con conseguente soppressione dei relativi posti di lavoro, a seguito del cambio di appalto e dell'assegnazione dei predetti servizi alla S.S. S.r.l. a partire presumibilmente dal 1 Aprile 2019. ... Invero, l'articolo 25 del C.C.N.L. Vigilanza Privata prevede espressamente una c.d. "clausola sociale" per la tutela dei livelli occupazionali nella ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni
ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco D'Ovidio 71, presso lo studio dell'avv. Giampiero Michielan che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
RICORRENTE
S.S. s.r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 29, presso lo studio dell'avv. Oreste Cardillo & Associati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cardillo e Maria Grazia Vasaturo per procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione trasferimento del lavoratore
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 14.3.2022 e ritualmente notificato B.A., dipendente della S.S. dal 4.1.2017 con mansioni di vigilanza non armata, inquadrato al livello D del Ruolo del Personale Tecnico Operativo del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata - Sezione Servizi Fiduciari - premesso che a seguito della cessazione dell'appalto al quale egli era stato addetto - A. s.p.a, sito nella sede distaccata dell'Aeroporto di Fiumicino, aggiudicato alla S.M. s.r.l. - era stato dapprima licenziato per giustificato motivo oggettivo (con comunicazione ricevuta in data 12.1.2022), quindi, a seguito della revoca del licenziamento, assegnato alla sede di N. con Provv. del 26 gennaio 2022 che aveva provveduto ad impugnare - quanto al trasferimento - con comunicazione del 31.1.2022, conveniva avanti l'intestato Tribunale la società datrice di lavoro impugnando il trasferimento comunicatogli in data 7.2.2022 presso l'appalto A. di V. con postazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Belcolle, deducendone le illegittimità/nullità/inefficacia "ai sensi dell'art. 2103 c.c. nonché alla luce degli artt. 1175, 1345 e 1375 c.c.", dacché adottato in spregio ai canoni di correttezza e buona fede, sussistendo "altre eventuali sedi di appalti intercorrenti con la società convenuta, anche per servizi di vigilanza non armata, ubicate nel territorio di Roma e comunque più agevoli e meno distanti dall'abitazione del ricorrente" in relazione alle quali risultava che l'azienda avesse pubblicato annunci per la ricerca di nuovo personale e/o comunque inserito lavoratori di nuova assunzione, facendo altresì ricorso a lavoro straordinario dei lavoratori ivi impiegati.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di voler "Accertare e dichiarare che il ricorrente lavora alle dipendenze della S.S. S.r.l., continuativamente e ininterrottamente, dall'4.1.2017 con mansioni di vigilanza non armata, inquadramento al livello D del Ruolo del Personale Tecnico Operativo del CCNL per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata - Sezione Servizi Fiduciari, di fatto applicato dall'azienda unitamente alla contrattazione integrativa di categoria e comunque applicabile alla fattispecie, nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso; che il provvedimento di trasferimento del ricorrente, disposto unilateralmente dalla società convenuta, dapprima presso la sede d N. e, successivamente, presso la sede di V. è assolutamente nullo e/o illegittimo e/o inefficace, in quanto non sorretto da effettive ragioni tecnico organizzative e produttive, immotivato, arbitrario, nonché contrario ai principi di correttezza e buona fede, per tutte le ragioni di fatto e di diritto ampiamente dedotte in premessa; che il ricorrente ha, pertanto, diritto alla sua ricollocazione presso la sede di un diverso appalto ubicato nel territorio di Roma e/o comunque nella località più prossima al luogo di abituale dimora dello stesso, anche ex art. 99 del CCNL applicato; e, per l'effetto, Condannare la S.S. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, ut supra, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 c.p.c., - all'immediata collocazione del sig. A.B. presso la postazione di un diverso appalto ubicato nel territorio di Roma e/o comunque nella località più prossima al luogo di abituale dimora dello stesso, tra le quali anche quelle indicate in premessa, in osservanza di tutte le norme di legge e collettive vigenti in materia, per tutti i motivi ampiamente esposti in premessa. Con vittoria di spese di lite,competenze, spese generali ed onorari, oltre iva e c.p.a., da distarsi in favore dell'Avv. Giampiero Michielan, antistatario. S. juribus…".
Si costituiva in giudizio la S.S. s.r.l. la quale, preliminarmente eccepito il difetto di interesse del ricorrente all'impugnazione dell'assegnazione presso la postazione di Napoli (provvedimento già revocato al momento del deposito del ricorso), deduceva la natura di trasferta e non di trasferimento dell'assegnazione del lavoratore all'appalto A. di V. - stante l'assenza di sedi o uffici in tale luogo e la temporaneità dell'assegnazione (legata alla durata biennale dell'appalto) - e la piena legittimità del provvedimento impugnato, determinato da esigenze tecnico organizzative (nello specifico consistenti nella necessità di impiegare risorse presso l'appalto di V., ove era richiesto l'incremento dei servizi di portierato richiesto dal Committente), resisteva al ricorso chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Tentata infruttuosamente la conciliazione delle parti - non accordatesi sulla proposta dell'Ufficio - la causa era istruita documentalmente:
all'odierna udienza - celebratasi con le modalità della trattazione scritta previo scambio di memorie - era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità delle diverse conclusioni rassegnate, in via subordinata, da parte ricorrente nelle note depositate in data 5.9.2022, relative all'accertamento del diritto ad un'indennità di trasferta, delle quali in ogni caso - ad evidenziare il comportamento corretto della difesa ricorrente - si sottolinea la mancata riproduzione nelle note di trattazione scritta redatte per l'odierna udienza.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarato il difetto di interesse del ricorrente alla pronuncia relativa alla nullità/illegittimità/inefficacia del trasferimento presso la sede di N. (spesa in una con quella dell'impugnazione del successivo trasferimento presso la sede di V.), evidentemente non più attuale - se non altro perché già privato di sostanza dall'adozione di atti successivi da parte della società convenuta - al tempo del deposito del ricorso.
Nel merito il ricorso è infondato.
A norma dell'art. 2103 c.c. il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
In tema di mutamento della sede di lavoro del lavoratore, sebbene il provvedimento di trasferimento non sia soggetto ad alcun onere di forma e non debba necessariamente contenere l'indicazione dei motivi, né il datore di lavoro abbia l'obbligo di rispondere al lavoratore che li richieda, ove sia contestata la legittimità del trasferimento, il datore di lavoro ha l'onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che lo hanno determinato e, se può integrare o modificare la motivazione eventualmente enunciata nel provvedimento, non può limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria della controparte, ma deve comunque dimostrare le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 807 del 13/01/2017).
Orbene, ritiene il Tribunale, che parte convenuta abbia adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante in ordine alla dimostrazione delle ragioni tecnico, organizzative e produttive poste a fondamento del disposto mutamento di sede del ricorrente.
Esse esigenze, in particolare, risultano pienamente integrate dalla circostanza - a ben vedere niente affatto contestata dal ricorrente odierno - della perdita, da parte della S.S. s.r.l., dell'appalto A. spa Aeroporto L. Da Vinci di Fiumicino al quale il lavoratore era assegnato, la quale, nella ricorrenza di determinate ulteriori condizioni (la prova delle quali a carico del datore di lavoro), avrebbe legittimato financo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nulla quaestio, dunque, in ordine alla sussistenza delle ragioni richieste dalla norma per operare il trasferimento del dipendente ad altra sede, risiedendo nella perdita dell'appalto una motivazione ampiamente sufficiente a smentire le affermazioni della difesa del ricorrente in ordine al difetto di sussistenza di "alcuna reale e concreta ragione tecnico organizzativa e produttiva..." così come di "alcun mutamento organizzativo e/o strutturale nelle sedi di destinazione, essendo i relativi appalti di servizi rimasti sempre invariati, sia sotto il profilo dei servizi che sotto il profilo soggettivo del numero dei lavoratori richiesti per lo svolgimento di detti servizi" (cfr. pag. 5 e 6 del ricorso).
Ciò che viene qui, invece, in rilievo è esclusivamente la questione dell'adibizione del lavoratore ad un appalto da eseguirsi in un luogo diverso dalla "sede" prevista nel contratto, individuata in quella di "Roma e provincia".
Premesso che nel medesimo contratto è espressamente prevista la "facoltà" dell'azienda "di modificare" la sede di lavoro ivi indicata (cfr. all. 14 fascicolo convenuta), all'esito del giudizio appare chiaramente infondata la prospettata - da parte ricorrente - azione arbitraria della società convenuta - che avrebbe agito violando le regole di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto - concretatasi nel "trasferimento" del ricorrente presso l'appalto A.V., Ospedale di Belcolle.
In disparte ogni considerazione in ordine alla legittimità della preventiva assegnazione del medesimo ricorrente - avvenuta in una con la revoca del licenziamento, cfr. doc. 3 parte convenuta - presso la sede operativa di N. (come detto estranea all'oggetto del giudizio per difetto di attualità e, quindi, di interesse ad agire del ricorrente), con la lettera datata 7.2.2022 ("trasferimento presso appalto A.V.") la S.S. s.r.l. ha comunicato al lavoratore l'assegnazione alla diversa sede espressamente "al fine di migliorare le condizioni lavorative" e nell'intento di "rinnovare anche in termini più favorevoli lo sforzo di tutela occupazionale", con la specificazione che le esigenze organizzative della società "non consentono il suo impiego presso il cantiere di provenienza - A. spa - o anche in altre postazioni romane essendo ivi occupate" e che era invece "sopraggiunta la possibilità di impiego nel suddetto cantiere di V.".
A fronte della specificazione di dette ragioni organizzative, trattandosi nella specie di un'adibizione a diverso appalto necessitata dalla perdita di quello di precedente assegnazione del lavoratore (e non anche, a ben vedere, di un trasferimento attuato sulla scorta di opinabili ragioni e/o criteri di scelta), specifico onere del ricorrente odierno sarebbe stato quello di dimostrare la asserita arbitrarietà della condotta datoriale nella individuazione di una sede più distante dal luogo di residenza abituale del lavoratore rispetto ad un'altra concreta possibilità di collocarlo in altro - più vicino e più agevolmente raggiungibile - luogo di lavoro.
Tanto, tuttavia, non è avvenuto, essendosi limitato il ricorrente a dedurre l'esistenza di "altre eventuali sedi di appalti intercorrenti con la società convenuta, anche per servizi di vigilanza non armata, ubicate nel territorio di Roma e comunque di gran lunga più agevoli e meno distanti dall'abitazione del ricorrente (tra queste ad esempio, gli appalti I. ex A. - presso il quale il ricorrente aveva anche già svolto alcuni servizi - altre postazioni insistenti all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino, A.R., depositi A. e M.R., una sede Inps con 4 postazioni H24 e svariate altre…)" senza operare alcun concreto riferimento alla scopertura di posti con mansioni compatibili con quelle da lui svolte che l'azienda avrebbe, agendo contrariamente ai canoni della buona fede, rifiutato di offrirgli per la prosecuzione del rapporto a seguito della cessazione dell'appalto al quale era adibito.
Né, del resto, la laconica affermazione, enunciata in ricorso, relativa alla conoscenza ("risulta…che…") della pubblicazione di annunci per la ricerca di nuovo personale da parte della società convenuta e dell'inserimento da parte della stessa di lavoratori di nuova assunzione (cfr. pag. 13 del ricorso), formulata in termini del tutto generici - dacché priva di qualsivoglia riferimento concreto (non da ultimo di tempo, oltre che di indicazioni in ordine alle figure professionali asseritamente ricercate dalla società) e affatto sprovvista di riscontri documentali, tanto da rendere del tutto superfluo ogni ordine di esibizione documentale stimolato dalla difesa del ricorrente - giammai sarebbe potuta essere posta a fondamento di una utile testimonianza nell'ambito dell'odierno giudizio.
Al proposito si sottolinea che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass. Sent. n.18453/2015, Ord. n. 20997/2011, sent. n. 9547/2009).
Non nuoce sottolineare che nella specie è pacifico che la S.S. s.r.l. sia titolare di appalti relativi alla gestione dei servizi di vigilanza privata e servizi fiduciari - dalla stessa documentati (cfr. docc. 5, 6 e 7) alla data del 31.12.2021 quali quelli commissionati da A., A., I. ex A. - per i quali opera il meccanismo del cambio appalto - con conseguente trasferimento di tutto il personale dalla precedente impresa appaltatrice alla nuova aggiudicataria - e che la medesima convenuta abbia dedotto la completezza dei relativi organici a seguito delle assunzioni effettuate tra il personale già in precedenza impiegato ex artt. 2 e ss CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari.
Ora è che l'obbligo di ereditare tutti i lavoratori impegnati nel servizio svolto nel precedente appalto comporta che presuntivamente una società operante in siffatto settore di servizi non abbia situazioni aperte che non siano conseguenti a pensionamenti o avvio di appalti ex novo: trattandosi, tuttavia, di situazioni affatto particolari, è necessario che le stesse siano indicate dal lavoratore che lamenta l'inottemperanza dell'obbligo di repechage nel caso di licenziamento per GMO e la carenza di buona fede nella condotta datoriale - come nella specie - in caso di trasferimento.
Invero, in tema di licenziamento per GMO, seppur non sussista un onere del lavoratore di indicare quali siano i posti disponibili in azienda, gravando la prova dell'impossibilità sul datore di lavoro, è altresì vero che, una volta accertata, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, tale impossibilità, la mancanza di allegazioni del lavoratore circa l'esistenza di una posizione lavorativa disponibile, corrobora il descritto quadro probatorio (cfr., ex multis, Cass. n. 12794 del 2018).
Applicando analogicamente tali principi, nel caso in esame le allegazioni del ricorrente in ordine a presunte nuove assunzioni sono state contrastate dalle deduzioni della convenuta in ordine al fatto che tutte le posizioni presso gli appalti in essere fossero occupate in attuazione della clausola di cambio appalto, tanto essendo sufficiente - in mancanza di allegazioni specifiche del lavoratore - ad escludere ogni condotta contraria a correttezza del datore di lavoro.
Quanto, infine, alla circostanza della menzionata ricollocazione della lavoratrice J.C. "presso i propri uffici, siti nella sede legale della stessa di via C. C. n. 163" (cfr. pag. 14 del ricorso) - circostanza che dimostrerebbe "la sussistenza di ulteriori postazioni di lavoro che avrebbero potuto essere assegnate al ricorrente, che godeva di una maggiore anzianità di servizio", ne è evidente la assoluta genericità (non essendo dato neppure conoscere a quali mansioni la stessa fosse adibita, prima ancora di quelle alle quali sia stata successivamente assegnata) e la carenza di elementi idonei a far apprezzare al Tribunale la dedotta carenza di buona fede e correttezza della condotta datoriale.
Insindacabile, infine, è la scelta - squisitamente imprenditoriale - di richiedere del lavoro straordinario ai lavoratori assegnati ad un determinato appalto piuttosto che adibire al medesimo un maggior numero di unità di personale.
Alla luce delle considerazioni tutte fin qui esposte, assorbita - come sopra accennato - ogni ulteriore ragione di doglianza e/o pretesa economica del B., il ricorso, infondato deve essere integralmente respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio - liquidate in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della società convenuta, in persona del l.r.p.t.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2023.
Depositata in Cancelleria il 1 febbraio 2023.
