Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 27/03/2019, n. 1389. S.M. ha lavorato alle dipendenze della società dal 1999 con mansioni di guardia giurata, inquadrato nel IV livello del CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata

Mercoledì, 27 Marzo 2019 06:29

S.M. ha lavorato alle dipendenze della società dal 1999 con mansioni di guardia giurata, inquadrato nel IV livello del CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi finanziari. ...

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati

dr. ssa Rossana BRANCACCIO - Presidente

dr. ssa Olga PIRONE - Consigliere

dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 21.3.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in sede di reclamo ex art. 1, comma 58 della L. n. 92 del 2012 R.G. n. 4035/2018 avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 1080/2018 del Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro vertente

TRA

S.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Autieri e dall'Abg. Marco Autieri, giusta procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Bolzano, 15;

RECLAMANTE

E

S.M. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Salvatori, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Denza, 16;

RECLAMATA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2018, S.M. ha proposto reclamo avverso la sentenza indicata in oggetto, con la quale il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto l'opposizione avverso l'ordinanza emessa in sede di giudizio sommario, e ha dichiarato il licenziamento intimatogli legittimo e sorretto da giusta causa, condannando l'attuale reclamante alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 4.008,00.

La S.M. s.r.l. (di seguito, S.) si è costituita opponendosi all'avverso gravame.

I fatti di causa possono essere così brevemente descritti.

S.M. ha lavorato alle dipendenze della società dal 1999 con mansioni di guardia giurata, inquadrato nel IV livello del CCNL per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi finanziari.

Con lettera del 5.8.2014, gli veniva contestato il comportamento tenuto durante lo svolgimento del servizio di trasporto del giorno 1.8.2014. In quell'occasione, infatti, l'odierno reclamante doveva trasportare, dall'isola di Ponza al porto di Terracina, denaro ritirato presso banche e uffici postali dell'isola per un totale di circa Euro 190.000,00 e consegnarlo, all'atto dello sbarco, al furgone blindato che avrebbe dovuto attenderlo al porto. Nell'attesa dell'arrivo del furgone, in ritardo rispetto allo sbarco del traghetto, il reclamante subiva una rapina da parte di malintenzionati, i quali, avvicinandosi in scooter, gli sottraevano lo zainetto contenente il denaro e l'arma personale.

La società contestava quindi allo S. l'atteggiamento disattento, deconcentrato e gravemente negligente tenuto nello svolgimento del servizio, a causa dell'abbigliamento non consono indossato dal reclamante (maglietta, calzoncini e scarpe aperte), della non immediata disponibilità dell'arma riposta nello zaino, delle modalità con cui teneva lo zaino stesso (appoggiato su una sola spallina) e della decisione di stazionare al centro della strada senza protezione.

Per questi motivi, con lettera del 1.9.2014, S.M. veniva licenziato senza preavviso, ai sensi degli artt. 101 e 104 del CCNL di riferimento.

Tale licenziamento veniva impugnato prima in via stragiudiziale e poi con ricorso ex lege n. 92/2012, con il quale lo S. chiedeva la declaratoria di illegittimità dello stesso e la reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata in 12 mensilità.

Costituitasi la S., istruita la fase sommaria comprensiva dell'escussione degli informatori, il Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro, dichiarava illegittimo il licenziamento predetto e condannava la S. a reintegrare lo S. nel posto di lavoro e al pagamento in favore di questo di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Avverso tale ordinanza, l'Istituto di vigilanza proponeva opposizione ai sensi del comma 51 dell'art. 1 della stessa L. n. 92 del 2012, deducendo l'erroneità del provvedimento e la legittimità del licenziamento.

Costituitosi tempestivamente, lo S. contestava la fondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto e impugnava incidentalmente la stessa ordinanza per avergli riconosciuto 5 mensilità in luogo delle 12 richieste.

Il Giudice del lavoro decideva la causa con sentenza, con la quale, riformando l'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, dichiarava il licenziamento legittimo e sorretto da giusta causa, con condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza, S.M. ha proposto reclamo, lamentando, in sintesi, la violazione dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico privato, giacché la sentenza impugnata conteneva affermazioni estranee ed inapplicabili al thema decidendum e poiché il Giudice dell'opposizione aveva valutato in modo erroneo gli esiti dell'istruttoria.

La S. si è costituita chiedendo il rigetto del reclamo perché infondato e la conferma della sentenza impugnata.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

In primo luogo, occorre rilevare che, posta la pacifica ricostruzione delle circostanze che hanno dato luogo al presente giudizio, la società datrice di lavoro, con lettera del 5.8.2014, ha contestato allo S. una condotta qualificabile come "atteggiamento disattento, deconcentrato e gravemente negligente" nello svolgimento delle mansioni affidategli del 1.8.2014.

Il CCNL di riferimento, per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi finanziari, prevede espressamente all'art. 101 che, in caso di inosservanza dei doveri e di violazione delle norme di comportamento da parte personale, si applica il provvedimento della sospensione nei confronti del lavoratore che abbia eseguito con negligenza grave il lavoro affidatogli.

Dunque, avendo la stessa azienda qualificato la condotta dello S. in termini di atteggiamento gravemente negligente, non risulta corretta la soluzione adottata dalla datrice di lavoro che ha sanzionato tale comportamento con la previsione del licenziamento per giusta causa, la cui fattispecie risulta altresì tipizzata dallo stesso contratto collettivo.

Per quel che in questo caso interessa, infatti, a mente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, così come riformato dalla L. n. 92 del 2012, "Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi (...) della giusta causa addotti dal datore di lavoro, (...) perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (...)".

Proprio di recente il supremo organo di legittimità è tornato a pronunciarsi sul tema sancendo, con ordinanza del 16.3.2018, n. 6606, che "(...) condotte pur astrattamente ed eventualmente suscettibili di integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo ai sensi di legge non possono rientrare nel relativo novero se l'autonomia collettiva le ha espressamente escluse, prevedendo per esse sanzioni meramente conservative (cfr., ex aliis, Cass. 7.5.2015 n. 9223, Cass. 17.6.2011 n. 13353, Cass. 15.2.1996 n. 1173, Cass. 29.9.1995 n. 19053), atteso che le norme sul concetto di giusta causa o giustificato motivo soggettivo e sulla proporzionalità della sanzione sono pur sempre derogabili in melius".

Invero, in fattispecie analoghe al caso in oggetto, la Suprema Corte ha rilevato che qualora ad una condotta realizzata del dipendente, alla luce del CCNL di settore, consegua l'applicazione di sanzioni di tipo solo conservativo, il datore di lavoro non può prevedere per questa la sanzione del licenziamento (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/06/2011, n. 13353).

Occorre osservare, poi, che, nel caso di specie, non emerge dalla contrattazione collettiva che il comportamento recidivante tenuto dal reclamante possa incidere sulla previsione della sanzione conservativa in ipotesi di grave negligenza, con previsione di sanzione espulsiva. Tra l'altro quest'ultima risulta contemplata soltanto in caso di "recidività nell'addormentarsi in servizio".

Pertanto, questa Corte, in applicazione dei predetti orientamenti giurisprudenziali, interpretando correttamente le previsioni contenute nel citato art. 18 comma 4 L. n. 300 del 1970 nuovo testo, che espressamente rimanda al rispetto della contrattazione collettiva in tema di determinazione delle sanzioni da applicare alle condotte dei lavoratori subordinati, ritiene di dover integralmente riformare l'impugnata sentenza.

Ne consegue che deve essere annullato il licenziamento comminato in danno di S.M. e condannato il datore di lavoro alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. Detta indennità, in ragione del fatto che comunque il reclamante risulta aver lavorato in esecuzione dell'ordinanza resa dal Tribunale nella fase sommaria e fino alla sentenza dello stesso Tribunale pronunciata all'esito dell'opposizione, tenuto conto, altresì, delle dimensioni dell'impresa e dell'anzianità di servizio del reclamante si ritiene di dover quantificare in 8 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 19.11.2018, come richiesto dallo stesso lavoratore, fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla detta data al saldo.

Il datore di lavoro deve essere condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale.

Alla luce delle suddette ragioni, assorbite le ulteriori questioni, ne deriva il totale accoglimento del reclamo.

In considerazione della soccombenza, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico della società reclamata.

P.Q.M.

- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara illegittimo il licenziamento intimato a S.M. in data 1.9.2014 e condanna la S.M. s.r.l. alla reintegra del reclamante nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dal 19.11.2018 e fino all'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla detta data al saldo;

- condanna la S.M. s.r.l. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;

- condanna la S.M. s.r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore del reclamante, che liquida per il primo grado in complessivi Euro 4.008,00, e, per il presente grado, in complessivi Euro 3.307,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.

Conclusione
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2019.

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