua, nel rapporto lavorativo per cui è causa, come attestano i pagamenti dalla stessa effettuati in favore del C. a far data dalla sua costituzione (maggio 2016) e la circostanza che il medesimo ha continuato a svolgere, senza soluzione di continuità ed alle stesse condizioni, l'attività di vigilanza non armata in parola.
Per il vero, come si evince anche dalle visure prodotte dal ricorrente, comprovanti l'assoluta coincidenza dell'elemento personalistico, la M.I. risulta frutto di un tramutamento dell'originaria ditta individuale di titolarità della G. in una società di capitali (s.r.l. uni personale), di cui la resistente è divenuta amministratrice unica. La descritta operazione si qualifica alla stregua di una trasformazione cd. progressiva, disciplinata dall'art. 2500 ter c.c., che, in quanto tale, in ossequio al principio di continuità espresso dal codice vigente, implica che l'ente frutto del tramutamento conservi i diritti e gli obblighi e prosegua in tutti i rapporti negoziali intrattenuti da quello che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c.).
In altri termini, per effetto del (mero) mutamento di forma in esame, la società trasformata diviene titolare dei diritti e degli obblighi preesistenti e subentra in tutti i rapporti in corso di esecuzione sia sotto il profilo sostanziale che processuale. La trasformazione, quindi, come conferma anche la prevalente giurisprudenza (da ultimo Cass. civile sez. I, sentenza n. 1519 del 25 Gennaio 2021) è da considerarsi una vicenda meramente modificativa e non novativo-successoria, poiché non comporta l'estinzione dell'ente e la creazione di un nuovo soggetto di diritto, ma solo un mutamento della struttura organizzativa della persona giuridica originaria.
Ne consegue che, alla luce della disciplina illustrata e vista la predetta continuità esistente tra la società resistente e la ditta individuale con cui è sorta la relazione lavorativa per cui è causa, la M.I. deve essere considerata titolare del rapporto in contestazione e, per l'effetto, debitrice delle differenze retributive richieste ed accordate in questa sede al C..
Le somme predette, perciò, sono da imputarsi e dovranno essere corrisposte esclusivamente dalla società resistente e non anche, almeno a titolo personale, dalla sig.ra G. che, pur essendo stata la referente dell'intera relazione negoziale de qua, per effetto dello schermo societario esistente, non può essere chiamata a rispondere con il proprio patrimonio delle spettanze retributive riconosciute al ricorrente.
In conclusione, per le considerazioni sopra svolte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato rivendicato dal ricorrente che, per le mansioni svolte e per le modalità di esplicazione delle stesse, risulta inquadrabile nel VI livello del CCNL Dipendenti agenzie di sicurezza sussidiaria non armata.
Deve riconoscersi, pertanto, il diritto alle differenze retributive, alla tredicesima mensilità ed al trattamento di fine rapporto maturate per le somme richieste sulla base del conteggio subordinato di cui, peraltro, si è disposto opportuno deposito -che appare correttamente eseguito con riferimento alle retribuzioni individuate dal CCNL di categoria- detratto l'importo di Euro 1530,88 richiesto a titolo di permessi e ferie non godute, di cui non si ritiene offerta la prova rigorosa pretesa dalla giurisprudenza consolidata (ex multisCass. sez. lavoro, sentenza n. 7696 del 6 aprile 2020), per un totale , quindi, di Euro 9.905,88.
Su tutte le somme riconosciute al ricorrente sono altresì dovuti gli accessori dalle singole date di maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, invece, seguono la consueta regola della soccombenza prescritta dall'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2023.
