Tribunale Roma, Sez. lavoro, Sent., 09/01/2017, n. 33 Esposto: di aver lavorato alle dipendenze della S.S. S.r.l. dal 16/7/98 al 3/6/2013, come guardia giurata di 4 livello secondo il CCNL Imprese V.P., addetta al servizio di vigilanza

Lunedì, 09 Gennaio 2017 06:50

Esposto: di aver lavorato alle dipendenze della S.S. S.r.l. dal 16/7/98 al 3/6/2013, come guardia giurata di 4 livello secondo il CCNL Imprese V.P., addetta al servizio di vigilanza presso l'A.P., della quale la S.S. era appaltatrice

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE TERZA LAVORO

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2017, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nei procedimenti civili riuniti in primo grado in materia di lavoro iscritti ai nn. 25393, 25495, 25496, 25497 e 25499 del RGAC dell'anno 2016, vertenti

tra:

Ca. Ma., Ci. Ma., Pl. St., Pr. Ro. e Sa. Mi., elett.nte domic.ti in Roma, Via Dardanelli n. 37, presso l'Avv. Silvia Amati, che li rappr.nta e difende insieme all'Avv. Fabio Santoro

- ricorrenti -

E

R.U.S. S.r.l., elett.nte domic.ta in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli n.27, presso gli Avv. Gian Michele Gentile e Marco Gentile, che la rappr.no e difendono

- convenuta -

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 7/7/2016 Ca. Ma. conveniva qui in giudizio la R.U.S. S.r.l..

Esposto: di aver lavorato alle dipendenze della S.S. S.r.l. dal 16/7/98 al 3/6/2013, come guardia giurata di 4 livello secondo il CCNL Imprese V.P., addetta al servizio di vigilanza presso l'A.P., della quale la S.S. era appaltatrice; che lo stesso appalto era stato aggiudicato il 30/6/2011 da un RTI di cui era parte la società convenuta, che vi era poi subentrata; che in vista della cessazione dell'appalto la S.S. aveva aperto, il 22/1/2013, la procedura sindacale prevista dagli artt. 24 e 25 del CCNL applicato per la ricollocazione del personale impiegato nell'appalto; che l'art. 27 di detto CCNL prevedeva che "L'istituto subentrante nell'appalto ....procederà all'assunzione con passaggio diretto ed immediato ......del personale precedentemente impiegato nel servizio ....con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto ....(co.1); "Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma 1, verrà garantito il trattamento economico e normativo stabilito da. c.c.n.l., ivi compreso gli ad personam non assorbibili di cui all'art. 31......(co.3); "Agli stessi verrà mantenuta l'anzianità convenzionale e gli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro nelle misure previste all'art. 111, nel limite massimo degli scatti previsto dal c.c.n.l......(co.3);

che in applicazione di tale previsione, la società convenuta lo aveva assunto dal 3/6/2013 con la stessa qualifica, ma, malgrado egli, al momento del passaggio, avesse maturato 4 scatti triennali di anzianità per un importo complessivo mensile di E. 84,52, che erano divenuti 5 (E. 105,65) dall'agosto 2013 secondo l'art. 111 del CCNL applicato, gliene aveva riconosciuto ed erogato solo uno (E 21,13) in forza di un atto di impegno individuale fatto sottoscrivere al ricorrente il 20/5/2013; di aver impugnato l'atto abdicativo con lettera del 4/7/2016;

dedotto: che in forza degli artt. 24 e segg. del CCNL, ed in particolare dell'art. 27, egli aveva diritto alla conservazione degli scatti di anzianità maturati presso il precedente datore di lavoro; che uguale diritto gli era garantito dall'art. 7, co.1, lett. e) della L.R. Lazio n. 16 del 2007, che prevedeva che gli enti pubblici dipendenti dalla Regione vincolassero i propri appaltatori all'uniformità dei trattamenti contrattuali ed alla salvaguardia dei diritti acquisiti ed in particolare, al comma 4, che fossero garantiti trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti presso l'impresa di provenienza; che la rinunzia individuale resa dal prestatore nel sottoscrivere l'impegno avversario del 20/5/2013, tempestivamente impugnata ex art. 2113 c.c., era illegittima ed annullabile; ed anzi nulla avendo ad oggetto rinuncia preventiva ad un diritto indisponibile derivante dalla contrattazione collettiva; chiedeva:

a) dichiararsi il suo diritto al mantenimento dell'anzianità convenzionale e degli scatti maturati presso il precedente datore;

b) condannarsi la convenuta al pagamento in suo favore della somma di E. 6.086,47 per differenze sugli scatti maturate dal giugno 2013 al maggio 2016;

con condanna generica anche per il futuro.

Resisteva (tardivamente) la R.U.S. S.r.l. chiedendo respingersi l'avverse domande perché: l'attore, non vincolato dal CCNL a farsi assumere dalla convenuta, ben potendo restare alle dipendenze della S.S., aveva liberamente accettato una nuova proposta di lavoro ed il suo contenuto, senza alcun condizionamento, non essendogli stato neppure prospettato che se non avesse accettato quella condizione non sarebbe stato assunto.

Con analoghi coevi ricorsi presentavano analoghe domande:

- Ci. Ma., dipendente di 4 livello di S.S. dal 1/7/2007, adibito al medesimo Policlinico, assunto dalla convenuta il 24/5/2013 senza scatti, pure avendone maturato al momento del passaggio uno pari a E. 21,13, ed avendone maturato un altro (totale E. 42,26) dal luglio 2013; e che aveva sottoscritto impegno ad assumere del 20/5/2013 che gli garantiva uno scatto, illegittimo e nullo per quanto premesso e neppure onorato; chiedente, per il medesimo periodo giugno 2013 maggio 2016, E. 1.794,99;

- Pl. St., dipendente di 4 livello di Sipro dal 30/12/98, assunto dalla convenuta, subentrata nell'appalto A. il 2/12/2013 con due scatti, pure avendone maturati al momento del passaggio quattro, pari a E. 84,52, ed avendone maturato un altro (totale E. 105,65) dal gennaio 2014; chiedente, per il periodo dicembre 2013 maggio 2016, E. 2.130,83;

- Pr. Ro., dipendente di 4 livello di S.S. dal 19/6/79, adibito al P.U., assunto dalla convenuta il 22/5/2013 con un solo scatto, pure avendone maturati al momento del passaggio 6 pari a E 126,78; e che aveva sottoscritto impegno ad assumere del 20/5/2013 che gli garantiva uno scatto, illegittimo e nullo per quanto premesso; chiedente, per il medesimo periodo giugno 2013 maggio 2016, E. 4.450,13;

- Sa. Mi., dipendente di 4 livello di Sipro dal 12/7/2000, assunto dalla convenuta, subentrata nell'appalto A. il 2/12/2013 con due scatti, pure avendone maturati al momento del passaggio quattro pari a E. 84,52, ed avendone maturato un altro (totale E. 105,65) dall'agosto 2015; chiedente, per il periodo dicembre 2013 maggio 2016, E. 1.686,02.

Resisteva in tutti i giudizi, con gli stessi argomenti, tardivamente, la R.U.S. S.r.l.

Le cause, riunite, istruite per documenti per irrilevanza degli altri mezzi dedotti, sono state decise come da dispositivo.

P.Q.M.
DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

a) dichiara il diritto del ricorrenti alla conservazione dell'anzianità convenzionale e degli scatti di anzianità maturati nel precedente rapporto di lavoro;

b) per l'effetto condanna la società convenuta, per differenze sugli scatti maturate fino al maggio 2016, e con salvezza delle differenze maturate dopo, delle seguenti somme:

- E. 6.086,47 in favore di Ca. Ma.;

- E. 1.794,99 in favore di Ci. Ma.;

- E 2.130,83 in favore di Pl. St.;

- E. 4.450,30 in favore di Pr. Ro.;

- E. 1.686,02 in favore di Sa. Mi.;

oltre, per tutti, alla rivalutazione istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;

c) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida, per il ricorrente Ca., in E. 10,00 per spese e E. 2.500,00 per compensi; per i ricorrenti Ci., Pl. e Sa. in E. 10,00 per spese e E. 1.200,00 per compensi; per il ricorrente Pr., in E. 10,00 per spese e E. 2.000,00 per compensi; per tutti, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.

Le domande attoree appaiono fondate, e meritano accoglimento per quanto di ragione.

Non è controverso ed è documentato:

a) che la società convenuta applica ai propri dipendenti, ed ai rapporti di lavoro in essere coi ricorrenti, il CCNL per i dipendenti da istituti ed imprese di V.P.;

b) che detto CCNL prevede, all'art. 111, l'applicazione di scatti retributivi triennali;

c) che detto CCNL prevede, all'art. 27, che in caso di subentro in appalto, l'impresa subentrante assuma il personale in esso impiegato conservando ad esso l'anzianità convenzionale maturata presso il precedente appaltatore e, in particolare, gli scatti di anzianità maturati;

d) che i ricorrenti sono stati assunti dalla società convenuta nel corso delle trattative sindacali introdotte, ai sensi degli artt. 24 e segg. del CCNL, per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati dalle imprese appaltatrici dei servizi di vigilanza presso il P.U. e l'A.C., il cui appalto era cessato con subentro della società convenuta;

e) che i ricorrenti versavano nelle condizioni prescritte dagli artt. 24 e segg. del CCNL per essere assunti dalla società convenuta alla stesse condizioni contrattuali e con diritto alla conservazione dell'anzianità convenzionale e degli scatti.

Tanto appurato in fatto, appare evidente che i ricorrenti avevano diritto ad essere assunti con l'anzianità convenzionale prescritta dal CCNL, e con conservazione degli scatti maturati presso il precedente datore di lavoro.

Il fatto che di per sé in caso di cambio appalto non vi sia successione nel medesimo rapporto di lavoro, ma instaurazione di un rapporto di lavoro "ex novo"; così come il fatto che i lavoratori non fossero obbligati a farsi assumere dalla convenuta; non toglie nulla al fatto che in forza del CCNL applicato, essi, in quanto assunti dalla convenuta, avevano diritto ad esserlo con l'anzianità maturata presso il precedente appaltatore, e la conservazione degli scatti maturati presso costui, in forza di una clausola contrattuale collettiva come tale inderogabile "in pejus" mediante pattuizione individuale ai sensi dell'art. 2077 c.c..

Le rese rinunce ed accettazioni di condizioni deteriori rispetto agli scatti, in quanto rese prima dell'inizio del nuovo rapporto di lavoro o contestualmente ad esso, prima e più di essere state tempestivamente impugnate agli effetti dell'art. 2113 c.c., ancorchè rese "liberamente" ossia senza costruzione, sono radicalmente nulle per violazione dell'art. 2077 c.c., applicabile anche nel sistema post corporativo in caso di CCNL recepito o aderito (Cass. 883/62, 3280/62, 861/63, 79/69), che prevede che il contratto individuale non può derogare in peius rispetto al collettivo applicato, e che le clausole difformi soffrono la sostituzione automatica, peraltro in coerenza col sistema di cui agli artt. 1339 e 1419, co.2, c.c. (Cass. 710/64). La rinuncia preventiva a diritti derivanti dalla contrattazione collettiva non rientra neppure nell'art. 2113 c.c., ma è invece radicalmente nulla per contrarietà a norma imperativa (Cass. 12561/2006, 13834/2001, 10349/2000.)

Va pertanto dichiarato, anche per il futuro, il diritto del ricorrenti alla conservazione dell'anzianità convenzionale ed agli scatti maturati presso il precedente rapporto di lavoro.

Incontestati i conteggi secondo l'onere imposto dal rito (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002), la società convenuta va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma per ciascuno di esso richiesta dall'inizio del rapporto al maggio 2016, con gli accessori di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 da. c.p.c..

La chiesta condanna in futuro, sia in quanto riguardante le differenze maturate in corso di causa e comunque dopo il maggio 2016, sia in quanto riguardante differenze su retribuzioni non ancora maturate, non appare ammissibile, richiedendo (salvo l'accertamento di principio in diritto) un accertamento in fatto sugli scatti ed in genere le retribuzioni erogate che non può eccedere temporalmente quanto allegato e dedotto in ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza, e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2017.

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